SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI

SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI (Legge 328/00; LR 32/14)  (social37)

Soggetti interessati:

Enti locali, Regione, Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) che attivano un “sistema integrato di interventi e servizi sociali“, basato sui principi della “sussidarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa degli Enti locali”.

Organismi non lucrativi di utilità sociale; cooperazione, associazione, Enti di promozione sociale; Fondazioni ed Enti di patronato; Organizzazioni del volontariato; Enti riconosciuti da confessioni religiose, purchè stipulato accordo con Stato, Regione, Ente locale per “programmazione, organizzazione, gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

Organizzazioni sindacali, sociali e di tutela dei cittadini impegnati nella partecipazione attiva alla definizione dei programmi di servizi sociali integrati.

Persone, nuclei familiari nell’ambito di iniziative volte a promuovere solidarietà sociale.

Cittadini italiani e  di Stati UE, stranieri, profughi, apolidi beneficiari dei servizi sociali, con priorità per “soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito, o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, o con difficoltà di inserimento nella vita sociale e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria” e senza fissa dimora.

Iter procedurale:

In base a Legge 328/00 Stato deve:

  • coordinare ed integrare i servizi sociali con assistenza sanitaria e politiche di formazione, avviamento, reinserimento al lavoro;
  • concertare programmazione degli interventi con Organizzazioni sindacali, ASL, Organismi non governativi di cui sopra;
  • informare cittadini “sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l’accesso, sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate”;
  • favorire la pluralità di offerta dei servizi;
  • garantire finanziamento plurimo del sistema integrato dei servizi. Ai Comuni compete finanziare “spese di attivazione dei servizi sociali a favore delle persone e della comunità” (Fondi ripartiti da Regione, in base a quanto assegnato da Fondo Nazionale per Politiche Sociali). Allo Stato compete spese per pensioni sociali, assegni ed indennità a carico del comparto assistenziale (v. Indennità invalidi civili, reddito minimo di inserimento);
  • favorire principio di sussidarietà, promuovendo azioni volte a delegare ad Organismi terzi l’esecuzione di determinati servizi sociali. Regione emana regolamento per definire rapporti tra Enti locali ed Organismi terzi nell’affidamento dei servizi alle persone” e nel valorizzare apporto del volontariato nella erogazione dei servizi.

È compito del Governo:

  • determinargli obiettivi della politica sociale tramite “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali” redatto ogni 3 anni, dopo aver acquisito il parere di Enti di promozione sociale, Associazioni nazionali operanti nel settore dei servizi sociali, Organizzazioni sindacali, Associazioni tutela di utenti. Piano deve indicare:
  • caratteristiche e requisiti delle prestazioni sociali, “integrando servizi alla persona ed al nucleo familiare con eventuali misure economiche”, così da “ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire la sovrapposizione di competenze e settorializzazione delle risposte”
  • priorità di intervento, tramite individuazione degli obiettivi ed azioni programmate, con particolare riferimento a persone in condizioni di povertà o difficoltà psico-fisica;
  • modalità di attuazione del sistema integrato  dei servizi sociali e sua connessione con politiche sanitarie, istruzione, formazione, lavoro;
  • servizi di diffusione delle informazioni a cittadini e famiglie;
  • indirizzi per sperimentazioni innovative ed azioni di concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie tra pubblico e privato nella costruzione di reti integrate dei servizi sociali;
  • indicatori e parametri per verificare livelli di integrazione sociale ed indicatori costi/benefici dei servizi;
  • modalità del concorso da parte degli utenti al costo dei servizi sociali;
  • parametri di valutazione di: condizione di povertà; incapacità totale o parziale per inabilità fisica o psichica; difficoltà di inserimento nella vita sociale e nel mercato del lavoro;
  • criteri per concessione prestiti sull’onore o titoli per acquisto dei servizi sociali;
  • indirizzi per interventi a favore di persone anziane non autosufficienti e soggetti disabili;
  • indirizzi per formazione di base ed aggiornamento del personale;
  • finanziamenti annuali da assegnare al Piano Nazionale;
  • programmi integrati per tutela e qualità della vita a favore di minori, giovani, anziani, famiglie, in riferimento a: obblighi scolastici; inserimento sociale di persone disabili; integrazione di immigrati; prevenzione, recupero, reinserimento di tossicodipendenti ed alcolisti.

Ministero Politiche Sociali invia relazione annuale a Parlamento su efficacia di interventi adottati;

  • individuare livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni assistenziali;
  • definire importi di indennità ed assegni volti a contrastare povertà, od incentivare la rimozione di limitazioni personali, familiari o sociali dei portatori di handicap, fissando reddito minimo per disabili totali o parziali, modalità di accesso a contratti di formazione lavoro e borsa di lavoro da utilizzare in fase di avvio al lavoro e da revocare al momento di inserimento definitivo al lavoro; indennità per favorire vita autonoma di persone con handicap o permanenza in famiglia di persone con “totale non autosufficienza e non deambulazione” (indennità per autonomia di disabili gravi; indennità per cura ed assistenza a persone con oltre 65 anni totalmente dipendenti); cumulabilità di indennità di cura ed assistenza con reddito minimo di inserimento per contrastare la povertà; requisiti psico-fisici e reddituali individuali necessari per concessione emolumenti; modalità di equiparazione di indennità già percepite a nuovi limiti; riconoscimento di indennità ad anziani ricoverati in strutture residenziali (non oltre 50% di questa utilizzata per pagare spese di ricovero); revisione e snellimento delle procedure per riconoscimento di invalidità civile modalità di liquidazione delle prestazioni; modalità di verifica permanenza di disabilità;
  • fissare requisiti minimi strutturali ed organizzativi di: erogazione dei servizi; strutture residenziali e semi-residenziali; comunità di tipo familiare con sede in abitazione;
  • determinare requisiti e profili professionali degli operatori sociali, nonché requisiti per accesso a percorsi formativi nell’ambito di corsi di laurea, corsi di formazione delle Regioni;
  • esercitare poteri sostitutivi in caso di accertata inadempienza da parte delle Regioni;
  • ripartire le risorse del Fondo Nazionale tra le Regioni;
  • istituire Commissione di indagine su esclusione sociale, con il compito di: eseguire ricerche su povertà ed emarginazione in Italia (Commissione può affidare incarico di effettuare indagini “ad istituzioni pubbliche e private mediante convenzione”); promuoverne conoscenza nelle Istituzioni; formulare proposte per rimuovere cause povertà. Commissione redige rapporto annuale, in cui “illustra le indagini svolte, conclusioni raggiunte, proposte formulate”. Governo entro 30 Giugno riferisce a Parlamento sul fenomeno di esclusione sociale;
  • intraprendere interventi urgenti a favore di persone che versano in situazioni di povertà estrema e senza fissa dimora. A tal fine Organizzazioni del volontariato, IPAB, Organismi non lucrativi presentano a Regione progetti per realizzare: centri di pronta accoglienza; interventi socio-sanitari; servizi per accompagnamento e reinserimento sociale;

Nell’ambito del sistema integrato dei servizi sociali è concessa priorità a:

  1. erogazione assegni ed altri interventi a sostegno di maternità e paternità;
  2. politiche di conciliazione tra tempo lavoro e di cura
  3. servizi formativi ed informativi di sostegno ai genitori, anche tramite promozione del mutuo aiuto tra famiglie;
  4. prestazione di sostegno domiciliare, anche mediante erogazione di contributi a famiglie che “assumono compiti di accoglienza, cura dei disabili fisici, psichici e sensoriali, minori in affidamento, anziani”;
  5. “servizi di sollievo” per affiancare familiari “nell’accudimento quotidiano a persone bisognose di cure particolari o per sostituirli durante orario di lavoro”;
  6. servizi per affido familiare volti a sostenere compiti educativi delle famiglie.

Compiti affidati da Legge 308/00 a Regione ed Enti locali sono stati meglio precisati da Regione Marche con LR 32/14 “Sistema integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia”, che prevede:

Art. 1. Finalità di legge è quella di realizzare il sistema regionale integrato, organizzato nel rispetto della libertà e dignità della persona, nonché uguaglianza di trattamento, assicurando:

  1. sostegno a famiglia, in particolare a quella numerosa, con minorenni, persone disabili, o anziani non autosufficienti
  2. estensione a tutti i cittadini del diritto di accesso alle prestazioni sociali
  3. prevenzione, contrasto e rimozione delle cause di disagio e di emarginazione sociale, anche tramite sostegno al reddito familiare
  4. promozione di autonomia della persona
  5. partecipazione dei cittadini, famiglie, utenti alla organizzazione dei servizi sociali
  6. coordinamento ed integrazione delle politiche sociali con servizi pubblici alla persona (in primo luogo servizio sanitario)
  7. concorso di utenti al costo dei servizi in relazione a loro condizione economica

Regione e Comuni associati in Ambiti Territoriali Sociali (ATS) perseguono seguenti obiettivi:

  1. mantenimento a domicilio ed in famiglia di persone non autosufficienti e sviluppo di autonomia personale
  2. sviluppo di offerta residenziale e semi residenziale, in particolare per persone non autosufficienti
  3. inclusione sociale di cittadini in condizioni di disabilità
  4. sostegno e promozione di infanzia ed adolescenza
  5. tutela dei diritti di minorenni, anche fuori da famiglia di origine
  6. tutela, sostegno e promozione della famiglia nelle sue funzioni genitoriali
  7. prevenzione, riabilitazione e cura del disagio sociale, derivante da ogni forma di dipendenza patologica
  8. inclusione sociale e culturale dei cittadini stranieri immigrati ed assistenza a popolazioni nomadi
  9. sostegno ad inserimento sociale di cittadini adulti e minorenni, sottoposti a provvedimenti di Autorità giudiziaria ed ex detenuti
  10. superamento carenza di reddito familiare e contrasto a povertà (relativa ed estrema)
  11. lotta alla tratta delle persone
  12. promozione ed organizzazione di reti educative
  13. promozione del servizio civile regionale
  14. contrasto alla violenza di genere
  15. integrazione di politiche sociali con quelle del lavoro, istruzione, formazione e politiche abitative

Art. 2. Per servizi  sociali si intendono interventi e prestazioni coordinate nei diversi settori di vita sociale volti a promuovere benessere di persona e “sua capacità  di avere relazioni soddisfacenti in ambiente  idoneo e sicuro” (esclusi interventi assicurativi, di assistenza previdenziale e sanitaria, Amministrazione giustizia).

In particolare si intendono sviluppare:

  1. servizi sociali professionali e di segretariato sociale  atti a  favorire  accesso ai servizi e presa in carico di assistito
  2. servizi atti a favorire permanenza a domicilio
  3. servizi territoriali a carattere residenziale e semi residenziale
  4. misure di inclusione sociale e sostegno del reddito

Giunta Regionale:

  1. definisce per ogni tipologia di servizio: standard organizzativi; figure professionali, livelli minimi da garantire nel rispetto di bilancio
  2. promuove, di intesa con altri Enti pubblici e privati, realizzazione di progetti sperimentali per potenziamento e riqualificazione dei servizi sociali ed educativi

Art. 3. Destinatari dei suddetti servizi  sono cittadini italiani di altri Stati UE, minorenni, stranieri non accompagnati, rifugiati richiedenti asilo, apolidi, persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti in Regione.

Assistenza a tali soggetti è garantita dal Comune, con il concorso dei destinatari al sostenimento dei costi “in relazione alle proprie condizioni economiche individuali o familiari”.

Art. 4. Integrazione socio sanitaria garantita da Comuni associati in ATS,  in accordo con ASUR, comprende:

  1. prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle a forte integrazione sanitaria, assicurate dai distretti sanitari
  2. prestazioni sociali a rilevanza sanitaria assicurate dai Comuni associati in ATS

Art. 5. Regione esercita  funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo su LR 32/14, curando integrazione delle politiche sociali con quelle sanitarie, educative, formative, occupazionali, abitative

Giunta Regionale in particolare:

  1. individua ATS ed istituisce elenco dei soggetti aventi titolo a svolgere nel coordinamento di ATS nonché le loro funzioni
  2. determina attuazione del Piano sociale regionale e del Piano socio sanitario regionale, nonché le modalità di finanziamento degli interventi
  3. esercita funzioni di controllo su funzionamento, economicità, adeguatezza dei servizi erogati da ATS, Enti locali, soggetti privati gestori di strutture autorizzate
  4. promuove formazione continua del personale operante nei settori socio sanitari
  5. istituisce ed organizza sistema informativo
  6. promuove, attua, finanzia iniziative per realizzare, anche tramite progetti pilota, obiettivi specifici per contribuire a risolvere bisogni emergenti
  7. istituisce sistema tariffario per tipologia di servizi socio sanitari e sociali
  8. partecipa a progetti interregionali volti a studio e sviluppo di politiche sociali e sistemi di welfare
  9. esercita potere sostitutivo nei confronti di Enti locali inadempienti
  10. emette disposizioni per la costituzione dei registri
  11. determina la durata di ordinamento didattico dei corsi di formazione, nonché le strutture ed i servizi entro cui far operare le figure professionali sociali
  12. predispone, sentite Organizzazioni sindacali e del terzo settore, atto di indirizzo annuale, concernente le modalità di attuazione dei piani di formazione ed aggiornamento del personale addetto alle attività sociali
  13. adotta, previo parere di competente Commissione assembleare, 1 o più regolamenti attuativi di LR 32/14

Art. 6. Comuni hanno il compito di:

  1. attuare interventi, servizi, prestazioni sociali a livello locale:
  2. concorrere alla programmazione del sistema integrato dei servizi sociali
  3. esercitare funzioni di progettazione del sistema locale dei servizi mediante un piano di ambito territoriale, in coerenza con la programmazione regionale
  4. gestire servizi sociali in forma associata o attraverso aziende pubbliche di servizi alla persona

Art. 7. Giunta Regionale, sentito Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) individua ATS a cui affidare il compito di:

  1. definire gli obiettivi da perseguire per assicurare la gestione dei servizi secondo criteri di efficienza, economicità, trasparenza, uniformità nell’ambito del sistema di offerta, nonché di equità ai fini di accesso alle prestazioni
  2. garantire: unitarietà di interventi nel territorio; organizzazione di rete sociale; operatività del sistema degli Uffici di promozione sociale

Per svolgere tali funzioni, Comitato dei Sindaci nomina il coordinatore di ATS e definisce composizione della sua struttura amministrativa.  Coordinatore è coadiuvato da Ufficio del piano, composto da dirigenti o responsabili dei servizi sociali e socio educativi del Comune, nonché del Distretto sanitario per le attività di integrazione socio sanitaria .

Art. 8. Comitato dei Sindaci, composto da Sindaci e Presidenti di Unioni Montane ricadenti in ATS, elegge Presidente e si dota di un regolamento interno per il proprio funzionamento.

Comitato di sindaci svolge seguenti funzioni:

  1. stabilisce gestione più adatta per organizzare la rete locale dei servizi sociali  in forma associata
  2. approva piano di ATS e programma attuativo, sentito Direttore di distretto e soggetti pubblici interessati
  3. individua tipologie dei servizi sociali da realizzare a livello di ATS, con relative modalità di accesso
  4. attua indirizzi di programmazione regionale, anche avvalendosi della partecipazione dei soggetti di cui ad art. 11 e 12
  5. definisce l’impiego delle risorse assegnate dal Fondo
  6. istituisce Ufficio di promozione sociale, con funzioni di raccordo tra utenti e soggetti erogatori dei servizi
  7. organizza e disciplina il servizio sociale professionale ed il segretariato sociale

Art. 9. Istituito, con delibera di Giunta regionale, il Coordinamento regionale degli Ambito Territoriali Sociali (ATS) con funzioni consultive e propositive, composto da Presidente di Giunta Regionale (o Assessore delegato) e Presidenti Comitati dei sindaci Giunta Regionale determina modalità di funzionamento del Coordinamento.

Art. 10. Istituita Conferenza permanente dei coordinatori  di ATS, con funzioni di raccordo e supporto ai coordinatori per una migliore attuazione di LR 32/14. Conferenza è convocata prima di adozione del Piano sociale regionale e delle linee di indirizzo, per esaminare: effetti delle politiche regionali; difficoltà emerse in sede attuativa; nuovi bisogni della collettività; congruità delle risorse impiegate.

Art. 11. Giunta Regionale assume “metodo aperto di coordinamento”, nell’ambito delle relazioni con Organizzazioni sindacali; Organizzazioni di categoria; Soggetti del terzo settore (quali: Forum del terzo settore; Organizzazioni del volontariato; Associazioni di promozione sociale; Associazioni a sostegno di famiglia; Associazioni tutela persone disabili; Associazioni immigrati; Cooperative sociali; Fondazioni; Enti di patronato; Enti riconosciuti di confessioni religiose, altri soggetti privati non aventi scopo di lucro). Giunta Regionale definisce le modalità di informazione e consultazione in materia di programmazione sociale delle Organizzazioni sindacali, Organizzazioni di categoria, Soggetti del terzo settore. Comuni e ATS favoriscono la partecipazione al sistema locale dei servizi dei suddetti soggetti sociali.

Art. 12. Giunta si avvale, per attuazione  degli interventi previsti da LR 32/14, della Consulta per politiche di contrasto alle dipendenze patologiche e della Consulta per contrasto alla povertà estrema e disagio sociale, a cui affidato il compito di:

  1. presentare proposte ed osservazioni in merito alla programmazione regionale di settore
  2. proporre modelli di intervento a carattere innovativo sperimentale
  3. formulare proposte per svolgimento di studi ed approfondimenti su tematiche di settore
  4. promuovere scambio di informazioni tra soggetti coinvolti nel settore di riferimento, anche mediante sessioni tematiche
  5. esprimere parere circa rapporti periodici sullo stato di attuazione di LR 31/14, anche per proporre sue modifiche/integrazioni
  6. indire periodicamente la Conferenza regionale su tematiche inerenti i settori di riferimento

Giunta costituisce tali Consulte, che durano in carica fino a scadenza di legislatura determinandone composizione e funzionamento (compresa costituzione al loro interno di commissioni ristrette per esame di argomenti specifici). Ai componenti della Consulta è corrisposto per ogni seduta solo il rimborso di spese viaggio.

Art. 13. Piano sociale regionale approvato da Assemblea regionale, su proposta di Giunta, ha durata di 3 anni, ed individua:

  1. obiettivi generali da perseguire e priorità di intervento, nonché aree socio assistenziali oggetto di progetti obiettivo ed azioni programmatiche
  2. modalità di raccordo tra pianificazione regionale e locale, nonché indirizzi per adozione pani di ATS
  3. criteri per migliorare economicità ed efficienza del sistema, tramite il coordinamento dei soggetti in questo operanti
  4. indirizzi e criteri per ripartire le risorse finanziarie, in base al fabbisogno di servizi ed ai relativi finanziamenti
  5. esigenze di formazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori
  6. modalità di verifica dello stato dei servizi e qualità di interventi, tramite il sistema informativo e procedure di controllo
  7. modalità di assegnazione di titoli validi per acquisizione dei servizi sociali

Linee di indirizzo di tale programmazione, approvate da Giunta Regionale, sentita competente Commissione assembleare sono contenute nel Piano Socio Sanitario, comprese modalità di raccordo tra programmazione distrettuale  e di ATS.

Art. 14. Piano di ATS, avente durata di 3 anni  contiene:

  1. quadro conoscitivo, analisi di fabbisogno del welfare locale, strategie generali di intervento ed obiettivi da realizzare nel periodo di vigenza del Piano
  2. disposizioni riguardanti tipologie di servizi
  3. forme di collaborazione con altri soggetti istituzionali e soggetti sociali
  4. progetti innovativi e servizi di nuova istituzione
  5. risorse ripartite per aree di intervento

Programma attuativo del Piano è adottato entro 30 Marzo di ogni anno

Art. 15. Giunta Regionale istituisce Sistema Informativo Regionale Politiche Sociali (SIRPS), ai fini di: programmazione, gestione, verifica e valutazione delle politiche sociali, ricerca, studio e dati statistici; organizzazione dei flussi informativi richiesti dalla rete di servizi ed ATS.

Sono elementi del SIRPS:

  1. banche dati di Enti pubblici, soggetti sociali, altri organismi operanti nel sociale che sono tenuti a fornire le informazioni richieste per alimentare il SIRPS, pena la sospensione nell’erogazione dei contributi per la gestione dei servizi sociali da parte della Giunta Regionale;
  2. fascicoli socio sanitari relativi ai beneficiari delle prestazioni.

Giunta Regionale assicura il coordinamento ed il collegamento di SIRPS con: corrispondente sistema  informativo statale; sistema informativo sanitario integrato; sistemi di altre aree di interesse sociale.

Art. 16. Istituito l’Osservatorio regionale per le politiche sociali, ai fini della “ricognizione e monitoraggio dei fabbisogni sociali della popolazione” (si avvale dei dati SIRPS). Giunta Regionale individua le modalità di funzionamento e le caratteristiche dell’Osservatorio.

Art. 17. Servizi sociali sono progettati, organizzati, gestiti da Enti pubblici o soggetti privati. A tal fine Regione, Enti da essa dipendenti, Enti locali, Enti del servizio sanitario regionale, Aziende pubbliche di servizi alla persona, in forma singola ed associata, verificano la possibilità di utilizzare forme di coprogettazione per la progettazione e gestione di sistemi complessi.

Giunta Regionale disciplina criteri per affidamento dei servizi da parte di Enti pubblici, in modo da assicurare:

  1. obbligo di applicare condizioni economiche e normative previste da CCNL
  2. rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro
  3. rispetto normativa su appalti pubblici dei servizi, in base ad offerta economicamente più vantaggiosa.

Enti locali, tenendo conto degli indirizzi UE, definiscono istruttorie in cui “riconoscono utilità di coprogettare iniziative innovative o sperimentali per rispondere a determinati bisogni sociali” (coprogettazione da realizzare in collaborazione tra progetto pubblico e soggetti del  terzo settore individuati a seguito di selezione pubblica).

Giunta Regionale, previo parere di competente Commissione assembleare:

  1. individua criteri di verifica in merito a regolarità dei provvedimenti di aggiudicazione dei servizi in oggetto
  2. definisce sistema sanzionatorio, se da verifica emergono azioni non conformi a disciplina di settore ed a LR 32/14 relative “conseguimento del giusto prezzo”

Art. 18. Regioni ed Enti locali possono:

  1. destinare a cooperative sociali di tipo B almeno 5% di forniture di beni e servizi di importo inferiore a soglia fissata da UE, per tipologia di appalti a cui possono concorrere
  2. individuare specifiche categorie merceologiche e di servizi interamente affidate alle cooperative sociali

Art. 19. Comuni assicurano prestazioni sociali mediante assegnazione di titoli, da utilizzare presso strutture e servizi sociali  accreditati. Giunta Regionale determina criteri per adozione dei suddetti titoli.

Art. 20. Assistito partecipa al costo delle prestazioni, in base a livelli differenziati di reddito e patrimonio definiti da Giunta Regionale, tenendo conto di normativa su ISEE. Giunta Regionale fissa soglia minima per esenzione totale da compartecipazione, in base al tipo di servizio fornito; criteri al di sotto dei quali Comune di residenza di assistito assume interamente a proprio carico gli oneri delle prestazioni sociali. ATS stabilisce, con proprio regolamento, tenendo conto degli indirizzi di Giunta regionale, le  quote di compartecipazione per singolo servizio e la soglia oltre la quale l’assistito è tenuto al pagamento di tariffa massima.

È fatto salvo il rimborso del costo di prestazioni di urgenza anticipate da Comune di temporaneo soggiorno di assistito nei confronti del Comune di residenza.

Il livello di reddito e di patrimonio di assistito non può costituire motivo di esclusione da accesso ai servizi sociali e comunque ad assistito va sempre garantito il mantenimento di una quota del proprio reddito atta  al “soddisfacimento delle esigenze di vita”, secondo quanto stabilito da Giunta Regionale.

Servizi  di tipo residenziale sono a carico del Comune di residenza, anche in caso di mutamento del luogo di residenza di assistito o di erogazione della prestazione.

Nel caso di minori stranieri non accompagnati, retta a carico del Comune dove vengono ritrovati  i minori.

Art. 21. Regione promuove una rete di servizi sociali a favore di persone anziane, privilegiando la domiciliarità, il sostegno alla vita di relazione nella comunità locale, la valorizzazione di loro risorse positive  in rapporto a vita familiare e sociale. A tal fine Giunta Regionale, anche in collaborazione con INRCA:

  1. potenzia servizi di supporto a famiglie impegnate a garantire assistenza al proprio componente anziano non autosufficiente
  2. promuove utilizzo di tecnologie per collegare persona anziana con centri di pronto intervento
  3. promuove utilizzo di nuove tecnologie per migliorare qualità della vita nella propria abitazione per: anziano con limitata autonomia; suoi  familiari; operatori coinvolti nel percorso di cura
  4. favorisce affidamento di anziani a famiglie selezionate, al fine di consentire mantenimento di loro abitudini di vita nel contesto territoriale
  5. promuove apertura a Comunità locale di strutture residenziali e diurne per favorire relazioni sociali ed incontro tra generazioni, nonché partecipazione di rappresentanti di familiari nelle residenze protette
  6. promuove istituzione di servizi civici e centri di aggregazione ed informazione a cui possono partecipare persone anziane attive, per valorizzare loro esperienze e competenze
  7. sostiene attività di volontariato e di utilità sociale, specie per sviluppare esperienze dei gruppi di mutuo aiuto

 Art. 22. Si considerano anziani non autosufficienti persone con oltre 65 anni con perdita (parziale o totale) di autonomia personale ad abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive, relazionali, con conseguente incapacità di “compiere atti essenziali di vita quotidiana senza aiuto di altre persone, prestato in modo globale e continuativo”.

A seguito di accertamento delle condizioni di non autosufficienza, tali soggetti sono presi in carico da una struttura specifica istituita in ogni distretto sanitario, in collaborazione con personale del servizio sociale di ATS competente.

Giunta Regionale definisce criteri per:

  1. accertare le condizioni di non autosufficienza
  2. attuare le modalità di presa in carico di anziano non autosufficiente tramite un piano individualizzato di assistenza

Al riguardo Piani di ATS prevedono a favore di non autosufficienti:

  1. assistenza domiciliare (integrata o meno) di concerto con ASUR
  2. erogazione di contributi economici a famiglie che ne assicurano assistenza domiciliare
  3. servizi di accoglienza residenziale e semi residenziale anche temporanea
  4. servizi di sollievo a famiglia ed affidamento familiare
  5. centri diurni di aggregazione sociale e di socializzazione
  6. azioni volte a promuovere la conoscenza di funzioni di sostegno delle Amministrazioni

Art. 23.  Istituito “Fondo per anziani non autosufficienti”, destinato a sostenere le prestazioni ed i servizi sociali forniti da soggetti pubblici e privati autorizzati (in particolare attivazione o potenziamento di servizi socio assistenziali, atti a favorire autonomia e permanenza a domicilio di persona non autosufficiente).

Confluiscono in tale Fondo: Fondo nazionale di settore; stanziamenti statali non vincolati; risorse regionali e di altri soggetti pubblici e privati.

Giunta Regionale definisce le modalità di utilizzo del Fondo (in particolare concessione di contributi subordinata alla compartecipazione di Comuni).

Art. 24. Regione  promuove un sistema integrato di servizi ed interventi per contrastare la  domanda di droghe legali ed illegali, od altre dipendenze patologiche, nonché favorire inclusione sociale di soggetti con dipendenze patologiche.

Sistema integrato:

  • è costituito da Enti pubblici, strutture accreditate, Organizzazioni del 3° settore con esperienza specifica in materia, rappresentanze di Dipartimenti integrati per le dipendenze  patologiche istituiti presso ASUR
  • realizza azioni di: prevenzione ed intervento precoce nei confronti di comportamenti in grado di determinare dipendenze patologiche; trattamento ed inclusione sociale di tali soggetti (compresi quelli sottoposti a misure di retribuzione di libertà individuali) al fine di un loro completo recupero e riabilitazione sociale; riduzione del danno

 Art. 25. Regione promuove azioni volte ad assicurare sostegno economico a persone in condizioni di povertà (in particolare povertà estrema), persone senza fissa dimora, reti familiari di supporto, vittime di tratta, popolazioni nomadi al fine di:

  1. contrastare situazioni in cui assenza o carenza di reddito determina esclusione sociale
  2. favorire accesso al lavoro tramite piani individuali di inserimento lavorativo ed esclusione sociale
  3. promuovere reti di solidarietà e gruppi di AMA, in collaborazione con Organizzazioni del 3° settore
  4. coordinare soggetti sociali operanti nel settore per sostenere persone fragili e contrastare fenomeni di povertà estrema

Art. 26. Regione coordina azioni di contrasto a povertà e disagio sociale tramite:

  1. servizi di 1° e 2° accoglienza diurna e/o residenziale
  2. interventi di sostegno economico realizzati entro progetti individuali di inserimento sociale
  3. servizi di informazione ed orientamento
  4. servizi volti ad occupazione e riqualificazione professionale
  5. servizi di strada
  6. attività di supporto, coordinamento, assistenza per accesso a rete dei servizi socio sanitari
  7. progetti di carattere sperimentale ed innovativi
  8. campagna di sensibilizzazione

Regione promuove costituzione di Centri di volontariato per consulenza legale ed assistenza giuridica a favore di richiedenti asilo, vittime di discriminazioni razziali, etniche, nazionali, religiose, situazioni di sfruttamento.

Regione coordina interventi di accoglienza, rieducazione  ed inserimento socio lavorativo delle vittime di situazioni di violenza o sfruttamento, in collaborazione con Enti ed Organismi pubblici e privati.

Art. 27. Istituito fondo per politiche sociali, in cui confluire: Fondo per gestione servizi di ATS; Fondo a sostegno di famiglia ed infanzia; Fondo a sostegno delle persone in condizioni di disabilità; Fondo per finanziamento di interventi in favore di anziani non autosufficienti; Fondo per disagio ed inclusione sociale; Fondo per associazioni ed altri interventi con finalità sociali; Fondi nazionali e comunitari destinati ad aree di intervento per le politiche sociali.

Art. 28. Alla realizzazione di interventi di LR 32/14 concorrono risorse finanziarie di Stato e Regione iscritte in apposita sezione di area 5 di bilancio denominata “Servizi alla persona” articolata nelle seguenti voci di spesa: Fondo per gestione servizi di ATS (spesa corrente); Fondo per interventi a sostegno di famiglia ed infanzia (spesa corrente); Fondo per interventi a sostegno delle persone in condizioni di disabilità (spesa corrente); Fondo per anziani non autosufficienti (spesa corrente); Fondo per disagio ed inclusione sociale (spesa corrente); Fondo per Associazioni ed altri interventi con finalità sociali (spesa corrente), Fondo per sviluppo rete di strutture socio assistenziali (investimenti)

Entità aiuto:

Istituito Fondo Nazionale per le politiche sociali, le cui risorse sono ripartite  tra Regioni in modo da: evitare “sovrapposizione e diseconomie nelle allocazione delle risorse”; prevedere risorse aggiuntive a favore di Comuni associati; garantire cofinanziamenti da parte di Regione ed Enti locali; accertare efficienza di investimenti (finanziamenti revocati se non spesi entro determinati tempi, con riallocazione delle risorse, mantenendo però inalterata “nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun Comune o Regione”); garantire risorse necessarie per coprire necessità di invalidità civile, cecità, sordomutismo.

Nell’ambito di Fondo Nazionale possono confluire “somme derivanti da contributi e donazioni disposte da privati, Enti, fondazioni, Organizzazioni anche internazionali, Organismi UE”.

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