SORVEGLIANZA ZOONOSI

SORVEGLIANZA ZOONOSI (D.Lgs. 191/06; Legge 189/12; DM 30/05/17, 07/12/17; Ord. 28/05/15, 06/06/17) (igizoo39)

Soggetti interessati:

Ministero Salute (MISA), Regioni, ASL, allevatori, cittadini

Iter procedurale:

MISA è indicata come Autorità competente ai fini dell’applicazione di:

  1. misure di sorveglianza delle zoonosi (qualsiasi malattia trasmissibile, direttamente od indirettamente tra animali ed uomo) e degli agenti zoonotici (qualsiasi virus o batterio o fungo parassita che può causare zoonosi);
  2. misure di sorveglianza della resistenza degli antimicrobici (Capacità di determinate specie di microrganismi di sopravvivere in presenza di agente antimicrobico che dovrebbe invece impedire crescita);
  3. indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare (Più persone colpite da stessa malattia od infezione in qualche modo connessi a fonte alimentare);
  4. scambio di informazioni in merito a zoonosi ed agenti zoonotici per una “valutazione generale delle relative tendenze e fonti”;
  5. procedure di formazione del personale in materia di scienze veterinarie, microbiologiche, epidemiologiche;
  6. individuazione dei laboratori nazionali di riferimento per ciascun settore;
  7. trasmissione a Commissione UE entro 31 Maggio una relazione attestante tendenza e fonti delle zoonosi, agenti zoonotici, resistenza agli antimicrobici

A tal fine MISA istituito con DM 30/05/2017 presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo  e Molise, il “Centro di referenza nazionale – Sequenze genomiche  di microorganismi  patogeni: banca dati ed analisi di bioinformatica”, con il compito di:

  1. analizzare piattaforma nazionale per: raccolta e conservazione delle sequenze genomiche di microrganismi patogeni;  esecuzione di analisi informatiche, archiviazione e condivisione dei risultati
  2. realizzare un sistema strutturato e permanente di referenti all’interno dei singoli Istituti Zooprofilattici, al fine di coordinare attività da eseguire nel territorio nazionale
  3. fornire assistenza tecnico scientifica a MISA ed alle Autorità competenti
  4. curare l’organizzazione di corsi di formazione per il personale del Servizio sanitario nazionale e di altri operatori di Enti competenti
  5. promuovere attività di ricerca nel settore di competenza
  6. realizzare ogni altra azione inerente alle proprie competenze, compresa la collaborazione e coordinamento con altre Amministrazioni ed Enti

Regioni hanno il compito di:

  1. raccolta, analisi ed invio entro 31 Marzo a MISA dei dati relativi a zoonosi, agenti zoonotici, resistenza agli antimicrobici manifestati sul territorio nell’anno precedente con particolare riferimento alla individuazione e descrizione di caratterizzazione dei rischi connessi a zoonosi e ad agenti zoonotici. Se Regioni non adempiono, MISA chiede dati ad Istituto Zooprofilattico Sperimentale;
  2. valutare la tendenza e le fonti della zoonosi, agenti zoonotici, resistenza degli antimicrobici sul territorio.

ASL effettua:

  1. sorveglianza nelle diverse fasi della catena alimentare, compresa produzione di prodotti alimentari e mangimi, “in funzione della zoonosi ed agenti zoonotici” da rilevare (Elenco riportato in Allegato 1 al D.Lgs. 191/06 pubblicato su G.U. 129/06). Operatori del settore alimentare, in caso di riscontro di zoonosi od agenti zoonotici oggetto di sorveglianza, debbono conservare risultati di analisi per almeno 2 anni, e comunicare risultati ad ASL competenti;
  2. sorveglianza della risultata agli antimicrobici secondo i metodi riportati in Allegato 2 al D.Lgs. 191/06 pubblicato su G.U. 129/06, evidenziando “incidenza dei casi di resistenza e se questi costituiscono una minaccia per la salute pubblica”;
  3. indagine epidemiologica e microbiologica sui focolai di tossinfezione alimentare, al fine di acquisire dati sul profilo epidemiologico, sugli eventuali prodotti alimentari coinvolti, sulle cause potenziali del focolaio. A seguito dell’indagine, ASL trasmette a Regione e Ministero segnalazioni su casi acclarati o sospetti coinvolti nel focolaio, sui veicoli di tossinfezione, sulle comunità coinvolte. Ministero provvede a trasmettere a Commissione CE queste informazioni. Operatore, nel momento che informa ASL di tossinfezione alimentare, deve conservare prodotto alimentare in questione od un campione di questo, quale forma di collaborazione nell’esecuzione delle analisi di laboratorio od indagini sui focolai.

MISA con DM 07/12/2017 definisce il “Sistema informativo per il funzionamento delle reti di epidemiosorveglianza” (Sistema), istituito presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo, con il compito di favorire la raccolta, gestione, interscambio di informazioni tra gli operatori che allevano animali destinati alla produzione di alimenti (operatori) e le Autorità competenti nel settore veterinario. In particolare nel Sistema, operante nell’ambito di BDN Anagrafe zootecnica, vanno riportati dati relativi a:

  1. natura ed origine degli alimenti somministrati agli animali: provenienza e qualità delle materie prime; tipologia e composizione dei mangimi; conservazione dei mangimi
  2. medicinali veterinari ed altre cure somministrate agli animali: detenzione di scorte di medicinali; durata e tipologia dei trattamenti eseguiti; tempi di sospensione; residui; reazioni avverse; antimicrobico resistenza; mancata efficacia
  3. patologie infettive e non: natimortalità; patologie enteriche e respiratore del vitello; sindromi diarroiche; acidosi; chetosi; meteorismo; piani di autocontrollo e/o vaccinali nei confronti di IBR, BVD, paraTBC; aborti; monitoraggio sanitario di patologie ad eziologia infettiva e non da apparato riproduttivo (v. disturbi di fertilità, parti, intervalli parto-concepimento, ritorni in calore, ritenzione placentare); tossicosi; mastiti; informazioni su qualità e stabilità del latte; patologie podaliche
  4. attività di analisi e verifiche svolte in regime di autocontrollo; applicazione del manuale di corretta prassi igienica.

Operatore può adempiere all’obbligo delle registrazioni di stalla anche tramite l’inserimento, entro 7 giorni lavorativi dall’evento (salvo diversi termini stabiliti dalla normativa vigente per la registrazione dei trattamenti farmacologici), delle suddette informazioni nel Sistema da parte del veterinario aziendale, che vi accede utilizzando le credenziali individuali (Operatore può accedere al Sistema con proprie credenziali per verificare se veterinario ha adempiuto o meno a tali obblighi). Operatore che si avvale del veterinario aziendale fornisce a questo le informazioni in materia di sanità e benessere animale, nonché biosicurezza dell’azienda posta sotto il proprio controllo. Veterinario è responsabile della corretta immissione dei dati nel Sistema.

Autorità competenti, al fine di programmare i controlli ufficiali ed individuare in modo più efficace i rischi dell’azienda, sono tenute a considerare la qualità e completezza dei dati presenti nel Sistema.

MISA definisce, con uno specifico manuale, le modalità tecniche e la tempistica di inserimento dei dati nel Sistema, garantendone la sicurezza (loro trattamento ammesso solo ai fini di esecuzione dei controlli ufficiali).

Autorità competenti programmano e attuano, tramite Servizi veterinari ASL competenti per territorio, le verifiche periodiche sulla corretta applicazione del DM 07/12/2017.

Legge 189/12 stabilito che in presenza di malattie infettive di rilevanza nazionale/internazionale con carattere di emergenza o per cui non proceduto alla eradicazione prescritta da UE, Presidente Consiglio Ministri, su proposta di MISA, “diffida Regione interessata ad adottare entro 15 giorni atti necessari alla salvaguardia della salute di uomo ed animali”, pena se Regione non adempie o atti adottati sono ritenuti insufficienti, nomina di Commissario ad acta “per risoluzione di emergenza e conseguimento di eradicazione”, con oneri a carico di Regione inadempiente.

Ai fini di sorveglianza della zoonosi, MISA ha emanato Ordinanza 28/05/15 riguardante misure straordinarie di lotta ad eradicazione e controllo di tubercolosi bovina, brucellosi bovina, bufalina ed ovicaprina, leucosi bovina enzootica, la cui validità è stata prorogata con Ordinanza 06/06/17  al 24/06/2018,  che prevede a:

Art. 2 Regioni  non ufficialmente indenni (UI) assegnano ad ASL obiettivo di raggiungere la qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne per tali malattie, tramite esecuzione di 100% dei controlli  programmati su aziende ed animali, al fine di ridurre “su base regionale la prevalenza di ciascuna malattia”  di almeno il 10%.  ASL sensibilizzano allevatori in merito ad obbligo  di denunciare casi di aborto, anche al momento di esecuzione delle profilassi.

Art. 3  proprietari di animali, direttamente o tramite delegato, registrano in BDN (Banca Dati Nazionale di anagrafe zootecnica)  entro 7 giorni (comunque prima di loro spostamento) tutti i capi identificati elettronicamente.  Nei territori non UI i capi oggetto di transumanza/monticazione/demonticazione, o che si spostano per pascolo vagante, o allevamenti allo stato brado o semibrado (salvo animali identificati)  sono identificati, mediante bolo endoruminale, dal proprietario.  In caso di mancata identificazione elettronica, Servizio Veterinario ASL, competente per territorio, provvede d’ufficio, con spese a carico del proprietario (misure applicate anche in territori UI   in base ad analisi del rischio).

Nei territori non UI,  Servizio Veterinario, salvo per animali identificati e per agnelli destinati a macellazione entro sei mesi di età, provvede ad identificare mediante bolo endoruminale, animali presenti in allevamenti infetti entro due giorni da notifica al proprietario/detentore della positività di animali.  Nei territori UI  , Autorità regionale può adottare la stessa procedura in presenza di un focolaio.

Servizio veterinario rende disponibili informazioni su:

  1. esecuzione ed esito delle attività di profilassi entro 7 giorni da acquisizione dei risultati
  2. attività previste per anno successivo entro 30 Novembre.

Su tutto il territorio nazionale, movimentazione di animali (compresi quelli ricadenti in zona UI  da tali malattie) è autorizzata solo tramite modello informatizzato reperibile in BDN.

Art. 4 Prove ufficiali per diagnosi di: brucellosi nei territori non UI  sono riportate in Allegato a Ordinanza 28/05/15  pubblicato su GU 144/15;   tubercolosi e brucellosi bovina  sono riportate in D.Lgs. 22/05/1999.  Servizio veterinario ASL sospende qualifica di allevamento bovino e bufalino indenne da tubercolosi, brucellosi, leucosi, nonché qualifica di allevamento ovicaprino indenne da brucellosi,  in caso di mancato rispetto della periodicità dei controlli e di mancata cooperazione con il Servizio nell’esecuzione dei piani di profilassi.

Art. 5 Servizio veterinario ASL:

  1. entro due giorni da sospensione di qualifica sanitaria di allevamento indenne per sospetto di positività a tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina e bufalina o a brucellosi ovi-caprina, avvia indagine epidemiologica, ed inserisce motivi di sospetto in SIMAN (sistema informativo nazionale per notifica malattie animali)
  2. acquisisce i primi risultati degli esami clinici e/o  anatomo-patologici e/o  controlli sierologici, inserendoli in SIMAN;  conferma o meno esistenziali di focolaio, prosegue approfondimento di indagine per individuare strategie ai fini di rapida estinzione del focolaio (o quanto meno contenimento di infezione) determinandone le cause
  3. entro due giorni da conferma della positività, revoca la qualifica sanitaria di allevamento UI    ed avvia o prosegue indagine epidemiologica
  4. dispone notifica della revoca al proprietario/detentore,  con relativo obbligo di abbattere gli animali dichiarati infetti entro 15 giorni
  5. segnala le misure adottate al Servizio Igiene e Sanità Pubblica di ASL, competente per territorio, salvo nel caso di leucosi bovina enzootica
  6. inserisce, entro due giorni da esclusione di sospetto o di estinzione del focolaio, in SINAM  tali dati, provvedendo a riassegnare la qualifica sanitaria ad allevamento

Servizio veterinario, sentito il parere di Istituto Zooprofilattico Sperimentale e di Regione, dispone abbattimento totale dei capi presenti in allevamento, da attuarsi entro 15 giorni da notifica del provvedimento (prorogabile di altri 15 giorni in caso di difficoltà logistiche o commerciali, purché “ciò non costituisca un rischio per salute”). Nelle aree protette, o in allevamento allo stato brado o al pascolo permanente, o nei casi dove risulta impossibile garantire l’isolamento degli animali, Servizio veterinario dispone abbattimento totale degli animali se rilevato un focolaio per una delle precedenti malattie.

Se proprietario/ detentore non provvede a macellare i capi, Autorità  competente ne ordina l’abbattimento coattivo, tramite Servizio veterinario ed eventualmente Forze dell’ordine (in tal caso non versata alcuna indennità di abbattimento e spese sostenute sono a carico di proprietario).

Per garantire il rapido abbattimento degli animali positivi o di tutti i capi aziendali, in caso di mancanza di stabilimenti di macellazione accreditati nella Regione di allevamento, Servizio veterinario può  autorizzare la macellazione del capo  in stabilimenti situati in altra Regione, previo consenso del Servizio veterinario competente per macello e comunicazione a Ministero Salute.

Nei territori UI la  registrazione in SINAM della conferma di focolaio comporta l’immediata notifica a ADMS.

Art. 6 Stalle di sosta costituiscono unità epidemiologiche distinte da ogni struttura zootecnica, cioè debbono risultare fisicamente separate da altre aziende da riproduzione o da ingrasso.  Commerciante/detentore di stalla di sosta deve assicurare il trasferimento di animali entro i termini fissati ad altra azienda di sua proprietà, pena applicazione da parte del Servizio veterinario di sanzioni.

Al fine di evitare  contatti fisici, diretti o indiretti, commercianti garantiscono una netta separazione tra animali destinati al macello e quelli da vita, nonché tra animali con qualifica sanitaria differente. Se ciò non avviene, Servizio esegue su animali, a spese del commerciante, i controlli previsti dai piani di risanamento, o avvia gli  animali al macello.

in caso di correlazione con focolai di infezione presenti in altri allevamenti, o in caso di lesioni rilevate in sede di macellazione, Servizio controlla tutti gli animali presenti nella stalla di sosta, con spese a carico del commerciante. In caso di positività rilevata in uno o più animali, tutti i capi presenti sono abbattuti entro 15 giorni, con disinfestazione della stalla.

Stalla di sosta è soggetta ai controlli del Servizio veterinario almeno una volta al mese su documentazione ed animali (anche con eventuali approfondimenti diagnostici).

Art. 7 Allevamenti da ingrasso sono costituiti da animali provenienti da allevamenti UI  da tubercolosi, brucellosi, leucosi, sottoposti ad un accertamento diagnostico favorevole nei 30 giorni precedenti la loro introduzione riguardante: tubercolosi se trattasi di bovini di età superiore a 6 settimane;  brucellosi e leucosi se trattasi di bovini di età superiore a 12 mesi; brucellosi   se trattasi di ovicaprini di età superiore a 6 mesi. Non necessario alcun accertamento diagnostico se animali provengono da Province UI  o sono movimentati nell’interno di queste.

Controlli possono essere eseguiti nei 30 giorni successivi ad introduzione di animali  in azienda, qualora vengano tenuti isolati fisicamente da altri animali.

Regione, oltre ai suddetti controlli, può decidere di effettuare un prelievo al macello su un campione significativo di animali da ingrasso di età superiore a 12 mesi al fine di indagine su brucellosi.

Allevamenti da ingrasso possono movimentare animali, direttamente o tramite stalla di sosta, solo verso macello o verso altri allevamenti da ingrasso. Servizio veterinario rendiconta controlli eseguiti in stalla da ingrasso utilizzando il portale VETI INFO.

Art. 8 ASL, entro 90 giorni da data di registrazione in BDN  di avvenuta macellazione di animale oggetto del provvedimento di abbattimento, corrisponde al proprietario indennità di cui a Legge 615/1964 (v. scheda “indennità abbattimento animali”).

Art. 9 Servizio veterinario autorizza movimentazione per transumanza, monticazione, pascolo vagante, allevamento semibrado e brado permanente solo di animali provenienti da allevamenti UI  da tubercolosi, brucellosi e leucosi. Al momento del rilascio di autorizzazione Servizio verifica che territori in cui praticata transumanza, monticazione, allevamento brado e semibrado (compresi quelli demaniali),  siano identificati, georeferenziati e registrati in BDN.  Ai fini del rilascio di autorizzazione in territori  non UI,  animali vengono sottoposti ad accertamento diagnostico favorevole nei 30 giorni precedenti  invio al pascolo (in deroga nei confronti di territori non UI  che hanno raggiunto nell’anno precedente una “prevalenza minima necessaria per conseguire qualifica”,  controlli sono eseguiti nei 3 mesi precedenti  lo spostamento).

In base a valutazione del rischio, sono sottoposti a controllo entro 30 giorni dal rientro dal pascolo:   bovini di età superiore a 6 settimane per tubercolosi; bovini di età superiore a 12 mesi per brucellosi e leucosi; ovicaprini di età superiore a sei mesi per brucellosi.

In caso di animali allevati allo stato brado o semibrado su pascolo permanente, proprietario deve garantire loro cattura ai fini dei suddetti controlli.

In caso di pascolo comune a più allevamenti, questi considerati come unica unità epidemiologica a elevato rischio.

Regioni, in base ad analisi del rischio, possono disporre ulteriori controlli al pascolo (anche a campione) per animali provenienti da altre Regioni.

Procedura di richiesta, conferma, rilascio di autorizzazione a spostamenti attuata  informaticamente tramite BDN.

Servizio veterinario in caso di presenza nei pascoli di animali senza proprietario, ne dispone cattura e sequestro, anche con l’aiuto delle Forze dell’ordine, al fine di sottoporli a controlli anagrafici  e sanitari (a conclusione dei controlli animali posti nella disponibilità di Comune).  Analoga procedura seguita se proprietario di animali allo stato brado dichiara di non essere in grado di catturarli.

Art. 10 Servizio veterinario, in caso di sospetta sostituzione di animali, o alterazione della loro identificazione, o movimentazione non autorizzata, o diffusione dolosa di malattie infettive, o vaccinazioni non autorizzate, o uso di sostanze farmacologicamente attive atte a mascherare esiti di prove diagnostiche,  sospende sia la qualifica sanitaria di allevamenti interessati, sia le procedure di indennizzo in corso, ed effettua controlli necessari, compresi quelli di natura genetica. Se accertate irregolarità, Servizio veterinario revoca codice di allevamento e adotta ordinanza di sequestro ed abbattimento degli animali senza versare alcun indennizzo.

Se sospettato utilizzo non autorizzato del vaccino RB51,  applicato il protocollo di Allegato 3 pubblicato su GU 144/15.

Art. 11 Vietata la commercializzazione, detenzione ed utilizzo su tutto il territorio nazionale di materiale per diagnosi (diretta o indiretta) della tubercolosi, brucellosi, leucosi. Divieto non applicato nei confronti di laboratori di Istituti Zooprofilattici Sperimentali, Istituto Superiore Sanità, veterinari ASL incaricati di eseguire operazioni di cui ad Ordinanza 28/05/2015.  Università possono essere autorizzate da Ministero Salute ad utilizzare il suddetto materiale a fine di ricerca

Art. 12 Servizi veterinari ASL eseguono:

  1. verifiche sul campo, in merito al rispetto  delle procedure prescritte da Ordinanza 28/05/2015
  2. verifiche ogni quattro mesi, in merito al rispetto delle percentuali e della tempistica nell’attività monitorata con SIMAN e BDN,  in particolare per  quanto concerne: accertamenti diagnostici previsti  da piano di profilassi;  misure da applicare ad allevamenti infetti; identificazione elettronica d’ufficio; controlli svolti presso stalle di sosta ed allevamenti di ingrasso; accertamenti diagnostici

Regione comunica a Ministero Salute nella relazione su attività svolte:

  1. esiti delle verifiche su efficacia di attività svolte ed eventuali azioni correttive adottate
  2. stato di avanzamento nella identificazione elettronica dei capi
  3. stato di avanzamento nella registrazione e georeferenziazione dei pascoli
  4. cattura e sequestro di animali senza proprietario
  5. sospensione di qualifiche e revoche di codice di allevamento
  6. casi di aborto denunciati, numero ed esito di prestazioni diagnostiche rese a privati da Istituto Zooprofilattico Sperimentale su casi di aborto di bovini e ovicaprini

Centri di referenza nazionali provvedono ad estrarre da SIMAN un numero significativo di indagini epidemiologiche per verificarne qualità e completezza, comunicando esito della verifica a Ministero Salute, che  poi ne informa Regione.

Art. 13  commerciante/detentore di stalla di sosta che non ottempera ad obblighi di cui ad art. 6:  multa da 1.549,37 €  a 9.296,22 € +  ripetizione, a spese di commerciante/detentore, delle prove ufficiali +  termine non superiore a 30 giorni entro cui perfezionare vendita di animali +  revoca di autorizzazione se infrazione  viene commessa più di 2 volte nel corso dell’anno