NORME VENDITA PRODOTTI ACQUACOLTURA (D

NORME VENDITA PRODOTTI ACQUACOLTURA (D.P.R. 555/92)

(pesca35)

Soggetti interessati:

Chiunque intende vendere:

a) animali (Pesci, crostacei, molluschi vivi) provenienti da aziende di acquacoltura o animali di

origine selvatica destinati ad aziende di acquacoltura

b) prodotti derivati da animali di acquacoltura destinati ad allevamento (v. Uova, gameti) o al

consumo.

Iter procedurale:

Per essere commercializzati animali animali di acquacoltura:

a) non debbono presentare segni clinici di malattie il giorno di carico;

b) non destinati a distruzione od uccisione nell’ambito di un piano di eradicazione malattie infettive;

c) non provenienti da aziende oggetto di divieto per motivi di polizia sanitaria o venuti in contatto

con animali di tali aziende.

Per essere commercializzati prodotti di acquacoltura destinati a consumo o destinati alla riproduzione (Uova, gameti) debbono provenire da animali di cui sopra.

Pesci delle specie sensibili, nonché loro uova o gameti, o molluschi vivi se destinati ad essere introdotti in zona riconosciuta indenne da malattie scortati da documenti di trasporto (Modello riportato su G.U. 28/92) attestante la loro provenienza da zona riconosciuta e da azienda riconosciuta. Documento trasporto rilasciati da veterinario ASL nelle 48 ore precedenti il carico avente validità di 10 giorni. Ogni partita di animali e prodotti di acquacoltura identificata in modo da risalire ad azienda di origine mediante etichetta su contenitore o su documento trasporto.

Prodotti di acquacoltura destinati a consumo provenienti da zona non riconosciuta indenne da malattie “uccisi ed eviscerati prima di essere spediti”, mentre per molluschi vivi esiste divieto di rimetterli in acqua, salvo che provengono da azienda riconosciuta, o siano immessi in bacini di deposito, od in centri di depurazione appositamente predisposti.

Trasporto animali di acquacoltura effettuato senza ritardo al luogo di destinazione con mezzi puliti e disinfettati e con idoneo ricambio di acqua.

Azienda invia domanda riconoscimento indenne da malattia ad ASL che esegue istruttoria e comunica esito a Ministero Sanità. Elenco aziende riconosciute inviato a Commissione CE e Regione. Sindaco può sospendere riconoscimento, comunicandolo a Ministero Sanità per aggiornare elenco.

Ministero Sanità comunica a Commissione CE per approvazione programma adottato per il riconoscimento di zona ed aziende indenne, comprendente:

– zona geografica ed aziende interessate;

– misure che veterinari ASL debbono adottare per rispettare programma;

– procedure seguite da laboratori analisi;

– importanza delle malattie da tenere sotto controllo;

– misure di lotta previste in caso di individuazione delle malattie sensibili.

Ministero Sanità comunica a Commissione CE per approvazione programmi obbligatori o facoltativi di lotta contro determinate malattie, comprendenti:

– situazione malattia sul territorio;

– ragioni che motivano adozione programma, tenendo conto importanza malattia e rapporto costi e

benefici;

– zona geografica in cui realizzato programma;

– norme che debbono osservare aziende per beneficiare qualifica di indenne ed eventuale perdita

di qualifica;

– procedure di controllo del programma.

Se Ministero accerta che tutto o parte del territorio nazionale è indenne da certe malattie, chiede riconoscimento di indenne a Commissione CE, allegando documentazione attestante:

a) natura malattia e precedenti manifestazioni nel territorio;

b) risultati delle prove sierologiche, virologiche, microbiologiche o patologiche condotte, nonché

obbligo denuncia malattia;

c) durata sorveglianza attuata;

d) dispositivi di controllo adottati per verificare assenza di malattie. Piani di campionamento e

metodi diagnostici fissati da Commissione CE

Controlli su animali importati da Stati membri o Stati Terzi (Elenco definito da CE) effettuati secondo disposizioni CE ed accompagnati sempre da certificato sanitario o rilasciato per unico destinatario giorno del carico della partita per la spedizione attestante che animali o prodotti di acquacoltura soddisfano requisiti igienici comunitari ed avente validità di 10 giorni.

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