IMPORTO SEMENTI

IMPORT SEMENTI (Legge 1096/71; D.M. 11/1/05, 07/10/2015) (sement13)

Soggetti interessati:

Ministro Politiche Agricole alimentari Forestali (MIPAAF).

Chiunque intende importare materiale sementiero

Iter procedurale:

Interessati presentano domanda autorizzazione a MI.P.A.A.F. che entro 3 giorni rilascia certificato, di cui copia a Servizio Fitosanitario Regionale che comunicherà a MI.P.A.A.F. quantità importate.

Prodotti importati da ditte senza licenza non possono circolare sul territorio nazionale “se non negli involucri e con cartellinature originali”. Ditta importatrice appone su involucro cartellino contenente nome e sede ditta fornitrice ed importatrice, riferimento a registro di carico e scarico, peso netto, composizione varietale. Importatore responsabile di quanto riportato su cartellino.

Ditte titolari di licenza possono vendere prodotti sementieri in confezioni originali o proprie confezioni (In questo caso riportare in cartellino provenienza prodotto e categoria di appartenenza). Eventuali operazioni di nuovo confezionamento attuato sotto vigilanza Organismo di controllo (In cartellino riportare data della prima ed ultima chiusura, nonché Organo controllo).

Interessato deve tenere registro di carico e scarico riportando: partita di prodotti importati, persone a cui questi ceduti.

In base a D.M. 11/1/05  il Servizio Fitosanitario Regionale è tenuto ad accettare i certificati fitosanitari ufficiali od i certificati fitosanitari di riesportazione “che scortano vegetali e prodotti vegetali provenienti da Paesi Terzi” solo se corrispondono a quelli riportati in G.U. 51/05.

DM 07/10/2015 pubblicato su GU 298/15 definisce i punti di entrata (vi è anche porto ed aeroporto di Ancona) di vegetali, prodotti vegetali, legname nel territorio nazionale presso cui eseguire controlli per accertare assenza di organismi nocivi per vegetali e prodotti vegetali UE.

Posted in: