REGISTRAZIONE CONTRATTI (D

REGISTRAZIONE CONTRATTI (D.P.R. 131/86; Legge 311/04, 248/06)  (tasse10)

Soggetti interessati:

Chiunque:

–          compie atti per iscritto relativi a:

1)       atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, diritti reali di godimento su questi, provvedimenti di esproprio;

2)       contratti di associazione in partecipazione con conferimento di beni;

3)       atti di società, consorzi ed associazioni aventi per oggetto attività commerciali o agricole relativi a conferimento proprietà o diritti reali su beni mobili ed immobili, o costituzione ed aumento capitale sociale, o fusione di società, o modifiche statutarie;

4)       locazione ed affitti di beni immobili (v. Fondi rustici), concessioni beni demaniali, concessione diritti di acqua, contratti d comodato beni immobili;

5)       cessione di crediti, compensazioni, quietanze, garanzie reali e personali a favore di terzi;

6)       sentenze Autorità giudiziaria su beni immobili, accertamento patrimoniale;

7)       contratti preliminari di ogni tipo;

8)       scritture private autenticate, atti pubblici;

9)       contratti verbali relativi a locazione beni immobili e relative cessioni, proroghe, risoluzioni, o a trasferimento di aziende

–          compie atti a registrazione in caso di uso:

1)       atti relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi oggetto di IVA;

2)       scritture private non autenticate, anche per oggetto comodato di beni mobili;

3)       procure, deleghe, quietanze;

4)       mandati di pagamento, libretti di risparmio e relative lettere di addebito od accredito;

5)       contratti di lavoro autonomo o d collaborazione coordinata e continuata;

6)       atti formati all’estero.

Esclusi da registrazione:

1)       atti della Amministrazione pubblica;

2)       atti della Autorità giudiziaria diversi dai precedenti;

3)       atti relativi a procedimenti amministrativi, o ad Enti di assistenza, previdenza, beneficenza;

4)       atti di ultima volontà;

5)       atti inerenti liquidazione, rateazione, rimborso imposte o tasse;

6)       atti inerenti servizi militare o civile sostitutivo;

7)       atti per la formazione del catasto terreni e fabbricati;

8)       contratti di assicurazione, obbligazioni, titoli, fondi, azioni;

9)       contratti di lavoro subordinato, contratti di mezzadria, colonia, soccida, convenzioni per pascolo e per alimenti di animali;

10)    cambiali, assegni bancari, atti di protesto cambiario;

11)    atti concernenti veicoli iscritti al PRA

Iter procedurale:

La registrazione avviene su richiesta delle parti interessate, entro 20 giorni da stipula atto, o da autentica scritture private, o da data di effetto cessione, risoluzione, proroga (5 giorni da deposito atto giudiziario in cancelleria), o da approvazione ed omologazione da parte Amministrazione pubblica (Allegare copia autentica approvazione e relativa lettera di notifica) presso Ufficio Registro, nella cui giurisdizione è stato concluso atto, utilizzando modello predisposto da Ministero Finanze, ed allegando originale e fotocopia autenticata atto oggetto di registrazione.

Nel caso di contratti di affitto di fondi rustici non oggetto di atto pubblico o scrittura privata autenticata, registrazione presentata ad Ufficio Registro entro 28 Febbraio mediante denuncia sottoscritta da una delle parti contraenti, specificando: generalità e codice fiscale delle parti contraenti; luogo e data stipula accordo; oggetto corrispettivo pattuito; durata accordo.

Nel caso di contratti verbali, richiesta di registrazione va presentata, entro 20 giorni da loro esecutività, da almeno una delle parti contraenti, indicando: generalità parti; luogo, data ed oggetto dell’accordo; corrispettivo pattuito; durata contratto.

In mancanza di richiesta da parte soggetti interessati, registrazione è eseguita d’Ufficio, sia per atti pubblici e scritture private conservate presso pubblici ufficiali, sia per scritture private non autenticate o contratti verbali, qualora “amministrazione finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso o quando risultano da presunzioni gravi, precise e concordanti”. È ammessa prova contraria, ad esclusione di quella testimoniale.

Versamento eseguito entro 20 giorni da cessione, risoluzione, proroga del contratto di affitto. Attestato di versamento inviato ad Ufficio Registro competente entro 20 giorni.

Nel caso di contratti pluriennali, versamento in unica soluzione o proporzionale su ammontare canone annuo. In caso di risoluzione anticipata del contratto, possibile chiedere rimborso per quota non goduta.

Versamento effettuato su apposito modello predisposto da Ministero Finanze e fornito da Ufficio Registro, indicando: nome richiedente, natura atto, generalità parti contraenti, estremi registrazione in caso di contratto ceduto, risolto e prorogato.

In caso di registrazione d’ufficio, Ufficio Registro notifica ad interessato invito ad effettuare, entro 60 giorni da notifica, pagamento imposta dovuta maggiorato di sanzione pecuniaria per omessa registrazione.

Registrazione consiste in annotazione in apposito registro di atto o denuncia. Eseguita registrazione, Ufficio restituisce atto con annotazione data e numero registrazione. Eventuale realizzazione di condizioni sospensive poste su atto, ne comporta denuncia entro 20 giorni (60 giorni se relativa a nascita o decesso persone) ad Ufficio che ha registrato atto.

Ufficio Registro conserva atto per 10 anni e ne rilascia copia “su richiesta parti contraenti, aventi causa o di coloro nel cui interesse registrazione è stata eseguita”. Rilascio copie ad altre persone, solo previa autorizzazione del Pretore.

Registrazione attesta di fronte a terzi esistenza degli atti e ne fissa data di stipula.

È compito Ufficio registro notificare, pena decadenza:

–          entro 3 anni da richiesta registrazione, eventuale imposta da corrispondere;

–          entro 5 anni da data della violazione, sanzione stabilita.

Pene pecuniarie e soprattasse da versare entro 60 giorni da notifica.

Eventuali rimborsi di imposta, soprattassa o multa presentati ad Ufficio registro entro 3 anni da giorno pagamento.

Entità aiuto:

Registrazione, previo pagamento imposta di registro pari a 0,50% nel caso di affitto di fondi rustici, 2% nel caso affitto di altri beni immobili o concessioni su beni demaniali, 125 € nel caso comodato, comunque sempre superiore a 50 €

A partire da 1 Luglio 1998 formalità di trascrizione ed iscrizione di atti pubblici, scritture private autenticate, passaggi di proprietà per causa morte di veicolo a motore con seguente imposta:

a)       motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzate, trattrici agricole: 75 €

b)       autovetture e autoveicoli fino a 53 Kw., autobus, trattori stradali fino a 110 Kw: 75 €

c)       autovetture ed autoveicoli oltre 53 Kw.: 1,8 €/Kw.

d)       autobus e trattori stradali oltre 110 Kw.: 1,8 €/Kw. 

Legge 116/14 definisce formalità di trascrizione, iscrizione, annotazione in registri immobiliari, nonché per volture catastale ad essa collegata, compresa copia di atto ad uso formalità ipotecaria ed iscrizione in registro: 180 € (15 € se voltura catastale dipende da atti che non comportano formalità in registri immobiliari)   

Sanzioni:

Chiunque non esegue o esegue in ritardo la registrazione: multa da 1 a 3 volte importo imposta dovuta. Se ritardo non supera 30 giorni, sanzione è ridotta ad 1/4, comunque superiore a 25 €

Chiunque in caso di registrazione, “occulta parte del corrispettivo convenuto”: multa da 4 a 8 volte differenza tra imposta dovuta e quella dichiarata.

Chiunque non dichiara data inizio rapporto contrattuale: multa da 25 a 250 €

Se contratto di locazione di unità immobiliari o di loro porzioni, comunque stipulati, se non registrati sono nulli

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