VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI

VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI (D.Lgs.  285/92, 360/93; D.P.R. 495/92; D.M. 23/11/94, 18/7/97; L.R. 15/90)  (strada01)         

                     

Soggetti interessati:

Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT), Regione, Ufficio Motorizzazione Civile (UMC).

Chiunque intende circolare con:

  1. veicoli eccezionali: veicoli (comprese macchine agricole) che nella conformazione di marcia hanno  sagoma (larghezza, lunghezza, altezza) e massa superiore a quella stabilita per i veicoli normali (Escluse macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali). Massa di veicolo isolato a pieno carico non eccedente 20 t. per 2 assi, 33 t. per 3 assi, 40 t. per 4 o più assi (Nel caso di complesso di veicoli: 44 t. se a 4 assi, 56 t. se a 5 o più assi).

Caratteristiche dei veicoli a motore non atti al traino: dimensioni entro limiti fissati da codice della strada, volume minimo di massa par a 35 t., velocità massima di 70 km/h.

Caratteristiche veicoli a motore atti al traino: massa rimorchiabile da 3 a 6 volte massa del veicolo, comunque inferiore a 6 volte la massa aderente, massa aderente non inferiore a 75% massa complessiva, velocità massima di 40 km/h, con eventuali dispositivi limitativi di velocità (Ammesso “attrezzaggio con trasmissione che consentono di raggiungere velocità massimo di 70 km/h qualora veicolo viaggio isolato, effettuato servizio di traino entro limiti di dimensione e massa di cui sopra; agganciato rimorchio avente massa complessiva di 42 t., formando combinazione con massa complessiva di 72 t. nel rapporto di traino di 1,45)

Caratteristiche veicoli rimorchiati: massa minima complessiva del rimorchio inferiore a 29 t. (per semirimorchi massa riferita a quella gravante su assi a terra), velocità di base fino a 80 km/h se massa complessiva compresa tra 29 e 42 t., 40 km/h se massa compresa tra 42 e 80 t., 25 km/h. se massa superiore a 80 t.

Valori di massa eccezionale dichiarati di costruttore ammessi se “spunto in salita e tenuta del freno di stazionamento risultano verificate per pendenze 18% in caso di veicolo isolato; 8% in caso complesso con valore rapporto di traino 1,45; 4,5% in caso complesso con rapporto di traino superiore a 3. Ai fini di massa rimorchiabile verificano che potenza minima del propulsore non inferiore a 1,76 kw/t. per combinazioni di massa complessiva fino a 100 t. (1,17 kw/t per combinazioni di massa complessiva oltre 150 t.). Verifica di dispositivi di frenatura che debbono attivarsi entro 4,5 secondi. Per combinazioni di massa di 72 t. con rapporto di traino 1,45 su strade con pendenze 6% o con rapporto di traino tra 3 e 6 su strade con pendenze 4,5%, mantenere velocità stabilizzata di 25 km/h (tolleranza in più o meno di 5 km) senza fare ricorso ad alcun sistema di frenatura di servizio, soccorso, stazionamento

  1. trasporto eccezionale: trasporto di cose indivisibili eccedenti sagoma limite (Carico sporgente oltre 3/10 lunghezza veicolo) ma nel rispetto della massa limite, o trasporto che eccede limiti di sagoma e di massa di blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati, apparecchiature complesse per edilizia, prodotti siderurgici (Trasporto di non oltre 6 pezzi dello stesso genere merceologico, comunque sempre nei limiti di 38 t. per autoveicoli se a 3 assi, 48 t. se a 4 assi, 86 t. se a 6 assi, 108 t. se a 8 assi), o autotreni trasporto container o veicoli eccezionali o mezzi d’opera eccedenti massa limite o aventi altezza variabile per trasporto animali vivi o adibiti a trasporto di macchine agricole e macchine operatrici, o che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno

Non costituisce trasporto eccezionale traino di soccorso o di rimozione eseguito con:

  1. autoveicolo ad uso speciale per soccorso stradale, su ciascuno dei veicoli costituenti complesso, indipendentemente da valori assunti dallo stesso, rispetta limiti di codice della strada;
  2. autoveicolo non classificato per soccorso stradale ma idoneo per massa rimorchiabile non inferiore a massa complessiva di veicolo trainato se, oltre singoli veicoli, anche complesso da loro formato rispetta limiti predetti

Esclusi veicoli eccezionali destinati solo a trasporto in ambito scali aerei o porti o quelli ad uso speciale o per loro trasporto specifico

Iter procedurale:

Veicoli eccezionali utilizzati solo da aziende che esercitano attività di trasporto eccezionale o per uso proprio “per necessità inerenti attività aziendali”.

Trasporti e veicoli eccezionali possono circolare solo se autorizzati da:

  • Ente proprietario o concessionario per autostrade e strade statali;
  • Regione/Province per strade regionali provinciali e comunali;
  • Autorità militare competente per scorte tecniche “a veicoli e trasporti eccezionali nella disponibilità o sotto il controllo di Enti, comandi, distaccamenti e reparti militari di Amministrazione della difesa.

MIT emana regolamento tecnico in cui definire:

  • caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporto eccezionale, nonché ai mezzi di opera;
  • modalità di rilascio autorizzazioni per esecuzione di trasporti eccezionali, comprese eventuali tolleranze, ammontare indennizzo;
  • nel caso di trasporto eccezionale per massa, criteri per imposizione di scorta tecnica.

Per veicoli di Autorità militari della difesa, modalità per rilascio autorizzazioni alla scorta individuate da ciascuna Forza armata nel proprio ambito che provvederà altresì a rilascio di abilitazione a scorta tecnica, compresa Commissione di esame per rilascio di attestati, materie di esame e modalità per eseguire prove scritte ed orali per conseguire abilitazione.

Domanda autorizzazione in bollo per veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità presentata ad Enti competenti, in cui ha sede richiedente o, se fuori Regione, in cui ha sede cantiere di lavoro o prima Provincia interessata (Se percorso prevede attraversamento linee ferroviarie occorre anche autorizzazione Ferrovie dello Stato), almeno 15 giorni prima del trasporto o del periodo di autorizzazione richiesto, specificando:

  • dati necessari ad identificare richiedente e mezzi tecnici di supporto;
  • descrizione del carico, compresa natura del materiale e tipologia costituente, nonché eventuale imballaggio;
  • schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico, in cui riportare: veicolo o complesso di veicoli con carico configurato per massimo ingombro; limiti dimensionali massimi; massa totale e distribuzione carico su assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro; se esistente eccedenza, pressione di gonfiaggio dei pneumatici e baricentro di carico complessivo;
  • strade o tronchi di strade seguite da veicolo eccezionale;
  • periodo di tempo per cui richiesta autorizzazione (data o periodo di tempo del viaggio o dei viaggi nel caso di autorizzazione singola o multipla);
  • peso massimo trasporto;
  • mezzi di trasporto prescelti. Ammesso fino a 5 veicoli, sia trattore di ricambio che rimorchi e tutte le combinazioni possibili tra questi, purché documentata abbinabilità di ogni complesso di veicoli scelti per trasporto, rimangono invariati carichi trasmessi a terra da ciascun asse (Ammessa tolleranza 20%), massa complessiva di ogni veicolo di riserva non superiore a quella del 1° veicolo. Nelle autorizzazioni periodiche indicare unico trattore e 5 rimorchi di riserva, purché documentata abbinabilità degli stessi ed in ogni combinazione rispettati limiti di massa e dimensionali fissati in codice della strada.

Allegare:

  • nel caso autorizzazione periodica: dichiarazione di responsabilità titolare ditta attestante rispetto in qualunque condizione di carico, dei limiti di massa e dimensionali previsti da codice della strada;
  • copia autenticata documento circolazione, di data non anteriore a 3 mesi, o documento sostitutivo di circolazione rilasciato da Motorizzazione attestante dimensioni e masse massime ammissibili ed abbinabilità di motrice con rimorchio (Se tale dato manca, occorre che venga dichiarato da casa costruttrice. Se presentate più domande nel corso dell’anno, a partire dalle domande successive allegare fotocopia semplice di tale documento;
  • copia autorizzazione di Ferrovie dello Stato se necessaria o dichiarazione di verifica delle linee elettriche;
  • in caso di servizio trasporto su strada di carri ferroviari: copia carta circolazione del trattore e rimorchi autorizzati da UMC ad essere agganciati a questo (Massimo 10 rimorchi);
  • in caso di vettori esteri i cui veicoli eccezionali immatricolati all’estero: documento tecnico rilasciato da UMC;
  • ricevuta pagamento indennizzo ad ANAS nel caso di autostrada e strade statali od a Regione nel caso di altre strade (Regione provvede a ripartizione fondi tra Province e Comuni) se trasporto eccezionale determina usura strada. In caso di “percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso-uscita”, indennizzo calcolato assumendo metà della lunghezza del percorso autostradale non controllabile. Consentita valutazione convenzionale di indennizzo se al momento domanda richiedente non è in grado di precisare km. da effettuare complessivamente, né singoli itinerari richiesti, né effettivo carico del singolo trasporto (Escluse autorizzazioni rilasciate da Enti concessionari di autostrade). Richiedente può chiedere versamento di importi convenzionali in più soluzioni pari a 1/3 di importo con conseguente riduzione validità temporale di autorizzazione a periodo coperto da “entità della soluzione versata”. Nel caso di itinerari su strade statali e viabilità minore importi versati per 70% a Regione e 30% ad ANAS competente per territorio, mentre qualora itinerario investa più Regioni, quota di indennizzo che compete ad ogni Regione ripartita in proporzione a lunghezza percorsi indicati in autorizzazione. Ricevuta di versamento, su cui riportati dati identificativi del veicolo o complesso di veicoli, da consegnare ad Ente che lo annota su autorizzazione;
  • in caso di trasporti o veicoli eccedenti in altezza, dichiarazione di aver verificato che su intero percorso non esistono linee elettriche con franco inferiore a 40 cm.;
  • eventuale polizza fidejussoria assicurativa o bancaria richiesta da Ente concessionario a garanzia di danni arrecati a strade e relative pertinenze, nonché a persone o cose a seguito del transito di veicolo/trasporto eccezionale autorizzato

Uffici, sentito parere degli Enti proprietari o gestori delle strade interessate (valutano percorso, situazione stradale, ingombro mezzo … e possono chiedere specifiche cautele o variazioni del percorso), entro 15 giorni da invio domanda rilasciano autorizzazione, che può essere unica per intero percorso stabilito.

Domanda autorizzazione, con relativa documentazione, conservata per almeno 1 anno.

Autorizzazione può essere:

  • periodica, cioè valida 1 annoper un numero indefinito di viaggi “a carico ed a vuoto dei convogli indicati nell’autorizzazione” senza indicazione di “tipologia e natura della merce trasportata”. Autorizzazione periodica rilasciata per stresso percorso (“Itinerario collegante sempre stessa origine e stessa destinazione, che può essere modificata da Ente proprietario secondo esigenze di viabilità”) quando ricorrono seguenti condizioni:
  1. veicoli o trasporti eccezionali e massa complessiva a pieno carico di veicolo e complesso di veicoli come risultante da carta di circolazione rientra nei limiti di codice della strada;
  2. carico del trasporto eccezionale non sporge anteriormente e sporgenza posteriore non oltre 4/10 lunghezza veicolo. Se trasporto riguarda più cose indivisibili, eccedenze nei limiti di sagoma non derivati da affiancamento, sovrapposizione, abbinamento longitudinale delle cose stesse, salvo caso di autotreni dove: abbinamento longitudinale di cose indivisibili determinano eccedenze in lunghezza posteriore per solo rimorchio; sporgenza anteriore oltre sagoma del veicolo non deve diminuire visibilità da parte di conducente; mai eccedente 4.2 m. di altezza;
  3. durante periodo validità autorizzazione, merce trasportata sempre riconducibile a stessa tipologia, quali: veicoli per uso speciale; veicoli eccezionali al seguito di veicoli adibiti al trasporto esclusivo di attrezzature ad essa complementari; autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere sempre nei limiti fissati da Ente che rilascia autorizzazione e massa complessiva a pieno carico inferiore a 56 t.; veicoli adibiti a trasporto di carri ferroviari, veicoli che trasportano pali per linee elettriche o telefoniche o blocchi di pietra naturale (senza sovrapporre blocchi gli uni sugli altri) o laminati grezzi od attrezzature per spettacoli viaggianti (non eccedere limiti di 4,3 m. altezza, 2,6 m. di larghezza, 23 m. di lunghezza) o di pubblica illuminazione (evitare sporgenze anteriori non oltre 2,5 m.), o elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per edilizia (altezza 4,3 m., larghezza 2,55 m., lunghezza 35 m., massa complessiva 108 t.);
  4. su tutto il percorso garantito “franco minimo del veicolo e suo carico rispetto a limiti di corsia misurato su ogni lato di almeno 20 cm”;
  5. veicoli e trasporti eccezionali rientrano nei limiti dimensionali fissati per ogni strada da Enti proprietari e comunque non superiori a 4,30 m. di altezza, 2,55 – 3 m. di larghezza, 20-25 m. di lunghezza;

Ammesse variazioni dimensioni di elementi oggetto di trasporto o loro posizionamento, fermo restando limiti dimensionali ammessi da carta di circolazione.

Alla domanda di autorizzazione periodica allegare dichiarazione di legale rappresentante ditta di trasporto attestante rispetto in qualunque condizione di carico, di tutte le prescrizioni e limiti di massa fissati da codice della strada ed Ente proprietario in autorizzazione.

Trasporto di beni della stessa tipologia ripetuti nel tempo soggetti ad autorizzazione periodica semplificata

  • multipla, cioè valida per numero definito di viaggi da effettuarsi entro 6 mesi da rilascioin date prestabilite, su percorsi e per caratteristiche del trasporto che rimangono invariati;
  • singola, cioè valida per 1 solo viaggioda effettuarsi in data prestabilita entro 3 mesi da rilascio (Data da comunicare ad Ente almeno 24 ore prima di periodo autorizzato) per tipologia di trasporto che non rientrano nei 2 precedenti casi. Nelle autorizzazioni multiple o singole e per trasporti eccezionali, ammessa facoltà di ridurre dimensioni o massa del materiale trasportato o suo posizionamento, purché rispettate in ogni condizione di carico prescrizioni codice della strada e limiti di massa fissati in autorizzazione, mantenuta scorta ove questa prescritta, mantenuta natura del materiale e tipologia di elementi. In caso di trasporti eccezionali per lunghezza, comunque entro 25 m. per cui non prescritta scorta di polizia; ammessa riduzione lunghezza.

Autorizzazione sospesa o revocata in qualunque momento se risulta incompatibile con conservazione strutture stradali, stabilità dei manufatti, sicurezza di circolazione.

Autorizzazione di tipo singolo o multiplo non scadute possono essere prorogate su richiesta di interessato per periodo di validità non superiore a quella originaria, allegando:

  1. a)       dichiarazione attestante necessità di proroga;
  2. b)       dichiarazione legale rappresentante ditta attestante che trasporti oggetto di proroga non ancora effettuati e permanere dei requisiti che hanno determinato rilascio autorizzazione.

In sede di rinnovo autorizzazione, Ente proprietario/concessionario di strade può integrare o modificare prescrizioni in questa contenute.

Autorizzazione valida 5 anni, rinnovabile dietro domanda in carta legale per non oltre 3 volte e per periodo complessivo di non oltre 2 anni. Durata autorizzazione può essere prorogata, comunque mai superiore a 2 anni (Viaggio intrapreso solo dopo concessione proroga). Autorizzazioni prorogate non possono essere rinnovate. Autorizzazione subordinata al rispetto, durante transito, di obblighi e limitazioni localmente imposti e risultanti da segnaletica stradale. In caso di indennizzo di usura, annotazioni su autorizzazione, prima di inizio viaggio: ora e giorno di questo (Nel caso indicati veicoli di riserva, anche numero di targhe di veicolo isolato o complesso di veicoli utilizzati). A conclusione viaggio restituita autorizzazione ad Ente emittente, corredata da schema di carico e dichiarazione sostitutiva di notorietà. Se ciò non avviene trasporto eccezionale non autorizzato.

Nell’autorizzazione possono essere definiti:

  1. limiti dimensionali superiori del trasporto, compresi per massa complessiva o per asse o loro abbinamento. Per autoveicoli adibiti a trasporto veicoli eccezionali; ammessa circolazione solo su autostrade o strade con carreggiata superiore  a 6,50 m. ed almeno 20 cm. di differenza da eventuali sottovia. Per autoveicoli destinati a trasporto container o animali vivi: su strade con almeno 30 cm. di differenza da eventuali sottovia;
  2. veicolo o complesso di veicoli scelti per trasporto, la cui sostituzione ammessa purché richiedente comunichi per fax, e-mail, prima del viaggio, estremi del nuovo complesso utilizzato (Copia comunicazione accompagna autorizzazione durante trasporto);
  3. prescrizioni tecniche riguardanti sicurezza stradale. Veicoli muniti di dispositivi supplementari di:
  • segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato da Ministero, fissati a veicolo o amovibili;
  • segnalazione luminosa di pericolo “costituita da funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori di direzione”;
  • pennelli retroriflettenti di dimensioni e caratteristiche tecniche definiti da Ministero.

Per macchine agricole eccezionali occorrono: dispositivi lampeggianti a luce gialla intermittente e drappi rossi laterali; segnale piccolo bianco e rosso di materiale rifrangente collocato posteriormente;

  1. limiti di velocità da rispettare;
  2. eventuali periodi temporali (orari e giornalieri) di non validità delle autorizzazioni, Nel caso di autorizzazione singole o multiple annotato prima di iniziare viaggio, ora e giorno in cui effettuato ogni viaggio, con obbligo a conclusione di questo di restituire autorizzazione ad Ente di rilascio. Organo di polizia annota subito dopo, data ed ora di inizio e fine di scorta;
  3. modalità inerenti la marcia, sosta o ricovero del veicolo o complesso;
  4. sistemazione del carico in modo da evitarne la perdita;
  5. in caso di neve, ghiaccio, nebbia, scarsa visibilità diurna o notturna, veicolo subito allontanato da sede stradale e condotto nella più vicina area disponibile. In caso di strade con una corsia per senso di marcia per trasporto il cui ingombro superi larghezza della corsia, prescritta circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada segnalati, con pilotaggio del traffico;
  6. eventuali percorsi da seguire od evitare;
  7. necessità di assistenza tecnica da parte di personale ed attrezzature di Ente proprietario per transito di veicolo (o affidamento ad impresa esterna), in particolari tratti per salvaguardare opere stradali “con esclusione di qualunque intervento di regolazione di circolazione e scorta dei veicoli” (spese servizio a carico richiedente autorizzazione). Obbligo per titolare di accertarsi prima di inizio viaggio, percorribilità della strada;
  8. obbligo di comunicare ad Ente che ha rilasciato autorizzazione, data di esecuzione viaggio con almeno 24 ore di anticipo. Analoga comunicazione inviata se viaggio sospeso a causa di avaria meccanica, incidenti, avverse condizioni atmosferiche;
  9. obbligo di utilizzare durante viaggio sempre medesima tipologia di mezzo di trasporto e materiale trasportato;
  10. necessità di scorta tecnica in caso di:
  11. larghezza corsia inferiore a 3,5 m. per veicoli o trasporti eccezionali, anche in larghezza (3 m. per veicoli/trasporti non eccezionali in larghezza);
  12. fascia di ingombro di veicolo/trasporto eccezionale superiore a 3 m. di larghezza (3,20 m. in caso di sgombraneve o trasporto carri ferroviari);
  13. veicolo/trasporto eccezionale con lunghezza superiore a 25 m.;
  14. velocità consentita inferiore a 40 km./h  su strade di tipo A e B (30 km/h. su altre strade);
  15. carico con sporgenza posteriore superiore a 4/10 lunghezza veicolo o sporgenza anteriore superiore a 2,5 m. rispetto limite anteriore di veicolo.

Scorta eseguita da imprese autorizzate da Prefetto della Provincia ove ha sede ditta. Autorizzazione rilasciata ad impresa (comprese imprese di autotrasporto iscritte ad Albo od imprese che svolgono attività di trasporto in conto proprio con veicoli eccezionali), dotata dei seguenti requisiti:

  • titolare maggiorenne avente cittadinanza italiana o di altro Stato CE
  • impresa iscritta a Camera di Commercio
  • impresa non in fallimento o concordato preventivo e titolare non riportato condanne per delitti contro pubblica amministrazione e contro patrimonio con pena da 2 a 5 anni di carcere od interdizione da pubblici uffici per oltre 3 anni e non sottoposto a misure restrittive antimafia
  • in possesso di referenze finanziarie rilasciate da Istituto di Credito per almeno 77.468,53 € (+ 2.582,28 € per ogni veicolo da adibire a scorta), nonché di copertura assicurativa per responsabilità verso terzi da attività di scorta per almeno 4.000.000 €
  • in possesso (anche come usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio o in locazione finanziaria) di almeno 5 autoveicoli (eventuali altri veicoli posseduti anche a titolo di contratto di comodato “riportante data certa”) immatricolati nella categoria M1 o N1 (Ammessi anche motocicli di almeno 250 cc. di cilindrata) dotati di: 2 dispositivi di segnalazione a luce lampeggiante gialla o arancione; 1 pannello bifacciale recante dicitura “Trasporto eccezionale” da apporre sul tetto del veicolo; 1 bandierina di colore arancio da esporre sul lato sinistro del veicolo; 1 ricetrasmittente per veicolo in grado di collegarsi con altri veicoli e con conducente del trasporto eccezionale; 1 telefono cellulare; 1 sistema di segnalazione temporanea che indica “Altri pericoli”, “Incidente”, “Direzione obbligatoria”, “Barriere normali”; 2 lampade a luce rossa fissa e 3 lampade a luce gialla intermittente; 2 palette per regolare traffico; 15 coni di plastica di colore rosso; 1 dispositivo per misurare altezza e larghezza del veicolo eccezionale e del suo carico. Dispositivi montati su veicoli e motocicli di scorta in modo solido e sicuro e rimossi qualora mezzi non impiegati nella scorta
  • almeno 6 dipendenti, soci o collaboratori (Rapporto continuativo di almeno 1 anno), compreso personale abilitato assunto a tempo determinato o in modo occasionale, da adibire al servizio di scorta (Per ditte di autotrasporto sufficiente 3 veicoli e 2 dipendenti). Personale che effettua scorta deve avere età superiore a 18 anni, in possesso di idonei requisiti psicofisici, dotato di patente almeno di categoria B ed abilitato da Polizia stradale, previo superamento di un esame davanti a specifica Commissione (Esami svolti ogni 3 mesi tramite quiz, orale, prova pratica. Se bocciati possibile presentare subito nuova domanda; se ancora bocciati, nuova prova di esame non prima di 6 mesi). Rinnovo di abilitazione valida 5 anni(Data scadenza riportata nel titolo abilitativo) a seguito di colloquio orale e prova pratica da eseguire dopo scadenza abilitazione o nei 5 anni precedenti (Se candidato non supera colloquio, abilitazione subito revocata). Polizia stradale istituisce schedario degli abilitati al servizio di scorta tecnica. Personale durante servizio di scorta dotato di 1 lampada a luce rossa fissa, 1 lampada a luce gialla intermittente, 1 bandierina di colore arancio, 1 paletta di colore arancio, 1 paletta di segnalazione, 1 giubbotto ed 1 casco di protezione dotato di scritta “scorta tecnica”
  • tipo e targa del veicolo di scorta.

Autorizzazioni di tipo singolo o multiplo ha validità da 1 a 3 mesi, mentre quelle di tipo periodico hanno validità di 6 mesi e quelle per trasporti specifici rilasciate da Enti proprietari/concessionari di autostrade non oltre 1 anno Ente concedente può sempre sospendere o revocare autorizzazione se “risulti incompatibile con conservazione delle sovrastrutture statali, stabilità dei manufatti, sicurezza di circolazione”.

Tutte le autorizzazioni, anche con validità scaduta, sono rinnovabili su domanda presentata in carta semplice, non oltre 3 volte in un periodo di 3 anni, purché dati riferiti a veicolo o suo carico e percorsi stradali rimangono invariati. Domanda di rinnovo corredata da:

  • copia precedente autorizzazione rilasciata;
  • dichiarazione sostitutiva notorietà di legale rappresentante ditta trasporto attestante permanere di tutti i requisiti che hanno determinato rilascio precedente autorizzazione;
  • ricevuta attestante pagamento di indennizzo aggiornato ad anno di rinnovo;
  • fotocopia documento di circolazione o del documento sostitutivo del mezzo.

Variazioni dei veicoli e/o del personale subito comunicata a Prefetto che vidima autorizzazione, aggiungendo modifiche, con validità di 90 giorni. In caso di violazioni, sanzioni comminate da Prefetto dopo aver esaminato memorie scritte presentate da interessato.

Organi di polizia:

  • riportano sui documenti di autorizzazione eventuali inadempienze accertate a codice della strada o alla stessa autorizzazione, con conseguente sospensione patente per trasportatore;
  • informano di inadempienze Ente proprietario strada (affinché imponga a titolare di restituirgli subito autorizzazione) e segretaria Comitato centrale Albo degli autotrasportatori,

Ogni veicolo eccezionale scortato da:

  • 1 autoveicolo avente caratteristiche e dotazioni di cui sopra, guidato da personale abilitato in caso di: veicolo o trasporto eccezionale avente larghezza inferiore a 3,60 m. e lunghezza inferiore a 30 m circolante su autostrade o strade extraurbane principali; veicolo o trasporto eccezionale avente larghezza inferiore a 3 m. e lunghezza inferiore a 29 m. circolante su strade diverse dalle precedenti ma comunque con “almeno 2 corsie disponibili per senso di marcia”; veicolo avente larghezza inferiore a 2,70 m. e lunghezza inferiore a 21 m., o larghezza inferiore a 3,20 m. e lunghezza inferiore a 12 m. se circola su strada con unica corsia per senso di marcia
  • 2 autoveicoli aventi dotazioni e caratteristiche di cui sopra, guidati da persona abilitata a scorta tecnica per: veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4,5 m. e lunghezza fino a 38 m. circolante su autostrade o strade dotate di almeno 2 corsie per senso di marcia; veicoli eccezionali di larghezza fino a 4 m. e lunghezza inferiore a 30 m. (o larghezza fino a 2,55 m. e lunghezza fino a 35 m.)
  • 3 autoveicoli aventi dotazioni e caratteristiche di cui sopra, di cui almeno 1 guidato da persona abilitata a scorta tecnica per: veicoli eccezionali aventi larghezza fino a 5,5 m. e lunghezza fino a 45 m. che circolano su autostrade o strade extraurbane a senso unico o doppio senso con almeno 2 corsie per senso di marcia; veicoli eccezionali aventi larghezza fino a 5 m. e lunghezza fino a 40 m. che circolano su strade diverse dalle precedenti
  • 3 autoveicoli aventi dotazioni e caratteristiche di cui sopra, 2 dei quali guidati da persona abilitata a scorta tecnica ed 1 con persona munita di abilitazione oltre a conducente per: veicoli eccezionali aventi larghezza fino a 6,5 m. e lunghezza fino a 55 m. che circolano su autostrade o strade extraurbane a senso unico o doppio senso con almeno 2 corsie per senso di marcia; veicoli eccezionali aventi larghezza fino a 6 m. e lunghezza fino a 45 m. che circolano su strade diverse dalle precedenti
  • 4 autoveicoli aventi dotazioni e caratteristiche di cui sopra, 3 dei quali guidati da persona abilitata a scorta tecnica ed 1 con persona munita di abilitazione oltre a conducente per: veicoli eccezionali aventi dimensioni superiori a quelli di casistica precedente.

Per trasporti eccezionali relativi ai punti 4 e 5 che richiedono regolazione del traffico complesso, oltre a personale indicato, occorre prevedere altra persona munita di abilitazione “per tempo necessario a regolazione del traffico”. In alternativa 1 autoveicolo + 2 motocicli (Motocicli debbono sempre precedere trasporto eccezionale) o, per condizioni particolari di traffico, Polizia può imporre una scorta di più veicoli.

Trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da 1 o più trattori con 2 o più rimorchi autorizzati, purché circolazione di tale complesso attestato da documento tecnico emanato da Motorizzazione. Trasporti eccezionali per massa autorizzati soltanto nei limiti di massa massima complessiva o per asse, ammessa per ogni veicolo come risulta da Motorizzazione o carta di circolazione.

In caso di veicoli di larghezza superiore a 4,5 m. o lunghezza superiore a 38 m. circolanti su strada ad almeno 2 corsie per senso di marcia, o veicolo di larghezza superiore a 4 m. o lunghezza superiore a 35 m. circolanti su altre strade è possibile fare a meno di Organi di polizia se scorta tecnica integrata con almeno 1 veicolo e 2 persone abilitate. Se invece ritenuto opportuno scorta di polizia, numero di veicoli e di persone abilitate di scorta tecnica fissato da stessi Organi di polizia competenti, comunque non superiore a 4 veicoli con altrettante persone abilitate alla guida, salvo che non necessaria quando chiusa strada al traffico per oltre 2 km. o prevista la formazione di un convoglio composto da più di 3 autoveicoli eccezionali (comunque incremento di non oltre 1 veicolo e 2 persone abilitate). Nel caso di scorta mista funzioni di capo scorta svolte da soggetto nominato da Organi di polizia, a cui compete definire ordine del convoglio. Per scorte assicurate da Polizia stradale o Polizia municipale, spese sono a carico del richiedente.

Durante percorso veicoli di scorta debbono essere posizionati in modo da rendere sempre visibile il veicolo o trasporto eccezionale (Distanza del 1° veicolo che precede trasporto da 50 a 500 m., mentre 2° veicolo che segue trasporto posizionato a 50-1000 m. in caso di strade ad unica carreggiata con doppio senso di marcia; distanza di 30-50 m. per veicolo che precede e di 100-150 m. per veicolo che segue in caso di strade a senso unico. Distanze diverse in caso di traffico particolare) e tenere sempre accesi luci anabbaglianti e dispositivi di segnalazione visivi supplementari.

Nel caso il trasporto/veicolo eccezionale transiti su opera d’arte accertarsi che in contemporanea non vi transiti altro veicolo/trasporto eccezionale.

Concessionari di pubblici servizi possono effettuare scorta tecnica con veicoli e personale abilitato nella loro disponibilità, od utilizzando imprese autorizzate sempre nel rispetto delle disposizioni di cui sopra.

Occorre nominare capo scorta che deve:

  • comunicare, anche per via telematica, a Polizia stradale competente per luogo di partenza, data ed ora di inizio del viaggio, generalità del capo scorta indicato e suo recapito telefonico, con preavviso di:
  • almeno 24 orese viaggio effettuato su strada d tipo A e B o strade extraurbane con almeno 2 corsie per senso di marcia e veicoli/trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4,5 m. o lunghezza superiore a 28 m.;
  • almeno 3 giornise viaggio effettuato su strade diverse da precedenti con veicoli/trasporti eccezionali aventi larghezza superiore a 4 m. o lunghezza superiore a 35 m. per eventuale intervento di polizia stradale prima di partenza per controllo documenti;
  • almeno 5 giorni se necessari provvedimenti di chiusura completa a transito di strada per oltre 1 oracon deviazione di traffico su itinerari alternativi.

Organi di polizia possono imporre ad impresa autorizzata ulteriori modalità operative o aumentare numero di veicolo/persone di scorta o personale di scorta coadiuva personale di polizia.

Su documenti di autorizzazione, Organi di polizia o personale abilitato a scorta annota, prima di inizio o subito dopo fine attività, data ed ora di inizio e fine scorta.

  • tenere sempre a bordo dei veicoli di scorta nomina di capo scorta ed autorizzazione di impresa che deve non essere manomessa, pena loro decadenza.
  • essere in grado di comunicare con conducente del veicolo ed altro personale di scorta;
  • intervenire in ogni situazione che richiede segnalazione o regolazione del traffico;
  • avviare il servizio di scorta solo dopo aver accertato dotazioni in regola su: ogni veicolo e personale di scorta; dimensioni, marca, caratteristiche del veicolo eccezionale non superiori a quelle autorizzate; dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli di scorta funzionanti; autorizzazione alla circolazione; rispetto delle prescrizioni riportate in autorizzazione; esistenza comunicazione di data e percorso ad Ente proprietario di strada; veicolo eccezionale in regola con revisione e conducente di questo munito di patente valida;
  • interrompere subito scorta tecnica se riscontrate insufficienze nel veicolo eccezionale o non più soddisfatte condizioni di sicurezza.

Capo scorta responsabile dell’adempimento delle prescrizioni imposte da Polizia nell’itinerario, modalità di marcia, soste imposte (Se veicolo o trasporto eccezionale effettua soste di durata superiore a 9 ore, capo scorta comunica a Polizia stradale competente proprio nominativo ed utenza telefonica, località di sosta, orario di inizio e fine della sosta. Analoga comunicazione se itinerario interessa tratti autostradale, comunicazione non accessoria se mezzi di trasporto eccezionale “dotati di appropriato sistema di navigazione che ne consente localizzazione, registrazione e trasmissione dati relativi a trasporto eccezionale”), regolazione del traffico (Solo se non presente Polizia) facendo in modo che non si formi colonne di veicoli dietro (In tal caso fermare veicolo eccezionale, farlo accostare ai lati della strada e smaltire il traffico). Se veicolo eccezionale viene bloccato per incidente od altra causa, adottare subito misure di protezione (adeguata segnaletica e comunicazione a Polizia), mentre in caso di visibilità inferiore a 70 m. veicolo allontanato da carreggiata e condotto in area idonea di sosta, dove non rechi pericolo per circolazione.

Manovre di segnalazione del traffico del veicolo eccezionale eseguite dal personale di scorta (sempre munito di giubbotto rifrangente) “con adeguato anticipo in funzione della velocità e della visibilità presente nel tratto di strada, durata limitata al tempo strettamente necessario al transito del veicolo, con massima visibilità e chiarezza delle segnalazioni per chiunque sopraggiunga”. Segnalazione eseguita con bandierina o paletta, in modo che veicoli fatti rallentare ed accostare al margine delle strada.

Trasporto eccezionale non autorizzato in mancanza di: indicazione tipo e targa veicolo di scorta; orario/giorno di inizio viaggio; generalità del personale abilitato al servizio; obbligo di rispettare segnaletica stradale e prescrizioni circa uso di dispositivi di segnalazione visiva ed illuminazione; corretta condotta di guida dei veicoli di scorta.

Autorizzazione non richiesta per:

  1. mezzi d’opera che non superano limiti massa, circolano su strade transitabili per detti mezzi, corrisposto indennizzo usura;
  2. veicoli isolati o autotreni, dotati di particolari attrezzature riportate su carta circolazione e non eccedenti 12% lunghezza ordinaria, 4,20 m. di altezza, massa limite fissata, purché strada da percorrere abbia caratteristiche idonee, corrisposto indennizzo di usura;
  3. veicoli destinati a trasporto animali vivi o macchine agricole e macchine operatrici o balle e rotoli di paglia e fieno, quando non eccedano 4,20 m. di altezza, 2,50 m. di larghezza, 7,50 m. di lunghezza (12 m. per veicoli a 2 assi);
  4. traino veicoli in avaria purché non eccedenti limiti di sagoma e massa e limitato al raggiungimento officina più vicino.

Enti proprietari strade mantengono aggiornati catasti stradali di rispettiva competenza, in cui inserite tutte le informazioni necessarie per tempestivo rilascio delle autorizzazioni, nonché tiene aggiornato archivio delle autorizzazioni rilasciate.

Ministero dei Trasporti definisce calendario dei divieti di circolazione per veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali. Tali divieti non si applicano:

  1. a)       forze militari e di polizia;
  2. b)       pubblico servizio in situazioni di emergenza;
  3. c)       mezzi utilizzati da proprietario o concessionario strada;
  4. d)       mezzi per smaltimento rifiuti o trasporto carburante;
  5. e)       mezzi radiotelevisivi o delle Poste;
  6. f)        macchine agricole eccezionali che circolano su strade non statali

Prefetture possono concedere deroghe ai divieti di circolazione, previo consenso Enti proprietari delle strade, e per motivi “documentati, gravi ed indifferibili”

Entità aiuto:

Sono a carico del richiedente eventuali spese inerenti sopralluoghi, accertamenti riguardanti agibilità del percorso, eventuali opere di rafforzamento necessarie, spese relative ad istruzione pratica

Misure di indennizzo dovuto ad Enti per maggiore usura di strada dovuta a trasporto eccezionale calcolato in base a tabella allegata a D.P.R. 495/92 (Valori soggetti ad indicizzazione ISTAT). Entità di valutazione convenzionale pari a:

  1. veicoli e trasporti eccezionali: 510,26 € sino a 20 t.; 850,09 € da 20 a 33 t.; 1445,65 € da 33 a 56 y.; 1445,65 + 25,31 €/t. in più oltre 56 t.
  2. veicoli e trasporti eccezionali con numero di assi superiori a 8: 169,51 € fino a 20 t.; 297,48 € da 20 a 33 t.; 510,26 € da 33 a 56 t.; 850,09 € da 56 a 70 t.; 850,09 + 25,31 €/t. in più oltre 56 t.

Sanzioni:

Chiunque circola con veicoli eccezionali su strade non idonee: multa da 370 a 1485 €.€

Chiunque circola con veicoli eccezionali o segua trasporti eccezionali senza autorizzazione o non rispetti condizioni stabilite nell’autorizzazione circa percorsi prestabiliti, o superi anche 1 solo dei limiti massimi dimensionali o di massa fissati (Nessuna sanzione se massa superata di non oltre 5%) o sagoma di non oltre 2% purché non obbligatoria scorta di polizia: multa da 622 a 3.111 €.€

Chiunque circola con veicoli eccezionali o segua trasporti eccezionali senza rispettare prescrizioni riportate in autorizzazione o con elementi e carico maggiore delle tolleranze ammesse: multa da 148 a 594€€.

Chiunque in possesso di autorizzazione circola senza: multa da 36 a 148 € + viaggio riprende se recuperata autorizzazione.

Chiunque adibisce mezzi di trasporto eccezionali al trasporto di cose diverse da quelle prescritte in autorizzazione: multa da 370 a 1.485 € + sospensione carta di circolazione da 1 a 6 mesi (Dopo 3 violazioni in 5 anni: carta di circolazione revocata)

Sanzioni applicate a conducente e committente del trasporto + sospensione patente del conducente da 15 a 30 giorni + sospensione carta circolazione veicolo da 1 a 2 mesi + impedimento prosecuzione viaggio fino a rilascio autorizzazione o osservazione norme riportate in autorizzazione (Veicolo portato in luogo indicato da proprietario che rimane responsabile del veicolo e del trasporto) pena sospensione patente da 1 a 3 mesi.

Se vengono meno requisiti di impresa di scorta: sospesa autorizzazione.

Se non rispettate prescrizioni tecniche relative al numero di veicoli o del personale impegnato nella scorta: autorizzazione sospesa da 1 a 6 mesi.

Personale di scorta che non rispetta norme tecniche di tale operazione: multa da 370 a 1.485 € + sospensione di autorizzazione da 15 giorni a 2 mesi se personale di scorta (anche assunto a tempo determinato o in modo occasionale) incorre per almeno 6 volte in 2 anni in tale violazione (di cui almeno 3 commesse da stessa persona)

In caso di ripetute e gravi violazioni: revoca dell’autorizzazione che non può essere rilasciata nuovamente prima di 3 anni.

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