RESIDUI SU ANIMALI

RESIDUI SU ANIMALI (Reg. 805/68, 2377/90; D.M. 11/5/98; DDS 03/01/2017)   (zoo16)

Soggetti interessati:

Allevatori che impiegano sostanze farmacologiche nell’allevamento.

Esclusi additivi in alimentazione animale, residui antiparassitari nei prodotti destinati ad alimentazione animali, microorganismi nei mangimi, alimenti dietetici per animali.

Iter procedurale:

UE ha fissato a partire dal 1/1/1992 limite massimo di residui medicinali veterinari che rimangono negli alimenti ottenuti da animali (Carne, latte, miele, uova …).

Per sostanza farmacologica la cui pericolosità è ancora da provare, ammesso un periodo transitorio di impiego di 5 anni, con proroga di 2 anni.

Sostanze farmacologiche già riscontrate dannose per salute umana, non ammesso impiego in allevamento. Stato membro, acquisite ulteriori informazioni, può sospendere impiego sostanza farmacologica su proprio territorio e chiedere revisione di urgenza delle disposizioni UE al riguardo.

UE, a seguito processo tecnologico, procede direttamente a revisione elenchi sostanze farmacologiche e residui negli alimenti animali.

Nuove sostanze farmacologiche non possono essere commercializzate se prima non ottengono autorizzazione UE e sono inserite nell’elenco ammesso.

Sostanze con azione ormonale sono vietate nell’allevamento.

Alimenti di origine animale con residui di sostanze farmacologiche rientranti nei limiti fissati da UE possono essere liberamente commercializzati in tutto il territorio UE.

Ministero Saluto fissato elenco (G.U. 170/98) “sostanze e prodotti indesiderabili in materia prime ed alimenti composti destinati ad alimentazione zootecnica”.

Ministero può consentire superamento limiti in caso di foraggi prodotti in azienda agricola ed usati in questa, purché “non ne derivino effetti nocivi per salute dell’uomo e degli animali”, definite procedure di controllo, fissati tempi e zone di applicazione in azienda.

Prodotti immessi in commercio solo se rientrano nei limiti fissati da Ministero. Se quantità indesiderata supera limite, alimento semplice venduto solo se:

  • destinato a fabbricazione di mangimi composti;
  • accompagnato da documento attestante che materia prima non impiegata direttamente su animali ma trasformata in mangime composto, quantità sostanza indesiderata presente.

Vietato mescolare partite di materia prima con sostanze indesiderate con altre partite di materia prima o alimenti regolari.

Se a seguito ulteriori indagini manifestati pericoli per salute umana od animale, Ministero può temporaneamente, in attesa decisione UE, modificare quantità massima riportata in G.U. 170/98.

Sostanze componenti sempre indicate su imballaggi o etichette o bolle di accompagnamento dei mangimi.

Analoghe disposizioni per mangimi esportati.

Veterinario ASL effettua, a campione, controlli su mangimi.

Allevatore deve subito informare veterinario ASL se:

  • partita  di mangime è da ritenere inadatta per alimentazione animali “a causa contaminazione dovuta a sostanze indesiderate”;
  • partita non conforme a norme e pertanto pericolosa per animali e/o uomo;
  • partita eventualmente distrutta.

Se partita non idonea, veterinario ASL prevede “misure necessarie perché queste non utilizzate nella alimentazione animali” e, se distrutte, per evitare effetti nocivi su salute umana, animale, ambiente.

Servizio Regionale Veterinario con DDS 7 del 03/01/2017 ha:

  • definito il Piano Regionale 2017 per la ricerca dei residui negli animali (bovini, suini, caprini ed equini, polli, tacchini, conigli, selvaggina allevata, acquacoltura) ed in alcuni prodotti di origine animale (uova, latte), quali: sostanze anabolizzanti, sostanze non autorizzate, farmaci veterinari e contaminanti ambientali, il cui elenco  è riportato in BUR 6/17
  • approvato il verbale di prelievo da usare nelle attività di campionamento (modello riportato su BUR 6/17)
  • individuati nei Direttori del Servizio Igiene di Allevamenti e Produzioni Zootecniche di ASUR, competenti per territorio, i responsabili della corretta applicazione del Piano

Sanzioni:

Qualora venga riscontrata in animali sostanza non autorizzata, o chiunque detiene in azienda sostanze illecite, o proprietario/detentore animali che si oppone od ostacola controlli sui residui: escluso per anno civile in oggetto da tutti gli aiuti comunitari per animali. In caso di recidiva, esclusione fino a 5 anni.

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