ONORANZE FUNEBRI

ONORANZE FUNEBRI (L.R. 3/05)  (social49)

Soggetti interessati:

Regione, Comuni, ASUR, ARPAM (Autorità Regionale Protezione Ambientale Marche), imprese che svolgono servizi attinenti al defunto, cittadini.

Iter procedurale:

Regione definisce mediante specifico regolamento o atto del Dirigente Servizi alla persona:

  • requisiti e caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, nonché le condizioni per la loro soppressione e la ristrutturazione di quelli esistenti;
  • requisiti e caratteristiche degli assetti interni dei cimiteri;
  • caratteristiche dei campi di inumazione, loculi, sepolture private, strutture di cremazione, tenendo conto delle diverse convinzioni culturali e religiose del defunto;
  • caratteristiche e modalità per realizzare sepolture private fuori dai cimiteri;
  • strutture destinate alle funzioni di deposito per l’osservazione dei cadaveri e criteri per la ripartizione dei relativi oneri;
  • requisiti e modalità per autorizzare lo svolgimento dell’attività funebre e la gestione delle sale di commiato;
  • individuazione dei profili professionali e dei percorsi formativi degli operatori impegnati nei servizi funebri;
  • requisiti per realizzare  ed usare aree e spazi idonei alla inumazione o cremazione degli animali da affezione;
  • modalità e casi in cui effettuare la rimozione delle protesi sulle salme destinate alla cremazione;
  • modalità per la tenuta dei registri cimiteriali;
  • promozione di un codice deontologico inerente alle società di onoranze funebri, “ai fini della tutela della cittadinanza e della concorrenza”.

Comune ha il compito di:

  • assicurare spazi pubblici per svolgere funerali civili, dove consentire alle persone di riunirsi e di tenere l’orazione funebre, nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari;
  • assicurare un’adeguata sepoltura a:
  • cadaveri di propri residenti e di persone morte nel proprio territorio, indipendentemente dalla loro residenza
  • cadaveri “aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata” nell’ambito del Comune”
  • nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto/aborto sia avvenuto in strutture sanitarie ubicate nel Comune
  • parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi attuati in strutture sanitarie ubicate nel Comune
  • ossa, resti mortali, ceneri di cadaveri rinvenuti nel Comune;
  • pianificare le aree cimiteriali, in modo da rispondere alle necessità di sepoltura dei prossimi 20 anni. Costruzione di nuovi cimiteri o ristrutturazione di quelli esistenti deve essere autorizzata dal Comune, previo parere vincolante di ASUR e di ARPAM (solo di ASUR in caso di soppressione dei cimiteri);
  • stabilire l’ubicazione nel proprio territorio di sale di commiato, nel rispetto delle aree individuate dagli strumenti urbanistici, in modo da garantire: compatibilità di queste con altre attività svolte nell’area; adeguata accessibilità all’area; idonei spazi di sosta. In attesa dell’individuazione del Comune, tali sale sono collocate nelle aree omogenee indicate dagli strumenti urbanistici come D1 e F (ammesse anche zone B e C), purchè in edifici distinti da quelli destinati a civile abitazione, residenza, usi turistici o ricreativi
  • favorire forme di sepoltura a minor impatto ambientale (inumazione e cremazione);
  • delimitare le aree cimiteriali mediante idonea recinzione, dotandole di: idonei parcheggi e servizi per i frequentatori; aree di rispetto per le attività di culto; congrua superficie contigua per eventuali successivi ampliamenti; eventuali servizi od impianti tecnologici;
  • concedere, su richiesta di privati o di Associazioni od Enti morali, l’uso di aree, all’interno del cimitero, per sepolture private nel rispetto delle norme igienico sanitarie;
  • autorizzare, fuori dall’area cimiteriale, la costruzione di cappelle private (munite di aree di rispetto), o la tumulazione della salma (previo parere di ASUR ed ARPAM) qualora ricorrono “giustificati motivi di speciali onoranze”;
  • fissare, previa acquisizione del parere di ASUR e ARPAM, le modalità di utilizzo del cimitero (v. suo assetto interno; turni di rotazione dei campi di inumazione con relative procedure di trattamento del terreno; concessione di sepolture private con relative tariffe; ampiezza delle aree di rispetto);
  • realizzare, fuori dalle aree cimiteriali, spazi destinati alla inumazione e cremazione di animali da affezione;
  • vigilare sul trasporto delle salme (salvo verifica di idoneità degli automezzi di competenza di ASUR);
  • informare la cittadinanza in merito alle ditte esistenti nel proprio territorio autorizzate a svolgere il servizio di onoranze funebri;
  • definire le modalità per la esumazione ed estumazione della salma, eseguibili in ogni periodo dell’anno alla presenza del personale/gestore del cimitero, con eventuale presenza di personale sanitario se vi è necessità di un parere igienico sanitario.

Strutture ospedaliere e/o di ricovero, pubbliche e private, oltre alle persone in queste  decedute, possono ricevere cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici, od in abitazioni. Al riguardo congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune di decesso, che autorizza il trasporto del cadavere a spese dell’Istituto ricevente

  • su richiesta dei familiari per il periodo di osservazione previsto dalla  normativa vigente (durante tale periodo le salme vengono poste, su richiesta dei congiunti, in sale di commiato, aventi caratteristiche igienico-sanitarie analoghe a quelle della  camera mortuaria)
  • per esecuzione di riscontri diagnostici, od autopsie, od altro provvedimento disposto dall’Autorità giudiziaria
  • per motivi di studio, ricerca, insegnamento
  • per trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi.

Se il decesso avviene in un’abitazione inadatta all’osservazione, o su richiesta dei familiari/conviventi, la salma può essere trasportata presso l’obitorio od il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche/private accreditate, o presso le strutture adibite al commiato ubicate anche in un altro Comune. In tal caso il trasporto viene preventivamente comunicato al Comune di decesso, corredato dal certificato del medico curante o di dipendente ASL attestante che “il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e la morte non è dovuta a reato” (Certificato medico è valido solo per il territorio Marche). Comune rilascia l’autorizzazione al trasporto (anche verso l’estero, purchè attuato in tempi brevi).

Addetto al trasporto verifica, prima della partenza, che la salma sia stata ben confezionata (cioè riposta in contenitori impermeabili non sigillati, in modo da non ostacolare eventuali segni di vita, né di costituire pericolo per la salute pubblica), tenendo conto della distanza da percorrere (per trasporto all’estero tale verifica è eseguita dal funzionario ASL). Qualora:

  • il trasporto avvenga tra Comuni delle Marche non è necessario praticare l’iniezione conservativa;
  • il cadavere sia destinato alla cremazione, invece della doppia cassa, è sufficiente un involucro impermeabile in materiale biodegradabile.

ASL competente per territorio autorizza, in caso di cremazione, l’uso di feretri in legno dolce non verniciato, al fine di ridurre i fumi inquinanti, ed i tempi di cremazione. La dispersione delle ceneri nei luoghi indicati avviene a carico dei familiari o dell’esecutore testamentario; in alternativa le ceneri possono essere riposte in urne sigillate, recanti i dati anagrafici del defunto per la loro tumulazione od affidamento ai familiari. La consegna dell’urna ai familiari avviene previa sottoscrizione di un documento in cui riportata la sua destinazione finale. Documento, da conservare presso l’impianto di cremazione ed il Comune di decesso, deve sempre accompagnare le ceneri durante il trasporto.

Le ditte di onoranze funebri possono svolgere i seguenti servizi:

  1. disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
  2. messa a disposizione di casse e di altri articoli in occasione dei funerali;
  3. trasporto del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione o di onoranze, o al cimitero, o al crematorio;
  4. servizi per il commiato, avvalendosi di specifiche sale.

Non è invece loro ammesso eseguire servizio: di sorveglianza della salma durante il periodo di osservazione; accertamento della morte; gestione dei servizi cimiteriali;

Per svolgere le suddette attività, ditte debbono essere autorizzate dal Comune, dove ricade la loro sede commerciale.  Attività possono essere svolte solo nella sede della ditta autorizzata o, su richieste dei familiari, in altri luoghi, ma mai all’interno di strutture sanitarie, pubbliche o private. Gli addetti impegnati nelle attività di servizio funebre debbono possedere i requisiti professionali indicati nel Regolamento regionale.

Ditte aventi sede legale fuori dalla Marche ma operanti nella Regione, possono essere occasionalmente esentate dal possesso dell’autorizzazione, fermo restando l’obbligo di rispettare la normativa regionale vigente in materia di servizi funebri.

In caso di irregolarità commesse, il Comune diffida la ditta a regolarizzare la sua posizione, o a presentare, entro un termine congruo, le proprie giustificazioni, pena:

  • chiusura dell’attività, “fino a quando non vengono rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento” (la riapertura della stessa deve essere autorizzata).
  • revoca dell’autorizzazione, in caso di gravi e ripetute violazioni.

Sanzioni:

Se le sale di commiato non hanno le caratteristiche prescritte: multa da 2.000 a 5.000 €.

Se i trattamenti di imbalsamento o tanatoprassi non vengono attuati  secondo le norme: multa da 1000 a 2000 €.

Se non sono rispettate, da parte di congiunti e familiari, le disposizioni inerenti il rilascio dei cadaveri a titolo di studio, ricerca, insegnamento: multa da 500 a 1000 €.

In caso di violazione delle norme sul trasporto delle salme, cadaveri e resti mortali: multa da 1000 a 2000 €.

In caso di violazione delle norme  in materia di cremazione da parte di familiari o di esecutori testamentari, o di gestori degli impianti di cremazione: multa da 400 a 800 €.

Chiunque svolge attività di onoranze funebre senza la prescritta autorizzazione: multa da 2000 a 5000 €.

Chiunque svolge l’attività di onoranze funebre senza possederne i requisiti, o violando le prescrizioni contenute nell’autorizzazione: multa da 1500 a 2500 €.

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