TRASPORTO LATTE (Legge 119/03) (latte15)
Soggetti interessati:
Chiunque trasporta latte, produttori, trasformatori
Iter procedurale:
Trasporto latte deve avvenire con mezzi adibiti esclusivamente a trasporto sostanze alimentari (Indicare ciò su esterno cisterna).
Trasportatori inviano richiesta di autorizzazione a Regione che acquisisce parere servizio veterinario ASL.
Latte accompagnato durante trasporto da documento commerciale sottoscritto da produttore, trasportatore ed all’arrivo delle merci da acquirente, recante: identificazione azienda produzione o centro deposito autorizzato; attestazione “che si tratta di latte crudo destinato a consumo umano” o di latte trattato termicamente (specificare tipo trattamento); eventuale dicitura “destinati alla stagionatura” per prodotti lattiero-caseari con periodo di maturazione superiore a 60 giorni.
Documento conservato da destinatario.
Organo di controllo effettua verifiche su trasporto latte “in occasione della raccolta in azienda, durante il percorso, presso impresa di trasformazione, dopo arrivo e lavorazione del latte stesso”.
Sanzioni:
Trasportatore sprovvisto del documento di accompagnamento latte: multa da 1.000 EUR a 10.000 EUR