SISTRI

SISTRI (D.Lgs. 152/06, 205/10; Legge 148/11, 14/12, 125/13; DPCM 28/12/17; D.M. 15/1/15, 30/3/16, 1/7/16)  (rifiuti08)

Soggetti interessati:

Ministero Ambiente, Tutela Territorio e Mare (MATTM)

Obbligati ad aderire a Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), al fine di garantire tracciabilità del rifiuto dalla sua produzione fino a sua destinazione finale:

  • Enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, o non pericolosi ma con più di 10 dipendenti (da intendersi come numero di persone occupate nell’unità locale di Ente/imprese in forma dipendente od indipendente, a tempo pieno o a tempo parziale o apprendistato, o lavoratori stagionali, considerati come frazioni di unità in riferimento a giornate effettivamente retribuite, anche se temporaneamente assente per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni)
  • Enti o imprese che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti producendo a loro volta rifiuti non pericolosi (indipendentemente da numero dipendenti)
  • commercianti ed intermediari di rifiuti
  • Consorzi istituiti per recupero o riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano gestione di tali rifiuti per conto di associati
  • Enti ed imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Enti o imprese che trasportano rifiuti pericolosi da loro prodotti iscritti ad Albo nazionale gestori ambientali o soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi, compresi vettori esteri che operano su territorio nazionale od effettuano operazioni di trattamento reciproco, smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi;
  • soggetti a cui nel trasporto intermodale (compreso quello marittimo e ferroviario), affidati rifiuti speciali pericolosi in attesa di presa in carico di questi da parte impresa che effettua successivo trasporto (compresa impresa navale o ferroviaria).

MATTM con decreto può estendere obbligo di SISTRI ad ulteriori categorie di soggetti o fissare una fase sperimentale a partire da 30/6/2014 e dal momento in cui dati rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio”

Possono aderire in forma volontaria a SISTRI:

  • produttori, gestori, intermediari di rifiuti diversi dai precedenti
  • produttori accidentali di rifiuti pericolosi con richiesta di adesione a SISTRI entro 3 giorni lavorativi da accertamento pericolosità rifiuti
  • Enti ed imprese di rifiuti speciali non pericolosi con meno di 10 dipendenti
  • Enti ed imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi
  • Imprenditori agricoli ai sensi di art. 2135 del Codice Civile che producono rifiuti speciali non pericolosi
  • Enti ed imprese produttori di rifiuti speciali non pericolosi diversi da quelli di cui sopra
  • Comuni, centri di raccolta, imprese di raccolta e trasporto di rifiuti urbani. Legge 148/11 consente ad operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare realizzazione adempimenti a SISTRI ai Consorzi di recupero

MATTM può decidere anche deroghe o semplificazioni procedurali per Forze Armate, Forze di Polizia, Corpo Vigili del Fuoco

 

Iter procedurale:

Legge 14/12 stabilisce che a partire dal 01/03/2012 MATTM

  • può svolgere tutte le attività relative al SISTRI (v. fornitura del sistema informatico e gestione del relativo sito Internet) avvalendosi di ISPRA
  • invia ogni 6 mesi alla Camera una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI

Adesione al SISTRI, attivata a partire dal 30 Giugno 2012, fa decadere l’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico o dei formulari di identificazione dei rifiuti (v. scheda “Catasto e registro rifiuti”), a cui invece continua ad essere tenuto il soggetto che non aderisce al  SISTRI.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto 28/12/2017 ha stabilito che, fino alla piena operatività del SISTRI, i soggetti interessati sono tenuti a presentare entro il 30 Aprile il MUD, cioè il modello unico di dichiarazione ambientale (modello pubblicato su GU 303/17) comprendente le comunicazioni riguardanti: rifiuti; veicoli fuori uso; imballaggi (composta da Sezione consorzi e Sezione gestione rifiuti di imballaggio); rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; rifiuti urbani, assimilabili e raccolti in convenzione; produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.    

MATTM con D.M. 78 del 30/3/2016 definisce regolamento istitutivo di SISTRI, comprendente:

  • gestione dei processi e flussi di informazioni contenute nel SISTRI affidata a Arma dei Carabinieri. Al fine di intensificare azione di contrasto ad attività illecite di gestione dei rifiuti, informazioni di SISTRI rese disponibili ad Organi di vigilanza su normativa riferiti e repressione traffici illeciti
  • iscrizione obbligatoria o volontaria a SISTRI da parte dei soggetti di cui sopra
  • procedure di adesione dell’operatore al SISTRI. Modulo di iscrizione reperibile sul portale informativo SISTRI inviato on line prima di dare avvio ad attività o al verificarsi dei presupposti per richiesta obbligo di iscrizione. Adesione comporta applicazione del relativo regime con riferimento a categoria di utenza di riferimento a partire da completamento procedura di adesione fino a manifesta volontà di ritornare a sistema cartaceo. Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non iscrivono unità locali con meno di 10 dipendenti (comprese quelle affidate ad Associazioni senza scopo di lucro). In caso di assenza di unità locali con oltre 10 dipendenti, si iscrive Comune “con la somma dei dipendenti delle singole unità locali”. Enti pubblici titolari di autorizzazione di impianti pubblici di trattamento rifiuti possono delegare iscrizione a SISTRI a soggetti terzi a cui affidata gestione di impianto, comunicandolo a SISTRI (In tal caso iscrizione a SISTRI effettuata a nome di soggetto gestore)
  • perfezionata procedura di iscrizione, consegna entro 30 giorni successivi ad operatori iscritti dispositivo USB e relative credenziali per accesso al sistema ed inserimento dei dati. Occorre 1 dispositivo USB per ogni unità locale di Ente od impresa e per ogni attività di gestione rifiuti svolta all’interno di questa. Se unità generano “in maniera autonoma rifiuti”, si può chiedere dispositivo USB per ogni unità operativa. Operatori possono chiedere ulteriori dispositivi per unità locali ed unità operative già iscritte. Consegna dei dispositivi USB avviene per operatori iscritti presso Sezione regionale/provinciale ad Albo nazionale gestori ambientali consegna effettuata da Sezioni regionali/provinciali di Albo stesso, mentre per le altre imprese o Enti operatori presso Camera di Commercio dove ubicata sede operatore (a seguito di stipula di accordo programma tra MATTM ed UnionCamere). Camera di commercio può avvalersi di Associazioni imprenditoriali rappresentative o loro società di servizi, previa stipula convenzione con Camera di Commercio. Consegna dei dispositivi aggiuntivi e dei dispositivi di interoperabilità e duplicati di dispositivi avviene tramite servizio di consegna degli stessi ad operatore richiedente, presso indirizzo indicato nella richiesta. Consegna del dispositivo può essere effettuata direttamente da concessionario del sistema SISTRI ad operatore quando ciò necessario
  • per attività di raccolta e trasporto dei rifiuti occorre dotarsi di dispositivo black box da installare su ogni veicolo adibito al trasporto rifiuti, presso officine autorizzate (il cui elenco fornito insieme a consegna dispositivo USB), al fine di monitorare percorso da questo effettuato. Operatori iscritti a SISTRI che utilizzano software gestionali , in grado di tracciare operazioni oggetto di sistema SISTRI e che abbiano accreditato 1 o più software gestionali al servizio di interoperabilità, possono chiedere consegna di dispositivi per interoperabilità. Tali dispositivi abilitati alla firma di schede SISTRI compilate per attività soggette ad iscrizione SISTRI ed esercitate nelle unità locali operanti tramite il suddetto software gestionale. Richiesto dispositivo USB per interoperabilità per software gestionale accreditato da operatore per interoperabilità. Dispositivi di interoperabilità custoditi presso centro elaborazione dati dove ubicati software gestionali Luogo di custodia indicato in domanda di accreditamento sistema gestionale (Ogni variazione luogo di custodia preventivamente comunicata a SISTRI, affinché risulti sempre accessibile a qualunque controllo da parte Autorità competente).

Ritiro effettuato da legale rappresentante o suo delegato presentando:

  1. copia ricevuta pagamento del contributo di iscrizione a SISTRI relativo a categoria di appartenenza per ogni singola unità
  2. dichiarazione sostitutiva notorietà attestante correttezza dati di iscrizione
  3. copia documento di identità legale rappresentante in corso di validità
  4. numero di pratica assegnata da SISTRI
  5. copia ricevuta pagamento del contributo SISTRI per dispositivo aggiuntivo, duplicato, interoperabilità
  6. attestato versamento diritti di segreteria dovuti a Camera di Commercio
  7. eventuale delega scritta firmata da legale rappresentante con documento riconoscimento del soggetto delegato

Addetto alla distribuzione:

  1. verifica corrispondenza dati nel SISTRI con quelli presentati
  2. inserisce in SISTRI estremi del soggetto che effettua ritiro
  3. verifica esecuzione pagamenti
  4. stampa da SISTRI e fa firmare a soggetto incaricato del ritiro: dichiarazione di presa visione informativa su privacy; dichiarazione impegno ad uso corretto e custodia dispositivo USB
  5. consegna “plico” contenente: dispositivo USB personalizzato; stampa di password per accesso a SISTRI; password di sblocco del dispositivo (PIN); PUK; identificativo utente (username); numero serie del dispositivo; nel caso di trasportatore lista di officine autorizzate ad installare dispositivi black box su veicolo con modulo per ritiro ed installazione di tali distributivi
  6. comunica ogni settimana a SISTRI numero ritiri dei dispositivi

Dispositivi rimangono di proprietà di SISTRI e sono concessi in comodato d’uso ad operatori iscritti che ne sono responsabili della custodia, “assumendo oneri e responsabilità” in caso di furto, perdita, distruzione, manomissione o danneggiamento, che ne impedisce utilizzo secondo finalità previste da regolamento (salvo che questo non dovuto a vizio di funzionamento). Dispositivi conservati presso unità locale o sede di Ente/impresa e sono resi disponibili in qualunque momento ad Autorità di controllo. Nelle unità locali od operative prive di servizio di vigilanza ammesso chiedere a SISTRI la custodia dei dispositivi USB presso altre unità, rimanendo comunque obbligo di renderli sempre disponibili ad Autorità di controllo.

Perdita, manomissione, danneggiamento dispositivi comunicata entro 24 ore a SISTRI con richiesta di loro sostituzione e nel caso di furto di veicoli su cui installati black box denuncia ad Autorità di pubblica sicurezza (Invio a SISTRI copia denuncia entro 24 ore). SISTRI emette nuovo dispositivo informando operatore in merito data e luogo di ritiro, previo pagamento costi. Costi per sostituzione dei dispositivi USB sono a carico dei richiedenti (Entità riportata in Allegato I a D.M. 30/3/2016 pubblicato su G.U. 120/16), salvo caso di perdita di dispositivo a seguito di furto di veicoli su cui installato.

Nel caso di malfunzionamento dispositivi a causa di vizi congeniti, operatori informano SISTRI che “provvederà a proprie spese alla rimozione del malfunzionamento o sostituzione dei dispositivi”.

Se soggetto tenuto a compilazione scheda SISTRI Area Movimentazione sia impossibilitato ad adempiere per mancanza temporanea di mezzi informatici (ritardata consegna, furto, perdita, distruzione, danneggiamento dei dispositivi USB; assenza copertura rete), compilazione di scheda effettuata, “per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione da sottoscriversi su copia stampata di scheda” da soggetto tenuto a compilazione della parte precedente o successiva della stessa”. Qualora anche tale soggetto sia impossibilitato “ciascuno dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta, prima della movimentazione, a SISTRI il verificarsi delle predette condizioni”, con movimentazione dei rifiuti annotate su scheda SISTRI di riserva e relative informazioni inserite nel sistema   a cessazione impedimento. Analoga procedura adottata da operatore in caso di temporanea interruzione o non funzionamento di SISTRI (In tal caso inserire dati nel sistema entro 5 giorni lavorativi da ripresa di funzionamento di SISTRI). Se impianto di gestione non può accedere a sistema, schede SISTRI compilate da delegato di sede legale o di altre unità locali di Ente/impresa.

Impianti di discarica, incenerimento rifiuti, impianti di coincenerimento destinati solo al recupero energetico dei rifiuti dotati di apparecchiature idonee a monitorare ingresso ed uscita di automezzi dai predetti impianti. Installazione, disinstallazione, manutenzione, sostituzione ed accesso ad apparecchiature di monitoraggio riservata a personale concessionario SISTRI con oneri a carico del sistema, salvo casi di sostituzione dovuti a cause imputabili a gestore. In presenza di condizioni che non garantiscono accesso al servizio di rete (elettrica o connettività dei dati) adeguato per funzionamento di suddette apparecchiature di monitoraggio, o qualora ricorrono altre circostanze che rendono tecnicamente impraticabile installazione, concessionario SISTRI può decidere di non installarle, fermo restando obbligo di iscrizione a SISTRI ed effettuazione dei relativi adempimenti, compresa comunicazione di ogni variazione da cui desumibile possibilità o meno di dotare impianto di apparecchiature di monitoraggio (entro 3 mesi da evento). Gestori impianto sono tenuti a custodire e “preservare funzionalità delle apparecchiature di monitoraggio”

Operatori aderenti a SISTRI comunicano quantità e caratteristiche qualitative dei rifiuti, utilizzando schede SISTRI Area registro cronologia e SISTRI Area movimentazione reperibili sul portale www.sistri.it

Produttori di rifiuti inseriscono nella scheda SISTRI Registro Cronologico dati relativi a rifiuti prodotti entro 10 giorni lavorativi successivi, comunque prima di loro movimentazione. Informazioni relative allo scarico effettuato a seguito di presa in carico dei rifiuti da parte di trasportatore sono compilate e firmate elettronicamente entro 10 giorni lavorativi da esecuzione trasporto,

Commercianti, intermediari, consorzi inseriscono informazioni relative a transazioni effettuate entro 10 giorni lavorativi successivi. Inserimento nel sistema delle informazioni non obbligatorio nel periodo di attesa di consegna dei dispositivi USB e nei 7 giorni successivi a consegna di questi, fermo restando obbligo per operatori di assicurare tracciabilità dei rifiuti

Legge 125/13 istituisce presso MATTM un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI, senza compensi od indennizzi per i partecipanti, con funzioni di monitoraggio del sistema e di invio ogni 6 mesi di una relazione sul proprio operato al Parlamento.

Legge 125/13 ad art. 11, come modificato da ultimo da Legge 205/17, al fine di consentire la tenuta elettronica dei Registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati incarica MATTM di predisporre modelli in formato digitale per i suddetti adempimenti e nel contempo stabilire che, fino alla data di subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato (comunque entro 31 Dicembre 2018), continuano ad applicarsi gli adempimenti previsti dagli art. 188, 189, 190 e 193 di D.Lgs. 152/06 con applicazione di sanzioni per inadempienze ridotte del 30%.

Legge 205/17, introduce nel D.Lgs. 152/06 l’art. 194 bis, in cui si consente a MATTM di applicare le seguenti procedure:

  • invio di un sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito per contributi SISTRI dovuti, ma non versati (in tutto od in parte)
  • compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso o di conguaglio da utenti SISTRI, con quanto da questi dovuto a titolo di contributo
  • semplificazione delle modalità per regolarizzare la posizione contributiva di utenti obbligati al pagamento del contributo SISTRI fino al 30/12/17, che non vi hanno provveduto (o provveduto solo in parte), mediante “ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contradditorio”
  • strumenti di conciliazione giudiziaria per favorire accordi in sede processuale tra MATTM ed utenti, inerenti al pagamento o al rimborso di contributi SISTRI

Adozione di tali procedure comporta la regolarizzazione della posizione contributiva, senza però applicare sanzioni e pagamento di interessi su importo dovuto.

Imprenditori agricoli ai sensi di art. 2135 del Codice Civile che producono rifiuti non pericolosi, produttori rifiuti pericolosi o meno non inquadrati in Organizzazione, o produttori rifiuti speciali, o produttori di rifiuti non pericolosi non aderenti a SISTRI, comunicano propri dati per compilazione scheda SISTRI Area Movimentazione al delegato imprese di trasporto, che compila anche sezione del produttore rifiuto. Copia di scheda, firmata da produttore rifiuto, consegnata al conducente mezzo di trasporto, mentre copia rimane presso produttore rifiuto che deve conservarla per almeno 5 anni. Gestore impianto di recupero/smaltimento stampa ed invia a produttori rifiuti copia scheda SISTRI Area Movimentazione “al fine di attestare assolvimento della sua responsabilità”. Produttori rifiuti pericolosi debbono inoltre tenere in ordine cronologico, copie schede SISTRI Area Movimentazione relative ai rifiuti prodotti. Legge 116/14, modifica art. 180 del D.Lgs. 152/06 consentendo agli imprenditori agricoli di sostituire il registro di carico e scarico  con la conservazione della scheda SISTRI in formato digitale inoltrata dal destinatario (Archivio informatico accessibile on line su portale di destinatario mediante nome di utente e password dedicata).

Legge 221/15, modifica art. 193 del D.Lgs. 152/06, consentendo ad imprenditori agricoli di delegare alla tenuta e compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci anche che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo dei rifiuti. MATTM sentite le Organizzazione di categoria può prevedere ulteriori modalità semplificate per la tenuta e compilazione del suddetto formulario.

Produttori di fanghi destinati a spandimento in agricoltura stampano schede SISTRI Area Movimentazione contenente nominativo destinatario e le consegnano a conducente mezzo di trasporto. Destinatario restituisce firmata la scheda al produttore di rifiuti ad attestazione “assolvimento della responsabilità del produttore del rifiuto per corretto recupero dei fanghi”. Delegato impresa trasporto inserisce su SISTRI conferma arrivo a destinazione del rifiuto.

Rifiuti prodotti in cantieri temporanei (Durata inferiore a 6 mesi) privi di tecnologia adeguata per accesso a SISTRI, schede SISTRI compilate da delegato di sede legale o di unità locale di impresa. In caso di cantieri complessi che comportano interventi di più soggetti, attività cantiere collocata per ognuno di questi in base a contratto di cui è titolare

Produttori non obbligati ad aderire a SISTRI comunicano propri dati (necessari per compilazione della scheda SISTRI Area movimentazione) al delegato impresa di trasporto, che è tenuto a compilare anche sezione del produttore del rifiuto. Gestore impianto di recupero e smaltimento rifiuti stampa ed invia al produttore dei rifiuti, copia di scheda SISTRI Area movimentazione ad attestazione di asservimento di responsabilità del produttore stesso

Trasporto di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti a SISTRI accompagnati da formulario di trasporto. In caso di conferimento rifiuti da parte di trasportatore di rifiuti speciali non pericolosi non iscritto a SISTRI per cui previsto utilizzo del formulario di trasporto, soggetto che riceve rifiuto riporta codice del formulario nella propria registrazione cronologica quando aderito volontariamente al sistema per tale tipologia di rifiuti

Per rifiuti prodotti da attività svolte fuori da unità locale, scheda SISTRI Area Registro Cronologico compilata da delegato sede legale di Ente/impresa o da delegato di unità locale che gestisce attività di manutenzione. Se da manutenzione derivano rifiuti pericolosi, loro movimentazione dal luogo di produzione a sede legale o unità locale di Ente/impresa effettuata da manutentore sempre accompagnata da scheda SISTRI Area Movimentazione, firmata da soggetto manutentore.

Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti da attività di personale sanitario di strutture pubbliche e private fuori da queste o in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso ambulatori decentrati di ASL, si applicano stesso disposizioni. Se rifiuti prodotti presso domicilio di paziente assistito trasportati da personale sanitario a sede ASL di riferimento non effettuata compilazione scheda SISTRI Area movimentazione.

Trasportatore aderente a SISTRI deve accedere a sistema ed inserire propri dati relativi al trasporto prima di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza da riportare nella scheda tra le annotazioni

Rifiuti durante trasporto accompagnati da scheda SISTRI Area Movimentazione stampata dal produttore al momento di presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore ed eventualmente da certificato analitico attestante caratteristiche del rifiuto che produttore di rifiuti inserisce come allegato in SISTRI. Se rifiuto respinto od accettato solo in parte da gestore impianto destinazione, rifiuto restituito al produttore accompagnato da scheda SISTRI Area Movimentazione con firma digitale gestore impianto destinazione. Se rifiuti non accettati avviati ad altro impianto, produttore rifiuti annota su scheda SISTRI Area Registro Cronologico dati relativi a carico rifiuti non accettati ed apre nuova scheda SISTRI Area Movimentazione, specificando nuovo destinatario. Scheda di movimentazione SISTRI e registro cronologico resi sempre disponibili ad Autorità di controllo e conservati da soggetto obbligato per almeno 3 anni da registrazione/movimentazione rifiuti (salvo rifiuti inviati in discarica i cui documenti conservati a tempo indeterminato, con loro consegna al termine di attività ad Autorità che ha concesso autorizzazione).

In caso di spedizioni transfrontaliere da Italia, produttore di rifiuto inserisce in SISTRI copia documento di spedizione rifiuti restituito da impianto di destinazione

In caso di trasporto transfrontaliero od intermodale dei rifiuti, informazioni scheda SISTRI Area movimentazione compilata da soggetto organizzatore del trasporto iscritto a SISTRI quale soggetto parificato ad intermediario

In caso di trasporto marittimo di rifiuti, armatore o noleggiatore che effettuano trasporto possono delegare adempimenti in questione ad accomandatario marittimo

In caso di trasporto intermodale, attività di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche in porti e scali ferroviari, interporti, impianti di termalizzazione eseguite nel più breve tempo possibile, comunque entro 6 giorni.

Impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani adempiono ad obbligo di tenuta registro di carico e scarico e di comunicazione annuale tramite compilazione scheda SISTRI Area Registro Cronologico. Essi possono effettuare al termine di ogni giornata unica registrazione di carico per ogni tipologia di rifiuto conferita da ogni Comune. Nel caso di movimentazione rifiuti urbani da impianti comunali ed intercomunali che effettuano unicamente operazioni autorizzate di messa in riserva e/o deposito preliminare, tramite soggetti iscritti ad Albo nazionale gestori ambientali in categoria 1, gestore impianto stampa e firma scheda SISTRI Area Movimentazione e la consegna ad impresa di trasporto (Scheda accompagna trasporto rifiuti fino ad impianto di recupero o smaltimento di destinazione). Impianto di recupero o smaltimento di rifiuti urbani possono effettuare al termine di ogni giornata lavorativa unica registrazione di carico per ogni tipologia di rifiuti conferita da ogni Comune

Produttore aderente al sistema, al fine di attestare assolvimento di obblighi inviato da parte di SISTRI tramite comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte di impianto di recupero o smaltimento. In caso di mancata comunicazione entro 30 giorni successivi a conferimento dei rifiuti al trasportatore, produttore deve darne subito comunicazione a SISTRI e Provincia competente

Su portale informativo SISTRI attivata sezione dedicata per tutte le comunicazioni da inviare a SISTRI ed indicati riferimenti di call center gratuito. Nei casi di ipotesi di sospensione o cessazione di attività per il cui esercizio obbligatorio uso di dispositivi o estinzione di soggetti giuridici a cui tali dispositivi consegnati, incluse ipotesi di cancellazione o in caso di chiusura di unità locale, operatori iscritti debbono comunicare a SISTRI verificarsi di tali eventi entro 72 ore e provvedere a restituire i suddetti dispositivi

In caso di cambiamento titolarità di azienda o ramo di azienda oggetto di dispositivi USB, operatori subentranti inviano, “prima che tali cambiamenti acquisiscono efficacia”, a SISTRI documentazione attestante suddette variazioni e modificare intestazione dispositivi USB per interoperabilità rilasciati a precedente operatore.

In caso di variazione dati identificativi comunicati in sede di iscrizione, operatori provvedono, dopo comunicazione di variazione al Registro imprese, ad effettuare variazioni in area “Gestione aziende” di SISTRI.

In caso di non conformità dati forniti da operatore in sede di 1° iscrizione o variazione con quelli del Registro imprese, SISTRI chiede ad operatore di asseverare dati comunicati in SISTRI Gestione Aziendale.

Per trasportatori di rifiuti, variazioni di cui sopra o variazioni dei veicoli impiegati, comunicate a Sezione regionale/provinciale di Albo nazionale gestori ambientali, che dopo rilascio autorizzazione, lo comunica a SISTRI anche al fine di “restituzione dispositivi USB ed installazione, disinstallazione, riconfigurazione dei dispositivi black box”, fermo restando obbligo per operatore di provvedere ad eventuale integrazione di contributi dovuti

Soggetti produttori e trasportatori di propri rifiuti aderenti a SISTRI possono adempiere ad obblighi di inserimento dati nel sistema, tramite propria Organizzazione imprenditoriale di rappresentanza o loro società di servizi a cui conferiscono delega con firma autenticata, dopo loro iscrizione a SISTRI per specifica categoria. Sarà compito di tali Organizzazioni o società di servizi compilare scheda SISTRI Area Registro Cronologico ogni 45 giorni (elevata a ogni trimestre per produttori di rifiuti pericolosi fino a 200 kg. o litri/anno), comunque prima di movimentazione dei rifiuti

Produttori che conferiscono propri rifiuti, in base a convenzione, a servizio pubblico di raccolta possono adempiere ad obblighi tramite gestore di servizio pubblico o gestore piattaforma di conferimento iscritti a SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma. In tal caso responsabilità del produttore di rifiuti assolta al momento di presa in carico dei rifiuti da parte di centro di raccolta/piattaforma. A tal fine gestore di impianto di recupero o smaltimento rifiuti è tenuto a stampare ed inviare a produttore di rifiuti copia scheda SISTRI Area movimentazione. Tali produttori adempiono ad obbligo di tenuta registro di carico e scarico tramite conservazione, in ordine cronologico, di copia di scheda SISTRI Area movimentazione dei rifiuti prodotti

MATTM, tenendo conto evoluzione tecnologie e delle proposte di Associazioni utenti, può approvare decreto di semplificazione di SISTRI, purché procedure di affidamento del sistema di tracciabilità informatico assicurano:

  1. razionalizzazione e semplificazione del sistema tramite individuazione di strumenti idonei a garantire efficace resa del servizio di tracciabilità dei rifiuti;
  2. tenuta in formato elettronico dei registri di carico e scarico e formulari di trasporto con compilazione in modalità off line e trasmissione dei singoli dati, nonché generazione automatica del modello unico di dichiarazione;
  3. semplificazione di obblighi informativi alle imprese tramite interazione e coordinamento con banche dati in uso ad Amministrazione pubblica, garantendo per quanto possibile, acquisizione automatica delle informazioni disponibili;
  4. garanzia di interoperabilità con sistemi gestionali usati da imprese, Associazioni di categoria e loro società di servizi e realizzazione di specifici sistemi per imprese prive di sistemi gestionali;
  5. sostenibilità dei costi;
  6. messa a disposizione di adeguati strumenti di assistenza e formazione per imprese

MATTM con decreto disciplina: termini e modalità per sospensione obblighi di installazione ed utilizzo della block box ed eventualmente dei dispositivi USB a questi collegati, previa verifica di sostenibilità tecnico economica condotta da Agenzia per Italia digitale; rimodulazione dei contributi dovuti da categoria dei trasportatori

Ministero Ambiente con D.M. 15/1/2015 definito interconnessione di Corpo Forestale di Stato con SISTRI al fine di intensificare azione di contrasto ad attività illecite di gestione dei rifiuti. Corpo Forestale di Stato che opera in stretto collegamento con Ministero, ha accesso ad informazioni SISTRI per svolgere proprie attività istituzionali

MATTM con DM 01/07/2016 costituisce tavolo tecnico di concertazione SISTRI presieduto da Ministro Ambiente e la cui composizione è riportata in GU 169/16 (sono presenti anche delegati di CIA, Coldiretti, Confagricoltura). Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennizzo o rimborso spese. Tutte le comunicazioni con tavolo (compresa nomina dei rappresentato e documentazione per riunioni) avvengono in formato digitale tramite PEC.

SISTRI connesso telematicamente a catasto rifiuti, a cui conferisce dati in base a modalità e tempi fissati con decreto da MATTM, sentito ISPRA. Albo nazionale gestori ambientale comunica a SISTRI, tramite interconnessione di rete tra sistemi informativi, dati relativi ad iscrizioni di competenza, ricevendo da SISTRI informazioni attinenti trasporto rifiuti (tempi e modalità fissati con decreto da Ministero Ambiente, sentito Comitato nazionale gestori di Albo). SISTRI interconnesso telematicamente con sistemi di tracciabilità di SISTRA e relativi oneri a carico di MATTM

Informazioni di SISTRI accessibile ad Organi di sorveglianza in materia di rifiuti, mentre catasto rifiuti assicura informazioni per proprie funzioni di controllo ad Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPAM per Marche) “che è tenuta a rendere disponibili dati ad organi e soggetti interessati”.

ISPRA organizza catasto rifiuti per via informatica articolato in:

  1. banca dati anagrafica e banca dati contenente informazioni su produzione e gestione dei rifiuti trasmesse da SISTRI tramite interconnessione diretta;
  2. banca dati contenente informazioni su autorizzazioni e comunicazioni rilasciate. A tal fine Amministrazioni competenti comunicano ad ISPRA entro 15 giorni lavorativi da rilascio di autorizzazione/iscrizione, ragione sociale e sede legale di Ente/impresa autorizzata o iscritta, codice fiscale, sede di impianto, attività oggetto di autorizzazione od iscrizione, rifiuti oggetto attività di gestione, quantità autorizzate, scadenza di autorizzazione/iscrizione, nonché ogni eventuale variazione delle suddette informazioni nel corso di validità di autorizzazione/iscrizione;
  3. banca dati relativa ad iscrizione ad Albo nazionale gestori ambientali aggiornata tramite interconnessione di rete;
  4. banca dati contenente informazioni relative a tracciabilità dei rifiuti di Regione Campania

ISPRA elabora dati forniti da SISTRI ai fini di elaborazione Rapporto annuale da inviare a MATTM per le comunicazioni a Commissione Europea previsti da regolamenti e direttive comunitarie in materia di rifiuti.

Istituito presso MATTM un Comitato di vigilanza e controllo, composto da 15 membri esperti in materia, nominato con decreto da Ministero Ambiente, di cui 3 dello stesso Ministero, 1 di ISPRA, 1 di UnionCamere, 10 di Associazioni imprenditoriali rappresentative di produttori, trasportatori, recuperatori e smaltitori di rifiuti

 

Entità aiuto:

Copertura dei costi di costituzione e gestione del SISTRI avviene mediante pagamento di contributo annuale da parte di “ciascun operatore iscritto per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno di unità locale e per ciascun dispositivo USB richiesto” ad attuale società di gestione di SISTRI (Selez Service Management spa). Legge 21/16 concesso a titolo di anticipazione per indennizzo dei costi di produzione del sistema, 10.000.000 € per anno 2015 e 10.000.000 € per anno 2016 da versamento 31/03/2016, salvo successivo conguaglio.

Contributo riferito ad anno solare indipendentemente da periodo di effettiva fruizione del servizio versato al momento di iscrizione e poi entro 30 Aprile. Se a tale data numero dipendenti modificato rispetto ad anno precedente in modo da incidere su contributo dovuto, possibile indicare numero relativo ad anno in corso previa dichiarazione al SISTRI.

Entità del contributo da versare distinto per produttori/detentori, Enti ed imprese produttrici di rifiuti, imprenditori agricoli (pari a 30 € fino a 200 kg. di rifiuti per 1-5 addetti/unità locale; 50 € da 200 a 400 kg. di rifiuti per 1-5 addetti/unità locale e fino a 400 kg. da 6 a 10 addetti); trasportatore, discariche, demolitori e rottamatori, frantumatori, inceneritori rifiuti pericolosi e non pericolosi, impianti di coincenerimento, impianti di recupero di materia, attività di recupero e smaltimento, impianti di trattamento chimico, fisico e biologico, impianti di compostaggio e di gestione anaerobica, Consorzi, Intermediari, Associazioni imprenditoriali e loro società di servizi, centro di raccolta/piattaforma riportati in Allegato I a D.M. 30/3/2016 pubblicato su G.U. 120/16. Ammontare contributo determinato annualmente da MATTM

Se Comuni determinano contributo di iscrizione “sommando numero dei dipendenti della o delle unità locali, per le quali effettua adempimenti, al numero dei propri dipendenti”, MATTM con specifici decreti ridetermina:

  • contributi da porre a carico di utenti in relazione a riduzione dei costi conseguita con semplificazione SISTRI a decorrere da esercizio fiscale successivo
  • remunerazione di fornitori delle singole componenti dei servizi

Enti ed imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano contributo solo per sede legale e ogni veicolo impiegato. In caso di Enti ed imprese che raccolgono e trasportano propri rifiuti versano contributo relativo a categoria di produttori di appartenenza e contributo relativo a numero veicoli impiegati nel trasporto.

Se versato contributo maggiore rispetto al dovuto, previo invio domanda a SISTRI, “somma versata in eccesso conguagliata a valere sui contributi per anni successivi”, costi per dispositivi USB (normale, per interoperabilità), dispositivi black box sono a carico di operatore e riportati in Allegato I a D.M. 30/3/2016 pubblicato su G.U. 120/16, mentre costo di eventuali dispositivi aggiuntivi pari a 100 €.

Costi per sostitutivi dei dispositivi a carico degli operatori, salvo perdita dispositivi black box a seguito furto veicoli su cui installati, in entità pari a 45 € per dispositivo USB (40 € a partire da 2013) e 300 € per dispositivi black box (250 € a partire da 2013). Costo per duplicato di dispositivo USB pari a 40 € per 2 anni consecutivi dopo richiesta.

Società concessionaria di SISTRI garantito:

  1. indennizzo dei costi di produzione consuntivi fino alla data di subentronella gestione del servizio da parte di concessionario individuate comunque non oltre 31/12/2017 previa valutazione con gravità della spesa da parte  di agenzia per Italia digitale e nei limiti dei contributi versati da operatori a tale data
  2. anticipo su somme da versare per indennizzo dei costi di produzione nella misura massima di 10.200.000 € per gli anni 2017 e 2018 

 

Sanzioni:

Soggetti non aderenti a SISTRI e che non tengono o tengono in modo non completo registro di carico e scarico: multa da 2.600 a 15.500 €. Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti (Numero medio di dipendenti a tempo pieno nell’anno): multa da 1.500 a 6.200 €

Soggetti obbligati che omettono iscrizione a SISTRI o pagamento del contributo per iscrizione a SISTRI nei termini prescritti: multa da 2.600 a 15.500 € (In caso di rifiuti pericolosi: multa da 15.500 a 93.000 €) + fermo veicolo impiegato nel trasporto per 12 mesi, comunque restituzione veicolo non avviene se non dopo aver accertato iscrizione e relativo versamento del contributo. Nel caso di omissione del pagamento: sospensione immediata dal servizio fornito da SISTRI al trasgressore + incremento dl contributo annuale di iscrizione

Chiunque omette di compilare registro cronologico o scheda SISTRI Area Movimentazione “nei tempi e procedure stabilite, o fornisce al sistema informazioni incomplete o inesatte”, o “altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema”, o “ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento”: multa da 2.600 a 15.500 €. Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti (calcolo riferito a numero di occupati a tempo pieno durante ultimo esercizio contabile approvato, compresi lavoratori a tempo parziale e stagionali considerati in proporzione): multa da 1.040 a 6.200 €. Se indicazioni riportate seppure incomplete od inesatte, non pregiudicano tracciabilitàdei rifiuti: multa da 260 a 1.550 €. Nel caso irregolarità riguardano rifiuti pericolosi: multa da 15.500 a 93.000 € + sospensione da 1 mese a 1 anno da carica amministrativa ricoperta (In caso di imprese con meno di 15 dipendenti: multa da 2.070 a 12.400 €). Se indicazioni, seppure incomplete od inesatte, non pregiudicano tracciabilità dei rifiuti: multa da 520 a 3.100 €

Soggetti inadempienti ad ulteriori obblighi previsti da SISTRI: multa da 2.600 a 15.500 € (In caso di rifiuti pericolosi: multa da 15.500 a 93.000 €)

Se nella predisposizione di certificato analisi rifiuti per SISTRI fornite indicazioni false su natura, composizione, caratteristiche chimico e fisiche dei rifiuti, o inserito certificato falso nei dati da fornire per tracciabilità rifiuti: arresto da 3 mesi a 2 anni (Nel caso di Enti: sanzione da 150 a 250 quote)

Chiunque commette più violazioni delle stesse disposizioni o di più disposizioni: attuate con più azioni od omissioni, anche in tempi diversi: sanzione pari a quella più grave aumentata fino al doppio. Non sia ha violazione amministrativa se entro 30 giorni “dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dal SISTRI”. Trasgressore, entro 60 giorni da notifica della violazione, può definire controversia (con conseguente annullamento sanzioni accessorie) mediante adempimento ad  obblighi e pagamento di sanzione prevista ridotta al 25%.

Al fine di graduare responsabilità del primo periodo di applicazione  di SISTRI, soggetti obbligati ad iscrizione nel sistema che omettono iscrizione relativo versamento nei termini: sanzione pari a 5% di importo annuale dovute/mese o frazione di mese di ritardo se infrazione attuata entro 8 mesi “da obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, Enti, imprese (sanzione elevata a 50% importo annuale dovuto se inadempimento si protrae per ulteriori 4 mesi) + obbligo di adempiere ad iscrizione e versamento del contributo dovuto.

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