IRAP

IRAP (D.Lgs. 446/97; Legge 448/01, 244/07; L.R. 35/01, 37/08, 31/09, 20/11, 43/20)  (tasse12)

Soggetti interessati:

Ministero Economia e Finanze (MEF), Regione,

Persone fisiche o società in nome collettivo o in accomandita semplice esercenti attività agricole, produttive, commerciali, arti e professioni (comprese cooperative e loro consorzi), Organizzazioni non lucrative di utilità (ONLUS), Enti privati, Amministrazioni pubbliche sono soggetti ad “Imposta Regionale su Attività Produttiva” (IRAP), che sostituisce: contributo per servizio sanitario nazionale; contributo per assicurazione obbligatoria contro tubercolosi (Quota eccedente quella prevista per finanziamento prestazioni economiche); imposta locale su redditi; imposta comunale per esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP); tassa di concessione governativa per attribuzione numero partita IVA; imposta su patrimonio netto di impresa.

Iter procedurale:

Legge 244/07 stabilisce:

  1. IRAP ha natura di tributo regionale e per questo non deducibile da imposte statali e non in grado di modificare le basi imponibili. Regione Marche, con L.R. 37/08, ha istituito IRAP a partire da 1/1/2010;
  2. Regioni adottano schema di regolamento tipo per: liquidazione, accertamento e riscossione di IRAP, eventualmente affidandone esecuzione ad Agenzia delle Entrate; constatazione delle violazioni; contenzioso e rimborsi. Evidenziare in regolamento le norme derogabili da Regione;
  3. modalità di presentazione della dichiarazione IRAP a Regione, svincolata da dichiarazione dei redditi;
  4. tipologia dei contribuenti esonerati da IRAP, quali: Organismi di investimento collettivo di risparmio (salvo società di investimento a capitale variabile); fondi comuni di investimento; fondi pensione; imprenditori agricoli; Enti non commerciali; Amministrazioni pubbliche
  5. modalità di calcolo di IRAP, in base a reddito di impresa o di professione, costituito da differenza tra ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo nell’esercizio di tali attività, comprese plusvalenze o minusvalenze relative ai beni usati da imprese o professioni. Dal reddito di impresa occorre dedurre contributi previdenziali previsti da normative vigenti, compresi quelli versati per “collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico o, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi”. MEF può stabilire acquisizione di ulteriori dati e notizie per meglio determinare valore della produzione netta.

Interessati sono tenuti a:

  • dichiarare “per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorché non ne consegua un reddito di imposta”
  • comunicare, in base a L.R. 31/09, a Regione dati richiesti, pena decadenza dal beneficio delle agevolazioni IRAP

MEF determina modalità di collegamento delle Regioni con sistema informativo dell’anagrafe tributaria “per accertamento dell’imposta regionale e dei tributi erariali”.

Versamento IRAP avviene in 2 rate di pari importo (in acconto ed a saldo) entro Giugno e Novembre, su specifico conto corrente intestato a Tesoreria di Regione. Nessuna imposta versata se inferiore a 10 €.

Regione può avvalersi di Guardia di Finanza per “espletamento, in tutto od in parte, della attività di controllo, rettifica della dichiarazione, accertamento e riscossione di imposta”.

Riscossione coattiva dell’imposta avviene mediante emissione di ruoli.

Entità aiuto:

Base imponibile IRAP per impresa si applica su valore della produzione netta derivante da attività esercitata nella Regione. Se attività esercitata in più Regioni, valore è calcolato proporzionalmente ad ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale a qualunque titolo impiegato (compresi: redditi assimilati a lavoro dipendente, compensi a collaboratori coordinati e continuativi, o a addetti impiegati con continuità in stabilimenti/cantieri per almeno 3 mesi; utili versati ad associati in partecipazione, in attività svolta nel territorio regionale (Per impresa agricola in proporzione ad estensione dei terreni ricadenti nella Regione).

Se impresa svolge attività anche all’estero, “quota di valore di questa attribuibile è scomputata da base imponibile”. Nel caso di imprese estere, valore su cui calcolare IRAP è quello ottenuto nella Regione per “attività commerciale, arti, professioni, o attività non commerciale esercitata per un periodo di almeno 3 mesi mediante una stabile organizzazione, fissa o ufficio”. Nel caso di Gruppo economico di interesse europeo, valore è “imputato a ciascun membro nella proporzione prevista dal contratto di Gruppo, o, in mancanza, in parti uguali” (Ciascuna impresa del Gruppo obbligata in solido a versare imposta per intero Gruppo).

Base imponibile IRAP per società non esercitanti attività assicurativa o finanziaria o creditizia è determinata dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione.

Base imponibile per società in nome collettivo ed in accomandita semplice è determinata dalla differenza tra ricavi e variazioni delle rimanenze finali da un lato e costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, merci, servizi, ammortamento e canoni di locazione (anche finanziaria) dei beni strumentali (materiali ed immateriali) dall’altro.

Base imponibile per soggetti esercenti arti e professioni è data dalla differenza tra ammontare dei compensi percepiti ed ammontare dei costi sostenuti inerenti ad attività esercitata, compreso ammortamento dei beni materiali ed immateriali, ma esclusi gli interessi passivi e le spese per personale dipendente.

Base imponibile per esercenti attività di allevamento ed agriturismi è data dalla differenza tra ammontare dei corrispettivi ed ammontare degli acquisti destinati alla produzione.

Tali soggetti possono scegliere per determinare la base imponibile gli stessi criteri delle società ordinarie, purché opzione riportata nella dichiarazione con effetto a partire dal periodo di imposta di riferimento e fino a sua revoca (comunque per almeno 4 anni)

Base imponibile per soggetti che esercitano attività agricola, diversi da allevatori ed agriturismi, con contabilità semplificata è determinata in base a norme generali, purché tale scelta riportata nella dichiarazione ed applicata per almeno 4 periodi di imposta.

Base imponibile per Enti privati non commerciali e cooperative edilizie indivise è data da importo pari ad ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente + redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente + compensi erogati per collaborazione continuativa.

Nella determinazione delle base imponibile, i componenti positivi e negativi si sommano in conformità delle norme su imposte dei redditi, con eventuale deduzione di:

  • contributi per assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro;
  • somme corrisposte anche su base volontaria al fondo istituito presso un Consorzio a cui imprese aderiscono per adempiere ad obblighi contrattuali, purché risorse utilizzate a finalità consorziali;
  • spese per apprendisti, disabili e personale assunto con contratti di formazione-lavoro;
  • costi per personale addetto alla ricerca e sviluppo;
  • costi relativi a contributi previdenziali ed assistenziali, nonché costi per personale a tempo indeterminato incrementato (al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate allo stesso soggetto. Nel caso di nuove imprese, incremento non deve assorbire, anche solo in parte, attività di imprese giuridicamente preesistenti) rispetto a quello occupato nel periodo di imposta precedente da parte di società semplice o in nome collettivo, Enti privati, soggetti esercenti attività agricola, cooperative e loro consorzi, nella misura massima di 7.500 €/lavoratore assunto (13.500 € nel caso di lavoratrici o lavoratori con meno di 35 anni);
  • 8.000 € per base imponibile inferiore a 180.759,91 €; 6.000 € per base imponibile tra 180.760 e 180.840 €; 4.000 € per base imponibile tra 180.840 e 180.920 €; 2.000 € per base imponibile tra 180.920 e 181.000 € per società, società semplici, società in nome collettivo, soggetti esercitanti attività agricola, cooperative e loro consorzi, Enti privati. A partire da periodo di imposta 2016 per tali soggetti (salvo Enti privati) deduzione incrementata rispettivamente di 5.000 €, 3.750 €, 2.500 € e 1.250 €
  • 50% di importi previsti per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato di azienda o società agricola, impiegato per almeno 150 giornate, con contratto almeno triennale 

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2014 la Legge 148/13  che ha modificato art. 11  comma 4 quater di D.Lgs. 446/97,  consente ai soggetti passivi che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero vigente nel periodo di imposta precedente (al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi  in società controllate e/o collegate a stesso soggetto, anche per interposta persona), di dedurre il costo di tale personale, per un importo di non oltre 15000 €/anno/nuovo dipendente assunto, comunque non oltre il suo costo onnicomprensivo (retribuzione + altri oneri e spese a carico di datore di lavoro), per il periodo di imposta dell’anno di assunzione e dei 2 anni successivi.  Deduzione decade se nei periodi di imposta  successivi ad assunzione, numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore al numero di lavoratori mediamente occupati in tale periodo di imposta, o si notifica il rapporto di impiego con dipendente.  Nel caso di attività commerciale la deduzione è ammessa solo con riferimento ad incremento dei lavoratori impiegati nell’esercizio della attività commerciale; in quanto se lavoratori impiegati anche in attività istituzionali, ai fini dell’aumento della base occupazionale si fa riferimento solo al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato in attività commerciale (non rientrano tra gli incrementi occupazionali neppure i trasferimenti di dipendenti da attività istituzionale ad attività commerciale). In caso di imprese di nuova costituzione “non rilevati incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività, che assorbono anche solo in parte attività di imprese esistenti”, salvo le attività sottoposte al limite numerico o di superficie. In caso di impresa subentrante ad un’altra nella gestione del servizio pubblico (anche attuato da privati),  deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello vigente nell’impresa sostituita.

Non sono deducibili: costi per personale dipendente ed assimilato; compensi per attività commerciali e prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente; utili spettanti a soci; quota interessi del canone di locazione; perdite sui crediti; imposta comunale su immobili; quote di ammortamento inferiore a 1/18 del costo sostenuto per acquisizione dei marchi di impresa

Rientrano altresì nella base imponibile:

a)plusvalenze e minusvalenze derivanti da cessioni di immobili, che non costituiscono beni strumentali per esercizio di impresa, né beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;

b)contributi erogati a norma di legge, con esclusione di quelli “correlati a componenti negativi non ammessi a deduzione”.

L.R. 35/01, come modificata da ultimo dalla L.R. 41/19, ha stabilito per periodo di imposta 2018 IRAP al 5,15%, ridotta a:

  • 3,90% per: soggetti che realizzano almeno il 50% del proprio fatturato annuo dichiarato ai fini IVA nella lavorazione in conto terzi nel settore tessile ed abbigliamento; ONLUS; soggetti esercenti attività commerciale; settore della ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie, scienze sociali ed umanistiche, geologia, scienze naturali ed ingegneria; attività dello spettacolo ed intrattenimento
  • 3,90% soggetti passivi con valore della produzione netta realizzata nel territorio regionale inferiore a 5.000.000 €, operanti nelle categorie ATECO 2007 C, F, G, che hanno incrementato rispetto al 31/12/2010 il numero dei dipendenti assunti con contratti a tempo indeterminato, purché se realizzata una produzione netta inferiore a 500.000 € sia stato assunto 1 lavoratore (2 lavoratori se produzione compresa tra 500.000 e 1.500.000 €; 3 lavoratori se produzione compresa tra 1.500.000 e 3.000.000 €; 4 lavoratori se produzione compresa tra 3.000.000 e 5.000.000 €)
  • 2,5% per cooperative sociali di tipo A
  • 1,5% per cooperative sociali di tipo B
  • 4,13% per imprese del settore calzature, articoli da viaggio, borse, sellerie, preparazione concia del cuoio
  • 4,50% per imprese del settore industria, artigianato, commercio operanti nelle categorie ATECO 2007 C, D, E, F, G, purché: aventi sede legale nella Regione; non aumentato rispetto ad anno precedente il premio per assicurazione INAIL; esportato all’estero nell’ultimo anno almeno il 50% del proprio fatturato; classificate come piccole e medie secondo definizione UE; verificatesi nei 3 anni di imposta successivi al 31/12/2016 almeno 1 delle seguenti condizioni assunto nuovo personale (in possesso di titolo di laurea specialistica) a tempo indeterminato da impiegare presso sede/impianto ubicato nella Regione nel campo della innovazione tecnologica e ricerca, o ottenuto certificazione ETICA SA 8000, o ISO 9010, o ISO 14001, o EMAS, o registrato almeno 1 brevetto internazionale, europeo, nazionale per invenzione industriale
  • 4,43% per soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori
  • 50% dell’imposta base per nuove attività produttive, purché limitatamente ad anno di inizio attività ed i 2 anni successivi; IRAP inferiore a 2.500 €/anno

IRAP maggiorata a:

  • 5,48% per banche ed altre società finanziarie
  • 6,73% per imprese di assicurazione
  • 8,5% per Amministrazioni ed Enti pubblici

L.R. 43/20 ad Art. 10 stabilisce che IRAP per aziende pubbliche di servizio alla persona (ASP) è ridotta per le attività istituzionali esercitate al 3,9% a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31/12/2020 “alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa UE sugli aiuti di Stato in regime “de minimis”. Da tale disposizione deriva un minor gettito tributario stimato in 76.000 € per anno 2021 e 263.000 € per anno 2022

Se Comuni/Province applicano addizionale su IRAP, interessati debbono calcolarla tenendo conto del valore della produzione netta ricadente nel territorio del Comune/Provincia di riferimento

Regione versa quota IRAP a: Stato in entità pari alla “perdita di gettito derivante dall’abolizione dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese”; Comuni e Province, entro 30 Giugno in entità pari a gettito anno 1997 derivato dalla abolita ICIAP, incrementato del tasso di inflazione programmata

A decorrere dal 1/1/2002 addizionale regionale IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, un’aliquota pari a: 0,9% per scaglioni di reddito fino a 15.493,7 €; 1,91% da 15.493,71 a 30.987,41 €; 3,6% da 30.987,41 a 69.721,68 €; 4% per scaglioni di reddito oltre 69.721,68 €

Sanzioni:

Chiunque non presenta dichiarazione IRAP: multa da 120% a 250% ammontare di IRAP da versare, comunque non inferiore a 250 €.

Chiunque dichiari un imponibile inferiore a quello dovuto: multa da 1 a 2 volte maggiore ammontare di imposta.

Chiunque non dichiari su modello ufficiale, o non riporti i dati esatti o completi per identificazione del soggetto, o per calcolo di imposta, o non alleghi documenti prescritti: multa da 250 a 2.000 €

Chiunque non esegue, o esegue in ritardo il versamento di acconto o di saldo IRAP: multa pari a 30% di imposta non versata + interessi.

Chiunque beneficia di agevolazione di imposta non dovuta: recupero di imposta non versata + multa per mancato versamento imposta + interessi

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