NUOVI IMPIANTI VIGNETI

NUOVI IMPIANTI VIGNETI (Reg. 1308/13, 273/18, 274/18, 725/21; D.M. 19/2/15, 15/12/15, 30/1/17, 21/12/21; D.G.R. 31/1/22; D.D.S. 30/9/21) (vite06)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Settore Competitività imprese (Servizio), AGEA, produttori, Organizzazioni professionali o Gruppi di produttori interessati ad impiantare nuovi vigneti non disponendo di diritti di reimpianto o impianto da convertire, con esclusione, secondo quanto stabilito da Reg. 273/18, di impianto di superfici viticole per:

  • scopi di sperimentazione o coltura di piante madri per marze, oggetto di notifica preventiva ad Autorità competente, in cui evidenziare informazioni relative alle superfici in questione e periodo di attuazione della sperimentazione o produzione di piante madri (analoga notifica in caso di eventuali proroghe di tali periodi). Stato membro, in mancanza di turbativa di mercato, può decidere che uva prodotta nelle suddette superfici e prodotti vitivinicoli ottenuti da questa possono, durante tale periodo, essere commercializzati. Al termine di tale periodo, produttore o ottiene l’autorizzazione per la superficie in questione (in modo da commercializzare le uve o i prodotti da questa ottenuti), o la estirpa a sue spese. Superfici destinate ai suddetti scopi, impiantate prima del 1/1/2016in seguito al rilascio di nuovi diritti di impianto, sono tenute ad osservare le condizioni fissate per fruire di questi diritti fino al termine del periodo di sperimentazione o della produzione di piante madri per marze
  • consumo familiare esclusivo, purché:
  • superficie vitata impiantata risulta inferiore a 0,1 ha.
  • viticoltore non produce vino od altri prodotti vitivinicoli a scopo commerciale

Stato membro può stabilire: obbligo di notifica dell’impianto di tali vigneti; equiparazione di determinate Organizzazioni, che non esercitano attività commerciale, alla famiglia del viticoltore

  • sostituire la superficie vitata persa a seguito di esproprio per motivi di pubblica utilità, purché la nuova superficie impiantata: non superi del 105% la superficie persa; venga iscritta nello schedario viticolo; sia oggetto di autorizzazione al reimpianto in caso di sua eventuale estirpazione (a differenza dei 2 casi precedenti)

E’ vietato il sovrainnesto di varietà di uve da vino su varietà di uve a diversa destinazione

Iter procedurale:

Concesse autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto, pari a 1% della superficie nazionale vitata risultante al 31 Luglio precedente. MIPAAF comunica con decreto, entro 30 Settembre, la superficie oggetto di autorizzazione a nuovi impianti per anno successivo

Commissione UE con Reg. 274/18 consente a Stato membro di limitare:

  1. superficie totale disponibile da assegnare per nuovi impianti, sotto forma di autorizzazione
  2. superficie da adibire a nuovi impianti destinati alla produzione di vini DOP/IGP nella zona interessata, o, altrimenti impegno (non oltre il 31/12/2030) del viticoltore a: non usare, né commercializzare l’uva prodotta in tali superfici per la produzione di vini DOP/IGP; non estirpare e reimpiantare le suddette superfici per renderle ammissibili alla produzione di vini DOP/IGP. Stato membro può applicare a livello nazionale o territoriale criteri aggiuntivi oggettivi e non discriminatori, facendo comunque in modo che domanda non rischi di usurpare la notorietà della IGP
  3. reimpianto se: superficie a questo destinata risulta ubicata in zona in cui il rilascio di autorizzazioni a nuovi impianti è limitato; decisione è giustificata dalla esigenza di evitare il rischio di una significativa svalutazione di una specifica DOP/IGP. Il rischio non sussiste se:
  • superficie è situata nella stessa zona a DOP/IGP della superficie estirpata e se il reimpianto rispetta lo stesso disciplinare della DOP/IGP inerente alla superficie estirpata;
  • reimpianto è destinato alla produzione di vini senza indicazione geografica, purché il richiedente si impegna, per un periodo limitato fissato dallo Stato membro (comunque non oltre 31/12/2030) a:   
  • non usare, né commercializzare l’uva prodotta sulle superfici del nuovo impianto per la produzione di vini DOP/IGP se tali superfici sono ubicate in zone ammissibili alla suddetta DOP/IGP;
  • non estirpare e reimpiantare viti, in modo da rendere la superficie reimpiantata ammissibile alla produzione di uva per vini DOP/IGP

Stato membro rende pubblica, entro 1 Maggio, decisione motivata di applicare criteri di ammissibilità (validi 1 anno, eventualmente estesi a 3 anni), tenendo conto delle eventuali raccomandazioni presentate dalle Organizzazioni professionali o Gruppi di produttori entro il 15 Gennaio, corredate da una relazione tecnico economica e da un accordo tra le parti interessate rappresentative nella zona di riferimento.

Decisioni dello Stato membro sono notificate alla Commissione UE, specificando:

  • criteri di ammissibilità applicati con relativa giustificazione, scelti tra i seguenti:
  • richiedente con superficie agricola superiore a quella oggetto di autorizzazione;
  • richiedente in possesso di sufficiente capacità e competenze professionali;
  • domanda non pone a rischio notorietà di DOP specifica;
  • numero di ha. disponibili a livello nazionale oggetto di concessione di autorizzazioni a nuovi impianti da ripartire su base proporzionale, o secondo criteri di priorità (definire quali coefficienti di ponderazione da applicare)

Se nessuna decisione pervenuta in tempo utile, o se Stato membro non rende pubblica la sua decisione entro 1 Maggio, si applicano le seguenti norme UE:

  • disponibilità di autorizzare nuovi impianti pari a 1% della superficie vitata nazionale; ripartizione proporzionale di ha. a tutti i richiedenti ammissibili, in base a superficie indicata di domanda se questa risulta superiore a quella disponibile

Al riguardo MIPAAF, con D.M. 15/12/2015, come modificato da ultimo da D.M. 28/5/2021, ha deciso tra l’altro:

  • modalità di autorizzazione, per il periodo 1/1/2016 – 31/12/2030, dei nuovi impianti e reimpianti di vigneti
  • di fissare al 31/12/2022 (comunque non oltre data di scadenza del diritto) il termine ultimo per la presentazione della richiesta di conversione dei diritti di impianto (concessi entro il 31/12/2015 e non utilizzati, ma ancora validi) in autorizzazione a nuovi impianti con scadenza al 31/12/2025. Titolari dei diritti di reimpianto presentano richiesta di conversione di questi in autorizzazione nel periodo 15/05/2015 – 31/12/2020, comunque non oltre data di scadenza del diritto stesso (valido 8 anni) a Regione competente, che la rilascia entro 3 mesi, con aggiornamento del Registro informatico per impianti viticoli. Autorizzazione alla conversione ha la medesima validità dei diritto che lo ha generato e, se non utilizzato, scade entro 31/12/2023
  • rilascio annuale delle autorizzazioni per nuovi impianti nella misura di 1% della superficie vitata nazionale dichiarata alla data del 31 Luglio di anno precedente, garantendo alle Regioni l’assegnazione di una superficie minima pari a 10 ha. Per anno 2022 tale superficie è fissata con D.M. 21/12/2021 in 6.964 ha.
  • validità delle suddette autorizzazioni per 3 anni dalla data di rilascio
  • possibilità per le Regioni qualora le richieste ammissibili pervenute superassero la superficie assegnata, di procedere:
  1. su base proporzionale, cioè autorizzazione al nuovo impianto concessa al singolo richiedente in base alla superficie da questi richiesta x (numero totale di ha. disponibili da assegnare x superficie totale da autorizzare/totale della superficie richiesta)
  • secondo specifici criteri di priorità, a cui assegnare la stessa importanza o una ponderazione diversa, individuati
  • possibilità di fissare un limite massimo per la richiesta del nuovo impianto vitivinicolo (a tal fine Regione Marche ha fissato con DGR 45 del 31/1/2022, tale limite in 10 ha.)
  • possibilità per la Regione, qualora le richieste ammissibili superassero la superficie assegnata, di rilasciare autorizzazioni a tutti i richiedenti per una superficie vitata minima (a tal fine Regione Marche ha fissato, con DGR 45 del 31/1/2022, tale limite in 0,5 ha.), fermo restando che se la superficie così ripartita non è sufficiente a soddisfare tutte le richieste di nuovi impianti, il suddetto limite minimo può essere ridotto per tutti i richiedenti a 0,2 ha. Decisioni prese dalla Regione in termini di priorità, limite minimo e massimo di autorizzazione sono comunicate al MIPAAF entro 31 Gennaio
  • fissare un termine per l’esecuzione dell’istruttoria delle domande pervenute (entro il 30 Maggio), pena la non applicabilità dei criteri di priorità. Autorizzazioni sono concesse o in base all’ordine decrescente della graduatoria (fino all’esaurimento degli ha. assegnati), o in modo proporzionale all’elenco dei beneficiari ammessi. Se a conclusione delle suddette assegnazioni risultano ancora superfici disponibili, queste vengono trasferite alle Regioni con il maggiore esubero di superficie richiesta.
  • divieto di reimpiantare una superficie estirpata (operazione da completare entro  6 anni dalla data di registrazione dell’atto di conduzione), in una Regione differente da quella di estirpazione (salvo caso degli atti di trasferimento  temporaneo del vigneto registrati  prima del 12/4/2018 per i quali si è già proceduto all’estirpazione di questo, o ne è stata comunicata l’intenzione al Servizio). Ammessa invece possibilità di chiedere esecuzione di impianto viticolo su superfici diverse da quelle autorizzate, purché queste abbiano stesse caratteristiche delle precedenti

MIPAAF consente la presentazione delle domande per nuovi impianti su SIAN nel periodo 15 Febbraio – 31 Marzo, in cui specificare, tenendo conto dei dati presenti nel fascicolo aziendale: dimensione ed ubicazione della superficie aziendale oggetto di autorizzazione; prodotti vitivinicoli che si intende ottenere su tali superfici (indicare se vini DOP/IGP o senza indicazione geografica, ma eventualmente con indicazione varietale); sostenibilità economica dell’investimento; potenziale aumento della competitività, soprattutto per prodotti con indicazione geografica; dimensione dell’azienda al momento della domanda; impegni da rispettare. Al fine di contrastare eventuali fenomeni elusivi del criterio di distribuzione proporzionale, DM 30/1/2017 ha stabilito inoltre che a partire dal 2017:

  1. domande debbono indicare la dimensione aziendale e la Regione in cui sono localizzate le superfici oggetto di richiesta
  2. vigneto impiantato, a seguito del rilascio dell’autorizzazione, deve essere mantenuto in loco per almeno 5 anni, fatti salvi casi di forza maggiore e motivi fitosanitari

Se le domande inviate non superano la disponibilità di superficie assegnata alla Regione, sono ammesse entro il 30 Aprile tutte quelle domande, dal cui fascicolo aziendale risulta che il richiedente dispone di una SAU 8escluse colture arboree perenni) superiore a quella richiesta. Altrimenti autorizzazioni sono rilasciate dalla Regione, tenendo conto della graduatoria fino al numero di ettari assegnati. Se rimangono superfici disponibili, MIPAAF le assegna a quelle Regioni in cui si sono registrate in proporzione le maggiori richieste in termini di superficie ammessa.

Servizio, con DDS 347 del 30/9/2021, ha rilasciato per l’anno 2021 le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli (Elenco pubblicato su BUR 78/21) da realizzare nelle Marche (specificata superficie assegnata per ogni domanda) aventi valore di 3 anni a decorrere dalla data del 7/10/2021 (pena applicazione di sanzioni se non attivate nei termini) e non trasferibili, salvo caso di scissione, o fusione di azienda, o successione “mortis causa”, o successione anticipata. Interessato può:

  • rinunciare, senza incorrere in sanzioni, all’autorizzazione se questa è stata concessa per una superficie inferiore al 50% di quella richiesta ed è comunicata ad AGEA tramite SIAN, entro 6/12/2021;
  • presentare ricorso entro 6/12/2021 al TAR o entro 4/2/2022 al Capo dello Stato.

MIPAAF comunica elenco delle aziende beneficiarie, affinché possa essere rilasciato loro  entro 1 Giugno autorizzazione di nuovo impianto da Servizio (atto pubblicato su BUR equivale a comunicazione ad aziende beneficiarie), riportando: codice unico di identificazione dell’azienda agricola; tipo di autorizzazione (Nuovi impianti, conversione diritti, reimpianti); codice identificativo (ID) della pratica; Regione di rilascio; data di rilascio; termine di validità di autorizzazione (3 anni); superficie autorizzata, superficie impiantata e superficie residua; motivi per cui domanda ammissibile non viene pienamente soddisfatta. Se autorizzazione riguarda meno di 50% della superficie richiesta, interessato può rifiutarla entro 30 giorni dal suo rilascio, senza incorrere in sanzioni, comunicandolo tramite SIAN. Superficie così liberata viene riportata da MIPAAF ad anno successivo, o messa a disposizione entro 1 Ottobre per il rilascio di autorizzazioni a quei richiedenti che, seppure autorizzati solo in parte rispetto a superficie richiesta, non hanno rifiutato

In casi giustificati Stato membro può decidere, su richiesta del produttore, che impianto di viti può essere effettuato su una superficie diversa da quella indicata nell’autorizzazione, purché tale superficie abbia la stessa dimensione e l’autorizzazione sia ancora valida (Escluse comunque le autorizzazioni rilasciate in base a criteri di priorità connessi alla ubicazione della superficie vitata)

Al riguardo, Regione Marche, con DGR 212 del 20/2/2018, ha stabilito che:

  • estirpazione dei vigneti effettuata prima della scadenza di 6 anni dalla registrazione ad Agenzia delle Entrate dell’atto di trasferimento temporaneo della conduzione, non dà origine all’autorizzazione al loro reimpianto in una Regione differente da quella di estirpazione, salvo caso di atti registrati per i quali alla data del 20/2/2018  sono stati rilasciati nulla osta all’estirpazione, o per i quali sono decorsi i termini istruttori previsti;
  • conduttore che intende modificare la Regione di riferimento indicata nell’autorizzazione in quanto vuole realizzare l’impianto fuori dalle Marche presenta una richiesta di variazione alla Regione dove intende realizzare il suddetto impianto, che invia il nulla osta all’impianto nel proprio territorio alla SDA di competenza, affinché verifichi che l’autorizzazione sia ancora valida e non sia stata rilasciata in base a criteri di ammissibilità territoriale, o ad altri criteri che impediscono di modificare la Regione di impianto. A seguito di tali verifiche, SDA comunica il proprio nulla osta alla Regione di impianto e cancella l’autorizzazione dal Registro regionale delle autorizzazioni;
  • conduttore che intende modificare la Regione indicata nell’autorizzazione in quanto intende realizzare l’impianto nelle Marche, avvalendosi di autorizzazioni all’impianto rilasciate da altre Amministrazioni presenta a SDA richiesta di variazione dell’autorizzazione. SDA, verificata la validità all’impianto nel proprio territorio, comunica gli esiti favorevoli dell’istruttoria all’Amministrazione originaria, affinché rilasci nulla osta alla modifica della Regione di riferimento. SDA, entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, iscrive l’autorizzazione in questione nel Registro delle autorizzazioni

A seguito di COVID19, Commissione UE con Reg. 725/21 ha stabilito che se Stati membri impossibilitati:

  • durante periodo di vendemmia 2021 a prelevare numero di campioni di uve fresche prescritto in Allegato III di Reg. 274/18 possono derogare a tale numero di campioni
  • ad eseguire controlli in loco per anno 2021 previsti dal Reg. 274/18 possono svolgere tali controlli su almeno 3% di tutti i viticoltori individuati nello schedario viticolo
  • ad eseguire controlli in loco sistematici su superfici vitate non presenti nel fascicolo del viticoltore possono per anno 2021 sospenderli temporaneamente

A decorrere dal 2016 Stato membro comunica alla Commissione entro il 1 Marzo:

  • superfici viticole presenti al 31 Luglio precedente(Modello Allegato IV pubblicato su G.U.CE 58/18)
  • superfici oggetto di nuovi impianti (Modello Allegato IV pubblicato su G.U.CE 58/18)
  • eventuali restrizioni decise in relazione ai reimpianti nella stessa azienda (Modello Allegato IV pubblicato su G.U.CE 58/18)
  • elenco nazionale aggiornato delle Organizzazioni professionali o Gruppi di produttori interessati
  • estensione totale delle superfici in cui è stata accertata la presenza di impianti viticoli privi di autorizzazione, nonché le superfici non autorizzate estirpate con riferimento alla campagna precedente (Modello Allegato IV pubblicato su G.U.CE 58/18)
  • eventuale soglia di superficie viticola aziendale minima e massima in caso applicati criteri di priorità

A decorrere da 2016 Stato membro comunica a Commissione entro 1 Novembre:

  • domande di autorizzazione per nuovi impianti presentate, autorizzazioni concesse e rifiutate nel corso della campagna viticola precedente, nonché quelle concesse ad altri candidati prima del 1 Ottobre(Modello Allegato IV pubblicato su G.U.CE 58/18)
  • autorizzazioni per reimpianti concesse nel corso della campagna viticola precedente (Modello Allegato IV pubblicato su G.U.CE 58/18)
  • autorizzazioni concesse nel corso della campagna viticola precedente per la conversione dei diritti di impianto validi (Modello Allegato IV pubblicato su G.U.CE 58/18)

Se Stato membro non adempie a tali comunicazioni, o se le informazioni inviate risultano inesatte, Commissione può sospendere, in tutto od in parte, i pagamenti mensili relativi al comparto viticolo, fino a quando le suddette comunicazioni non effettuate in modo corretto

Stati membri conservano le informazioni fornite per almeno 10 campagne successive a quella di invio

Entità aiuto:

Autorizzazioni sono gratuite, non trasferibili, né beneficiarie  di contributi nell’ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Sanzioni:

Commissione Europea con Reg. 273/18 ad art. 48 ha stabilito importo minimo delle sanzioni da applicare per impianti viticoli non autorizzati in:

  • 6.000 €/ha. se produttore estirpa la totalità dell’impianto non autorizzato entro 4 mesi dalla data di notifica della irregolarità
  • 12.000 €/ha. se produttore estirpa la totalità dell’impianto non autorizzato entro 1 anno dalla scadenza del precedente termine
  • 20.000 €/ha. se produttore estirpa la totalità dell’impianto non autorizzato dopo 1 anno dalla scadenza del precedente termine

Se il reddito medio ottenuto dei vigneti nella zona di ubicazione degli impianti irregolari è superiore a 6.000 €/ha.: Stato membro può aumentare la sanzione, in proporzione al reddito medio annuo/ha. rilevato nella zona.

Stato membro che procede direttamente all’estirpazione dei vigneti non autorizzati pone a carico del produttore: sanzione di cui sopra + costo dell’estirpazione (calcolato tenendo conto di: costo del lavoro; uso dei macchinari; trasporto del materiale; altri costi sostenuti)

Se il nuovo impianto di vigneto autorizzato viene estirpato prima di 5 anni dalla data di impianto: perdita del contributo al reimpianto.

Se il nuovo impianto non vene realizzato entro 3 anni dall’autorizzazione: soggetto è escluso per 3 anni dalle misure di OCM  vitivinicolo + multa di 1.500 €/Ha se superficie impiantata risulta inferiore al 20% di quella autorizzata (2 anni + multa di 1.000 €/Ha se superficie impiantata compresa tra 20 e 60% di quella autorizzata; 1 anno + sanzione di 500 € se superficie impiantata risulta compresa tra 60% e 90% di quella autorizzata). Se superficie non impiantata risulta inferiore a 15% (10% in caso di nuovi impianti inferiori a 0,3 Ha.) o a 0,5 Ha. rispetto a quella autorizzata: nessuna sanzione.

 

 

 

 

 

 

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