RESTITUZIONE PRODUZIONE AMIDO E FECOLA (Reg. 491/08) (cereal23)
Soggetti interessati:
Persona fisica o giuridica che utilizza amido ottenuto da frumento o granturco o fecola di patate o prodotti derivati per fabbricazione di: succhi ed estratti vegetali; altri prodotti vegetali; altri zuccheri compreso lattosio, maltosio, glucosio, fruttosio; prodotti chimici organici; prodotti farmaceutici; agenti organici di superficie; sostanze albuminoidi; prodotti vari di industria chimica, materie plastiche, carta e cartone; cotone e velluti, tessuti ricci del tipo spugna o a punto di garza di cotone.
Iter procedurale:
Commissione Europea decide concessione di restituzione, tenendo conto:
a) livello di concorrenza con Paesi Terzi e grado di protezione contro tale concorrenza offerta da politica agricola comunitaria;
b) evoluzione tecniche di fabbricazione ed utilizzazione di amidi e fecole;
c) tasso di incorporazione di amido o fecola nel prodotto finale e/o valore relativo di amido e fecola nel prodotto finale e/o importanza del prodotto come sbocco per amido e fecola alla luce di concorrenza di altri prodotti.
Se da concessione restituzione si determina distorsione della concorrenza con altri prodotti per cui non concessa restituzione, questa viene soppressa o modificata in modo da eliminare distorsione. Nessuna restituzione per amidi e fecole importati nella CE in regime di riduzione dazio ad importazione.
Fabbricanti di amido o fecola che intendono ottenere restituzione inviano ad AGEA domanda di riconoscimento, specificando: nome ed indirizzo del fabbricante; gamma dei prodotti ottenuti da amido o fecola; indirizzo del luogo in cui amido o fecola trasformati in prodotto riconosciuto; impegno a fornire tutte le informazioni supplementari richieste ed accesso ad impianti per “ispezioni necessarie per controllo di utilizzazione amido o fecola”.
Stato membro provvede a riconoscere fabbricanti di amido o fecola che vengono riportati in apposito elenco, costantemente aggiornato. Solo fabbricanti riconosciuti possono beneficiare di restituzione.
Fabbricante invia ad AGEA domanda titolo di restituzione, specificando: nome ed indirizzo del fabbricante; quantità di amido o fecola da utilizzare; luogo in cui amido o fecola utilizzato; date previste per trasformazione. Alla domanda allegare:
a) costituzione di cauzione pari a 15 /t. di amido o fecola (Moltiplicato eventualmente per coefficiente di conversione in Allegato al Reg. 491/08 pubblicato su G.U.CE 144/08 in caso di prodotti derivati). Cauzione non richiesta se importo restituzione alla produzione inferiore a 30 /t.
b) dichiarazione attestante che prodotto da utilizzare fabbricato direttamente con granturco, frumento, orzo, avena, patate senza utilizzare nessun sottoprodotto ricavato dalla fabbricazione di altre merci o prodotti agricoli.
AGEA, verificato diritto alla restituzione, rilascia titolo di restituzione non trasferibile, indicando: nome ed indirizzo del fabbricante; quantità di amido o fecola da utilizzare; luogo dove amido o fecola saranno utilizzate; data di trasformazione; tasso di restituzione validità del titolo (Non oltre ultimo giorno del 3° mese successivo a quello di rilascio, comunque non oltre 30 Settembre).
Fabbricanti in possesso titoli di restituzione, possono chiedere pagamento della restituzione indicata nel titolo “dopo che amido o fecola sono stati utilizzati per fabbricazione di prodotti riconosciuti”. Per utilizzo si deve intendere trasformazione od esportazione di amido o fecola da attuarsi entro 12 mesi da scadenza titolo (Obbligo si considera adempiuto se trasformato od esportato almeno 90% di amido o fecola indicato in domanda).
AGEA effettua pagamento restituzione dopo che:
a) fabbricante inviato: data di acquisto e consegna di amido o fecola; nome ed indirizzo dei fornitori e produttori di amido o fecola; data di trasformazione di amido o fecola; quantità e tipi di amido o fecola utilizzati; quantità di prodotto riconosciuto indicato nel titolo fabbricato con suddetto amido o fecola;
b) eseguite verifiche (controlli amministrativi e fisici) circa utilizzo di amido o fecola per fabbricazione dei prodotti riconosciuti. Controlli eseguiti entro 5 mesi da notifica dei dati di cui sopra da parte fabbricante. Se quantità di amido o fecola trasformata supera quella indicata nel titolo si considera trasformata se rientra nei limiti 5%.
Pagamento restituzione non oltre 5 mesi da avvenuto controllo. Fabbricante può chiedere ad AGEA versamento di acconto (importo pari a quello di costituzione) entro 30 giorni da invio dichiarazione previa costituzione cauzione pari a 115% acconto stesso.
AGEA svincola cauzione previo:
a) invio entro 20 Aprile, 20 Luglio, 20 Ottobre, 20 Gennaio prova che prodotto utilizzato per fabbricare prodotti riconosciuti o lasciato territorio CE per essere esportato in Paesi Terzi. Prova consiste in dichiarazione rilasciata da fabbricante attestante che: prodotto subito trasformazione o venduto a persona che assume impegno a trasformarlo (Mettere a disposizione AGEA copia contratto); presa conoscenza delle eventuali sanzioni applicabili in caso di inosservanza disposizioni CE (Sanzione pari a 50% importo restituzione più elevata nei 12 mesi precedenti); nome ed indirizzo del consegnatario e quantitativo preso in consegna; in caso di esportazione, numero esemplare T5 su cui riportare dicitura “da utilizzare per la trasformazione o consegna conformemente all’articolo 10 del Reg. CE 491/08 o per esportazione dal territorio doganale della Comunità”. AGEA, entro 20 giorni lavorativi da arrivo dichiarazione, la trasmette ad Autorità competente di acquirente;
b) tenuta da parte fabbricante ed acquirente di contabilità di magazzino che consenta di accertare dati contenuti nella dichiarazione (Non necessaria per acquirenti che utilizzano meno di 1.000 kg. di tali prodotti per trimestre).
Verifiche effettuate presso locali di acquirente e fabbricante a scadenza di ogni trimestre confrontando dati dichiarati ed almeno 10% documentazione attinente a “transazioni ed utilizzazioni avvenute”. Verifica attuata entro 5 mesi da fine trimestre, in base ad analisi dei rischi tenuto conto quantità e somme interessate, esiti verifiche precedenti. Risultati verifiche inoltrati ad AGEA entro 20 giorni lavorativi successivi. Se rilevate irregolarità su almeno 3% dei controlli, intensificati controlli ed applicata eventuale sanzione.
AGEA comunica a Commissione:
a) entro fine settimana di ogni mese: quantitativi di amido o fecola che è stato oggetto domanda di titolo nel mese precedente
b) entro 3° mese da fine di ogni trimestre: tipo, quantità, origine di fecola o amido (granturco, frumento, patate, orzo, avena) per cui pagate restituzioni, nonché tipo e quantità di prodotti per cui fecola o amido utilizzati.
Entità aiuto:
Restituzione fissata 1 volta al mese, salvo “variazione significativa del prezzo del granoturco e/o del frumento nella Comunità o sul mercato mondiale”, in base a differenza (moltiplicato per coefficiente 1,6) tra media dei prezzi di mercato del granoturco in Francia ed Ungheria e media dei prezzi rappresentativi ad importazione cif Rotterdam rilevati nei 5 giorni precedenti fissazione”. Se prezzo di mercato granoturco superiore a prezzo intervento, ma inferiore a 155% di questo, prezzo da considerare è quello di intervento maggiorato di 50% della differenza tra prezzo cereale e prezzo di intervento (Se invece prezzo mercato granoturco superiore a 155% prezzo di intervento, prezzo da considerare pari a prezzo di intervento maggiorato di 27,5%). Per fecola di patate calcolo restituzione basato su prezzo di mercato di granoturco in Francia ed Ungheria con limitazione fissata al 115% del prezzo di intervento. In Allegato II al Reg. 491/08 pubblicato su G.U.CE 144/08 riportati coefficienti di conversione di prodotti derivati da amido o fecola da utilizzare per pagare restituzione.
Tasso di restituzione da applicare è quello vigente al momento invio domanda
Restituzione versata solo per quantità di amido o fecola effettivamente utilizzata nel processo di fabbricazione.