LEISHMANIOSI CANINA

LEISHMANIOSI CANINA (D.G.R.M. 18/11/12)  (igizoo36)

Soggetti interessati:

Sindaci, ASL, medici veterinari liberi professionisti, responsabili di laboratori di analisi, pubblici e privati, Centro epidemiologico regionale veterinario, Università di Camerino, Scuole di scienze veterinarie, proprietari, conduttori responsabili di canili e rifugi pubblici o privati che hanno in custodia cani randagi, proprietari, conduttori, responsabili di allevamenti, centri di addestramento, pensioni e ricoveri gestiti in forma singola od associata, proprietari o detentori di:

–          cane infetto o malato da Leishmaniosi in quanto risultato positivo a test sierologico di immunofluorescenza con titolo superiore a 1:160

–          cane “dubbio”, in quanto sottoposto a test sierologico con esito positivo con titolo compreso tra 1:40 e 1:80

–          cane sottoposto in quanto affetto da sintomatologia riferibile a Leishmaniosi da sottoporre a test sierologico

–          cane sentinella, cioè risultato sieronegativo od immunofluorescenza attuata dopo termine stagione vettoriale (Gennaio – Marzo)         

Iter procedurale:

Regione Marche con delibera di Giunta n. 1652 del 26/11/2012 approvato “Piano di sorveglianza e controllo della Leishmaniosi canina”, al fine di individuare cani infetti ed ammalati per sottoporli a terapia e profilassi e ridurre circolazione parassitaria, proteggere cani non ammalati, supportare proprietari cani nell’applicazione di protocolli terapeutici e profilattici, approfondire conoscenza in materia.

È compito del Servizio Sanità Animale di ASUR Marche:

1)       effettuare sorveglianza in strutture di ricovero, verificando applicazione delle presenti norme

2)       effettuare vigilanza su spostamento cani tra strutture di ricovero presenti nella Regione, verificando attestazioni sanitarie previste

3)       ricevere segnalazioni medici veterinari e da Servizio Igiene e Sanità Marche (Modello 1 pubblicato su BUR 119/12)

4)       comunicare segnalazioni a Servizio Igiene Sanità Pubblica Regione (Modello 2 pubblicato su BUR 119/12)

5)       adottare prestazioni nei confronti del proprietario/detentore cane (Modello 3 pubblicato su BUR 119/12)

6)       trasmettere segnalazioni al CERV

È compito del Servizio Igiene e Sanità Pubblica di ASUR Marche:

1)       comunicare a Servizio Sanità Animale competente per territorio, presenza di Leishmaniosi canina

2)       ricevere segnalazioni da Servizi Sanità Animale di ASUR, adottando provvedimenti di competenza.

È compito di medici veterinari liberi professionisti:

1)       segnalare casi di Leishmaniosi accertati (Modello 1 pubblicato su BUR 119/12)

2)       adottare protocolli terapeutici riconosciuti da Regione nell’ambito di terapia intrapresa.

È compito di Istituto Zooprofilattico Sperimentale:

1)       eseguire prove diagnostiche sierologiche e di biologia molecolare su campioni di siero e sangue conferiti da Servizio Sanità Animale medici veterinari accompagnati da scheda (Modello 5 pubblicato su BUR 119/12)

2)       eseguire diagnostica entomologica su catture eseguite con trappole per flebotomi

3)       collaborare con Centro referenza nazionale per Leishmaniosi canina

È compito di Centro Epidemiologico Veterinario Regionale (CERV):

1)       raccogliere ed elaborare informazioni fornite da Servizi veterinari ASL

2)       relazionare periodicamente su risultati ottenuti da piano sorveglianza

3)       effettuare mappatura territoriale della diffusione di malattie

È compito dei Servizi veterinari ASL:

1)       per tutti i cani di nuova introduzione nei canili di età superiore a 6 mesi:

·         sottoporli al controllo clinico e sierologico per Leishmaniosi canina, analizzando esito positivo (sierologia > 160) o esito dubbio (sierologia compresa tra 1:40 e 1:80) con ripetizione test almeno dopo 8-16 settimane

·         effettuare primo ciclo terapeutico completo dopo cattura

·         prescrivere trattamento terapeutico che Comuni, in quanto proprietari dei cani, debbono svolgere nelle strutture di ricovero

·         provvedere nel periodo vettoriale Maggio-Ottobre ad applicare collari ad azione repellente sui cani ricoverati

2)       effettuare valutazione clinica individuale su cani randagi presenti in canili e rifugi, anche durante esecuzione piani di profilassi vaccinali obbligatori, al fine di individuare soggetti sintomatici da confermare con test sierologico e nel caso di soggetto malato/sospetto adottare subito idonee prescrizioni comunicandolo a Dirigente Servizio Sanità Animale e P.F. Veterinaria di Agenzia Regionale Sanità che provvederà ad adottare decreto con cui trasferire a Comuni risorse economiche necessarie a curare cani infetti/malati ricoverati nei rifugi

3)       sottoporre cani infetti a specifica terapia farmacologia e nei periodi vettoriali (Maggio – Ottobre) a protezione da flebotomi fatta con mezzi chimici (biocidi e repellenti specifici a base di piretroidi) o con mezzi fisici.

È compito di strutture pubbliche o private:

1)       effettuare se presenti cani infetti e dimostrata circolazione di agente eziologia, disinfestazioni periodiche, nonché adottare idonee misure ambientali contro insetto vettore tramite mezzi chimici e fisici;

2)       attestare assenza agente eziologico mediante controllo con esito negativo di cani sentinella “preferibilmente scelti nella fascia di età 2-9 anni tra i cani negativi al controllo della primavera precedente” in entità pari a: tutti se meno di 15; 16 se tra 16 e 20; 18 se tra 21 e 25; 19 se tra 26 e 30; 22 se tra 31 e 50; 24 se tra 51 e 70; 25 se tra 71 e 90; 26 se tra 91 e 100; 27 se tra 101 e 200; 28 se tra 201 e 300; 29 se oltre 300

3)       adottare misure di lotta diretta contro diffusione di Leishmaniosi canina, adeguamento strutture di ricovero dei cani infetti, periodiche disinfezioni ambientali con piretroidi, adozione eventuali piani vaccinali. Misure adottate tenendo conto valutazione del rischio sanitario

4)       adottare intervento antivettoriale individuale su tutti i cani presenti in canile/rifugio “dove situazione epidemiologica della Leishmaniosi canina è sconosciuta”, salvo su cani sentinella

5)       saggiare con specifico test sierologico nei 90 giorni precedenti, cani trasferiti da un rifugio/canile ad altro, anche fuori Regione, purché muniti di attestato sanitario per Leishmaniosi canina rilasciato da ASL competente

6)       reintrodurre nel territorio regionale cani di proprietà dei Comuni solo se muniti di certificazione rilasciata da ASL di provenienza attestante esecuzione di test  di immunofluorescenza indiretta con esito negativo effettuato non oltre 30 giorni da trasferimento

7)       affidare cani randagi, presenti in strutture/rifugi sospetti o dubbi per Leishmaniosi canina, solo “previo consenso in formato ad affidatario” (Modello 4 a D.G.R. 1652 del 26/11/12 pubblicato su BUR 119/12) e rispettando le prescrizioni impartite da Servizio Sanità Animale ASUR per corretta gestione del cane nel tempo                              

Entità aiuto:

Stanziati 80.000 € per lotta contro Leishmaniosi canina