SANZIONI PESCA

SANZIONI PESCA (Legge 154/16; D.Lgs. 4/12; D.M. 20/07/17, 28/07/16)  (pesca19)

Soggetti interessati:

Direzione generale Pesca Marittima (DPM) del Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Autorità Marittima Centrale, Guardia di Finanza, Carabinieri, Agenti di pubblica sicurezza, Centro Controllo Nazionale del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (Centro controllo di CCCP), Capo di Compartimento Marittimo (CCM).

Imprenditore ittico, cioè titolare di licenza di pesca che esercita in forma singola od associata, o come cooperativa o consorzio di imprenditori ittici che utilizza prevalentemente prodotti dei soci o fornisce loro beni e servizi per svolgere attività di:

  • pesca professionale: “attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta a ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino, al recupero di attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo dalle catture al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca”. Connesse a queste, ma non prevalenti, seguenti attività:
  1. imbarco di persone estranee ad equipaggio a scopo turistico – ricreativo autorizzate da Autorità marittima di ufficio di iscrizione dalla nave da pesca (Pesca turismo)
  2. ospitalità, attività ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzata a corretta fruizione ecosistemi acquatici di risorse della pesca, valorizzazione di aspetti socio culturali di impresa ittiche esercitate da imprenditori, singoli od associati, tramite utilizzo di propria abitazione o struttura nella sua disponibilità, purché in regola con norme edilizie, comprese quelle relative al superamento di barriere architettoniche (Ittiturismo)
  3. trasformazione, distribuzione e commercializzazione prodotti della pesca, nonché azione di promozione e valorizzazione
  4. attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati a valorizzazione produttiva, uso sostenibile di ecosistemi acquatici e tutela di ambiente costiero
  • acquicoltura: “attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta ad allevamento o coltura di organismi acquatici tramite cura e sviluppo di ciclo biologico o fase necessarie del ciclo stesso, di carattere vegetale od animale, in acque dolci, salmastre o marine”. Connesse a questa, ma non prevalente, seguenti attività:
  • manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano prevalentemente come oggetto prodotti di acquicoltura
  • fornitura di beni o servizi mediante uso prevalente di attrezzature o risorse di azienda normalmente impiegate nell’attività di acquicoltura, compresa attività di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate a corretta fruizione di ecosistemi acquatici e vallivi e risorse di acquicoltura, nonché valorizzazione di aspetti socio-culturali di impresa di acquicoltura esercitate da imprenditori tramite utilizzo di propria abitazione o strutture nella sua disponibilità, purché in regola con normativa su superamento delle barriere architettoniche
  • attuazione di interventi di gestione attiva finalizzati a valorizzazione produttiva, uso sostenibile di ecosistemi acquatici, tutela di ambiente costiero. Concessione di aree demaniali marittime e loro pertinenze destinate ad attività di acquicoltura rilasciate per periodo non inferiore a quello del piano di ammortamento di iniziativa.

Giovane imprenditore ittico se di età inferiore a 40 anni che promuove impresa ittica giovanile, sotto forma di :

  1. società semplice, in nome collettivo, cooperativo con almeno 2/3 soci con meno di 40 anni
  2. società in accomandita semplice con almeno socio accomandatario riveste qualifica di giovane imprenditore ittico
  3. società di capitali in cui almeno 50% di capitale sociale, detenuto da giovani imprenditori ed organi amministrazione di società costituiti in maggioranza da giovani imprenditori

Imprenditore ittico equiparato ad imprenditore agricolo, di cui applicate disposizioni vigenti in materia di iscrizioni, abilitazioni, autorizzazioni per svolgere attività, comprese agevolazioni fiscali e previdenziali, contratto collettivo nazionale di lavoro, leggi sociali e di sicurezza sul lavoro, nonché connessioni di contributi nazionali e regionali

Pesca non professionale è quella che “sfrutta risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici”. Vietata vendita e commercio di prodotti della pesca non professionale sotto qualsiasi forma.

Pesca scientifica è quella “diretta a scopi di studio, ricerca e sperimentazione”

Pesca con fucile subacqueo o attrezzi simili consentita solo a persone di oltre 16 anni

Pesca per fini ricreativi, turistici, sportivi fissata con decreto da MI.P.A.F. in maniera compatibile con obiettivi della politica comune della pesca

 

Iter procedurale:

D.Lgs. 4/12, così come recepito da DM 20/07/17, istituisce sistema di punti per infrazioni gravi commesse da comandante di peschereccio. A tal fine Organi di controllo notificano al comandante  di peschereccio il verbale di accertamento dell’infrazione  con relativa assegnazione di punti ed eventuale  sospensione della funzione  di comandante (indicare periodo di sospensione), trasmettendone copia a CCM del luogo dove  commessa infrazione.

Interessato, entro 30 giorni da notifica, può inviare scritti difensivi  o chiedere di essere ascoltato da CCM, che, sentiti gli interessati ed esaminati i documenti pervenuti, se ritenuto fondato l’accertamento provvede a:

  • assegnare punti ed eventualmente sospendere il comandante, o ad archiviare gli atti. Copia delle decisioni prese notificata ad interessato ed Ente accertatore
  • annotare il provvedimento di assegnazione punti ed eventuale sospensione (indicare periodo) sul documento matricolare del marittimo, comunicandolo a Centro controllo CCCP, DPM di MIPAAF, Ufficio di iscrizione del marittimo (per annotazione nel pertinente registro). Sospensione delle funzioni di comandante annotata sul ruolino di equipaggio (sospensione inizia da tale data).

Per violazioni accertate fuori dal limite delle acque territoriali, rapporto inviato a CCM di Ufficio di iscrizione  del peschereccio interessato.

Se a seguito di impugnazione, provvedimento di assegnazione punti viene annullato, marittimo presenta copia di tale provvedimento a CCM di Ufficio iscrizione, affinchè nei 30 giorni successivi provveda a:

  • decurtare i punti assegnati, notificandolo ad interessato
  • annotare estremi del suddetto provvedimento sul documento matricolare del marittimo, comunicandolo a Centro controllo di CCCP ed Ufficio di iscrizione del marittimo (per annotazione nel pertinente registro).

Se da assegnazione punti, poi decurtati, sia derivata la sospensione delle funzioni di comandante, CCM di Ufficio  di iscrizione provvede ad annullare il provvedimento  e ad annotare gli estremi sul documento matricolare del marittimo e su ruolino di equipaggio Marittimo interessato può chiedere cancellazione dei punti a CCM di Ufficio di iscrizione, che  ne verifica i presupposti e qualora li trova giustificati, provvede a:

  • notificare ad interessato il provvedimento di cancellazione dei punti
  • disporre sua annotazione sul documento matricolare del marittimo (specificare numero di punti cancellati)
  • comunicarlo a CCCP di Ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni nel registro.

Se invece esame è sfavorevole lo comunica ad interessato con relative motivazioni.

Istituito il Registro nazionale delle infrazioni presso DPM di MIPAAF. Centro Controllo  CCCP, che provvede ad aggiornare i dati del Registro, specificando tutti i punti assegnati, decurtati, cancellati, nonché il periodo di sospensione  dalle funzioni di comandante.

Con DM 28/07/16 MIPAAF definito misure tecniche per prevenire ed eliminare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, ed in particolare:

  • 1 catture bersaglio di pesce spada effettuate solo tramite imbarcazioni iscritte in elenco nazionale, utilizzando il sistema “palangaro” e/o “arpione”. A tal fine, prima di intraprendere battute di pesca, operatori procedono allo sbarco di ogni altro sistema e/o attrezzo autorizzato in licenza, comunicandolo ad Autorità marittima competente
  • 2 per imbarcazioni di pesca che procedono allo sbarco di catture accessorie di pesca effettuate con sistemi  diversi da “palangaro” e “lenze”, o con attrezzi diversi da “palangaro derivante”  e “lenze trainate a mano e a canna”, il calcolo della percentuale consentita (5%) di tali catture è effettuato in base al loro peso sul totale delle catture presenti a bordo
  • 3 a decorrere da 07/09/2016 in pescherecci abilitati nella cui licenza presenti:
  1. sistemi “ferrettara”, “lenze”, “circuizione” e “palangaro” e di attrezzi “piccola rete derivante”, “lenze trainate a mano e a canna”, “palangano fisso” è vietato usare e detenere a bordo più di 1 dei suddetti sistemi e/o attrezzi
  2. sistemi “ferrettara” e “attrezzi da posta” (con esclusione di reti da posta circuitanti), od attrezzi “piccola rete derivante”, “reti da posta calate (ancorate)”, “reti a tremaglio” e “incastellate – combinate”, è obbligatorio, in caso di imbarco temporaneo dei suddetti sistemi e/o attrezzi, assicurarsi che tali sistemi e/o attrezzi non siano usati per attività di pesca
  3. sistemi “circuizione”, o attrezzi “reti a circuizione a chiusura meccanica e senza chiusura”, è vietato imbarco e detenzione a bordo di un numero superiore a 2 reti, in aggiunta a rete imbarcata per impiego

Operazioni di sbarco  e/o stivaggio di tali sistemi/attrezzi subito comunicate ad Autorità marittima competente

  • Art. 4 a decorrere  da 07/09/2016 pescherecci aventi lunghezza “fuori tutto” compresa tra 12 e 15 m., battenti bandiera italiana sono esonerati dalla installazione del dispositivo di localizzazione ed identificazione automatica, purchè trascorrono in mare meno di 24 ore e comunicano, con qualunque mezzo, ad Autorità marittima competente i movimenti di uscita e rientro in porto. In casi particolari, in cui impossibile adempiere a tale obbligo, tali movimenti vanno debitamente annotati sui documenti di bordo.

DPM di MIPAAF coordina attività di controllo su pesca, commercio e somministrazione di prodotti di pesca, avvalendosi di CCCP, personale civile e militare di Autorità marittima (centrale e periferica), Guardia di Finanza, Carabinieri, Agenti di pubblica sicurezza, Agenti giurati nominati da Amministrazioni regionali, provinciali, comunali per vigilanza su pesca (previo parere favorevole di CCM). Tali soggetti hanno qualifica di agenti di polizia giudiziaria, con possibilità di accesso in qualunque momento a navi, galleggianti, stabilimenti di pesca, luoghi di deposito, commercializzazione e somministrazione, mezzi di trasporto prodotti della pesca.

DM 20/07/2017 stabilisce che  competenze in caso di violazioni accertate fuori dal limite  delle acque territoriali, spettano a CCM di Ufficio di iscrizione di nave interessata.

A conclusione del controllo, viene redatto un verbale (in cui riportata eventuale sanzione pecuniaria o sospensione dell’esercizio commerciale da applicare), di cui copia inviata a CCM competente. Interessato, entro 30 giorni da contestazione diretta o da notifica del verbale,  può presentare scritti difensivi o chiedere di essere ascoltato da CCM che, sentito interessato e/o esaminati documenti inviati, se ritiene fondato accertamento emette ordinanza  motivata di ingiunzione al pagamento della sanzione, fissando altresì eventuale periodo di sospensione commerciale, altrimenti procede ad archiviazione. Decisione sempre notificata ad interessato e ad Ente accertatore (procedimento di sospensione attività commerciale inviato anche a DPM di MIPAAF e Centro di controllo CCCP per le conseguenti annotazioni nel registro delle infrazioni).

Se a seguito di impugnazione, ordinanza di ingiunzione al pagamento o alla sospensione di attività commerciale viene annullata, interessato presenta copia del provvedimento  a CCM, affinchè entro 30 giorni dal suo ricevimento  disponga l’annullamento della ingiunzione/sospensione, comunicandolo ad interessato, DPM di MIPAAF, Centro controllo CCCP  (per le conseguenti annotazioni nel registro delle infrazioni).

Amministrazioni interessate possono costituirsi parte civile per risarcimento danni.

MIPAAF, sentita Commissione consultiva centrale, può disciplinare pesca anche in deroga a norme UE per “adeguarla al progresso di conoscenze scientifiche e applicazioni tecnologiche e favorirne sviluppo in determinate zone o classi, o sospendere attività di pesca, o disporne limitazioni al fine di conservare e gestire risorse della pesca”.

 

Sanzioni:

Chiunque non rispetta (Esclusi prodotti di acquacoltura o ad essa destinati) divieto di

  1. detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare specie di cui è vietata la cattura in qualunque stadio della crescita (esclusa pesca scientifica ed altre attività autorizzate, fermo restando il divieto di commercializzare il relativo pescato, mentre è consentito detenere e trasportare le specie pescate per scopi scientifici)
  2. danneggiare le risorse biologiche presenti nelle in acque marine, tramite l’uso di materiali esplodenti, energia elettrica, sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire od uccidere pesci ed altri organismi acquatici
  3. raccogliere, trasportare, mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici, catturati usando i sistemi di cui al punto precedente
  4. pescare in acque di altri Stati, salvo in zone, tempi e modi previsti dagli Accordi internazionali, o in base ad autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati (stesso divieto applicato nei confronti di unità non battenti bandiera italiana che pescano in acque nazionali)
  5. esercitare la pesca in acque sottoposte a competenza di un’Organizzazione regionale per la pesca, violandone misure di conservazione o gestione e senza disporre della bandiera dello Stato a cui appartiene tale Organizzazione:

arresto da 2 mesi a 2 anni o multa da 2.000 a 12.000 €.€

Chiunque non rispetta (Esclusi prodotti di acquacoltura o ad essa destinati) il divieto di sottrarre od asportare organismi acquatici oggetto dell’attività di pesca di altri soggetti, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto è commesso mediante un’azione diretta su tali attrezzi, sia “esercitando la pesca in violazione delle distanze di rispetto stabilite dalle normative vigenti, o in spazi acquatici sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca ed acquacoltura” (vietato comunque detenere, trasportare, commercializzare tali organismi acquatici): arresto da 1 mese ad 1 anno o multa da 1.000 a 6.000 €.

Chiunque effettua catture accessorie o accidentali per ogni specie in quantità superiori a quelle autorizzate dalla normativa UE o nazionale vigente: multa da 500 a 2000 €

Chiunque non rispetta divieto di:

  1. effettuare la pesca con unità iscritte nei registri della navigazione, senza essere in possesso della licenza di pesca, o di autorizzazione in corso di validità
  2. pescare in zone e tempi non ammessi dalla normativa UE e nazionale vigente
  3. detenere, trasportare, commerciare il prodotto pescato in zone e tempi non ammessi dalla normativa UE e nazionale vigente
  4. pescare direttamente stock ittici quando la loro pesca è sospesa ai fini di ripopolamento, o pescare per ogni specie quantità superiori a quelle autorizzate dalla normativa UE e nazionale
  5. pescare direttamente stock ittici per cui sono previsti contingenti di cattura, senza disporre di tali contingenti o quando questi sono esauriti
  6. pescare con attrezzi o strumenti vietati, o non espressamente permessi dalla normativa UE o nazionale, o collocare apparecchi (fissi o mobili), per pescare senza autorizzazione o in difformità a quanto prescritto in questa
  7. detenere attrezzi non consentiti, o autorizzati, o conformi alla normativa vigente, o detenere, trasportare, commerciare prodotti derivati dalla suddetta pesca
  8. manomettere, sostituire, alterare, modificare l’apparato motore di un’unità di pesca, al fine di aumentarne la potenza, oltre i limiti massimi indicati nella certificazione tecnica
  9. navigare con il dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato, modificato, o interrompere volontariamente il segnale, o navigare in aree marine soggette a misure di restrizione dell’attività di pesca su rotte (accertate con dispositivi  di localizzazione satellitare) o con velocità difformi da quelle disposte dalla normativa UE e nazionale
  10. falsificare, occultare, omettere la marcatura, identità o contrassegni di individuazione dell’unità/attrezzi di pesca
  11. violare gli obblighi previsti dalle norme UE e nazionali vigenti in materia di registrazione e dichiarazione  dei dati  relativi alle catture ed agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali, o pescati fuori dalle acque del Mediterraneo
  12. effettuare operazioni di trasbordo, o partecipare ad operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare la pesca INN (cioè la pesca illegale non dichiarata e non regolamentata), o prestare assistenza o rifornimento a navi incluse nell’elenco UE delle navi INN
  13. utilizzare pescherecci privi di nazionalità (cioè senza bandiera)
  14. occultare, manomettere, eliminare elementi di prova relativi ad un’indagine in corso da parte di ispettori di pesca, Organi deputati alla vigilanza e controllo, per accertare il rispetto delle normative UE e nazionali vigenti
  15. intralciare l’attività di ispettori, organi deputati alla vigilanza, osservatori nell’esercizio delle loro funzioni
  16. commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN, salvo il caso di vendita dei beni confiscati dalle Autorità competenti
  17. comunicare, in caso di cattura accidentale od accessoria di esemplari di specie soggette ad obbligo di sbarco, alle Autorità marittima competente tale evento, secondo le modalità fissate dal MIPAAF:

multa da 1.000 a 6.000 €. Se la violazione è commessa di nuovo nei 5 anni successivi: multa da 1.500 a 9.000 €. Se la violazione riguarda le specie ittiche Tonno rosso e Pesce spada: multa da 1.300 a 8.000 €. Sanzione non applicata a: prodotti di acquacoltura o ad essa destinati; divieti di cui alle lettere b), c), d), g), h) qualora trattasi in caso di pesca scientifica o di altra attività autorizzata, fermo restando il divieto di ogni forma di commercializzazione del suddetto  pescato (ammessa solo la loro detenzione e trasporto per fini scientifici). Nel caso delle lettere a) e b) si procede anche alla sospensione dell’esercizio commerciale da 5 a 10 giorni lavorativi.

Chiunque viola gli obblighi previsti dalle norme UE o nazionali vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alla cattura e sbarchi (compresi quelli da inviare tramite il sistema di controllo pescherecci via satellite: multa da 1.000 a 6.000 €.

Chiunque viola gli obblighi previsti dalle norme UE e nazionali vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità, nonchè di corretta informazione al consumatore finale, in merito alle partite di prodotti della pesca (salvo prodotti di acquacoltura), in ogni fase della produzione, trasformazione, distribuzione (dalla cattura/raccolta alla vendita al dettaglio): multa da 1.000 a 6.000 €.

Fatte salve le specie ittiche soggette all’obbligo di sbarco, chiunque non rispetta il divieto di detenere, sbarcare, trasportare, commercializzare e somministrare per il consumo umano esemplari di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione  (anche se a seguito di cattura accidentale o accessoria): multa  da 100 a 600 € fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore a quella minima (da 250 a 1.500 € se pescato irregolare compreso tra 5 e 25 kg; da 2.000 a 12.000 € se pescato irregolare è compreso tra 25 e 100 kg; da 5.000 a 30.000 € se il pescato irregolare è compreso tra 100 e 200 kg; da 12.500 a 75.000 € se il pescato irregolare è di oltre 200 kg). Se il pescato irregolare riguarda le specie Tonno rosso o Pesce spada: multa incrementata di 1/3. Ai fini del calcolo della sanzione viene applicata una riduzione del 10% al peso del pescato sotto la taglia minima chiunque conserva a bordo esemplari di specie non soggette all’obbligo di sbarco, catturate in modo accidentale o accessorio, la cui taglia è inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione, o commercializza prodotti della pesca scientifica o di altre attività autorizzate (ammesso solo loro detenzione e trasporto per fini scientifici), sospensione dell’esercizio commerciale da 5 a 10 giorni.

In caso di cattura accidentale od accessoria di esemplari di taglia inferiore a quella minima di riferimento: realizzata con attrezzi conformi alle norme  UE e nazionali ed autorizzati nella licenza di pesca, i cui esemplari sono rigettati in mare: nessuna sanzione applicata.

In caso di detenzione, sbarco, trasporto di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima dovuto a pesca scientifica, o ad altre attività di pesca autorizzate (fermo restando divieto della loro commercializzazione): nessuna sanzione applicata.

Chiunque esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi: multa da 2.000 a 6.000 €.

Chiunque vende i prodotti della pesca non professionale: multa da 4.000 a 12.000 €.

Chiunque viola le norme relative all’esercizio della pesca sportiva, ricreativa, subacquea, o cede/affida il fucile subacqueo od altro attrezzo simile ad un minore di 16 anni che ne fa uso: multa da 1.000 a 3.000 € (se tali violazioni riguardano le specie Tonno rosso o Pesce spada: multa aumentata di 1/3)

Fermo restando quanto previsto dalla normativa circa le limitazioni delle catture e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia 1 solo pesce di peso superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo o subacqueo che raccoglie o cattura oltre 5 kg di pescato/giorno: multa da: 500 a 3.000 € se cattura oltre 5 pesci e fino a 10 kg/giorno di pescato; 2.000 a 12.000 € se cattura oltre 10 pesci e fino a 50 kg/giorno di pescato; 12.000 a 50.000 € se cattura oltre 50 kg/giorno di pescato. Se tali infrazioni riguardano le specie Tonno rosso e Pesce spada: multa aumentata di 1/3.

 Trasgressore può pagare la sanzione pecuniaria in misura ridotta se versa entro 60 giorni dalla contravvenzione o dalla notifica del verbale la sanzione comminata.

Esercizi commerciali che acquistano un pescato irregolare fornito da pescatori sportivi, ricreativi, subacque: sospensione dell’esercizio commerciale da 5 a 10 giorni lavorativi previa comunicazione al Capo del Compartimento competente.

Alla violazione delle norme precedenti sono applicate le seguenti sanzioni accessorie:

  1. confisca del pescato (in particolare esemplari di taglia inferiore alla soglia minima di riferimento per conservazione), salvo che questo venga richiesto dagli aventi diritto
  2. confisca degli attrezzi, strumenti, apparecchi usati per commettere il reato o detenuti in contrasto con le norme UE o nazionali (Attrezzi confiscati non consentiti, o non autorizzati, o non conformi sono distrutti, con spese di custodia e demolizione a carico del contravventore)
  3. obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, qualora vengano arrecati danni ad opere ed impianti presenti a seguito della collocazione di apparecchi (fissi o mobili) senza o in difformità dell’autorizzazione rilasciata
  4. sospensione dell’esercizio commerciale da 5 a 10 giorni in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari (in qualunque stadio di crescita) di cui è vietata la cattura
  5. sospensione della licenza del titolare dell’impresa di pesca da 3 a 6 mesi se l’irregolarità è commessa con reti da posta derivante
  6. sospensione dell’iscrizione nel registro da 15 a 30 giorni (in caso di recidiva: da 30 giorni a 3 mesi), se recidiva riguarda le specie Tonno rosso e Pesce spada: sospensione per 3 mesi ed in caso di ulteriore violazione: revoca della licenza, se l’irregolarità è commesse mediante l’impiego di un’imbarcazione non autorizzata all’esercizio della pesca marittima professionale

D.Lgs. 4/12 istituisce un sistema a punti (validi anche per l’esercizio della pesca subacqua professionale)  da applicare alle seguenti violazioni:

  • obblighi previsti da vigenti norme UE e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e sbarchi, compresi quelli da inviare tramite sistemi di controllo via satellite, o relativi alle specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali, o pescate fuori dalle acque del Mediterraneo: 3 punti
  • pesca con attrezzi o strumenti vietati, o non espressamente permessi dalle norme UE o nazionali: 4 punti
  • falsificazione o occultamento o manomissione di marcatura, identità o contrassegno nella individuazione delle unità di pesca: 5 punti
  • occultamento, manomissione, eliminazione di elementi di prova relativi ad un’indagine avviata da ispettori di pesca nell’esercizio delle loro funzioni: 5 punti
  • detenzione, sbarco, trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla minima in violazione alle norme vigenti: 5 punti
  • esercizio di pesca in acque sottoposte a competenza di un’Organizzazione regionale della pesca, in violazione alle misure di conservazione o gestione da questa applicate, senza avere la bandiera dello Stato della suddetta Organizzazione: 5 punti
  • pesca con unità iscritte nei registri non in possesso di una licenza di pesca, o di un’autorizzazione in corso di validità: 7 punti
  • pesca in zone e tempi vietati dalla normativa UE e nazionale: 6 punti
  • pesca diretta di stock ittici per cui è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente, o dopo che questo è esaurito: 6 punti
  • pesca diretta di stock ittici per cui la pesca è sospesa a fini del ripopolamento: 7 punti
  • detenzione, sbarco, trasporto e commercializzazione di specie di cui è vietata la cattura in ogni stadio della crescita: 7 punti
  • intralcio all’attività degli ispettori nell’esercizio delle loro funzioni: 7 punti
  • operazioni di trasbordo o partecipazione ad operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca INN (in particolare quelli inclusi nell’Elenco UE delle navi INN o nell’Elenco delle navi INN di Organizzazione regionale per pesca), o prestata assistenza o rifornimento a tali navi: 7 punti
  • utilizzo di un peschereccio privo di nazionalità (cioè senza bandiera): 7 punti

Se nel corso dell’ispezione vengono accertate 2 o più infrazioni gravi: 12 punti

In caso vengano cumulati oltre 18 punti: sospensione della licenza di pesca per 2 mesi. In caso vengano cumulati oltre 36 punti: sospensione della licenza di pesca per 4 mesi. In caso vengano cumulati oltre 54 punti: sospensione della licenza di pesca per 8 mesi. In caso vengano cumulati oltre 72 punti: sospensione della licenza di pesca per 1 anno. In caso vengano cumulati oltre 90 punti: revoca della licenza.

In caso di infrazioni gravi commesse durante la sospensione della licenza di pesca: punti assegnati nella circostanza si sommano a quelli già applicati.

Se il peschereccio, svolge urgentemente attività di pesca durante il periodo di sospensione della licenza o dopo la revoca di questa: adozione di immediate misure.

Legge 154/16, art. 40 come modificato dalla Legge 44/19, al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque  interne di Stato italiano, ha stabilito le seguenti sanzioni:

  • chiunque pesca, detiene, trasborda, sbarca, trasporta e commercializza specie di cui è vietata cattura in qualunque stadio della crescita, o stordisce, uccide, cattura la fauna ittica utilizzando materiali esplosivi di qualsiasi tipo, o corrente elettrica, o versando sostanze nocive o anestetiche nelle acque, o mettendo in asciutto (anche parziale) i corpi idrici: arresto da 2 mesi a 2 anni o multa da 2.000 a 12.000 €
  • chiunque utilizza reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva: o di utilizza attrezzi per pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita, o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo multa da 1.000 a 6.000 € + sospensione della licenza di pesca per 3 mesi
  • chiunque utilizza reti ed altri attrezzi per la pesca professionale difformi per lunghezza o dimensione di maglia: multa da 1.000 a 6.000 € + sospensione della licenza di pesca per 3 mesi
  • chiunque viola il divieto di raccolta, detenzione, trasporto e commercio di animali storditi o uccisi in violazione dei precedenti divieti: arresto da 2 mesi a 2 anni o multa da 2.000 a 12.000 € + sospensione della licenza di pesca per 3 anni + sospensione dell’esercizio commerciale da 5 a 10 giorni.

Per tutte le violazioni delle norme  precedenti:

  • agenti provvedono a: confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati + sequestro e confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e conservazione del pescato (“anche se usati solo a tali fini”). Se violazioni sono commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale: sequestro e confisca solo in caso di recidiva. + reimmissione immediata del materiale ittico sequestrato, ancora vivo, nei corsi di acqua (evento riportato in apposito verbale)
  • trasgressore corrisponde all’Ente territoriale competente per la gestione delle acque: 20 €/capo pescato in violazione alle norme (somme usate per adottare misure di ripopolamento delle acque). Sanzione raddoppiata se il pescato è privo di vita

In caso di violazioni reiterate alle precedenti norme, o commesse durante il periodo di sospensione della licenza di pesca o dell’esercizio commerciale: sanzioni raddoppiate.

Armatore è responsabile in solido con il comandante della nave da pesca per le sanzioni pecuniarie inflitte a propri ausiliari e dipendenti per illeciti da questi commessi nell’esercizio della pesca marittima

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