IMPORT SPERMA, OVULI OVI-CAPRINI (D.Leg. 633/96) (ovica17)
Soggetti interessati:
Centri raccolta sperma che intendono importare sperma, ovuli ed embrioni da Paesi terzi
Iter procedurale:
Stazioni e centri raccolta sperma inviano richiesta di riconoscimento a Ministero Sanità che esegue istruttoria, anche mediante sopralluoghi veterinari AUSL, verificando possesso seguenti requisiti:
1) esistenza responsabile veterinario del centro;
2) dotati di locali per stabulazione animali, separati materialmente da impianti raccolta sperma;
3) dotati di impianti di isolamento, non comunicanti con locali di stabulazione;
4) impianti per raccolta sperma, con possibilità di pulire e sterilizzare attrezzature;
5) locale trattamento sperma, ed eventuale immagazzinamento separato da locale raccolta;
6) locali di facile pulizia e disinfezione, lontani da qualsiasi contatto con altri animali.
Mantenimento riconoscimento se da controlli successivi emerge che:
a) ospitati solo animali della specie per cui raccolto lo sperma;
b) tenuta registri in cui riportare: specie, razza, data di nascita e di identificazione animale presente
nel centro; eventuali movimenti (Entrata ed uscita) animali del centro; esami diagnostici effettuati
ad animali; data raccolta e trattamento sperma; destinazione sperma; modalità stoccaggio sperma
c) ispezionato favorevolmente da veterinario AUSL durante periodo riproduzione;
d) impedito accesso a persone non sorvegliate;
e) dotato di personale competente a disinfezione ed igiene animali;
f) nessun animale sottoposto a monta naturale almeno 30 giorni prima della raccolta sperma;
g) raccolta, trattamento, immagazzinamento sperma in locali separati;
h) ogni strumento venuto a contatto con sperma durante raccolta o trattamento, venga sterilizzato
i) per trattamento sperma, utilizzati prodotti che non danneggiano salute animali;
l) recipienti destinati a contenere sperma accuratamente disinfettati o sterilizzati,
k) identificazione di ogni dose di sperma, tramite: Stato membro, data raccolta, specie, razza,
identità animale donatore, nome e numero riconoscimento del centro.
Sperma, ovuli, embrioni di origine ovi-caprina oggetto di scambio solo se:
– proviene da centri riconosciuti;
– proviene da animali che soddisfano seguenti requisiti:
1) godono d buona salute nel giorno raccolta di sperma;
2) nei 30 giorni precedenti raccolta, sottoposti con esito negativo a test di ricerca brucellosi ed
epididimita contagiosa dell’ariete. Esami svolti presso laboratorio riconosciuto. Se esami
forniscono risultato positivo, animale isolato ed eventuale sperma raccolto non venduto;
– raccolto, trattato e conservato in modo che:
1) lavaggio ovuli ed embrioni dello stesso donatore avvenga in modo da lasciare integra “zona
pellucida” che a fine lavaggio e tramite ingrandimento di almeno 50 volte, dovrà essere
certificata come intatta e priva di qualsiasi sostanza aderente;
2) ai mezzi di raccolta, lavaggio e conservazione di ovuli e sperma aggiunti antibiotici e
opportunamente sterilizzati prima di ogni impiego o sempre nuovi;
3) esami dei liquidi di raccolta e lavaggio per stabilire assenza germi patogeni;
4) ovuli, embrioni posti in contenitori sterilizzati, immediatamente sigillati ed identificati,
contenenti solo prodotti provenienti da stesso donatore. Identificazione comprende:
Paese di origine; data raccolta; specie, razza, identità animale donatore; nome e numero
riconoscimento del centro;
5) ovuli ed embrioni congelati racchiusi in contenitori sterilizzati di azoto liquido;
6) sperma, ovuli, embrioni immagazzinati per almeno 30 giorni prima di spedizione;
– nel caso di ovuli ed embrioni:
1) prelevati da donatrici che soddisfano direttive CE in materia di scambi di animali vivi;
2) prelevati da un gruppo di raccolta riconosciuto e trattati in laboratorio adeguato.
– sempre accompagnati da documento di trasporto conforme a modello riportato in allegato a
D.Leg. 633/96 e da certificato sanitario attestante che materiale seminale proviene da centro
riconosciuto ed ottenuto conformemente a disposizione di legge
Sperma, ovuli ed embrioni oggetto di importazione solo se:
a) provenienti da Paese Terzo e centro di raccolta riconosciuto compreso in elenco CE;
b) accompagnati da certificato sanitario attestante che materiale seminale offre garanzie
equivalenti a quelle stabilite da CE;
c) subiscono controllo sanitario favorevole alla frontiera.