SANZIONI NEL TRASPORTO PUBBLICO (L.R. 12/09) (strada49)
Soggetti interessati:
Passeggeri che fruiscono di trasporto pubblico
Iter procedurale:
Utenti dei treni classificati regionali e dei servizi di autotrasporto pubblico debbono munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio, che va obliterato e conservato per intera durata del viaggio per essere mostrato su richiesta a personale incaricato.
Imprese che effettuano trasporto pubblico debbono dare ampia pubblicità, anche tramite affissione di avvisi in luoghi ben visibili ad utenti, a: tariffe applicate; modalità di acquisto titolo di viaggio; sanzioni applicate in caso di inadempienza.
Impresa esercente trasporto pubblico provvede a:
1) accertare e contestare ad utente violazioni in materia di trasporto pubblico attraverso “personale appositamente incaricato” (Nel caso di trasporto su gomma autorizzato da Provincia), che è autorizzato ad effettuare i controlli previsti “compresi quelli necessari per identificazione del trasgressore”. Nel caso di trasporto pubblico su gomma personale controllore abilitato da Provincia previa:
– presentazione dichiarazione sostitutiva notorietà da parte del soggetto attestante “godimento dei diritti politici e di non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
– dichiarazione di aver frequentato con esito favorevole (superato esame) corso organizzato da Provincia per “conseguimento abilitazione per accertamento e contestazione delle violazioni previste da legge su trasporto pubblico”.
Con autorizzazione della Provincia tali persone acquisiscono qualifica di agente di polizia amministrativa, valida per svolgere attività su intero territorio regionale. Provincia organizza corsi di aggiornamento per soggetti autorizzati iscritti in apposito Elenco istituito presso Provincia;
2) applicare sanzioni amministrative, fissando modalità di pagamento delle somme dovute. Nel caso di sanzione minima, pagamento può avvenire direttamente ad agente al momento della contestazione o nei 3 giorni successivi presso impresa trasporti;
3) inviare a Provincia e Comuni entro 31 Marzo risultati di accertamenti compiuti in anno precedente, nonché rapporto, espresso in percentuale, tra controlli effettuati su automezzi di trasporto e silometri percorsi (Per servizi ferroviari rapporto tra controlli effettuati sui treni e sanzioni irrogate);
4) fornire su richiesta Enti territoriali competenti, tutte le informazioni su svolgimento attività di accertamento irregolarità titoli di viaggio nelle linee di competenza
Sanzione:
In caso di utenti sprovvisti di valido ed idoneo biglietto su autobus pubblici urbani: pagamento della tariffa ordinaria + multa pari a 40 200 volte tariffa minima regionale del 1° scaglione kilometrico.
In caso di utenti sprovvisti di valido ed idoneo biglietto su autobus pubblici extraurbani o treni regionali: pagamento tariffa ordinaria calcolata da “capolinea o stazione di partenza per percorso già effettuato fino a destinazione dichiarato dal viaggiatore” + multa pari a 40 200 volte tariffa minima regionale del 1° scaglione kilometrico per gomma o per ferrovia
Utente titolare di regolare abbonamento nominativo non in grado di dimostrarlo a controllore: multa pari a 2 volte tariffa regionale ordinaria relativa a percorrenza di riferimento qualora entro 3 giorni successivi a contestazione presentati a competenti uffici di impresa di trasporto titolo di viaggio, purché questo non risulti regolarizzato dopo accertamento. Se ciò non avviene: applicate sanzioni di cui sopra
Utente sprovvisto di biglietto su treno regionale che avvisa controllore prima di salita sul treno: versamento tariffa ordinaria del biglietto + 5 . Nel caso di autobus pubblico: maggiorazione non superiore a 30% tariffa ordinaria (Maggiorazione dovuta in caso di utente provvisto di biglietto per treno regionale non convalidato, salvo che “obliteratrice non funzionante”). Maggiorazione non dovuta per viaggiatori che salgono da località sprovvista di biglietteria, anche self service funzionanti o di punti vendita a terra, purché utente avvisi personale incaricato al momento della salita.
Se infrazioni commesse da utente determinano danni ad attrezzature o beni strumentali di imprese pubbliche di trasporto: multa da 103 a 309 + risarcimento danno causato. In caso reiterazione della stessa violazione per 2 volte nel corso dell’anno: multa applicata nella sua entità massima
Entità aiuto:
Proventi delle sanzioni amministrative acquisite da imprese di trasporto pubblico iscritti nel bilancio di queste con obbligo di rendiconto separato rispetto a proventi ordinari