SISMA 2016 (Legge 229/16, 45/17, 96/17, 205/17, 89/18; LR 25/17; DGR 18/12/17) (danni05)
Soggetti interessati:
Cittadini ed imprese ricadenti nei Comuni colpiti da sisma di Agosto ed Ottobre 2016, il cui elenco pubblicato in G.U. 294/16 (per quanto concerne Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano, Spoleto disposizioni applicate solo ai singoli soggetti con inagibilità di fabbricato, casa abitazione, studio professionale, azienda).
Iter procedurale:
Legge 229/16, come modificata da ultimo dalla Legge 89/18, prevede, tra l’altro, le seguenti disposizioni:
Art. 1 Delimitazione del territorio colpito dal sisma. Ammessi immobili distrutti o danneggiati in altri Comuni su richiesta di interessati “che dimostrano il nesso di causalità tra danno ed eventi sismici comprovata da apposita perizia asseverata”
Commissario straordinario provvede ad attivare gli interventi, compresi quelli di ricostruzione, tenendo conto che la gestione straordinaria dura fino a 31/12/2018. Legge 89/18 proroga al 31/12/2018 anche lo stato di emergenza, a cui sono destinati 300.000.000 €.
Presidenti di Regione operano in qualità di Vice Commissario per interventi di cui alla presente legge, tramite Cabina nazionale di coordinamento della ricostruzione (a cui partecipano, oltre a Commissario straordinario che la presiede, Presidenti di Regioni interessate), con il compito di:
– concordare contenuti dei provvedimenti da adottare;
– assicurare applicazione uniforme delle Ordinanze e Direttive commissariali;
– verificare periodicamente avanzamento processo di ricostruzione
In ogni Regione costituito Comitato istituzionale, composto da Presidente di Regione, Presidente di Provincia, Sindaci Comuni interessati, con il compito di discutere scelte strategiche di competenza regionale
Commissario straordinario programma uso delle risorse finanziarie
Art. 2 Funzioni di Commissario straordinario:
a)opera in raccordo con Dipartimento Protezione Civile al fine di coordinare interventi volti al superamento stato di emergenza ed agevolare interventi di ricostruzione;
b)coordina interventi di ricostruzione e riparazione di immobili privati, controllando attività di Vice Commissari nella concessione ed erogazione di contributi e vigilando su fase attuativa di interventi;
c)determina di concerto con Regione e Ministero Beni Culturali quadro complessivo dei danni, stimando relativo fabbisogno finanziario e definendo risorse disponibili;
d)individua immobili danneggiati fuori da Comuni in Allegato;
e)favorisce sostegno ad imprese con sede in territori colpiti ai fini di recupero del tessuto socio economico;
f)adotta e gestisce Elenco speciale dei professionisti per evitare “infiltrazioni di criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione”;
g)tiene e gestisce contabilità speciale ad esso intestata;
h)esercita controllo su ogni attività effettuata nei territori colpiti;
i)assicura monitoraggio di aiuti al fine di verificare assenza di sovracompensazioni nel rispetto di norme UE e nazionali in materia di aiuti di Stato;
j)promuove immediata esecuzione di piano volto a dotare i Comuni del sisma della “microzonazione sismica di III livello” (concessi contributi a tal fine nel limite di 6.500.000 €), che comprende:
1) esecuzione di studi al riguardo
2) affidamento incarichi da parte dei Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica, in cui investiti almeno 5 professionisti iscritti ad Albo professionale ed in Elenco speciale, di comprovata esperienza nella elaborazione di studi su microzonazione sismica
3) fornitura di supporto e coordinamento scientifico ai Comuni, da parte di Centro per microzonazione sismica, attivato mediante convenzione con Commissario straordinario.
k)approva Ordinanze e Direttive, previa intesa con Presidenti di Regione, da comunicare a Presidente Consiglio Ministri;
l)determina contributi spettanti a beneficiari in base ad indicatori del danno, vulnerabilità e costi parametrici;
m)realizza compiti affidati tramite analisi potenzialità dei territori e di singole filiere produttive esistenti “anche mediante ascolto e consultazione nei Comuni interessati di operatori economici e della cittadinanza”;
n)coadiuva Enti locali nella progettazione di interventi al fine di garantirne qualità, fermo restando attività di Enti locali e Regioni “nell’ambito di strategia nazionale per sviluppo di aree interne del Paese”;
o)effettua ricognizione delle unità del patrimonio immobiliare nuovo o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto e di cui accertata disponibilità alla vendita
Funzioni di Vice Commissari:
a)presiedono Comitati istituzionali di cui sopra;
b)esercitano funzioni di competenza per favore superamento di emergenza ed avvio immediato di ricostruzione;
c)sovrintendono interventi relativi ad opera pubbliche e dei beni culturali di competenza regionale;
d)sono responsabili dei procedimenti relativi a concessione di contributi per interventi di ricostruzione e riparazione di immobili privati;
e)esercitano funzioni di propria competenza in relazione alle misure di sostegno ad impresa e ripresa economica
Art. 3 Regione istituisce propri Uffici Speciali per Ricostruzione (USR), definendone articolazione territoriale e dotazione di personale (sia distacchi o comandi di personale da Regione, Province, Comuni o altre Amministrazioni pubbliche interessate, sia nuove assunzioni a tempo determinato nel limite di 15 unità, attingendo da graduatorie vigenti, nei limiti di 750.000 € per 2016, 20.000.000 € per 2017 e 2018). Spese di funzionamento di USR, diverse dalle precedenti; sono a carico del Fondo di ricostruzione nel limite di 1.000.000 € per 2017 e 2018 (spese eccedenti tale limite a carico di Regione). Tali Uffici:
a)curano pianificazione urbanistica connessa a ricostruzione, istruttoria per rilascio di concessioni di aiuto, altri provvedimenti relativi a ricostruzione;
b)provvedono direttamente ad interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché interventi di competenza di Enti locali;
c)realizzano interventi di prima emergenza;
d)operano come Uffici di supporto e gestione operativa al servizio dei Comuni, anche per i provvedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi, il cui rilascio rimane di competenza del Comune, che procede allo svolgimento della istruttoria ed all’adozione dell’atto finale di rilascio, comunicandolo ad USR, in modo da coordinarsi con l’attività di questo
Presidente della Giunta Regionale può istituire, presso ogni USR, uno Sportello unico per attività produttive (SUAP) al servizio di tutti i Comuni interessati dal sisma, con stesse funzioni attribuite ad USR.
Art. 4 Fondi per ricostruzione di aree terremotate istituito presso MEF con dotazione di 200.000.000 € per anno 2016. Al Commissario straordinario intestata apposita contabilità su cui assegnare risorse del Fondo da destinare ad interventi di riparazione, ripristino, ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzare strutture temporanee, spese di funzionamento ed assistenza a popolazione
Su Fondo confluiscono erogazioni liberali (comprese donazioni raccolte con numero solidale 45500), risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate a ricostruzione (comprese quelle provenienti da Fondo solidarietà UE, ma escluse quelle relative a rimborso spese sostenute nella fase dei emergenza)
Ai Presidenti di Regione intestate contabilità speciali per gestione risorse trasferite da Commissario per attuazione interventi ad essi delegati.
Alle donazioni effettuate mediante numero solidale 45500 si applica Legge 388/00
Art. 4 bis Regioni colpite da sisma individuano adeguate sistemazioni di alloggio per popolazioni in modo da garantire loro regolare svolgimento di vita di comunità.
Sindaci Comuni interessati forniscono a Dipartimento Protezione Civile indicazione su aree da destinare ad insediamento container (da rimuovere a conclusione emergenza), con preferenza per aree pubbliche rispetto a quelle private e contenimento del loro numero. In caso di aree private occorre “dichiarazione di sussistenza di grave necessità pubblica” con conseguente applicazione procedura di occupazione di urgenza
In tali aree eseguite opere infrastrutturali necessarie ad insediamento di popolazione
Dipartimento Protezione Civile provvede ad installazione di moduli di cui ai contratti stipulati, destinate ad esigenze abitative, uffici e servizi connessi “nel più breve tempo possibile, in relazione ad avanzamento lavori di predisposizione di aree”
In caso rilevata estrema urgenza, Dipartimento Protezione Civile adotta procedure negoziate atte ad individuare pluralità di aggiudicatari per stipula contratti di fornitura, noleggio container, nonché correlati servizi o beni strumentali, anche avvalendosi di banca dati istituita presso Autorità nazionale anticorruzione. Se impossibile individuare più operatori per affidamento contratti in tempi solleciti, procedura negoziata può svolgersi con unico operatore disponibile, eventualmente suddividendo lotti da affidare in appalto
Comuni assicurano aree temporanee, acquisendo servizi necessari
Per fronteggiare esigenze abitative rurali e fabbisogno di tensostrutture per stalle e fienili destinati a ricovero bestiame “in sede di esecuzione dei contratti stipulati o da stipulare, può essere richiesto aumento delle prestazioni allo s tesse condizioni previste nel contratto originario”. Se tale procedura non consente di soddisfare tempestivamente esigenze, in deroga possono essere interpellati altri soggetti partecipanti a gara per attivare nuove “aggiudicazioni delle forniture oggetto di gara alle medesime condizioni a cui effettuata aggiudicazione originaria”. Se impossibile realizzare tale metodo occorre procedere a nuova procedura di affidamento. Se tale meccanismo comporta tempi eccessivi, in deroga ammesso acquisto ed installazione diretta dei moduli da parte di operatori danneggiati secondo modalità definite da Protezione Civile
Procedure contrattuali attuate nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, con atti inviati ad ANAC a fini controlli di competenza
Art. 4 ter Legge 89/18 Concede alle Regioni, su richiesta dei singoli Vomuni, la possibilità di mettere a disposizione dei titolari di diritti reali (o dei loro familiari) su unità immobiliari danneggiate/distrutte dal sisma e classificate con esito B, C, E aree attrezzate per finalità turistiche inserite nel piano comunale di emergenza per collocarvi roulotte, camper o altre unità abitative amovibili, in attesa di completare gli interventi di ricostruzione sugli immobili originali. Per tale operazione sono stati stanziati 10.000.000 €
Art. 5 ai fini di ricostruzione privata, Commissario provvede a:
a)distinguere tra:
- interventi di immediata riparazione di edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi;
- interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione con adeguamento sismico di abitazioni ed attività produttive danneggiate o distrutte o che presentano gravi danni;
- interventi di ricostruzione integrale di centri e nuclei storici/urbanidistrutti o gravemente danneggiati
b)definire criteri di indirizzo per pianificazioni, progettazione e realizzazione interventi di ricostruzione con adeguamento sismico di edifici distrutti, ripristino con miglioramento sismico di edifici danneggiati da attuarsi nel rispetto di “aspetti architettonici, storici, ambientali”, tenendo conto di architettura ecosostenibile e efficientamento energetico (criteri obbligatori per soggetti pubblici e privati coinvolti nella ricostruzione);
c)individuare tipologie di immobili e livello di danni ai fini esecuzione interventi immediati di riparazione, definendo modalità di attuazione;
d)individuare tipologia di immobili e livello di danni a fini di interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione di edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o con gravi danni, definendo modalità di attuazione;
e)definire criteri ai fini della perimetrazione da parte della Regione, su proposta dei Comuni di centri e nuclei di particolare interesse (o parti di essi), maggiormente colpiti e per i cui interventi si richiedono strumenti urbanistici attuativi;
f)stabilire parametri da adottare per determinare costo di interventi e relativi parametri;
g)definire i criteri per concedere contributi, nel limite di 2.500.000 € complessivi, per interventi conclusi prima del 16/10/2017.
Contributo, fino a 100% di spese sostenute, erogato per:
a)riparazione, ripristino, ricostruzione di immobili di edilizia abitativa o ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, infrastrutture, dotazioni territoriali ed attrezzature pubbliche distrutte o danneggiate in relazione a danno subito;
b)gravi danni a scorte e beni mobili strumentali ad attività produttive industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, comprese quelle di Enti non commerciali, soggetti pubblici ed Organizzazioni, fondazioni, Associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale e di servizio (inclusi servizi sociali, socio-sanitari, sanitari), previa presentazione di perizia asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti agricoli ed alimentari DOP/IGP in corso di maturazione o stoccaggio, previa presentazione di perizia asseverata;
d)danni a strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie, socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive, religiose;
e)danni ad edifici privati di interesse storico artistico;
f)oneri sostenuti da soggetti possessori di locali sgomberati da Autorità competenti per “autonoma sistemazione, traslochi, depositi, allestimento di alloggi temporanei”;
g)delocalizzazione temporanea di attività economiche produttive e servizi pubblici danneggiati, che in base a Legge 45/17 può essere eseguita in altro Comune previo assenso sia di Comune originario, sia di Comune de localizzato, qualora nel Comune di svolgimento attività non sussista altro immobile idoneo, o “operazione ritenuta eccessivamente onerosa”;
h)interventi sociali e socio-sanitari attivati da soggetti pubblici in fase di emergenza per persone impossibilitate a ritornare nel proprio domicilio;
i)interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie, socio-educative di soggetti pubblici, comprese aziende pubbliche di servizi a persona e soggetti privati senza scopo di lucro
Contributi di cui alle lettere a, b, c, d, e, f erogati in base a stato di avanzamento lavori, prestazione di servizi, acquisizione di beni necessari ad esecuzione interventi a contributo. A tal fine soggetti autorizzati ad esercizio del credito operanti nel territorio sisma possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con ABI (assistiti da garanzia di Stato) per concedere finanziamenti agevolati a favore di soggetti danneggiati. In relazione ad accesso a finanziamenti agevolati, beneficiario matura credito di imposta, fruibile solo in compensazione in misura, per ogni scadenza di rimborso, pari a somma di capitale ed interessi dovuti, nonché spese per gestione di finanziamenti. Credito di imposta revocato, in tutto od in parte, in caso di risoluzione, totale o parziale, del contratto di finanziamento agevolato. Soggetto erogatore comunica ad Agenzia Entrate elenco dei soggetti beneficiari, ammontare di finanziamento concesso ad ogni beneficiario, numero ed importo delle singole rate. Finanziamenti agevolati hanno durata massima di 25 anni e possono coprire eventuali spese anticipate da soggetti beneficiari (anche con ricorso a credito bancario) poi ammesse a contributo. Contributi di finanziamento prevedono clausole per casi di mancato o ridotto impegno di questo o suo utilizzo parziale per finalità diverse da quelle indicate. In tutti i casi di risoluzione del contratto, soggetto finanziatore chiede a beneficiario restituzione del capitale, interessi ed altri oneri dovuti. Se ciò non avviene, lo comunica a Commissario straordinario per iscrizione a ruolo dati identificativi di debitore, ammontare dovuto. Somme riscosse a mezzo ruolo sono versate al Fondo
Art. 6 interventi di ricostruzione o recupero di immobili privati distrutti o danneggiati da sisma per cui possono essere previsti:
a)per immobili distrutti: contributo pari al 100% del costo di strutture, elementi architettonici esterni, finiture interne ed esterne, impianti parti comuni di edifici da ricostruire nello stesso luogo nel rispetto delle leggi vigenti e nel limite delle superfici preesistenti (aumento ammesso solo a fini di adeguamento igienico sanitario, antincendio ed energetico, eliminazione di barriere architettoniche);
b)per immobili con danni inferiori ad una soglia determinata: contributo pari al 100% del costo di riparazione, o di ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, finiture interne ed esterne, parti comuni dell’edificio;
c)per immobili gravemente danneggiati con livello superiore alla soglia definita: contributo pari al 100% del costo di intervento sulle strutture con miglioramento sismico (compreso adeguamento igienico sanitario, energetico, antincendio, eliminazione di barriere architettoniche), o ripristino di elementi architettonici esterni, rifiniture interne ed esterne, parti comuni dell’edificio
Contributi concessi previa presentazione domanda da parte di:
a)proprietari o usufruttuari o titolari diritti reali di godimento in sostituzione di proprietari di immobili danneggiati o distrutti (classificati con esito B, C, E) che al momento del sisma risultavano adibiti ad abitazione principale di richiedente;
b)proprietari o usufruttuari o titolari diritti reali di godimento in sostituzione di proprietari di immobili danneggiati o distrutti (classificati con esito B, C, E) che al momento del sisma risultavano concessi in locazione/comodato in base a contratto registrato, o assegnati a soci di cooperativa a proprietà indivisa e adibiti a residenza del conduttore, comodatario, assegnatario. Concessione contributo subordinata ad impegno di richiedente di proseguire alle medesime condizioni rapporto di locazione, o comodato, o assegnazione vigenti al momento del sisma, dopo esecuzione intervento di ripristino, per almeno 2 anni. In caso di rinuncia di avente diritto, immobile concesso in locazione, comodato, assegnazione ad altro soggetto privo di abitazione a causa di sisma;
c)proprietari, o usufruttuari, o titolari diritti reali di godimento, o familiari in sostituzione di proprietari di immobili danneggiati o distrutti da sisma (classificati con esito B, C, E) diversi dalle precedenti lettere a e Contributo al 100% per immobili danneggiati ricadenti in centri storici e borghi caratteristici di Comuni fuori Allegato 1 e 2 pubblicati su G.U. 294/16 (negli altri casi contributo pari a 50%);
d)proprietari, o usufruttuari, o titolari di diritti reali di godimento in sostituzione di proprietari, o soggetti mandatari degli stessi di strutture e parti comuni di edifici danneggiati o distrutti (classificati con esito B, C, E) in cui alla data di sisma era presente unità immobiliare di cui alle lettere a, b, c;
e)titolari di attività produttive o altri soggetti che per titolo giuridico valido al momento domanda sostengono spese per riparazione o ricostruzione unità immobiliare, impianti e beni mobili strumentali ad attività danneggiata, che al momento di sisma risultavano adibiti ad esercizio di attività produttiva
Domande contengono dichiarazione sostitutiva notorietà attestante possesso dei requisiti necessari per concessione finanziamenti ed “eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici od indennizzi assicurativi per copertura dei medesimi danni”
Contributo concesso al netto di indennizzo assicurativo o altri contributi pubblici percepiti da interessato per stesse finalità. Metodologia di calcolo basata su confronto tra costo convenzionale al mq. per superfici di alloggio, attività produttive, parti comuni di edificio e computi metrici estimativi redatti in base a “Prezziario unico cratere centro Italia 2016” (approvato in Allegato ad Ordinanza del 14/12/2016 pubblicata su G.U. 295/16)
Rientrano tra le spese a contributo quelle relative alle prestazioni tecniche ed amministrative fino al 10%, nonché le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l’occupazione del suolo pubblico, ai fini degli interventi di ricostruzione. Concessione del contributo viene trascritta nei registri immobiliari su richiesta USR, in esenzione di ogni tributo o diritto.
Proprietario che aliena diritto su immobile (anche se distrutto o danneggiato) nei Comuni del sisma 2016 a soggetti privati diversi da coniuge, o parenti, o affini fino a 4° grado, o persona legata da rapporto giuridicamente rilevante, dopo 24/08/2016 o 26/10/2016 ma prima di 2 anni da completamento interventi di riparazione, ripristino, ricostruzione oggetto di contributo, è dichiarato decaduto da agevolazione e deve rimborsare somme eventualmente percepite maggiorate di interessi legali. Disposizioni non applicate in caso:
a)“promissorio acquirente” è in possesso di titolo giuridico relativo ad un immobile situato in Comune sisma 2016 in data anteriore a 24/06/2016 o 26/10/2016
b)trasferimento di proprietà dovuto a procedura concorsuale di esecuzione forzata
Intervento di recupero relativo ad unico immobile composto da più unità è disposto da maggioranza dei condomini (rappresentanti almeno 50% del valore di edificio); interventi approvati con numero di voti rappresentanti maggioranza dei presenti ed almeno 1/3 del valore di edificio
Contratti, stipulati da beneficiari di contributo per esecuzione dei lavori ed acquisizione di beni e servizi, debbono seguire la procedura di selezione concorrenziale tra imprese iscritte ad Anagrafe (scelta la migliore offerta tra almeno 3 preventivi). Documenti attestanti il rispetto di tale procedura presentati da interessato prima dell’emissione del provvedimento di concessione del contributo. Procedura applicata, su richiesta degli interessati, anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni del sisma per cui è possibile dimostrare, tramite perizia asseverata, l’esistenza di un nesso di causalità diretta tra danni verificati e sisma
Art. 7 Contributi per riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti da sisma
Contributi sono destinati sulla base dei danni verificatesi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, 3 a:
a)riparare, ripristinare, ricostruire immobili privati ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo o commerciale, ad uso agricolo e per servizi pubblici o privati (compresi quelli di culto) danneggiati o distrutti da sisma. Limitatamente ad interventi di riparazione e ripristino, intervento di miglioramento o adeguamento deve conseguire: massimo livello di sicurezza (asseverato da tecnico abilitato); massima capacità di resistenza ad azione sismica, tenendo conto di zone sismiche, classe di uso di immobile, sua tipologia;
b)riparare, ripristinare, ricostruire immobili di interesse strategico e quelli scolastici danneggiati o distrutti da evento sismico con adeguamento sismico;
c)riparare, ripristinare immobili soggetti a tutela beni culturali e del paesaggio danneggiati da sisma, il cui intervento di miglioramento sismico deve conseguire massimo livello di sicurezza compatibile con esigenze di conservazione di loro identità culturale
Art. 8 Interventi di immediata esecuzione in edifici con danni lievi non classificabili agibili secondo procedure AEDES, o classificabili non utilizzabili secondo procedure emanate con Ordinanza di protezione civile, che necessitano solo di interventi di riparazione.
Soggetti interessati possono, previa presentazione del progetto (riguardante anche singole unità immobiliari) e dell’asseverazione da parte di professionista abilitato attestante sia il nesso di causalità vigente tra evento sismico e stato della struttura, sia la valutazione economica del danno, effettuare “l’immediato ripristino dell’agibilità degli edifici e delle strutture”, ai cui oneri provvede il Commissario straordinario con proprio provvedimento nel limite delle risorse disponibili
Soggetti interessati in possesso di una comunicazione asseverata dei lavori:
a)comunicano ad USR, che ne da notizia ad Uffici comunali competenti, l’avvio dei lavori edilizi di riparazione/ripristino (purché le costruzioni oggetto di intervento non siano totalmente abusive,con conseguente ordine di demolizione) da eseguire nel rispetto delle disposizioni del Commissario e dei contenuti generali della pianificazione territoriale urbanistica e paesaggistica, evidenziando il responsabile della progettazione, il direttore dei lavori, l’impresa esecutrice ed “autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni” in materia di edilizia, sicurezza, sismica;
b)provvedono, entro 60 giorni dall’inizio dei lavori, ad inviare i documenti necessari al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, titolo abilitativo edilizio, autorizzazione sismica, non trasmessi insieme alla comunicazione di avvio dei lavori;
c)presentano, entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio dei lavori (comunque entro 31/12/2019), ad USR la documentazione prescritta per la concessione del contributo (Commissario può disporre il differimento del termine 1 sola volta, comunque non oltre 31/07/2019), pena decadenza della domanda e del contributo relativo all’autonoma sistemazione percepito dall’interessato. Per gli edifici ubicati nelle aree perimetrali per gli interventi non immediatamente autorizzabili, la documentazione richiesta va inviata entro 150 giorni dall’approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, o dalla data della delibera di nuova perimetrazione della Giunta;
d)affidano i lavori solo alle imprese iscritte all’Anagrafe, che: non hanno commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali, come attestato da DURC; nel caso di lavori per oltre 258.000 €, sono in possesso di qualificazione dei contratti pubblici
Art. 8 bis Legge 89/18 stabilisce che rientra nell’attività di edilizia libera di cui al DPR 380/01 le opere, i manufatti, le strutture realizzate o acquistate nel periodo 24/08/2016 – 24/07/2018 dai titolari di diritti di godimento (o loro parenti fino al 3° grado) su immobili distrutti o gravemente danneggiati dal sisma 2016 e dichiarati inagibili, in luogo di soluzioni abitative di emergenza, purché questi consistono nella installazione in aree di proprietà privata di opere e manufatti leggeri rinnovabili (compresi prefabbricati, roulotte, camper, case mobili), diretti a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, anche se non inviata preventiva comunicazione di avvio dei lavori effettuati in sostituzione temporanea dell’abitazione principale dichiarata inagibile. Entro 90 giorni dall’emanazione di Ordinanza di immobile distrutto/danneggiato, tali soggetti provvedono alla demolizione delle strutture provvisorie ed al ripristino dello stato dei luoghi, salvo casi accertati da funzionari pubblici di rispetto delle prescrizioni relative agli strumenti urbanistici comunali vigenti, compresa la cubatura massima edificabile per proprietà privata (tenere conto della demolizione totale o parziale dell’edificio esistente inagibile).
Nessuna sanzione è applicata ad eventuali infrazioni connesse alle norme paesaggistiche, se viene rispettata la demolizione delle strutture provvisorie ed il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dell’ordinanza (Ordinanze di demolizione e ripristino dei luoghi adottate al riguardo nel periodo 24/08/2016 – 24/07/2018 sono inefficaci).
In caso di inadempimento alla demolizione prescritta, provvede il Comune a spese del responsabile della realizzazione delle opere. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di demolizione, domanda di contributo deve essere corredata a pena di inammissibilità, da una garanzia fideiussoria rilasciata da banche, assicurazioni, intermediari finanziari iscritti all’Albo: di importo pari al costo di demolizione delle opere ed al ripristino dei luoghi preventivato dal professionista incaricato della ricostruzione/riparazione dell’immobile danneggiato (perizia asseverata); con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; sua operatività entro 15 giorni su richiesta scritta del Comune.
Art. 9 In caso di distruzione grave di beni mobili (registrati o meno) è assegnato contributo per ogni famiglia residente nel Comune colpito dal sisma secondo modalità e limiti da fissare, tenendo conto che per beni mobili non registrati è concesso solo un contributo forfetario
Art. 10 Escluse dal contributo le unità immobiliari destinate all’abitazione o alle attività produttive che al momento del sisma non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto fatiscenti o inabitabili a seguito ella certificazione comunale per motivi statici o igienico sanitari, o in quanto privi di impianti. L’utilizzo di tali edifici al momento del sisma è attestata dal richiedente mediante una perizia asseverata. USR verifica, avvalendosi della scheda AEDES, la presenza delle condizioni di ammissibilità al contributo.
Ai proprietari di tali immobili è concesso il contributo solo per le spese di demolizione, rimozione dei materiali e pulizia dell’area.
Tali disposizioni non sono applicate agli immobili dichiarati di interesse culturale.
Art. 11 Entro il termine fissato dal Commissario, i Comuni, anche con il supporto di USR e sentita la popolazione, curano la pianificazione urbanistica, al fine di programmare gli interventi di:
a)ricostruzione o ripristino, con adeguamento sismico, degli edifici pubblici o ad uso pubblico (Priorità ad edifici scolastici), compresi beni ecclesiastici, edilizia residenziale pubblica e privata, opere di urbanizzazione secondaria distrutti/danneggiati dal sisma;
b)ricostruzione/ripristino con adeguamento sismico, degli edifici privati residenziali e degli immobili usati per le attività produttive distrutti/danneggiati dal sisma;
c)ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse ad interventi da realizzare nell’area interessata
Gli strumenti urbanistici attuativi rispettano gli indirizzi stabiliti nella pianificazione territoriale di cui all’Art. 2 ma sono esclusi dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedono: aumento della popolazione insediata; aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle vigenti prima del 24/08/2016; opere assoggettate a VIA o a valutazione di incidenza.
Commissario con ordinanza disciplina modalità di partecipazione di cittadini alle scelte in materia di sviluppo territoriale.
In strumenti urbanistici attuativi, oltre a definire assetto planivolumetrico di insediamenti interessati, riportati: danni subiti da immobili ed opere; sintesi di interventi proposti; prima valutazione dei costi sulla base di parametri di cui ad art. 16; volumetrie, superfici e destinazioni d’uso di immobili; unità minime di intervento (UNI); soggetti esecutori di interventi; tempi; procedure e criteri di attuazione del piano
Comune adotta tali strumenti pubblicati ad Albo pretorio per periodo di 15 giorni, affinché interessati possano presentare osservazioni/opposizione entro 30 giorni. Trascorso tale termine, Comune invia strumenti urbanistici attuativi, insieme ad osservazioni, a Commissario straordinario per acquisizione del parere espresso da Conferenza permanente di cui ad art. 16. Solo dopo aver acquisito tale parere, Comune approva in via definitiva strumento urbanistico, che costituisce anche piano paesaggistico per beni paesaggistici in questo compresi
Se strumento attuativo comprende anche elementi di dettaglio (v. aspetti e caratteri di immobili, tecniche e materiali utilizzabili) realizzazione di singoli interventi edilizi può avvenire mediante SCIA prodotta da interessato attestante conformità di interventi a strumento attuativo
Comuni in base a danni prodotti da sisma a centri storici, nuclei urbani e rurali, caratteristiche architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, possono individuare, con delibera da assumere entro 17 Aprile 2017 e da pubblicare su Albo pretorio, aggregati edilizi da recuperare con interventi unitari (Progettazione deve tenere conto di interazioni esistenti tra edifici contigui) di cui perimetrare UNI, al fine di “soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico, qualificazione di assetto urbanistico”
Per esecuzione di interventi urbani su edifici privati o pubblici, anche non abitativi, proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro 30 giorni da invito USR (Consorzio valido se partecipano proprietari rappresentanti di almeno 50% superficie utile di immobile, comprese superfici ad uso non abitativo). Trascorso inutilmente tale termine, Comune si sostituisce a proprietari per esecuzione interventi mediante occupazione temporanea di immobile (Non oltre 3 anni, senza alcun indennizzo), avvalendosi dei contributi spettanti ai proprietari. Consorzio o Comune si rivalgono su proprietari nel caso interventi riparazione danni, ricostruzione/ripristino di immobile ha costo superiore a contributo ammissibile
Art. 12 Domanda concessione contributo inviata a USR allegando:
a)richiesta di titoli abilitativi necessari in relazione di intervento con relativa documentazione prescritta. A seguito di esito positivo di istruttoria su compatibilità urbanistica di interventi, Comune rilascia titolo edilizio;
b)scheda AEDES redatta anche da parte tecnico Comune;
c)relazione tecnica asseverata firmata da professionista abilitato attestante danni causati da sisma;
d)progetto proposto (indicante attività di ricostruzione/riparazione necessaria e relativi interventi di miglioramento sismico), corredato da computo metrico estimativo, da cui risulti l’entità del contributo richiesto;
USR, dopo aver acquisito ed accertato la documentazione relativa all’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori ed aver verificato l’entità del contributo spettante, invia a Vice Commissario proposta di concessione contributo (comprese spese tecniche), affinché emani decreto di concessione
Struttura commissariale verifica ogni mese interventi oggetto di contributo (Almeno 10% estratti per sorteggio). Se da verifiche emerge che contributi concessi in carenza di presupposti od interventi realizzati in modo non conforme, Commissario straordinario dispone annullamento o revoca (anche parziale) di decreto di concessione con recupero di somme indebitamente percepite
Art. 13 Interventi su edifici di Abruzzo interessati a precedenti eventi sismici
Art. 14 Ricostruzione pubblica, comprese le infrastrutture ambientali ed in particolare: impianti di depurazione e collettamento fognario; ripristino della sentieristica nelle aree protette; recupero ed implementazione di itinerari ciclabili e pedonali destinati al “turismo lento”
Art. 14 bis Interventi su presidi ospedalieri
Art. 15 Soggetti attuatori di interventi relativi ad opere pubbliche e beni culturali
Art. 15 bis Interventi immediati su patrimonio culturale
Art. 15 ter Misure urgenti per infrastrutture viarie
Art. 16 Conferenza permanente e Conferenze regionali
Istituita Conferenza permanente presieduta da Commissario straordinario e composta da rappresentante di Ministero Beni Culturali, Ministero Ambiente, Ministero Infrastrutture, Regione, Provincia, Ente Parco, Comuni competenti. Conferenza valida con presenza almeno di 50% componenti che delibera a maggioranza. Delibera adottata:
- sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, intese, nulla osta o atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli dei gestori di beni o servizi pubblici di competenza delle Amministrazioni coinvolte
- ha effetto di variante a strumenti urbanistici vigenti
Sono definite adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, definite da Commissario straordinario
La Conferenza in particolare:
a)esprime parere obbligatorio e vincolante su strumenti urbanistici attuativi adottati da singoli Comuni entro 30 giorni da ricevimento di relativa documentazione
a bis) approva i progetti predisposti dai soggetti attuatori degli art. 14 ed art. 15
b)approva progetti esecutivi di opere pubbliche e beni culturali ed acquisisce autorizzazioni per interventi su beni culturali emanate nell’ambito di stessa Conferenza, da Ministero Beni Culturali;
c)esprime parere obbligatorio e vincolante su programma di infrastrutture ambientali.
Istituita, presso ogni Regione, Conferenza Regionale presieduta da Vice Commissario (composta da rappresentante di ogni Ente presente in Conferenza permanente) con il compito di esprimere: parere obbligatorio entro 30 giorni su tutti i progetti di fattibilità relativi a beni culturali; parere inerente ad opere pubbliche sottoposte a vincolo ambientale o ricadenti in aree Parco nazionale o regionali
Art. 17 Art bonus
Art. 17 bis Erogazioni liberali nei confronti dei Comuni colpiti da sisma ed eventi calamitosi
Art. 18 Centrale unica di committenza per interventi pubblici
Art. 18 bis Misure urgenti per svolgimento anno scolastico 2016/17
Art. 19 Fondo di garanzia per PMI in favore di zone colpite dal sisma. Per 3 anni a partire da 17/12/2016 in favore di micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità ubicate nei Comuni del sisma che hanno subito danni, sono concessi interventi del Fondo di garanzia a titolo gratuito e con priorità per importo massimo garantito di 2.500.000 €/impresa. Per interventi di garanzia diretta percentuale pari a 80% ammontare operazione finanziaria (90% per operazioni di controgaranzia da parte di Confidi, purché non oltre 80% copertura di cui sopra)
Art. 20 Quota di 35.000.000 € riservata a sostenere le imprese che hanno realizzato, a partire da 24/08/2016, investimenti produttivi nelle aree sisma, con priorità per quelle aventi sede o unità locali ubicate nelle zone sisma. Tra i beneficiari sono comprese le imprese agricole aventi sede fuori dai Comuni sisma terreni ricadenti in questi.
Criteri di concessione dei contributi in conto capitale sono definiti con decreto MEF, su proposta delle Regioni interessate che provvedono poi alla loro erogazione.
Art. 20 bis. Al fine di favorire la ripresa delle imprese turistiche (comprese imprese agrituristiche) e servizi connessi, pubblici esercizi, commercio ed artigianato insediate da almeno 6 mesi antecedenti il sisma nelle Province del sisma, sono concessi contributi fino a 33.000.000 € per 2017 e 13.000.000 € per 2018 per i 6 mesi successivi ad eventi sismici qualora dimostrano di aver subito una riduzione del fatturato pari almeno al 30% di quello medio registrato nello stesso periodo nei 3 anni precedenti. MISE stabilisce con decreto le modalità di: riparto delle risorse tra le Regioni concessione dei contributi da parte dei Presidenti Giunta Regionale.
Art. 21 Disposizioni per sostegno e sviluppo di aziende agricole, agroalimentari, zootecniche ubicate nei Comuni del sisma a cui destinate 1.500.000 € per anno 2016 per abbattere fino ad intero importo le commissioni di accesso a garanzie dirette nel rispetto di normativa UE in materia di aiuti di Stato
Al fine di favorire accordi nel settore del latte e prodotti lattiero caseari per anno 2016 stanziati 10.000.000 € per aziende zootecniche ubicate nei Comuni del sisma
Al fine di proseguire pronto ripristino del patrimonio produttivo danneggiato da sisma, valorizzare e promuovere commercializzazione di prodotti agricoli ed agroalimentari e sostenere programma strategico condiviso da Regioni interessate e MIPAAF intera quota di cofinanziamento regionale del PSR 2014/20 per anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 è assicurata dallo Stato tramite Fondo di rotazione
Al fine di assicurare continuità produttiva ad attività zootecniche operanti nei Comuni del sisma che hanno dubito danni del sisma concessi contributi per sostegno dei settori latte e carne bovina, settori ovicaprino, suinicolo ed equino. MIPAAF con decreto definisce importo di aiuto unitario differenziato per specie allevata e stato di salute di animale. A tal fine destinate risorse residue del Fondo investimento nel capitale di rischio nel limite di 10.942.300 €
Titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati da sisma nella qualità di responsabili della sicurezza sul lavoro, acquisiscono certificazione di agibilità sismica rilasciata da professionista abilitato (aventi validità di certificazione dei danni ai fini di successiva richiesta di contributo) da inviare a Comune competente che trasmette periodicamente ad USR elenco di certificazioni depositate
Imprese che hanno subito danni sismici possono acquistare o acquisire in locazione macchinari, od effettuare interventi urgenti per garantire prosecuzione di attività sulla base di perizia asseverata rilasciata da professionista abilitato che ne attesti nesso con sisma, e ne valuti danno economico. Le suddette spese rimborsate ai sensi di art. 5 secondo modalità fissate da Commissario straordinario, tenendo conto normativa UE in materia di aiuti di Stato
Art. 22 Promozione tutirstica. Commissario straordinario, sentite Regioni, predispone in accordo con ENIT Agenzia Nazionale Turismo, un programma promozionale di rilancio del turismo nei territori colpiti da sisma nel limite di 2.000.000 nel 2017
Art. 23 Contributi INAIL per finanziare progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel limite di 30.000.000 € da ripartire tra Regioni interessate nel rispetto del regime di aiuti in “de minimis”
Art. 24 Interventi a favore di micro, piccole e medie imprese danneggiate da eventi sismici tramite finanziamenti agevolati (rimborsabili in 10 anni con 3 anni di preammortamento) a tasso 0 a copertura del 100% degli investimenti sostenuti per il ripristino e riavvio dell’attività economica fino a 30.000 €
Finanziamenti sono concessi per anni 2016, 2017, 2018 nel limite di 10.000.000 €, utilizzando i Fondi per la crescita sostenibile. MISE fissa con decreto le modalità di concessione delle agevolazioni, nel rispetto della normativa UE in materia degli aiuti di Stato.
Art. 25 Rilancio sistema produttivo sostenibile nei Comuni del sisma anche tramite realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti o ampliamento di impianti esistenti o loro riconversione produttiva, per cui si prevede applicazione del regime di aiuto previsto per le aree di crisi industriale complessa
Art. 26 Norme in materia di risorse finanziarie di Enti Parco nazionali Gran Sasso e Monti della Laga e Minti Sibillini coinvolti nel sisma
Art. 27 Programma per realizzazione di infrastrutture ambientali
Art. 28 Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante da crollo di edifici. Presidenti Regione approvano piano di gestione delle macerie e rifiuti derivanti da interventi di ricostruzione, al fine di:
a)fornire strumenti tecnici ed operazioni per migliore gestione delle macerie derivanti da crolli e demolizioni;
b)individuare risorse occorrenti e coordinare attività per rapida rimozione di macerie, fissando tempi di completamento interventi;
c)assicurare possibilità di recuperare “originarie matrici storico culturali di edifici crollati”;
d)operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengono conto diverse tipologie di materiale, così da favorire trattamento specifico dei cumuli, riducendo costi di intervento;
e)limitare volumi di rifiuti, recuperando materiali utilizzabili per ricostruzione e se non utilizzati ricavato di vendita ceduto a Comune di provenienza del materiale
In deroga raccolta dei materiali da crolli e demolizioni di edifici pericolanti classificati come rifiuti urbani non pericolosi, ricadenti su suolo pubblico o, nelle sole aree urbane, su suolo privato e loro trasporto (nel caso di suolo privato previo consenso del beneficiario di contributi per ricostruzione da esprimere entro 15 giorni, altrimenti Comune autorizza rimozione dei suddetti materiali, salvo diniego scritto di interessato) verso siti di deposito temporaneo, o centri di raccolta comunali, o impianti di recupero (se le caratteristiche delle macerie lo consentono), avviene da parte dei titolari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, senza analisi preventive, salvo situazioni in cui segnalata presenza di materiali pericolosi (In tal caso effettuate raccolte selettive) comunque garantendo assenza di pericolo per uomo ed ambiente. Non costituisce rifiuto, resti di beni di interesse architettonico, artistico, storico (coppi, mattoni, ceramiche, legno lavorato) che debbono essere selezionati e depositati in luogo indicato da Comune (ARPAM e ASL competente per territorio eseguono controlli per evitare il carico indifferenziato di tali materiali sui mezzi di trasporto).
Soggetti pubblici individuano ulteriori siti per il deposito temporaneo dei suddetti rifiuti (fino al 31/12/2018), che possono rimanere nella stessa area per non oltre 12 mesi. Impianti esistenti possono fino al 31/12/2018 aumentare in deroga quantitativi e tipologia di rifiuti conferibili, previa verifica di compatibilità di impianto.
Gestori dei siti temporanei provvedono a scarico, separazione e cernita dei rifiuti, avviando con urgenza le matrici recuperabili ad impianto di trattamento e gli altri materiali ad impianti di smaltimento.
Titolari di attività, dove utilizzate sostanze pericolose per salute umana ed ambiente che potrebbero essere presenti nelle macerie, lo comunicano a Sindaco. Al riguardo Presidente di Regione può autorizzare al riguardo: uso di impianti mobili di selezione; separazione di rifiuti; messa in riserva e recupero di tali rifiuti per il trasporto della frazione non recuperabile ad impianti di destinazione.
Presidente di Regione definisce modalità di rendiconto dei quantitativi di materiali raccolti e trasportati, nonché dei rifiuti gestiti da impianti di recupero e smaltimento.
Rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi dove ricoverata popolazione sfollata dal sisma conferiti ad imprese autorizzate secondo il principio di prossimità (Ridurre impatto del trasporto)
Materiale dove rilevata (anche visivamente) presenza di amianto, non movimentato, ma perimetrato con nastro segnaletico e poi sottoposto ad intervento di bonifica. Deposito temporaneo adibito anche a deposito rifiuti di amianto purché in area separata
Materiale di scavo, proveniente da cantieri allestiti per realizzare strutture abitative di emergenza, trasportato, se concentrazione di elementi pericolosi non supera quella fissata in D.Lgs. 152/06, verso sito di deposito intermedio (individuato tra quelli atti a garantire idoneo livello di sicurezza ambientale), dove materiale mantenuto per non oltre 30 mesi con qualifica di sottoprodotto. Produttore dei suddetti materiali è il Comune di provenienza, mentre detentore è il produttore a cui questi sono affidati (non ha obbligo di individuare in via preventiva l’utilizzo finale del sottoprodotto, ma deve accertarsi che tali materiali ricadono nei limiti di pericolosità di D.Lgs. 152/06, con conseguente dichiarazione ad ARPAM).
Art. 28 bis Misure per incentivare recupero di rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione a seguito di eventi sismici, purché attivate entro 3 anni da data assegnazione del Codice CER. Fino a 31/12/2020, previo parere di organi tecnico sanitari competenti, aumentato di 50% quantitativo di rifiuti non pericolosi derivanti da attività sopra citate e destinati al recupero
Art. 29 Disposizioni in materia di utilizzo delle terre e rocce di scavo
Art. 30 Legalità e trasparenza al fine di contrastare infiltrazioni di criminalità organizzata nello affidamento ed esecuzione di contratti pubblici e privati beneficiari di contributo. A tal fine istituita presso Ministero Interno apposita “Struttura di missione” competente a:
- eseguire verifiche volte a rilascio di informazioni antimafia per contratti di cui sopra di qualunque importo;
- svolgere attività di monitoraggio nei Comuni del sisma per evitare infiltrazioni mafiose in attività di ricostruzione
Operatori economici interessati a partecipare a procedure di affidamento relative ad interventi di ricostruzione (pubblica o privata) di qualsiasi importo nei Comuni del sisma, debbono chiedere iscrizione in apposita “Anagrafe antimafia degli esecutori”, tenuta presso Struttura (Operatori già iscritti in Elenco tenuto da Prefetture, possono fare richiesta di essere riportati d’ufficio ad Anagrafe; se iscrizione è anteriore di 3 mesi occorre nuova verifica). Iscrizione o richiesta di iscrizione esibita, pena inammissibilità di impresa al bando di gara.
In Anagrafe, oltre ai dati di operatore, riportare:
a)darti relativi a contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati con relativo oggetto, durata, importo;
b)modifiche eventualmente intervenute in assetto societario o gestionale da comunicare a Prefetto e Struttura;
c)eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società;
d)eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per violazione a regole su monitoraggio finanziario;
e)eventuali penalità applicate ad operatore economico per violazioni a norme del capitolato a disposizione su trasparenza di attività di cantiere
Iscrizione ad Anagrafe ha validità di 12 mesi, rinnovabile a scadenza su iniziativa di operatore interessato, previo aggiornamento verifiche antimafia. Iscrizione sostituisce verifiche antimafia, anche per eventuali altri contratti o subappalti conclusi o approvati nel periodo di validità di questa
Se cancellazione da Anagrafe riguarda operatore titolare di contratto in corso di esecuzione, Struttura lo comunica subito a committente, pubblico o privato, ai fini di attivazione clausola automatica di risoluzione, che è apposta, a pena di nullità, in ogni contratto. Se oltre a cancellazione sussistono presupposti per applicazione misure antimafia, Strutturainforma Presidente Autorità nazionale anticorruzione
Ai contratti, subappalti, subcontratti inerenti ricostruzione, pubblica o privata, applicate disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti
In caso di fallimento o liquidazione coatta di affidamento dei lavori, servizi o forniture, contratto si intende risolto e Struttura dispone esclusione di impresa da Anagrafe. In caso di cessione di azienda o suo ramo o di altra operazione atta a trasferimento contratto ad altro soggetto diverso da affidatario, questo è nullo
Stazioni appaltanti possono prevedere che partecipazione a gare di appalto a lavori, servizi, forniture commessi ad interventi di risanamento ambientale di aree di rilevante interesse nazionale con sottoscrizione di contratti, riservata ad operatori iscritti in appositi elenchi
Art. 31 Ulteriori disposizioni per ricostruzione privata. Nei contratti stipulati tra privati obbligo di:
- inserire clausola di tracciabilità finanziaria debitamente accettata dalle parti;
- comunicare subito a Struttura eventuale inadempienza di subappaltatori o subaffidatari ad obblighi di tracciabilità finanziaria, consistente nel mancato utilizzo di banche o poste italiane per pagamento, in tutto od in parte, di operatori economici o professionisti per esecuzione lavori, progettazione, direzione lavori, nonché somme percepite come contributo per ricostruzione con conseguente risoluzione del contratto e sospensione di iscrizione in Anagrafe per non oltre 6 mesi (In caso di reiterazione, cancellazione da Anagrafe). Mancato adempimento ad obbligo di tracciabilità comporta perdita totale del contributo o revoca parziale per importo pari a transazione effettuata
Nei contratti tra privati: applicate, in caso di cancellazione da Anagrafe di operatore economico interessato a lavori di ricostruzione, disposizioni di cui ad art. 94 di D.lgs. 159/11; inserita clausola di risoluzione, pena nullità del contratto stesso; inserita possibilità di subappaltare lavori speciali, previa autorizzazione di committente (specificare, pena sua nullità, misura ed identità di subappaltatori iscritti ad Anagrafe)
Amministratori di condominio, legali rappresentanti di consorzi obbligatori, ai fini di svolgimento prestazioni professionali per riparazione o ricostruzione di parti comuni di immobili danneggiati, assumono qualifica di incaricato di pubblico servizio
Art. 32 Controllo di ANAC su procedure di Commissario straordinario
Art. 33 Controllo di Corte dei Conti
Art. 34 Qualificazione dei professionisti. Istituito elenco speciale di professionisti abilitati a cui, a seguito di avviso pubblico emanato da Commissario straordinario, effettuano manifestazione di interesse per acquisire incarichi di progettazione e direzione lavori, allegando DURC. Elenco speciale disponibile presso Prefetture, nonché Comuni interessati a ricostruzione e USR
Soggetti privati conferiscono incarichi per ricostruzione, riparazione, ripristino di immobili danneggiati da eventi sismici solo a professionisti iscritti in Elenco
In ogni caso direttore lavori non deve avere in corso, né avere avuto negli ultimi 3 anni “rapporti non episodici” (v. legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico) con impresa affidataria dei lavori di riparazione/ricostruzione, anche in subappalto, né essere coniuge, parente, affine con titolare o con quanti rivestono cariche societarie in queste. A tal fine direttore dei lavori produce autocertificazione al committente e ad USR, che esegue verifiche a campione al riguardo
Contributo massimo per attività tecniche inerenti ricostruzione privata non oltre 10%, al netto di IVA e dei versamenti previdenziali (12,5% per lavori di importo inferiore a 500.000 €; 7,5% per lavori di importo superiore a 2.000.000 €). Commissario individua criteri di erogazione del contributo, in funzione di: tipologia di prestazione richiesta al professionista; importo del lavoro; eventuale contributo aggiuntivo per indagini e prestazioni specialistiche (comunque non oltre 2%).
Per opere pubbliche, comprese quelle relative a beni culturali e diocesi, fissata soglia massima di assunzione di incarichi
Provvedimenti di Commissario possono stabilire criteri per evitare concentrazione di incarichi nella ricostruzione privata “che non trovano giustificazioni, né ragioni di organizzazioni tecnico professionali”
Art. 35 Tutela di lavoratori. Realizzazione di interventi di riparazione, ripristino, ricostruzione di edifici privati danneggiati/distrutti da sisma per cui concesso contributo soggetti a disposizioni previste per stazioni appaltanti pubbliche. Relativamente al rispetto di trattamento economico e normativo di CCNL, nonché regolarità contributiva (DURC da consegnare a USR ”con riferimento a lavori eseguiti e loro periodo di esecuzione”)
Imprese affidatarie o esecutrici delle opere hanno obbligo di:
a)iscrizione e versamento oneri contributivi presso Casse edili riconosciute da Ministero Lavoro nelle Province colpite;
b)prevedere adeguati alloggi per propri dipendenti secondo standard minimi definiti da Organizzazioni datoriali e sindacali;
c)comunicare a Sindaci ove ubicati cantieri, modalità di sistemazione dei dipendenti (fornire indirizzo delle loro dimore);
d)fornire a dipendenti un badge con loro elementi identificativi
Presso Centri per impiego e Casse edili di Province interessate istituite liste di prenotazione per accesso al lavoro, articolate in 2 Sezioni: 1 per lavoratori residenti nei territori del sisma; 1 per lavoratori non residenti
Presso Prefetture stipulati appositi protocolli di legalità per definire procedure di assunzione di lavoratori edili da impegnare nella ricostruzione con istituzione di Tavolo permanente
Art. 36 Disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità degli atti. Tutti gli atti di Commissario straordinario relativi a nomine di collaboratori e consulenti, predisposizioni di Elenco speciale di professionisti (con relative iscrizioni ed esclusioni), programmazione di lavori, opere, servizi e forniture ed altre procedure di affidamento appalti pubblici, erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per ricostruzione privata sono pubblicati su sito istituzionale del Commissario
Art. 36 bis Informazioni su misure di sostegno a popolazioni colpite. Ministero Lavoro provvede ad attività informative a popolazione, imprese, lavoratori colpite da sisma su misure di sostegno previste
Art. 36 ter Divieto di installazione di apparecchi e congegni per gioco lecito
Art. 37 Differimento dei termini di pagamento in situazioni di emergenza. Amministrazioni pubbliche coinvolte negli interventi di emergenza per fronteggiare eventi calamitosi sono autorizzate a differire, con provvedimento motivato, termini di periodo di pagamento per tempo necessario, comunque non oltre 120 giorni
Art. 38 Disposizioni urgenti per impiego di volontariato di protezione civile. Rimborso loro spettanti definiti da Dipartimento Protezione Civile su richiesta del datore di lavoro informa di credito di imposta da utilizzare a compensazione (Credito cedibile purché dimostrato effettivo diritto ad intermediari bancari, finanziari, assicurativi che possono usare solo a compensazione con propri debiti di imposta o contributivi e previa comunicazione di cessione a Dipartimento Protezione Civile). Per usare credito in compensazione presentare modello F24 tramite servizi telematici di Agenzia Entrate, pena mancato riconoscimento di versamento
Art. 39 Mantenimento continuità operativa delle reti di Servizio nazionale di protezione civile e completamento del piano radar nazionale
Art. 40 Disposizioni inerenti stanziamenti residui del Fondo di solidarietà riconosciuti da UE quale rimborso per attuazione degli interventi statali di prima emergenza destinati per 80% a Fondo per emergenze nazionali e restante 20% a Fondo Protezione Civile per essere impiegate in attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e pianificazione gestione delle emergenze
Art. 41 Disposizioni inerenti cessioni a titolo definitivo e non oneroso di beni mobili di proprietà di Stato assegnati a Regioni ed Enti locali per realizzare interventi connessi ad eventi sismici non più utilizzabili per esigenze di Amministrazioni statali o riconosciuti fuori uso per cause tecniche. Cessione attuata previo parere di apposita Commissione, anche in caso di dichiarazione stato di emergenza a seguito di calamità
Art. 42 Coordinamento con attività ed interventi attivati nella prima fase di emergenza. Capo Dipartimento Protezione Civile, in accordo con Commissario:
a) determina entro31/1/2017modalità e tempi di subentro delle Regioni nelle attività avviate in fase di prima emergenza e quelle successive di ricostruzione. A tal fine delegate a Presidente Regione “funzioni relative a determinati ambiti di medesime attività e a singoli contesti regionali”;
b) assicura, anche dopo adozione delle suddette ordinanze, completamento procedimenti amministrativicontabili
Art. 43 Reperimento alloggi per locazione. Vice Commissari possono procedere al reperimento di alloggi per persone sgomberate da edifici danneggiati (Esito diverso da “A” di scheda AEDES), anche individuando immobili non usati per tempo necessario a rientro di popolazione in abitazioni riparate o ricostruite. Con successivi provvedimenti definiti per assegnazione di alloggi e modalità del loro uso provvisorio (anche gratuito) da parte di beneficiari. Ad assegnazione di alloggi provvede Sindaco di Comune interessato. Durata dei contratti di locazione concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli di Legge 431/98
Art. 44 Disposizioni in materia di contabilità e bilancio
Art. 45 Sostegno al reddito dei lavoratori. Concessa nel limite di 124.500.000 € per 2016 indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale a decorrere da 24/8/2016 o da 26/10/2016, comunque non oltre 31/12/2016 a favore di:
a)lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto od in parte, in quanto dipendenti di aziende o soggetti diversi operanti in Comuni del sisma per cui non applicate disposizioni relative ad ammortizzatori sociali;
b)lavoratori di cui alla lettera a) impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari conviventi per infortunio o malattia conseguente a sisma
Indennità per lavoratori agricoli riconosciuta per ore di riduzione o sospensione di attività nei limiti previsti e non equiparata al lavoro ai fini del calcolo di disoccupazione agricola (Nel caso di cui alla lettera b indennità riconosciuta per massimo 30 giornate di retribuzione)
Onere di 124.500.000 € per anno 2016 a carico di Fondo sociale per formazione ed occupazione
In favore di collaboratori coordinati e continuativi titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale di lavoratori autonomi (compresi titolari di attività di impresa e professionali), iscritti a qualsiasi forma di previdenza che hanno sospeso attività a causa di sisma ed operano nei Comuni del sisma, riconosciute per anno 2016 indennità una tantum pari a 5.000 € nel limite di 134.800.000 € nel rispetto di normativa UE in materia di aiuti di Stato
Indennità autorizzate da Regioni ed erogate da INPS che prevede a monitoraggio nel rispetto del limite di spesa
Datori di lavoro che presentano domanda di Cassa integrazione guadagni, nonché di assegno ordinario e straordinario in conseguenza di sisma sono dispensati da osservare procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti da D.Lgs. 148/15. Periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi a seguito di sisma non conteggiati ai fini durata massima prevista da D.Lgs. 148/15 nel limite di 7.430.000 € per anno 2019 e 11.080.000 € per 2020
Concessa esenzione totale dal pagamento di contribuzione addizionale relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per periodo 24/8/2016 – 30/9/2017 con riferimento a Comuni del sisma nel limite di 8.900.000 € per 2017, 12.200.00 € per 2018, 2.000.000 € per 2019
Art. 46 Perdite di esercizio in corso al 31/12/2016 per imprese con sede od unità locali in Comuni del sisma
Art. 47 Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti. Per soggetti aventi sede o unità locali nei Comuni del sisma che hanno subito danni da sisma, attestati con perizia asseverata, contributi, indennizzi, risarcimenti connessi a sisma di qualsiasi natura non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini di imposte sul reddito ed imposta regionale attività produttive, purché nel rispetto normative UE in materia di aiuti di Stato
Art. 48 Proroga e sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione dei termini amministrativi
Nei Comuni colpiti dal sisma sono regolarizzati entro 31/5/2018, senza applicazione di sanzioni ed interessi a soggetti danneggiati, che dichiarano ad Enti competenti inagibilità della casa di abitazione, studio professionale o azienda, quanto è stato sospeso nel periodo 24/08/2016 – 19/10/2016 e 26/10/2016 – 18/12/2016 (non si fa luogo al rimborso delle somme versate al 05/12/2017) ed in particolare:
a)versamenti relativi al diritto annuale Camera di Commercio;
b)versamento dei contributi consortili di bonifica, salvo quelli per servizio irriguo, gravanti su immobili agricoli ed extragricoli;
c)esecuzione provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili, pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo o meno;
d)pagamento canoni di concessione e locazione relativi ad immobili distrutti o dichiarati non agibili di proprietà di Stato, Enti pubblici o adibiti ad Uffici statali o pubblici;
e)sanzioni amministrative per imprese che presentano in ritardo (comunque entro 31/5/2018) domanda di iscrizione a Camera di Commercio, modello unico di dichiarazione di cui alla Legge 70/94, richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura e pagamento di relativa tariffa;
f)pagamento rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere (comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, nonché il credito ordinario) erogati da banche ed intermediari finanziari iscritti all’Albo e da Cassa depositi e prestiti, comprensivi degli interessi attivi relativi a rate sospese. Analoga sospensione ammessa per il pagamento dei canoni di leasing riguardanti gli edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente, o i beni strumentali mobili relativi all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale. Termine della sospensione prorogato con Legge 89/18, al 31/12/2020, limitatamente alle attività economiche e produttive, nonché ai soggetti aventi in corso mutui sulla 1° casa di abitazione inagibile o distrutta (se le attività economiche e gli immobili sono localizzati in una zona rossa istituita con ordinanza del Sindaco nel periodo compreso tra 24/08/2016 e 05/12/2017, termini di sospensione dei pagamenti sono fissati al 31/12/2021);
g)pagamento rate di acquisto della proprietà coltivatrice;
h)pagamento di prestazioni ed accertamenti effettuati da Servizi veterinari a carico di titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti nel sisma;
i)termini relativi ad adempimenti e versamenti verso Amministrazioni pubbliche effettuati da professionisti, consulenti, CAA aventi sede o operanti nei Comuni del sisma per conto di aziende/clienti non operanti in tali territori, nonché di società di servizio a persone i cui soci residenti in zone sisma rappresentano almeno 50% di capitale sociale;
j)sostituti di imposta, su richiesta di interessati residenti nei Comuni del sisma, non operano nel periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 ritenute alla fonte ai sensi di art. 23, 24, 29 di D.P.R. 600/73 fermo restando possibilità per soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente ad assimilati di adempiere comunque ad obblighi della dichiarazione dei redditi 2016. Nei Comuni di Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano tali disposizioni sono applicate solo nei confronti di singoli soggetti danneggiati. Nessun rimborso su quanto già versato
Autorità competente per servizi di energia elettrica, acqua, gas, assicurazioni, telefonia, radio televisione definisce:
a)norme per sospensione temporanea, a partire dal 24/8/2016 o 26/10/2016 per non oltre 6 mesi, dei termini di pagamento delle fatture emesse in tale periodo per utenze ricadenti in Comuni del sisma (Legge 148/17 prorogato termine al 31/05/2018, limitatamente a soggetti che dichiarano la inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale, azienda);
b)modalità di rateizzazione (almeno 36 mesi) delle fatture i cui pagamenti sono sospesi;
c)tariffe agevolate a favore di utenze dei Comuni del sisma con individuazione della copertura di spesa atto da adottare in base a Legge 148/17 entro 04/02/2018).
Fino a 31/12/2017 non sono computabili a fini del reddito di lavoro dipendente “i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte di datori di lavoro a favore di lavoratori residenti od operanti nei territori dei Comuni del sisma
Nei confronti di lavoratori autonomi e datori di lavoro che alla data del 24/8/2016 o 26/10/2016 risiedevano o avevano sede legale od operativa nei Comuni del sisma non si applicano sanzioni amministrative per ritardata comunicazione di assunzione, cessazione o variazione del rapporto di lavoro in scadenza nel periodo 24/8/2016 – 31/12/2016 Eventi sismici del 24 Agosto e 26 Ottobre 2016 sono considerati cause di forza maggiore ai fini di normativa bancaria
Adempimenti specifici di imprese agricole, in base a normativa UE in materia di benessere animale, connesse a scadenze di identificazione e registrazione di animali, registrazione e comunicazione di eventi in stalla, registrazione di impiego del farmaco ricadenti nel periodo 24 Agosto – 30 Ottobre 2016 sono differiti al 1/3/2017 (salvo animali soggetti a movimentazione)
Persone fisiche o giuridiche, aventi sede legale o operativa nei Comuni del sisma, sono esentate dal pagamento di imposta di bollo e di registro per le istanze, contratti, documenti presentati in esecuzione di ordinanze presso USR entro 31/12/2018. Imposta di registro non rimborsata se versata entro 10/04/2017.
In merito agli impegni connessi alla Politica Agricola Comune 2014/20, compresi quelli volontari inerenti alle misure agroambientali e biologico, aziende agricole ricadenti nei Comuni del sisma mantengono per il 2016 il diritto all’aiuto anche in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti. Regione Marche autorizza le aziende agricole biologiche ricadenti nei Comuni del sisma ad usufruire per non oltre 1 anno delle deroghe previste dal Reg. 889/08, comunicandolo alla Commissione UE
Sospensione dei termini per i versamenti tributari a favore di soggetti residenti o aventi sede legale/operativa nei Comuni del sisma è prorogata al 31/12/2017 (nessun rimborso se già versati).
Dichiarazione dei redditi è sospesa fino alla scadenza della sospensione dei versamenti tributari (compreso il versamento del canone di abbonamento a TV, non dovuto dalle famiglie che nel 2017, a seguito dell’evento sismico, non disponevano più di alcun apparecchio televisivo). Ripresa della riscossione di tali tributi avviene entro 01/06/2019 (senza applicazione di sanzioni ed interessi), anche mediante: una loro rateizzazione (fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo) a decorrere dal 01/06/2019 (a decorrere da 01/01/2021 in caso di canone radio) ritenuta operata dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore dipendente. L’insufficiente, tardivo o omesso pagamento di 1 o più rate comporta l’iscrizione al ruolo degli importi scaduti non versati, comprensivo delle relative sanzioni e degli interessi (cartella erariale è notificata, pena decadenza, entro il 31 Dicembre del 3° anno successivo a quello di scadenza). Iscrizione non dovuta se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso. Adempimenti tributari diversi da quelli sospesi, vanno regolarizzati entro il 28/02/2018. Commissario per la ricostruzione concede un’anticipazione a Comuni al fine di assicurare loro per l’anno 2017 il reddito dei tributi non versati, nel limite di 17.000.000 €, comunicando entro 28/02/2018 le somme anticipate all’Agenzia delle entrate, che provvede a trattenere tale somma dalla IMU riscossa dai suddetti Comuni a partire dal Giugno 2018.
Nei Comuni del sisma 2016 sono sospesi gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 24/8/2016 – 30/9/2017 o nel periodo 26/10/2016 – 30/10/2017, fermo restando l’assenza di rimborso qualora i contributi siano stati già versati. Adempimenti e pagamenti sospesi sono da attuare entro il 01/06/2019, senza applicazione di sanzioni ed interessi, anche mediante una rateizzazione (fino a 120 rate mensili di pari importo versate a partire dal 1 Giugno 2019); ritenuta operata dal sostituto di imposta su richiesta del lavoratore dipendente.
Disposizioni di cui sopra sono applicate anche nei confronti di lavoratori autonomi e datori di lavoro assistiti alla data di 24/8/2016 o 26/10/2016 da professionisti operanti nei Comuni del sisma
Richiesta di anticipazione della pensione maturata da aderenti a forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni del sisma, si applica, in via transitoria, per un periodo di 3 anni a partire da 24/8/2016, secondo quanto previsto da D.Lgs. 252/07 a prescindere dal requisito di 8 anni di iscrizione a forma pensionistica complementare
Redditi da fabbricati ubicati nei Comuni del sisma distrutti od oggetto di ordinanze di sgombro (adottate entro 31/12/2018), in quanto totalmente o parzialmente inagibili, non concorrono a formare il reddito imponibile a fini IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità del fabbricato, comunque non oltre l’anno di imposta 2020 (agevolazioni sono concesse fino al limite di 3.500.000 € per anno 2019). Tali fabbricati sono altresì esenti sia dall’imposta municipale propria, sia dal tributo per servizi indivisi a decorrere dalla rata in scadenza al 16/12/2016 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità del fabbricato, comunque non oltre il 31/12/2020. A tal fine il contribuente dichiara entro il 31/12/2018 la distruzione o inagibilità (totale o parziale) del fabbricato al Comune, che nei successivi 20 giorni ne trasmette copia all’Agenzia delle Entrate per le verifiche d’ufficio.
Al fine di assicurare la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, Commissario concede un’apposita compensazione (fino a 30.000.000 €) per il periodo 2017/2019 per sopperire ai maggiori costi affrontati ed alle minori entrate registrate a livello di TARI. Legge 89/18 stabilisce che i Comuni del sisma, nel periodo dal 24/08/2016 e fino a 12 mesi successivi alla cessazione di emergenza possono derogare dagli obblighi della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
Art. 49 Sospende fino a 31/5/2017 processi civili ed amministrativi, nonché quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale, pendenti al 24/8/2016 presso Uffici giudiziari dei Comuni del sisma, salvo cause di Tribunale dei minorenni, cause relative ad alimenti, procedimenti cautelari, procedimenti per adozione, provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, provvedimenti per adozione ordini di protezione contro abusi familiari, “cause rispetto alle quali ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti”. In tali casi dichiarazione di urgenza emanata da Presidente Ufficio giudiziario in calce a ricorso o citazione con decreto non impugnabile e per cause già iniziate con atto del Giudice istruttore
Sono altresì sospesi fino a 31/5/2017 termini per compimento di qualsiasi atto dei procedimenti precedenti da svolgere in Uffici ricadenti in Comuni del sisma
Sono rinviate d’ufficio a data successiva a 31/5/2017 udienze processuali ed amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione in cui parti o loro difensori, purché nomina anteriore a 24/8/2016, residenti in Comuni del sisma. Soggetti interessati possono rinunciare al rinvio
Per soggetti che al 24/8/2016 erano residenti, avevano sede operativa o attività lavorativa in Comuni del sisma, decorso dei termini legali e processuali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezioni, nonché termini per adempimenti contrattuali, sospeso da 24/8/2016 a 31/5/2017, da cui riprende a decorrere. Sono altresì sospesi per stesso periodo termine processi esecutivi e procedure concorsuali, notificazione dei processi verbali, esecuzione del pagamento in misura ridotta, svolgimento di attività difensiva, presentazione ricorsi amministrativi e giurisdizionali nei riguardi dei suddetti soggetti.
Termini di scadenza decorrenti nel periodo 24/8/2016 – 31/5/2017 relativi a vaglia cambiari, cambiali, ogni altro titolo di credito o avente forza esecutiva sospesi a favore di debitore ed obbligati, anche in via di regresso o garanzia, salvo facoltà di loro rinuncia
Fino al 31/5/2017 per Uffici giudiziari con sede nei Comuni del sisma sospesi termini per indagini preliminari, proporre querele, processi penali in qualsiasi stato e grado pendenti al 24/8/2016
Nei processi penali in cui al 24/8/2016 una delle parti o difensori risultano residenti in Comuni del sisma, Giudice:
a)sospende fino a 31/5/2017 termini previsti dal codice di procedura penale, a pena di inammissibilità o decadenza, per lo svolgimento di attività difensiva e proposizione di reclami o impugnazioni;
b)dispone rinvio a dopo 31/7/2017 ove risulti contumace o assente una delle parti o difensori
Tale sospensione vale per: udienza di convalida di arresto, fermo, giudizio direttissimo; convalida di sequestro, processi con imputati in stato di custodia o minorenni, salvo che parti processuali rinunciano a questa opportunità.
Nel caso degli eventi sismici del 26-30 Ottobre 2016 sospensione è protratta fino al 31/7/2017 (analogamente per i soggetti che in tale data risiedevano nei Comuni di Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano purchè inviata entro 31/03/2017 dichiarazione ad Ufficio giudiziario interessato attestante la inagibilità di fabbricato, casa di abitazione, studio di professionista od azienda, altrimenti sospensione decade dopo 31/03/2017).
Art. 50 Comprende, tra l’altro: struttura del Commissario straordinario; misure relative al personale impiegato in tale struttura; stipula da parte del Commissario di convenzioni sia con l’Agenzia nazionale per attrazione degli investimenti e sviluppo d’impresa per le attività istruttorie, sia con la Guardia di Finanza ed i Vigili del fuoco per le attività di controllo sulla ricostruzione; disposizioni relative a finanziare specifici progetti di servizio civile nazionale volti a favorire la ripresa di vita delle popolazioni colpite da sisma; aumento del numero di volontari da avviare al Servizio civile nazionale (A tal fine dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile incrementata di 146.300.000 € per anno 2016).
Art. 50 bis Disposizioni concernenti personale di Comuni e del Dipartimento della protezione civile
Art. 51 Disposizioni concernenti Corpo nazionale Vigili del Fuoco
Art. 51 bis Boere transitorie per consentire voto di elettori fuori residenza a causa di eventi sismici in occasione di referendum costituzionale del 4/12/2016
Art. 52 Disposizioni finanziarie
Fondo sociale per occupazione e formazione rifinanziato per 228.300.000 € per anno 2018 e 19.000.000 € per anno 2019. Per articoli 3, 4, 15bis, 17, 26, 27, 44, 45, 48, 50, 50bis, 51 occorrono risorse pari a 671.502.000 € per 2016, 495.190.000 € per 2017, 322.000.000 € per 2018, 84.150.000 € per 2019, 64.900.000 € per 2020, 19.200.000 € per 2021, 270.000 € per 2022. Interventi comunque realizzati in ambito di risorse finanziarie disponibili.
Legge 19/17 stabilisce a:
Art. 12 al comma 2 quinques e comma 2 sexies che imprese ricadenti nei Comuni del sisma possono presentare:
a)dichiarazione ad Autorità competenti circa mancato invio per anno 2017 della comunicazione sui rifiuti per indisponibilità dei dati
b)SISTRI entro 31/12/2017
Art. 14 prevede la concessione ai Comuni del sisma di: contributo straordinario di 32.000.000 € a copertura delle maggiore spese e minori entrate per favorire la ricostruzione (comma 3); contributo per ognuno degli anni dal 2017 al 2020 pari a quello fissato in Tabella 2 allegata a Legge 19/17 pubblicata su GU 49/17 (comma 12 ter)
Legge 45/17, oltre a modificare alcuni articoli della Legge 229/16, stabilisce tra l’altro:
Art. 1 stanziamento di 3.000.000 € per 2017 e 3.500.000 € per 2018 per assicurare funzionalità del sistema informativo del Ministero Infrastrutture per il miglioramento dei servizi resi ad utenza.
Art. 2 Regioni ed Enti locali, individuati come stazioni appaltati, procedono ad espletamento degli interventi necessari, sussistendo le condizioni di estrema urgenza. Per affidamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, connesse alla realizzazione di strutture abitative di emergenza (SAE), strutture e moduli temporanei ad usi pubblici, strutture temporanee volte a garantire continuità ad attività economiche e produttive, moduli abitativi provvisori rurali, ricoveri ed impianti temporanei nei casi in cui non provvedono direttamente i singoli operatori danneggiati, si procede mediante sorteggio di almeno 5 operatori nell’ambito di Anagrafe antimafia (o di elenchi regionali, estendendo invito ad imprese iscritte in Anagrafe, o in elenchi prefettizi).
Alle imprese aggiudicatrici (migliore offerta economica presentata) le Regioni possono concedere un anticipo (fino a 30% di importo concordato) per realizzare le suddette opere di urbanizzazione, a seguito di invio del progetto definitivo con i relativi costi.
Art. 5 attività di progettazione relativa ad appalti per ricostruzione pubblica può essere effettuata da personale in possesso dei requisiti professionali prescritti assegnato a struttura commissariale, o ad USR, o messo a disposizione da Fintecna e da Invitalia mediante convenzione
Art. 7 approvazione del piano di gestione delle macerie entro 17 Giugno 2017 .
Art. 10 Soggetti del nucleo familiare, residenti e dimoranti da almeno 2 anni in stessa unità abitativa ubicata in Comuni del sisma, in condizioni di “maggior disagio economico” (ISEE inferiore a 6.000 €/anno, calcolato escludendo: valore di abitazione principale e di altri immobili distrutti o dichiarati, totalmente o parzialmente, inagibili, o sottoposti a misure temporanee di esproprio; redditi derivanti dal possesso di tale patrimonio immobiliare), possono presentare domanda per beneficiare per anno 2017 nel limite di 41.000.000 € di uno specifico sostegno, sommabile a: contributo di autonoma sistemazione; indennità di sostegno al reddito dei lavoratori; trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria) concessi a seguito del sisma.
Art. 10 bis. Regioni del sisma predispongono entro 30/04/2017 un piano straordinario di erogazione dei farmaci (compresi medicinali in genere distribuiti da ASL) contenente modalità organizzative della loro distribuzione (priorità a popolazione in Comuni sotto i 3000 abitanti).
Art. 11. Nei Comuni del sisma i termini di notifica delle cartelle esattoriali sono sospesi per il periodo 1 Gennaio – 30 Novembre 2017, per riprendere, in base alla Legge 145/18, a decorrere dal 01/01/2020. Fermo restando l’obbligo del versamento dei tributi nei termini dovuti, i titolari di un reddito di impresa o di lavoro autonomo (compresi gli esercenti l’attività agricola) possono:
a)chiedere agli Istituti di credito un finanziamento, assistito da garanzia dello Stato, da erogare entro 30/11/2017 nel limite di 390.000.000 € per 2017 (a tal fine ABI, in nome degli Istituti di credito, stipula una convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti)
b)versare i tributi dovuti nel 2018 in un’unica soluzione entro il 16/12/2018. A tal fine si può chiedere all’Istituti di credito un mutuo assistito da garanzia di Stato da erogare entro il 30/11/2018 nel limite di 180.000.000 €.
Quota capitale del finanziamento insieme ad interessi e spese riconosciute al 31/12/2018 restituita da operatori in 5 anni a partire da 01/01/2020 (01/01/2021 per 2018) sulla base di un piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento. Aiuto riconosciuto ad operatori nell’ambito del regime “de minimis”.
Commissario straordinario tiene un registro in cui annotare aiuti concessi al riguardo.
Soggetti finanziatori comunicano ad Agenzia delle Entrate dati dei soggetti che non eseguono i pagamenti previsti dal piano di ammortamento con i relativi importi per la loro iscrizione a ruolo con relativi interessi di mora.
Interessi relativi ai finanziamenti erogati ed alle spese di gestione sono riconosciuti a soggetti finanziatori sotto forma di credito di imposta.
Agenzia delle Entrate comunica a MEF dati relativi alle compensazioni effettuate a favore dei soggetti finanziatori per fruire del credito di imposta.
Art. 11 bis. Ai Comuni del sisma non si applica nel periodo 01/01/2017 – 31/12/2018 addizionale di 20% del tributo di conferimento dei rifiuti in discarica.
Art. 11 ter. MEF, previo accordo con ABI, Associazioni rappresentanti di imprese e dei consumatori definisce misure atte a sospendere per 12 mesi il pagamento della quota di capitale delle rate dei mutui e finanziamenti vigenti al 24/08/2016 a favore di famiglie micro, piccole e medie imprese
Art. 12. convenzione stipulata tra Ministero Lavoro, Ministero Finanze e Regioni per misure di sostegno al reddito prosegue nel 2017 e 2018, fino ad esaurimento delle risorse ripartite tra le Regioni.
Art. 13. Tecnici iscritti ad ordini e collegi professionali, nonché in Elenco speciale dei soggetti abilitati ad esercizio della professione in ambito di edilizia possono essere incaricati di svolgere verifiche di agibilità su edifici e strutture esistenti interessati dal sisma tramite compilazione di scheda AEDES, senza applicare di soglia massima di assunzione degli incarichi fissata da art. 34 di Legge 229/16. Compenso dovuto per tale servizio è compreso nelle spese tecniche per la ricostruzione di immobili danneggiati. Commissario fissa con ordinanza criteri e misura massima del compenso dovuto al professionista.
Dipartimento di protezione civile promuove e realizza, in collaborazione con Regioni, Enti locali, ordini professionali, corsi di formazione gratuiti per elevare la professionalità nella predisposizione delle schede AEDES.
Art. 14. Regione, sentiti Comuni interessati, può acquisire a titolo oneroso al patrimonio di edilizia residenziale pubblica (con priorità ai Comuni del sisma e con questi confinanti), unità immobiliari ad uso abitativo agibili (o rese agibili da proprietari entro 60 giorni da sottoscrizione del preliminare di vendita) realizzate in conformità a normativa in materia edilizia (in primo luogo norme antisismiche), da destinare (a tal fine Regione in accordo con Comuni, esegue ricognizione del fabbisogno) temporaneamente in comodato d’uso gratuito a soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dal sisma 2016 situati nelle “zone rosse” o dichiarati inagibili con esito “E” o “F” di scheda AEDES. Tale provvedimento è alternativo al percepimento di contributo per autonoma sistemazione o all’assegnazione di strutture abitative di emergenza (interessato può scegliere soluzioni più vantaggiosa tra le diverse opzioni). Non si procede comunque a sottoscrivere contratti di vendita e contratto preliminare è risolto di diritto qualora proprietario non rende agibile unità immobiliare entro 60 giorni fissati.
Regione pubblica ed aggiorna su sito internet istituzionale elenco di immobili acquistati.
Proposte di acquisizione di immobili sono sottoposte a preventiva approvazione da parte di Capo Dipartimento di Protezione Civile, previa valutazione della congruità del prezzo concordato in base a parametri di costo di edilizia residenziale pubblica ed a quotazioni di Osservatorio del mercato immobiliare di Agenzia delle Entrate.
Al termine della destinazione temporanea, proprietà di immobile viene trasferita, senza oneri, al patrimonio di edilizia residenziale pubblica di Comune, o di ERAP (Ente regionale di edilizia residenziale pubblica).
Art. 15. Al fine di sostenere la ripresa di attività zootecnica nei territori del sisma 2016 stanziati 22.342.300 € per anno 2017, di cui: 20.942.300 € per incrementare fino a 200 % le risorse nazionali delle misure UE a sostegno di zootecnia; 2.000.000 € per settore equino. Fondi anticipati da AGEA sono reintegrati entro 31/12/2018 dalle Regioni del sisma in ragione di entità dei contributi ricevuti dai loro allevatori.
Per anni 2017 e 2018 incentivi ad auto imprenditorialità di cui al D.Lgs. 185/00 sono concessi con priorità alle imprese ubicate in zona sisma 2016.
Imprese agricole della zona sisma 2016 colpite dalle eccezionali nevicate del Gennaio 2017 nonché quelle che hanno subito danni da gelate, brinate e nevicate eccezionali verificatesi nel mese di Aprile 2017 che non hanno sottoscritto polizze assicurative al riguardo possono:
1) accedere ad interventi previsti da D.Lgs. 102/04 (calamità naturali) per favorirne la ripresa di attività economica. A tal fine il Fondo di solidarietà nazionale per incrementato anno 2017 di 15.000.000 €.
2) beneficiare di contributi per ridurre gli interessi maturati nel 2017 a seguito di proroga delle operazioni di credito agrario fino al limite di 1.000.000 € nel 2017
Regioni possono deliberare stato di calamità per le eccezionali nevicate del Gennaio 2017 entro 19 Luglio 2017 e le gelate/brinate di Aprile 2017 entro 30 Agosto 2017.
Art. 15 bis. Richiesta di agevolazioni inerenti la realizzazione di progetti di sviluppo presentate da imprese ricadenti nei territori del sisma 2016 sono esaminate con priorità, purchè oggetto di specifici accordi di programma stipulati tra MISE Invitalia S.p.a. imprese proponenti, Regione (cofinanzia programma) ed altre Amministrazioni interessate.
Art. 18 bis. Nell’ambito del progetto “Casa Italia” al fine di sviluppare, ottimizzare ed integrare gli strumenti finanziari volti alla cura e valorizzazione del territorio, aree urbane, patrimonio abitativo (anche in riferimento alla sicurezza ed efficienza energetica di edifici) è istituito un apposito Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio Ministri, per il cui funzionamento, sono stanziati 1.300.000 € per 2017 e 2.512.000 € per 2018.
Art. 18 ter. Previsti interventi a favore delle zone colpite dalle nevicate eccezionali di Gennaio 2017 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria in base alla ricognizione dei fabbisogni eseguita da Regione.
Art. 18 quater. Nei Comuni del sisma 2016 ammesso fino al 31/12/2019 un credito di imposta per gli investimenti nella misura di 45% per piccole imprese, 35% per medie imprese, 25% per grandi imprese nel limite di 20.000.000 € per 2017 e 23.900.000 € per 2018.
Art. 18 decies. Ai fini della ricostruzione anche mediante delocalizzazione di edifici interessati da eventi franosi connessi al sisma 2016 si procede con le modalità fissate da Legge 229/16.
Art. 20 ter. Al fine di avviare tempestivamente gli interventi nelle aree del sisma 2016, MEF dispone, tenendo conto di effettivo avanzamento degli interventi ammissibili al contributo del Fondo solidarietà UE di anticipare 500.000.000 € a valere sul Fondo di rotazione di cui alla Legge 183/87.
Presidenza Consiglio Ministri presenta a MEF entro 28/02/2018 una relazione su situazione delle spese sostenute per realizzare interventi a favore delle aree colpite dal sisma 2016.
La Legge 96/17, come modificata da Legge 205/17, prevede, tra l’altro, ad:
Art. 41 Stanziamento aggiuntivo di 1.000.000.000 € per 2017, 2018, 2019 da destinare per 461.500.000 € nel 2017, 687.500.000 € nel 2018 e 669.700.000 € nel 2019 al Fondo di ricostruzione istituito con decreto MEF, su proposta del Commissario per la ricostruzione (MEF può prevedere con decreto a rimodulare le suddette risorse, fermo restando lo stanziamento complessivo), per essere impiegate in:
a)verifiche di vulnerabilità di edifici scolastici ed edifici pubblici strategici nei Comuni del cratere e successiva realizzazione di progetti di ripristino dei danni ed adeguamento antisismico; interventi di ricostruzione privata
b)verifiche di vulnerabilità in: edifici scolastici situati in Comuni di zone a rischio sismico diversi dai precedenti, con relativi progetti di adeguamento; edifici privati in zone a rischio sismico 1
c)piani sperimentali per difesa sismica di edifici pubblici (10 cantieri pilota nel 2017 per complessivi 25.000.000 €)
d)acquisto e manutenzione da parte dei Comuni di mezzi necessari al soccorso della popolazione civile nel limite di 50.000.000 € per 2017 e 70.000.000 € per 2018 e 2019
e)Istituzione Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale, nel limite di 5.000.000 €/anno per il periodo 2017/2019
Art. 41bis Assegnati dal Fondo di cui all’art. 40 contributi ai Comuni compresi nelle zone a rischio sismico, pari a 5.000.000 € per 2017, 15.000.000 € per 2018 e 20.000.000 € per 2019, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva inerenti ad interventi su opere pubbliche. A tal fine Comuni presentano richiesta a Ministero Interno entro 15/09/2017, 15/06/2018 e 15/06/2019, specificando tipologia di opera e codice unico di progetto. Ammontare di contributo assegnato a Comune è fissato entro 30/11/2017, 30/09/2018 e 30/09/2019 con decreto del Ministero Interno, tenendo conto delle seguenti priorità:
a)progettazione esecutiva in Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti
b)progettazione definitiva in Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti
c)progettazione di interventi di miglioramento ed adeguamento antisismico di immobili pubblici a seguito verifica di vulnerabilità
d)progettazione esecutiva per investimenti riguardanti miglioramento ed adeguamento antisismico di immobili pubblici
e)progettazione definitiva per investimenti riguardanti miglioramento ed adeguamento antisismico di immobili pubblici
Fermo restando le suddette priorità, se richieste superano ammontare delle risorse disponibili, attribuzione viene effettuata a favore di Comuni con maggiore incidenza del fondo cassa al 31 dicembre rispetto al risultato di Amministrazione, come attestato dal prospetto del risultato amministrativo allegato al rendiconto di gestione dell’esercizio in questione, trasmesso a banca dati di Amministrazioni pubbliche. Escluse le richieste di Comuni che non hanno presentato a banca dati ultimo rendiconto di gestione approvato. Nei Comuni del sisma 2016 per cui tali termini sono sospesi, le informazioni sono desunte in base ad ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero Interno.
Comune beneficiario affida progettazione, entro 3 mesi da emanazione decreto di concessione (altrimenti decadenza di contributo), a soggetti terzi, comprese società Invitalia Spa e società Cassa depositi e prestiti Spa (sulla base di specifica convenzione). Verifica su procedura di affidamento della progettazione attuata avvalendosi del sistema di monitoraggio delle spese pubbliche, con il Ministero Interno che effettua controlli a campione sull’attività di progettazione eseguita.
Interventi oggetto di contributo per la progettazione nell’ambito di Legge 96/17 hanno priorità nei finanziamenti pubblici per loro esecuzione.
Art. 42 Incrementato Fondo per ricostruzione delle aree terremotate (Legge 219/16 art. 4) di 63.000.000 € per 2017, 132.000.000 € per 2018 e 2019, anche per far fronte alla prosecuzione dell’attività di assistenza alla popolazione.
Autorizzata la spesa di 150.000.000 € nel 2017 per avviare interventi urgenti di ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dal sisma 2016. Tali risorse sono oggetto di una rendicontazione e contabilità separata.
Art. 43 bis Assegnati per gli anni 2017-2018-2019 ad Enti locali del sisma 2016 “spazi finanziari nell’ambito del patto di solidarietà”, in misura pari alle spese sostenute per gli investimenti connessi alla ricostruzione. Tali interventi saranno oggetto di certificazioni in sede di verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo per gli anni 2017-2018-2019.
Art. 45 bis Al fine di fronteggiare problemi di liquidità dei Comuni del sisma 2016, Ministero Interno dispone il pagamento a loro favore nel 2017 di un importo integrativo sulla 1° rata del Fondo di solidarietà comunale fino al 90% del totale dovuto.
Art. 46 Istituzione nei Comuni del sisma 2016 di una “zona franca urbana”. Imprese aventi sede o unità operativa in tale zona franca, che hanno subito a seguito del sisma una riduzione del fatturato nel 2016 pari almeno al 25% rispetto a quello del 2015, beneficiano, in relazione al reddito e alla produzione netta successivamente ottenuta, di:
a)esenzione dall’imposta sui redditi, per lo svolgimento di attività nella zona franca, fino a 100.000 €/ periodo di imposta
b)esenzione dall’imposta regionale sull’attività produttiva (IRAP), per le attività svolte in zona franca, fino a 300.000 €/ periodo di imposta (valore riferito alla produzione netta)
c)esenzione dall’imposta municipale sugli immobili (IMU) siti in zona franca, posseduti ed usati per l’esercizio dell’attività economica
d)esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ( esclusi premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti (agevolazione estesa anche a lavoratori autonomi operanti nella zona franca)
Esenzioni sono concesse anche ad imprese che avviano una nuova attività nella “zona franca urbana” entro il 31/12/2019, salvo le imprese che svolgono attività di costruzione non aventi alla data del 24/08/2016 sede legale o operativa nei Comuni del sisma.
Agevolazioni sono concesse per il periodo d’imposta 2017 e per 3 anni successivi nel limite di 194.500.000 € 2017, 167.700.000 € per 2018, 141.700.000 e per 2019 (per periodi di imposta 2019 e 2020, le risorse disponibili sono quelle non fruite dalle imprese beneficiarie nei periodi di imposta precedenti), nell’ambito del regime “de minimis generale” (200.000 € di aiuti complessivi percepiti in 3 anni) o “de minimis” agricolo (15.000 € di aiuti complessivi percepiti in 3 anni).
INPS disciplina modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle suddette agevolazioni già versati.
Art. 46 bis Nei Comuni del sisma 2016, per i versamenti dovuti fino al 4° trimestre 2018 per il conferimento dei rifiuti in discarica si assume come valore di riferimento quello della raccolta differenziata raggiunto nel 2015. Legge 205/17 art. 1 comma 745 estende tale beneficio anche a quei soggetti, aventi sede principale o unità locale nei Comuni del sisma 2016, che hanno subito nel periodo 01/11/2016 – 28/12/2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo del 2015. Le suddette agevolazioni sono concesse nel limite di 194.500.000 € per 2017, 167.700.000 € per 2018, 141.700.000 € per 2019.
Legge 148/17 stabilisce ad art. 2 bis che:
- tecnici, iscritti ad ordini e collegi professionali, provvedono entro 30/03/2018 alla compilazione e presentazione delle schede AEDES, corredate da relativa perizia giuridica e documentazione prevista dalla ordinanza commissariale, pena: loro cancellazione da Elenco speciale; mancato riconoscimento del compenso per l’attività svolta; inammissibilità della domanda a contributo
- beneficiari di mutui o finanziamenti possono optare tra la sospensione dell’intera rata, o della sola quota di capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Banche ed intermediari finanziari informano entro il 04/01/2018 i beneficiari, tramite avviso esposto nelle proprie filiali o pubblicato sul proprio sito internet, circa la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando: costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi; termine (almeno pari a 30 giorni) per l’esercizio della facoltà di sospensione. Se tali informazioni non vengono fornite nei tempi e modi prescritti, sono sospese fino a 31/12/2018 o fino al 31/12/2018 le rate dei mutui o dei finanziamenti in scadenza entro tale data, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario. Entro il 30/06/2018 il Commissario straordinario ed ABI sottoscrivono un accordo per ridefinire i piani di ammortamento dei mutui sospesi
- si istituisce una Sezione speciale dell’anagrafe antimafia, per gli esecutori degli interventi in questione, la cui gestione è affidata alla struttura di missione
Legge 205/17 ad art. 1 comma 746 stabilisce che titolare di impresa individuale o di impresa familiare che ha subito danni nel periodo 01/09/2016 – 31/12/2016 a seguito del sisma 2016, almeno pari al 25% del fatturato rilevato nel corrispondente periodo 2015, è esonerato dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (salvo premi per assicurazione infortunistica INAIL) a carico del datore di lavoro inerenti alle retribuzioni dei propri dipendenti nei limiti fissati dall’articolo 46 di Legge 96/17.
Legge 205/17 ad art. 1 comma 750 Stabilisce che al fine di trasferire le strutture abitative di emergenza al patrimonio indisponibile dei Comuni, questi o la Regione o la Agenzia del Demanio o il Dipartimento della Protezione Civile o stipulano accordi per definire gli interventi di manutenzione da attuare su tali strutture (oneri a carico dei bilanci dei Comuni interessati). Comuni sono altresì responsabili del mantenimento in efficienza di tali strutture, in modo da poterle utilizzare per esigenze future della Protezione Civile o dello sviluppo socio-economico del territorio (tali strutture sono esenti dall’imposta relativa all’accatastamento dei nuovi fabbricati).
Legge 205/17 ad art. 1 comma 757 consenta alla Regione Marche, al fine di assicurare la continuità nello svolgimento delle attività di allertamento, soccorso ed assistenza alla popolazione colpita dal sisma 2016, da parte delle strutture regionali di protezione civile, centri funzionali decentrati, sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, di assumere nel 2018/2019 personale a tempo determinato (anche mediante proroga dei contratti vigenti) fino ad un massimo del 70% (oneri a carico del bilancio regionale).
Legge 205/17 ad art. 1 comma 758 Incrementa il Fondo per la ricostruzione di 17.500.000 € nel 2018 e 17.500.000 € per 2019
Legge 205/17 ad art. 1 comma 731 stabilisce che i Comuni ricadenti in area sisma 2016 beneficiano di finanziamenti per l’adeguamento sismico degli edifici scolastici, anche qualora a seguito accertata inagibilità di questi a causa del sisma, le scuole sono state trasferite in siti diversi. Ne deriva che edificio oggetto di finanziamento può avere diversa destinazione pubblica, fermo restando divieto di alienazione prima del 30/12/2037.
Regione Marche, con LR 25/17, come modificata da ultimo da L.R. 44/20, ha definito disposizioni per semplificazione ed accelerazione degli interventi di ricostruzione del sisma 2016, comprendenti:
Art. 1 ambito di applicazione di L.R. 25/17 le cui norme prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali “comunque più favorevoli o con ulteriori riduzioni dei termini dei procedimenti”, che riguarda:
a)interventi di riparazione o ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dal sisma 2016;
b)ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dal sisma 2016
Art. 2 varianti a piani regolatori generali necessari per attuare gli interventi inerenti al sisma 2016, approvate in via definitiva da Comune con tempi ridotti della metà. Prima dell’adozione di tali varianti, Comune indice Conferenza dei servizi, al fine di acquisire parere di conformità geomorfologica, nonché, ove necessario, parere di Ente gestore di area naturale protetta od area Natura 2000, Ministero Beni Culturali, eventuali altri soggetti pubblici o gestori di servizi pubblici interessati.
Varianti possono derogare dai Piani Territoriali di Coordinamento provinciale (PTC), od al Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (PPAR), o dal Piano di Inquadramento Territoriale (PIT), purchè sia acquisito un preventivo parere favorevole di Regione, espresso tramite Conferenza di servizi, in cui Provincia può formulare osservazioni. Consiglio comunale adotta varianti in conformità a prescrizioni/pareri di Conferenza dei servizi, decidendo in merito alle osservazioni da questa formulate.
Procedura semplificata applicata anche al piano di alienazioni e valorizzazione immobiliare di Regione, Provincia, Comune, dove la verifica di conformità provinciale viene sostituita dal parere vincolante di Regione.
Nei procedimenti in questione, Comune è l’Autorità competente del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), se necessaria, a cui Provincia partecipa in qualità di soggetto competente in materia ambientale, fornendo assistenza tecnica al Comune.
Art. 3 per gli immobili danneggiati, su cui realizzati prima del sisma 2016 interventi ed opere in parziale difformità dal titolo abilitativo, soggetti interessati presentano a titolo di sanatoria una perizia, a firma di tecnico abilitato (attestante impossibilità di demolire edificio senza pregiudicare parte eseguita in conformità), anche insieme a domanda di contributo per riparazione/ ricostruzione di tali immobili. Fermo restando principio di certezza delle posizioni giuridiche, ammesse tolleranze (purchè asseverate da tecnico abilitato) relative a parziali difformità al titolo abilitativo rilasciato che per accertate da Comune nell’ambito del procedimento edilizio, non sono senza però contestate come abuso edilizio, in quanto considerate non rilevanti ai fini di agibilità di immobile.
Possono rientrare nell’ambito della suddetta sanatoria anche interventi realizzati in assenza di permesso a costruire, o in assenza di segnalazione di inizio attività, purché gli oneri di sanatoria prescritti siano versati preventivamente al rilascio dei titoli abilitativi edilizi.
Art. 4 per ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati/distrutti dal sisma 2016 in territorio agricolo si applicano le norme di cui alla LR 13/90.
In caso di delocalizzazione di immobile agricolo dovuta ad obiettiva difficoltà di intervento è possibile ridurre a 5 m. la distanza minima dai confini (invece dei 10 m. previsti) per le nuove abitazioni ed a 10 m. (invece dei 40 m. previsti) per gli allevamenti.
In caso di demolizione e ricostruzione di immobili a seguito del sisma 2016 è consentito derogare ai vincoli di interventi di recupero anche su superfici superiori a quelli preesistenti.
Per edifici rurali iscritti nell’Elenco degli edifici con valore storico/architettonico o individuati ai sensi del PPAR (Piano paesaggistico ambientale regionale) distrutti o gravemente danneggiati (livello 4) sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, delocalizzazione se intervento ricade in area classificata a rischio idrogeologico elevato e molto elevato come individuato dal PAI (Piano Assetto Idrogeologico) o da altri strumenti di pianificazione territoriale, previo parere favorevole di Autorità e Comune competente. Ricostruzione autorizzata dal Comune nell’ambito di fondi di proprietà o siti non pericolosi se suscettibili di instabilità individuabili tra quelli edificabili dallo strumento urbanistico (incluse aree omogenee). Tali disposizioni non applicate ad edifici tutelati dalla Soprintendenza o ad altri edifici di particolare valore storico architettonico per cui Comune ritiene necessario procedere ad interventi di recupero/restauro
Ai fini del mantenimento delle relazioni paesaggistiche dell’edificio rurale con paesaggio circostante interventi di demolizione e ricostruzione ammessi se utilizzato per almeno 50% area di sedime esistente e pari volumetria
Per edifici rurali danneggiati da sisma 2016 i cui proprietari non dispongono dei requisiti di IAP (imprenditore agricolo professionale) qualora loro ristrutturazione edilizia o ricostruzione nell’area di sedime tecnicamente impossibile in quanto ricadente in area a pericolosità elevata/molto elevata, in quanto caratterizzate da instabilità “ancorché non cartografate”, purché corredate da uno studio specialistico geologico asseverato da geologo iscritto ad Ordine attestante presenza di una fenomenologia gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee”, ammessa la delocalizzazione, previo parere favorevole di Autorità e Comune competente. Comune può autorizzare ricostruzione in deroga nell’ambito dei fondi della stessa proprietà in altri siti pericolosi (comprese zone territoriali omogenee). Suddetta delocalizzazione in aree sottoposte a vincolo paesaggistico è consentita, previa autorizzazione nei casi e limiti previsti dal piano paesaggistico elaborato insieme a Ministero beni ed attività culturali e turismo
Art. 4 bis ricostruzione di edifici punta a conseguire seguenti obiettivi:
- a)mantenimento o miglioramento dei caratteri paesaggistici complessivi del contesto;
- b)mantenimento o miglioramento del rapporto tra edifici, contesto e paesaggio circostante;
- c)eliminazione o sua riduzione del rischio sismico se non demolito edificio esistente;
- d)conseguimento di adeguati livelli di sostenibilità nell’edilizia
Progetti di ricostruzione debbono essere accompagnati da una relazione che:
- a)dimostri effettiva necessità di demolizione completa di edifici oggetto di danni gravissimi estesi a tutte le strutture che impediscono loro di “raggiungere una capacità di resistenza” alle azioni sismiche comprese entro valori limite fissati da Ministero Infrastrutture
- b)descriva caratteri tipologici e paesaggistici di edificio distrutto o gravemente danneggiato da eventi sismici 2016
- c)evidenzi conseguimento degli obiettivi di cui sopra
Art. 5 al fine consentire il temporaneo alloggio di proprietari di abitazione distrutte/danneggiate dal sisma 2016 aventi residenza fuori dai Comuni del cratere è possibile realizzare aree di sosta presso tali Comuni, utilizzando la procedura semplificata di cui sopra, anche avvalendosi di risorse messe a disposizione da soggetti privati. Aree di sosta individuate nei piani comunali utilizzabili anche per scopi di protezione civile.
Art. 6 la compensazione di superfici boscate eliminate non si applica agli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle infrastrutture stradali e di altre opere pubbliche nelle aree colpite dal sisma 2016.
Giunta Regionale, con delibera 1513 del 18/12/2017, ha affidato ad Istituto Adriano Olivetti (ISTAO) l’incarico di redigere le linee di indirizzo del “Patto per lo sviluppo” delle aree colpite dal sisma 2016. L’incarico comprende:
- a)istituzione di un Tavolo di discussione e confronto, a cui, oltre ai rappresentanti della Regione, parteciperanno anche portatori degli interessi sociali ed economici marchigiani
- b)una fase di ricognizione delle proposte e dei documenti programmati elaborati dai singoli componenti del Tavolo. In particolare si prevede: riduzione ad elementi comuni delle istanze e contributi esterni; individuazione dei macro ambiti di intervento; avvio di tavoli di lavoro tematici connessi a sviluppo economico (nelle sue varie declinazioni territoriali e settoriali), territorio ed aspetti connessi a dotazione infrastrutturale ed ambiente, servizi per tenuta sociale della popolazione (in primo luogo servizi educativi e socio assistenziali), governance del patto (a livello di sostenibilità amministrativa)
- c)una fase di coordinamento dell’attività dei tavoli di lavoro tematici, con relativa sintesi dei risultati conseguiti ed elaborazione documento unitario di sintesi
- d)una fase relativa alla definizione di modelli e standard ai fini della elaborazione di ipotesi progettuali. Documenti da mettere a disposizione di Giunta regionale per approvazione del Patto per lo sviluppo
- e)una fase di supporto all’integrazione e revisione del documento programmato da allegare al bilancio preventivo o allo assestamento/variazione di bilancio 2018/2020
- f)attività di diffusione del Patto, consistente in un evento pubblico di presentazione del documento, la cui organizzazione è affidata ad ISTAO (provvede ad ospitare diventa, realizza documento di sintesi da divulgare, organizza panel di relatori esterni
Legge 89/18 prevede ad
Art. 1 concede alle imprese con oltre 400 lavoratori ubicate nell’area sisma 2016 che presentano processi di riassetto produttivo, a seguito di accordo stipulato presso il Governo e dell’impegno della Regione di adottare politiche attive per impiego dei lavoratori sospesi, un intervento straordinario di integrazione salariale, nel limite di 10.000.000 € per anno 2019
Art. 1 quater consentita demolizione e ricostruzione di immobili distrutti o danneggiati dal sisma 2016 anche entro la fascia di rispetto stradale purché la ricostruzione non pregiudica la sicurezza stradale e rispetta la distanza minima della strada.
Art. 1 quinques Presidente della Regione definisce le linee guida inerenti alle procedure ed agli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione, da aggiornare almeno ogni 3 mesi in base allo stato di attuazione dei provvedimenti adottati.
Art. 1 sexies In caso di interventi sull’edilizia privata realizzati prima del 24/08/2016 in assenza di SCIA, o in difformità di questa, il proprietario dell’immobile può presentare, insieme alla domanda di contributo, SCIA in sanatoria, tenendo conto di quanto previsto nel progetto di riparazione o ricostruzione dell’immobile danneggiato, previa acquisizione dell’autorizzazione sismica rilasciata dalla Regione (rappresenta il provvedimento definitivo per risolvere la difformità strutturali) e fermo restando il pagamento di una sanzione pari almeno a 516 € e non oltre 5164 €.
In relazione all’aumento del valore dell’immobile rispetto a quello esistente prima dell’abuso, il tecnico redige una relazione asseverata attestante che le difformità strutturali non hanno causato, in via esclusiva, un danneggiamento dell’edificio. E’ possibile chiedere l’autorizzazione paesaggistica se le opere sono realizzate su immobili non sottoposti a vincolo, fermo restando la verifica di compatibilità dell’intervento con le norme di tutela del rischio idrologico.
Incremento di volume inferiore al 2% rispetto al progetto originario, dovuti a carenze nella rappresentazione iniziale o a nuove tecnologie di costruzione, non sono considerati difformità che necessitano della sanatoria paesaggistica.
Al fine di favorire la ricostruzione/riparazione di edifici privati danneggiati dal sisma, oggetto di domande di sanatoria presentate ma non definite al 24/07/2018 il certificato di idoneità sismica necessario per l’autorizzazione in sanatoria o l’agibilità è sostituito da una perizia del tecnico inerente al certificato di idoneità statica dell’immobile, o da una relazione indicante gli indigenti interventi necessari per la redazione del suddetto certificato con i relativi costi. Se il progetto di ricostruzione/riparazione evidenzia un risultato architettonico e strutturale diverso da quello riportato nella domanda in sanatoria, il progetto deve essere corredato da una relazione asseverata dal professionista attestante che le caratteristiche costruttive connesse agli abusi sanati non siano stati causa esclusiva dei danni registrati.
Legge 145/18 art. 1 comma 992 stabilisce che, se a seguito dell’esercizio dei poteri sostitutivi di intervento da parte del Comune insorgono, per motivi non imputabili al beneficiario, contenziosi relativi alla progettazione, direzione o realizzazione nei lavori di ricostruzione, il beneficiario ha comunque l’obbligo di restituire al Comune le somme eccedenti il contributo dovuto relative alle spese sostenute dal Comune per l’intervento sostitutivo, salvo i maggiori costi inerenti agli inadempimenti oggetto di contenzioso (questi ultimi vengono recuperati dal Comune in base all’esito del contenzioso).