SETASIDE E COLTURE NO FOOD

SET-ASIDE E COLTURE NO FOOD (Reg. 1782/03, 1973/04; D.M. 15/3/05; Circ. 6/5/05) (setas02)

Soggetti interessati:

Imprenditori agricoli che sulla superfice a set-aside coltivano seminativi a ciclo annuale o pluriennale delle seguenti specie: kenaf; patata; piselli da foraggio, fave e favette non destinate alla semina; ribes nero; frutti della specie Aronia arbutifolia; spino merlo e sambuco; pigmenti tipo Capsicum o Pimenta, essiccati, tritati, polverizzati; semi di anice, badiana, finocchio, coriandolo, cumino; bacche di ginepro; curry; semi di fieno greco; spezie, esclusi miscugli; spelta, frumento tenero, frumento segalato, segala, orzo, avena, granturco, sorgo da granella, grano saraceno, miglio, triticale, altri cereali non destinati alla semina; fave di soia, non destinate alla semina; arachidi sgusciate; semi di lino o di canapa non destinati alla semina né ad usi tessili; semi di ravizzone, colza, girasole, ricino, sesamo, cartamo, senape, altri semi e frutti oleosi non destinati alla semina; lupino amaro; piante o parti di piante, semi, frutti utilizzati in profumeria, medicina, preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili (esclusa lavanda, lavandina, salvia); barbabietola da zucchero; topinambur e radici di cicoria; navoni rutabaga, barbabietola da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, veccia; materie da intreccio, da imbottitura o usate nella fabbricazione di scope o spazzole; alberi da bosco a rotazione breve (Meno di 10 anni); alberi ed arbusti che producono materia vegetale non utilizzabile per alimentazione umana o animale; piante vivaci di piena aria non utilizzabili per alimentazione umana o animali;  Euphorbia lathinis, Sylibum marianum, Isatis tinctoria; Digitaus lonato, segale cornutum, Hypericum perforatum (Escluse materie vegetali utilizzate per alimentazione umana e/o animale) purché:

–          destinate a fini non alimentari (umano o zootecnico) riportati in allegato XXIII del Reg. 1973/04

–          cereali o prodotti oleosi raccolti su superfici a set-aside usati come combustibili per riscaldamento della propria azienda agricola o biocarburante per trasformazione in azienda della materia prima raccolta in biogas, od energia termica

–          barbabietola da zucchero coltivata su terreni a set-aside non destinata a produrre zucchero né come prodotto intermedio, o sottoprodotto, o prodotto connesso

–          radici di cicoria e topinambur coltivate su terreni a set-aside non sottoposte ad idrolisi né allo stato naturale, né come prodotto intermedio (v. Inulina), o prodotto connesso (v. Oligofruttosio) o sottoprodotto

–          valore di mercato dei prodotti “no food” superiore a valore di tutti gli altri prodotti ottenuti durante trasformazione destinati ad altri usi. Commissione fissa in 1.000.000 t. la quantità massima di sottoprodotti destinati a consumo umano od animale (Per il calcolo applicare seguenti coefficienti: pannelli di soia = 48%; pannelli di colza = 32%; pannelli di girasole = 28%) e determina entro 31 Luglio percentuale di riduzione da applicare a ciascun contratto in caso di esubero

–          stipulato prima della semina un contratto di coltivazione con industria trasformazione o “collettore” riconosciuto

–          terreni a riposo impegnati entro 15 Gennaio

–          nel caso di canapa, impiegate sementi certificate di varietà riconosciute da CE, aventi tenore di tetraidrocannabinolo superiore a 0,2, oggetto di attenzioni colturali almeno fino a 10 giorni dopo la fioritura.

Collettore (Persone firmatarie di un contratto di coltivazione che acquista materie prime per destinarlo a trasformatore), primo trasformatore (chiunque usa materie prime agricole per destinazioni “no food”)

Iter procedurale:

MI.P.A.F. può escludere alcune specie colturali da set-aside no food per motivi di controllo, sanità, ambiente, comunicando motivi a Commissione CE che, qualora non si pronuncia entro 25 giorni, ne approva esclusione.

Primo trasformatore e collettore presentano ad AGEA domanda di riconoscimento entro 20 Aprile per materie prime da seminare tra 1 Gennaio e 30 Giugno (Entro 30 Settembre per le altre colture).

Collettore o primo trasformatore già riconosciuto invia ad AGEA dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti, corredata da certificato di vigenza e di iscrizione a Camera di Commercio. Riconoscimento concesso o mantenuto se accertata sussistenza dei requisiti richiesti. Esclusi quei collettori o primi trasformatori nei cui confronti emergono irregolarità nel regime in questione o nell’esercizio di altre attività industriali e commerciali.

Produttore sottoscrive prima della semina un contratto di coltivazione, stipulato in 4 copie per specifica materia prima (Modello riportato su G.U. 112/05) con trasformatore o “collettore” riconosciuto da inviare entro 20 giorni da stipula e comunque entro 15 Maggio ad A.G.E.A., indicante:

–          numero del contratto, composto da numero riconoscimento attribuito da A.G.E.A. a “collettore” o “primo trasformatore” + numero progressivo;

–          generalità contraenti;

–          durata contratto (Annuale, biennale, pluriennale);

–          tipo prodotto;

–          specie di ciascuna materia prima e relativa superfice, specificando ubicazione e riferimenti catastali. Accertare rispondenza particelle riportate in contratto con dati catastali, per evitare riduzione aiuto;

–          in caso di canapa: varietà seminate e tenore di tetraidrocannabinolo;

–          quantitativi dei prodotti previsti per ha. e per ciascuna specie (Riferirsi a rese regionali o zona agricola omogenea) AGEA fissa resa unitaria per singola coltura no food. Per campagna 2004/05 resa per semi di mais riportata su G.U. 96/01, resa per semi sorgo fissata in 65 t./ha., resa per semi di girasole riportata su G.U. 220/04, resa per semi di colza e soia riportata su G.U. 58/04, resa per kenaf fissata in 10 t./ha., resa per canapa fissata in 8 t./ha. Per cereali rimangono valide le rese fissate nel piano di regionalizzazione. Per semi oleosi indicare anche quantità prevista di sottoprodotti, calcolati in base a seguenti equivalenze: 100 kg. di semi di girasole, colza, ravizzone = 64 kg.; 100 kg. di semi di soia = 78 kg.;

–          condizioni di consegna;

–          obbligo per il produttore di consegnare tutto il raccolto ottenuto e per il trasformatore o “collettore” di ritirare tutta la produzione da destinare ad usi non alimentari nella CE o da esportare in Paesi extraCE;

–          impegno di conseguire “prodotti industriali irreversibili non utilizzati in alimentazione umana od animale, combustibili e carburanti, energia termica ed elettrica, o intermedi ceduti a terzi con obbligo di essere destinati successivamente all’ottenimento dei prodotti citati, nel rispetto della prevalenza di valore dei prodotti non alimentari” 

–          impegno ad “utilizzare quantitativo equivalente prodotto intermedio o sottoprodotto nella fabbricazione di uno dei prodotti finiti” di cui ad allegato XXIII Reg. CE 1973/04;

–          obbligo “collettore” o “primo trasformatore” a comunicare ad AGEA entro 30 Novembre elementi tecnici ed economici concernenti processo di trasformazione materie prime.

Allegare a contratto “fidejussione a garanzia degli ettari oggetto di contratto”.

Qualunque successiva comunicazione ad A.G.E.A. deve sempre riportare dati riferimento del contratto.

Ditta trasformazione presenta contratto sottoscritto ad AGEA entro 15 Maggio

Non necessario  alcun contratto con trasformatore se utilizzati tutti i cereali o semi oleosi raccolti su superfici a set-aside ed utilizzati previa denaturazione (Metodo determinato da Stato membro e comunicato a Commissione CE entro 30 Novembre) per produzione in azienda di energia termica o biogas. In tal caso allegare dichiarazione sostitutiva notorietà (Modello riportato su G.U. 112/05) attestante di “utilizzare o trasformare direttamente materia prima oggetto di dichiarazione di aiuto”, nonché impegno a far pesare materia prima raccolta da Organismo pubblico e tenere specifica contabilità dei prodotti e sottoprodotti derivati dalla trasformazione. MI.P.A.F. predispone idonee misure di controllo.

Contratto depositato ad AGEA non più modificabile, pena sua nullità. Produttore può comunicare ad industria trasformazione eventuale variazione dati colturali, affinché questa provveda a compilazione contratto di modifica da inviare entro 31/5/2005. Se contratto modificato od annullato entro 15 Maggio, sufficiente presentare nuovo contratto o modello di variazione..

Qualora si abbia modifica, o risoluzione del contratto, o impossibilità a fornire tutta o parte materia prima indicata in contratto od in dichiarazione (Riduzione rese) intervenuta dopo invio domanda unica di pagamento, richiedente mantiene diritto ad aiuto se informa A.G.E.A. della modifica, o risoluzione, o impossibilità conferimento attraverso invio modello di variazione firmato da parti contraenti e specificando nuova quantità prevista, corredato da documentazione giustificativa rilasciata da Servizio Decentrato o da agronomo iscritto ad Albo. In caso di risoluzione del contratto, agricoltore deve rimettere a set-aside terreno, distruggendo materia prima ottenuta alla presenza di funzionario AGEA.

AGEA verifica conformità contratto inviato a norme CE, in particolare “somma valore dei prodotti no food con somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati a consumo umano ed animale ottenuti da stessa trasformazione” (Quantità prodotto ottenuto x prezzo medio di questo rilevato alla fabbrica nella campagna precedente).

Produttori presentano entro 15 Maggio ad AGEA domanda unica di pagamento, in cui specificare:

a)       colture praticate;

b)       particelle e superfice oggetto di set-aside su cui coltivate specie e varietà no food, durata ciclo colturale (annuale o pluriennale). Se analoghe colture su altra superfice aziendale non a set-aside, indicarle separatamente in domanda, riportando particelle investite e quantità raccolta;

c)       rese previste per ogni specie e varietà e destinazione prodotti ottenuti;

d)       per canapa quantità di semente utilizzata (almeno 35 kg./ha.);

e)       impegno a destinare materia prima “ad esclusiva utilizzazione per fini non alimentari”

Allegare contratto di coltivazione sottoscritto con “collettore” o trasformatore riconosciuto, o dichiarazione di impegno a trasformare in azienda materia prima raccolta come combustibile, biogas, energia termica e per canapa etichette ufficiali delle sementi impiegate (Se semina avvenuta dopo invio domanda compensazione, etichette presentate entro 30 Giugno), pena annullamento domanda.

AGEA può anche in caso di modificazione contratto, ridurre quantitativo di materia prima da conferire.

Coltivatore conferisce tutta la produzione raccolta a collettore o primo trasformatore che entro 31 Dicembre per colture primaverili ed invernali (31 Gennaio per colture primaverili con raccolta posticipata per maggiori biomasse), invia ad A.G.E.A dichiarazione di raccolta, specificando: quantità raccolta e consegnata per ciascun contratto, specie e varietà; generalità, codice fiscale o partita IVA del coltivatore conferitore; luogo e data consegna; quantità di materia prima ricevuta indicando specie e varietà; estremi del contratto sottoscritto con coltivatore. Collettore comunica altresì entro 40 giorni da consegna: nome ed indirizzo del trasformatore a cui consegnata materia prima. Trasformatore comunica entro 40 giorni da consegna: nome ed indirizzo collettore, quantità e tipo materia prima conferita, data consegna.

Produttore può vendere materia prima a “collettore” o “trasformatore” ubicato in altro Stato CE, il cui Organismo di controllo informa A.G.E.A. circa corretta trasformazione materia prima.

Produttore deve consegnare quantitativo almeno pari a resa AGEA ed avente inoltre una percentuale di valori di umidità ed impurità non eccedente 19,9%. Produttore dovrà giustificare eventuale riduzione delle rese, pena riduzione proporzionale delle superfici ammissibili al pagamento del contributo set-aside, allegando dichiarazione di variazione, corredata da documentazione giustificativa rilasciata da Servizi Decentrati, o perizia giurata di professionista iscritto ad Albo.

Al momento della consegna si procede alla pesatura della materia prima. In caso di impiego di biomasse nella produzione di biogas possibile procedere con metodo volumetrico, “mediante moltiplicazione del volume della balla per la densità della balla stessa, per il numero di balle consegnate”. Ammessa una prima disidratazione spontanea in campo prima del trasporto alla trasformazione, eseguendo valutazione della variazione di peso per evaporazione dell’acqua. Se trasformazione di materia prima in biogas avviene in azienda, determinazione volumetrica da parte AGEA attuata con metodo a campione e dietro preavviso da parte agricoltore di almeno 10 giorni, con annotazione in contabilità aziendale.

“Collettore” o primo trasformatore può decidere, dopo consegna, di modificare utilizzo finale materia prima. Di ciò fornisce preventiva comunicazione ad AGEA.

“Collettore” o “trasformatore” entro 15 Maggio costituisce presso Istituto Credito convenzionato con AGEA cauzione pari a 250 EUR/ha. x numero ha. a set-aside oggetto di contratti no food. Se contratto modificato o risolto, cauzione adeguata di conseguenza.

A.G.E.A. versa a produttore contributo prima della trasformazione se:

–          accertato invio copia contratto insieme a domanda unica di pagamento;

–          accertato invio contratto e dichiarazione di consegna da parte collettore o primo trasformatore;

–          verificato rispetto quantità di materia prima prevista in contratto ed

–          fornita prova costituzione della cauzione da parte dei trasformatori o “collettori”;

–          accertata consegna quantità materia prima oggetto di contratto in entità almeno pari a resa fissata (eventuale variazione consegna dovuta a cause eccezionali). Nel caso di canapa verificato tenore di tetracannabinolo.

Trasformatore informa AGEA in merito a processo di trasformazione (v. Prezzi, coefficienti tecnici di trasformazione per ottenere prodotti finiti).

Trasformazione deve avvenire entro 31 Luglio del 2° anno successivo a consegna, con invio entro tale data ad A.G.E.A. della dichiarazione di avvenuta trasformazione (Copia inviata a “collettore” o “primo trasformatore” che ha costituito cauzione). Se prodotto intermedio o materia prima o sottoprodotti inviati a trasformatore situato in altro Paese CE deve viaggiare scortato da documento (Modello T5) rilasciato da AGEA contenente: generalità ed indirizzo primo trasformatore e/o altri soggetti che intervengono nel circuito di consegna; quantità consegnata a primo trasformatore e/o ad altri soggetti; dicitura “Da consegnare o trasformare conformemente art. 147 Reg. CE 1973/04”

Se prodotto intermedio, sottoprodotto, prodotto finito destinato ad esportazione in Paese Terzo, nel documento di accompagnamento (Modello T5) riportare dicitura “Questo prodotto non può beneficiare delle misure di cui ad art. 1, paragrafo 2 Reg. CE 1258/99”, cioè di restituzione ad esportazione. Se impossibile restituire Modello T5 entro 2 mesi da scadenza, ammessa come prova fatture di acquisto prodotti intermedi, o attestato ultimo trasformatore che certifica trasformazione materia prima in prodotti “no food”

“Trasformatore” o “collettore” tiene appositi registri in cui annota mensilmente:

–          per collettore: quantità materia prima acquistata e venduta a trasformatore; generalità del primo trasformatore; 

–          per trasformatore: quantità e materie acquistate per trasformazione; quantità trasformata; prodotti finali e sottoprodotti ottenuti; perdite di lavorazione; quantità distrutte con relativa motivazione; quantità prodotti venduti e prezzo conseguito; nominativi ed indirizzi acquirenti.

Cauzione svincolata da A.G.E.A. in proporzione a quantità di materia prima che si è dimostrato di aver trasformato in prodotti no food.

Nel caso di cauzione costituita da “collettore”, cauzione svincolata non appena fornita prova di avvenuta consegna merce a trasformatore, che ha costituito cauzione equivalente.   

Al momento consegna prelievo campioni per verificare se merce di qualità, sana, leale e mercantile ed avente caratteristiche tipo (Umidità 9% ed impurità 2%).

AGEA provvede ad eseguire verifica su almeno 10% quantità prodotto trasformato relativa a: 

a)       particelle oggetto di contratto non destinate ad usi diversi;

b)       valori dei prodotti destinati ad usi non alimentari superiori a valori prodotti trasformati per consumo umano e/o zootecnico. Valori determinati moltiplicando quantità prodotto x media prezzi rilevati durante campagna precedente;

c)       corrispondenza per “collettore” tra acquisti materia prima e relative consegne e per trasformatori tra consegne e prodotti finiti e sottoprodotti ottenuti (utilizzati coefficienti di trasformazione);

d)       utilizzazione prodotti finiti, intermedi, coprodotti e sottoprodotti non a fini alimentari compresa esportazione. Nel caso di biodiesel possibile collaborazione nei controlli degli Uffici Tecnici Finanze;

e)       regolare tenuta dei registri e documenti commerciali;

f)        rispetto delle norme in materia di restituzione all’esportazione dei prodotti finiti.

Se coltivazione ha carattere biennale con raccolta e consegna della materia prima a partire dal 2° anno di coltivazione, pagamento effettuato nei 2 anni successivi a semina, purchè accertata sussistenza condizioni di cui sopra. In caso di colture permanenti o pluriennali, pagamento aiuto versato ogni anno. 

In caso di irregolarità rilevate su almeno 3% domande, AGEA deve intensificare i controlli durante anno in corso ed aumentare percentuale agricoltori a controllo anno successivo. A conclusione controllo redatto verbale in cui riportare: data controllo; persone presenti; periodo controllato; tecniche di controllo; risultati del controllo.

In caso di inadempienze imputabili solo a coltivatore, cauzione prestata da “collettore” o trasformatore svincolata.

A.G.E.A. comunica a CE entro 15 Ottobre:

–          superfici a set-aside investite a no food e rese unitarie previste per specie coltivata risultanti da contratti e dichiarazioni;

–          quantità di prodotto finito, sottoprodotto e prodotto connesso ottenuta e materia prima utilizzata.

Stato membro può decidere di ammettere ad intervento pubblico tutta o parte delle materie prime ottenute per superfice a set-aside non food (Esclusi semi di colza e ravizzone). In tal caso fissa rese rappresentative su base individuale o locale entro 31 Luglio (31 Agosto per granturco e semi di girasole)

Entità aiuto:

Aiuto CE per set-aside non food pari a: 58,67 EUR/t. x resa cereali. Nessun aiuto nel caso di barbabietola da zucchero, topinambur o radici di cicoria. Non ammesso cumulo con aiuti Reg. CE 1257/99 (Esclusi quelli per rimboschimento con specie a rapido accrescimento) e con altri aiuti erogati da FEAOG – Sezione garanzia.

A questo aggiungere importo produzione pagato da trasformatore.

MI.P.A.F. può concedere aiuto fino a 50% costo di introduzione colture pluriennali destinate a produzione di biomasse.

Sanzioni:

Se produttore non rispetta adempimenti relativi a superfici a set-aside “no food” o produzione ottenuta e consegnata a trasformatore inferiore a quella prevista in contratto o a standard CE: tali superfici “non riscontrate a fini dell’adempimento del ritiro delle terre” e quindi riduzione aiuto ai seminativi.

Se superfice riscontrata inferiore a quella dichiarata:

–          di 3% o 2 ha.: aiuto pari a superfice riscontrata;

–          tra 3-20% rispetto a dichiarato: superfice accertata ammessa a premio ridotta di 2 volte;

–          oltre 20% rispetto a dichiarato domanda annullata.

Differenze riscontrate dovute a grave negligenza produttore: domanda annullata.

Differenze riscontrate dovute a frode produttore: domanda annullata + esclusione da qualsiasi aiuto per superfice oggetto di frode nella campagna successiva.

Sopralluogo non possibile per assenza produttore: domanda annullata, salvo casi do forza maggiore.

Nel caso di superfice a set-aside no food di cui produttore non rispetta adempimenti, considerata “come superfice non riscontrata ai fini dell’adeguamento dal ritiro delle terre”.

 

 

 

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