SICUREZZA LAVORO ED AGENTI BIOLOGICI

SICUREZZA LAVORO ED AGENTI BIOLOGICI (D.Lgs. 81/08)  (sanità25)

Soggetti interessati

Datori di lavoro, dirigenti, medico competente, lavoratore esposto ad agente biologico, cioè a qualunque “microrganismo, anche geneticamente modificato, colture cellulare ed endoparassita che potrebbe provocare infezioni, allergia, intossicazioni” riportati in Allegato XLVI a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 180/09, suddivisi in:

a)       agenti biologici di gruppo 1: agente che presenta poche probabilità di causare malattie in uomo;

b)       agenti biologici di gruppo 2: agente che può causare malattie in uomo, poco probabile sua propagazione nella comunità, disponibilità di efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

c)       agenti biologici di gruppo 3: agente che può causare gravi malattie in uomo e costituisce serio rischio per lavoratori può propagarsi nella comunità, disponibili in genere efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

d)       agenti biologici di gruppo 4: agente biologico che può causare gravi malattie in uomo, costituisce serio rischio per lavoratori, con elevato rischio di propagazione nella comunità, non disponibili di norma efficaci misure profilattiche o terapeutiche

Iter procedurale:

Datore di lavoro deve:

a)       comunicare, in caso di attività con agenti biologici gruppi 2, 3, 4 ad Organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima di inizio attività: nome ed indirizzo azienda e suo titolare; documento valutazione dei rischi. Nuova comunicazione inviata ogni volta verificati unitamente significativi nel processo di lavorazione o introdotti nuovi agenti biologici. Rappresentante lavoratori per sicurezza ha accesso a tali informazioni;

b)       munirsi di autorizzazione Ministero Salute se intende usare agenti biologici di gruppo 4 nel proprio processo produttivo. Richiesta corredata da informazioni di cui sopra e da elenco di agenti che si intende impiegare. Autorizzazione ha durata di 5 anni, rinnovabile. Revoca di autorizzazione se vengono meno “di una delle condizioni previste per autorizzazione”, compresa mancata comunicazione a Ministero di ogni nuovo agente biologico di gruppo 4 impiegato o di cui cessato uso (Esclusi da comunicazione laboratori che forniscono servizio diagnostico). Ministero comunica ad Organo di vigilanza autorizzazioni concesse e variazioni di utilizzo agenti biologici di gruppo 4;

c)       procedere a valutazione del rischio, previa consultazione rappresentante lavoratori per sicurezza, tenendo conto: classificazione di agenti biologici che presentano pericolo per salute umana; informazioni su malattie derivabili, potenziali effetti allergici e tossici, conoscenza patologia di cui affetto lavoratore; eventuali situazioni rese note da ASL che possono influire su rischio, sinergia tra diversi gruppi di agenti biologici usati fasi di procedimento lavorativo con rischio di esposizione ad agenti biologici; numero addetti alle fasi di lavorazione; generalità responsabile servizio prevenzione rischi; metodi lavorativi e misure di prevenzione adottate; programma di emergenza per proteggere lavoratori da rischio agenti biologici di gruppo 3 e 4. In base a rischi valutati adottate idonee misure protettive e preventive. Ad ogni modifica significativa a procedere a nuova valutazione del rischio e comunque ogni 3 anni;

d)       adottare misure tecniche ed organizzative per evitare esposizione lavoratori ad agenti biologici, quali: divieto uso di agenti biologici nocivi, se possibile limitare al minimo esposizione al rischio i lavoratori; progettare adeguatamente processi lavorativi; adozione misure protezione collettive od individuali; adozione misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo propagazione di agente biologico fuori da luogo di lavoro; usare segnale di rischio biologico (Modello riportato in Allegato XLV a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 101/08), elaborare procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale; definire procedure di emergenza in caso di incidenti; verificare presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro; predisporre mezzi per raccolta, stoccaggio, smaltimento di rifiuti in condizioni di sicurezza mediante impiego di contenitori identificabili; definire condizioni di trasporto in sicurezza di agenti biologici all’interno ed all’esterno di luoghi di lavoro

e)       assicurare che in luoghi dove valutazione rischi rileva presenza di agenti biologici: lavoratori dispongono di servizi sanitari adeguati muniti di docce; lavoratori dotati di indumenti protettivi da riporre separati da abiti civili; lavoratori muniti di dispositivi di protezione individuali controllati, disinfettati, puliti dopo ogni uso (se non monouso) e sostituiti o riparati in caso di difetti; indumenti conservati separatamente da altri indumenti disinfettati, puliti e se necessario distretti. Divieto di assumere cibi e bevande e di fumare nei luoghi di lavoro a rischio;

f)        in caso di strutture veterinarie e sanitarie nella valutazione dei rischi, prestare attenzione a presenza di agenti biologici in organismi di pazienti ed animali e nei relativi campioni e residui. A seguito di valutazione applicare procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per operatore e comunità, materiali e rifiuti (in particolare adottare misure di contenimento rischio per pazienti ed animali infetti riportati in Allegato XLVII a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 101/08). Nei laboratori in cui presenza di agenti biologici ai fini di ricerca didattica o diagnostica, assicurare che uso di agenti biologici in aree di lavoro corrispondenti a 2° livello di contenimento per agente biologico di gruppo 2, o al 3° livello di contenimento per agente biologico di gruppo 3, o al 4° livello di contenimento per agente biologico di gruppo 4. Nei laboratori che usano materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per uomo od animali da esperimento possibili portatori di tali agenti adottare misure almeno pari a 2° livello di contenimento (3° livello di contenimento se agenti biologici non ancora classificati). Nei processi di lavoro che comportano uso di agenti biologici, adottare misure riportate in Allegato XLVIII a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 180/09;

g)       in caso di verificarsi incidenti con possibile dispersione in ambiente da agenti biologici abbandonare subito zone interessate dove possono entrare solo addetti a decontaminazione muniti di protezione, informare Organi di vigilanza, lavoratori, rappresentante per sicurezza (evidenziare cause che hanno determinato evento e misure adottate per porre rimedio a situazione createsi). Lavoratore informa subito datore di lavoro e dirigente circa incidente dovuto ad uso agenti biologici;

h)       fornire informazioni e formazione a lavoratori in merito a: rischi per salute dovuti ad agenti biologici usati precauzioni da prendere per evitare esposizione misure igieniche da osservare; funzioni di indumenti protettivi e dispositivi individuali di protezione; procedure da seguire per manipolazione di agenti biologici di gruppo 4; modo di prevenire infortuni e misure da adottare per ridurre al minimo conseguenze. Formazione e informazione fornita prima di inizio lavoro e ripetuta almeno ogni 5 anni o in caso di cambiamento nelle lavorazioni che influiscono sul grado dei rischi. Esporre nei luoghi di lavoro cartelli in cui riportare procedure da seguire in caso di infortuni o incidenti;

i)         sottoporre lavoratori a sorveglianza sanitaria ed adottare su parere del medico competente misure speciali di protezione, quali: messa a disposizione di vaccini efficaci a lavoratori non immuni da agente biologico e loro allontanamento temporaneo. In caso di sorveglianza sanitaria se rilevato nei lavoratori esistenza di anomalie imputabili ad esposizione, medico ne informa datore di lavoro, che effettua nuova valutazione del rischio. Medico fornisce a lavoratori informazioni su esito visita e su inconvenienti o vantaggi di vaccinazione;

j)         iscrivere lavoratori esposti ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 in apposito registro in cui annotare per ognuno: attività svolta; agente usato; eventuali caso di esposizione. Registro tenuto aggiornato, accessibile a medico e rappresentante lavoratori per sicurezza, consegnato in copia ad ISPESL ed Organo di vigilanza (comunicare loro ogni 3 anni, o comunque su richiesta, variazioni intervenute, cessazione rapporto di lavoro con connessa consegna di cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, o a seguito cessazione attività aziendale, o in caso di assunzione di lavoratori esposti in passato a rischio biologico). Annotazioni individuali contenute nel registro, in cartella sanitaria e del rischio conservate da datore di lavoro fino a risoluzione rapporto di lavoro e da ISPESL per 10 anni da cessazione attività di esposizione ad agenti biologici (40 anni se agenti provocano “infezioni latenti o persistenti o danno luogo a malattie con recrudescenza periodica”

ISPESL tiene registro dei casi di malattia o decesso dovuti ad esposizione da agenti biologici aggiornato con dati trasmessi da medici e strutture sanitarie, pubbliche o private. Ministero Salute fornisce a Commissione Europea informazioni su uso dati del registro

Sanzioni:

Datore di lavoro che non effettua valutazione del rischio o non redige relativo documento di rischio: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €

Datore di lavoro e dirigente che non chiede autorizzazione a Ministero per uso agente biologico o non informa Ministero di nuovo agente biologico usato nel processo, o non applica buone prassi di lavoro, o non adotta idonee misure precauzionali e di prevenzione, o non adotta misure specifiche per laboratori o per processi industriali con impiego di agenti biologici di gruppi 2, 3, 4, o non provvede a formare ed informare lavoratori, o non sottopone lavoratori a sorveglianza sanitaria, o non tiene registri aggiornati: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €

Datore di lavoro e dirigente che non informa Organo di vigilanza almeno 30 giorni prima inizio lavori, o subito dopo verificarsi incidente: arresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2.000 €

Datore di lavoro e dirigente che non consegna copia registro e cartella sanitaria o di rischio a ISPESL o a lavoratore: ammenda da 500 a 1.800 €

Preposto che non applica misure protettive e preventive per ridurre rischi, comprese quelle in laboratori o processi industriali con agenti biologici, o non fornisce adeguata informazione e formazione ai lavoratori: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 €

Medico competente che non comunica a datore di lavoro risultati sorveglianza sanitaria: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1.200 €

Lavoratore che non segnala subito a datore di lavoro incidente con agente biologico: arresto fino a 1 mese o ammenda da 350 a 800 €

Lavoratore che non abbandona subito dopo incidente zona interessata: arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400 €

Chiunque assume cibi e bevande o fuma in zone vietate: ammenda da 100 a 450 €

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