SALMONELLA NEGLI ALIMENTI

SALMONELLA NEGLI ALIMENTI (Reg. 2160/03) (igizoo38)

Soggetti interessati:

Chiunque produce, trasforma, distribuisce alimenti di origine animali, compresi mangimi, ed intende ridurre specifiche zoonosi (tutti i gruppi di salmonella) nelle popolazioni animali (Pollame da riproduzione, galline ovaiole, tacchini, suini da carne e da riproduzione) per salvaguardare sanità pubblica.

Esclusi prodotti destinati a consumo domestico privato o piccole forniture da parte produttore al consumatore o al rivenditore al dettaglio locale.

Iter procedurale:

  Commissione CE fissa obiettivi da raggiungere, per ciascuno dei quali fornisce analisi dei costi e benefici previsti, anche con consulenza Stati membri e della Autorità europea per la sicurezza alimentare. Prima di proporre obiettivo Commissione, consulta Stati membri sui risultati delle sue analisi.

  Commissione, in modo autonomo o su richiesta Stato membro, fissa metodi specifici di controllo da impiegare “ai fini della riduzione della prevalenza della zoonosi e degli agenti zoonotici nella fase della produzione primaria di animali o su altre fasi della catena alimentare”.

  Stati membri debbono predisporre programmi specifici di controllo per ridurre zoonosi ed agenti zoonotici che intervengono nella produzione di mangimi, produzione di animali, trasformazione e preparazione di prodotti alimentari di origine animale, e comprendono:

a)       percentuale massima e minima di riduzione di unità epidemiologiche che rimangono positive;

b)       termine massimo entro cui obiettivo deve essere raggiunto fissato al 10/12/2004 per stereotipi di salmonella nel pollame da riproduzione; al 10/12/2005 per stereotipi di salmonella nelle galline ovaiole; al 10/12/2006 per stereotipi di salmonella nei polli da carne; al 10/12/2007 per stereotipi nei tacchini, suini da riproduzione e da carne;

c)       definizione delle unità epidemiologiche;

d)       definizione dei metodi di prova necessari per verificare conseguimento obiettivo;

e)       definizione dei stereotipi rilevanti per sanità pubblica o di altri stereotipi di zoonosi o agenti zoonotici, in particolare “stereotipi più frequenti di salmonella, nella salmonellosi umana sulla base di dati raccolti attraverso sistemi CE”.

Programma può essere modificato, integrato, limitato in relazione a zoonosi o agenti zoonotici, fasi della catena alimentare, popolazioni di animali interessate, tenendo presente:

–          frequenza della zoonosi nella popolazione umana o animale, mangimi nei prodotti alimentari;

–          gravità dei loro effetti su uomo;

–          conseguenze economiche per tutela della salute umana ed animale e per aziende del settore dei mangimi e dei prodotti alimentari;

–          tendenza epidemiologica nella popolazione umana ed animale, nei mangimi e nei prodotti alimentari;

–          consulenze scientifiche;

–          sviluppi tecnologici in merito ai sistemi di controllo ed ai requisiti dei sistemi di allevamento e metodi di produzione.

Programmi di controllo redatti da Stati membri, entro 6 mesi da determinazione obiettivi da parte Commissione CE, tenendo conto “della distribuzione geografica delle zoonosi e delle implicazioni finanziarie dei controlli”, hanno durata di 3 anni consecutivi e prevedono:

1)       elementi generali: presenza zoonosi, area geografica in cui attuare programma, struttura ed organizzazione Autorità controllo, laboratori accreditati, metodi utilizzati per esame zoonosi, metodi di campionamento a livello dei mangimi o di allevamento o nella fase della catena alimentare, misure adottate in caso di rilevamento zoonosi, normativa nazionale vigente in materia, assistenza finanziaria accordata ad aziende nel settore alimentare e mangimi nell’ambito del programma;

2)       struttura di produzione delle specie esaminate e prodotti da queste derivate, struttura di produzione mangimi, linee guida di buone pratiche zootecniche (gestione igiene nelle aziende, misure intese a prevenire introduzione agenti infettivi, misure igiene nel trasporto animali), controllo veterinario in azienda, documentazione da tenere presso aziende o da accompagnare ad animali, misure per garantire tracciabilità degli animali;

3)       norme minime in materia di campionatura, relative a:

·         per pollame da riproduzione: pulcini di 1 giorno, pollame di 4 settimane, pollastre 2 settimane prima di passare allo stadio di produzione delle uova, ogni 2 settimane durante periodo di produzione uova;

·         per galline ovaiole: pulcini di 1 giorno; pollastre 2 settimane prima di passare a stadio di produzione delle uova, ogni 15 settimane durante periodo di produzione uova;

·         per polli da carne in uscita verso macello;

·         per tacchini in uscita verso macello;

·         per suini da riproduzione o da carne in uscita verso macello o carcasse presso macello;

4)       risultati delle analisi registrati evidenziando: data e luogo campionamento, identificazione di allevamento;

5)       misure da prendere in caso riscontrata presenza di salmonella per

·         pollame da riproduzione: uova non incubate distrutte, tutti i volatili del branco compresi pulcini di 1 giorno macellati o distrutti in modo da ridurre al minimo diffusione della salmonella, uova destinate a consumo umano solo se opportunamente trattate;

·         branchi di galline ovaiole: uova utilizzate per consumo umano solo se provengono da branco soggetto a programma nazionale di controllo. Uova provenienti da branchi di cui non si conosce qualifica sanitaria destinati a consumo umano solo se trattate in modo da garantire eliminazione di tutti i stereotipi di salmonella. Se volatili provenienti da branchi infetti questi macellati o distrutti;

6)       carni fresche di pollame destinate a consumo solo se assenza di salmonella in 25 grammi, Vincolo non applicato in caso di carni fresche di pollame destinate a trattamento termico inteso ad eliminare salmonella;

7)       responsabilità delle Autorità competenti e degli operatori del settore alimentare e mangimi;

8)       misure da adottare in caso di zoonosi per proteggere sanità pubblica;

9)       metodi di valutazione progressi compiuti ed eventuale revisione dei programmi in relazione ai risultati ottenuti in seguito all’accertamento di zoonosi (v. Modifica dei requisiti e norme minime in materia di campionamento)

10)    metodi di prova e criteri di valutazione del risultato delle prove per ricerche effettuate su animali e su uova trasportate.

Programma nazionale inviato a Commissione CE che ha 2 mesi per chiedere eventuali informazioni supplementari a Stato membro (da fornire entro 2 mesi) e 6 mesi da invio programma per verificare conformità ad obiettivi ed approvarlo. Analogo procedimento seguito in caso di modifiche a programma nazionale approvato.

Stato membro designa Autorità competente che provvede a:

a)       raccogliere dati per valutare strumenti utilizzati e risultati ottenuti da esecuzione programmi di controllo;

b)       inviare relazione annuale a Commissione attestante risultati di eventuali  indagini compiute;

c)       eseguire verifiche nei locali delle aziende del settore alimentare e dei mangimi.

Operatore del settore alimentare e dei mangimi od Associazioni di rappresentanza predispongono programmi di controllo comprendenti tutte le fasi della produzione, trasformazione, distribuzione eventualmente integrati entro programma nazionale di controllo. Programmi sottoposti ad approvazione Autorità competente solo dopo essersi accertato che essi sono conformi a requisiti CE ed agli obiettivi dei programmi nazionali. Stato membro tiene registro aggiornato dei programmi di controllo degli operatori approvati e ne trasmette elenco a Commissione CE. Operatori comunicano periodicamente risultati conseguiti da controlli.

Chiunque produce pollame da carne, galline ovaiole, tacchini, suini da carne o riproduzione deve sottoporre a prove di accertamento della zoonosi ed agenti zoonotici prima di inviare prodotti derivanti da questi animali ad esportazione. Data e risultati delle prove riportati in certificato sanitario. Stato di destinazione può chiedere che risultati prove siano compatibili con suo programma nazionale di controllo.

Importazione da Paese Terzo di prodotti derivati da pollame da carne, galline ovaiole, tacchini, suini da carne e riproduttori ammessi solo se Paese Terzo ha trasmesso a Commissione CE programma nazionale di controllo della salmonella dotato di garanzie per la salute pubblica equivalenti a quelle CE. Garanzie diverse ammesse solo se più rigorose. Prima di ogni trasporto animali vivi o uova da cova delle specie animali di cui sopra sottoposti a prove per accertamento di zoonosi ed agenti zoonotici. Data e risultati delle prove riportati su certificato di importazione. Stato membro può chiedere che risultati prove siano conformi a quelli previsti dal proprio programma nazionale di controllo. Mantenimento di Paesi Terzi in elenco dei paesi da cui possibile importare prodotti animali derivati da specie di cui sopra “subordinata alla presentazione alla Commissione CE da parte Paese Terzo di garanzie equivalenti a quelle comunitarie”.

Laboratori di riferimento dove eseguire ricerche per zoonosi autorizzati da CE ed Autorità nazionali dopo aver accertato esistenza sistemi di garanzia della qualità delle analisi ai sensi delle norme ISO. Elenco dei laboratori autorizzati pubblicato da CE e necessità di un loro coordinamento. Metodi di prova adottati per eseguire analisi sulle zoonosi sono quelli internazionali.

Commissione CE invia entro 31/12/2006 relazione a Parlamento Europeo evidenziando accordi presi a livello CE e nazionale per finanziare misure adottate per controllare zoonosi ed agenti zoonotici ed eventuali suggerimenti in merito.

Esperti CE, anche in collaborazione con Stati membri, effettuano controlli in loco presso Stati membri e Paesi Terzi per accertarsi piena applicazione delle disposizioni in materia