SCAMBI CEE OVINI E CAPRINI (D.Lgs. 193/05) (ovica03)
Soggetti interessati:
Chiunque intende commercializzare ovini e caprini da macello, da riproduzione od allevamento, da ingrasso condotti direttamente a destinazione o dopo essere transitati da centro di raccolta riconosciuto
Iter procedurale:
Centro di raccolta per scambi comunitari di ovini e caprini dotato da numero di riconoscimento rilasciato da Regione se possiede seguenti requisiti minimi:
a) sotto costante controllo di veterinario ufficiale;
b) situato in zona non soggetta a misure restrittive sanitarie;
c) pulito e disinfettato prima di ogni utilizzo, rispettando indicazioni del veterinario;
d) provvisto di ambiente adibito solo a tal fine, di impianti adeguati ad ospitare animali (Somministrazione alimenti e abbeveratoi), opportune infrastrutture di ispezione ed isolamento, attrezzature di pulizia e disinfezione dei locali e carri bestiame, zone di raccolta foraggio, strame e letame, sistema di raccolta delle acque di scolo, ufficio per veterinario ufficiale;
e) ammessi solo animali identificati che soddisfano a requisiti sanitari. A tal fine ad arrivo animali, proprietario del centro verifica documenti sanitari e di accompagnamento;
f) ispezionati regolarmente da servizio veterinario per accertare permanere dei requisiti;
g) tenere apposito registro, in cui riportare: nome proprietario, origine, data di entrata ed uscita, numero di identificazione animale, numero riconoscimento centro raccolta dove animali transitati, numero registrazione trasportatore e numero immatricolazione del veicolo. Registro conservato per almeno 3 anni.
Regione può limitare riconoscimento ad una sola specie animale o solo ad animali da allevamento, da riproduzione, da ingrasso, da macello. Regione comunica elenco centro raccolta riconosciuti a Ministero della Salute, con cadenza annuale che lo trasmette a Commissione CE.
Regione, avvalendosi di servizi veterinari ASL, registra e tiene aggiornata Banca dati nazionale di Anagrafe zootecnica, in modo da mettere a disposizione del pubblico e di altri Stati membri elenco dei centri di raccolta e/o dei commercianti riconosciuti.
Commerciante per operare scambi di ovini e caprini deve: essere registrato presso servizio veterinario ASL; munito di numero riconoscimento; dotarsi di impianto di raccolta animali; tenere di registro conservato per 3 anni in cui riportare elementi identificativi di animali trattati, loro provenienza e proprietà, trasportatore; trattare animali identificati e provenienti da aziende sane; sottoporre strutture di raccolta a costante ispezione veterinaria; mantenere animale durante soggiorno in struttura in perfetta efficienza (compreso esame di veterinario e prove di laboratorio); ubicare struttura in zona non soggetta a limitazioni veterinarie e dotarle di tutti gli impianti e procedure organizzative riportate sopra per centro di raccolta.
Riconoscimento del centro o del commerciante è sospeso in caso di mancato rispetto delle normative vigenti in materia ed è revocato, con cancellazione da elenco nazionale, in caso di reiterate violazioni alla normativa veterinaria, o qualora esistono rischi per salute pubblica o sanità animale.
Trasportatore deve:
1) utilizzare per trasporto ovini e caprini mezzi costruiti in modo che letame, strame e foraggio non fuoriesca da veicolo, puliti e disinfettati dopo ogni trasporto;
2) essere dotato di attrezzature adeguate a pulizia e disinfezione di impianti ed immagazzinamento letame;
3) tenere e conservare per almeno 3 anni registro, in cui riportare: luogo e data di ritiro, generalità ed indirizzo azienda provenienza animali; luogo e data di consegna, generalità ed indirizzo azienda di destinazione animali; specie e numero animali trasportati; data e luogo operazioni di disinfezione; dati documenti di accompagnamento;
4) garantire che durante trasporto animali non entrano in contatto con bestiame di qualifica sanitaria inferiore;
5) assumere impegno nei confronti di ASL di adottare tutte le misure per rispettare le normative sanitarie e di affidare trasporto animali a persone di provata capacità ed esperienza;
6) accertarsi che animali durante trasporto siano muniti di certificato sanitario (Modello riportato su G.U. 222/05), rilasciato il giorno dell’esame sanitario effettuato da veterinario ASL presso azienda di partenza o centro di raccolta e valido 10 giorni. Veterinario ASL esamina animale al momento arrivo e ritira certificato sanitario.
Gli ovini e caprini da macello, da ingrasso, da riproduzione o da allevamento possono essere spediti in altri Stati CE se:
a) vengono identificati e registrati;
b) non presentano ad ispezione veterinaria (eseguita nelle 24 ore precedenti partenza) alcun segno clinico di malattia;
c) non provengono da azienda contagiata o entrano in contatto con animali oggetto di divieto per motivi di polizia veterinaria. Dopo eliminazione ultimo animale infetto, divieto permane per 42 giorni in caso di brucellosi, 30 giorni per rabbia, 15 giorni per carbonchio ematico;
d) non provengono da azienda o entrano in contatto con animali di azienda ubicata in zona dove sono in vigore limitazioni di polizia sanitaria;
e) animali non oggetto di misure di polizia sanitaria contro afta epizootica o vaccinati contro tale malattia;
f) nati ed allevati dalla nascita in territorio CE o provengono da Paese Terzo rispettoso delle norme CE;
g) soggiornano nell’azienda di origine per almeno 30 giorni (20 giorni se ovicaprini da macello) o sin dalla nascita;
h) non provengono da aziende dove introdotti ovini e caprini nei 20 giorni precedenti spedizione (Deroga per ovicaprini da macello purché trasportati direttamente a macello di altro Stato CE, senza transitare per centro raccolta o stalle di sosta) o biungulati da Paese Terzo nei 30 giorni precedenti spedizione (Ammesse deroghe purché animali completamente isolati da tutti gli altri animali dell’azienda);
i) animali non restati fuori azienda per oltre 6 giorni prima di essere certificati idonei per scambi;
j) animali, dopo lasciato azienda, consegnati direttamente a destinazione in altro Stato CE. In deroga ammesso transito in centro raccolta riconosciuto da Regione. In tal caso transito presso un unico centro di raccolta sotto sorveglianza veterinaria, che autorizza transito nel centro di raccolta solo di animali identificati aventi stessa qualifica sanitaria ed accompagnati da documento veterinario, per essere da qui destinato direttamente a macellazione da attuare entro 5 giorni da uscita capi da centro raccolta (In caso di animali trasferiti per macellazione in Stato CE, questa deve avvenire entro 72 ore da arrivo);
k) tra partenza ed arrivo a destinazione animali non deve essere compromessa qualifica sanitaria
Gli ovini e caprini da ingrasso possono essere introdotti in azienda ufficialmente indenni da brucellosi se:
a) soddisfano le condizioni previste per gli ovini e caprini da macello;
b) provengono da aziende ufficialmente indenni da brucellosi o da aziende indenni dove animali:
– vengono identificati ai sensi normativa comunitaria;
– non vaccinati contro brucellosi o vaccinati da oltre 2 anni. In deroga introdotte femmine di oltre 2 anni vaccinate prima di 7 mesi di età se tenute isolate nell’azienda di origine e sottoposte a 2 prove sierologiche con esito negativo;
– provenienti da aziende in cui tutti gli animali sensibili alla brucellosi esenti da manifestazioni cliniche al riguardo da almeno 12 mesi.
Ovini e caprini da allevamento e riproduzione, oltre a soddisfare ai requisiti degli ovini e caprini da macello e da ingrasso, possono essere ammessi allo scambio solo se acquistati in azienda, in cui accertata assenza di malattie contagiose (v. agalassia, paratubercolosi, linfadenite caseosa, adenomatosi polmonare). Proprietario rilascia dichiarazione in merito.
Ministero della Salute presenta a CE idonee garanzie che zona provenienza animali sia totalmente o
parzialmente indenne da malattie contagiose (v. Afta epizootica, brucellosi, epidemite contagiosa dell’ariete, carbonchio ematico, rabbia, agalassia contagiosa, paratubercolosi, linfadenite caseosa, adenomatosi polmonare, maedivisna, artrite, encefalite virale caprina), corredato da programma nazionale obbligatorio o volontario per controllo malattie contagiose.
Sono esclusi dagli scambi CE, ovini e caprini che dovrebbero essere eliminati nell’ambito di un programma nazionale di eradicazione delle malattie infettive (Brucellosi) o che non possono essere commercializzati sul territorio nazionale per motivi di polizia sanitaria.
Ministero Salute vigila su regolare applicazione norme, fornisce collaborazione per ispezioni CE, e può concedere deroghe nelle ispezioni ad altri Stati membri “in condizioni di reciprocità”.
Qualora per impedire propagazione di malattie degli animali occorre limitare circolazione delle merci, Commissione può adottare misure eccezionali di sostegno al mercato oggetto di tali limitazioni su richiesta Stato membro interessato, purché questo “abbia adottato misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa”
Sanzioni:
Trasportatore che non rispetta obblighi di trasporto, o centro di raccolta non rispetta adempimenti: multa da 2000 a 6000
In mancanza di certificazione sanitaria, o di animali entrati in contatto durante trasporto con bestiame di qualifica inferiore, o di mancata registrazione del commerciante o del centro di raccolta, o di non rispetto dei requisiti sanitari degli ovini e caprini destinati agli scambi: multa da 6.000 a 36.000
Entità aiuto:
Commissione CE sostiene spese per misure eccezionali di mercato per 50% (60% in caso di afta epizootica), comunque riconoscendo importi tali da non creare distorsioni di concorrenza tra produttori di Stati diversi