SCARICHI REFLUI (Legge 549/95; D

SCARICHI REFLUI (D.Lgs. 152/06; D.M. 12/6/03)  (rifiuti07)

Soggetti interessati:

Insediamenti civili, costituiti da pluralità di edifici adibiti ad abitazione, attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria che producono acque reflue domestiche. Sono assimilate a queste acque reflue provenienti da:

1)          imprese agricole dedite esclusivamente a coltivazione del fondo e silvicoltura;

2)          allevamento bestiame;

3)          imprese agricole che esercitano attività di trasformazione con materia prima proveniente in misura prevalente terreni indisponibilità a qualsiasi titolo;

4)          impianti di acquacoltura con densità di allevamento inferiore a 1 kg./mq. di specchio di acqua o con portata di acqua inferiore a 50 litri/secondo;

5)          attività termali i cui scarichi ammessi in corpi idrici superficiali nel suolo od in rete fognaria, purché nei limiti fissati (Ammesso un incremento di valori del 10% salvo parametri batteriologici);

6)          impianti ammessi da normativa regionale in deroga.

·              Vietato scarico reflui su suolo, strati superficiali del sottosuolo con esclusione di:

–               nuclei abitativi isolati che producono acque reflue domestiche;

–               scaricatori di piena a servizio rete fognaria;

–               scarichi acque reflue urbane ed industriali se accertata impossibilità tecnica od eccessiva onerosità di scarico in corpi idrici e rispettati limiti fissati da Regione;

–               scarichi acque di lavaggio sostanze minerali o lavorazione di rocce naturali purché costituiti solo da acque ed inerti naturali senza danneggiamento per falde acquifere od instabilità suolo;

–               scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

–               acque derivanti da sfioro di serbatoi idrici o da manutenzione di pozzi di acquedotti o di reti idropotabili.

Fuori da queste deroghe, scarichi al suolo già autorizzati dovranno essere “convogliati in corpi idrici superficiali o reti fognarie”, pena revoca autorizzazione

·              Vietato scarico diretto nelle acque sotterranee o sottosuolo. In deroga dopo indagine preventiva ammesso scarico di acque usate per scopi geotermici, acque di lavaggio e lavorazione di inerti, acque di infiltrazione da miniere e cave, acque pompate in lavori di ingegneria civile, acque di risulta da estrazione idrocarburi. Autorizzazione rilasciata da Ministero Ambiente o Regione deve contenere precauzioni tecniche da prendere per evitare contaminazione sistemi idrici. Scarichi diretti in mare trasformati progressivamente in iniezione in unità geologiche profonde e comunque mantenuto solo previo invio piano di monitoraggio volto a verificare assenza di pericoli per acque ed ecosistemi acquatici.  Scarichi già autorizzati in suolo trasformati in scarichi in “corpi idrici superficiali, o riciclo e riutilizzo, o utilizzo agronomico”, pena revoca autorizzazione

·              Scarichi reflui industriali in acque superficiali debbono rispettare valori di emissione riportati in Allegato 5 al D.Lgs. 152/06 pubblicato su G.U. 88/06. Scarichi di acque reflue urbane con meno di 10.000 abitanti che confluiscono in reti fognarie recapitanti in acque dolci o scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti recapitanti in acque marine costiere  debbono subire trattamento, in modo da rientrare nei limiti di emissione fissati da D.Lgs. 152/06 pubblicati su G.U. 88/06. Regione può fissare deroghe per scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale, fermo restando conseguimento obiettivi qualità

·              Scarichi acque reflue urbane con oltre 10.000 abitanti in aree sensibili sottoposto a trattamento più spinto (Vincolo non applicato se dimostrato che riduzione carico ad impianto trattamento almeno pari a 75% fosforo od azoto totale). Regione individua scarichi da assoggettare a trattamento

·              Scarichi in reti fognarie di reflui industriali o domestici soggetti a prescrizioni emanate da Autorità di Ambito, tenendo conto caratteristiche impianto industriale, purché nel rispetto limiti di qualità acque fissati con D.Lgs. 152/06 pubblicati su G.U. 88/06. Vietato smaltimento rifiuti anche se triturati in fognatura, senza idoneo trattamento e specifica autorizzazione di Autorità competente. Regione può fissare ulteriori norme di controllo degli scarichi di insediamenti civili e produttivi allacciati a pubbliche fognature per verificare funzionalità impianti di pretrattamento e rispetto prescrizioni riportate nell’autorizzazione

·              Scarichi di sostanze pericolose soggetti a limitazioni più restrittive nei valori riportati su G.U. 88/06 da riportare su autorizzazione (indicata quantità massima per elemento inquinante, tenendo conto tossicità e persistenza della sostanza considerata nell’ambiente). Imprese debbono adeguare scarichi a prescrizioni in autorizzazione entro 30/10/2007 eventualmente anche tenendo separati questi scarichi da quelli generali. Qualità dello scarico verificata al momento uscita da stabilimento o da relativo impianto di trattamento. Autorità redige elenco autorizzazioni rilasciate, scarichi esistenti, controlli effettuati da inviare a Commissione CE

·              Scarichi in mare da nave, aeromobili, strutture ubicate in mare o in ambiti contigui (v. Spiagge, lagune) ammessi per: materiali di scavo di fondali marini o terreni litoranei emersi, materiali inerti o geologici, materiale organico ed inorganico di origine prodotto da attività di pesca. Autorizzazione ad immersione rilasciata solo se dimostrata impossibilità tecnica od economica di recupero o smaltimento alternativo. Nessuna autorizzazione per i rifiuti provenienti da attività da pesca. Semplice comunicazione in caso di opere di ripristino che non aumentano cubatura opere preesistente. In caso di nuovi manufatti occorre valutazione di impatto ambientale. Autorizzazione regionale per posa in mare di cavi e condotte (Ministero Ambiente se cavi e condotte al Servizio di rete energetica nazionale)

·              Vietato impianti di trattamento acque reflue urbane per smaltimento rifiuti, salvo autorizzazione in caso di:

1)          particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento di rifiuti liquidi limitatamente a tipologie compatibili con processo depurazione;

2)          rifiuti costituiti da acque reflue che rispettano valori limite stabiliti per scarico in fognatura;

3)          rifiuti costituiti da materiale proveniente da manutenzione ordinaria di sistemi trattamento acque reflue domestiche;

4)          materiali derivati da manutenzione ordinaria rete fognaria, o da altri impianti di trattamento di acque reflue urbane,  per cui ulteriore trattamento tecnicamente e/o economicamente non  realizzabile.

Nell’autorizzazione indicare quantità e caratteristiche rifiuti da trattare, comunque provenienti da proprio Ambito o da altro Ambito sprovvisto di impianti, in modo che “non sia compromesso il riutilizzo di acque reflue e dei fanghi”, nonché obbligo per Ente gestore impianto a tenere registro di carico e scarico. Impianti di trattamento iscritti in apposito registro.

·              Scarichi acque di pioggia o di lavaggio aree esterne. Regione può stabilire che queste vengano convogliate in impianti depurazione qualora “vi sia rischio di dilavamento di superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostanze che creano pregiudizio per raggiungimento obiettivi di qualità dei corpi idrici. Regione disciplina controllo di scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate e prescrizioni da adottare (comprese autorizzazioni) per loro immissione in corpi idrici. Vietato scarico od immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

Iter procedurale:

Al Ministero Ambiente compete:

–               fissare obblighi per tutti gli agglomerati urbani con oltre 2.000 abitanti di munirsi di rete fognaria per acque reflue urbane costruite in modo da tener conto di portata media, volume annuo, caratteristiche delle acque reflue, prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito con fuoriuscita acque da rete fognaria, limitazione inquinamento dei ricettori causato da particolari eventi meteorici;

–               fissare valori limiti (riportati in Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 pubblicato su G.U. 88/06) che debbono avere tutti gli scarichi nei corpi idrici. Nell’autorizzazione allo scarico stabilite deroghe a tali limiti ed “idonee prescrizioni per periodi di avviamento ed arresto e per eventualità di guasti, nonché per ulteriori periodi transitori necessari per ritorno condizione di regime”;

–               fissare “norme tecniche per utilizzo acque reflue domestiche, urbane, industriali tramite regolamentazione destinazione d’uso e relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idrica, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee riducendo impatto degli scarichi su corpi idrici ricettivi e favorendo risparmio idrico mediante utilizzo multiplo delle acque reflue”. Riutilizzo attuato evitando alterazioni ad ecosistemi, suolo e colture, nonché rischi igienico-sanitari per popolazione ed adottando regole di buona prassi agricola ed industriale”. Vincoli non validi per acque reflue riutilizzate da stabilimenti di produzione.

Acque reflue debbono essere opportunamente trattate in impianto di recupero riconosciuto prima di essere destinate ad uso irriguo (su colture per produzioni alimenti per consumo animale ed umano o “no food”, aree verdi destinate ad attività sportive e ricreative), ad uso civile (lavaggio di strade nei centri urbani, alimentazione sistemi di riscaldamento o raffreddamento, alimentazione di reti duali di adduzione separate da quelle delle acque potabili. Divieto di usare tale acqua negli edifici, salvo che per scarico servizi igienici), ad usi industriali (acqua antincendio, di processo, di lavaggio, per cicli termici dei processi industriali. Divieto loro uso in caso di contatto tra acque reflue recuperate ed alimenti o prodotti farmaceutici o cosmetici). Autorità sanitaria può disporre “divieti e limitazioni sia temporali, sia territoriali alle attività di recupero e di riutilizzo”;

–               fissare requisiti minimi di qualità delle acque reflue ad uscita impianto di recupero riportati su G.U. 88/06. Regioni possono definire limiti superiori per specifiche destinazioni d’uso, previo parere conforme del Ministero Ambiente, “comunque non superiore ai limiti per lo scarico in acque superficiali”. Limiti riferiti a valori medi su base annua (campagna irrigua in caso di irrigazione). In caso di destinazione industriale, limiti fissati tra le parti in relazione alle esigenze dei cicli produttivi.

Alla Regione compete:

–               definire elenco degli impianti di depurazione di acque reflue il cui scarico deve  rientrare nei limiti di qualità di cui sopra, nonché “la tipologia delle reti di distribuzione da utilizzare per loro riutilizzo e le infrastrutture di connessione con reti di distribuzione”. In elenco riportare per ciascun impianto: soggetto titolare; portata attuale ed a regime dello scarico; caratteristiche dello scarico

–               trasmettere ogni 2 anni ad Agenzia Nazionale Protezione Ambiente (APAT) e Ministero Ambiente informazioni su funzionamento depuratori e smaltimento relativi fanghi

–               definire regime di autorizzazioni (comprese quelle provvisorie per tempo necessario a loro avvio) scarichi civili (Acque reflue domestiche e rete fognaria), termali e produttivi in pubbliche fognature, tenendo presente disposizioni CE, che “impianto autorizzato osservi valori limite a norme regionali”, disposizioni emanate da gestore servizio idrico approvate da Autorità Ambito

–               definire, tenendo conto carichi massimi ammissibili e migliori tecniche disponibili, valori limite di emissioni negli scarichi in deroga a quelli riportati in Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 pubblicato su G.U. 88/06 in termini di concentrazione massima ammissibile o in quantità massima per unità di tempo “in ordine ad ogni sostanza inquinante, comunque mai meno restrittivi di quelli fissati dal D.Lgs. 152/06 per scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali (specie se ricadenti in aree sensibili) o per cicli produttivi o per determinate sostanze indicate in Allegato 5. Vietato diluire valori limite di emissione con acque prelevate a tale scolpo od acque di lavaggio o di raffreddamento senza effettuare un preliminare trattamento delle acque con sostanze oltre valori convenuti (Anzi Regione nell’autorizzazione può prescrivere che acque lavaggio o raffreddamento separate dallo scarico terminale)

–               imporre che tutti gli scarichi (Esclusi quelli domestici ed assimilati) siano resi accessibili ai controlli e prelevamento campioni a monte della emissione nel recapito. Se da campione prelevato emergono valori superiori a quelli limite fissati, occorre accertare possibilità di scarico tenendo conto “natura delle alterazioni e degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore”

–               fissare con piani di risanamento acque, livelli di accettabilità per scarichi civili e produttivi in pubbliche fognature, servite o meno da impianti depurazione

–               disciplinare con legge obbligo per Enti gestori servizio di fognatura e depurazione “di prescrivere agli utenti adeguate forme di pretrattamento delle acque reflue industriali”

–               pubblicare ogni 2 anni relazione su attività smaltimento acque reflue urbane

–               procedere ad accertamento illeciti amministrativi ed applica relative sanzioni. Ammesso ricorso. Somme derivate da pagamento sanzioni iscritte in bilancio regionale e destinate ad opere di risanamento e riduzione inquinamento dei corpi idrici

–               approvare provvedimenti urgenti per tutelare qualità acque, fissando limiti restrittivi per gli scarichi

–               promuovere accordi di programma con soggetti economici interessati per favorire risparmio idrico, riutilizzo  acque di scarico, recupero come materia prima dei fanghi di depurazione anche tramite concessione agevolazioni (v. Deroghe ai limiti di scarico).

Alla Provincia compete, tramite ASL, controllo sugli scarichi, mediante:

a)          ispezioni all’interno insediamenti produttivi per accertare processi di formazione scarichi. Provincia può chiedere che scarichi parziali contenenti sostanze inquinanti subiscano specifici trattamenti prima di confluire nello scarico generale;

b)          effettuare misurazioni (Almeno 1 al mese) su qualità scarichi subito a monte del punto di   immissione nel corpo idrico ricettore o su suolo, “che deve essere reso accessibile al campionamento da parte delle autorità competenti” (Gestore impianti di scarico acque reflue debbono effettuare autocontrolli almeno 1 volta mese). Se acque prelevate presentano valori superiori a limiti fissati, Provincia decide possibilità scarico “in base a natura alterazioni ed agli obiettivi di tutela corpo idrico”, fermo restando che acque restituite con caratteristiche qualitative non peggiori rispetto a quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata. Vietato diluire acque reflue con acque di raffreddamento, di lavaggio o provenienti da acque di scarico parziali;

c)          verifica rilascio autorizzazioni allo scarico e ne controlla rispetto delle prescrizioni.

Titolari attività chiedono autorizzazione allo scarico (In caso di imprese consorziate se 1 o più stabilimenti conferiscono ad un terzo soggetto, “titolare dello scarico finale”, acque reflue provenienti dalla loro attività, titolare dello scarico finale invia domanda “fermo restando responsabilità singoli titolari delle attività suddette e gestore del relativo impianto di depurazione) a Provincia (Autorità di Ambito se scarico in pubblica fognatura), allegando:

1)          sistema di autocontrollo adottato per accertare qualità scarichi ad uscita impianti. Risultati analisi relativi a parametri chimici e microbiologici delle acque reflue recuperate a disposizione Autorità di controllo (ASL valuta effetti igienico-sanitari connessi ad impiego acque reflue recuperate ed “effetti ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo”);

2)          deposito cauzionale per spese istruttoria fissato da Provincia/Autorità di Ambito;

3)          per scarichi attività industriali: indicazione capacità di produzione singolo stabilimento di sostanze inquinanti, calcolata in base “massima capacità oraria moltiplicata per numero massimo di ore lavorative giornaliere e per numero massimo di giorni lavorativi”; fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo; caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico; volume annuo di acqua di scaricare; tipologia del ricettore; descrizione sistema di scarico; eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi; indicazione apparecchiature nel processo produttivo e nei sistemi di scarico; sistemi di depurazione usati.

Nessuna autorizzazione richiesta in caso di scarico acque reflue domestiche in pubbliche fognature, purchè “nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato”.

Provincia o Autorità di Ambito competente provvede entro 90 giorni, fissando prescrizioni da rispettare per non recare pregiudizio a corpo idrico, salute pubblica, ambiente (Se non provvede, autorizzazione si intende concessa temporaneamente per 60 giorni, salvo revoca). In caso di scarico in corpo idrico con portata nulla per oltre 120 giorni, o corpo idrico non significativo autorizzazione deve tener conto “capacità di diluizione del corpo idrico e prescrizioni per garantirne capacità autodepurativa e difesa acque sotterranee”. Autorizzazione contiene prescrizioni tecniche a scarico, tenendo conto sua localizzazione, condizioni ambiente interessato, caratteristiche tecniche dello scarico in modo da non recare “pregiudizio per corpo ricettore, salute pubblica, ambiente”.

In caso di trasferimento, od ampliamento, o ristrutturazione edifici o stabilimenti da cui derivano scarichi diversi per quantità e qualità inviare nuova richiesta di autorizzazione. Se scarico mantiene caratteristiche quantitative e qualitative preesistenti, inviare comunicazione a Provincia/Autorità di Ambito valuta compatibilità nuovo scarico con corpo ricettore ed eventualmente fissa prescrizioni ritenute necessarie.

Nel caso scarico sostanze pericolose: obbligo installazione strumenti automatici di controllo, loro manutenzione e conservazione per almeno 3 anni dei relativi risultati. 

Autorizzazione valida 4 anni rinnovabile su richiesta inviata almeno 1 anno prima scadenza (Scarico mantenuto in funzione fino a rilascio rinnovo). In caso di scarico sostanze pericolose, rinnovo concesso entro 6 mesi da scadenza, pena cessazione scarico. Regione può prevedere per specifiche tipologie di acque reflue domestiche forme tacite di rinnovo.

Funzioni di controllo sugli scarichi sono svolti da Province od Autorità di Ambito (In caso di scarico in pubbliche fognature, controlli attuati da Gestore servizio idrico), che verificano processo formazione scarichi, rispetto prescrizioni riportate nell’autorizzazione allo scarico, valori limite emissione. Titolare scarico è tenuto a fornire informazioni richieste e consentire accesso ai luoghi.  Se riscontrate inadempienze, Autorità controllo provvede ad emettere diffida (Fissato termine entro cui rimuovere irregolarità), sospensione autorizzazione per tempo determinato (In caso di pericolo per pubblica incolumità ed ambiente), revoca autorizzazione (Irregolarità non sanata dopo diffida, o ripetute violazioni con pericolo per ambiente e salute pubblica). Se controlli non eseguiti, Ministero diffida Regione a provvedere entro 180 giorni, poi Ministero nomina Commissario

Se non riutilizzata intera partita occorre  “prevedere uno scarico alternativo delle acque reflue trattate” che deve “assicurare al corpo ricettore gli usi legittimi e gli obiettivi di qualità”. Rete di distribuzione delle acque reflue separate da quelle a consumo umano, adeguatamente contrassegnate (Se realizzate con canali a cielo aperto “indicate con segnaletica verticale colorata e ben visibile”).

Nel caso di usi multipli delle acque reflue recuperate o con utenti multipli (Agricoli, civili, industriali), titolari distribuzione informano utenti circa “modalità impiego, vincoli da rispettare, rischi connessi ad utilizzi impropri”.

Titolari impianti di recupero conferisce acque reflue recuperate a titolari rete di distribuzione senza oneri per quest’ultimo, mentre in caso di usi industriali di acque reflue urbane sono a carico di questi “gli oneri aggiuntivi di trattamento sostenuti per conseguire limiti più restrittivi di qualità. Titolare rete distribuzione fissa tariffa relativa ad uso acque reflue recuperate.

Comuni fissano canoni distinti per singole utenze in relazione ai servizi di fognatura e depurazione forniti ed alla denuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate.

Sanzioni applicate da Regione. Accertamento illeciti e tutela inquinamento acque di competenza, Comando Carabinieri Tutela Ambiente, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia di Stato (Guardia costiera, in caso di danni o pericolo per ambiente marino e costiero).

Proventi delle sanzioni versate in bilancio regionale per essere destinate ad opere di risanamento e riduzione inquinamento dei corpi idrici

Sanzioni:

Chiunque non rispetta divieti scarico sul suolo, sottosuolo, acque sotterranee: arresto fino a 3 anni

Chiunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione o continua a scaricare dopo revoca o sospensione autorizzazione, o non rispetta norme dettate da Regione: arresto da 2 mesi a 2 anni o multa da 1.500 a 10.000 EUR

Chiunque effettua scarico acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare prescrizioni in autorizzazione, o non installa strumenti di controllo in automatico: arresto fino a 2 anni  

Chiunque effettua scarichi di acque reflue domestiche senza autorizzazione o qualora questa sia sospesa o revocata: multa da 6.000 a 60.000 EUR. In caso di edifici isolati: multa da 600 a 3.000 EUR

Chiunque effettua “immersione in mare di materiale derivante da attività di scavo e posa in mare di cavi e condotti” senza autorizzazione o non rispetta limiti più restrittivi agli scarichi posti da Presidente Giunta Regionale per tutelare qualità acque: multa da 1.500 a 15.000 EUR.

Chiunque versa in mare sostanze vietate in base accordi internazionali (“salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici, biologici e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte Autorità competente”), o effettua versamenti di fanghi o smaltimento rifiuti in mare senza autorizzazione: arresto da 2 mesi a 2 anni.

Chiunque effettua scarichi superando limiti di accettabilità fissati da legge o da Regione o da Autorità competente, o gestore impianto di trattamento che nell’effettuare scarico supera valori limite: arresto fino a 2 anni + multa da 3.000 a 30.000 EUR (Almeno 20.000 EUR se scarico avviene in aree di salvaguardia delle acque destinate a consumo umano, od in corpi idrici ubicati in aree protette). In caso di sostanze pericolose: arresto da 6 mesi a 3 anni + multa da 6.000 a 120.000

Gestore servizio idrico che non ottempera ad obbligo di comunicazione, o non osserva prescrizioni imposte da Provincia/Autorità di Ambito: arresto da 3 mesi ad 1 anno o multa da 3.000 a 30.000 EUR (In caso di sostanze pericolose: arresto da 6 mesi a 2 anni + multa da 3.000 a 30.000 EUR) 

Chiunque nello scarico reflui non rispetta prescrizione riportate in autorizzazione: multa da 1.500 a 15.000 EUR

Titolare scarichi che non consente accesso ad Organismo controllo: arresto fino a 2 anni

Beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al risarcimento del danno ed esecuzione messa in sicurezza, bonifica, ripristino.

Se prima della sentenza definitiva di condanna, riparato interamente il danno, sanzioni penali ed amministrative ridotte dal 50% a 2/3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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