IMPORT-EXPORT MATERIALE RIPRODUZIONE ANIMALI

IMPORT-EXPORT MATERIALE RIPRODUZIONE ANIMALI (D.Lgs. 633/96, 57/10)  (zoo15)

Soggetti interessati:

Ministero della Salute (MISA); veterinari ASL; Organismi, Istituti, Centri che intendono importare od effettuare scambi di materiale da riproduzione zootecnica (Animali, sperma, ovuli, embrioni) con esclusione dellle specie di fauna selvatica minacciate di estinzione ed animali da compagnia.

Iter procedurale:

In base al D.Lgs. 633/96 MISA provvede a:

–          riconoscere (anche a seguito di controlli in loco), Organismi, Istituti, Centri che hanno inviato domanda, corredata da documentazione attestante il possesso dei requisiti riportati in Allegato C del D.Lgs. 633/96 pubblicato su G.U. 296/96

–          assegnare loro un numero di riconoscimento e ad iscriverli in apposito Elenco, tenuto sempre aggiornato e messo a disposizione del pubblico e degli Stati membri

–          definire programmi facoltativi ed obbligatori di lotta e sorveglianza nei confronti di malattie sensibili da sottoporre all’approvazione UE, anche al fine di ottenere “garanzie complementari (generali o limitate) da esigere negli scambi”

–          comunicare alla Commissione UE se il territorio nazionale è totalmente o parzialmente indenne da malattie contagiose, in base al programma adottato per controllare l’assenza di tali malattie

Animali (compresi uccelli da voliera), sperma, ovuli, embrioni importati in Italia solo se:

–          provengono da Paese Terzo incluso in Elenco approvato da UE, corredati dal ”certificato sanitario” firmato da Autorità competente di Paese esportatore, attestante che animali soddisfano garanzie complementari richieste e provengono da centri ed organismi riconosciuti, o che sperma, ovuli, embrioni provengono da centri di raccolta riconosciuti;

–          controllati con esito positivo ai posti di frontiera;

–          sottoposti prima di essere inviati in territorio UE a controllo da parte di veterinario ufficiale attestante il rispetto delle norme di protezione degli animali durante il trasporto (in particolare abbeveraggio ed alimentazione);

–          animali sono sottoposti a periodo di quarantena

–          accompagnati da certificato sanitario attestante il rispetto dei requisiti del D.Lgs. 633/96 qualora siano  transitati attraverso territorio di Paese Terzo prima di essere introdotti in Italia

Scimmie, ungulati, uccelli, api, lagomorfi, furetti, visoni, colpi, cani e gatti possono essere oggetto di scambio a livello nazionale e UE solo se:

a)provenienti da aziende/commercianti soggetti a registrazione (spese di registrazione a carico del titolare di azienda o esercizio commerciale) con impegno dei loro responsabili a:

  • far visitare regolarmente gli animali;
  • denunciare malattie contagiose o soggette al programma nazionale di lotta o sorveglianza;
  • rispettare le misure specifiche adottate nel programma nazionale di lotta o sorveglianza (“comprese eventuali garanzie complementari da richiedersi negli scambi”);
  • immettere in commercio solo animali esenti da malattie e provenienti da aziende o zone non oggetto di restrizioni per motivi di polizia sanitaria;
  • immettere in commercio animali accompagnati dal certificato sanitario o dall’autocertificazione attestante che animali, al momento della spedizione, sono privi di segni clinici di malattia e l’azienda di invio non è sottoposta a misure restrittive di polizia sanitaria;
  • assicurare il rispetto del benessere degli animali;
  • tenere un registro (dove annotare le consegne degli animali eseguite) da conservare per almeno 6 mesi e da presentare alle Autorità competenti;

b)nel caso di scimmie:

  • provenienti da Organismi, istituti, centri ufficialmente riconosciuti, dove gli “animali di 1 o più specie sono abitualmente tenuti o allevati a fini commerciali o meno e destinati solo ad altri Organismi, istituti, centri riconosciuti a fini espositivi, educativi, conservazione della specie, ricerca scientifica;
  • accompagnati da certificato sanitario (Modello pubblicato su G.U. 296/96).

In deroga MISA può autorizzare tali soggetti ad acquistare scimmie da privati, salvo quelle destinate a sperimentazione scientifica;

c)nel caso di ungulati diversi da bovini, suini, equini, ovini, caprini:

  • adeguatamente identificati;
  • non destinati ad essere eliminati nell’ambito di un programma di eradicazione delle malattie contagiose;
  • non vaccinati contro afta epizootica;
  • provenienti da aziende in cui hanno vissuto fin dalla nascita o nei 30 giorni precedenti la spedizione, senza essere sottoposti a misure restrittive di polizia sanitaria;
  • accompagnati da certificato sanitario (Modello pubblicato su G.U. 296/96);
  • provenienti, se importati, da Paese Terzo inserito in Elenco riconosciuto da UE che rispetta i requisiti sanitari specifici fissati da UE;
  • provenienti, se ruminanti, da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi o brucellosi (altrimenti provenienti da aziende dove  non si è constatato, nei 42 giorni precedenti la spedizione, alcun caso di brucellosi ed i ruminanti sono stati sottoposti, nei 30 giorni precedenti la spedizione, a test contro brucellosi e tubercolosi con esito negativo), che rispettano le norme di polizia sanitaria per bovini, ovini e caprini;
  • provenienti, se suini, da zone non sottoposte a restrizioni per peste suina africana o classica e da allevamenti indenni da brucellosi (altrimenti provenienti da aziende che hanno sottoposto suini, nei 30 giorni precedenti la spedizione, a test contro brucellosi con esito negativo), che rispettano le norme di polizia sanitaria;

d)nel caso di uccelli:

  • provenienti da aziende in cui non diagnosticati casi di influenza aviaria nei 30 giorni precedenti la spedizione;
  • provenienti da aziende o da zone non soggette a misure restrittive per malattia di Newcastle;
  • sottoposti, se provenienti da Paesi Terzi, a quarantena nell’azienda di prima destinazione;

e)nel caso di psittacidi:

  • non provenienti da aziende o non entrati in contatto con animali di aziende dove diagnosticati casi di psittacosi (Divieto vigente per almeno 2 mesi dalla data dell’ultimo caso accertato di malattia e del relativo trattamento eseguito sotto controllo veterinario);
  • identificati con metodi UE;
  • accompagnati da documento commerciale vidimato dal veterinario ASL;

f)nel caso di api:

  • provenienti da zone non soggette a misure restrittive contro peste americana (Divieto vigente per almeno 30 giorni da: ultimo caso di malattia; data in cui tutti gli alveari entro 3 km. risultano controllati dal veterinario ASL; data in cui tutti gli alveari infetti sono stati bruciati o trattati sotto controllo di ASL);
  • accompagnati da certificato sanitario (Modello pubblicato su G.U. 296/96);

g)nel caso di lagomorfi:

  • non provenienti da aziende in cui si sono verificati nei 30 giorni precedenti la spedizione casi di rabbia (anche sospetti) in animali venuti a contatto con lagomorfi;
  • provenienti da aziende in cui nessun animale presenta segni clinici di mixomatosi;
  • accompagnati da certificato sanitario;

h)nel caso di furetti, visoni, volpi:

  • non provenienti da aziende in cui venga sospettato o diagnosticato caso di rabbia negli ultimi 6 mesi e nessun contatto con animali di tale azienda;
  • non sottoposti a vaccinazione contro la rabbia;

i)nel caso di cani e gatti di età superiore a 3 mesi:

  • assenza di segni clinici di malattia contagiosa per la specie al momento della spedizione;
  • identificati mediante sistemi di riconoscimento valido per UE (tatuaggio);
  • vaccinati contro rabbia dopo 3 mesi (con richiamo annuale) come certificato da veterinario ASL (evidenziare: nome del vaccino; numero del lotto); nel caso di cani vaccinati anche contro cimurro;
  • muniti di passaporto individuale identificativo dell’animale indicante date di vaccinazione;

j)nel caso di cani e gatti di età inferiore a 3 mesi:

  • assenza di segni clinici di malattia al momento della spedizione;
  • muniti di passaporto individuale;
  • non provenienti da aziende soggette a restrizioni sanitarie;
  • nati in azienda di origine ed ivi rimasti in cattività;

k)nel caso di sperma di specie ovina, caprina, equina:

  • raccolto, trattato ed immagazzinato, ai fini della fecondazione artificiale, in una stazione o centro riconosciuto dalla Regione;
  • proveniente da animali rispondenti alle condizioni riportate in Allegato D del D.Lgs. 57/10 pubblicato su G.U. 92/10;
  • accompagnato, durante il trasporto verso un altro Stato membro, dal certificato sanitario;

l)nel caso di ovuli ed embrioni di specie ovina, caprina, equina, suina:

  • provenienti da donatrici presenti in Centri/gruppi di raccolta riconosciuti da ASL (provvede ad inserire numeri di riconoscimento assegnati in Banca dati anagrafe zootecnica – BDN – da mantenere sempre aggiornata e rendere disponibile al pubblico e ad altri Stati membri), che soddisfano le condizioni riportate in Allegato D del D.Lgs. 57/10 pubblicato su G.U. 92/10;
  • raccolti, trattati, conservati in laboratorio;
  • accompagnati durante il trasporto da certificato sanitario.

Veterinario ASL esegue controlli su animali, sperma, ovuli, embrioni (anche presso esercizi commerciali) e provvede a redigere certificato sanitario che deve sempre accompagnare tale materiale. Nel caso di animali di specie sensibili a malattie contagiose, nonché del loro sperma, ovuli, embrioni, veterinario ASL compila documento di trasporto (evidenziare che animali, ovuli, sperma, embrioni provengono da Organismi, Istituti, centri riconosciuti) che accompagna sempre tale materiale durante il viaggio fino a destinazione.

Entità aiuto:

Spese di riconoscimento dei centri e delle stazioni di raccolta di sperma, ovuli, embrioni non pubblici, nonché degli Organismi, Istituti, centri non pubblici sono a carico del titolare di tali Organismi secondo tariffe fissate con decreto dal MISA

Sanzioni:

Responsabile di azienda o di esercizio commerciale che effettua scambi di animali, sperma, ovuli ed embrioni senza la preventiva registrazione: multa da 1.500 a 20.000 €

Responsabile di azienda o di esercizio commerciale che non osserva le prescrizioni fissate negli scambi ed importazioni, o non adempie agli obblighi assunti con la registrazione: multa da 500 a 1.500 € per singolo impegno violato

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