IMPORT SPERMA, OVULI OVI-CAPRINI (D

IMPORT SPERMA, OVULI OVI-CAPRINI (D.Leg. 633/96)  (ovica17)

Soggetti interessati:

Centri raccolta sperma che intendono importare sperma, ovuli ed embrioni da Paesi terzi

Iter procedurale:

Stazioni e centri raccolta sperma inviano richiesta di riconoscimento a Ministero Sanità che esegue istruttoria, anche mediante sopralluoghi veterinari AUSL, verificando possesso seguenti requisiti:

1) esistenza responsabile veterinario del centro;

2) dotati di locali per stabulazione animali, separati materialmente da impianti raccolta sperma;

3) dotati di impianti di isolamento, non comunicanti con locali di stabulazione;

4) impianti per raccolta sperma, con possibilità di pulire e sterilizzare attrezzature;

5) locale trattamento sperma, ed eventuale immagazzinamento separato da locale raccolta;

6) locali di facile pulizia e disinfezione, lontani da qualsiasi contatto con altri animali.

Mantenimento riconoscimento se da controlli successivi emerge che:

a) ospitati solo animali della specie per cui raccolto lo sperma;

b) tenuta registri in cui riportare: specie, razza, data di nascita e di identificazione animale presente

    nel centro; eventuali movimenti (Entrata ed uscita) animali del centro; esami diagnostici effettuati

    ad animali; data raccolta e trattamento sperma; destinazione sperma; modalità stoccaggio sperma

c) ispezionato favorevolmente da veterinario AUSL durante periodo riproduzione;

d) impedito accesso a persone non sorvegliate;

e) dotato di personale competente a disinfezione ed igiene animali;

f) nessun animale sottoposto a monta naturale almeno 30 giorni prima della raccolta sperma;

g) raccolta, trattamento, immagazzinamento sperma in locali separati;

h) ogni strumento venuto a contatto con sperma durante raccolta o trattamento, venga sterilizzato

i) per trattamento sperma, utilizzati prodotti che non danneggiano salute animali;

l) recipienti destinati a contenere sperma accuratamente disinfettati o sterilizzati,

k) identificazione di ogni dose di sperma, tramite: Stato membro, data raccolta, specie, razza,

   identità animale donatore, nome e numero riconoscimento del centro.

Sperma, ovuli, embrioni di origine ovi-caprina oggetto di scambio solo se:

– proviene da centri riconosciuti;

– proviene da animali che soddisfano seguenti requisiti:

  1) godono d buona salute nel giorno raccolta di sperma;

  2) nei 30 giorni precedenti raccolta, sottoposti con esito negativo a test di ricerca brucellosi ed

      epididimita contagiosa dell’ariete. Esami svolti presso laboratorio riconosciuto. Se esami

      forniscono risultato positivo, animale isolato ed eventuale sperma raccolto non venduto;

– raccolto, trattato e conservato in modo che:

  1) lavaggio ovuli ed embrioni dello stesso donatore avvenga in modo da lasciare integra “zona

      pellucida” che a fine lavaggio e tramite ingrandimento di almeno 50 volte, dovrà essere

      certificata come intatta e priva di qualsiasi sostanza aderente;

  2) ai mezzi di raccolta, lavaggio e conservazione di ovuli e sperma aggiunti antibiotici e

      opportunamente sterilizzati prima di ogni impiego o sempre nuovi;

  3) esami dei liquidi di raccolta e lavaggio per stabilire assenza germi patogeni;

  4) ovuli, embrioni posti in contenitori sterilizzati, immediatamente sigillati ed identificati,

      contenenti solo prodotti provenienti da stesso donatore. Identificazione comprende:

      Paese di origine; data raccolta; specie, razza, identità animale donatore; nome e numero

      riconoscimento del centro;

  5) ovuli ed embrioni congelati racchiusi in contenitori sterilizzati di azoto liquido;

  6) sperma, ovuli, embrioni immagazzinati per almeno 30 giorni prima di spedizione;

– nel caso di ovuli ed embrioni:

  1) prelevati da donatrici che soddisfano direttive CE in materia di scambi di animali vivi;

  2) prelevati da un gruppo di raccolta riconosciuto e trattati in laboratorio adeguato.

– sempre accompagnati da documento di trasporto conforme a modello riportato in allegato a

  D.Leg. 633/96 e da certificato sanitario attestante che materiale seminale proviene da centro

  riconosciuto ed ottenuto conformemente a disposizione di legge

Sperma, ovuli ed embrioni oggetto di importazione solo se:

a) provenienti da Paese Terzo e centro di raccolta riconosciuto compreso in elenco CE;

b) accompagnati da certificato sanitario attestante che materiale seminale offre garanzie

    equivalenti a quelle stabilite da CE;

c) subiscono controllo sanitario favorevole alla frontiera.

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