ORGANISMO PAGATORE (D.Lgs. 165/99, 228/01; D.M. 15/9/00, 12/10/00) (agea06)
Soggetti interessati:
Regione, imprenditori agricoli
Iter procedurale:
MI.P.A. determina modalità per riconoscimento Organismo pagatore fissandone anche numero (non oltre 22 quante sono le Regioni e Province autonome presenti in Italia).
Regioni costituiscono Organismo pagatore, aventi anche forma di consorzio, o di società a capitale misto pubblico-privato. Fino al riconoscimento dell’Organismo pagatore regionale, erogazione contributi comunitari e nazionali in materia agricola effettuati da AGEA.
Organismo pagatore presenta domanda di riconoscimento ad AGEA, allegando:
1) atto costitutivo e statuto dell’Organismo in cui definiti poteri, obblighi, responsabilità di questo, nonché la sua struttura amministrativa;
2) eventuali atti con cui si attribuiscono ad altri Organismi o servizi delega delle funzioni di pagamento o controllo per consentire a MI.P.A. di accertare rispetto delle condizioni previste da Commissione CE;
3) procedure amministrative, contabili e di controllo adottate per effettuare pagamenti FEAOG;
4) disposizioni adottate per tutelare interessi CE, comprese misure prese per recuperare somme non dovute a seguito irregolarità;
5) convenzione sottoscritta con MI.P.A. che assicura rispetto norme di sicurezza;
6) sistema contabile istituito per individuare importi FEAOG e tenuta specifico registro in cui annotare crediti da riscuotere;
7) misure prese per evitare conflitti di interesse tra Organismi pagatori.
MI.P.A., sentita AGEA, notifica ad Organismo e Regione, entro 30 giorni, calendario delle verifiche (da completare entro 90 giorni) per accertare rispetto delle condizioni previste dalla normativa comunitaria. Se verifiche positive, MI.P.A. emette nei 30 giorni successivi, decreto di riconoscimento. In caso contrario notifica ad Organismo “le condizioni che questo dovrà soddisfare per poter essere riconosciuto”.
Riconoscimento dell’Organismo pagatore comunicato a Commissione CE.
In caso Organismo pagatore manifesta “inerzia, o grave inadempienza nell’esercizio delle funzioni”, MI.P.A. revoca riconoscimento ad Organismo e pagamenti a beneficiari effettuati da AGEA. MI.P.A. notifica revoca a Commissione CE, Regione, Organismo pagatore.
AGEA “indicando le azioni e modifiche organizzative, amministrative e contabili” da attuare per avviare nuova pratica di riconoscimento.
Organismi pagatori debbono sempre comunicare ad AGEA informazioni richieste da Commissione CE
Organismo pagatore ha anche il compito di verificare, prima del pagamento ai beneficiari, rispetto degli obblighi in materia di protezione ambientale, quali:
a) manutenzione delle scoline e canali collettori permanenti per tutte le colture;
b) “solchi acquei temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza” per seminativi nelle zone declivi;
c) stoccaggio effluenti zootecnici liquidi in bacini impermeabilizzabili per premi bovini ed ovi-caprini.
Organismo pagatore sospende pagamenti nei confronti di quei beneficiari sospettati di “indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario e regionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati”. Procedimento ripreso se beneficiario fornito idonee garanzie.
Entità aiuto:
Dotazione finanziaria Organismo pagatore AGEA determinata annualmente da MI.P.A. in sede di bilancio preventivo.