MATERIALE MOLTIPLICAZIONE VITE

MATERIALE MOLTIPLICAZIONE VITE (D.Lgs. 16/21) (vite03)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF); Servizio Fitosanitario Centrale (SFC); Servizio Fitosanitario Regionale (SFR); Comitato Fitosanitario Nazionale (CFN); Gruppo di lavoro permanente per protezione delle piante Sezione materiali di moltiplicazione della categoria iniziale e di base (Gruppo); Centro di ricerca viticoltura ed enologia del CREA (CREA – VE)

Costitutore di varietà/clone, operatore professionale o persona fisica o giuridica che propone iscrizione di varietà/clone ai fini di sua utilizzazione commerciale

Iter procedurale:

D.Lgs. 16 del 2/2/2021 definisce norme per produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di vite che prevede ad:

Art. 1 campo di applicazione del D.Lgs. 16/21 inerente la produzione a fini del controllo ufficiale di certificazione e commercializzazione in UE di materiale di moltiplicazione della vite (materiale), salvo disposizioni di normativa fitosanitaria. Sono esclusi:

a)materiali di moltiplicazione e piante destinate ad esportazione in Paesi Terzi, purché correttamente identificati ed isolati;

b)varietà di viti geneticamente modificati

Art. 2  definizioni relative a:

–          avente causa, inteso come persona fisica o giuridica a cui costitutore di varietà/clone trasferisce propri diritti/doveri in merito al suo utilizzo

–          campo catalogo delle varietà di viti iscritte nel Registro nazionale delle varietà (RNV), inteso come impianto dove mantenuto in coltivazione un campione di piante di tutte le varietà iscritte in RNV

–          campo di produzione, inteso come appezzamento di terreno dove attuata la produzione (anche temporanea)

–          certificato del costitutore, inteso come documento amministrativo/fiscale rilasciato da costitutore di varietà/clone o da suo avente causa attestante categoria iniziale o di base del materiale di moltiplicazione ai fini della costituzione di vigneti di viti madri

–          clone, inteso come discendenza vegetativa di varietà conforme al ceppo di vite scelto per sua identità varietale, caratteri fenotipici e stato sanitario

–          costitutore, inteso come persona fisica o giuridica che ha creato, scoperto e sviluppato la varietà o suo avente causa, responsabile direttamente o tramite soggetto terzo della conservazione in purezza e dello stato sanitario della varietà o dei relativi materiali di moltiplicazione della categoria iniziale e di base

–          marza, intesa come porzione della pianta dotata di almeno 1 gemma vitale

–          materiale di moltiplicazione della vite (“materiale”) comprendente:

1)       piante di vite, quali: barbatelle franche (intese come frazioni di sarmenti o tralci di vite, radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o impiegati come portainnesto); barbatelle innestate (intese come frazioni di sarmenti o tralci di vite uniti mediante innesto, la cui parte sotterranea è radicata); barbatelle in vasetto (intese come barbatelle franche o innestate prodotte in contenitori o vasetti); barbatelle reinnestate (intese come barbatelle franche o innestate autorizzate alla commercializzazione su cui posto un innesto mediante innesto o messe in dimora in vivaio o vasetto); barbatelle rimesse (intese come barbatelle franche o innestate autorizzate alla commercializzazione messe a dimora in vivaio o in vasetto); barbatelle frigoconservate (intese come barbatelle franche o innestate conservate in frigo per campagna successiva); barbatelle micropropagate (intese come barbatelle franche di varietà portainnesto ottenute dalla moltiplicazione in vitro di gemme ascellari)

2)       parti di piante di vite, quali: sarmenti (intesi come tralci di 1 anno); tralci erbacei (intesi come tralci non legnificati); talee di portinnesti (intese come frazioni di sarmenti o di tralci erbacei destinati a formare parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per innesti sul posto); talee da vivaio (intese come frazioni di sarmenti o tralci erbacei destinati alla produzione di barbatelle franche)

–          micropropagazione, intesa come moltiplicazione in vitro di varietà di vite

–          varietà intese come insieme di vegetali nell’ambito di unico taxon botanico del più basso grado conosciuto che può essere definito mediante espressione delle caratteristiche risultanti da dato genotipo o combinazione di genotipi distinti da ogni altro insieme vegetale mediante espressione di almeno delle suddette caratteristiche, considerato come unità in relazione alla sua identità a moltiplicarsi invariata

–          varietà pubblica intesa come varietà in libera moltiplicazione

–          vite, intesa come pianta del genere vitis destinata alla produzione di uve o ad utilizzo come materiale di moltiplicazione di tale pianta

–          vivai di viti, intesi come colture di viti destinate alla produzione di barbatelle franche o innestate

Art. 3 categorie dei “materiali” comprendenti materiali di moltiplicazione iniziali, di base, certificati, standard

Art. 4 Autorità nazionale competente ai fini di applicazione di D.Lgs. 16/21 è il MIPAAF

Art. 5 competenze di SFC, che può avvalersi di Gruppo, riguardano:

a)coordinamento a livello nazionale di Lgs. 16/21 ai fini di tutela della qualità dei “materiali”

b)organizzazione attività di informazione, formazione, coordinamento a livello nazionale del personale tecnico incaricato dei controlli

c)coordinamento ed esecuzione di prove ufficiali di distinguibilità, omogeneità, stabilità ai fini iscrizione al RNV

d)definizione, sentito Gruppo: modalità di attuazione dei controlli di impianti di vite madri e vivai; procedure documentate di controllo

e)controllo, certificazione, rilascio di autorizzazione alla vendita e stampa di etichette dei materiali di categoria iniziale e di base

f)tenuta ed aggiornamento del Registro nazionale varietà (RNV)

g)raccolta, tenuta, elaborazione dei dati delle denunce di produzione e dei relativi controlli

MIPAAF può con decreto delegare esercizio delle funzioni di cui alle lettere c), e) ad Enti scientifici e di ricerca

Art. 6 competenze di SFR riguardano controllo ufficiale, certificazione, rilascio di autorizzazione alla vendita e stampa di etichette ufficiali dei “materiali” di categoria certificata e standard

Art. 7 competenze di Gruppo riguardano emanazione di pareri in merito a:

a)problematiche nazionali e UE di carattere tecnico e normativo su: iscrizione in RNV; produzione, vendita e certificazione dei “materiali”;

b)modalità di applicazione delle direttive e decisioni adottate da UE in merito a normativa di Lgs. 16/21;

c)richiesta di iscrizione di varietà e cloni di vite in RNV

Art. 8 operatori professionali produttori di piante di vite o loro materiali di moltiplicazione debbono essere identificati tramite ragione sociale e registrati presso Registro ufficiale di operatori professionali (RUOP) gestito da SFC

SFR nel cui territorio ricade sede legale di operatore provvede alla sua registrazione nel RUOP

In caso di reiterata violazione delle norme di cui al D.Lgs. 16/21 o di cessata attività, si ha revoca di registrazione in RUOP di operatore

MIPAAF con decreto definisce: requisiti di professionalità; dotazioni minime di attrezzature; procedure di controllo necessarie ad esercizio di attività di produzione dei materiali

Art. 9 istituzione presso MIPAAF di Registro nazionale delle varietà e cloni di vite (Registro) per la identificazione delle varietà e cloni il cui materiale è ammesso ai controlli ufficiali ed alla certificazione. Registro consultabile in SIAN ed aggiornato periodicamente secondo modalità definite con decreto da MIPAAF

Art. 10 informazioni contenute nel Registro comprendono:

a)per le varietà: specie di appartenenza della varietà o incrocio; denominazione della varietà ed eventuali sinonimi; costitutore o richiedente iscrizione; responsabile della conservazione della varietà; descrizione ufficiale; utilizzo; eventuali annotazioni ed altre informazioni utili;

b)per cloni: denominazione della varietà di appartenenza; denominazione del clone ed indicazioni su eventuale biotipo; richiedente iscrizione; descrizione ufficiale; data di iscrizione delle varietà di appartenenza; responsabile conservazione del clone; eventuali annotazioni ed altre informazioni utili

SFC istituisce fascicolo per ogni varietà e clone iscritti, contenente: sua descrizione ufficiale; “sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione di varietà e clone”

Art. 11 istituzione di campi catalogo di piante di varietà di vite iscritte in Registro come varietà pubbliche o varietà coperte da privativa UE o nazionale presso CREA – VE che:

–          ne cura mantenimento secondo metodi di selezione idonei

–          invia ogni anno relazione a MIPAAF in merito al mantenimento del campo catalogo

Art. 12 procedimento di iscrizione di varietà di vite nel Registro prevede:

–          esame della domanda di iscrizione;

–          esecuzione di prove ufficiali di valutazione della sussistenza dei requisiti per iscrizione di varietà di vite in Registro;

–          parere del Gruppo;

–          provvedimento di iscrizione delle varietà di vite

Art. 13 iscrizione nel Registro richiesta dal costitutore di varietà di vite o dal suo avente causa (per varietà pubbliche da soggetto interessato) secondo modalità definite da MIPAAF con decreto

MIPAAF esegue istruttoria della domanda con relativi allegati, verificandone ammissibilità entro 90 giorni (Possibilità di sospensione dei termini per un periodo non superiore a 90 giorni “per consentire integrazione o correzione delle istanze”)

Art. 14 iscrizione di varietà al Registro è subordinata ad esecuzione di esami ufficiali attuati mediante prove in campo. MIPAAF definisce con decreto criteri e procedure tecniche per esami ufficiali e per esame di varietà con limitato interesse commerciale

Art. 15 prove ufficiali riguardano caratteri minimi riportati in Allegato IV pubblicato su G.U. 45/21

Costitutore o richiedente iscrizione invia a MIPAAF “materiali” necessari ad eseguire suddetti esami, in modo da accertare che varietà in questione è da considerare:

a)distinguibile, cioè chiaramente identificabile in termini di caratteri di particolare genotipo rispetto a qualsiasi altra varietà conosciuta in UE in quanto contenuta in catalogo di Stato membro;

b)stabile qualora caratteri individuati nell’esame di distinzione rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni;

c)omogenea qualora caratteri individuati nell’esame di distinzione risultano omogenei

Al termine di esami, MIPAAF redige rapporto di esame, inviandolo a Gruppo, affinché esprima parere vincolante

In caso di varietà oggetto di privativa per varietà vegetali nazionali/UE ai fini di iscrizione, sono validi risultati delle prove ufficiali eseguite ai fini della privativa stessa

In caso di varietà iscritte in altri Registri ufficiali di UE ai fini di iscrizione in Registro è valida la descrizione ufficiale rilasciata da istituzione di riferimento responsabile di iscrizione

Oneri dovuti per tali attività sono a carico del richiedente secondo tariffe di cui ad Art. 34

Art. 16 varietà ritenuta idonea in base ai risultati degli esami ufficiali iscritta, previo parere positivo di Gruppo, al Registro con decreto MIPAAF pubblicato su G.U. Se varietà non ritenuta invece idonea, comunicato a MIPAAF esito negativo di esami

Se è noto che materiali di una varietà commercializzati in altro Stato membro sotto diverso nome, anche questo va riportato nel Registro come “sinonimo”

Varietà iscritta in Registro viene costantemente controllata. Se perde una delle condizioni richieste per iscrizione, varietà è cancellata dal Registro, su parere del Gruppo, con decreto MIPAAF pubblicato su G.U.

Ogni modifica apportata al Registro, nonché ogni domanda di iscrizione o cancellazione va notificata da MIPAAF ad altri Stati membri e Commissione UE

Varietà provenienti da altri Stati membri soggette alla stessa procedura di iscrizione valide per varietà e cloni di provenienza nazionale

Varietà di particolare interesse per viticoltura nazionale iscritte d’ufficio in Registro, su parere di Gruppo e previa esecuzione delle prove di Art. 15

Art. 17 domanda di iscrizione di un clone di vite in Registro inviata a MIPAAF, evidenziando:

–          vitigni interessati alla selezione clonale, origine ed identificazione dei presunti cloni;

–          ubicazione di campi d confronto e verifica del mantenimento delle caratteristiche agronomiche, enologiche, fitosanitarie (Comune, foglio, particelle, indirizzo di aziende e relativo piano di impianto)

MIPAAF esegue ispezioni per accertare caratteristiche delle selezioni clonali da attuarsi entro 90 giorni (termini eventualmente sospesi per non oltre 30 giorni per consentire integrazione o correzione di domanda). MIPAAF comunica ad interessati eventuale rigetto di domanda se anomalie riscontrate non risolte

Oneri dovuti per tali attività sono a carico del richiedente secondo tariffe di cui ad Art. 34

Art. 18 cloni iscritti in Registro con decreto MIPAAF da pubblicarsi su G.U. se confermate caratteristiche di Art. 17 e ritenuto idoneo, viene costantemente controllato. Qualora perde le suddette caratteristiche MIPAAF lo cancella con decreto dal Registro

Art. 19 varietà di vite o cloni iscritti al Registro sono mantenuti secondo criteri di selezione conservatrice dal costitutore della varietà o richiedente iscrizione del clone

Selezione conservatrice sempre controllata mediante registrazione eseguita dal costitutore o richiedente secondo modalità fissate da MIPAAF, che può chiedere campioni (o prelevarli d’ufficio) per effettuare verifiche su varietà o clone

Qualora costitutore sia sconosciuto o non adempia alle prescrizioni per il mantenimento, MIPAAF può incaricare della conservazione in purezza della varietà “un soggetto che dia garanzie di adeguato svolgimento di incarico sotto il profilo tecnico ed organizzativo”

MIPAAF presta assistenza a Stato membro per controllo della selezione conservatrice di varietà e cloni iscritti in tale Stato membro

Art. 20 controlli ufficiali dei “materiali” al fine di accertare condizioni e requisiti, relativi alla coltura e “materiali” riportati in Allegati II e III pubblicati su G.U. 45/21, richiesti per loro certificazione ed immissione in commercio da attuarsi in ogni fase della produzione, manipolazione, imballaggio e commercializzazione mediante ispezioni, campionamenti, analisi, diagnosi, prove colturali

Oneri dovuti per tali attività sono a carico del richiedente secondo tariffe di cui ad Art. 34

Art. 21 operazioni di controllo svolte da:

–          personale di SFC/SFR iscritto in “Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite”. Registro inserito in SIAN, articolato in sezioni contenente: nominativi del personale; titolo di studio; funzione relativa ai controlli del materiale di moltiplicazione; sede operativa

–          personale di Organismi delegati con decreto MIPAAF, scelto tra soggetti che non si trovano in situazioni di conflitto di interesse, né esercitano (a qualsiasi titolo, anche temporaneo) attività di carattere economico nella produzione e commercio di “materiali”, né sono dipendenti di ditte esercitanti attività nel settore della produzione di “materiali”

MIPAAF con decreto:

–          definisce modalità di formazione del suddetto personale tecnico;

–          revoca autorizzazione concessa al personale tecnico (con conseguente cancellazione del nominativo dal Registro) qualora vengano meno i requisiti prescritti o non siano soddisfatti gli obblighi prescritti, o non si dimostri “necessaria diligenza” o non siano rispettate le istruzioni ricevute ai fini del controllo

Art. 22 classificazione dei “materiali” in:

a)materiali di moltiplicazione iniziali (comprese barbatelle franche portinnesto ottenute da micropopagazione): prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi in grado di mantenere identità della varietà/clone e di prevenire malattie; destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di base o certificati; conformi alle condizioni di Allegati II e III (Allegato I per materiali iniziali) pubblicati su G.U. 45/21

b)materiali di moltiplicazione di base (comprese barbatelle franche portinnesto ottenute da micropopagazione): prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi in grado di mantenere identità della varietà/clone e di prevenire malattie; provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione iniziali per via vegetativa; destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di base o certificati; conformi alle condizioni di Allegati II e III pubblicati su G.U. 45/21; rispondenti a seguito di esame ufficiale effettuato alle condizioni precedenti

c)materiali di moltiplicazione certificati: provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base o iniziali; destinati alla produzione di piante o parti di piante che servono alla produzione di uva; conformi alle condizioni di Allegati II e III pubblicati su G.U. 45/21; rispondenti a seguito ad esame ufficiale effettuato alle condizioni precedenti

d)materiali di moltiplicazione standard: dotati di identità e purezza della varietà; destinati alla produzione di piante o parti di piante impiegate per produzione di uve; conformi alle condizioni di Allegati II e III pubblicati su G.U. 45/21; rispondenti a seguito ad esame ufficiale effettuato alle condizioni precedenti

Varietà e cloni iscritti in cataloghi di altri Stati membri ammessi alla certificazione o controllo quali materiali di moltiplicazione standard sul territorio nazionale

Art. 23 operatori professionali che intendono produrre:

a)piante di vite o loro materiali di moltiplicazione per vendita in UE debbono presentare denuncia della loro produzione al fine di ottenere autorizzazione alla commercializzazione

b)“materiali” mediante tecniche di moltiplicazione in vitro debbono presentare denuncia di produzione

MIPAAF definisce con decreto modalità di presentazione delle suddette denunce

Art. 24 operazioni di controllo ufficiale e vigilanza su “materiali” della categoria iniziale e di base eseguite dal personale di SFC o di Organismo delegato che, al termine del controllo, redige verbale attestandone esito

Personale autorizzato, che effettua controlli ufficiali ad impianti di viti madri o vivai di vite di categoria iniziale e di base per verificare possesso dei requisiti di cui ad Allegati II e III pubblicati su G.U. 45/21, provvede ad eseguire anche analisi sul loro stato virologico presso laboratorio ufficiale di SFC, secondo modalità definite con decreto dal MIPAAF

Controlli ufficiali su “materiali” ottenuti per micropropagazione sono eseguiti su piante madri durante stagione vegetativa, prima di inizio del 1° espianto. Successivi controlli sono attuati in laboratorio o in locali di ambientamento, indurimento, conservazione dei “materiali” durante fase di loro cernita e confezionamento. In presenza di condizioni non idonee allo sviluppo ottimale di piante o mescolanza di lotti o impossibilità di una loro identificazione, SFC od Organismo delegato impone distruzione dei “materiali”

In caso di campi di piante madri realizzati in Italia con cloni costituiti in altri Stati membri, campioni raccolti analizzati presso laboratorio ubicato in altro Stato membro, purché protocollo di analisi analogo a quanto previsto da D.Lgs. 16/21

Controlli ufficiali di cui sopra comprendono test di controanalisi su impianti di viti madri già sottoposti ad analisi da parte del costitutore negli anni precedenti

Oneri dovuti per tali attività sono a carico del richiedente secondo tariffe di cui ad Art. 34

Art. 25 operazioni di controllo e vigilanza su “materiali” della categoria certificato e standard sono eseguite dal personale di SFR comparente per territorio che, al termine del controllo, redige verbale attestandone esito.

Personale autorizzato esegue controlli ufficiali ad impianti di viti madri delle categorie certificato e standard ed ai vivai di vite in conformità a quanto prescritto da Allegati II e III pubblicati su G.U. 45/21

Oneri dovuti per tali attività sono a carico del richiedente secondo tariffe di cui ad Art. 34

Art. 26 ammessa produzione in conto lavoro di barbatelle innestate, usando marze di proprietà di operatori professionali committenti, previa autorizzazione di SFR competenti per territorio di prelievo e produzione secondo modalità definite con decreto da MIPAAF. Materiale da restituire al viticoltore committente non richiede né denuncia di cui ad Art. 23, né etichetta di cui ad Art. 31, salvo per barbatelle innestate che debbono figurare nella denuncia annuale

SFR non autorizza produzione in conto lavorazione in caso di mancata idoneità fitosanitaria di appezzamento o qualora non fornite idonee garanzie di tracciabilità del suddetto materiale

Art. 27 a seguito di eliminazione di campo di piante madri per prelievo di “materiali” delle categorie certificato e standard, in quanto rilevata presenza di piante infestate da organismi nocivi di quarantena, SFR può autorizzare sotto controllo fitosanitario prelievo di materiale vivaistico da un campo sostitutivo, anche dopo 1 sola stagione di controllo, purché successiva annualità di controllo delle piante madri eseguita durante annata in cui barbatelle prodotte con tale materiale si trovano in barbatellaio (inteso come appezzamento di vivaio dove si mettono a radicare le barbatelle). Se tali controlli rilevano che materiale non è idoneo, tutto il materiale presente in barbatellaio è sottoposto ad idoneo trattamento

Impianti sostitutivi riportati nella denuncia di produzione di cui ad Art. 23, mentre “materiali” derivati da questi tenuti separati dagli altri durante tutte le fasi di lavorazione e coltivazione

Se utilizzate le marze in Regione diversa da quella del prelievo, spostamento di tale materiale autorizzato anche da SFR competente “per sede dove materiale è lavorato e coltivato in barbatellaio” (autorizzazione negata se non fornite idonee garanzie di rintracciabilità del materiale sotto controllo fitosanitario durante ciclo produttivo)

Art. 28 “materiali” commercializzati (cioè venduti, conservati a fini di vendita, offerti in vendita a terzi, con o senza compenso, a scopo di sfruttamento commerciale) solo se soddisfano requisiti di Allegato III pubblicato su G.U. 45/21 e sono ufficialmente certificati nelle categorie “materiali” iniziali, di base, certificati, standard, mentre barbatelle reinnestate commercializzate se rientrano nella categoria standard

Non rientrano nella commercializzazione:

a)fornitura di “materiali” ad organismi di sperimentazione o controllo

b)fornitura di “materiali” a prestatori di servizi in vista della loro trasformazione o condizionamento, purché questi non acquisiscono titoli sul materiale fornito

c)spostamento di “materiali” tra centri aziendali dello stesso operatore situati nella stessa Provincia a fini di condizionamento o lavorazione

MIPAAF, fatte salve norme fitosanitarie vigenti, definisce modalità per vendita di quantitativi adeguati di “materiali” destinati a: prove scientifiche; lavori di selezione; conservazione della varietà genetica; consumatore finale non professionista

Art. 29 SFC od Organismo delegato rilascia ad operatore professionale, a seguito di esito positivo dei controlli ufficiali e previa dimostrazione di pagamento delle tariffe di cui ad Art. 34, autorizzazione a: prelievo di “materiale” di viti madri di categoria iniziale e di base ritenute idonee; stampa di etichette per quantitativi autorizzati di tali “materiali” (Analoga procedura seguita da SFR in caso di “materiale” di categoria certificato o standard). Autorizzazione non esclude comunque responsabilità di operatore circa rispondenza del prodotto alla qualità dichiarata

“Materiale” iniziale, di base, certificato, standard durante fase di coltivazione, raccolta, condizionamento, immagazzinamento e trasporto tenuto in lotti separati secondo il clone

Per nesti, portainnesti, barbatelle al momento del loro trasferimento alla sede del vivaista ai fini della lavorazione occorre garantirne la rintracciabilità da parte di operatore professionale

Art. 30 “materiali” commercializzati solo: in lotti omogenei; confezionati in imballaggi o mazzi chiusi sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorarne il sistema di chiusura o senza lasciare traccia di manipolazione in etichetta; muniti di sistemi di chiusura o contrassegno conformi alle disposizioni di Allegato V pubblicato su G.U. 45/21.

Autorizzata la vendita di diversi imballaggi o mazzi di barbatelle innestate o franche, aventi stesse caratteristiche, contrassegnati da 1 sola etichetta, purché imballaggi o mazzi legati insieme in modo che loro separazione determini deterioramento del sistema di chiusura (non più riutilizzabile) e etichetta fissata con tale sistema non sostituibile con nuova chiusura

Operatori professionali autorizzati possono vendere “materiali” prodotti da altre ditte autorizzate sia in involucri e confezioni originali, sia in proprie confezioni previa etichettatura, fermo restando che chiusure debbono avvenire solo sotto controllo ufficiale e necessità di nuova etichettatura comunicata da ditta vivaistica a SFR “con congruo anticipo”

Varietà ammesse alla vendita sono controllate ufficialmente. Se viene meno una delle condizioni previste per ammissione alla certificazione, varietà non commercializzabile. “Materiali” di varietà e cloni ammessi in uno Stato membro alla certificazione come standard non soggetti a restrizioni commerciali

“Materiali” commercializzati sottoposti solo alle restrizioni previste da normativa UE in merito a: caratteristiche dei “materiali”; controlli ufficiali; etichetta ufficiale; sistemi di chiusura

MIPAAF definisce con decreto: modalità per esecuzione dei controlli per verificare rispondenza dei “materiali” alle condizioni di D.Lgs. 16/21; possibilità temporanea di vendita di “materiali” aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti, purché in etichetta evidenziato che “si tratta di materiale di categoria soggetta a requisiti ridotti”

Art. 31 imballaggi o mazzi di “materiali” muniti all’esterno, a cura del responsabile della loro immissione in commercio, di un’etichetta, redatta in una delle lingue ufficiali di UE, contenente prescrizioni e sistemi di fissazione riportati in Allegato V pubblicato su G.U. 45/21, avente colore: bianco con tratto diagonale violetto per “materiale” iniziale; azzurro per “materiale” certificato; bianco per “materiale” di base; giallo scuro per “materiale” standard; marrone per “materiale” di categoria soggetta a requisiti ridotti.

Forniture di “materiali” prodotti in Italia possono essere munite anche di documento di accompagnamento, in cui riportate informazioni di Allegato V pubblicato su G.U. 45/21, le cui modalità di utilizzo sono definite da MIPAAF

Etichette sono conservate dal destinatario del “materiale” per almeno 1 anno a disposizione del personale di controllo

Art. 32 operatori professionali autorizzati debbono disporre di sistemi e procedure che consentono rintracciabilità di ogni unità di vendita, compresa registrazione delle etichette

Ditta vivaistica può acquisire all’esterno etichette necessarie o procedere alla loro stampa (riportare sempre la registrazione di queste nel sistema di rintracciabilità)

Art. 33 sanzioni amministrative applicabili in caso di violazioni alle disposizioni del D.Lgs. 16/21 riportate nel successivo paragrafo, “salvo che fatto non costituisca reato”. Autorità preposta ad irrogazione delle sanzioni conseguenti ai controlli eseguiti da SFC è il MIPAAF (Regione in caso di controlli eseguiti da SFR)

MIPAAF definisce con decreto modalità di riscossione e versamento delle sanzioni nel bilancio dello Stato, per essere poi assegnate (fino al 50%) a misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell’Autorità unica centrale

Art. 34 MIPAAF definisce con decreto:

–          tariffe (aggiornate ogni 3 anni) a carico di interessato per attività di verifica dei requisiti propedeutici alla iscrizione di varietà e clone in RNV e per rilascio di etichette ufficiali in base al costo effettivo del servizio reso

–          modalità di loro versamento nel bilancio dello Stato per essere poi assegnate a MIPAAF a copertura dei costi derivanti da attività di verifica dei requisiti propedeutici ad iscrizione al RNV

Sanzioni:

Chiunque esercita produzione a scopo di vendita di “materiali” senza registrazione al RUOP: multa da 4.000 a 24.000 €

Chiunque vende “materiali” e cloni non ufficialmente registrati al RNV o che non soddisfano più le condizioni richieste per ammissione a RNV ai fini della certificazione e controllo: multa da 2.000 a 12.000 €

Costitutore o soggetto incaricato della conservazione in purezza che non adempie ad obblighi inerenti mantenimento in purezza di varietà o clone: multa da 1.000 a 6.000 €

Responsabile della conservazione in purezza che non effettua il controllo della selezione conservatrice mediante registrazione di cui ad Art. 19: multa da 500 a 3.000 €

Responsabile della conservazione in purezza che non consente od ostacola prelievo di campioni per verifiche da parte di MIPAAF: multa da 1.000 a 6.000 €

Chiunque commercializza “materiali” non ufficialmente certificati o controllati come appartenenti alle categorie iniziali, di base, certificati, standard: multa da 4.000 a 24.000 €

Chiunque vende o mette in commercio “materiali” non sottoposti a controllo prescritto per la categoria in cui classificati: multa da 3.000 a 18.000 €

Chiunque impedisce od ostacola controlli ufficiali da parte del personale tecnico incaricato durante la fase di produzione, manipolazione e commercializzazione dei “materiali” e relative ispezioni e campionamenti: multa da 3.000 a 18.000 €

Operatore professionale che produce piante di vite o materiali senza notificare la denuncia di cui ad Art. 23: multa da 4.000 a 24.000 €

Chiunque produce in conto lavorazione “materiali” senza la prescritta autorizzazione di cui ad Art. 26: multa da 2.000 a 12.000 €

Chiunque non comunica impianti sostitutivi con denuncia di produzione di “materiali”: multa da 1.000 a 6.000 €

Chiunque preleva materiale vivaistico da campi sostitutivi senza prescritta autorizzazione: multa da 2.000 a 12.000 €

Operatore professionale che non mantiene separati “materiali” prelevati da campi sostitutivi: multa da 500 a 3.000 €

Chiunque movimenta tra Regioni diverse “materiali” prelevati da campi sostitutivi senza autorizzazione di SFR: multa da 2.000 a 12.000 €

Chiunque vende “materiali” non rispondenti ad una delle categorie ed ai relativi requisiti di cui ad Art. 28: multa da 4.000 a 24.000 €

Chiunque preleva “materiali” di viti madre e stampa etichette ufficiali senza autorizzazione: multa da 4.000 a 24.000 €

Chiunque durante le fasi di coltivazione, raccolta, condizionamento, immagazzinamento, trasporto non mantiene separati ed identificati i lotti secondo le varietà dei “materiali”: multa da 500 a 3.000 €

Chiunque viola condizioni relative ad immissione in commercio di imballaggi dei “materiali”: multa da 4.000 a 24.000 €

Chiunque vende “materiali” in confezioni non originali o riconfezionati senza osservare disposizioni di Art. 30: multa da 1.000 a 6.000 €

Chiunque viola disposizioni relative ad etichette di certificazione ufficiale: multa da 4.000 a 24.000 €

Chiunque commercializza “materiali” con etichetta carente delle informazioni previste da Art. 31: multa da 2.000 a 6.000 € + sequestro del “materiale”

Ditta che non registra e non conserva dati previsti e non garantisce sistema di rintracciabilità: multa da 3.000 a 18.000 €

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