ALIMENTI NON DESTINATI A CONSUMO UMANO (Reg. 197/06) (alimen41)
Soggetti interessati:
Chiunque procede alla raccolta, trasporto, trattamento, utilizzo ed eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano
Iter procedurale:
Stato membro fino a 31 Luglio 2009 può autorizzare soggetti di cui sopra, purché:
– tali prodotti non entrati in contatto con nessun prodotto ed altre materie prime di origine animale;
– non costituisce rischio per salute pubblica o degli animali;
– persone che consegna o trasporta prodotti alimentari non più destinati a consumo umano:
a) garantisce che questi consegnati e trasportati in impianto o altro sito autorizzato;
b) tiene registro delle partite per almeno 2 anni da consegna o trasporto in modo da mostrarlo ad Autorità di controllo;
– vengono eliminati come rifiuti mediante sotterramento in discarica autorizzata o trattati in sistemi alternativi autorizzati (v. impianto di incenerimento o coincenerimento) “a condizioni tali da minimizzare rischio per salute pubblica e degli animali”. Vietato utilizzare materiali risultanti come materie prime per mangimi o fertilizzanti organici o ammendanti;
– vengono utilizzati nei mangimi o per altri scopi senza subire ulteriori trattamenti, purché tali prodotti non entrati in contatto con materie prime di origine animali, non costituiscono rischio per salute pubblica o degli animali, non contrastino con restrizioni imposte dal Reg. CE 1774/02 nell’uso di sottoprodotti di origine animale;
– adottate rigorose misure di controllo su operatori autorizzati