RIFIUTI URBANI

RIFIUTI URBANI (D.Lgs. 152/06; Legge 147/13, 221/15; DPR 158/99; DM 29/12/16; L.R. 15/97, 18/09, 5/18; D.G.R. 17/12/12, 13/02/17) (rifiut04)

Soggetti interessati:

Ministero Ambiente, Tutela del Territorio e Mare (MATTM); Istituto superiore per protezione e ricerca ambientale (ISPRA); ARPAM (Agenzia Regionale Protezione Ambientale Marche); Ambito Territoriale Ottimale (ATO); Comuni che provvedono alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; Gestori di discariche; proprietari o detentori di locali ed aree scoperte (a qualsiasi uso adibite) dove si producono rifiuti; cittadini.

Iter procedurale:

La Legge 221/15 (come modificata da D.Lgs. 152/06) al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati:

  • vieta la dispersione dei rifiuti di piccolissime dimensioni (quali scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare) nel suolo, acque, caditoie, scarichi
  • impone ai Comuni di installare nelle strade, parchi, “luoghi ad alta aggregazione sociale”, appositi raccoglitori per la raccolta di mozziconi dei prodotti da fumo
  • stimola i produttori ad attuare campagne di informazione per sensibilizzare i consumatori in merito alle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono di mozziconi di prodotti da fumo
  • consente al Comune di individuare appositi spazi presso i centri di raccolta per:

1)       esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionali per il loro riutilizzo;

2)       deposito preliminare di rifiuti destinati a: preparazione per il loro riutilizzo; raccolta di beni riutilizzabili;

3)       prevenzione della produzione di rifiuti, tramite raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nell’ambito di operazioni di intercettazione e di filiera attivate da: operatori professionali dell’usato autorizzati da Enti locali; aziende di igiene urbana

In materia di rifiuti si applica nelle Marche  la L.R. 15/97 (come modificata da ultimo dalla L.R. 27/18) che prevede:

  • impegno da parte della Giunta Regionale, avvalendosi di ARPAM, di deliberare:

1)       metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raggiunte da ogni Comune ed ATO;

2)       formati, termini e modalità di rilevamento dei suddetti dati, che i Comuni sono tenuti a comunicare.

Grado di efficienza della raccolta differenziata viene calcolato, sulla base dei dati informatizzati relativi a ciascun Comune, che li invia annualmente (per aggiornamento del catasto regionale dei rifiuti) ad ARPAM, a cui compete validarli e trasmetterli alla Regione, al fine di stabilire i livelli di raccolta differenziata raggiunto nel’anno di riferimento da ciascun Comune ed ATO, così da applicare tariffe ridotte di smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani (in mancanza di tali dati, si considera il livello raggiunto nell’anno precedente). Riscossione dei tributi, eventualmente modulata in base alla percentuale di raccolta differenziata, è demandata ai gestori degli impianti di discarica

  • delega alla Provincia in merito all’accertamento e contestazione delle violazioni tributarie, nonché del relativo contenzioso amministrativo e giudiziario. Funzionari provinciali, addetti ai controlli delle discariche, sono muniti di speciale tessera di riconoscimento  che consente loro di accedere a luoghi di esercizio di tali attività ed ai documenti/registri. Se a seguito delle ispezioni emergono irregolarità, tali funzionari lo comunicano alla Guardia di Finanza.
  • Invio da parte delle Province inviano entro 31 Marzo alla Regione una relazione contenente dati relativi a:

1)       riscossioni effettuate dell’anno precedente, suddivise per tipologie di rifiuti conferiti;

2)       discariche ed impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale nell’anno precedente;

3)       contenzioso tributario ed amministrativo, evidenziando le somme del tributo recuperate;

4)       introiti derivanti da fanghi di risulta;

5)       accertamento delle violazioni tributarie, con invio al trasgressore della ingiunzione di pagamento del tributo evaso, interessi di mora e sanzioni amministrative. Se il trasgressore non provvede nei tempi fissati, Provincia avvia le procedure di riscossione coattiva. Somme derivanti dal recupero dell’imposta sono versate alla Regione entro il mese successivo a quello di riscossione, mentre le sanzioni “sono introitate dalla Provincia a titolo di finanziamento per esercizio delle funzioni delegate”. Accertamento delle violazioni tributarie cade in prescrizione dopo 5 anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, mentre gli interessati, entro 5 anni dal pagamento, possono chiedere la restituzione del tributo indebitamente versato, comprensivo degli interessi maturati a partire dalla data della richiesta.

Regione con LR 5/18 al fine di incentivare il contenimento della produzione di rifiuti e potenziare la raccolta differenziata nelle Marche, sostiene quei Comuni interessati ad applicare un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, avvalendosi di infrastrutture informatiche e di un sistema di archiviazione dei dati, in grado di interfacciarsi con il sistema informativo della sezione regionale del catasto rifiuti.

Al fine di conseguire tale obiettivo, la Giunta regionale:

1)       istituisce un Tavolo tecnico istituzionale, composto da 1 rappresentante per Assemblea Territoriale di Ambito (ATA), da rappresentanti delle Associazioni ambientaliste operanti nella Regione a livello di prevenzione dei rifiuti, dai soggetti gestori del servizio pubblico di gestione integrata del ciclo dei rifiuti. Il Tavolo ha il compito di:

–          proporre alla Giunta regionale entro il 30 Settembre (per anno 2018 entro il 30/11/2018) il programma degli interventi da intraprendere per conseguire i seguenti obiettivi:

a)favorire la conoscenza delle esperienze già avviate a livello di applicazione della tariffa puntuale, all’interno ed all’esterno del territorio regionale

b)favorire la crescita delle competenze del personale dei Comuni in merito a: modalità di applicazione di tariffe puntuali; aspetti legati allo start up del nuovo sistema

c)monitorare gli effetti della diffusione dei sistemi di tariffe puntuali, in termini di: miglioramento delle performance ambientali; riduzione della produzione di rifiuti; eventuali criticità rilevate sul territorio in fase di startup

–          predisporre un regolamento tipo, al fine di agevolare l’applicazione da parte dei Comuni del sistema di tariffe  puntuali

–          elaborare linee di indirizzo a supporto dei Comuni nel percorso di adozione ed implementazione del sistema di tariffe puntuali

–          elaborare gli indirizzi per individuare da parte dei Comuni i coefficienti di peso specifico

–          elaborare gli indirizzi per apportare correttivi e criteri di ripartizione dei costi

2)       promuove e sostiene l’esecuzione di campagne di comunicazione volte a sensibilizzare gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati in merito ai potenziali benefici derivati dall’applicazione della tariffazione puntuale ed ai risultati raggiunti nei territori dove già applicati.

Comuni che già adottano il sistema della misurazione puntuale, adeguano i propri strumenti informatici gestionali entro il 12 Aprile 2019, in modo da allinearli con il sistema informatico regionale.

Giunta Regionale, con DGR 124 del 13/02/2017, ai fini della determinazione del tributo comunale ha definito il metodo di calcolo da applicare a partire da anno 2018 (con riferimento a dati consuntivi 2017) alla percentuale di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti  urbani ed assimilati agli urbani sul totale dei rifiuti prodotti. Nell’ambito di RD rientrano seguenti tipologie di rifiuto:

1)       frazioni di rifiuto urbano raccolte in maniera differenziata, quali:

  • vetro, carta, plastica, legno, metalli e relativi imballaggi, nonché altre tipologie di rifiuti, anche ingombranti, costituiti da tali materiali, raccolti separatamente ed avviati ad impianti di trattamento per riutilizzo, riciclaggio, recupero di materia
  • multimateriale (o combinata), cioè rifiuti derivanti da raccolta congiunta di più frazioni merceologiche posti in unico contenitore, ed avviati a impianti di trattamento per riutilizzo, riciclaggio, recupero di materia. A partire da 2019 inserita in RD solo se costituita da 2 distinte frazioni merceologiche (raccolta di oltre 2 frazioni esclusa da rifiuto urbano)
  • ingombranti misti, inviati ad impianti di trattamento per loro riciclaggio/recupero
  • rifiuti organici, comprendenti frazione umida e frazione verde proveniente da manutenzione di parchi e giardini
  • rifiuti da raccolta selettiva, cioè frazioni omogenee di rifiuti domestici (quali farmaci, contenitori TFC, vernici, batterie e pile esauste, inchiostri, adesivi) tenute separate rispetto al rifiuto indifferenziato in modo da ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani e facilitarne un trattamento specifico
  • rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, inviati ad impianti di trattamento
  • rifiuti tessili (v. abiti, coperte, scarpe, tovaglie, asciugamani) e relativi imballaggi
  • rifiuti da spazzamento stradale inviati a impianti trattamento per riciclaggio/recupero
  • altre tipologie di rifiuti conferiti a Centri di raccolta

2)       frazione biodegradabile dei rifiuti urbani prodotti in ambito domestico avviati a compostaggio domestico tramite impiego di compostiere o di altre metodologie (v. buca/fossa e/o compostaggio in cumulo), da parte di utenti che pertanto non conferiscono tale frazione organica al servizio di raccolta. Comuni che intendono prendere in considerazione nella Rd il peso del compostaggio (dato da volume totale di compostiere assegnate + volume di altre pratiche di compostaggio domestico impiegate x peso specifico di frazione organica pari a 500 kg/mc x 3 svuotamenti annui) debbono:

  • disciplinare tale attività con specifico Regolamento
  • sottoscrivere un disciplinare con singolo utente, in cui questo accetta controlli (anche senza preavviso) da parte del Comune
  • applicare una riduzione tributaria alle utenze che praticano compostaggio domestico
  • eseguire una specifica attività formativa ed informativa ad utenze interessate al compostaggio domestico
  • eseguire controlli (su almeno 5% delle utenze convenzionate) per verificare la corretta conduzione della pratica del compostaggio domestico
  • comunicare ogni anno dati sul numero di compostiere usate con relative volumetrie (nel caso di buche/fosse applicata una volumetria convenzionale pari a 0,25 mc.) Regione si riserva di eseguire controlli in loco per accertare veridicità di tali dati

3)       rifiuti organici oggetto di compostaggio di comunità per quantitativi inferiori a 130 t/anno, con utilizzo del compost prodotto da parte di utenze conferenti (esclusi impianti di compostaggio acrobico di rifiuti biodegradabili). MATTM, con DM 29/12/2016, ha precisato che avvio di tale attività è subordinata a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), firmata dal responsabile di impianto, redatta secondo modello in Allegato 1 a DM 29/12/2016 pubblicato su GU 45/17 ed inviata, mediante raccomandata A/R a Comune competente, il quale ne informa azienda affidataria di gestione rifiuti urbani. SCIA deve essere corredata da:

a)piano di utilizzo del compost prodotto (indicare quantità, impieghi, aree di destinazione)

b)numero di componenti  di ogni utenza domestica conferente, o tipologia di attività se utenza  non domestica

c)copia del titolo giuridico di disponibilità delle apparecchiature e di area

d)regolamento inerente organizzazione attività di compostaggio, vincolante per gli utenti conferenti (contenuti minimi riportati in Allegato 2 a DM 29/12/16 pubblicato su GU 45/17),  comprendente: oggetto; finalità; modalità di accesso al conferimento; quantità conferibile; orari di apertura e gestione del centro; tipologia di rifiuti ammissibili (elenco riportato in Allegato 3 a DM 29/12/16 pubblicato su GU 45/17); divieti inerenti ad utilizzo di apparecchiature  di compostaggio e depositi di stoccaggio; obblighi di utenze conferenti e del conduttore di apparecchiatura; piano di utilizzo del compost prodotto; modalità attuative di attività di compostaggio (riportate in Allegato 4 a DM 29/12/16 pubblicato su GU 45/17).

Analoga procedura verrà seguita in caso di variazioni intervenute nel corso di attività di compostaggio.

Organismo collettivo utilizza 1 o più apparecchiature finalizzate alla produzione di compost, mediante decomposizione aerobica naturale (compostiera statica) o indotta (compostiera elettromeccanica) da ubicare in aree nella sua disponibilità prossime alle utenze conferenti (non oltre 1 km), in modo che queste possano recare autonomamente i rifiuti organici. Se apparecchiature, di tipo elettromeccanico idonee a produrre ammendante compostato, sono di taglia grande (da 60 a 130 t/anno) debbono essere dotate di sonde per misurare le temperature poste all’interno di massa di lavorazione (dati rilevati da  sonde vanno raccolti ogni giorno e resi disponibili al gestore del servizio). Alla cessazione dell’attività di compostaggio, apparecchiature dismesse vanno smaltite nel rispetto delle norme di legge.

Compost in uscita deve avere le caratteristiche riportate in Allegato 6 al DM 29/12/16 pubblicato su GU 45/17, o quelle di ammendante compostato misto/verde. Se utilizzato su suoli agricoli destinati a produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale. Compost prodotto va impiegato, secondo un piano di utilizzo, su terreni a disposizione di utenti conferitori, nonché per concimazione di loro piante e fiori. Compost privo delle suddette caratteristiche o non impiegato secondo quanto stabilito nel piano di utilizzo, va considerato rifiuto urbano, e non è computabile per riduzione della tassa sui rifiuti.

Nomina di conduttore di apparecchiatura da parte di Organismo collettivo e sua accettazione di incarico inviata a Comune. In caso di dimissioni od impedimenti del conduttore, sue funzioni sono svolte da responsabile di Organismo collettivo per non oltre 1 mese (termine entro cui individuato nuovo conduttore). Conduttore di impianti di taglia media (cioè da 10 a 60 t/anno) o grande (cioè da 60 a 130 t/anno), prima di inizio di attività, deve  partecipare ad un corso di almeno 8 ore (attuato anche da ditta fornitrice di impianti), con rilascio a sua conclusione di attestato, in cui acquisire conoscenze in merito a:  definizione  e tipologia di rifiuti organici; tecniche e tecnologie di compostaggio; e funzionamento  di composteria di tipo statico ed elettromeccanica; uso in agricoltura e nel florovivaismo del compost.

Conduttore assicura il corretto funzionamento di impianto e garantisce attività di compostaggio nel rispetto del regolamento approvato. Conduttore per impianti  di taglia media e grande  conserva, in apposito registro, i dati relativi a: quantitativi di rifiuti conferiti; compost e scarti prodotti (compreso compost non rispettoso di caratteristiche prescritte); loro destinazione.

Ai fini della riduzione tassa sui rifiuti, con eventuale computo di compostaggio di comunità nella percentuale di raccolta differenziata del Comune, il responsabile  di impianto dichiara entro 31 Gennaio al Comune competente: quantità di rifiuti conferite in anno precedente; compost prodotto; scarti e compost  non rispettoso di caratteristiche prescritte. Per impianti di piccola taglia (cioè inferiori a 10 t/anno) e per attività di compostaggio di comunità con quantità di rifiuti inferiore a 1 t., tale dichiarazione viene effettuata in base ad una stima, ottenuta moltiplicando il numero di utenze conferenti per percentuale media di rifiuto organico presente in rifiuto urbano. Al riguardo  in assenza di dati del Comune su produzione procapite di frazione organica, si applica il valore forfettario di 120 kg/abitante/anno. Comuni elaborano i dati delle suddette  dichiarazioni, comunicandoli ad ISPRA entro 30 Aprile e li mettono a disposizione di MATTM.

Per attività di compostaggio con quantità inferiori a 1 t/anno, utilizzare, ai fini di SCIA, il modello Allegato 1B pubblicato su GU 45/17. Compost prodotto con tali impianti non utilizzabile su terreni agricoli destinati a produzione e vendita di prodotti per uso umano e animale, né conduttore sottoposti ad obblighi di cui sopra e le dichiarazioni vengono inviate entro 31 Gennaio a Comune da singoli utenti conferenti in modo congiunto.

Comune invia entro 31 Gennaio a Regione numero complessivo di apparecchiature in esercizio e capacità complessiva di trattamento.

Responsabile di apparecchiatura comunica entro 31 Dicembre cessazione di  compostaggio di comunità al Comune, che svolge attività di controllo su tale attività. Comune invia entro 31 Maggio a MATTM esiti dei controlli eseguiti. Se da controllo emergono violazioni a DM 29/12/16, Comune adotta opportune prescrizioni. A seguito di ciò responsabile di impianto, anche su segnalazione di conduttore, diffida utente che non rispetta il regolamento ad adeguarsi, pena comunicazione a Comune di stralciarlo da utenze conferenti (e quindi da riduzione tassa sui rifiuti).

Nell’ambito della raccolta indifferenziata rientrano seguenti tipologie di rifiuto: rifiuti indifferenziati; rifiuti ingombranti avviati a  smaltimento; rifiuti da spazzamento stradale avviati a smaltimento; rifiuti riportati in Tabella 1 di elenco codici CER pubblicata su BUR 23/17, avviati a smaltimento in  ragione di loro caratteristiche. Non rientrano in questa definizione, in quanto  considerati “frazioni neutre”: rifiuti derivanti da pulizia di spiagge marittime,  lacuali e rive di corsi di acqua; rifiuti cimiteriali; rifiuti con codici non rientranti in Tabella 1 di Elenco codici CER.

Il metodo di calcolo della raccolta differenziata da adottare del Comune è il seguente: RD = (somma di raccolta differenziata + peso del compostaggio) / (somma di raccolta  differenziata + raccolta urbana indifferenziata) x 100.

Il metodo di calcolo della produzione di rifiuti urbani pro capite per Comune da adottare da parte è il seguente: totale rifiuti urbani prodotti in ambito comunale/ popolazione residente in Comune (dati ISTAT al 1 Gennaio), dove nella voce “totale rifiuti urbani prodotti” rientrano tutte le tipologie di rifiuti indicati al denominatore della formula per RD.

Entità aiuto:

Legge 221/15 (come modificata dal D.Lgs. 152/06), ha istituito un tributo speciale per il deposito in discarica e negli impianti di incenerimento, senza recupero energetico, dei rifiuti solidi (compresi i fanghi palabili), dovuto dal titolare dell’impresa di stoccaggio, con obbligo di rivalsa nei confronti del conferitore di tali rifiuti. Il tributo è versato alla Regione su uno specifico capitolo di bilancio, entro il mese successivo al trimestre di deposito del rifiuto  (entro ultimo trimestre, il Gestore invia alla Regione i dati circa la quantità complessiva dei rifiuti conferiti nell’anno ed i versamenti eseguiti).

LR 15/97 (come modificata da L.R. 43/20) stabilisce che a partire dal 01/01/2019

a)ammontare del tributo speciale è fissato in 0,009 €/kg per rifiuti inerti smaltiti in discarica; 0,00917 €/kg per rifiuti speciali e pericolosi del settore minerario, lapideo e metallurgico; 0,012 €/kg per rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi smaltiti in discarica; 0,024 €/kg  per rifiuti non pericolosi smaltiti in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia; 0,025 €/kg per rifiuti urbani ed assimilati; 0,00517 €/kg. per rifiuti prodotti dalle attività relative a procedimenti di bonifica dei siti contaminati. Al fine di favorire la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, l’ammontare del tributo può essere modulato in base alla quota percentuale di superamento della raccolta differenziata (conseguita nell’anno precedente) previsto dalla normativa nazionale fatto salvo l’ammontare minimo fissato dalla Legge 549/1995, tenendo conto della seguente tabella: riduzione del tributo pari al 30% se il limite fissato per la raccolta differenziata è stato superato di non oltre il 10%, riduzione pari al 40% se il limite è stato superato dal 10% al 15%; riduzione pari a 50% se il limite è stato superato dal 15% al 20%; riduzione pari al 60% se il limite è stato superato dal 20% al 25%; riduzione pari al 70% se il limite è stato superato di oltre il 25%. Rifiuti smaltiti tali e quali in impianti di incenerimento, senza recupero di energia, sono soggetti ad una riduzione del tributo pari al 20%. Scarti e sovvalli derivati dalle operazioni di recupero di rifiuti presso impianti situati nella Regione mediante selezione meccanica, compostaggio e riciclaggio, nonché fanghi (anche palabili), sono soggetti al pagamento del tributo in misura pari al 20%, purchè i rifiuti o prodotti ottenuti dalle suddette operazioni vengono destinati al recupero di materia o di energia.

Ogni Gestore deve versare un importo pari a: ammontare del tributo di riferimento x quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica (desumibile dall’annotazione nei registri) x coefficiente di correzione relativo al peso specifico, qualità e condizioni di conferimento del rifiuto stesso.

Qualora a livello di ATO, non vengono raggiunti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla Legge, si applica un tributo addizionale (pari al 20%), salvo in quei Comuni che hanno ottenuto una deroga, o abbiano fatto registrare nell’anno di riferimento una produzione procapite di rifiuti (come attestato  dai dati del catasto regionale dei rifiuti) inferiore di almeno il 30% a quella media di ATO  di appartenenza, “a seguito dell’attivazione di pratiche di prevenzione”, con modalità definite da Giunta Regionale.

b)tributo speciale è destinato per:

  • 10% al Comune dove sono ubicate le discariche/impianti di incenerimento senza recupero energetico ed ai Comuni limitrofi interessati dal disagio provocato da tali impianti, per realizzare interventi volti a: miglioramento ambientale del territorio; tutela igienico sanitario dei residenti; sviluppo di sistemi di controllo e monitoraggio; gestione integrata dei rifiuti urbani. La ripartizione delle suddette risorse avviene per: 20% in base alle caratteristiche socio-economico ambientali dei territori interessati; 30% in base alla superficie dei Comuni interessati; 40% in base alla popolazione residente nell’area interessata; 10% in base al sistema di viabilità servita. Corresponsione di tali risorse esclude quella relativa alle misure compensative previste per gli impianti di smaltimento
  • restante quota affluisce ad un Fondo regionale destinato a: favorire la minore produzione di rifiuti, o le attività di recupero di materie prime ed energia (con priorità per soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativo alle discariche); realizzare bonifica dei siti inquinati (comprese aree industriali dismesse); recuperare  aree degradate; potenziare il funzionamento di ARPAM; istituire  e gestire aree naturali protette.

Gettito del tributo addizionale affluisce in un apposito Fondo regionale destinato a finanziare: interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali; incentivi per l’acquisto di prodotti/materiali riciclati; realizzazione di impianti; attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e raccolta differenziata.

Comune, nel fissare tariffa sui rifiuti, tiene conto dei criteri definiti con Regolamento di cui al DPR 158/99, assicurando comunque la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (salvo i costi per rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori) ed a partire dal 2018 tenendo conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

Comune, con apposito regolamento, può decidere maggiorazioni e/o riduzioni, o esenzioni della tariffa ordinaria, purché “relativa copertura assicurata da risorse dei proventi del tributo”, in caso di:

  1. abitazioni con unico occupante;
  2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, o altro uso limitato e discontinuo;
  3. locali, diversi da abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente;
  4. abitazioni occupate da soggetti residenti o dimoranti all’estero per oltre 6 mesi/anno;
  5. fabbricati rurali ad uso abitativo
  6. attività di prevenzione nella produzione di rifiuti (riduzione tariffa commisurata a quantità di rifiuti non prodotti)
  7. zone dove non effettuata raccolta (tributo dovuto non oltre 40% di tariffa ordinaria). Comune può decidere di differenziare tributo “in relazione a distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita”
  8. “quantità di rifiuti assimilati, che produttore dimostra di aver avviato al recupero”
  9. Riduzione tributo al 20% in caso di: mancato svolgimento servizio; servizio attuato in violazione della normativa vigente; servizio interrotto per motivi sindacali, o per “imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta da Autorità sanitaria di danno o pericolo di danno a persone od ambiente”

Comuni, che dispongono di un sistema di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono commisurare tariffa a quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti  prodotti per unità di superficie, in relazione ad usi e tipologie di attività svolte, nonché al costo del servizio rifiuti. In tal caso tariffa per ogni categoria o sottocategoria omogenea determinata dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per anno successivo per 1 o più coefficienti  di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Proventi derivanti dalle sanzioni per abbandono di rifiuti  di piccolissime dimensioni sono versati per:

  • 50% su bilancio dello Stato, per essere assegnati ad apposito Fondo destinato a sostenere attività finalizzate a preservare il decoro urbano
  • 50% a Comuni, nel cui territorio  accertate violazioni, per sensibilizzare consumatori su conseguenze nocive per ambiente da abbandono rifiuti di piccolissime dimensioni, nonché  per pulizia di sistema fognaria urbano

LR 5/18 stanzia 50.000 €  per anno 2019 per applicare le disposizioni della legge stessa (per anni successivi in base a quanto stabilito in sede di bilancio regionale). Giunta Regionale apporta variazioni di bilancio in casi di necessità di gestione della L.R. 5/18

Sanzioni:

Gestore di discarica abusiva, o chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti: pagamento del tributo + sanzione pari a 3 volte ammontare tributo + bonifica e ripristino di area. Utilizzatore e/o proprietario del terreno in cui insiste discarica abusiva, qualora non dimostri di aver presentato denuncia abusiva a Regione: tenuto in solido alle stesse sanzioni del Gestore.

Chiunque disperde nell’ambiente rifiuti di piccolissime dimensioni: multa da 30 a 150 €. Se abbandono riguarda rifiuti  prodotti da fumo: multa raddoppiata.

Chiunque non versa tributo dei rifiuti urbani in forma sufficiente: multa pari a 30% di importo non versato

In caso  di omessa o infedele registrazione delle operazioni in discarica: multa pari a 200-400 volte importo del tributo dovuto.

In caso di omessa o infedele dichiarazione dei quantitativi conferiti in discarica: multa da 100 a 500 €.

Sanzioni di cui sopra ridotte a 1/3 se entro termine per presentazione ricorso, contribuente provvede a pagare tributo dovuto + sanzione + interessi

In caso di mancata, incompleta, infedele compilazione questionario di accertamento inviato da Comune: multa da 100 a 500 €

Omessa, incompleta, inesatta trasmissione dei dati su raccolta differenziata attuata nell’anno precedente da parte del Comune ad ARPAM: esclusione Comune da applicazione della modulazione del tributo + applicazione addizionale 20% “indipendentemente dai risultati raggiunti”

L.R. 15/97 stabilisce che soggetti obbligati che ostacolano in qualunque modo operazioni di ispezione, accertamento, verifica: multa da 310 a 3.100 €.

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