RIFIUTI PARTICOLARI

RIFIUTI PARTICOLARI (D.Lgs. 152/06; Legge 44/12, 98/13, 221/15, 154/16; D.M. 2/5/06, 22/06/16, 07/12/16, 7/11/17, 13/12/17; L.R. 28/99)  (rifiut18)

Soggetti interessati:

Ministero Ambiente, Territorio, Tutela Ambiente e Mare (MATTM); Ministero Sviluppo Economico (MISE); produttori, distributori, raccoglitori, trasportatori, riciclatori, recuperatori di particolari categorie di rifiuti.

Iter procedurale:

D.Lgs. 152/06 alla parte IV stabilisce regole per la gestione dei rifiuti, da cui sono esclusi, tra l’altro, secondo quanto riportato in art. 185 lettera f)come modificata da Legge 154/16, le materie fecali, paglia, sfalci e potature provenienti da attività agricole ed agroindustriali, ed aree verdi, “nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, destinato a normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzato in agricoltura, selvicoltura, produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione, o con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano ambiente o mettono in pericolo la salute umana”.

MATTM ha definito elenco di rifiuti particolari, tra cui rientrano:

  • Pneumatici fuori uso. Obbligo per produttori ed importatori di pneumatici di provvedere, in forma singola od associata, e con periodicità almeno annuale a gestione di un quantitativo di pneumatici fuori uso almeno pari a quello messo in vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo, formazione finalizzata nell’intento di “perseguire finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili”. MATTM fissa con decreto modalità attuazione di tale obbligo, fissando contributo che utenti finali debbono versare per far fronte a gestione di tali rifiuti. Produttori ed importatori di pneumatici o loro eventuali forme associate determinano ogni anno ammontare di rispettivo contributo necessario per adempiere nell’anno successivo ad obblighi di cui sopra, comunicandolo a MATTM entro 31 Ottobre, specificando oneri ecomponenti del costo che giustificano ammontare contributo. Ministero può chiedere integrazioni, al fine di divulgare tali dati entro 31 Dicembre, anche a mezzo informatico. Produttori trasferiscono a struttura associativa quote versate da utenti in proporzione al quantitativo di pneumatici immessi sul mercato anno precedente (Tale versamento esime “produttore od importatore da ogni ulteriore responsabilità”)
  • Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture a rete ed impianti per erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico può essere stoccato o presso cantiere dove ha luogo manutenzione, o nella sede locale del gestore infrastrutture, o nel luogo dove tale materiale viene trasportato per successiva valutazione al fine di individuare materiale riutilizzabile senza subire alcun trattamento. Valutazione da eseguire da parte gestore infrastrutture entro 60 giorni da termine lavori. Registri di carico e scarico tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti (Documentazione di valutazione conservata, insieme a registri di carico e scarico, per 5 anni). Rifiuti provenienti da manutenzione reti fognarie, pubbliche o “asservite ad edifici privati” si considerano prodotti di soggetto addetto a pulizia, conferibili direttamente ad impianti di smaltimento, o di recupero, o raggruppati temporaneamente presso sede di tale soggetto, purché questo aderisca a SISTRI ed iscritto ad Albo gestori ambientali per svolgimento attività di raccolta e trasporto rifiuti. MATTM fissa con decreto modalità di gestione dei rifiuti provenienti da polizia delle fognature
  • Rifiuti derivanti da attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture stradali, esclusi quelli prodotti da impianti di fornitura e servizi di interesse pubblico od altre attività economiche, raccolti direttamente da gestore della infrastruttura che provvede a consegnarli a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani
  • Veicolo a motore o rimorchio o parti di questi consegnati a:
  1. centro raccolta autorizzato per demolizione, recupero dei materiali e rottamazione;
  2. in caso di cessione veicolo o rimorchio per acquistarne un altro, concessionari o succursali delle case costruttrici che rilascia a proprietario veicolo o rimorchio, un certificato attestante: data consegna, estremi autorizzazione del centro, generalità proprietario, estremi identificativi del veicolo, assunzione da parte concessionario impegno ad eseguire pratiche di cancellazione da Pubblico Registro Automobilistico (PRA) senza oneri per interessato. Rilascio certificato esonera proprietario veicolo da responsabilità civile, penale, amministrativa sullo stesso.

Veicoli a motore rinvenuti da Organismi pubblici e non reclamati da proprietari conferiti ai centri di raccolta.

Centro di raccolta o concessionario deve fornire dati relativi a “veicoli fuori uso e pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché dati relativi a materiali prodotti, componenti ottenuti ed avviati a reimpiego, riciclaggio, recupero” tramite sistema di controllo tracciabilità rifiuti (SISTRI).

Centri di raccolta o concessionari non possono alienare, smontare, distruggere veicoli e rimorchi da destinare a demolizione se prima non hanno provveduto ad obblighi di cui sopra. Consentito commercio parti di ricambio recuperate da demolizione veicoli a motore e rimorchi (Esclusi parti attinenti alla sicurezza dei veicoli) a favore di imprese di autoriparazione, previo rilascio specifica fattura al cliente da cui risulti origine della merce venduta, e purché impresa autoriparazione ne certifichi “idoneità” e funzionalità.

Oli e grassi (vegetali ed animali) esausti. Operatori di filiera costituiscono Consorzio per raccolta e trattamento degli oli e grassi vegetali e animali esausti (CONOE) a cui partecipano:

  1. impresa che effettua raccolta, trasporto, stoccaggio di oli e grassi vegetali ed animali esausti;
  2. impresa che produce, importa, detiene oli e grassi vegetali ed animali esausti
  3. impresa che ricicla e recupera oli e grassi vegetali ed animali esausti;
  4. impresa che versa contributo ambientale. Legge 154/16 come modificata da Legge 19/17 stabilisce che a partire da 1 Luglio 2017 tale contributo è determinato in relazione alle diverse tipologie dei prodotti e tenendo conto  della loro suscettività a divenire esausti, pari a:

Ø      0,0102/kg per olio di oliva in confezioni di oltre 5 litri

Ø      0,0108 €/kg per oli vegetali diversi dai precedenti, in confezioni di capacità superiore a 1 litro

Ø      0,0005 €/kg per grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 gr

Ø      0,0102 €/kg per olio extravergine di oliva (solo nel caso in cui CONOE svolto compiti statutari).

Contributo dovuto in occasione di 1° immissione del prodotto sfuso o confezionato nel mercato nazionale ed è versato a CONOE con cadenza trimestrale. Del contributo versato viene data evidenza riportando nella fattura di vendita dicitura “contributo ambientale su oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto”. CONOE disciplina modalità di riscossione del contributo rimborsi e conguagli, eventuali esenzioni.

Esclusi da contributo:

  • oli extravergini di oliva, salvo se “dimostrato che loro impiego o loro gestione determinano produzione di rifiuti” oggetto di attività CONOE.
  • oli di oliva vergini e di oliva, in confezioni inferiori a 5 litri
  • oli vegetali diversi dai precedenti, in confezioni di capacità inferiore a 1 litro
  • grassi animali e vegetali in confezioni inferiori a 500gr.
  • oli e grassi animali e vegetali, DOP/IGP e prodotti alimentari con questi conservati
  • oli e grassi animali e vegetali nonché prodotti alimentari con questi conservati oggetto di vendita diretta effettuata da impresa agricola di cui ad art. 2135 del Codice Civile

Congruità del contributo verificata ogni anno da MATTM, sulla base di documentazione tecnica fornita da CONOE.      

In caso di impossibilità del Consorzio ad adempiere ad obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento di oli può stipulare convenzione con imprese pubbliche o private per assolvere a tale obbligo.

  • Rifiuti agronomici. Legge 116/14 ha modificato art. 182 del D.Lgs. 152/06 consentendo a piccoli cumuli (non oltre 3 metri steri/giorno/ha.) di materiale vegetale di risulta di attività agronomica di essere bruciato nel luogo di produzione, in quanto costituisce normali pratiche agricole consentite per reimpiego di materiale come sostanza concimante o ammendante. Nei periodi di massimo rischio di incendio boschivo definito da Regione, combustione dei residui vegetali e forestali sempre vietata. Comuni ed altre Autorità ambientali possono sempre “sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali o favorevoli o nei casi in cu da tale attività possa derivare rischio per pubblica incolumità e salute umana” (v. rispetto livelli annuali di polveri sottili). Non costituisce combustione illecita di rifiuti “abbruciamento di materiale agricolo o forestale, materiale, anche derivato da verde pubblico o privato, purché eseguite nel rispetto di norme di cui sopra”
  • Rifiuti speciali a ridotto impatto ambientale derivante da imprese agricole  di cui ad art. 2135 del Codice Civile e da soggetti esercenti attività ricadenti nei codici ATECO 96.02.01 (parrucchiere e barbieri), 96.02.02 (istituti di bellezza), 96.09.02 (tatuaggio e piercing) possono essere trasportati per conto proprio in quantità massima di 30 kg/giorno ad impianto di smaltimento autorizzato. In tal caso obblighi di annotazione nel registro di carico e scarico dei  rifiuti e di comunicazione  al catasto dei rifiuti, tramite modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), si intendono risolti, tramite compilazione e conservazione in ordine cronologico dei formulari di trasporto (documenti conservati presso sede di attività o presso associazioni imprenditori o società di servizi di loro emanazione). Semplificazione delle procedure in questione riguarda anche il controllo della tracciabilità del rifiuto.
  • Pastazzo Legge 98/13 incarica MIPAAF di predisporre decreto per consentire produzione, commercializzazione, uso del “pastazzo”, quale sottoprodotto della lavorazione di agrumi ad uso agricolo e zootecnico, sottraendolo così dalla disciplina dei rifiuti. Analogamente MIPAAF stabilisce criteri qualitativi e quantitativi per uso delle sostanze prodotte nel corso di lavorazione di agrumi nello stesso od in altri cicli di produzione
  • Prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminare a raccolta di materiali sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici (incluse mareggiate o piene), anche se frammisti a materiali di origine antropica. Non costituiscono in base a Legge 116/14 attività di gestione rifiuti se eseguita “nel tempo tecnico strettamente necessario e presso sito dove eventi li hanno depositati”
  • Materiali di dragaggio sottoposti ad operazioni di recupero in impianti autorizzati non sono rifiuti se a seguito operazioni di recupero (cernita e selezione) utilizzati rispettando seguenti condizioni:
  1. non superano valori di concentrazione soglia di contaminazione, tenendo conto destinazione urbanistica del sito o in caso di utilizzo diretto ne ciclo produttivo rispondenti ai requisiti tecnici successivi;
  2. definito sotto di destinazione, con utilizzo diretto, anche ai fini di riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per ambiente interessato (Nessuna contaminazione di acque sotterranee e superficiali) con conseguente esecuzione test di cessione sui materiali di dragaggio. Autorità competente può derogare a concentrazioni limiti di cloruri e solfati se compatibili con livelli di salinità di suolo e falda. In caso di uso diretto in ciclo produttivo occorre rispettare requisiti tecnici per scopi specifici individuali in normativa e standard esistenti per prodotti e materie prime (in particolare emissioni in ambiente non superiori o diverse da quelle per cui rilasciata autorizzazione ad esercizio impianto)

Produttore/detentore predispone dichiarazione di conformità (attestante: dati di produttore/detentore/utilizzatore; tipologia e quantità di materiale utilizzato; attività di recupero eseguite; sito destinazione; modalità di impiego previste rispetto criteri di legge) da inviare ad Autorità competente ed ad ARPAM nel cui territorio localizzato sito destinazione o ciclo produttivo di utilizzo, almeno 30 giorni prima inizio operazioni di conferimento. Copia dichiarazione conservata per almeno 1 anno a disposizione Organi di controllo.

Autorità nei 30 giorni successivi verifica rispetto dei requisiti e qualora rilevate difformità o violazioni ordina divieto di utilizzo dei materiali che rimangono assoggettati al regime dei rifiuti. Materiali non più rifiuti durante movimentazione sono accompagnati da comunicazione di cui sopra e documento trasporto o contratto/scheda di trasporto                  

  • Rifiuti di beni composti interamente in polietilene, con esclusione di imballaggi e relativi rifiuti, al cui Consorzio partecipano: produttori, utilizzatori, distributori, importatori di beni in polietilene; imprese che effettuano raccolta, trasporto, stoccaggio; imprese che riciclano o recuperano beni in polietilene definiscono con cadenza 3 anni elenco dei beni in polietilene, tenendo conto risultati conseguiti da raccolta, nonché di impatto ambientale provocati da questi (Rientrano teli e reti ad uso agricolo, quali: film per copertura di serre e tunnel; film per copertura di vigneti e frutteti; film per pacciamatura; film per insilaggio; film per protezione attrezzi e prodotti agricoli; film per pollai; reti ombreggianti di copertura e protezione). MATTM può stabilire beni in polietilene, che per caratteristiche ed usi, possono essere considerati beni di lunga durata, versato contributo per riciclo in misura ridotta in ragione del periodo di impiego, o quelli per cui non versato tale contributo in quanto “non riciclabilità del bene a fine vita” Nuove imprese debbono aderire a Consorzio entro 60 giorni da costituzione ad inizio attività, a cui debbono rimanere associati per almeno 2 anni e versare contributi dovuti prima di aderire ad altro Consorzio. MATTM fissa ogni 2 anni obiettivi minimi di riciclaggio beni in polietilene che Consorzio deve raggiungere, pena applicazione tassa su “importo netto delle fatture emesse” da imprese produttrici ed importatrici di beni in polietilene nel mercato interno.

Chiunque detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato, dopo 90 giorni da pubblicazione su G.U. dell’approvazione statuto, a conferirli direttamente a Consorzio o a persone da questo incaricate, fatta salva possibilità di cedere rifiuti ad imprese di altro Stato UE.

Imprese che non intendono aderire a Consorzio possono entro 120 giorni da pubblicazione statuto, costituire un proprio sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio di riciclo o recupero, previo accordo con aziende che svolgono tali attività con quantità definite e documentate. Imprese chiedono ad Osservatorio Nazionale Rifiuti riconoscimento sistema istituito, in quanto funzionante, efficiente, economico, in grado di conseguire obiettivi fissati e di garantire ad utenti ed operatori informazioni su modalità funzionamento. Autorità si esprime entro 120 giorni altrimenti interviene MATTM. Autorità invia relazione annuale su istruttoria eseguite

  • Rifiuti delle batterie di piombo esauste e rifiuti piombosi. Imprese che trattano tali materiali costituiscono Consorzio. Dopo 90 giorni da pubblicazione su G.U. dello statuto, chiunque detiene batterie al piombo esauste deve conferirle direttamente o tramite soggetti terzi incaricati dal Consorzio, salvo cederle ad imprese di altro Stato UE, e nel frattempo conservarle in apposito contenitore.

MATTM, con proprio decreto, determina contributo ambientale vendita di batterie in relazione al contenuto in peso di piombo, da applicarsi da parte di produttori ed importatori (con diritto di rivalsa su acquirenti) per copertura spese del Consorzio. Contributo versato al Consorzio. Quote di partecipazione al Consorzio “determinate in base al rapporto tra capacità produttive di piombo del singolo soggetto consorziato a quella complessiva dei consorziati” per imprese di riciclaggio, ed in base al sovrapprezzo versato per le imprese di fabbricazione ad importazione. Vietato distribuire ai consorziati avanzi di gestione e riserve anche in caso di scioglimento.

  • Rifiuti pericolosi nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). MATTM con D.M. 13/12/17 approvato statuto tipo del Consorzio, avente finalità di razionalizzare, organizzare, garantire, promuovere ed incentivare gestione in forma collettiva del trasporto, riutilizzo, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE, loro componenti e materiali di consumo. Consorzio adempie ad obbligo di ritiro dei RAEE provenienti da sistemi di raccolta differenziata, o da luoghi di raggruppamento gestiti da distributori, secondo modalità fissate dal Centro di coordinamento. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi posti da MATTM nella riduzione di tali rifiuti, Consorzio comunica dati (tramite SISTRI) relativi a RAEE esportati, trattati, nonché dei materiali da essi derivati avviati al recupero e reimpiego, evidenziando la categoria di appartenenza del rifiuto, il peso o numero dei pezzi RAEE
  • Rifiuti oggetto di sequestro presso aree portuali ed aeroportuali ai sensi di Legge 44/12 sono affidati, anche prima della conclusione del procedimento penale, da parte di Autorità giudiziaria ad un Consorzio obbligatorio, competente in base a specifiche caratteristiche del rifiuto sequestrato. Se le caratteristiche del rifiuto non ne consente conservazione “a spese del proprietario”, procedono al loro trattamento “al fine di consentirne la vendita ad operatore di curatore nominato da Autorità giudiziaria”. Ricavato della vendita (detratte le spese sostenute per trattamento, compenso del curatore e connesse attività) a disposizione di Autorità giudiziaria fino a conclusione progetto. Con sentenza di condanna, giudice dispone distribuzione del ricavato per 50% a favore di Fondo unico di giustizia e 50% a Ministero Ambiente per finanziare specifici programmi di riqualificazione ambientale di aree portuali ed aeroportuali
  • Oli minerali usati il cui deposito temporaneo, raccolta e trasporto attuato in modo da tenere sempre separate, “per quanto tecnicamente possibile, le tipologie degli oli usati da destinare a processi di trattamento diversi tra loro” (E’ infatti vietato miscelare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o sostanze). Sono escluse le spedizioni transfrontaliere di oli usati verso impianti di incenerimento ubicati fuori da Italia, mentre valutate, di volta in volta, da Autorità doganale e Guardia di Finanza (secondo criteri fissati da MATTM) spedizioni destinate ad impianti di rigenerazione. Al Consorzio degli oli usati (CONOU) possono aderire:

1)       imprese che producono, importano, immettono in commercio oli di base vergini (Oli di base minerali prodotti a partire da olio greggio ed utilizzati per la produzione di oli lubrificanti);

2)       imprese che producono oli base mediante processo di rigenerazione;

3)       imprese che effettuano recupero o raccolta degli oli usati;

4)       imprese che effettuano sostituzione e vendita di oli lubrificanti

Quote di partecipazione al CONOU sono ripartite tra le suddette categorie di imprese in quote uguali (pari a 25%) e nell’ambito di queste in base alla quantità di oli lubrificanti prodotti, commercializzati, rigenerati, recuperati.

MATTM approvato con D.M. 7/11/2017 lo statuto di CONOU pubblicato su G.U. 270/17, i cui scopi principali sono quelli di:

  1. a)sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche relative alla raccolta degli oli usati;
  2. b)assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati, ritirandoli direttamente o mediante imprese autorizzate presso i detentori richiedenti;
  3. c)selezionare gli oli usati raccolti, ai fini di una loro corretta eliminazione;
  4. d)destinare gli oli usati raccolti in via prioritaria alla rigenerazione per la produzione di lubrificanti o, se ciò difficile per motivi di carattere tecnico, organizzativo ed economico, alla combustione o coincenerimento, o smaltimento tramite incenerimento, o deposito permanente;
  5. e)incentivare lo studio, sperimentazione e realizzazione di nuovi processi di trattamento ed impiego in modo da rendere più efficace l’attività di gestione degli oli usati;
  6. f)svolgere corsi, seminari, convegni su aspetti concernenti la gestione degli oli usati;
  7. g)operare nel rispetto dei principi di concorrenza, economicità di gestione, tutela della salute e di ambiente;
  8. h)annotare ed elaborare i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati da trasmettere entro 31 Maggio a MATTM e MISE;
  9. i)concordare con le imprese impegnate nell’attività di rigenerazione i parametri tecnici necessari a selezionare gli oli usati per avviarli a rigenerazione;
  10. j)incentivare la raccolta degli oli usati rigenerabili;
  11. k)versare alle imprese di rigenerazione un corrispettivo fissato in funzione di: andamento del mercato degli oli lubrificanti rigenerati; costi di raffinazione; prezzo ricavabile dal riutilizzo degli oli usati tramite combustione; quantità di olio base lubrificante, ricavata dal processo di rigenerazione, per t. di olio usato (di qualità idonea al consumo) ceduto dal Consorzio;
  12. l)assicurare l’avvio alla combustione dell’olio usato non rigenerabile, o allo smaltimento dell’olio usato non riutilizzabile;
  13. m)stipulare accordi, convenzioni, contratti di programma, protocolli di intesa (anche sperimentali), volti a rendere più efficiente le attività di gestione degli oli usati

Aderenti a CONOU inviano entro 28 Febbraio a questo le seguenti informazioni, distinte per categoria di rifiuti:

  1. a)quantitativi di oli base vergini prodotti o importati;
  2. b)quantitativi di oli base rigenerati nell’anno precedente;
  3. c)quantitativi di oli base raccolti e recuperati nell’anno precedente;
  4. d)quantitativi di oli lubrificanti immessi al consumo in Italia o venduti a utenti finali ai fini della sostituzione nell’anno precedente

Nel caso di produzione di oli lubrificanti da parte di imprese in conto terzi, comunicazione resa da impresa committente, allegando accordo con impresa produttrice

Consorzio ha personalità di diritto privato, senza scopo di lucro, avente durata illimitata o fissata da Assemblea (prorogabile con delibera di Assemblea straordinaria), aperto, senza discriminazione, né distorsione di concorrenza, alla partecipazione di tutti gli operatori del settore (quali produttori, distributori, raccoglitori, trasportatori, riciclatori, recuperatori), che presentano domanda di adesione, evidenziando:

  1. a)di: essere a conoscenza ed accettare lo statuto del Consorzio; non versare in situazioni di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale (Esclusi casi di concordato preventivo con continuazione di attività, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria);
  2. b)estremi di iscrizione a CCIA;
  3. c)indirizzo della sede legale, o di eventuali sedi secondarie, o di uffici amministrativi;
  4. d)nome, cognome, luogo, data di nascita e di residenza del titolare/legale rappresentante.

Ogni modifica di tali dati subito comunicata al Consiglio del Consorzio, che, accertata veridicità delle suddette informazioni (può chiedere eventuali chiarimenti all’impresa che li invia entro termini fissati) ammette o respinge richiesta di adesione se rileva carenza nei requisiti prescritti (In caso rilevati eventuali atti illeciti, segnalazione ad Autorità competente)

Consorziati possono recedere (in qualunque momento) dal Consorzio in caso di variazione del loro oggetto sociale, o cessazione di attività (comunicazione inviata al Consiglio almeno 6 mesi prima della fine di esercizio annuale), fermo restando obbligo di versare la quota annuale e di rispettare gli obblighi assunti per l’anno in corso. Consiglio può, con effetto immediato (pur se comunicata entro 15 giorni al consorziato ed al Comitato di vigilanza), deliberare l’esclusione del consorziato se questo: perde requisiti di ammissione; è sottoposto a procedure concorsuali, che ne interrompono l’attività (anche in modo provvisorio); in ogni altro caso in cui non può più contribuire a realizzare le finalità del Consorzio.

Consorziato deve:

  1. a)concorrere alla costituzione del Fondo consortile
  2. b)versare quota annuale di partecipazione
  3. c)versare il contributo annuale ambientale fissato dal Consorzio, tenendo conto dii impegni di raccolta, trattamento, recupero, smaltimento del rifiuto
  4. d)fornire tutti i dati e le informazioni richieste dal Consorzio
  5. e)sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consorzio, con modalità che ne tutelano la riservatezza dei dati personali
  6. f)osservare statuto, regolamento interno, delibere del Consorzio (vincolanti per tutti i partecipanti)
  7. g)favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attività in contrasto con le sue finalità

Consorziato per contro ha diritto a:

1)       partecipare alle decisioni del Consorzio inerenti il conseguimento degli scopi statutari e lo svolgimento delle attività consortili;

2)       beneficiare dei servizi del Consorzio

Consorzio è tenuto a verificare il corretto adempimento degli obblighi a carico dei consorziati, adottando le azioni necessarie a reprimere eventuali violazioni. In caso di accertato inadempimento, Consorzio può comminare sanzioni pecuniarie in funzione della gravità dell’infrazione (Nel regolamento consortile fissata misura minima e massima delle sanzioni per tipologia di infrazione). Consorziato sanzionato non può esercitare il diritto di voto, fino ad avvenuto pagamento della sanzione

Consorzio costituisce un Fondo consortile, indivisibile per la sua intera durata, mediante: quote di partecipazione versate dai consorziati al momento della loro adesione; immobilizzazioni immateriali; beni mobili ed immobili acquisiti dal Consorzio (anche a seguito di donazioni); eventuali avanzi di gestione (non concorrono a formare reddito);importi di eventuali sanzioni versate da consorziati.

Fondo consortile può essere impiegato, con delibera del Consiglio, nella gestione del Consorzio se risultano insufficienti le altre sue fonti finanziarie, purché reintegrato nel corso dell’esercizio successivo. In caso di recesso o di esclusione del consorziato, non si procede alla liquidazione di quanto da questo versato e nulla è dovuto ad esso a qualsiasi titolo.

Vietato distribuire utili ed avanzi di esercizio ai consorziati, in quanto occorre riportare ogni residuo attivo di gestione tra le riserve del Consorzio, o quale anticipazione per l’anno successivo (con conseguente riduzione del contributo annuale a carico del consorziato, salvo contributo ambientale da parte dei produttori che non hanno partecipato a Consorzio nei 2 anni precedenti).

Assemblea/Consiglio può costituire inoltre fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione, fermo restando il rispetto dell’equilibrio finanziario.

Mezzi finanziari per la gestione del Consorzio provengono da:

  1. a)contributo di adesione e quota annuale di partecipazione al Consorzio, determinata dal Consiglio entro 31 Marzo, in funzione dei quantitativi di prodotto oggetto di attività da parte dei consorziati e dei costi del Consorzio (occorre garantire equilibrio finanziario di gestione)
  2. b)proventi derivanti dalle attività da questo svolte
  3. c)proventi derivati dalla gestione patrimoniale
  4. d)utilizzo dei fondi di riserva
  5. e)eventuale utilizzo del fondo consortile
  6. f)eventuali contributi, finanziamenti, liberalità provenienti da Enti pubblici e/o privati

Consorzio rimborsa contributo obbligatorio gravante sul rifiuto in tutti i casi in cui: la normativa prevede il diritto a tale rimborso; vi è una richiesta da parte dell’impresa versatariadel contributo; sussiste un provvedimento dell’Autorità doganale che ne autorizza il rimborso. Sono esclusi dal rimborso, i contributi obbligatori versati erroneamente dall’impresa (incluso nella comunicazione quantitativi di rifiuti per cui si aveva diritto al rimborso). Se Consorzio rimborsa il contributo obbligatorio, questo non incide sulla quota di partecipazione a carico dell’impresa, né per anno in cui rimborso si perfeziona, né per anno successivo

Esercizio finanziario del Consorzio inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre ed è imperniato su un sistema di separazione contabile, in grado di evidenziare le componentipatrimoniali, economiche, finanziarie relative al contributo ambientale. Consiglio, entro 120 giorni dalla chiusura di esercizio, convoca l’Assemblea per approvazione di:

–          bilancio preventivo, corredato da: relazione su programma di attività da realizzare; relazione sulla differenza vigente con bilancio di previsione di esercizio precedente;

–          bilancio consuntivo (costituito da conto economico e rendiconto finanziario), corredato da: nota integrativa e relazione su gestione del Consorzio stesso

Bilancio preventivo e consuntivo sono inviati a MATTM e MISE e depositati presso sede del Consorzio, affinché ogni consorziato possa prenderne visione per almeno 15 giorniprima dell’Assemblea. Situazione patrimoniale è inoltre depositata presso il Registro delle imprese entro 30 giorni dalla chiusura esercizio. Progetti di bilancio sono comunicati alla Società incaricata della revisione legale dei conti ed al Collegio sindacale almeno 30 giorni prima dell’Assemblea per loro approvazione

Sono organi del Consorzio:

  1. a)Assemblea, a cui possono partecipare tutti i consorziati (fermo restando che diritto di voto esercitato solo dal consorziato in regola, esprimendo un numero di voti pari alla sua quota di partecipazione al Consorzio), ha il compito di:

1)       eleggere componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale

2)       approvare il bilancio preventivo e consuntivo con la relativa relazione di gestione (comprendente piano di prevenzione e gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclo e recupero) da inviare a MATTM e MISE entro 30 giorni da loro approvazione

3)       approvare statuto e sue modifiche, da far approvare a MATTM e MISE

4)       deliberare sul compenso annuale ed indennità di rimborso delle spese di Presidente, VicePresidente, Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale

5)       approvare, su proposta del Consiglio, il regolamento interno del Consorzio e le sue eventuali modifiche, da far approvare a MATTM e MISE (se questi accertano che norme contrastano con le disposizioni dello statuto, chiedono al Consorzio di modificarle)

6)       approvare Linee guida del programma di attività e di investimento del Consorzio

7)       determinare: valore unitario delle quote di adesione consortili e di quelle di partecipazione annua; contributo ambientale annuo; ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari del Consorzio (compreso impiego del Fondo consortile se insufficienti le altre fonti finanziarie). Delibera comunicata entro 30 giorni al Registro nazionale ed al Comitato di vigilanza (nel caso di contributo ambientale anche al MATTM)

8)       deliberare affidamento di incarico di revisione dei conti a Società di revisione esterna o a Collegio sindacale

9)       deliberare su variazione della sede del Consorzio

10)    deliberare sulla costituzione di Enti e società o sulla partecipazione in società già costituite, previa autorizzazione di MATTM e MISE (si possono rifiutare se ciò comporta modifica dello statuto, o determina concorrenza nei confronti delle attività del Consorzio). Eventuali proventi ed utili derivanti da tali società sono utilizzate per le finalità statutarie del Consorzio

11)    deliberare su altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza da statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio

Assemblea è convocata dal Presidente/VicePresidente (Se questi non provvede, dal Presidente del Collegio sindacale, entro 10 giorni da eventuale richiesta dello stesso Collegio sindacale) almeno 2 volte/anno (Nel caso di RAEE dal Consiglio almeno 1 volta/anno per approvazione dei bilanci, o da un certo numero di partecipanti al Consorzio detentori di almeno il 5% delle quote, o dal Collegio sindacale), mediante invio di lettera raccomandata o PEC o fax almeno 15 giorni prima (in caso di urgenza almeno 5 giorni prima), in cui riportato: ordine del giorno; luogo e data di 1° e 2° convocazione (almeno 24 ore dopo). Consorziato partecipa all’Assemblea tramite il proprio legale rappresentante o un delegato (Delega valida per periodo non superiore a 3 anni o, in mancanza di tale indicazione, valida solo per singola Assemblea; delega sempre revocabile mediante comunicazione inviata al Consorzio e delegato).

Assemblea è valida se i partecipanti rappresentano almeno il 50% delle quote consortili in 1° convocazione (in 2° convocazione è sempre valida, qualunque sia il numero delle quote rappresentate).

Assemblea è presieduta dal Presidente (in sua assenza dal VicePresidente), che designa il Segretario di Assemblea, con il compito di: verificare requisiti dei consorziati per loro ammissione al voto; regolamentare lo svolgimento dei lavori; determinare le modalità di voto; verbalizzare le delibere prese da Assemblea

Assemblea straordinaria delibera, con intervento di almeno 2/3 delle quote consortili in 1° convocazione (50% in 2° convocazione), in merito a:

–          modifiche dello statuto e del regolamento interno;

–          proroga del termine di scadenza del Consorzio, o suo scioglimento anticipato e messa in liquidazione

  1. b)Consiglio di amministrazione è nominato da Assemblea (compreso Presidente e VicePresidente) tra persone designate dalle imprese aderenti sulla base di liste, in cui riportati (in numero progressivo) un numero di candidati almeno pari a quello da eleggere. Possono presentare la lista, un gruppo di consorziati rappresentanti almeno il 2,5% delle quote aventi diritto al voto (Ogni consorziato può concorrere a presentare 1 sola lista), allegando la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei soggetti indicati (questi debbono anche attestare l’assenza di cause di ineleggibilità/incompatibilità ed il possesso dei requisiti di onorabilità). Lista viene depositata presso la sede del Consorzio almeno 12 giorni prima dell’elezione, affinché i consorziati in caso di esito negativo possano presentare una nuova lista. Ogni consorziato esprime il voto solo per la lista attinente alla categoria di  Risultano eletti quei soggetti che per ogni categoria ottengono il maggior numero di voti. Consiglio delibera (con voto favorevole della maggioranza delle quote presenti alla riunione) in merito a:

1)       elezione di Presidente e VicePresidente tra i propri componenti;

2)       proposta inerente al contributo di adesione al Consorzio, definendo la ripartizione delle quote assembleari;

3)       fornitura di adeguata garanzia, stabilendo criteri di ripartizione degli oneri in modo proporzionale alle quote detenute dal consorziato;

4)       convocazione di Assemblea, fissandone ordine del giorno;

5)       conservazione libro dei consorziati, provvedendo al suo aggiornamento;

6)       formulazione proposta relativa a modalità e termini per la riscossione del contributo obbligatorio;

7)       redazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale e relativa situazione patrimoniale, da far approvare ad Assemblea;

8)       definizione proposta di regolamenti (in cui indicare ulteriori documenti o libri da tenere, quale ad es. libro dei consorziati) da far approvare ad Assemblea

9)       adozione programma pluriennale ed annuale di attività del Consorzio, contenente: relativi investimenti; misure specifiche di prevenzione e gestione del rifiuto; prospetto relativo a risorse economiche da impiegare;

10)    definizione il fabbisogno finanziario del Consorzio e modalità del suo finanziamento;

11)    determinazione di organico del personale del Consorzio e modalità della gestione amministrativa interna;

12)    modalità di controllo circa adempimento degli obblighi dei consorziati, con relativa entità delle sanzioni da irrogare;

13)    stipula di atti, accordi, protocolli di intesa e contratti di ogni genere inerenti le attività consortili, compresi quelli relativi al personale ed alle attività sperimentali;

14)    materie di sua competenza, quali nomina/revoca del Direttore generale (di cui ne stabilisce il compenso);

15)    richiesta di adesione al Consorzio (verificata sussistenza dei requisiti di ammissione e versamento dei contributi dovuti) con motivazione di eventuale rigetto;

16)    nomina dell’Organismo di vigilanza, stabilendone entità del compenso e rimborso spese;

17)    conferimento a Presidente/VicePresidente di procura per singoli atti, o di delega di alcune proprie attribuzioni (salvo redazione di bilanci e ripartizione delle quote tra partecipanti);

18)    costituzione di eventuale Fondo di riserva e del suo impiego;

19)    supporto delle Associazioni imprenditoriali di riferimento dei partecipanti, a cui è possibile delegare certe attività

Componenti del Consiglio durano in carica 3 anni e sono rinnovabili per non oltre 3 mandati (Cessazione dei consiglieri ha effetto con la nomina del nuovo Consiglio). In caso di cessazione dalla carica (Diritto di revoca del consigliere spetta ad Assemblea), per qualunque causa, di 1 componente, occorre sostituirlo tramite cooptazionedi un altro soggetto designato dalla categoria di appartenenza del consigliere decaduto (Nuovo consigliere resta in carica fino a scadenza del Consiglio). Se per qualsiasi ragione viene meno oltre il 50% dei consiglieri, è convocata l’Assemblea per ricostituire il Consiglio.

Consiglieri sono tenuti ad esercitare le loro funzioni in maniera imparziale ed indipendente e nell’esclusivo interesse del Consorzio

Consiglio è convocato dal Presidente/VicePresidente tutte le volte che vi siano materie da deliberare, o su richiesta di almeno 2 consiglieri (In tal caso entro i 20 giorni successivi), mediante lettera raccomandata, PEC, fax, e-mail (in cui riportare ordine del giorno, data e luogo della riunione) che deve pervenire ai consiglieri almeno 7 giorni prima (2 giorni prima in caso di urgenza). Riunioni del Consiglio, attuate nella sua sede o in altri luoghi, sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti (Ammessa la videoconferenza se tutti i partecipanti possono essere identificati ed è consentito loro di intervenire alla discussione in tempo reale). Alle riunioni, presiedute dal Presidente o VicePresidente, possono partecipare anche componenti del Collegio sindacale e Direttore del Consorzio. Delibere sono valide a maggioranza dei voti dei presenti, tenendo conto che ogni consigliere ha diritto ad 1 voto (A parità di voti prevale quello del Presidente)

Verbale delle riunioni del Consiglio redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente ed inserito nel libro dei verbali

  1. c)Comitato per la determinazione delle quote di partecipazione al Consorzio (Comitato quote) composto nel caso di CONOU da Presidente, VicePresidente e direttore amministrativo del Consorzio (o soggetto incaricato di determinare le suddette quote)
  2. d)Presidente e VicePresidente del Consorzio, nominati da Assemblea/Consiglio tra propri membri (In caso di CONOU, eletti candidati che ottengono il maggior numero di preferenze in termini di quote), durano in carica fino alla scadenza del Consiglio. Se Presidente/VicePresidente cessano dalla carica, loro sostituzione avviene entro 30 giorni successivi (nuovo Presidente dura in carica per periodo residuo del Consiglio). Presidente ha il compito di:

1)       rappresentare il Consorzio nei confronti di terzi (comprese le Amministrazioni pubbliche, Istituzioni previdenziali, rapporti assicurativi e tributari), con facoltà di promuovere azioni ed istanze davanti all’Autorità giudiziaria ed amministrativa;

2)       presiedere le riunioni del Consiglio e di Assemblea;

3)       accertare che si operi nell’interesse del Consorzio;

4)       assicurare il funzionamento delle strutture del Consorzio;

5)       vigilare sulla conservazione dei documenti (v. verbali delle riunioni di Assemblea e Consiglio);

6)       attuare le deliberazioni adottate da Assemblea e/o Consiglio;

7)       stipulare transazioni, accordi, concordati aventi durata inferiore a 5 anni, compresi quelli con Istituti di credito e banche;

8)       ricevere ed eseguire pagamenti da qualsiasi soggetto pubblico/privato, nonché compiere azioni inerenti assegni, titoli di credito, titoli pubblici/privati, vaglia e valori in genere;

9)       conferire, previa autorizzazione del Consiglio, procure speciali per le attività di cui sopra a soggetti terzi;

10)    adottare, in caso di assoluta urgenza, provvedimenti da sottoporre poi a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile

  1. e)Direttore generale (laddove previsto, come in RAEE), nominato da Consiglio, su proposta del Presidente, con contratto di diritto privato, a cui è affidato il compito di:

1)       coadiuvare il Presidente nell’eseguire le delibere degli Organi consortili;

2)       eseguire operazioni amministrative, civili, commerciali, fiscali, comprese quelle inerenti il contenzioso;

3)       gestire i rapporti con banche ed Enti previdenziali;

4)       assumere, nel rispetto dell’organico stabilito dal Consiglio, il personale dipendente (compresi dirigenti, fermo restando che il loro licenziamento è competenza del Consiglio);

5)       curare, in accordo con Presidente, i rapporti con le Istituzioni, Autorità, altri Consorzi;

6)       partecipare alle riunioni di Assemblea e Consiglio, senza diritto di voto;

7)       firmare la corrispondenza del Consorzio e ricevere eventuali procure da Consiglio o Presidente per compiere specifici atti

  1. f)Collegio sindacale, composto di 5 membri, di cui 1 nominato da MATTM, 1 da MISE e 3 eletti da Assemblea tra professionisti iscritti al registro dei revisori contabili. Al riguardo le candidature sono depositate dalle imprese consorziate (rappresentanti almeno 2,5% delle quote consortili) presso la sede del Consorzio almeno 12 giorni prima. Ogni consorziato può esprimere fino a 3 voti e sono eletti i candidati che ricevono il maggior numero di preferenze (espresse in termini di quote). Sindaci restano in carica per 3 anni, e sono rinnovabili per non oltre 3 mandati. Nella 1 riunione viene eletto, a maggioranza assoluta, il Presidente del Collegio. In caso di cessazione dalla carica di uno dei membri, sua sostituzione avviene entro 30 giorni da parte di Assemblea o di Ministero (nuovo sindaco resta in carica fino ad elezione del nuovo Collegio). Collegio ha il compito di:

1)       controllare la gestione del sistema consortile;

2)       vigilare su: osservanza di legge, statuto, regolamenti consortili (in particolare su adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo contabile del Consorzio); rispetto dei principi di corretta amministrazione (in particolare adeguatezza dell’assetto amministrativo, organizzativo, contabile del Consorzio e suo funzionamento);

3)       redigere una relazione annuale a corredo del bilancio consuntivo;

4)       partecipare alle sedute di Assemblea e Consiglio, chiedendo agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni consortili o su determinati affari;

5)       procedere ad ispezioni e controlli;

6)       redigere verbali delle proprie riunioni, da inserire in un apposito registro conservato presso il Consorzio

  1. g)Società di revisione legale dei conti iscritta in apposito registro, indipendente dal Consorzio, incaricata da Assemblea (che ne determina compenso) per un periodo di 3 anni(rinnovabile) di verificare la regolarità contabile e fiscale
  2. h)Organismo di vigilanza, composto da 5 membri, di cui 1 nominato da MATTM, 1 da MISE e gli altri dal Consiglio (con voto favorevole della maggioranza dei presenti) tra soggetti (interni ed esterni al Consorzio) indipendenti dal Consorzio stesso, in possesso di comprovata esperienza nelle attività di controllo. Organismo dura in carica quanto il Consiglio e, in caso di cessazione di un suo componente, si provvede a nominarne uno nuovo. Organismo svolge funzioni di controllo in merito a: funzionamento ed efficacia del Consorzio; osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto.

Attività del Consorzio è sottoposta alla vigilanza di MATTM e MISE, che possono chiedere in ogni momento copia degli atti da questo adottati.  In caso di gravi irregolarità accertate nella gestione, o di impossibilità al normale funzionamento degli organi consortili, MATTM e MISE possono disporre il loro scioglimento e nominare un Commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione o alla gestione dell Consorzio

Dopo 90 giorni dalla pubblicazione dello statuto del Consorzio su G.U., chiunque detiene rifiuti particolari deve conferirli, direttamente o mediante soggetti incaricati, al Consorzio stesso, salvo loro cessione ad imprese di Stato UE.

Legge 154/16 ad art. 11 stabilisce che imprese agricole, singole od associate, obbligate ad aderire a Consorzi possono farlo attraverso le “articolazioni territoriali delle Organizzazioni agricole (OOPP) rappresentative a livello nazionale a cui aderiscono, la cui  iscrizione è efficace nei riguardi di tutti gli associati”. Iscrizione effettuata da OO.PP. ha effetto retroattivo e si considera efficace sin dal momento di insorgenza di obbligo a carico di singola impresa, fermo restando responsabilità di questa in merito agli adempimenti  ed oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Consorzi procedono ad adeguare i propri statuti e regolamenti, prevedendo modalità per attribuire quote di partecipazione alle OO.PP. iscritte, in funzione della percentuale di settore di rappresentanza.

Entità aiuto:

A partire da 1 Ottobre 2002 istituito contributo di riciclaggio e risanamento ambientale dovuto da fabbricante, acquirente per prodotti di provenienza UE al ricevimento merce, importatore per prodotti da Paesi Terzi ad atto di importazione per “compensare maggiori costi dell’attività di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione per la produzione di oli lubrificanti, e mediante riciclaggio per la produzione di combustibili a specifica” destinato a potenziare attività di controllo su impianti di combustione degli oli usati non altrimenti riciclabili e per incrementare misure destinate a ridurre emissioni inquinanti.

Consorzio obbligatorio oli usati ripartisce fondi tra quanti attuano azioni di rigenerazione in funzione della “qualità e quantità ottenuti dalla predetta attività”, purché “derivi esclusivamente da oli usati raccolti in territorio nazionale” e per le attività di controllo su impianti.

Entità contributo può essere variata da MATTM in relazione a competitività dell’attività di trattamento di rigenerazione. Esclusi da contributo prodotti destinati ad essere trasformati in “prodotti diversi degli oli lubrificanti, nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturali e sintetica, nella produzione di materie plastiche e resine artificiali o sintetiche comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta”.

Sanzioni:

Titolare centro raccolta, concessionario, titolare succursale che non provvede ad inviare a PRA documentazione prima di demolizione veicolo, o non annota tale consegna su registri, o chiunque non conferisce oli e grassi vegetali ed animali esausti al Consorzio, od in attesa di conferimento non li detiene in appositi contenitori, o chiunque non conferisce rifiuti di beni in polietilene al Consorzio: multa da 260 a 1.550 €

Chiunque esegue deposito temporaneo presso luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi violando disposizioni in materia: arresto da 3 mesi ad 1 anno o multa da 2.600 a 26.000 € (Se quantitativi inferiori a 200 litri: multa da 2.600 a 15.500 €).

Soggetti che non partecipano a Consorzio obbligatorio per riciclaggio beni in polietilene, oli e grassi vegetali ed animali esausti, batterie al piombo esauste, oli minerali esauste: multa da 8.000 a 45.000 € + versamento contributo pregressi. Sanzioni ridotte del 50% se adesione avviene  entro 60 giorni da scadenza termini.

Chiunque abbandona, o deposita rifiuti o li immette in acque superficiali o sotterranee: multa da 105 a 620 € (Se rifiuti non pericolosi e non ingombranti: multa da 25 a 155 €).

Chiunque non ottempera ad ordinanza del Sindaco di rimozione rifiuti abbandonati, o chiunque provvede a miscelare rifiuti di categorie diverse. Arresto fino ad 1 anno (Beneficio della condizionale solo se adempie a quanto prescritto nell’ordinanza).

Produttori ed importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi del loro ritiro: multa proporzionata a gravità inadempienza, comunque inferiore al doppio del contributo incassato nel periodo considerato.

Posted in: