SANZIONI SICUREZZA ALIMENTARE

SANZIONI SICUREZZA ALIMENTARE (Legge 562/26; D.Lgs. 507/99, 190/06, 193/07, 231/17)  (alimen40)

Soggetti interessati:

Regioni, Ispettorato Centrale Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), Aziende Sanitarie Locali (ASL), operatori del settore alimentare (OSA), consumatori.

Escluse:

  1. forniture di alimenti che presentano irregolarità di etichettatura (purchè non riguardanti la data di scadenza o informazioni relative a sostanze/prodotti che possono provocare allergie/intolleranze) ad Organizzazioni senza scopo di lucro per successiva cessione gratuita a persone indigenti
  2. immissione sul mercato di alimenti corredati da un’adeguata rettifica scritta inerenti alle informazioni non conformi a quanto prescritto

Iter procedurale:

ICQRF e ASL sono incaricati di eseguire controlli in materia di igiene e sanità degli alimenti. Se rilevate inadeguatezze o inadempienze da parte degli operatori del settore alimentare ai requisiti generali in materia di igiene, o alle procedure di autocontrollo HACCP, ASL fissa un congruo termine di tempo per il loro adeguamento.

Legge 562/26 ad art. 4 stabilisce che chiunque vende o commercializza sostanze e prodotti agricoli ed agroalimentari deve fornire, a titolo gratuito, campioni di merce su richiesta degli agenti addetti al controllo. In caso di rifiuto, o in assenza del proprietario o di suo rappresentante, il prelievo è eseguito d’ufficio alla presenza di “Ufficiali di polizia giudiziaria”

D.Lgs. 231/17 ad art. 26 designa ICQRF quale  Autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative, fermo restando le competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e degli Organismi preposti (in primo luogo ASL) all’accertamento delle violazioni.

D.Lgs. 230/17 ad art. 28 stabilisce altresì che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima di 08/05/2018 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Sanzioni:

D.Lgs. 193 del 06/11/2017 determina seguenti sanzioni nei confronti di:

  • chiunque effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti, o svolge tale attività quando il suo riconoscimento è stato sospeso o revocato: arresto da 6 mesi a 1 anno, o multa fino a 150.000 € “in relazione a gravità dell’attività posta in essere”
  • chiunque effettua attività in stabilimenti diversi da quelli riconosciuti per la lavorazione degli animali o la preparazione delle carni, o quando il riconoscimento di questi è stato sospeso o revocato, o qualora, pur svolgendo attività in uno stabilimento riconosciuto, non comunica ad ASL gli elementi prescritti per aggiornamento del riconoscimento: multa da 5.000 a 30.000 €
  • chiunque non notifica ad ASL l’esecuzione di una qualsiasi fase della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, o effettua la notifica quando il riconoscimento è stato sospeso o revocato: multa da 1.500 a 9.000 €
  • chiunque, pur svolgendo attività in stabilimento registrato, non comunica ad ASL gli elementi prescritti per aggiornamento della registrazione: multa da 500 a 3.000 €
  • OSA che interviene nel settore della produzione primaria e nelle operazioni connesse, senza rispettare i requisiti generali in materia di igiene: multa da 250 a 1.500 €. Se tale infrazione commessa in una fase diversa da quella della produzione primaria: multa da 500 a 3.000 €
  • OSA che interviene in una fase diversa da quella della produzione primaria senza predisporre le procedure di autocontrollo HACCP, comprese quelle relative alla verifica ed informazione sulla catena alimentare: multa da 1.000 a 6.000 €
  • OSA che non provvede a sanare, entro il termine fissato da ASL, le inadempienze rilevate in materia di igiene e sanità degli alimenti e/o nelle procedure di autocontrollo HACCP, o non esegue correttamente gli adeguamenti richiesti: multa da 1.000 a 6.000 €
  • OSA che omette di indicare sull’etichetta del prodotto alimentare di origine animale il numero di riconoscimento dello stabilimento: multa da 500 a 3.000 €. €
  • chiunque immette in commercio carni fresche, refrigerate, congelate senza bollo sanitario: multa da 3.000 a 18.000 €/lotto di carne non bollata.
  • chiunque trasporta lotti di molluschi bivalvi vivi senza documento di accompagnamento, od immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che questi transitino per un centro di spedizione, o, provenendo da zone di produzione classificate B o C, non sono sottoposti al previsto periodo di depurazione: multa da 1.000 a 6.000 €
  • chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da zone non classificate dall’Autorità competente: multa da 2.000 a 12.000 €
  • chiunque immette in commercio molluschi bivalvi vivi provenienti da zone giudicate non idonee o vietate da Autorità competenti: multa da 5.000 a 30.000 €.€

D.Lgs. 190 del 05/04/2006 determina seguenti sanzioni nei confronti di operatori del settore alimentare che:

  • non adempiono, in tutte le fasi della produzione, trasformazione, distribuzione, ad assicurare la rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi: multa da 750 a 4.500 €
  • pur a conoscenza della non conformità,  alle norme di sicurezza, di un alimento o mangime o animale importato, prodotto, trasformato, distribuito, non procede al suo ritiro dal mercato: multa da 3.000 a 18.000 €
  • pur avendo effettuato il ritiro della suddetta merce dal mercato, non ne informa l’Autorità competente: multa da 500 a 3.000 €
  • non fornisce all’Autorità competente le notizie richieste, al fine di ridurre od evitare “rischi legati ad un alimento, mangime, animale da essi fornito”: multa da 2.000 a 12.000 €
  • avendo importato, prodotto, trasformato, distribuito un prodotto non conforme, non informa il consumatore o il successivo utilizzatore circa i motivi del ritiro di questo dal mercato: multa da 2.000 a 12.000 €
  • impegnato nell’attività di vendita al dettaglio o alla distribuzione di alimenti o mangimi, non avvia procedure (nei limiti della propria attività), per il ritiro dal mercato dei prodotti di cui conosce la non conformità alle norme di sicurezza, o non applica quanto disposto dal produttore, trasformatore, distributore, Autorità competente in merito al ritiro o richiamo degli alimenti o mangimi dal mercato: multa da 500 a 3.000 €
  • dopo il ritiro della partita o del lotto del mangime non conforme dal mercato, non provvede alla sua distruzione: multa da 500 a 3.000 €.€

In caso di violazione alla norme in materia di produzione, commercio, igiene degli alimenti.

Si applica una:

  • multa proporzionale ad illecito commesso (comunque non inferiore a 250 €) se è prevista solo la sanzione amministrativa
  • multa proporzionale ad illecito commesso maggiorata di 1/3, se la sanzione amministrativa è alternativa all’arresto
  • multa proporzionale ad illecito commesso raddoppiata se è prevista sia la sanzione amministrativa sia la reclusione, comunque nel limite di:
  1. multa da 7.500 a 45.000 € se violazione prevede solo arresto fino a 1 anno
  2. multa da 10.000 a 60.000 € se violazione prevede solo arresto oltre 1 anno, o arresto fino ad 1 anno + multa
  3. multa da 15.000 a 90.000 € se violazione prevede multa + arresto oltre 1 anno

Oltre a tali sanzioni amministrative si avrà inoltre:

  • chiusura dello stabilimento o dell’esercizio da 5 a 90 giorni o sospensione della licenza e dell’autorizzazione fino a 3 mesi in caso di reiterate violazioni della normativa
  • chiusura definitiva dello stabilimento od esercizio, o revoca della licenza e dell’autorizzazione in caso di “fatti di particolare gravità, da cui sia derivato un pericolo per la salute”
  • chiusura dello stabilimento od esercizio se non vengono rispettati i requisiti igienico-sanitari previsti (provvedimento revocato “se la situazione viene regolarizzata”)
  • affissione della sentenza (per non oltre 4 mesi) qualora sanzione sia superiore a 7.500 €.

Nel caso di violazioni ripetute alle norme in materia di sicurezza alimentare: sospensione dell’attività che ha provocato illecito da 10 a 20 giorni.

Se illecito riguarda un alimento o bevanda “la cui denominazione di origine o geografica o la cui specificità è riconosciuta da norme vigenti”: sanzione è aumentata.

Chiunque commercializza in Italia sostanze importate destinate ad alimentazione non conformi ai requisiti di legge: multa da 500 a 3.000 € + chiusura dello stabilimento o revoca della licenza se il fatto è grave, o la persona risulta già condannata per illecito in materia alimentare.

D.Lgs. 231 del 15/12/2017 determina l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative nei confronti di operatore del settore alimentare che:

  • viola le disposizioni vigenti sulle “pratiche leali di informazione” ai consumatori: multa da 3.000 a 24.000 €
  • fornisce alimenti, di cui conosce o presume di conoscere la loro non conformità rispetto alla normativa in materia di informazione: multa da 500 a 4.000 €
  • modifica le informazioni accompagnatore di un alimento in violazione alle disposizioni di legge: multa da 2.000 a 16.000 €
  • non trasmette informazioni corrette all’operatore che riceve alimenti non preimballati per successive lavorazioni: multa da 1.000 a 8.000 €
  • viola le disposizioni inerenti alle indicazioni obbligatorie da riportare su preimballaggio e/o etichetta (non sufficiente riportarle solo sul documento commerciale): multa da 1.000 a 8.000 €
  • non riporta in etichetta le indicazioni obbligatorie relative a qualsiasi ingrediente o coadiuvante utilizzato nel processo produttivo che può provocare allergie o intolleranze: multa da 5.000 a 40.000 € (multa da 2.000 a 16.000 € se riporta tali indicazioni in modo non corretto). Sanzione non applicata se il soggetto responsabile ha avviato le procedure per regolarizzazione tale situazione prima dell’accertamento della violazione da parte dell’Autorità di controllo
  • non riporta in etichetta una o più delle altre indicazioni obbligatorie prescritte (in particolare quelle relative a: specifiche condizioni di conservazione o di impiego dell’alimento richieste dalla sua natura o caratteristiche; data di scadenza del prodotto; nome, ragione sociale, indirizzo del produttore o del confezionatore): multa da 3.000 a 24.000 €
  • non osserva le condizioni di presentazione (in parole o numeri) delle indicazioni obbligatorie, o il loro posizionamento in etichetta: multa da 1.000 a 8.000 €
  • viola le disposizioni relative alle vendite a distanza: multa da 2.000 a 16.000 €
  • viola le disposizioni inerenti alla denominazione dell’alimento o all’elenco dei suoi ingredienti: multa da 2.000 a 16.000 € (se violazione riguarda denominazioni specifiche: multa da 1000 a 8000 €). Se tali violazioni riguardano solo errori od omissioni di carattere formale, o la denominazione dell’alimento riportata è quella vigente nello Stato membro di produzione (salvo che tale denominazione non confonda il consumatore): multa da 500 a 4.000 €
  • viola le disposizioni in materia di denominazione degli ingredienti, o di indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza dell’alimento: multa da 2.000 a 16.000 €. Se tali violazioni riguardano solo errori o omissioni di carattere formale: multa da 500 a 4.000 €
  • viola le disposizioni relative alla indicazione quantitativa degli ingredienti, quantità netta del prodotto, termine minimo di conservazione: multa da 1.000 a 8.000 €
  • viola le disposizioni inerenti l’indicazione della data di scadenza del prodotto, o della data di congelamento della carne, preparazione della carne, prodotti della pesca trasformati congelati: multa da 2.000 a 16.000 €. Nessuna sanzione applicata in caso di carne, preparazioni di carne e prodotti della pesca non trasformati surgelati conformità alle norme UE, qualora riportata in etichetta la dicitura “surgelato il ___”
  • cede a qualsiasi titolo, o espone per la vendita al consumatore finale un alimento oltre la sua data di scadenza: multa da 5.000 a 40.000 €
  • viola le disposizioni inerenti alle modalità di indicazione del titolo alcolometrico: multa da 500 a 4.000 €
  • viola le disposizioni relative alla indicazione, contenuto, espressione, presentazione della dichiarazione nutrizionale: multa da  2.000 a 16.000 €
  • omette di indicare il numero del lotto o della partita: multa da 3.000 a 24.000 €. Se il lotto o la partita è riportata con modalità differenti rispetto a quelle prescritte: multa da 1.000 a 8.000 €
  • viola le disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie da riportare nei distributori automatici per la vendita di alimenti non preimballati, o riporta tali indicazioni non in lingua italiana: multa da 1.000 a 8.000 €
  • omette di apporre sul distributore automatico le indicazioni relative alle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze: multa da 5.000 a 40.000 €
  • viola le disposizioni vigenti in materia di vendita dei prodotti non preimballati: multa da 1.000 a 8.000 €
  • omette nella vendita o nei servizi alle collettività dei prodotti/alimenti non preimballati, le indicazioni inerenti sostanze/prodotti che possono provocare allergie o intolleranze: multa da 3.000 a 24.000 €. Se tali indicazioni sono presenti, ma con modalità differenti da quelle previste: multa da 1.000 a 8.000 €. Se la violazione riguarda solo gli aspetti formali: multa da 500 a 4.000 €
  • omette nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, o alla collettività, o a soggetti intermediari (prodotti in tal caso non destinati al consumatore) le indicazioni obbligatorie previste (in particolare: nome o ragione sociale o marchio depositato o indirizzo dell’operatore; lotto di appartenenza del prodotto): multa da 500 a 4.000 €

Sanzioni applicate per le indicazioni obbligatorie valgono anche in caso di violazione delle disposizioni relative alle informazioni volontarie riportate sugli alimenti. Se le informazioni volontarie riportate in etichetta/imballaggio sono ambigue, non basate su dati scientifici, in grado di indurre in errore il consumatore: multa da 3.000 a 24.000 €.

Se le suddette violazioni sono commesse da un soggetto configurabile come micro impresa: sanzione ridotta fino a 1/3.

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