TRASPORTO LATTE

TRASPORTO LATTE (Legge 119/03)  (latte15)

Soggetti interessati:

Chiunque trasporta latte, produttori, trasformatori

Iter procedurale:

Trasporto latte deve avvenire con mezzi adibiti esclusivamente a trasporto sostanze alimentari (Indicare ciò su esterno cisterna).

Trasportatori inviano richiesta di autorizzazione a Regione che acquisisce parere servizio veterinario ASL.

Latte accompagnato durante trasporto da documento commerciale sottoscritto da produttore, trasportatore ed all’arrivo delle merci da acquirente, recante: identificazione azienda produzione o centro deposito autorizzato; attestazione “che si tratta di latte crudo destinato a consumo umano” o di latte trattato termicamente (specificare tipo trattamento); eventuale dicitura “destinati alla stagionatura” per prodotti lattiero-caseari con periodo di maturazione superiore a 60 giorni.

Documento conservato da destinatario.

Organo di controllo effettua verifiche su trasporto latte “in occasione della raccolta in azienda, durante il percorso, presso impresa di trasformazione, dopo arrivo e lavorazione del latte stesso”.

Sanzioni:

Trasportatore sprovvisto del documento di accompagnamento latte: multa da 1.000 EUR a 10.000 EUR

 

 

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