SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

SICUREZZA LUOGHI LAVORO (D.Lgs. 81/08)  (sanità22)

Soggetti interessati:

Chiunque opera in luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro ubicati all’interno di aziende o altro luogo di pertinenza di aziende accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro, con esclusione dei mezzi di trasporto, cantieri temporanei e mobili (v. scheda “sanità21”), industrie estrattive, pescherecci, campi, boschi ed altri terreni facenti parte di azienda agricola o forestale   

Iter procedurale:

Datore di lavoro provvede affinché:

a)       luoghi di lavoro siano conformi alle disposizioni riportate in Allegato IV a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 180/09, che per quanto concerne aziende agricole riguardano:

–          vietato adibire ad abitazione di lavoratori stabili o assunti per lavori stagionali: grotte naturali od artificiali, le cui pareti costituite in tutto od in parte di roccia; capanne costruite, in tutto od in parte, con paglia, fieno, frasche, canne o tende con esclusione di ricoveri diurni per lavori non continuativi da eseguire in località ad oltre 5 km. dal centro abitato; ricoveri dei pastori per durata del pascolo;

–          costruzioni fisse o mobili adibite ad uso dormitorio per lavoratori stagionali debbono rispondere a condizioni prescritte in Allegato IV pubblicato su G.U. 180/09, eventualmente muniti di servizi accessori “in relazione a natura e durata dei lavori, nonché condizioni locali”;

–          osservare norme igieniche atte ad evitare inquinamento ed impedire diffusione di malattie per “provvista, conservazione, distribuzione di acqua potabile a lavoratori”;

–          dotazione di acquaio nelle abitazioni stabili di datore di lavoro o famiglia, i cui servizi costruiti in modo che le acque versate nel terreno a distanza di almeno 25 m. da abitazione, depositi e condutture di acqua potabile. Locali dotati di latrine non comunicanti direttamente con abitazione, i cui scarichi raccolti in bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore gas;

–          stalle non direttamente comunicanti con locali di abitazione o dormitori o munite di solaio che impedisce passaggio di gas, pavimento impermeabile con fossetti di scolo per deiezioni liquide da raccogliersi in appositi bottini collocati fuori da stalle. Nuove stalle non munite di aperture nella facciata ove si aprono finestre di abitazioni a distanza inferiore a 3 m. in linea orizzontale. Concimaie situate a distanza di almeno 25 m. da abitazioni, dormitori, depositi o condutture di acqua potabile (Distanze minori solo se autorizzate da ASL);

–          dotazione di mezzi di disinfezione a disposizione di addetti alla custodia del bestiame per evitare contagio delle malattie infettive;

–          detenzione sotto custodia ed adozione idonee precauzioni nell’utilizzo di “sostanze asfissianti, tossiche, infettanti o comunque nocive alla salute die lavorati nelle operazioni di diserbo, disinfezione parassiti delle piante, semi, distruzione di topi ed altri animali nocivi, nonché prevenzione e cura di malattie del bestiame.

Luoghi di lavoro strutturati tenendo conto di eventuali lavoratori disabili, salvo quelli esistenti prima del 1/1/1993. Se vincoli urbanistici od architettonici impediscono adeguamento luoghi di lavoro a quanto prescritto da D.Lgs. 81/08 datore di lavoro, sentito rappresentante lavoratori per sicurezza e previa autorizzazione ASL, “adotta misure alternative che garantiscono livello di sicurezza equivalente”;       

b)       vie di circolazione, interna o all’aperto, che conducono ad uscite di emergenza rimangono sgombre al fine di consentirne immediato utilizzo;

c)       luoghi di lavoro, impianti, dispositivi oggetto di regolare manutenzione, eliminando il più rapidamente possibile difetti pregiudizievoli per salute dei lavoratori;

d)       luoghi di lavoro, impianti, dispositivi sottoposti a regolare pulizia, in modo da assicurarne idonee condizioni igieniche;

e)       impianti e dispositivi di sicurezza destinati a prevenire od eliminare pericoli oggetto di regolare manutenzione e controllo del loro funzionamento.

Vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, salvo caso di particolari esigenze tecniche (v. cantine) o altri utilizzi autorizzati da ASL, purché “dette lavorazioni non diano luogo ad emissione di agenti nocivi”. In tali circostanze occorre dotarli di idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.    

Vietato consentire accesso dei lavoratori a “pozzi neri, fogne, camini, fossi, gallerie ed in genere in ambienti dove sia possibile rilascio di gas deleteri, senza che venga previamente accertata assenza di pericolo per vita ed integrità fisica dei medesimi o senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilatori”. Se vi è incertezza circa pericolosità del luogo, lavoratori legati con cintura di sicurezza, oggetto di vigilanza per tutta la durata del lavoro e forniti di apparecchi di protezione. Apertura a suddetti luoghi deve avere dimensioni tali da consentire recupero di lavoratore svenuto.

Costruzione, realizzazione, ampliamento, ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali eseguiti nel rispetto di norme vigenti ed oggetto di notifica (descrivere oggetto delle lavorazioni e principali malattie da queste derivate, nonché locali ed impianti) ad Organo di vigilanza, che entro 30 giorni potrà chiedere ulteriori dati o modifiche a locali. Notifica obbligatoria in caso di più di 3 lavoratori        

Sanzioni:

Datore di lavoro che non adotta idonee disposizioni in materia di ambienti sospetti di inquinamento: arresto da 6 a 12 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €

Datore di lavoro che utilizza locali chiusi, sotterranei,l semi sotterranei senza dotarli di idonei sistemi di aerazione, illuminazione, microclima, od utilizza locali non conformi a disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 €

Datore di lavoro che non notifica ad Organo di vigilanza realizzazione nuovi locali industriali: multa da 500 a 1.800 €    

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