SICUREZZA LAVORO E AGENTI FISICI

SICUREZZA LAVORO E AGENTI FISICI (D.Lgs. 81/08)  (sanità23)

Soggetti interessati:

Datori di lavoro e lavoratori che subiscono agenti fisici durante proprie attività quali rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche di origine artificiale, microclima ed atmosfere particolari con possibili rischi per loro salute e sicurezza

Iter procedurale:

Datore di lavoro deve

a)       valutare rischi derivanti da esposizione lavoratori a agenti fisici, evidenziando misure di prevenzione da adottare. Valutazione da effettuare ogni 4 anni da personale qualificato ed aggiornata ogni volta che risultati della sorveglianza sanitaria impone sua revisione riportati in D.Lgs. 81/08 e se ciò dovesse avvenire datore di lavoro deve subito intervenire per “riportare esposizione al di sotto del valore limite, individuare cause del superamento e adeguare di conseguenza misure di protezione alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio” (comprese donne in stato di gravidanza e minori);

b)       informare lavoratori e loro rappresentanti in relazione risultato valutazione rischi, misure adottate, entità e significato valori limite di esposizione, segnalazione effetti negativi di esposizione per salute, circostanze a cui lavoratore hanno diritto a sorveglianza sanitaria, procedure dei lavoro atte a ridurre rischi da esposizione, corretto uso di dispositivi di protezione individuali;

c)       far eseguire sorveglianza sanitaria da medico competente sulla base dei risultati di valutazione del rischio. Se sorveglianza rivela alterazioni apprezzabili dello stato di salute ne informa lavoratore e datore di lavoro che provvede a sottoporre a revisione documento valutazione rischi e relative misure prese per ridurre rischio, tenendo conto parere del medico. Dati della sorveglianza riportati nella cartella sanitaria del lavoratore;

Nel caso di rischi da esposizione al rumore, datore di lavoro deve:

a)       procedere a valutazione del rischio, in particolare per udito, comprendente: livello, tipo e durata di esposizione al rumore; valori limite di esposizione mai superiori a quelli indicati in art. 189 del D.Lgs. 81/08; effetti diretti ed indiretti su salute del lavoratore, comprese quelle derivanti da interazione tra rumore e vibrazioni; informazioni su emissione rumore di attrezzature fornite da fabbricanti; esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre rumore; prolungamento periodo di esposizione al rumore oltre orario di lavoro; informazioni raccolte da sorveglianza sanitaria e/o da letteratura scientifica; dispositivi di protezione di udito. Emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine, impianti stimata in fase preventiva facendo riferimento a benessere dati sul rumore approvate da Consulta permanente.

Se a seguito valutazione si deduce superamento di valori minimi fissati da legge, datore di lavoro misura livelli di rumore e cerca di adottare metodi e strumenti di lavoro in grado di ridurre livello di rumore, tenendo conto durata di esposizione e fattori ambientali. Nel caso di attività con elevata fluttuazione dei livelli di esposizione al rumore, datore di lavoro può attribuire ai lavoratori un’esposizione superiore ai limiti fissati da legge, purché: dotati di adeguati dispositivi individuali di protezione di udito; fornita adeguata informazione e controllo sanitario;

b)       eliminare o ridurre al minimo rischio da rumore mediante: adozione metodi di lavoro che riducono tempo di esposizione al rumore; scelta di adeguate attrezzature a minor rumore; progettazione luoghi di lavoro; adeguata informazione su uso corretto attrezzature; adozione misure tecniche per contenere rumore; opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro. Se a seguito valutazione rischi emerge che livelli di rumore superiore ai limiti di legge, datore di lavoro deve adottare “misure tecniche ed organizzative volte a ridurre esposizione al rumore”, compresa segnalazione luoghi di lavoro con livelli di rumore più elevati, limitandone accesso;

c)       fornire ai lavoratori dispositivi di protezione individuali per udito in grado di eliminare rischio o ridurlo al minimo, verificandone poi efficacia;

d)       qualora nonostante misure precauzionali prese, livello di rumore superiore a limiti di legge: adottare misure immediate per riportarli nei limiti di legge; individuare cause di eccessiva esposizione; modificare misure di protezione per evitare ripetersi della situazione;

e)       fornire ai lavoratori adeguata informazione sui rischi da esposizione al rumore;

f)        sottoporre lavoratori a sorveglianza sanitaria almeno 1 volta all’anno (Maggiore frequenza stabilita da medico competente per lavoratori esposti a valore di rumore superiori ai limiti di legge);

g)       chiedere deroghe ad uso dispositivi individuali di protezione se il loro utilizzo può comportare rischi per salute lavoratori più elevati di quanto “accadrebbe senza loro utilizzo”. Deroghe concesse sentite le parti sociali, per non oltre 4 anni da Organo vigilanza competente, comunicandolo a Ministero Lavoro ed intensificando sorveglianza sanitaria.

Nel caso di rischi da esposizione a vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero o mano-braccio, datore di lavoro deve:

a)       procedere a valutazione dei rischi, misurando livello delle vibrazioni meccaniche cui lavoratori sono esposti (Misurazioni secondo disposizioni di cui Allegato XXXV a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 101/08) che comunque non deve mai superiore valori limite fissati in articolo 201 del D.Lgs. 81/08 per giornata lavorativa di 8 ore (Rispetto valori limite nel settore agricolo e forestale a decorrere da 6/7/2014) . Ai fini della valutazione datore di lavoro tiene conto di: livello, tipo e durata di esposizione, comprese vibrazioni intermittenti ed urti ripetuti; valoir limite di esposizione; eventuali effetti diretti ed indiretti su salute dei lavoratori sensibili (donne in stato di gravidanza e minori); informazioni fornite da costruttore di attrezzature; esistenza di attrezzature alternative atte a ridurre vibrazioni; prolungamento periodo di esposizione oltre orario di lavoro; condizioni di lavoro particolari (v. basse temperature, bagnato); informazioni raccolte da sorveglianza sanitaria e letteratura scientifica;

b)       applicare misure tecnico organizzative in grado di ridurre al minimo esposizioni a vibrazioni, quali: altri metodi di lavoro con minori vibrazioni; scelta di attrezzature  adeguate; fornitura di attrezzature accessorie a ridurre rischi; adeguati programmi di manutenzione di attrezzature e dispositivi di protezione individuali; progettazione luoghi di lavoro; adeguata informazione a lavoratori su uso corretto di attrezzature e dispositivi di protezione individuali; limitazione durata di esposizione; organizzazione adeguati periodi di riposo; fornitura ai lavoratori di indumenti per protezione dal freddo. Se nonostante tali prescrizioni, valori si mantengono superiori ai limiti fissati, datore di lavoro deve adottare subito misure atte ad abbassare valori, individuando cause di superamento e modificando misure di prevenzione per evitare rischio di superamento;

c)       sottoporre lavoratori a sorveglianza sanitaria almeno 1 volta all’anno o con periodicità diversa decisa da medico competente, riportata in documento valutazione rischi e resa nota a responsabile lavoratore per sicurezza, soprattutto in caso esposizione lavoratore a vibrazioni determina malattie identificabili o effetti nocivi per salute;

d)       chiedere deroga al rispetto dei valori limite, quando valore medio calcolato su periodo di 40 ore inferiore al valore limite seppure in certi momenti si può superare tali limiti. Deroga concessa per periodo massimo di 4 anni da Organo di vigilanza, che comunica “ragioni e circostanze che ne hanno consentito concessione” a Ministero Lavoro. Deroghe rinnovate o revocate quando vengono meno circostanze che le hanno giustificate. Concessione di deroghe comporta intensificarsi di sorveglianza sanitaria e condizioni che garantiscono riduzione al minimo dei rischi

Nel caso di rischi da esposizione a campi elettromagnetici (circolazione di correnti indotte, assorbimento di energia, correnti di contatto, con esclusione di “eventuali effetti a lungo termine e rischi risultanti da contatto con conduttori in tensione), datore di lavoro deve:

a)       procedere a valutazione dei rischi, misurando livelli dei campi elettromagnetici a cui esposti lavoratori. Nella valutazione del rischio prestare attenzione in particolare a: livello; spettro di frequenza; durata; tipo di esposizione; valori limite di esposizione e valori di azioni che non debbono superare valori limite riportati in Allegato XXXVI a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 180/09; effetti su salute e sicurezza dei lavoratori; ogni effetto indiretto quali innesco di incendi, esplosioni; interferenza con attrezzature usate; esistenza di attrezzature alternative più sicure a campi elettromagnetici; disponibilità azioni di risanamento per ridurre rischi; sorgenti multiple di esposizione; esposizione simultanea a campi di frequenza diversi; informazioni raccolte da sorveglianza sanitaria o da informazioni scientifiche;

b)       elaborare ed applicare programma di azione volto a “prevenire esposizione superiori ai limiti da parte lavoratori”, tenendo conto: altri metodi di lavoro che implicano minore esposizione a campi elettromagnetici; scelta di attrezzature che emettono campi elettromagnetici inferiori; uso di dispositivi di sicurezza (schermatura); costante manutenzione di attrezzature e luoghi di lavoro; progettazione strutture e postazioni di lavoro; limitazione durata ed intensità alle esposizioni; disponibilità di idonei dispositivi di protezione individuale; adozione di apposita segnaletica per indicare luoghi di lavoro dove superati valori limite (Accesso a data area limitato allo stretto necessario). Se nonostante precauzioni prese, lavoratore esposto a valori elettromagnetici superiori a limite di legge, datore di lavoro prende immediate misure per ripristinare esposizioni entro valori di legge ed adegua misure di prevenzione e protezione per evitare nuovo superamento;

c)       sottoporre lavoratori a periodica sorveglianza sanitaria (Almeno 1 volta all’anno o periodicità inferiore decisa da medico competente, tenuto conto risultati valutazione rischi soprattutto per lavoratori sensibili e lavoratori esposti a valori di campo elettromagnetico superiori a limiti di legge)

Nel caso di rischi (specie per occhi e cute) da radiazioni ottiche artificiali, quali radiazioni ultraviolette od infrarosse, radiazioni laser, datore di lavoro deve:

a)       procedere a valutazione dei rischi, ponendo particolare attenzione a: livello; gamma di lunghezza d’onda e durata di esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche; misurazione valori limite di esposizione che non debbono mai superare quelli riportati in Allegato XXXVII a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 101/08; ogni effetto su salute e sicurezza dei lavoratori risultante da interazione radiazioni ottiche e sostanze chimiche fotosensibilizzanti; ogni effetto indiretto (v. accecamento temporaneo, esplosioni, fuoco); esistenza di attrezzature alternative in grado di ridurre livello di esposizione a radiazioni ottiche; sorgenti multiple di esposizione a radiazioni ottiche; classificazione di laser; informazioni fornite da fabbricanti di sorgenti di radiazioni ottiche o da sorveglianza sanitaria o letteratura scientifica;

b)       adottare programma di azione volto ad evitare superamento valori limite, tenendo conto altri metodi di lavoro con minore esposizione a radiazioni ottiche; scelta di attrezzature che emettono minori radiazioni ottiche; uso dispositivi di sicurezza (schermatura); idonea manutenzione di attrezzature, luoghi e postazioni di lavoro; progettazione di struttura, luoghi impostazioni di lavoro; limitazione durata e livello di esposizione; disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale; istruzioni fabbricante di attrezzature; apposizione di segnalazione nei luoghi di lavoro dove superati valori limite di esposizione in cui accesso è limitato;

a)       sottoporre lavoratori a periodica sorveglianza sanitaria (Almeno 1 volta all’anno o periodicità inferiore decisa da medico competente per lavoratori particolarmente sensibili o lavoratori per cui elevata esposizione superiori ai limiti). Risultati della visita comunicati a lavoratore e datore di lavoro, al fine di “prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per salute e rischi di malattie croniche derivanti da esposizioni a radiazioni ottiche”

Sanzioni:

Datore di lavoro che procede a valutazione rischi da agenti fisici come quello da rumore o da vibrazioni o da campi elettromagnetici o da radiazioni ottiche e non individua misure di prevenzione e protezione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €

Datore di lavoro che a seguito superamento valori limite fissati per rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici non lo riporta su documento valutazione rischi e non adegua strumenti di misurazione a caratteristiche rumore, vibrazioni, campo elettromagnetico: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 €

Datore di lavoro e dirigente che espone lavoratori a valori limite di rumore, vibrazioni, campo elettromagnetico, radiazioni ottiche superiori a valori limite fissati e non adotta misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo rischio o non fornisce idonei dispositivi di protezione individuale o non fornisce adeguata formazione ed informazione a lavoratori su tali rischi o non attua sorveglianza sanitaria periodica nei confronti di lavoratori (specie se concesso deroghe a superamento livelli di rischio): arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 €

Datore di lavoro e dirigente che non procede ad informazione e formazione su rischi da agenti fisici nei luoghi di lavoro o non appone segnalazione idonea nei luoghi di lavoro con rischio di superamento valori limite di rumore, vibrazioni, campo elettromagnetico, radiazioni ottiche o se superati valori limite fissati non prende immediate misure per riportare tali valori nei limiti: arresto da 2 a 4 mesi o multa da 750 a 4.000 €

Medico competente che non attua sorveglianza sanitaria o non riporta dati su cartella sanitaria del lavoratore o non comunica risultati analisi a lavoratore e datore di lavoro: arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 €

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