RECUPERO RIFIUTI

RECUPERO RIFIUTI (D.Lgs.152/06; Legge 13/09; D.G.R.M. 16/4/12)  (rifiut10)

Soggetti interessati:

Ministero Sviluppo Economico (MISE), chiunque intende recuperare, tramite trattamenti meccanici, termici, chimici, biologici (compresa cernita e selezione), rifiuti pericolosi (Avviati ad operazioni di recupero con cadenza almeno bimestrale o quando raggiunti 10 mc. di deposito) o rifiuti non pericolosi (Avviati ad operazioni di recupero con cadenza alcun trimestrale o quando raggiunti i 20 mc. di deposito) per ottenere:

  • materie prime secondarie, cioè residui derivanti da processi produttivi, suscettibili di essere utilizzati come materie prime in altri processi produttivi;
  • combustibile da rifiuti (CDR) o combustibile da rifiuti di qualità (CDR-Q) urbani e speciali non pericolosi ottenuti mediante trattamenti finalizzati a garantire adeguato potere calorico, riduzione rischi ambientali e sanitari. CDR-Q se ottenuto adottando sistema di certificazione ISO 9001 e destinato ad utilizzo in eco-combustibile in impianti di produzione di energia elettrica, cementifici, impianti di incenerimento e coincenerimento. Produzione di CDR e CDR-Q avviene solo in impianti autorizzati (eventualmente mediante procedure semplificate) consentendo una presenza non superiore al 50% di rifiuti speciali non pericolosi. Ministero Ambiente fissa con decreto condizioni per cui utilizzabile combustibile alternativo in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in impianti dotati di certificazione di qualità ambientale, comprese eventuali procedure di autorizzazione integrata ambientale “con effetto di sostituzione di ogni altro atto prescritto di assenso”
  • altri prodotti riutilizzabili (v. Compost ottenuto da frazione organica dei rifiuti urbani).

Iter procedurale:

Legge 221/15, che modifica D.Lgs. 152/06, prevede:

  • definizione da parte di MISE di accordi e contratti di programma con:
  1. imprese che producono beni derivanti da materiali riciclati o di scarto
  2. Enti pubblici
  3. soggetti pubblici o privati
  4. Associazioni di categoria, comprese Associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo, riciclaggio
  5. Associazioni senza fini di lucro, promozione sociale, imprese artigiane, imprese individuali
  6. soggetti incaricati di svolgere attività connesse ad applicazione del principio di responsabilità del produttore

Contratti/accordi di programma riguardano:

  1. erogazione di incentivi a favore di attività imprenditoriali di produzione e preparazione di beni derivanti da materiali post consumo riciclati, o recupero di scarti provenienti da materiali di disassemblaggio complessi (con priorità per beni provenienti da rifiuti) per loro riutilizzo; attività  imprenditoriali di produzione e commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per stesse finalità originarie
  2. erogazione di incentivi a favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di apparati riciclati su mercati UE, nonché prodotti derivati da rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche, pneumatici fuori uso, realizzati con materiali plastici provenienti dal trattamento di prodotti a fine vita, post consumo, recupero da scarti provenienti da materiali di disassemblaggio complessi
  3. erogazione di incentivi a favore di soggetti economici e pubblici che acquistano prodotti derivati dai materiali di cui sopra

MISE entro 18/07/2016 fissa con decreto: risorse finanziarie disponibili per finanziare tali accordi; modalità di stipula dei suddetti accordi (priorità per riutilizzo, produzione, acquisto di beni riciclati utilizzati per stesse finalità originarie e sistemi produttivi a basso impatto ambientale)

  • MISE entro 18/07/2016 stabilisce con decreto:
  1. livello di incentivi, anche di natura fiscale, e percentuali minime di materiale post consumo derivante dal recupero di scarti e materiali provenienti da disassemblaggio di prodotti complessi inseriti nei manufatti oggetto di incentivo, tenendo conto di materia risparmiata, risparmio energetico (ottenuto riciclando i materiali), ciclo di vita del prodotto. Conseguimento di tali percentuali da dimostrare tramite certificazioni di Enti riconosciuti
  2. strumenti e misure di incentivazione per commercio ed acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per allungare ciclo di vita del prodotto. Nel caso di manufatti realizzati con materiali polimetrici riciclati, incentivo diverso per tipo di prodotto, purchè provenienti da riciclo post consumo o recupero di scarti e prodotto garantito da idonea certificazione
  • MISE adotta entro 18/05/2016 un regolamento, in cui definire criteri e livello di incentivi, anche di natura fiscale, per acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo, riciclati o provenienti dal recupero di scarti e materiali derivanti di disassemblaggio di prodotti complessi, compresi quelli provenienti da raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico

Ministero Ambiente determina modalità per concedere  incentivi finanziari a favore di utilizzo di rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica.

Amministrazioni pubbliche, debbono:

  • favorire riduzione smaltimento finale del rifiuto, tramite:
  • suo riutilizzo, o riciclaggio, o altre forme di recupero
  • adozione misure economiche di condizioni di appalto, in cui si prevede impiego di materiali recuperati dai rifiuti, al fine di favorire mercato di tali materiali
  • utilizzo di rifiuti per produrre energia o come combustibile
  • fissare metodi da utilizzare per ottenere combustibile, avente caratteristiche analoghe a quelle fissate da Ministero Ambiente con decreto o conformi alle prescrizioni riportate nelle autorizzazioni rilasciate da Autorità competenti per imprese di smaltimento e recupero rifiuti;
  • promuovere “analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili” per migliorare attività di riutilizzo, riciclo, recupero dei rifiuti;
  • adottare nelle “operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi” procedure semplificate di comunicazione inizio attività (v. scheda “rifiut11”), qualora effettuate presso “impianto dove avvengono operazioni di riciclaggio e recupero”.

Chiunque intende realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, anche pericolosi, invia domanda a Regione competente, allegando progetto definitivo di impianto e documentazione tecnica prevista per sua realizzazione compresa comunicazione ad Autorità competente del procedimento di Valutazione Impatto Ambientale (VIA).

Entro 30 giorni da invio domanda, Regione individua responsabile procedimento e convoca Conferenza servizi (Preavviso di almeno 20 giorni) a cui intervengono responsabili Uffici regionali competenti, rappresentanti Autorità di Ambito, Enti locali dove impianto ubicato richiedente autorizzazione che procede a valutazione progetti, acquisendo tutti gli elementi relativi “a compatibilità del progetto con esigenze ambientali e territoriali”, compresa VIA (Decisione di Conferenza servizi assunta a maggioranza, evidenziando eventuali motivazioni di diniego), trasmesse, con relativi atti, a Regione che entro 60 giorni, avvalendosi eventualmente di ARPAM, esamina valutazioni di Conferenza servizi e se giudicate favorevoli, autorizza realizzazione e gestione impianto.

Tale atto sostituisce “ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni o concessioni di organi regionali, provinciali, comunali” costituisce, ove occorre, variante a strumento urbanistico e comporta “dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”. Istruttoria si conclude comunque entro 180 giorni con rilascio di autorizzazione unica o suo diniego. Se Autorità competente non adempie si applica potere sostitutivo del Ministero, fermo restando valutazione di eventuali responsabilità.

Chiunque intende avviare attività di recupero e smaltimento rifiuti in impianto già esistente precedentemente adibito ad altre attività deve inviare domanda a Regione che si pronuncia entro 90 giorni, dopo aver acquisito VIA. Nell’autorizzazione riportare gli stessi elementi di quella per nuovi impianti ed in particolare:

  1. tipi e quantità di rifiuti che possono essere trattati;
  2. requisiti tecnici necessari per ciascun tipo di operazione, con particolare riferimento a compatibilità del sito, attrezzature utilizzate, tipi e quantitativi massimi di rifiuti, modalità di verifica monitoraggio, controllo di conformità impianto a progetto approvato;
  3. misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
  4. localizzazione di impianto autorizzato;
  5. metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
  6. disposizioni relative a chiusura e successivi interventi eventualmente necessari;
  7. limiti di emissione in atmosfera in caso processi di trattamento termico dei rifiuti, specie se accompagnati da recupero energetico
  8. data e scadenza autorizzazione;
  9. garanzie finanziarie richieste (Modello pubblicato su BUR 43/12) da Regione Marche con D.G.R.M. 515 del 16/4/2012 per operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti soggette ad autorizzazione (Escluse discariche), operazioni di recupero con procedure semplificate, operazioni di messa in riserva e deposito preliminare, operazioni di recupero e/o smaltimento, centri di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso, operazioni di trattamento in ambiente terrestre a beneficio di agricoltura ed ecologia, utilizzo di impianti mobili, impianti di ricerca e sperimentazione, attività di gestione dei rifiuti munite di autorizzazione integrata ambientale. Garanzie da prestare al momento avvio effettivo di impianto, a copertura di:
  • costi di gestione dei rifiuti in giacenza presso impianto;
  • operazioni di gestione di rifiuti e di bonifica rese necessarie durante esercizio attività;
  • costi necessari per messa in sicurezza, chiusura di impianto, ripristino del sito, bonifica di area e di installazioni;
  • risarcimenti dovuti per danni recati ad ambiente;
  • costi sostenuti dal Comune e/o Ente territorialmente competente, in sostituzione di soggetto titolare autorizzazione inadempiente in merito a prescrizioni riportate in autorizzazione e/o altri obblighi di corretta gestione (v. necessarie indagini ambientali, caratteristiche del sito, interventi messa in sicurezza e bonifica impianto)

Per operazioni di deposito, recupero, smaltimento, garanzia in relazione a capacità massima di stoccaggio istantanea per tutti i rifiuti così come risultante da autorizzazione e documentazione allegata. Per operazioni di deposito e smaltimento per produzione di compost garanzia riferita a capacità massima giornaliera trattabile come risultante da autorizzazione o documentazione (In mancanza, dato giornaliero calcolato dividendo quantitativo annuale di stoccaggio per 365 con comunicazione a Provincia entro 30 giorni da stipula polizza).

Garanzie finanziarie prestate a favore di Autorità competente tramite:

  • atto di fideiussione rilasciato da Istituto bancario o intermediario finanziario o Istituto assicurativo autorizzato;
  • costituzione di idoneo deposito cauzionale costituito in forma di “pagamento in numerario” o “deposito titoli di Stato” presso Tesoreria provinciale.

Ad ogni eventuale modifica di attività con conseguente variazione di autorizzazione occorre integrazione di garanzia prestata. In caso di utilizzo totale o parziale di garanzia, questa ricostituita secondo indicazioni di Autorità competente.

Per nuovi impianti autorizzati, garanzia finanziaria prestata al momento di effettivo avvio di esercizio di impianto, Soggetti che al 27/04/2012 già operano in regime di procedure semplificate presentano garanzie finanziarie (secondo importo Allegato B pubblicato su BUR 43/12) entro 27/06/2012. Titolari autorizzazione che hanno prestato garanzie in eccesso rispetto a quanto previsto in Allegato B a D.G.R.M. 515 del 16/04/12 pubblicato su BUR 43/12 possono chiedere ad Ente competente di rideterminare importi garanzie finanziarie, mentre se prestate garanzie in difetto, Ente ridetermina entità garanzia in sede di rinnovo autorizzazione o di atto che autorizza modifiche sostanziali.

Titolari di impianti recupero debbono adeguare garanzia finanziaria sulla base di quanto stabilito in Allegato B di D.G.R.M. 515 del 16/4/12 pubblicato su BUR 43/12

Se polizza prevede pagamento del premio in più rate, occorre inserire clausola “secondo la quale mancato pagamento del premio non può in nessun caso essere opposto ad Ente garantito, né opposte eventuali eccezioni relative al rapporto tra società ed impresa”.

Durata garanzia finanziaria per operazioni di smaltimento o recupero pari a quella di autorizzazione maggiorata di 2 anni. Nel caso di impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti durata pari a durata della campagna maggiorata di 4 mesi dalla sua conclusione.

Garanzia svincolata su richiesta di titolare autorizzazione e verifica positiva di Autorità competente attestante “avvenuta eliminazione dei rifiuti dal sito, nonché avvenuto ripristino e sistemazione dell’area”.

In caso di cessazione attività prima di scadenza di autorizzazione (o prima di quanto previsto per iscrizione ad Albo provinciale in caso di “procedure semplificate”), garanzia svincolata da Autorità competente sempre nel rispetto dei controlli di cui sopra.

Autorizzazioni riguardanti incenerimento e coincenerimento con recupero di energia sono subordinate al fatto che recupero rifiuti “avvenga con livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili”

Autorizzazione valida per 30 anni, rinnovabile, purché almeno 180 giorni prima di scadenza, presentata apposita domanda a Regione (Attività prosegue fino a decisione di Regione, purché estesa garanzia finanziaria). Prescrizioni in autorizzazione modificate prima dei 10 anni (comunque dopo 9 anni da rilascio) nel caso di condizioni criticità ambientale ed evoluzione tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali.

Analoga procedura seguita in caso di “varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportano modifiche a seguito delle quali impianti non può conformi ad autorizzazione rilasciata.

Controllo di carico e scarico, deposito e trattamento rifiuti in aree portuali disciplinate da specifiche leggi in materia, mentre nel caso di trasporto transfrontaliero di tali rifiuti autorizzazione rilasciata solo se richiedente dimostra di aver compilato formulario

Impianti mobili di smaltimento e recupero (Esclusi quelli per disidratazione fanghi generati da impianti depurazione e quelli per cui si opera la sola riduzione volumetrica e separazione di frazioni estranea) autorizzati da Regione in cui richiedente ha sede legale. Questi, almeno 60 giorni prima da installazione impianto, comunica a Regione competente sito prescelto per installazione impianto, attività da svolgere, allegando autorizzazione ed iscrizione ad Albo nazionale gestori ambientali. Regione può vietare tale attività “solo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con tutela ambiente o salute pubblica” ed imporre prescrizioni supplementare.

Termine di autorizzazione sono ridotti alla metà nel caso di realizzazione ed esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione, nonché attività di gestione impianti non comportano utile economico ed impianti hanno potenzialità inferiore a 5 t./giorno (salvo deroghe per esecuzione di determinate prove valide solo per tempo delle suddette prove). Autorizzazione ha durata di 2 anni salvo proroga concessa per non oltre 2 anni “previa verifica annuale dei risultati raggiunti”

Se progetto o realizzazione impianto non approvato nei termini, interessato può rivolgersi a Ministero Ambiente che si esprime nei successivi 60 giorni. In caso di rischio di agenti patogeni o sostanze pericolose dal punto di vista sanitario, autorizzazione rilasciata da Ministero Ambiente entro 60 giorni. Autorizzazione comunicata ad ISPRA che ne cura inserimento in elenco nazionale, accessibile al pubblico.

Nell’ottica della semplificazione delle procedure, operazioni di recupero rifiuti intraprese dopo 90 giorni da comunicazione inizio attività a Provincia (Nel caos di veicoli fuori uso, rifiuti elettrici, impianti di coincenerimento, avvio subordinato a visita preventiva di Provincia da effettuarsi entro 60 giorni da comunicazione), allegando relazione attestante:

  1. rispetto delle seguenti norme tecniche relative alle “caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso impianti dove effettuate operazioni di riciclaggio e recupero, nonché modalità di stoccaggio e termini massimi entro cui rifiuti avviati alle predette operazioni”;
  2. per rifiuti non pericolosi:
  • quantità massima impiegabili;
  • provenienza, tipi e caratteristiche dei rifiuti utilizzabili, nonché condizioni specifiche a cui tali attività sono sottoposte;
  • prescrizioni necessarie che rifiuti hanno recuperati senza pericolo per salute uomo e pregiudizio per ambiente, tenendo conto quantità dei rifiuti e metodi di recupero;
  1. per rifiuti pericolosi, oltre ai vincoli di cui sopra:
  • condizioni specifiche riferite a valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto tipo di attività, impianto utilizzato;
  • altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
  1. possesso dei requisiti soggettivi richiesti per gestione dei rifiuti;
  2. attività di recupero che si intendono svolgere;
  3. stabilimento, capacità di recupero, ciclo di trattamento o combustione a cui destinati rifiuti per essere recuperati, compreso eventuale utilizzo di impianti mobili;
  4. caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dal recupero.

Provincia iscrive in apposito registro imprese, previa verifica sussistenza dei requisiti richiesti. Se Provincia accerta mancato rispetto delle norme tecniche dispone divieto di inizio attività, salvo che interessato non provvede a conformare attività a normativa “entro termini prescrizioni stabilite da Amministrazione”.

Comunicazione rinnovata ogni 5 anni e comunque “in caso di modifica sostanziale di operazioni di recupero”.

Fatti salvi obblighi di tenuta registri di carico e scarico e divieto miscelazione rifiuti, non si applicano specifiche misure di prevenzione a depositi temporanei.

Autorizzazioni al recupero comunicate da Regione (Provincia in caso di procedura semplificata) al Catasto dei rifiuti nazionale secondo modalità informatiche concordate con ISPRA, che cura Elenco nazionale, accessibile al pubblico, in cui riportare: ragione sociale e sede legale di impresa autorizzata; sede impianto autorizzato; attività di gestione autorizzata; rifiuti oggetto di tale attività; quantità autorizzate; scadenza di autorizzazione.

In caso di eventi che incidono su autorizzazione, questi comunicati, previo avviso ad interessato, a Catasto nazionale dei rifiuti.

In sede di rinnovo autorizzazioni ad esercizio impianto o rinnovo di iscrizione ad Albo, imprese che aderiscono a sistema volontario di ecogestione ed audit riconosciuto da CE, o in possesso di certificato ISO 14001 possono sostituire tali autorizzazioni con dichiarazione sostitutiva notorietà, corredata da:

  1. certificato di registrazione ottenuto ai sensi normativa di cui sopra;
  2. denuncia di prosecuzione di attività attestante conformità di impresa, mezzi ed impianti a prescrizioni legislative;
  3. certificazione di esperimento “di prove a ciò destinate”.

Autocertificazione in sostituzione di autorizzazione rimane valida per non oltre 180 giorni da comunicazione ad interessato di decadenza di registrazione.

Titoli abilitativi comunicati a cura di Regione ad ISPRA che ne cura inserimento in Elenco nazionale accessibile al pubblico.                       

Entità aiuto:

Priorità nell’utilizzo delle agevolazioni del Fondo rotativo per innovazione tecnologica a favore di quelle imprese che modificano i propri cicli produttivi al fine di ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti o per favorire recupero dei materiali.

Regione e Provincia adeguano ogni 3 anni importo garanzie. In caso di impianti in autorizzazione integrata ambientale (AIA), importi rideterminati al momento di rinnovo di AIA. Autorità competente può aumentare importi garanzie finanziarie in caso di impianti che presentano particolari rischi o definire “caso per caso” importi di tali garanzie per operazioni di smaltimento/recupero. Importo garanzia finanziaria riportato in Allegato B di D.G.R.M. 515 del 16/4/2012 pubblicato su BUR 43/12.

In sede di rilascio o rinnovo di autorizzazione, imprese sono tenute a presentare garanzie finanziarie ridotte di:

  1. 50% per registrazione EMAS ed impianti mobili che svolgono attività di trattamento “on site” dei rifiuti in relazione ad operazioni di bonifica terreni e risanamento delle acque di falda
  2. 40% per certificazione UNI EN ISO 14001

Sanzioni:

In presenza di “comportamento commissivo od omissivo rispetto ad obblighi derivanti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti, prescrizioni ed ulteriori provvedimenti adottati da Enti o Organi pubblici, anche di controllo, ivi compresa ingiustificata sospensione di attività”: escussione garanzie da parte Ente beneficiario + obbligo di provvedere gestione dei rifiuti “anche disgiuntamente ed a più riprese” + ripristino ambientale dello stato di fatto ed eventuale sistemazione di area. Fideiussore deve effettuate pagamento di importo garantito entro 30 giorni da notifica provvedimento di escussione, fermo restando che Agenzia di credito/assicurazione non potrà valersi di beneficio di preventiva escussione di ditta autorizzata.

In caso di inosservanza delle prescrizioni riportate nell’autorizzazione si procede in funzione gravità di infrazione: diffida (stabilendo termine per eliminare inosservanza); diffida + sospensione autorizzazione per certo periodo di tempo se manifestate situazioni di pericolo per salute pubblica ed ambiente; revoca autorizzazione in caso di mancato adeguamento a prescrizioni imposte con diffida o in caso di reiterate violazioni che costituiscono pericolo per salute pubblica ed ambiente

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