PENSIONE VECCHIAIA/ANZIANITA’ (Legge 214/11, 232/16, 205/17, 145/18, 26/19) (Lavoro 42)
Soggetti interessati:
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS), lavoratori iscritti ad INPS che intendono andare in pensione anticipata rispetto alla età fissata.
Iter procedurale:
Legge 215/17 ad art. 1 commi 147 e 148 prevede la mancata l’adeguamento alle aspettative di vita per l’anno 2019 venga applicato nei seguenti casi:
- lavoratori dipendenti, con anzianità contributiva pari almeno a 30 anni, che svolgono lavori usuranti per almeno 7 anni nei 10 anni precedenti il pensionamento
- lavoratori dipendenti, con anzianità contributiva pari almeno a 30 anni addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti
Da tale agevolazione sono esclusi quei soggetti che, al momento del pensionamento, godono di APE sociale.
MILPOS con decreto definisce le procedure attuative al riguardo, compreso: l’elenco dei lavori usuranti, le modalità di presentazione delle domande di accesso ai benefici e di verifica dei requisiti
Legge 214/11 ad art. 24 comma 13, come modificata da Legge 205/17, prevede che l’adeguamento ad una migliore speranza di vita successivo a quello del 2019 sia effettuato ogni due anni, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni del biennio di riferimento con quella registrata nei singoli anni del biennio precedente.
Adeguamenti biennali dell’età pensionistica mai superiori ai 3 mesi, salvo possibilità di un loro recupero negli adeguamenti successivi, qualora le aspettative di vita superano i 3 mesi. Nessun adeguamento applicato in caso di diminuzione delle aspettative di vita nel biennio di riferimento.
Legge 26/19 ad art. 17 stabilisce la mancata applicazione dell’aumento della speranza di vita nel periodo 01/01/2019 – 31/12/2026 nei confronti di quei soggetti che maturano i requisiti alla pensione di vecchiaia al 31/12/2018 (questi beneficeranno del trattamento pensionistico a decorrere da 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi).
Legge 214/11 stabilisce ad art. 24 comma 20 che a decorrere dal 01/01/2012 tali lavoratori possono andare in pensione pur non avendo raggiunto l’età fissata per pensione di vecchiaia qualora abbiano maturato un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni ed 1 mese per le donne (a decorrere da 01/01/2013 aggiungere 1 mese ed a decorrere da 01/01/2014 aggiungere 1 altro mese). Su importo della pensione di anzianità verrà applicata una riduzione del 1% per ogni anno di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia se inferiore a 2 anni (2% per ogni anno ulteriore di anticipo).
Per i lavoratori, il cui versamento contributivo decorre dopo il 01/01/96 diritto alla pensione di anzianità, previa risoluzione del rapporto di lavoro, è conseguito al compimento di 63 anni purchè: versati ed accreditati a suo favore almeno 20 anni di contribuzione effettiva; ammontare mensile di 1° rata di pensione non inferiore ad un importo pari a 2,8 volte importo mensile di assegno sociale (importo annualmente aggiornato da ISTAT).
Legge 232/16 art. 1 comma 199 stabilisce che, a decorrere da 01/05/2017, requisito contributivo di cui sopra è ridotto a 41 anni per lavoratori iscritti ad INPS che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per attività svolte prima di 19 anno di età; si trovano in 1 delle seguenti condizioni:
- sono in stato di disoccupazione a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, o dimissioni per giusta causa, o risoluzione consensuale ed hanno concluso, da almeno 3 mesi, di godere di tutte le prestazioni per disoccupazione vigenti
- assistono, al momento della richiesta, da almeno 6 mesi, coniuge o parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o affine convivente qualora il genitore o il coniuge di disabile abbia compiuto 70 anni di età o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti
- presentano una riduzione della capacità lavorativa, accertata da competente Commissione per il riconoscimento di invalidità civile, superiore al 74%
- sono lavoratori che, da almeno 7 anni negli ultimi 10 o 6 anni negli ultimi 7, svolgono attività pericolose/faticose (elenco pubblicato in Allegato DPCM 87/17 pubblicato su GU 138/17). Per tali soggetti la Legge 205/17 art. 1 comma 166 stabilisce che a partire da 01/01/2018 non si applica limite relativo al livello della tariffa INAIL
Requisito contributivo raggiunto cumulando i periodi assicurativi (non coincidenti) posseduti presso qualunque forma di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia, superstiti da parte di lavoratori dipendenti, autonomi, od iscritti a gestione separate o a forme sostitutive ed esclusive di cui alla Legge 335/95.
Legge 232/16 ad art. 1 comma 261 prevede per lavoratori di Amministrazioni pubbliche e per personale di Enti di ricerca che soddisfano i requisiti di cui al comma 199 la concessione di un’indennità di fine esercizio, da corrispondere al momento in cui il soggetto ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.
Legge 205/17 ad art. 1 comma 184 prevede che a decorrere da Gennaio 2018 il pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte da INPS (quali: trattamenti pensionistici; assegni; pensioni; indennità di accompagnamento erogati ad invalidi civili) e rendite vitalizie di INAIL sono poste in pagamento il 1° giorno del mese (o giorno successivo se questo è festivo), con un unico mandato di pagamento “ove non esistono cause ostative”.
Legge 26/19 ad art. 25 ter stabilisce che gli Enti erogatori di trattamenti pensionistici debbono fornire ai pensionati una “precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali”, secondo le modalità fissate con decreto MILPOS.
Entità aiuto:
Legge 145/18 art. 1 commi 260-268 prevede che nel periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta nella misura di:
- 100% per pensioni di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS
- 97% per pensioni di importo compreso tra 3 e 4 volte il trattamento minimo INPS
- 77% per pensioni di importo compreso tra 4 e 5 volte il trattamento minimo INPS
- 52% per pensioni di importo compreso tra 5 e 6 volte il trattamento minimo di INPS
- 47% per pensioni di importo compreso tra 6 e 8 volte il trattamento minimo di INPS
- 45% per pensioni di importo compreso tra 8 e 9 volte il trattamento minimo INPS
- 40% per pensioni di importo superiore a 9 volte il trattamento minimo INPS
A decorrere dal 01/01/2019 e per i 5 anni successivi i trattamenti pensionistici, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti o del Fondo gestioni speciali dei lavoratori autonomi, aventi un importo di oltre 100.000 €/anno sono ridotti del 15% per la parte eccedente i 100.000 € fino a 130.000 €; 25% per la parte eccedente i 130.000 € fino a 200.000 €; 30% per la parte eccedente i 200.000 € fino a 350.000 €; 35% per la parte eccedente i 350.000 € fino a 500.000 €; 40% per la parte eccedente i 500.000 €.
Tale riduzione, soggetta ad una rivalutazione automatica ai sensi della Legge 448/98, si applica in proporzione ai trattamenti pensionistici di cui sopra, fermo restando la clausola di salvaguardia dei 100.000 €, con esclusione di pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo; pensioni di invalidità; pensioni ai superstiti; trattamenti riconosciuti alle vittime del dovere o di azioni terroristiche.
Presso INPS è istituito un “Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato”, in cui confluiscono i risparmi derivanti dalle precedenti riduzioni.
Legge 26/19 ad art. 18 bis stabilisce la sospensione della pensione di vecchiaia o anticipata a: soggetti che vengono condannati ad una pena detentiva, con sentenza passata in giudicato, per reati di cui agli art. 270 bis, 280, 289 bis, 416 bis, 416 ter, 422 del Codice Civile o per altri reati che prevedono almeno 2 anni di reclusione evasi; quanti sono dichiarati latitanti. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Giudice, con effetto non retroattivo, e comunicato dal Pubblico ministero, entro 15 giorni dalla sua adozione, all’Ente gestore dei rapporti previdenziali ed assistenziali. La sospensione è revocata dalla stessa Autorità giudiziaria se viene accertato il venire meno delle condizioni che l’ha determinata. Ai fini del ripristino degli importi dovuti, l’interessato presenta domanda all’Ente previdenziale, allegando copia autenticata del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione al diritto della pensione (ripristino decorre dall’invio della domanda, senza avere effetto retroattivo). Le risorse derivanti dal provvedimento di sospensione sono versate nel bilancio dello Stato per essere assegnate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, o di richieste estorsive, o di usura, o dei reati intenzionali violenti, o agli orfani per crimini domestici, o alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Legge 26/19 ad art. 20 stabilisce, in via sperimentale per il periodo 2019-2021, a favore degli iscritti sia all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia, superstiti dei lavoratori dipendenti, sia alla gestione speciale dei lavoratori autonomi, privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 e non titolari di pensione, la possibilità di riscattare, in tutto od in parte (fino ad un massimo di 5 anni, anche non continuativi), periodi antecedenti al 28/01/2019 (compresi tra l’anno del primo e dell’ultimo contributo accreditato nelle suddette forme assicurative) non soggetti ad un obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione versata od accreditata presso una forma di previdenza obbligatoria, “parificandoli ai periodi di lavoro”.
Un’eventuale acquisizione successiva dell’anzianità assicurativa antecedente al 01/01/1996 determina l’annullamento d’ufficio del suddetto riscatto, con conseguente restituzione dei contributi versati. Per esercitare il diritto di riscatto, l’interessato o i suoi superstiti o parenti/affini entro 2° grado invia domanda all’Ente previdenziale e procede al versamento del riscatto presso l’Ente previdenziale in un’unica soluzione o in rate mensili (massimo 120 rate), aventi un importo superiore a 30 €, senza applicazione di alcun interesse (escluso dalla rateizzazione il riscatto richiesto per ottenere la liquidazione della pensione, o per acquisire l’autorizzazione ai versamenti volontari). Se la rateizzazione interviene nell’ambito di una dilazione già concessa, la somma residua di questa ultima è versata in un’unica soluzione. Alla data del saldo dell’onere, INPS provvede all’accredito della contribuzione con i relativi effetti.
Nel caso di riscatto della laurea ai sensi del D. Lgs. 184/97, l’onere del periodo di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello annuo massimo imponibile di cui alla Legge 233/90 articolo 1 comma 3 (ottenuto moltiplicando per 312 il costo minimale giornaliero dell’anno di riferimento fissato per gli operai del settore artigianato e commercio) moltiplicato per l’aliquota del computo delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti vigenti alla data di presentazione della domanda.
Legge 26/19 ad art. 10 prevede che il riscatto dei periodi non contributivi sia deducibile dall’imposta lorda, nella misura del 50%, in 5 quote annuali di pari importo a partire dall’anno di sostenimento. Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro, sotto forma di premi di produzione erogati al lavoratore (importo deducibile dal reddito di impresa o da lavoro autonomo).