SERVIZIO CIVILE

SERVIZIO CIVILE (Legge 230/98; L.R. 15/05)  (social50)

Soggetti interessati:

Chiunque intende, in alternativa al servizio militare nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, svolgere “un servizio civile diverso per natura e autonomo dal servizio militare”.

Sono esclusi da diritto di obiezione di coscienza, chiunque:

  1. risulta titolare di licenze od autorizzazione per il porto di armi, “ad eccezione di armi e materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alla persona o non dotati di significativa capacità offensiva”. Questore prima di concedere licenza per porto di armi per fucile da caccia, fa presente che rilascio di tale licenza “comporta rinuncia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza”;
  2. ha presentato da meno di 2 anni domanda per prestazione del servizio militare nelle Forze armate, Arma dei Carabinieri, Corpo di Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato o “per qualunque altro impiego che comporti uso delle armi”;
  3. sia stato condannato con sentenza di 1° grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusiva di armi e materiali esplodenti;
  4. sia stato condannato con sentenza di 1° grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

Iter procedurale:

Istituito Ufficio nazionale per servizio civile con compito di:

  1. organizzare e gestire secondo valutazione dei fabbisogni territoriali, programmazione annuale del servizio, sentite Regioni, assegnando obiettori di coscienza ad Amministrazioni dello Stato, Enti ed Organizzazioni convenzionate;
  2. istituire Consulta nazionale per servizio civile, quale Organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto. Consulta esprime pareri su criteri ed organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo
  3. stipulare convenzioni con Enti od Organizzazioni pubbliche o private per impiego di obiettori “esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico ed ambientale, tutela e incremento patrimonio forestale (Esclusi impieghi burocratico-amministrativi).  Enti ed Organizzazioni per essere ammessi alla convenzione e quindi ad avvalersi di obiettori di coscienza inviano domanda ad Ufficio nazionale per servizio civile, specificando:
  • settore di intervento di propria competenza;
  • sedi e centri operativi per impiego degli obiettori;
  • numero totale di questi, impiegabili e loro distribuzione nei vari luoghi di servizio;
  • disponibilità a fornire ad obiettori vitto ed alloggio, se questo “ritenuto necessario per qualità del servizio civile o per utilizzo di obiettori non residenti nel Comune di servizio;
  • impegno a non corrispondere ad obiettori “alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena risoluzione automatica della convenzione”.

Ufficio riconosce Ente od Organizzazione se questo possiede seguenti requisiti:

  • assenza di scopo di lucro;
  • corrispondenza tra finalità statutarie ed obiettivi di impiego di obiettori di cui sopra;
  • capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile ;
  • idoneità dell’Ente a provvedere ad addestramento degli obiettori al servizio civile;
  • avere svolto attività continuativa da non meno di 3 anni;
  1. istituire e tenere aggiornato Albo degli Enti ed Organizzazioni convenzionate;
  2. istituire e tenere aggiornata lista degli obiettori, nonché dei cittadini soggetti a richiamo in caso di pubblica calamità;
  3. promuovere e curare formazione degli obiettori tramite:
  • corsi generali di preparazione al servizio civile a cui debbono partecipare obbligatoriamente obiettori ammessi al servizio;
  • periodo di addestramento svolto presso Enti ed Organizzazioni convenzionati;
  1. verificare “consistenza e modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza e rispetto delle convenzioni sottoscritte e dei progetti di impiego approvati. Verifiche attuate a campione, avvalendosi di Regioni e Prefetture
  2. predisporre forme di ricerca e sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta;
  3. predisporre iniziative di aggiornamento per responsabili di Enti ed Organizzazioni;
  4. predisporre e gestire servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione per consentire ai giovani piena conoscenza delle opportunità offerte da legge;
  5. predisporre piani di richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per svolgimento di periodiche attività addestrative;
  6. predisporre regolamento generale di disciplina per obiettori di coscienza;
  7. predisporre regolamento di gestione amministrativa del servizio civile;
  8. comunicare a Ministero Difesa avvenuto espletamento del servizio da parte di obiettori di coscienza

Cittadini che intendono svolgere servizio civile presentano a competente Organo di leva specifica domanda, evidenziando motivi dell’obiezione di coscienza e “propria scelta in ordine all’area vocazionale e al settore di impiego, ivi compresa l’eventuale preferenza per il servizio gestito da Ente del settore pubblico o privato” (Indicare fino ad un massimo di 10 Enti per Regione). Allegare a domanda:

  • dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante “l’insussistenza delle cause ostative” di cui sopra;
  • eventuali documenti attestanti titoli di studio o professionali a motivare scelta.

Ministero Difesa, in base ad accertamento svolto da Ufficio di leva in merito ad esistenza o meno delle cause ostative, decide entro 6 mesi accoglimento o meno della domanda. Se nessuna decisione presa entro tale termine, domanda si intende accolta. Ministero Difesa invia ogni mese ad Ufficio nazionale per servizio civile nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande sono state accolte.

Dal momento accoglimento domanda, nominativi di obiettori inseriti in lista del servizio civile nazionale

Obiettori ammessi al servizio civile assegnati, entro 1 anno da accoglimento domanda, ad Enti ed Organizzazioni convenzionati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Assegnazione in servizio deve avvenire “compatibilmente con possibilità di impiego” entro area vocazionale e settore di impiego indicati da obiettore nell’ambito di Regione di residenza, e tenendo conto di richieste di Enti ed Organizzazioni. Vietato utilizzare obiettore in sostituzione di personale assunto da Organismo e fuori da un “preciso progetto di impiego in rapporto a finalità dell’Ente e nel rispetto delle norme che tutelano la integrità fisica e morale del cittadino”.

Servizio civile ha durata pari a servizio militare di leva e comprende periodo di formazione civica e di addestramento al servizio “differenziato secondo il tipo di impiego” (Per determinati settori, ammesso periodo di addestramento aggiuntivo presso Ente od Organizzazione dove prestata attività) e periodo di attività operativa.

Servizio civile, su richiesta obiettore (specificare missione umanitaria a cui si intende partecipare, Ente ed Organizzazione non governativa o Agenzia Nazioni Unite che ne è responsabile), può essere svolto in Paese Terzo sulla base di apposite intese bilaterali. Accoglimento o meno domanda di missione all’estero comunicata ad obiettore entro 1 mese.

Obiettore può essere inviato da Ente fuori dal territorio nazionale, per un periodo concordato, “per partecipare a missioni umanitarie gestite direttamente da Ente medesimo”. Ufficio nazionale per servizio civile può inserire obiettori “in missioni umanitarie in cui sia impegnato personale italiano”.

Missioni all’estero sempre “per servizi non armati, non di supporto a missioni militari e posti sotto il comando di Autorità civili”. Obiettore che presta servizio all’estero in missioni umanitarie può chiedere prolungamento servizio civile per non oltre 1 anno.

Cittadini ammessi a prestare servizio civile:

  • non possono detenere ed usare le armi, né assumere ruoli direttivi o imprenditoriali nella fabbricazione o commercio di armi e materiali esplodenti, né partecipare a concorsi per arruolamento nelle Forze armate, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale di Stato o qualsiasi altro impiego che comporti uso delle armi, salvo che cittadino rinunci allo status di obiettore di coscienza durante periodo di servizio civile o dopo 5 anni da congedo (Domanda ad Ufficio nazionale per servizio civile);
  • durante periodo di servizio civile non può assumere impieghi pubblici o privati, iniziare attività professionali, iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali che “impediscono normale svolgimento del servizio civile”.

A conclusione servizio civile, obiettore di coscienza posto in congedo illimitato, salvo poter essere richiamato in caso di pubblica calamità. In caso di guerra obiettori di coscienza richiamati in servizio per essere assegnati a protezione civile o Croce Rossa.

Regione Marche, con L.R. 5/05, istituito sistema regionale per servizio civile al fine di:

  1. promuovere politiche giovanili, quale occasione di sviluppo sociale ed incontro tra bisogni espressi da popolazione e potenzialità del territorio, anche con sostegno di soggetti pubblici e privati;
  2. promuovere senso di appartenenza giovani a comunità locale, nazionale, europea, mondiale, sensibilizzandoli a politiche internazionali e sostegno a sviluppo dei popoli;
  3. favorire formazione professionale di giovani in linea con dinamiche sociali e culturali;
  4. promuovere nei giovani forme di partecipazione sociale ed educazione a cittadinanza attiva, tramite attività di solidarietà sociale;
  5. sviluppare politiche sociali per contrastare forme di emarginazione (v. giovani e fasce più deboli di popolazione);
  6. promuovere politiche di educazione alla pace;
  7. affermare differenze culturali, etniche e religiose, quali occasioni di incontro, crescita, condivisione sociale;
  8. valorizzare terzo settore e forme di economia sociale;
  9. contribuire alla tutela e maggiore fruibilità del patrimonio ambientale, forestale, storico, artistico, culturale.

Giunta Regionale ha il compito di:

  1. predisporre linee guida del sistema regionale di servizio civile, comprendente:
  • quadro conoscitivo situazione regionale in relazione ad attività svolte nell’ambito di Servizio civile nazionale;
  • indicazione principali problematiche relative ai singoli settori di impiego, con riferimento ad obiettivi perseguiti, risultati regionali, risorse disponibili ed impiegate, valutazione qualità dei progetti, diffusione progetti nei differenti settori di impiego;
  • valutazione possibilità di crescita del Servizio civile in ogni settore, in termini di numero giovani impiegati e qualitativi, e relative forme di promozioni per per sostenerlo;
  • individuazione obiettivi del Servizio civile regionale, tramite indicazione criteri di definizione di settori innovativi con riferimento a necessità del territorio e sua capacità di risposta, nonché promozione dimensione internazionale di partecipazione giovani e promozione di “strumenti di composizione non violenta dei conflitti”;
  • individuazione obiettivi primari e secondari in settori innovativi, tenendo conto diversità territoriali;
  • individuazione delle attività svolte da struttura organizzativa regionale e del Centro regionale di documentazione nella promozione del Servizio civile, informazione a giovani, formazione responsabili del Servizio civile, assistenza tecnica ad Enti di Servizio civile, valutazione e monitoraggio di Servizio civile, sostegno ad iniziative e progetti di Servizio civile;
  • individuazione risorse economiche e strumentali per attività di cui al precedente punto;
  • individuazione linee programmatiche ed operative ad orientamento attività soggetti iscritti ad Albo;
  • determinazione criteri di approvazione progetti da parte Regione;
  • individuazione indirizzi in tema di formazione al Servizio civile regionale;
  • individuazione forme di raccordo con altri strumenti di programmazione regionale nei settori interessati dal Servizio civile (in primo luogo politiche sociali e sanitarie);
  • composizione, formazione, modalità di funzionamento della Consulta per Servizio civile;
  • capacità complessiva di impiego giovani nell’ambito del Servizio civile regionale;
  1. tenere ed aggiornare Albo regionale di Enti di Servizio civile, per cui iscritti Enti ed Organizzazioni pubblici e privati operanti nel territorio regionale che presentano o intendono presentare progetti di impiego. Albo suddiviso in 2 distinte sezioni di cui:
  • nella 1° sezione relativa a Servizio civile nazionale iscritti soggetti in possesso dei requisiti previsti da normativa vigente, nonché sedi locali di Enti ed Organizzazioni iscritte ad Albo nazionale. Se Ente dispone di più sedi locali nella Regione, si procede ad unica iscrizione, evidenziando “singole sedi abilitate alla presentazione di progetti”;
  • nella 2° sezione relativa a Servizio civile regionale, iscritti soggetti in possesso di requisiti fissati con delibera Giunta regionale in base a linee guida;
  1. elaborare carta di impiego etico da sottoscrivere da parte dei soggetti richiedenti ad iscrizione alla 2° sezione di Albo;
  2. esaminare ed approvare progetti di Servizio civile presentati da soggetti iscritti in Albo regionale, specificando:
  • obiettivi da perseguire e modalità di realizzazione con specifico riferimento a settori di impiego innovativo;
  • numero giovani da impiegare, precisando eventuali requisiti fisici e di idoneità per ammissione al Servizio;
  • durata del Servizio, compresa tra 10 e 24 mesi. Progetti possono riguardare anche sperimentazioni aventi durata inferiore;
  • attività di formazione prevista con relativi criteri di selezione dei candidati “senza discriminazione dovuta al sesso”;
  • orario di svolgimento del Servizio;
  • impegno a conclusione del progetto di inviare a Struttura regionale, relazione su attività svolta, risultati raggiunti, percentuale di copertura posti richiesti nel progetto presentato, eventuali proposte per “miglioramento qualitativo del sistema”.

Struttura regionale, in base a criteri fissati da Giunta, esamina ed approva progetti presentati e provvede a comunicare a Ministero quelli presentati nell’ambito del Servizio civile nazionale;

  1. svolgere attività relative a contratti e rilasciare attestati a seguito di emanazione da parte di Servizio regionale di apposito bando, in cui evidenziare progetti approvati  e numero giovani ammessi a svolgere Servizio civile. Possono presentare candidatura, cittadini italiani, nonché cittadini di altri Paesi apolidi che, al momento invio domanda, hanno età compresa tra 18 e 28 annie residenti in Comuni delle Marche. Nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale ammessi anche stranieri aventi al momento invio domanda età compresa tra 18 e 24 anni e “residenti nei territori esteri di svolgimento del progetto per tutta la durata dello stesso”. Domande redatte in base a schemi predisposti da Servizio regionale. Domande non accolte possono essere ripresentate, salvo quelle di “giovane che ha in corso con Ente rapporti di lavoro”, o quanti hanno già prestato Servizio civile nazionale o regionale. Enti ed Organizzazioni, il cui progetto inserito in bando, eseguono selezione di candidati in base a criteri indicati in progetto e stipulano contratti (Schema predisposto da Servizio Regionale, specificando trattamento giuridico e remunerazione di giovane, durata e modalità di svolgimento servizio, articolazione orario in coerenza con progetto approvato) con soggetti selezionati da inviare a Servizio Regionale entro termine fissato da bando per sua approvazione (Contratto non valido fino ad approvazione di Servizio Regionale). Servizio Regionale rilascia a giovane al termine prestazione appositi attestati da cui risulta effettuazione del Servizio civile
  2. svolgere attività di monitoraggio, controllo e verifica di attuazione dei progetti di Servizio civile;
  3. stipulare accordi con Associazioni di imprese private, Associazioni di rappresentanza cooperative, altri Enti senza finalità di lucro al fine di favorire collocamento nel mercato del lavoro di quanti hanno svolto attività di Servizio civile;
  4. stipulare convenzioni con scuole, Istituti professionali, Università per svolgimento attività di promozione ed informazione, riconoscimento di crediti formativi, svolgimento di attività formativa per Servizio civile;
  5. valutare periodo di Servizio civile effettivamente prestato nei pubblici concorsi emanati da Regione, equiparandolo a “Servizio prestato presso Enti pubblici”;
  6. estendere a favore di giovani che hanno svolto attività di Servizio civile di benefici ed agevolazioni previste da normative regionali riguardanti giovani, famiglie, studio
  7. curare rapporti con Ufficio nazionale per Servizio civile;
  8. realizzare attività di promozione ed informazione, nonché predisposizione strumenti di valorizzazione del Servizio civile;
  9. promuovere attività formative;
  10. individuare struttura regionale incaricata di seguire attività di Servizio civile regionale;
  11. rilasciare parere in merito ad esame ed approvazione di progetti di rilevanza nazionale;
  12. istituire Consulta regionale per Servizio civile, quale organo permanente di consultazione e confronto di Regione con Enti locali ed Enti di Servizio civile iscritti ad Albo. Modalità di costituzione e funzionamento di Consulta fissate in Linee guida.

Giovani impiegati in Servizio civile sono tenuti a svolgere con diligenza mansioni affidate.

Centro regionale giovani:

  1. fornisce consulenza in merito tematiche di legge su Servizio civile;
  2. fornisce supporto in materia di formazione dei soggetti coinvolti in progetti di Servizio civile;
  3. cura informazione e promozione del Servizio civile, anche tramite predisposizione di materiale informativo e documentazione;
  4. esegue monitoraggio ed analisi progetti di Servizio civile svolti nella Regione;
  5. predispone e gestisce sistema informativo telematico di supporto al funzionamento del sistema regionale di Servizio civile;
  6. collabora nella predisposizione delle Linee guida

Entità aiuto:

Cittadini che prestano servizio civile godono degli stessi diritti, anche a fini previdenziali e amministrativi e paga, dei cittadini che prestano servizio militare di leva, con esclusione “dei benefici volti a compensare la condizione militare”

Periodo di servizio civile riconosciuto valido a tutti gli effetti per inquadramento economico e determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato analogamente a quanto avviene per servizio di leva.

Periodo di servizio civile valutato nei concorsi pubblici con stesso punteggio assegnato ad impegni civili presso Enti pubblici

Istituito Fondo nazionale per servizio civile degli obiettori di coscienza

Istituito Fondo per sistema regionale Servizio civile in cui far confluire:

  1. quota delle risorse nazionali per Servizio civile finalizzate ad attività di informazione e formazione;
  2. quota delle risorse del Fondo nazionale per Servizio civile da destinare a compensi giovani;
  3. quota delle risorse del Fondo nazionale per Servizio civile da destinare a sostenere progetti;
  4. specifica assegnazione iscritta in bilancio annuale di Regione;
  5. appositi stanziamenti messi a disposizione da Enti pubblici e fondazioni bancarie;
  6. cofinanziamenti e donazioni di soggetti pubblici e privati.

Attività svolta nell’ambito di sistema regionale di Servizio civile non determina alcuna instaurazione di rapporto di lavoro dipendente od autonomo, né con soggetto presso cui attuato Servizio civile, né con Regione.

Ai giovani impegnati in progetto di Servizio civile nazionale compete assegno previsto da normativa statale vigente, mentre in caso di Servizio civile regionale compete assegno di ammontare pari a quello nazionale per impegno settimanale di 30 ore, diminuito o aumentato proporzionalmente in ragione di impegno settimanale come previsto nel contratto di servizio. Enti ed Organizzazioni inseriti in Elenco di progetti selezionati provvedono a pagamento di giovani (A tale compito può provvedere Giunta Regionale su richiesta di Enti/Organizzazioni).

Regione garantisce ai giovani per tutta la durata del progetto:

  1. “copertura assicurativa per rischi contro infortuni e responsabilità civile relativamente ai danni da questo subiti o cagionati durante espletamento del Servizio”;
  2. assistenza sanitaria nelle forme previste del sistema sanitario nazionale.

Impiego in progetti di Servizio civile compatibili con svolgimento attività di studio, purché non contrastanti con “ordinato svolgimento del progetto”

Sanzioni:

Obiettore di coscienza ammesso al servizio civile che si rifiuta di prestarlo: arresto da 6 mesi a 2 anni

Imputato o condannato può fare domanda per essere nuovamente ammesso o assegnato al servizio civile:  accoglimento di tale domanda estingue reato. Tempo trascorso in stato di detenzione è calcolato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

Se dovessero insorgere condizioni ostative obiettore decade dal diritto di prestare al servizio civile ed è tenuto a prestare servizio militare per “un periodo corrispondente al servizio civile non prestato”. In caso di richiamo per mobilitazione servizio militare sono tenuti anche cittadini che:

  • hanno prestato servizio civile quando sono sopravvenute condizioni ostative;
  • hanno rinunciato allo status di obiettore;
  • dopo aver prestato servizio civile, hanno svolto attività di produzione o commercio di armi o munizioni, o hanno ricoperto incarichi direttivi presso Enti od Organizzazioni impegnate nella progettazione e costruzioni di armi

Chiunque durante periodi servizio civile esercita altre attività “che impedisce normale espletamento del servizio”: trasferito in altra Regione non contigua. In caso di recidiva: decadenza del servizio civile ed obbligo a prestare servizio militare.

Obiettore che si rende responsabile di “comportamenti reprensibili o incompatibili con natura e funzionalità del servizio”: diffida scritta; multa in detrazione della paga; sospensione di permesso o licenze, trasferimento ad incarico affine presso altro Ente in altra Regione o diverso incarico nell’ambito di stessa Regione; sospensione dal servizio fino a 3 mesi senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato. Tali sanzioni vengono irrogate dal legale rapprentante di Ente od Organizzazione interessati e comunicati ad Ufficio nazionale per servizio civile, che può chiedere inasprimento delle sanzioni od applicare altre sanzioni.

Enti od Organizzazioni convenzionati che contravvengono a norma di legge, o a disposizioni della convenzione: risoluzione convenzione o sospensione di assegnazione di obiettori (Ufficio nazionale per servizio civile provvede a riassegnare obiettori che prestavano servizio presso Ente non più convenzionato presso altri Enti convenzionati “sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda”). Contro risoluzione della convenzione, Ente può presentare ricorso al TAR competente per sede dell’Ente.

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