APE (Legge 232/16, 96/17, 205/17, 26/19; DPCM 88/17, 150/17)                  (lavoro 34)

 

Soggetti interessati:

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS), Ministero Economia e Finanze (MEF), INPS (con esclusione delle azioni da questo svolte a livello di agenzia finanziaria, o mediazione creditizia, o intermediazione assicurativa), Gestore di Fondo di Garanzia, Istituto finanziatore, Associazione bancaria italiana (ABI), impresa assicurativa (operante in Italia da almeno 3 anni, e dotata di fondi propri per un ammontare almeno pari a 140% del solvency capital requirement), Associazione nazionale imprese assicuratrici (ANIA), datori di lavoro privati, Enti bilaterali, Fondi di solidarietà.

Soggetti iscritti ad assicurazione generale obbligatoria, che al momento di richiesta:

  • hanno età di almeno 63 anni e maturano diritto a pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi
  • sono in possesso di versamento di contributi da almeno 20 anni
  • loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente ad APE, è pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo.

Esclusi da APE quanti già beneficiano di un trattamento pensionistico diretto

 

Iter procedurale:

Legge 232/16 art. 1 commi da 166 a 178 istituisce, in via sperimentale nel periodo 01/05/2017 – 31/12/2019, lo strumento di “anticipo finanziario a garanzia pensionistica” (APE), la cui applicazione, definita con Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 150 del 04/09/2017, prevede ad:

  • 3 soggetti beneficiari di APE sono quelli iscritti a gestione previdenziale obbligatoria che nel periodo compreso tra 01/05/2017 e 18/10/2017 hanno maturato i requisiti di cui sopra, come certificato da INPS. Questi possono chiedere entro 18 Aprile 2018, tramite domanda di APE, corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati dalla data di acquisizione dei suddetti requisiti. In caso di liquidazione dei trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, erogazione di APE è interrotta e, fatto salvo il ricorso del beneficiario alla estinzione anticipata, Istituto finanziatore comunica ad INPS il nuovo piano di ammortamento con importo della relativa rata da trattenere sulla  pensione. In tale ipotesi l’impresa assicuratrice rimborsa il beneficiario della parte di premio non goduto ed il Fondo di garanzia corrisponde la quota parte non utilizzata della commissione per accesso al Fondo stesso
  • 4 soggetto interessato presenta domanda di certificazione per APE ad INPS, direttamente o tramite intermediario autorizzato delegato (Patronato INAC), utilizzando il modello Allegato 1 pubblicato su GU 243/17
  • 5 INPS, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, comunica al richiedente (per via telematica, o tramite sito istituzionale, o mediante indirizzo di posta elettronica indicato in domanda):
    1. certificazione del diritto ad APE, se accertato (in base agli elementi presenti, al momento di invio domanda, negli archivi di INPS) il possesso dei requisiti prescritti, in cui specificare: data di maturazione dei diritti anagrafici per domanda di APE; importo minimo e massimo di quota mensile di APE ottenibile (fermo restando ulteriore verifica al momento di invio domanda di APE)
    2. rigetto di domanda, se non accertato il possesso dei requisiti prescritti
  • Art. 6 vedi “entità aiuto”
  • Art. 7 soggetti in possesso di certificazione presentano per via telematica, direttamente o tramite intermediario autorizzato delegato, domanda di APE (Modelli Allegato 2, 3, 4 pubblicati su GU 243/17)  sottoscritta con firma elettronica ad INPS, specificando:
  1. Istituto finanziatore ed impresa assicurativa prescenti, tra quelli aderenti ad accordi quadro da stipulare tra MEF e MILPOS da una parte ed ABI ed ANIA dall’altra.
  2. proposta di contratto di finanziamento con Istituto finanziatore prescelto
  3. proposta di contratto di assicurazione “contro rischio di premorienza” con impresa assicuratrice prescelta
  4. istanza di voler accedere al Fondo di garanzia
  5. volontà di accedere o meno al finanziamento supplementare, al fine di garantire l’erogazione di APE fino al raggiungimento età di pensionamento, qualora intervengono adeguamenti ai requisiti pensionistici a causa di aspettativa di vita
  6. ammontare della quota  mensile di APE nei limiti degli importi minimi e massimi fissati
  7. importo ed eventuali rate di debiti erariali esistenti
  8. importo ed eventuali rate di prestiti esistenti, aventi un periodo di ammortamento residuo superiore a quello di erogazione di APE
  9. importo di eventuali assegni per divorzio, mantenimento dei figli, emolumenti stabiliti in sede di separazione tra coniugi

Allegare:

  • informative rilasciate da Istituto finanziatore ed impresa assicuratrice
  • domanda pensione di vecchiaia (modello Allegato 5 pubblicato su GU 243/17), da liquidare al raggiungimento dei requisiti di Legge
  • dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante di:
  • non avere, nei confronti di banche ed altri operatori finanziari, esposizioni per debiti scaduti o sconfinati (cioè utilizzati fondi in eccedenza rispetto a: saldo di conto corrente in assenza di apertura di credito; apertura di credito concesso) non pagati da oltre 90 giorni. Non rientrano tra questi i debiti estinti per qualunque causa al momento di invio della domanda
  • non essere a conoscenza di registrazione negli archivi della centrale rischi di Banca Italia, né di aver ricevuto comunicazioni relative ad iscrizione nel sistema delle informazioni creditizie gestito da privati, a causa di inadempimenti per 1 o più prestiti, mutui, o altre forme di indebitamento
  • non aver avviato, nè essere oggetto di procedure di composizione di crisi da sovra indebitamento. Non rientrano tra queste le procedure di composizione di crisi oggetto di chiusura
  • non avere pignoramenti in corso o estinti senza integrale soddisfazione dei creditori. Non rientrano quei casi per cui dopo 36 mesi da procedura esecutiva non vengono sollevate azioni satisfattive
  • non avere protesti a proprio carico, nè essere registrato in archivio di assegni bancari e postali istituito presso Banca d’Italia. Non rientrano tra questi, casi in cui si è accertata la cancellazione della elevazione del protesto o della registrazione in archivio

Domanda è irrevocabile, salvo caso esercizio del diritto di recesso entro 14 giorni.

In caso di recesso dal:

  • contratto di assicurazione: domanda di APE, contratto di finanziamento, domanda pensione di vecchiaia, istanza di accesso al Fondo di garanzia sono inefficaci
  • contratto di finanziamento: contratto di assicurazione, domanda pensione di vecchiaia, istanza di accesso al Fondo di garanzia sono inefficaci

Rata di ammortamento mensile, deve essere determinata in modo tale da risultare compatibile con l’ammontare massimo della quota mensile di APE richiesta.

INPS invia ad:

  1. Istituto finanziatore prescelto dal richiedente domanda di APE con proposta di contratto di finanziamento, evidenziando importo di commissione di accesso al Fondo di garanzia. Istituto finanziatore trasmette accettazione o meno della proposta di contratto, al richiedente e ad INPS, che informa, a sua volta, della suddetta accettazione l’impresa assicuratrice
  2. Impresa assicuratrice prescelta accetta la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza e la trasmette ad INPS ed al richiedente.

APE si intende perfezionata nel momento in cui viene pubblicata, sul sito istituzionale di INPS nella sezione riservata al richiedente, l’accettazione del contratto di finanziamento e della proposta di assicurazione. La pubblicazione dei suddetti documenti è comunicata, via PEC, al richiedente, che può delegare soggetto intermediario autorizzato a verificare lo stato della domanda di APE.

Se in fase di erogazione di APE intervengano adeguamenti pensionistici connessi alle aspettative di vita, ammontare del finanziamento e relativa durata sono rideterminati, salvo che il richiedente non abbia espresso nella domanda di APE la volontà di non accedere a tale finanziamento supplementare. Rideterminazione in oggetto non costituisce un aumento significativo dell’importo totale del credito .

Ammontare massimo del finanziamento supplementare, insieme alle modalità di rideterminazione del finanziamento, del debito residuo (comprensivo della quota relativa al premio assicurativo) e del relativo piano di ammortamento è disciplinato dagli accordi quadro, fermo restando che il finanziamento supplementare può rientrare in una delle cause di mancata accettazione della proposta di finanziamento da parte di Istituto.

Art. 8 Istituto finanziatore non accetta la proposta di contratto di finanziamento in caso di:

  1. errori o mancanze nelle dichiarazioni effettuate dal richiedente in domanda di APE
  2. quota mensile di APE richiesta è superiore al suo ammontare massimo concedibile
  3. soggetto richiedente si trova in una delle condizioni di incompatibilità riportate nella dichiarazione allegata a domanda o ha reso dichiarazioni non veritiere al riguardo.

Istituto finanziatore invia ad INPS ed al richiedente comunicazione di mancata accettazione della proposta di contratto, con conseguente decadenza della domanda di pensione di vecchiaia, proposta di  assicurazione, istanza di accesso al Fondo di garanzia, fermo restando la possibilità di presentare nuova domanda di APE.

Controversie eventualmente insorte tra il richiedente e l’Istituto finanziatore in relazione alla domanda di APE e/o al contratto di finanziamento vengono risolte con sistemi alternativi rispetto a quello giudiziario, che obbliga comunque gli Istituti finanziari a conformarsi a quanto stabilito in sede di mediazione o proposta conciliativa, qualora questa sia stata accettata dal richiedente.

Art. 9 Istituto finanziatore fornisce la tabella relativa al piano di ammortamento ed il quadro di andamento del rapporto (aggiornato almeno 1 volta/anno) al richiedente tramite INPS. Analogamente si comporta l’impresa assicuratrice per quanto concerne le informazioni sul premio versato.

Erogazione del prestito ha inizio 30 giorni lavorativi successivi alla data  di perfezionamento di APE (subito comunicata da INPS ad Istituto finanziatore), tramite accreditamento sul conto corrente del richiedente. Prestito viene erogato su base mensile fino alla data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla data di accesso alla pensione diretta, comunque con durata massima di 20 anni. Al riguardo Istituto finanziatore provvede a:

  1. versamento della commissione di accesso al Fondo di garanzia, comunicandolo al gestore di questo
  2. pagamento del premio della copertura assicurativa obbligatoria per il “rischio di premorienza”  ad impresa assicuratrice prescelta

INPS trattiene, a partire da 1° rata mensile di pensione, l’importo della rata di rimborso del prestito e lo versa ad Istituto finanziatore entro 180 giorni da scadenza di rata.

Art. 10 In caso di incapienza, INPS trattiene dalla rata mensile di pensione erogata al richiedente l’importo mancante per il completamento del pagamento della rata inevasa (comunque non oltre il massimo di importo consentito dalla Legge) e lo versa ad Istituto finanziatore nei successivi 180 giorni da scadenza di rata.

INPS predispone nel proprio sito lo strumento che consente al richiedente di calcolare l’ammontare della rata di ammortamento, in funzione dell’importo di finanziamento percepito.

INPS informa Istituto finanziatore ed impresa assicuratrice della morte del richiedente entro 10 giorni dalla ricezione della variazione anagrafica da parte del Comune; o del certificato di accertamento del decesso da parte del medico necrosporo.

Impresa assicuratrice provvede al pagamento della prestazione assicurativa nei termini e modalità previste nell’accordo quadro.

INPS invia ogni 3 mesi a Presidenza Consiglio dei Ministri, MEF e MILPOS una relazione contenente informazioni di tipo qualitativo e quantitativo, ripartite in base ad età del richiedente, ammontare del finanziamento richiesto, richieste di estinzione anticipata ed altre variazioni ai piani di ammortamento, al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione di APE.

Art. 11 MEF e MILPOS stipulano con ABI un accordo quadro, in cui definire: tasso di interesse da corrispondere sul finanziamento; termini e modalità di adesione da parte degli Istituti finanziatori; specifiche tecniche di sicurezza in merito alla circolazione dei flussi informativi tra INPS, Istituti finanziatori ed imprese assicuratrici; effetti della liquidazione dei trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento della pensione di vecchiaia, tenendo conto delle aspettative di vita; modello del contratto di finanziamento con relative condizioni; definizione del piano di ammortamento per il rimborso del debito residuo.

MEF e MILPOS stipulano con ANIA un accordo quadro, in cui definire: misura del premio assicurativo per il rischio di premorienza; termini e modalità di adesione di impresa assicurativa; specifiche tecniche di sicurezza in merito alla circolazione dei flussi informativi tra INPS, Istituto finanziatore, imprese assicurative; effetti della liquidazione dei trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento della pensione di vecchiaia ed effetti di eventuale adeguamento di età per suo conseguimento alle aspettative di vita; condizioni particolari usate da impresa assicuratrice per stipulare i contratti.

Istituti finanziatori ed imprese assicuratrici aderenti all’accordo quadro possono stipulare ulteriori accordi con INPS per affidare a questo attività di loro competenza (relativamente a domande di APE, perfezionamento di APE, domande di recesso o di estinzione anticipata, invio informazioni periodiche, rapporti con Fondi di garanzia), fermo restando l’esonero di INPS da ogni responsabilità connessa allo svolgimento dei compiti affidati (eccetto dolo o colpa grave).

Art. 12 beneficiari di APE possono inviare, tramite INPS, domanda di estinzione anticipata (parziale o totale) del finanziamento ad Istituto finanziatore, che determina l’importo da restituire, comunicandolo al richiedente. In caso di estinzione anticipata parziale, Istituto comunica ad INPS (che informa il richiedente) e ad impresa assicuratrice il nuovo piano di ammortamento ed il nuovo importo della rata di ammortamento da trattenere su pensione.   Estinzione totale del finanziamento comporta estinzione della copertura assicurativa e della relativa garanzia del Fondo e se interviene nella sua fase di erogazione rende priva di effetti la domanda di pensione di vecchiaia.

Estinzione anticipata si perfeziona con il pagamento da parte del richiedente dell’importo dovuto in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione di Istituto finanziatore, a cui si aggiunge eventuale indennizzo “a ristoro dei costi amministrativi di gestione” in caso di estinzione anticipata parziale.

In caso di estinzione anticipata totale:

  • Istituto finanziatore:
  1. invia comunicazione di avvenuta estinzione ad impresa assicuratrice e ad INPS (con relativa liberatoria), affinchè provveda ad interrompere la trattenuta sul 1° rateo di pensione utile
  2. rimborsa al richiedente le trattenute sui ratei di pensione indebitamente incassati dopo l’avvenuta estinzione anticipata.
  • impresa assicurativa rimborsa al richiedente parte del premio non goduto
  • Fondo di garanzia rimborsa al richiedente quota parte non goduta di commissione per accesso al fondo stesso.

Art. 13 vedi “entità aiuto”

Art. 14 Garanzia del Fondo è attivata se:

  1. notificata revoca di pensione da parte di INPS ad Istituto finanziatore, che provvede a chiedere al gestore entro i 9 mesi successivi, pena inefficienza di garanzia, l’intervento del Fondo, avvalendosi di modulistica predisposta dal gestore stesso
  2. ammontare totale di rate di ammortamento di APE non versate ad Istituto finanziatore supera i 200 € e sono trascorsi 180 giorni dalla scadenza della rata con cui superata tale soglia. Istituto finanziatore, trascorsi ulteriori 90 giorni, notifica a gestore entro 9 mesi successivi, la richiesta di intervento del Fondo di garanzia
  3. impresa assicuratrice non adempie ad obbligo assunto in caso di premorienza del richiedente di APE. Istituto finanziatore, verificato mancato rimborso di impresa assicuratrice, notifica, entro 9 mesi da inadempimento, richiesta di intervento del Fondo di garanzia, corredata dalla documentazione prevista. Se domanda incompleta e non integrata entro 180 giorni garanzia del Fondo decade
  4. Istituto finanziatore, non essendo informato del decesso del richiedente di APE, continua ad erogare dopo il decesso a questo quote mensili di APE, senza riuscire poi a recuperarle entro 180 giorni successivi

Gestore entro 60 giorni da richiesta, verificata l’esistenza dei suddetti presupposti, provvede al pagamento ad Istituto finanziatore di quanto dovuto.

Art. 15 e 17 vedi “entità di aiuto”

Art. 16 vedi “sanzioni”

Art. 18  INPS, Istituti finanziatori, imprese assicuratrici sono tenuti al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 19 Gestore può predisporre istruzioni operative volte a definire aspetti tecnici e procedurali per l’accesso al Fondo di garanzia

Legge 232/16 art. 1 commi da 179 a 193 prevede in via sperimentale nel periodo di 01/05/2017 – 31/12/2019, istituzione di “APE sociale”, per cui Presidente Consiglio Ministri, con DPCM 88 del 03/05/2017, ha definito:

  • condizioni di accesso. Beneficiari sono soggetti con oltre 63 anni di età che, pur avendo cessato attività lavorativa, non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e risultano in possesso dei seguenti requisiti:
  1. iscritti in assicurazione generale obbligatoria, o in Gestione separata o in forme sostitutive
  2. aventi anzianità contributiva di almeno 30 anni. Ai fini del calcolo di anzianità si tiene conto di tutte la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso Gestioni separate (nel caso di versamenti contributivi per periodi coincidenti, questi considerati 1 sola volta)
  3. in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento (anche collettivo), o dimissioni per giusta causa, o risoluzione consensuale, o scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (purchè nei 36 mesi precedenti la cessazione di lavoro, sia attestato un periodo di lavoro dipendente di almeno 18 mesi), che hanno finito di usufruire da almeno tre mesi di tutte le agevolazioni per la disoccupazione loro spettanti
  4. assistono, da almeno sei mesi da invio domanda, coniuge, o altra persona in unione civile, o parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, o un parente/affine di 2° grado convivente se suoi genitori o coniuge hanno oltre 70 anni, o sono anch’essi affetti da patologie invalidanti, o sono deceduti o mancanti, e comunque in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni
  5. presentano una riduzione della capacità lavorativa, accertata da Commissione invalidi civili, pari almeno al 74%
  6. svolgono, da almeno 7 anni negli ultimi 10 (o almeno 6 anni negli ultimi 7), lavoro in via continuativa, in una o più delle seguenti attività faticose/pericolose: operatori di industria estrattiva, edilizia, manutenzione edifici; conduttori di gru o macchinari mobili per perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; addetti ad assistenza a persone non autosufficienti; insegnanti di scuola d’infanzia e asilo nido; facchini ed addetti a servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori/separatori di rifiuti. Legge 96/17 art. 53 stabilisce che attività si considerano svolte in via continuativa se non hanno subito interruzioni per periodo complessivo superiore a 12 mesi e tali attività sono svolte nel 7° anno precedente decorrenza pensionistica per un periodo di tempo almeno pari a quello complessivo di sospensione

Nel caso delle donne i requisiti contributivi richiesti sopra sono ridotti di 12 mesi/figlio a carico nel limite di 2 anni.

Per i soggetti che a partire da 01/01/2018 si trovano nelle condizioni di cui sopra, non si applica il limite relativo alla tariffa INAIL, mentre per quelli che verranno a trovarsi nelle suddette condizioni nel corso del 2018 la domanda di riconoscimento APE va inviata entro 15/07/2019. Domande presentate nel periodo 16/07/201930/11/2019 saranno prese in considerazione solo, se dal monitoraggio, si accerta l’esistenza di risorse finanziarie.

  • modalità di riconoscimento delle condizioni di accesso ad “APE sociale”. Interessato presenta domanda di riconoscimento ad INPS di residenza entro il 31 Marzo 2019 se in possesso dei requisiti (v. requisito di età anagrafica, anzianità contributiva, periodo di conclusione dai benefici di disoccupazione, periodo svolgimento attività lavorativa faticosa/pericolosa) al momento di invio della domanda, o entro il 31 Dicembre 2019 se tali requisiti acquisibili nel corso del 2019. Domande inviate dopo tale data sono prese in considerazione solo se, in sede di monitoraggio, si accerta l’esistenza di risorse residue. Allegare a domanda:
  • dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante  la sussistenza dei requisiti prescritti (o il loro verificarsi entro l’anno)
  • lettera di licenziamento, dimissioni per giusta causa, verbale di accordo di risoluzione consensuale ad attestazione dello stato di disoccupazione
  • certificazione attestante handicap grave di coniuge, o di persona in unione civile, o di parente di 1° grado convivente a cui prestata assistenza
  • verbale di invalidità civile attestante menomazione di oltre 74% del richiedente
  • in caso di lavoro faticoso/pericoloso:  dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante tale condizione; contratto di lavoro o busta paga; dichiarazione del datore di lavoro (modello  predisposto da INPS)  attestante: periodo di lavoro prestato alle sue dipendenze, contratto collettivo applicato, mansioni svolte dal lavoratore (elenco riportato in Allegato a DPCM 88/17  pubblicato su GU 138/17),  livello di inquadramento contributivo, applicazione delle tariffe INAIL (riportate  per tipologia di lavoro in Allegato a DPCM 88/17  pubblicato su GU 138/17),  comunque non inferiori  a 17/1000

Sede territoriale di INPS esegue istruttoria della domanda, anche avvalendosi di Ispettorato Nazionale Lavoro, e comunica ad interessato:

  • riconoscimento delle condizioni e decorrenza della pensione, qualora verificata copertura finanziaria
  • riconoscimento delle condizioni  con differimento della decorrenza di “APE sociale”, a causa di insufficiente copertura finanziaria (prima data utile per pensione comunicata successivamente a seguito del monitoraggio delle risorse finanziarie)
  • rigetto della domanda per insussistenza delle condizioni
  • modalità di erogazione di “APE sociale”, la cui domanda è presentata ad INPS di residenza di interessato. “APE sociale” è corrisposta a partire dal mese successivo a quello di domanda fino al conseguimento della pensione di vecchiaia, previa verifica di: maturazione dei requisiti prescritti; esito positivo del riconoscimento di cui sopra; disponibilità finanziarie vigenti per anno in corso
  • verifiche ispettive da parte di Ispettorato Nazionale Lavoro in merito a sussistenza dei requisiti dei richiedenti/titolari di “APE sociale”, attuate sia su richiesta di INPS,  sia in base a piani di controllo  annuali adottati da MILPOS, sia direttamente a campione.  Enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatorie e MILPOS  provvedono, ai fini di accertamento iniziale e delle successive verifiche, a scambiarsi dati al riguardo (In particolare in merito ai lavori faticosi/pericolosi).
  • azioni di monitoraggio, a fini di individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie disponibili, effettuate da INPS in ragione della maturazione del raggiungimento di età per pensione di vecchiaia da parte del richiedente (a parità di requisito, si guarda alla data di presentazione della domanda di riconoscimento). Se onere così accertato risulta superiore allo stanziamento, INPS individua soggetti esclusi, a cui comunicato il posticipo della decorrenza di “APE sociale”. Se invece da attività di monitoraggio per 2017 e 2018 risultano residui, INPS individua, sempre tenendo conto della data di raggiungimento della pensione vecchiaia, soggetti per cui è possibile concedere “APE sociale” nei limiti di tali risorse

Governo invia alla Camera una relazione sui risultati conseguiti dalla sperimentazione di APE, “APE sociale”, e formula proposte per loro eventuale prosecuzione.

 

Entità aiuto:

Legge 205/17 ad art. 1 comma 170 ha stabilito che per  i lavoratori con turni di 12 ore consecutive in base ad accordi collettivi sottoscritti entro il 31/12/2016 (per i quali i giorni lavorativi effettivamente svolti  sono moltiplicati a fini pensionistici per il coefficiente 1,5 in quanto lavoro di particolare gravosità.

Tasso di interesse applicato ad APE ed entità del premio assicurativo per “rischio di premorienza” sono quelli indicati in accordo quadro.

Finanziamento di APE, durante sua intera vigenza, è esente da imposta di registro, imposta di bollo ed ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro diritto o tributo.

Datori privati di lavoro del richiedente, Enti bilaterali o Fondi di solidarietà possono, previo accordo con il lavoratore, incrementare il montante contributivo maturato da questo, versando ad INPS, in unica soluzione, alla scadenza del pagamento di 1° mensilità di APE, un  contributo  non inferiore ad importo determinato ai sensi di art. 7 D.Lgs. 184/97 per ogni anno (o frazione) anticipato rispetto ad età di maturazione della pensione di vecchiaia (in caso di mancato o ritardato pagamento di tale contributo, applicate le sanzioni vigenti per i contributi previdenziali obbligatori).

Non concorre a formare il reddito a fini IRPEF né le somme mensili erogate per APE nè il credito di imposta riconosciuto per interessi sul finanziamento e sui premi  assicurativi a copertura del “rischio di premorienza” fino a 50% del suo importo, comunque fino a 1/20 degli “interessi e premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti” (credito, riconosciuto da INPS per intero importo, è rapportato al 1° mese di pagamento della pensione, viene recuperato da questo rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente ad erario).

Istituito presso MEF un Fondo di garanzia per accesso ad APE con dotazione di 70.000.000 € per anno 2017 (alimentato con commissioni di accesso al Fondo stesso), la cui gestione è affidata ad INPS, in base ad una convenzione stipulata con MEF e MILPOS.

Art. 13 di DPCM 150/17 stabilisce che il Fondo di garanzia costituisce un patrimonio autonomo e separato rispetto a quello del soggetto gestore, ed opera nel limite delle risorse disponibili fino al loro esaurimento, subordinatamente al pagamento di una commissione di accesso al Fondo fissata in 1,6 % dell’importo finanziato. Gestore effettua, a valere sulle risorse del Fondo, un accantonamento:

  • a copertura dei rischi, di importo almeno pari a quello della commissione di accesso (percentuale eventualmente incrementata in base all’andamento delle escussioni del Fondo da comunicare a MEF)
  • di importo corrispondente a quello del debito residuo garantito dal Fondo, in base alle richieste di intervento presentate.

Garanzia del Fondo copre 80% del finanziamento bancario concesso e dei relativi interessi ed è attivabile “a prima richiesta esplicita, incondizionata, irrevocabile, onerosa”.

Art. 15 di DPCM 150/17 stabilisce che:

  • per riscuotere i fondi rinvenienti dall’intervento del Fondo di garanzia, il gestore si avvale di “avviso di addebito con titolo esecutivo”. Somme così recuperate confluiscono nel Fondo di garanzia
  • impresa assicuratrice, nel caso di attivazione del Fondo di garanzia, provvede a rimborsare a questo 80% dell’importo del premio non goduto (calcolato alla data di risoluzione del contratto di finanziamento) e ad Istituto finanziario il restante 20%

Art. 17 di DPCM 150/17 prevede che interventi del Fondo siano assistiti da garanzia dello Stato, a copertura di eventuali inadempimenti del Fondo, ma limitatamente agli impegni assunti da questo a titolo di garanzia. In caso di inadempimento parziale del Fondo, garanzia di Stato opera solo per gli importi garantiti da questo, ridotti degli eventuali pagamenti già effettuati dal Fondo stesso. Dopo 60 giorni da inadempimento, totale o parziale, del Fondo di garanzia, Istituto finanziatore può inviare richiesta di escussione della garanzia di Stato a MEF, che provvede al pagamento del dovuto, previa acquisizione del  parere del gestore e verifica  del rispetto delle procedure inerenti l’intervento del Fondo e la escussione della garanzia di Stato (attuata in modo da assicurare la “tempestività di realizzo dei diritti del creditore” con l’esclusione pertanto da parte dello Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione).

Finanziamenti  erogati dal Fondo  possono essere ceduti, in tutto o in parte, all’interno del gruppo finanziatore, o a altri Istituti finanziari nazionali, UE, internazionali senza le formalità ed i consensi previsti dalla disciplina sulla cessione del credito, conservando le medesime garanzie e coperture assicurative che assistono i finanziamenti stessi.

“APE sociale”, erogata a livello sperimentale nel periodo 01/05/2017 – 31/12/2019per 12 mensilità all’anno, di importo pari alla rata mensile della pensione di vecchiaia percepibile dal soggetto, comunque non oltre 1.500 € lordi/mese (importo non soggetto a rivalutazione) ed entro il limite complessivo di 663.200.000 € per 2019, 593.800.000 € per 2020, 420.800.000 € per 2021, 187.100.000 € per 2022, 59.000.000 € per 2023, 2.000.000 € per 2024. Nel caso il soggetto possiede contribuzioni versate/accreditate in più Gestioni, il computo della rata mensile di “APE sociale” è effettuato “pro quota per ogni Gestione, in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati ed alle rispettive contribuzioni di riferimento”.

Legge 205/17 ad art. 1 comma 167 istituisce ai fini di un’eventuale estensione del beneficio in questione a nuovi soggetti a decorrere dal 31/12/2018, il Fondo “APE sociale”, presso il MILPOS, con dotazione di: 12.000.000 € per anno 2019, 7.500.000 € per anno 2020, 10.500.000 € per anno 2021, 3.600.000 €  per anno 2022, 5.300.000 € a decorrere dal 2022; 443.000.000 € nel 2018 per far fronte ad emergenze derivate anche da una diversa tempistica di accesso dei beneficiari ad APE.

“APE sociale” non è compatibile con trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria (quali: assegno di disoccupazione; indennizzo per cessazione attività commerciale), né con pensione di anzianità, mentre è compatibile con percezione di redditi da: lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa nel limite di 8.000 €/anno; lavoro autonomo nel limite di 4.800 €/anno. Limiti di reddito calcolati al lordo di imposte, contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da lavoratore. Se tali limiti sono superati, “APE sociale” percepita è considerata indebita e si procede pertanto al suo recupero.

Sanzioni:

Art. 16 DPCM 150/17 stabilisce che qualora garanzia del Fondo sia ottenuta in base ad atti, notizie, dichiarazioni mendaci o inesatte o reticenti “ritenute quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell’ammissibilità di intervento del Fondo”: garanzia è inefficace. Se la situazione che poteva determinare inefficacia o decadenza di garanzia risultava nota ad Istituto finanziatore: gestore comunica entro 30 giorni al richiedente e ad Istituto finanziatore avvio del procedimento di decadenza di garanzia

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