REIMPIANTO VIGNETO (Reg. 273/18, 274/18; D.M. 27/07/00, 21/10/15; L.R. 23/98; DGR 20/7/15) (vite05)
Soggetti interessati:
Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari, Forestali (MIPAAF), AGEA, Servizio Fitosanitario Regionale (SFR), Servizi Decentrati Agricoltura (SDA), viticoltori che intendono procedere al reimpianto in azienda di analoga o equivalente superficie vitata estirpata, con esclusione di:
1) superfici piantate in violazione del diritto di impianto;
2) superfici impiantate illegalmente dopo 01/09/1998 e non regolarizzate entro 31/12/2009;
3) superfici beneficiarie di un premio di estirpazione;
4) superfici per cui sono stati concessi diritti di nuovo impianto, a seguito di misure di ricomposizione fondiaria, o di esproprio per pubblica utilità;
5) superfici destinate alla produzione di piante madri per marze, durante il periodo di produzione di dette piante;
6) superfici destinate alla sperimentazione viticola, durante il periodo della suddetta sperimentazione,
7) superfici i cui prodotti viticoli sono destinati ad esclusivo consumo familiare;
8) superfici su cui piantate varietà non menzionate nella classificazione UE come varietà di uva da vino.
Iter procedurale:
Commissione Europea con Reg. 274/18 ad art. 8 consente a Stati membri di limitare la concessione di autorizzazioni per il reimpianto nelle zone di produzione dei vini DOP/IGP. A tal fine Organizzazioni professionali o Gruppi di produttori interessati inviano specifica raccomandazione a Stato membro in tempo utile per prendere una decisione entro 1 Marzo. Decisione applicata per 1 anno a decorrere da sua pubblicazione, salvo caso di raccomandazione di OP riguarda un periodo di tempo superiore ad 1 anno (In tale caso decisione può avere durata superiore, comunque inferiore a 3 anni). Se nessuna raccomandazione pervenuta in tempo utile, Stato membro non adotta alcuna decisione al riguardo ed autorizza il reimpianto a seguito di invio (art. 9) in qualunque momento nel corso della stessa campagna vitivinicola di estirpazione, della domanda di autorizzazione (Stato membro può consentire invio di tale domanda “fino alla fine della 2° campagna vitivinicola successiva a quella di estirpazione”), in cui riportare: dimensione ed ubicazione delle superfici estirpate e di quelle da reimpiantare nella stessa azienda; impegno ad estirpare la superficie vitata entro il 4° anno dalla data di impianto delle nuove viti (Tali indicazioni non sono necessarie se Stato membro non ha deciso restrizioni)
Stato membro rilascia autorizzazione concessa entro 3 mesi successivi invio domanda (eventualmente chiedendo informazioni supplementari)
Se la superficie da reimpiantare corrisponde a quella estirpata e non sono decise restrizioni, è ammessa una procedura semplificata di autorizzazione, applicabile a livello nazionale o per alcune zone. In tal caso l’autorizzazione al reimpianto si considera concessa alla data di estirpazione della corrispondente superficie, purché il produttore si impegna a presentare entro la fine della campagna viticola di estirpazione una comunicazione ex post che funge da domanda di autorizzazione
Regione con DGR 564 del 20/07/15 ha stabilito che i diritti di reimpianto derivati dalle estirpazioni effettuate dopo il 01/08/2008, non ancora utilizzati seppure validi al 31/12/2015, possono essere, su richiesta di interessato, convertiti in autorizzazioni entro il 31/12/2020
Servizio Decentrato esegue controlli amministrativi su 100% delle domande di reimpianto presentate, con verifiche in loco su almeno 5% di queste, al fine di accertare: prima esistenza e poi assenza del vigneto oggetto di estirpazione; esistenza del diritto di impianto; eventuali cessioni dei diritti di reimpianto; esecuzione di nuovo impianto; rispondenza delle dichiarazioni rese. A conclusione di ogni controllo, redatto apposito verbale. In caso di irregolarità o di divergenze significative rilevate occorre: aumentare proporzionalmente i controlli in loco nell’anno in corso ed in quello successivo; applicare sanzioni amministrative e/o penali in caso di false dichiarazioni.
Servizio Decentrato è tenuto ad annotare, sul sistema informatico AGEA relativo al “potenziale viticolo”, le variazioni intervenute nelle superfici oggetto di reimpianto.
Regione trasmette a MIPAAF entro il 30 Settembre le domande di reimpianto pervenute e la relativa superficie autorizzata.
MIPAAF, con DM 21/10/2015, ha definito le modalità per il reimpianto di vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria dovuta a ragioni sanitarie e fitosanitarie (Ministero può con decreto modificare elenco delle parassitosi oggetto di intervento) per ora limitata a flavescenza dorata.
Aiuto per reimpianto riconosciuto in caso di provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Servizio Fitosanitario centrale/regionale, in cui evidenziare:
- individuazione del produttore destinatario di estirpazione obbligatoria
- indicazione di organismi nocivi che hanno colpito superficie vitata oggetto del provvedimento
- localizzazione delle superfici vitate colpite da infestazione oggetto del provvedimento fitosanitario
- indicazione di superficie vitata oggetto del provvedimento (espressa in ettari)
- termini entro cui effettuare estirpazione obbligatoria
Servizio fitosanitario:
- a)trasmette provvedimento a Servizi Decentrati Agricoltura competenti per accogliere domande di ristrutturazione vigneti, e per conoscenza a MIPAAF
- b) conserva, presso propri uffici a disposizione dei competenti organismi UE e nazionali documentazione attestante infestazione
Per beneficiare di aiuto al reimpianto, produttore presenta domanda ad AGEA, secondo modalità e termini da questa definiti, allegando copia del provvedimento emanato dal Servizio Fitosanitario centrale/regionale.
AGEA effettua controlli, sentite Regioni interessate, al fine di accertare:
- a)esecuzione del provvedimento di estirpazione obbligatoria preso dal Servizio Fitosanitario
- b)esecuzione del reimpianto entro 5 anni da approvazione domanda “esclusivamente con varietà di uve da vino riconosciute idonee alla coltivazione nella Regione” anche se diverse rispetto a quelle estirpate
- c)possesso dei giustificativi di spesa relativi ai costi di reimpianto, evidenziando eventuali lavori in economia
AGEA versa aiuto direttamente ai produttori beneficiari, purchè in regola con norme UE, nazionali, regionali vigenti nel settore vitivinicolo.
Regioni, Organismi pagatori, AGEA comunicano a MIPAAF decisioni prese in merito alla gestione e monitoraggio della suddetta misura.
Sanzioni:
Chiunque trasgredisce disposizioni in materia di reimpianto: multa da 2.500 a 5.000 €/ha. per ogni anno di mancato avvio della produzione alla distillazione + estirpazione impianto a spese del produttore.
Se non rispettati termini di estirpazione, superficie si intende piantata in violazione norme UE: estirpazione obbligatoria a spese del produttore + fidejussione incamerata.
Entità aiuto:
A decorrere dalla campagna vitivinicola 2015/16 fino al 15% delle risorse OCM vino destinate alla Regione per la Misura ristrutturazione e riconversione vigneti possono essere impiegate per il reimpianto di vigneti estirpati per ragioni fitosanitarie. Se tali fondi non vengono utilizzati, risorse ritornano a finanziare gli interventi di ristrutturazione vigneti.
Aiuto concesso non oltre 50% delle spese sostenute per reimpianto. Nessun compenso finanziario riconosciuto per perdita di reddito, o per operazioni di estirpazione.