SICUREZZA LAVORO E SOSTANZE PERICOLOSE

SICUREZZA LAVORO E SOSTANZE PERICOLOSE (D.Lgs. 81/08)  (sanità24)

Soggetti interessati

Datori di lavoro, dirigenti, lavoratori a contratto con sostanze pericolose per salute (v. agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni)

Iter procedurale:

Nel caso di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro, compreso il loro trasporto (Esclusa esposizione ad amianto o protezione radiologica per cui sussistono leggi specifiche), datore di lavoro deve:

a)       procedere a valutazione dei rischi tenendo conto: proprietà pericolose di agenti chimici sul luogo di lavoro; informazioni su salute e sicurezza comunicati da fabbricante; livello, modo, durata di esposizione, circostanze in cui eseguito lavoro in funzione di quantità sostanze e preparati che li contengono o possono generare; valori limite di esposizione riportati in Allegato XXXVIII e XXXIX a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 180/09; effetti di misure preventive e protettive adottate; risultati di azioni di sorveglianza sanitaria intraprese; misure adottate per prevenzione e protezione rischi (compresa manutenzione e pulizia). In caso di attività lavorative che comportano esposizione a più agenti chimici pericolosi, rischio deriva da combinazione di tutti i suddetti agenti chimici. Chiunque immette sul mercato agenti chimici pericolosi deve fornire a datore di lavoro informazioni necessarie a valutazione del rischio. Nel caso di attività nuova in presenza di agenti chimici pericolosi adeguare valutazione dei rischi prima di iniziare tale attività. Datore di lavoro deve aggiornare periodicamente, valutazione rischi “in occasione di notevoli cambiamenti che potrebbero averla resa superata o quando risultati di sorveglianza sanitaria ne mostri necessità”

b)       procedere ad eliminare o ridurre al minimo rischi mediante: progettazione ed organizzazione sistemi di lavorazione idonei; fornitura attrezzature idonee; riduzione al minimo di lavoratori esposti; riduzione al minimo durata ed intensità di esposizione; misure igieniche adeguate; riduzioni ad minimo agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro; adozione metodi di lavoro appropriati al fine di garantire manipolazione, immagazzinamento, trasporto sostanze pericolose

c)       procedere ad adozione di misure specifiche di prevenzione e protezione tramite sostituzione agente chimico pericoloso con altri agenti o processi meno pericolosi, o se ciò non possibile: progettazione di appropriati processi lavorativi, controlli tecnici, attrezzature e materiali; adozione di idonee misure di protezione collettive ed individuali; sorveglianza sanitaria dei lavoratori; misurazione costante di agenti chimici pericolosi per verificarne limiti (Valori misurazioni riportati in documento valutazione rischi e resi noti a rappresentante lavoratori per sicurezza); rimozione cause che hanno determinato superamento limiti fissati; idoneo immagazzinamento ed isolamento di agenti chimici incompatibili tra loro (eliminare concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o sostanze chimicamente instabili o quanto meno evitare presenze fonti di accensione che potrebbero provocare incendi ed esplosioni); controllo periodico di impianti e macchinari; informazione a lavoratori circa superamento valore di esposizione e misure di prevenzione e protezione da adottare

d)       predisporre procedure di intervento adeguate in caso di incidenti od emergenze derivati da agenti chimici pericolosi, comprese: periodiche esercitazioni di sicurezza e messa a disposizione di idonei mezzi di pronto soccorso; evacuazione; informazioni ai lavoratori; rimedio alla situazione pericolosa; fornitura indumenti protettivi o dispositivi protezione individuale a lavoratori impiegati in zona pericolosa; predisposizione sistemi di allarme atti a segnalare subito incidente. Misure di emergenza riportate in piano contenente: informazioni su attività pericolose; agenti chimici pericolosi; misure identificazione da rischi; precauzioni da prendere. In caso di incendi lavoratori non protetti debbono subito abbandonare zona

e)       fornire a lavoratori informazioni attraverso valutazione del rischio su agenti chimici pericolosi presenti in luogo di lavoro, valori limite di esposizione, prescrizioni da adottare per loro protezione. Informazioni fornite in modo adeguato (orali e scritte) ed aggiornate tenendo conto cambiamento rischio. Occorre identificare in modo ben visibile contenitori dove sono presenti agenti chimici pericolosi. Chiunque immette sul mercato agenti chimici pericolosi deve fornire adeguate informazioni su questi

f)        vietare produzione, lavorazione, impiego di agenti chimici riportati in Allegato XL a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 101/08 (Istituito Comitato consultivo per determinare ed aggiornare valori limite di esposizione professionale e valori limiti biologici degli agenti chimici con il compito di aggiornare valori indicati in Allegati XXXVIII, XXXIX, XL, XLI in funzione del progresso tecnico ed evoluzione norme comunitarie ed internazionali), con esclusione di quegli agenti chimici componenti di rifiuti, purché in concentrazione inferiore a quella indicata in Allegato. Deroghe autorizzate per attività di ricerca, o volte ad eliminare agenti chimici presenti in forma di sottoprodotti o rifiuti o prodotti intermedi (Evitare esposizione diretta dei lavoratori). Richiesta autorizzazione inviata a Ministero Salute, specificando motivi, quantitativi agenti chimici da usare annualmente, numero lavoratori addetti, descrizione attività e reazioni, misure previste per tutela salute e prevenire esposizione lavoratori

g)       adottare sorveglianza sanitaria nei confronti di lavoratori esposti ad agenti chimici classificati come molto tossici, tossici, nocivi, corrosivi, irritanti: prima di adibire lavoratore a certe mansioni; periodicamente (Almeno 1 volta anno o secondo quanto stabilito da medico competente in base a valutazione dei rischi); al momento cessazione rapporto di lavoro. Monitoraggio biologico necessario per lavoratori esposti ad agenti per cui fissato valore limite biologico. Accertamenti eseguiti con basso rischio per lavoratore. Sulla base di esami clinici, datore di lavoro adotta misure protettive specifiche per singolo lavoratore. Medico informa di “esistenza effetti pregiudizievoli per salute imputabili a esposizione o superamento valore biologico”, lavoratore e datore di lavoro che sottopone a revisione valutazione dei rischi e misure predisposte per loro eliminazione, impone visita medica straordinaria a tutti gli altri lavoratori esposti a stesso agente. Medico competente aggiorna cartella sanitaria di ogni lavoratore, evidenziando livelli di rischio a cui sottoposto. Copia cartella fornita ad Organi di vigilanza

h)       assicurare consultazione di lavoratori o loro rappresentanti.

Nel caso di agenti cancerogeni e mutageni, datore di lavoro deve:

a)       evitare di ridurre utilizzo di agente cancerogeno e mutageno (Elenco riportato in Allegato XLII a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 101/08), sostituendolo se possibile con sostanze o preparati non nocivi o meno nocivi. Se ciò non possibile, occorre utilizzare agente cancerogeno o mutageno in sistema chiuso o quanto meno riducendo al minimo livello di esposizione dei lavoratori

b)       redigere documento di valutazione del rischio, tenendo conto caratteristiche delle lavorazioni, loro durata e frequenza, quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni utilizzati, loro concentrazione, capacità di questi di penetrare organismo umano (tramite quale via). A seguito valutazione, adozione misure di protezione e prevenzione in base a situazioni lavorative. Documento valutazione integrato con dati circa attività lavorative che comportano: presenze di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni nel processo; quantitativi di tali sostanze impiegate o presenti come sottoprodotti; numero lavoratori esposti; grado di esposizione; misure preventive e protettive adottate (compresi dispositivi di protezione individuali); indagine svolte per sostituire agenti cancerogeni o mutageni. A seguito modifiche significative nel processo produttivo, nuova valutazione dei rischi. Rappresentante lavoratori per sicurezza può chiedere dati valutazione rischi

c)       adottare seguenti misure tecniche:

–          assicurare impiego di agenti cancerogeni o mutageni non superiore a necessità di lavorazioni e comunque entro limiti riportati in Allegato XLIII a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 101/08

–          limitare al minimo possibile numero di lavoratori esposti, isolando aree di lavorazione, munirle di appositi segnali (compreso “vietato fumare”), renderle accessibili solo a lavoratori autorizzati

–          progettare, programmare, sorvegliare lavorazioni in modo da evitare immissioni nell’aria di agenti cancerogeni o mutageni

–          provvedere a misurazioni di agenti cancerogeni o mutageni per verificare efficacia misure di prevenzione adottate ed individuare subito eventuali anomalie

–          provvedere a sistematica pulitura di locali, attrezzature ed impianti

–          elaborare procedure in casi di emergenza con rischio di esposizione elevate

–          assicurare idonea conservazione, manipolazione, trasporto di agenti cancerogeni o mutageni

–          assicurare raccolta ed immagazzinamento di scarti e residui di lavorazioni di agenti cancerogeni, utilizzando contenitori ermetici etichettati

–          disporre su parere del medico competente misure protettive particolari per lavoratori maggiormente esposti

–          assicurare servizi igienici adeguati a disposizioni lavoratori

–          assicurare idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati rispetto ad abiti civili e detenere puliti dopo ogni utilizzo e subito riparati o sostituiti se deteriorati

–          vietare assunzioni di cibi e bevande nelle zone a rischio

d)       fornire adeguata formazione ed informazione ai lavoratori circa: agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi; loro dislocazione e rischi per salute; precauzioni da prendere per evitare esposizioni; misure igieniche da osservare; impiego di idonei indumenti e dispositivi individuali di protezione e loro corretto utilizzo; modo di prevenire verificarsi di incidenti e misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. Formazione ed informazione attuata prima di adibire lavoratore ad attività e ripetuta con frequenza almeno ogni 5 anni o ogni volta che vi sono cambiamenti significativi. Contenitori contaminati da agenti cancerogeni o mutageni, etichettati e contrassegnati in modo leggibile

e)       in caso di esposizione non prevedibile a seguito incidenti, adottare misure atte a rimuovere subito causa di incidente, informando Organo di vigilanza e lavoratori che debbono subito abbandonare area (vi possono accedere solo addetti alle riparazioni indossando appropriati indumenti di protezione)

f)        in caso di manutenzione di impianti ed apparecchiature con rilevanti esposizioni ad agenti cancerogeno o mutageni, isolare aree e consentirne accesso solo a lavoratori addetti a manutenzione, muniti di idonei dispositivi di protezione e comunque per “tempo strettamente necessario a lavorazioni da espletare”

g)       sottoporre lavoratori a sorveglianza sanitaria con esecuzione di esami clinici e biologici. Se emerso che più lavoratori presentano anomalie dovute ad esposizione, medico ne informa lavoratori e datore di lavoro, che effettua nuova valutazione dei rischi, anche tramite misurazione concentrazione di agente per verificare efficacia misure adottate

h)       iscrivere lavoratori in registro di esposizione, in cui riportare attività svolte, agente cancerogeno o mutagene utilizzato, valore di esposizione ad agente. Registro conservato aggiornato da datore di lavoro e messo a disposizione di rappresentante dei lavoratori per sicurezza. Medico competente istituisce ed aggiorna cartella sanitaria e dei rischi del lavoratore. A seguito cessazione lavoro, registro inviato ad ISPESL, unitamente ad annotazioni individuali in questo riportate. In caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, datore di lavoro:

–          consegnare registro ad ISPESL ed Organo vigilanza comunicando, ogni 3 anni o ad ogni loro richiesta, variazioni intervenute

–          consegnare registro su richiesta ad Istituto Superiore di Sanità

–          consegnare registro a cessazione attività aziendale ad Organo di vigilanza                                                      

–          chiedere ad ISPESL in caso di assunzione di lavoratori già esposti ad agenti cancerogeni, copia annotazioni individuali di registro precedente ditta e cartella sanitaria di individuo.

ISPESL invia ogni anno a Ministero Salute dati sintetici relativi a contenuti registri, rendendoli anche disponibili a Regione, su richiesta

ISPESL realizza sistema di monitoraggio rischi occupazionali da agenti cancerogeni o mutageni.

Medici che identificano casi di neoplasie dovute ad esposizioni da agenti cancerogeni, le segnalano ad ISPESL affinché costituisca registro nazionale casi di neoplasie di sospetta origine professionale.

Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente sostanze cancerogene o mutagene e tossiche, al fine di aggiornare Allegati XLII e XLIII in funzione progresso tecnico, violazioni normative e conoscenze settore agenti cancerogeni o mutageni.

Nei casi di rischi da esposizione da amianto (manutenzione, rimozione, smaltimento, trattamento di amianto e bonifica aree interessate), datore di lavoro deve:

a)       adottare misure volte ad individuare presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, anche assumendo informazioni da proprietario locali

b)       redigere documento valutazione rischi da polvere di amianto, al fine di stabilire natura, prodotti, esposizione, misure di prevenzione e protezione da adottare. Si avrà esposizioni sporadiche e di ridotta intensità in caso di brevi attività non continuative di manutenzione, rimozione senza deterioramento di materiali non degradati, incapsulamento di materiali contenenti amianto, sorveglianza e controllo di aria con relativo prelievo di campioni. Valutazione aggiornata se verificate modifiche significative in esposizione di lavoratore

c)       presentare prima di inizio lavori, notifica ad Organo di vigilanza, specificando: ubicazione del cantiere, tipi e quantitativi di amianto manipolati; attività e procedimenti applicati; numero di lavoratori interessati; data inizio lavori e relativa durata; misure adottate per ridurre esposizione lavoratori ad amianto. Documentazione oggetto di notifica a disposizione di lavoratori. In caso di modifiche intervenute con aumento significativo di esposizione da polvere di amianto, occorre nuova notifica

d)       adottare misure per ridurre al minimo concentrazione nell’aria di polvere di amianto tramite:

–          ridurre al minimo numero di lavoratori impiegati

–          munire lavoratori esposti di idonei dispositivi di protezione individuali di vie respiratorie (valore di amianto in aria respirata 1/10 del valore limite)

–          utilizzo di dispositivi di protezione individuali intervallato con turni di riposo con preventiva decontaminazione

–          processi di lavorazione concepiti in modo da evitare produzione di polvere di amianto o quanto meno evitarne dispersione nell’aria

–          periodica pulizia e manutenzione di locali ed attrezzature per trattamento di amianto

–          materiali con rilascio di amianto stoccati, trasportati in contenitori chiusi

–          rifiuti raccolti e rimossi dal luogo di lavoro al più presto possibile e racchiusi in contenitori con apposita etichettatura (Rifiuti trattati come pericolosi)

e)       adottare misure appropriate affinché:

–          luoghi dove svolta attività pericolose delimitati con appositi cartelli, accessibili solo a lavoratori incaricati, oggetto di divieto di fumare

–          predisposte aree speciali dove lavoratori possono mangiare e bere senza rischi

–          messi a disposizione dei lavoratori indumenti e dispositivi di protezione individuali che debbono restare all’interno di impresa (Trasportati all’esterno solo presso lavanderie autorizzate o smaltimento in discariche in contenitori chiusi)

–          indumenti di lavoro o protettivi custoditi in luogo separatola abiti civili

–          messa a disposizione lavoratori di impianti sanitari provvisti di docce

–          equipaggiamento di lavoratore pulito e controllato dopo ogni utilizzo e prese misure per ripararlo o sostituirlo se difettoso

f)        eseguire periodiche misurazioni, mediante campioni rappresentativi per esposizioni lavorative di 8 ore, di concentrazione fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro, i cui risultati annotati in documento valutazione dei rischi. Campionamento eseguito, previa consultazione lavoratori, da personale qualificato, analizzati da laboratori qualificati

g)       rispettare valore limite di esposizione per amianto fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, inteso come valore medio di esposizione ad 8 ore lavorative. Se valore limite superato, occorre individuare cause di superamento ed adottare al più presto misure idonee per rimuovere tali cause, altrimenti lavoro sospeso nella zona a rischio. Datore di lavoro esegue nuova misurazione concentrazione polvere nell’aria per verificare efficacia misure prese. Se esposizione non può essere ridotta, occorre uso di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, intervallati da turni di riposo, preceduti da idonea decontaminazione (Durata tali turni in funzione “impegno fisico e condizioni climatiche”)

h)       in caso nonostante prescrizioni prese, valori limite superati:

–          fornire ai lavoratori dispositivi di protezione individuale

–          affiggere cartelli evidenziando rischio di superare valori limite di esposizione

–          adottare misure necessarie per impedire dispersione della polvere fuori da luogo di lavoro

–          consultare lavoratori in merito a misure da adottare

i)         far effettuare lavori di demolizione o rimozione di amianto da edifici, strutture, apparecchi, impianti, mezzi di trasporto da imprese qualificate, predisponendo piano di lavoro che prevede adozione misure per garantire sicurezza dei lavoratori, quali:

–          rimozione amianto da strutture prima della loro demolizione

–          fornitura a lavoratori di dispositivi di protezione individuale

–          verifica assenza rischi sul luogo di lavoro da esposizione di amianto al termine sua rimozione

–          misure di protezione e decontaminazione lavoratori

–          misure di protezione di terzi per raccolta e smaltimento materiali

–          adozione specifiche misure precauzionali in caso di superamento valori limite

–          data inizio lavori e loro durata presumibile

–          luogo di esecuzione dei lavori

–          tecniche di lavoro da adottare per rimozione amianto

–          caratteristiche attrezzature o dispositivi da adottare.

Copia del piano di lavoro messo a disposizione di lavoratori ed inviata almeno 30 giorni prima inizio lavori ad Organo vigilanza, che se in tale periodo di tempo non formula richieste di integrazioni o modifiche, autorizza datore di lavoro ad avviare intervento

j)         fornire a lavoratori prima di iniziare attività, informazioni su: rischi per salute da esposizione ad amianto; specifiche norme igieniche da osservare; modalità di pulitura ed uso di indumenti e dispositivi di protezione individuale; misure precauzionali da adottare per ridurre al minimo rischio; esistenza del valore limite e necessità di monitoraggio ambientale. Datore di lavoro informa subito lavoratori in merito superamento valore limite e li consulta su misure da adottare

k)       assicurare adeguata formazione a lavoratori su: proprietà di amianto e suoi effetti su salute; tipi dei prodotti o materiali contenenti amianto; operazioni che determinano esposizioni ad amianto; importanza controlli preventivi per ridurre rischio di esposizione; procedure sicure di lavoro; controlli ed attrezzature di protezione; funzioni e limiti dei dispositivi di protezione individuale; procedura di emergenza di decontaminazione; eliminazione rifiuti; necessità di sorveglianza sanitaria. Addetti a rimozione e smaltimento amianto solo lavoratori che hanno frequentato corso

l)         sottoporre lavoratori a sorveglianza sanitaria periodica (almeno 1 volta ogni 3 anni o con periodicità diversa decisa da medico competente) finalizzata anche alla possibilità di indossare dispositivi di protezione di vie respiratorie durante lavoro, nonché a visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro. Accertamenti sanitari comprendenti anamnesi individuale, esame clinico generale, esami funzione respiratoria

m)      iscrivere sul registro superamento del valore limite di esposizione, inviandone copia ad Organo di vigilanza ed ISPESL. Datore di lavoro deve fornire ad ISPESL in caso di cessazione rapporto di lavoro, tramite medico competente, cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, unitamente ad annotazioni individuali contenute nel registro (Documenti conservati da ISPESL per 40 anni da cessazione ad esposizione)                 

Sanzioni:

Datore di lavoro che non esegue valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici o da agenti cancerogeni o mutageni o da amianto: arresto da 3 a 6 mesi o multa da 2.500 a 6.400 €

Datore di lavoro che inizia nuova attività senza procedere a valutazione rischi: arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 €

Datore di lavoro e dirigente che non adotta misure specifiche di protezione e prevenzione o in caso di incidenti od emergenze, o non rispetta norme su divieto di produzione e impiego di agenti chimici pericolosi o di agenti cancerogeni o mutageni o da esposizione da amianto: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €    

Datore di lavoro e dirigente che non procede a fornire adeguata informazione e formazione ai lavoratori in materia di rischi da agenti chimici o da agenti cancerogeni o mutageni o da esposizione ad amianto: arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 €

Datore di lavoro e dirigente che non notifica inizio lavori per rimozione amianto o non invia copia programma di lavori, o non tiene registri, o non informa lavoratori o ISPESL su dati in questi contenuti di agenti cancerogeni o esposizione ad amianto, o non esegue previsti campionamenti per accertare presenza polveri di amianto: multa da 500 a 1.800 €

Medico competente che non effettua monitoraggio biologico su lavoratori esposti a rischio biologico, o non informa lavoratori o datore di lavoro circa effetti pregiudizievoli su salute, o non tiene ed aggiorna cartella sanitaria: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1.200 €

Medico competente che non tiene ed aggiorna cartella sanitaria in caso di rischio cancerogeno o mutageno: arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 800 €

Preposto che non adotta misure specifiche di protezione o prevenzione, o disposizioni idonee in caso di incidenti o emergenze, o non rispetta divieto di produzione ed impiego di agenti chimici sul lavoro, o in caso di deroga li utilizza senza necessaria autorizzazione o senza rispettare prescrizioni in queste contenute, o non provvede a sostituire o ridurre sostanze a rischio cancerogeno o mutageno, o non adotta misure preventive e protettive, o non adotta misure idonee in caso di esposizioni non prevedibili ad agenti cancerogeni o mutageni, o non adotta idonee misure per operazioni lavorative particolari, o non sottopone lavoratori a sorveglianza sanitaria, o non procede ad individuare presenze di amianto, o non provvede ad evitare esposizioni da amianto a lavoratori oltre valore limite: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 €

Preposto che non sottopongono lavoratori a rischio agenti chimici a sorveglianza sanitaria, o non adotta conseguenti misure di protezione e prevenzione, o non fornisce adeguata informazione e formazione a lavoratori in materia di rischi da agenti cancerogene o mutageni: arresto fino a 1 mese o ammenda da 250 a 1.000 €

Chiunque non rispetta divieto di assumere cibo e bevande in zone delimitate a rischio agenti cancerogeni o mutageni: multa da 100 a 450 €       

Posted in: