SCAMBI CE PRODOTTI ZUCCHERO

SCAMBI CE PRODOTTI ZUCCHERO (Reg. 951/06, 1234/07, 94/10, 397/10, 75/13)  (bietol17)

Soggetti interessati:

Chiunque intende beneficiare di agevolazioni per importazione/esportazione di zucchero bianco (compreso zucchero candito, cioè zucchero costituito da cristalli della lunghezza di 5 mm., ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata, contenente allo stato secco almeno 96% di saccarosio), zucchero greggio, isoglucosio, sciroppo di inulina, melassi, barbabietole da zucchero in quantità superiore a 10 t. con Paesi Terzi.

 

Iter procedurale:

Necessitano di titolo di importazione tutti i prodotti importati a base di zucchero a condizioni preferenziali diverse da contingenti tariffari.

Domande titoli di esportazione presentate ogni settimana dal Lunedì al Venerdì a partire da data di applicazione regolamento che stabilisce limiti quantitativi e fino a sospensione del rilascio dei titoli per:

  • zucchero di canna o di barbabietola fuori quota con cauzione pari a 110 €/t.;
  • saccarosio puro allo stato solido, altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, con o senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti (Esclusi lattosio, glucosio, maltodestrina);
  • isoglucosio e loro sciroppi con cauzione pari a 42 €/t. di sostanza secca netta

Se domanda titolo riguarda quantitativo inferiore a 10 t. non è possibile presentare più di 1 domanda nello stesso giorno e presso stessa Autorità, né utilizzare a fine di esportazione più di 1 titolo rilasciato per quantitativi inferiori a 10 t.

In caso di esportazione senza restituzione di zucchero/isoglucosio/sciroppo di inulina non considerato fuori quota, riportare in domanda e nel titolo nella casella 20 dicitura “Zucchero o isoglucosio o sciroppo di inulina non considerato “fuori quota” per le esportazioni senza restituzione”.

Esportazioni di zucchero/isoglucosio/sciroppo di inulina fuori quota subordinate a titolo, con domanda inviata solo da impresa di produzione di materia prima accreditata a cui assegnata quota di zucchero o isoglucosio nella campagna di commercializzazione in oggetto a Stato membro che ha assegnato quota di zucchero od isoglucosio da lunedì a venerdì di ogni settimana; per quantitativi inferiori a 50.000 t. di zucchero e 5.000 t. di isoglucosio, riportando in casella 20 dicitura “zucchero fuori quota destinato ad esportazione senza restituzione” o “isoglucosio fuori quota destinato ad esportazione senza costituzione” (Analoga dicitura importata nel titolo).

Zucchero o isoglucosio prodotti in quota usati come equivalente per produzione fuori quota anche se situati in Stati membri diversi purché esportati.

Stato membro comunica, ogni Lunedì, a Commissione quantitativi di zucchero e/o isoglucosio per cui nella settimana precedente presentate domande, ripartiti per richiedente e codice prodotto (Informazioni trasmesse a UE anche se non state presentate domande) e rilascia titoli relativi a domande presentate, tenendo conto di eventuale “coefficiente di attribuzione” stabilito da Commissione se quantitativi oggetto di domanda superano limite fissato.

Titoli per esportazione zucchero bianco fuori quota riportano codici NC 17019910 e 17019990 e sono validi indifferentemente per entrambi. Titoli di esportazione rilasciati, entro 5° giorno lavorativo successivo ad invio domanda, se Commissione non adotta misure specifiche di limitazione (termine non applicato per zucchero candito, zucchero aromatizzato, zucchero con aggiunta di coloranti) entro limiti quantitativi fissati validi fino a 30 Settembre se rilasciati tra 1 Ottobre e 30 Aprile e fino al termine 5° mese successivo se rilasciati tra 1 Maggio e 30 Settembre. In deroga Reg. 2379/15 stabilito rilascio titoli di esportazione zucchero e isoglucosio fuori quota a partire da 1° giorno lavorativo successivo a 08/11/2016 o 06/01/2017

Diritti derivati da titoli di esportazione rilasciati per zucchero fuori quota non trasferibili.

Se rilascio titoli di esportazione rischia di superare importi finanziari disponibili o quantitativi massimi stabiliti, o quantitativi smaltiti normalmente per determinata destinazione, o comporta rischio di speculazione, distorsione della concorrenza tra operatori o turbative degli scambi, Commissione UE può stabilire percentuali di accettazione per quantitativi richiesti, o respingere domande, o sospendere presentazione titoli per 3 giorni lavorativi o periodo più lungo con conseguente immediato svincolo della cauzione per titoli non concessi. Interessato può revocare domanda di titolo fino alla fine della settimana successiva da pubblicazione su G.U.CE, di percentuale di accettazione titolo inferiore a 80%, con conseguente svincolo di cauzione da parte Stati membri.

Se alcune destinazioni per esportazione di zucchero e/o isoglucosio fuori quota non ammissibili, prodotti si considerano esportati in Paese Terzo se fornita prova:

  • copia documento di trasporto;
  • attestato di scarico del prodotto rilasciato da servizio ufficiale di Paese Terzo o da servizi di Stato membro presenti in Paese di destinazione o da società internazionale riconosciuta di sorveglianza attestante che prodotto ha lasciato luogo di scarico e che non è stato nuovamente caricato a fine di riesportazione;
  • documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti stabiliti nella UE, attestante avvenuto pagamento ad esportatore della merce o prova di avvenuto pagamento.

Non necessario presentare documenti di prova se esportazione riguardano quantitativo massimo di 25 t. di zucchero (Rimane comunque obbligatorio documento di trasporto).

Cauzione di intende svincolata se soddisfatte condizioni di cui sopra e dimostrata avvenuta esportazione.

Zucchero od isoglucosio esportati entro limiti quantitativi fissati da UE possono essere stati prodotti in campagna di commercializzazione diversa da quella di rilascio.

Nel caso di esportazioni di zucchero e/o isoglucosio fuori quota in quanto aiuto alimentare destinato ad Organizzazioni internazionali o ad Organismi umanitari riconosciuti da Stato membro di esportazione, prodotti si considerano importati in Paese Terzo previa presentazione di attestato presa in consegna rilasciato da tale Organizzazione.

Se ad un’esportazione di zucchero bianco corrisponde un’importazione di zucchero greggio da raffinare, domanda di titolo di esportazione per zucchero bianco accettata solo se simultaneamente inviata domanda titolo di importazione relativa ad un quantitativo di zucchero greggio di qualità tipo corrispondente a quantità di zucchero bianco indicata in domanda esportazione ed autorizzazione alla sua raffinazione. Da tener presente che rendimento zucchero greggio si calcola diminuendo di 100 il doppio del grado di polarizzazione di tale zucchero e se qualità di zucchero greggio non corrisponde a qualità tipo, quantitativo da importare è calcolato moltiplicando quantità di zucchero greggio di qualità tipo per coefficiente correttore ottenuto dividendo per 92 percentuale di rendimento zucchero greggio importato.

Stati membri comunicano a Commissione UE:

  • entro giorno 15 di ogni mese per mese precedente:
  • quantitativi per cui rilasciati titoli di esportazione con eventuali importi di restituzione distinti tra prodotti del settore zucchero, zucchero greggio (espresso in peso tal quale), sciroppi di saccarosio (espressi in zucchero bianco), isoglucosio (espresso in materia secca)
  • quantitativi di zucchero bianco per cui rilasciato titolo di esportazione, specificando importi delle restituzioni
  • quantitativi di zucchero bianco e greggio, sciroppo di saccarosio, isoglucosio per cui rilasciato titolo di esportazione, in previsione della loro esportazione sotto forma di prodotti trasformati “no food”, con corrispondenti importi delle restituzioni
  • entro fine del mese, quantitativi di zucchero bianco esportato nel mese precedente
  • entro fine del 3° mese successivo per il mese di riferimento di:
  • quantitativi di zucchero in quota esportati sotto forma di zucchero bianco o prodotti trasformati per cui rilasciati titoli di esportazione per esecuzione di aiuti alimentari comunitari o nazionali previsti nell’ambito di convenzioni internazionali o forniture alimentari comunitarie gratuite
  • quantitativi di zucchero o sciroppo di saccarosio o isoglucosio esportati tal quali, specificando corrispondenti importi delle restituzioni
  • quantitativi di zucchero bianco, zucchero greggio, sciroppo di saccarosio, isoglucosio, con relativi importi delle restituzioni, esportato sotto forma di prodotti trasformati “no food”
  • entro 2° mese successivo, quantitativi di zucchero importati da Paesi Terzi ed esportati sotto forma di prodotti compensatori in regime di traffico di perfezionamento attivo nel mese precedente
  • quotidianamente, tutte le domande di titoli di esportazione di quantitativi superiori a 10 t. che possono beneficiare di restituzione od i quantitativi oggetto di sospensione.
  • ogni mese, quantitativi di zucchero bianco e greggio non preferenziale, sciroppo di isoglucosio, isoglucosio, sciroppo di inulina a cui rilasciato titolo di importazione nel mese precedente
  • ogni settimana, quantitativi di zucchero bianco e greggio per cui rilasciato titolo di importazione e di esportazione nella settimana precedente

 

Entità aiuto:

Restituzione a esportazione per 100 kg. di zucchero e prodotti derivati (ottenuti per isomerizzazione del glucosio, contenuto allo stato secco almeno 41% di fruttosio, con tenore totale allo stato secco di polisaccaridi e oligosaccaridi inferiore a 85%) pari ad importo di base moltiplicato per tenore di saccarosio constatato nel prodotto eventualmente maggiorato del tenore di altri zuccheri. Per sciroppi con purezza compresa tra 85% e 94,5%, tenore di saccarosio eventualmente maggiorato del tenore di altri zuccheri espressi in saccarosio è fissato forfetariamente al 73% peso allo stato secco. Per zucchero caramellato prodotto solo con zucchero non denaturato, tenore di saccarosio, eventualmente maggiorato del tenore di altri zuccheri, determinato in base a tenore di sostanze secche (espresso in saccarosio moltiplicato per coefficiente 1)

Se qualità di zucchero greggio importato si discosta da qualità tipo, dazio doganale e dazio addizionale da riscuotere per 100 kg. calcolati moltiplicando dazio fissato per qualità tipo per coefficiente correttore, ottenuto dividendo per 92 la percentuale di rendimento dello zucchero greggio importato.

Commissione UE fissa prezzi CIF per zucchero bianco e greggio in base “alle possibilità più favorevoli di acquisto sul mercato mondiale”. Dati forniti da Stati membri e riguardanti: offerte fatte sul mercato mondiale, quotazioni registrate presso principali borse per commercio internazionale dello zucchero, prezzi rilevati su importanti mercati di Paesi Terzi, operazioni di vendita concluse sul mercato internazionale. Non vengono invece prese in considerazione informazioni relative a: prodotti non sani, leali, mercantili; quantità limitate non rappresentative del mercato; evoluzione dei prezzi non ritenuta rappresentativa delle tendenze effettive del mercato. Prezzi rilevati per merce alla rinfusa nel porto di Rotterdam vanno invece adeguati, tenendo conto costo di trasporto da porto imbarco a quello di destinazione e porto di imbarco fino a Rotterdam (Nel caso di merce in sacchi, prezzo ridotto di 0,89 €/100 kg.). Se prezzi rilevati non si riferiscono a qualità tipo, occorre applicare maggiorazioni o riduzioni per zucchero bianco, mentre per zucchero greggio applicare correttore ottenuto dividendo per 92 percentuale di rendimento dello zucchero.

Prezzo limite fissato in: 53,10 €/100 kg. di zucchero bianco della qualità tipo; 64,7 €/100 kg. per zucchero del codice 170191; 54,10 €/100 kg. per zucchero greggio di barbabietola di qualità tipo; 55,20 €/100 kg. per zucchero greggio di canna di qualità tipo; 1,184 €/100 kg. per prodotti del codice 17029099 per ogni 1% di tenore di saccarosio.

Dazi addizionali applicati per zucchero greggio e bianco, tenendo conto DEI prezzi CIF rappresentativi dello zucchero fissati per campagna di commercializzazione (Commissione durante campagna può modificare TALI prezzi se questi subiscono aumento o diminuzione di 1,20 €/100 kg.). Reg. 75/13 come modificato da ultimo da Reg. 1409/17, stabilisce che non si applicano dazi addizionali ad importazioni per alcuni prodotti del settore zucchero (codici 17011110, 17011190, 17011211, 17011290, 17019100, 17019910, 17019990, 17029099) fino al 30 Settembre 2022.

Commissione determina prezzo CIF di melassi di qualità sana, leale e mercantile con tenore totale di zucchero del 48% in base a offerte fatte sul mercato mondiale, prezzi rilevati su importanti mercati di Paesi Terzi, operazioni di vendita concluse su mercati internazionali. Informazioni da non considerare se: non riguardano merce sana, leale, mercantile; riguardano quantità limitata non rappresentativa del mercato; prezzo indicato ritenuto non rappresentativo delle tendenze effettive del mercato. Prezzi per merce alla rinfusa rilevati su mercato di Amsterdam vanno adeguati, tenendo conto della differenza del costo di trasporto dal porto di imbarco fino a porto di destinazione e dal porto di imbarco fino al porto di Amsterdam. Prezzi riferiti a qualità tipo, altrimenti maggiorati o diminuiti di 1/48 per ogni punto percentuale di tenore di zucchero per melassi con tenore di zucchero inferiore o superiore a 48%.

Ammesse prendere in considerazione prezzo medio “rappresentativo delle tendenze effettive del mercato”.

Se prezzo CIF ad importazione di una spedizione è superiore a prezzo rappresentativo di melassi o zucchero, importatore deve presentare almeno seguenti documenti giustificativi: contratto di acquisto, contratto di assicurazione, fattura, certificato di origine, contratto di acquisto, polizza di carico per trasporto marittimo. Stato può chiedere ogni documento ad attestazione prezzo CIF di importazione. Importatore deve costituire cauzione per importo pari a differenza tra importo del dazio addizionale ad importazione (calcolato in base a prezzo rappresentativo del prodotto) ed importo del dazio addizionale ad importazione (calcolato in base a prezzo CIF ad importazione della spedizione considerata). Importatore ha 2 mesi di tempo a decorrere da vendita prodotto (da attuarsi entro 9 mesi, eventualmente prorogabile di 3 mesi, da data accettazione dichiarazione immissione in libera pratica) per fornire prova che partita smaltita conformemente a prezzi dichiarati, altrimenti cauzione incamerata “a titolo di pagamento dei dazi addizionali”.

Prezzo limite fissato in 7,90 €/100 kg. di melasso. Dazio addizionale ad importazione applicato a prezzi CIF rappresentativi dei melassi sul mercato mondiale, comunitario, nazionale fissati per ogni campagna di commercializzazione (Commissione durante campagna può modificare prezzi se questi subiscono variazioni di 0,5 €/100 kg.)

Dazio pari a 0 se differenza tra prezzo limite di melasso e dei prodotti dello zucchero e prezzo CIF di importazione della spedizione considerata è inferiore a 10% del prezzo limite; dazio uguale a 30% se differenza compresa tra 10% e 40%; dazio pari a 50% se differenza compresa tra 40% e 60%; dazio pari a 70% se differenza compresa tra 60% e 75%; dazio pari a 90% se differenza superiore a 75%.

Se prezzo rappresentativo dei melassi maggiorato del dazio all’importazione applicabile ai melassi di canna, o ai melassi di barbabietola supera 8,21 €/100 kg., dazio ad importazione sospeso e sostituito da importo pari a differenza constatata da Commissione. Se sospensione dei dazi ad importazione rischia di provocare effetti pregiudizievoli per mercato del melasso nella CE, Commissione può decidere di non applicare sospensione.

Se Autorità constatano irregolarità nelle importazioni, si riscuote dazio pieno maggiorato di interessi legali maturati da data di immissione di merce in libera pratica.

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