REGIME DE MINIMIS

REGIME DE MINIMIS (Reg. 1407/13, 1408/13; D.M. 19/2/10, 19/5/20; D.G.R. 18/1/16)  (cee18)

Soggetti interessati:

Reg. CE 1407/13 disciplina gli aiuti in “de minimis” per piccole e medie imprese (da intendersi come un’unica impresa quella che detiene la maggioranza dei diritti di voto di azionisti o soci di un’altra impresa, o ha diritto a nominarne/revocarne la maggioranza dei membri del Consiglio amministrazione, o esercita un’influenza dominante su un’altra impresa a seguito di un contratto concluso con questa, o ne controlla la maggioranza di voto a seguito di un patto sindacale tra azionisti), con esclusione di:

1)       imprese operanti nella pesca ed acquacoltura;

2)       imprese attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli di cui ad Allegato I del Trattato;

3)       imprese attive nella trasformazione (cioè materia prima agricola sottoposta ad un qualunque tipo di trattamento, salvo processi necessari  a “preparare il prodotto animale o vegetale alla prima vendita”) e commercializzazione (da intendersi come detenzione o esposizione del prodotto agricolo allo scopo di venderlo sul mercato, compresa la vendita diretta del produttore al consumatore se effettuata in locali specifici, mentre è esclusa la vendita diretta da parte del produttore al rivenditore o all’impresa di trasformazione) di prodotti rientranti nell’Allegato I del Trattato, se l’aiuto è: fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati dai produttori ed immessi sul mercato dalle imprese interessate; destinato ad essere trasferito in forma totale o parziale, ai produttori;

4)       attività connesse all’esportazione verso Paesi Terzi o Stati membri, se aiuti collegati a: quantitativi esportati; creazione e gestione delle reti di distribuzione; altre spese correnti connesse all’esportazione;

5)       impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati;

Reg. 1408/13, come modificato dal Reg. 316/19, disciplina fino al 30 Dicembre 2027 il regime di aiuto in “de minimis” nel settore agricolo per prodotti rientranti in Allegato I del Trattato (applicabile anche per singolo settore produttivo), con esclusione di:

1)       aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo/quantitativo dei prodotti commercializzati;

2)       aiuti per le attività connesse all’esportazione verso Paesi Terzi o Stati membri, compresa la costituzione e gestione di reti di distribuzione ed altre spese correnti;

3)       aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali invece di quelli di importazione

Se l’impresa, oltre ad operare nel settore della produzione primaria, interviene anche in altri settori di attività o nel settore della pesca ed acquicoltura si applica il regime “de minimis” ordinario ed è ammesso il cumulo dei benefici, se lo Stato membro riesce ad assicurare la separazione delle suddette attività, o la distinzione dei relativi costi in modo da poter dimostrare che la produzione primaria agricola non beneficia degli aiuti nell’ambito del regime “de minimis” ordinario.

Iter procedurale:

Aiuti concessi in regime “de minimis” non debbono essere notificati alla Commissione e possono presentarsi sotto forma di:

  • prestito, purchè:

1)       beneficiario non risulta oggetto di una procedura concorsuale per insolvenza, o, nel caso di grande impresa, gode di un rating creditizio almeno pari a B

2)       risulta assistito da una garanzia (almeno pari al 50% dell’importo concesso) fino a 1.000.000 € (500.000 € per le imprese di trasporto merci su strada) per prestiti di 5 anni od a 500.000 € (250.000 € per le imprese di trasporto merci su strada) per prestiti di 10 anni. Nel caso del “de minimis” agricolo, prestito è assistito da una garanzia fino a 100.000 € se di 5 anni o a 50.000 € se per 10 anni (elevato rispettivamente a 125.000 € ed a 62.500 € se il regime “de minimis” viene applicato a singoli settori produttivi). Se il prestito è concesso per un importo o un periodo inferiore ai precedenti limiti, ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) del prestito è calcolato in base al tasso di riferimento vigente al momento della concessione in proporzione al massimale di 200.000 € (o di 20.000/25.000 € per le imprese agricole)

  • conferimento di capitale, se l’importo totale del contributo pubblico risulta inferiore all’aiuto massimo concedibile in “de minimis”
  • misure di finanziamento del rischio (quali investimenti in equity o quasi-equity), se:

1)       capitale fornito all’impresa risulta inferiore a 200.000 € (20.000/25.000 €  per le imprese agricole)

2)       beneficiario non risulta oggetto di una procedura concorsuale per insolvenza, o, nel caso di grande impresa, gode di un rating creditizio almeno pari a B

3)       garanzia non eccede 80% del prestito concesso fino ad un importo garantito di: 1.500.000 € (750.000 € per le imprese di trasporto merci; 150.000 € per il settore agricolo o 187.500 € per singoli settori produttivi agricoli) se prestito  ha durata di 5 anni; 750.000 € (375.000 € per le imprese di trasporto merci; 75.000 € per settore agricolo o 93.750 € per singoli settori produttivi agricoli) se prestiti ha durata di 10 anni. Se il prestito è garantito importo o periodo inferiore ai limiti precedenti, ESL relativo alla garanzia è calcolato in base ai premi esentati dalla Commissione in proporzione ai massimali del regime “de minimis” di cui sopra

4)       prima dell’erogazione dell’aiuto:

Ø       metodo di calcolo di ESL relativo alla garanzia è notificato alla Commissione e da questa adottato nell’ambito degli aiuti di Stato

Ø       accertato che metodo riferito al tipo di garanzia ed al tipo di operazione garantita, rientra nell’ambito del Reg. 1407/13 o 1408/13.

  • altri strumenti finanziari se questi garantiscono il rispetto dei limiti di 200.000 € (20.000/25.000 € per il settore agricolo)

Stato membro informa  per iscritto l’impresa in merito a: importo dell’aiuto in “de minimis” concedibile (espresso in ESL); tipologia del regime “de minimis” in base alla quale l’aiuto è concesso; Reg. CE 1407/13 o 1408/13 sulla cui base è concesso l’aiuto. Se l’aiuto nell’ambito dello stesso regime “de minimis” è concesso a più imprese in entità diversa, lo Stato membro: comunica ad ogni impresa “l’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del suddetto regime”.

Stato membro istituisce un  Registro nazionale degli aiuti in “de minimis”, contenente informazioni sugli aiuti concessi alle singole imprese in tale regime. Se viene attivato il regime “de minimis” per settore produttivo agricolo, nel Registro occorre predisporre specifiche sezioni, in cui riportare gli aiuti concessi per singoli settori riproduttivi nei vari esercizi finanziari.

A tal fine il legale rappresentante dell’impresa richiedente l’aiuto in “de minimis” invia una dichiarazione (Modello pubblicato su BUR 13/16) attestante l’ammontare degli aiuti in “de minimis” percepiti nell’anno in corso e nei 2 anni precedenti (compresi gli aiuti percepiti dalle eventuali imprese controllate nello Stato membro, salvo quelle controllate tramite Ente pubblico), specificando entità e tipologia dell’aiuto ottenuto (anche se ancora non erogato).

Stati membri raccolgono informazioni sull’applicazione dei Reg. 1407/13 e 1408/13 (relative in particolare alle singole imprese beneficiarie degli aiuti in “de minimis”), da conservare per 10 anni dalla data di concessione, ed inviano alla Commissione (entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta) le informazioni da questa richieste per accertare il rispetto dei Reg. 1407/13 e 1408/13 (in particolare l’importo complessivo degli aiuti in “de minimis” erogati alla singola impresa).

La Regione, con D.G.R. 24 del 18/01/2016, ha individuato le seguenti misure/sottomisure del PSR Marche 2014/20, in cui viene applicato il regime “de minimis”: Misura 1.1. relativamente alla formazione nel settore forestale e PMI delle zone rurali; 1.2.a relativamente alla informazione sulla diversificazione delle attività produttive; 1.2.b relativamente a informazione nel settore forestale; 2.1.a relativamente alla consulenza fornita agli operatori del settore forestale e delle zone rurali; 3.1 e 3.2 relativamente ai prodotti fuori Allegato I del Trattato; 4.3 relativamente alla trasformazione nel settore forestale; 6.4.b relativamente all’agriturismo, agricoltura sociale ed energia rinnovabile; 9.1. relativamente agli interventi nella forestazione; 15.1. relativamente agli interventi silvoambientali; 15.2. relativamente alla conservazione delle risorse genetiche forestali; 16.1. e 16.2. relativamente agli investimenti nell’innovazione; 16.6 relativamente agli interventi nell’energia rinnovabile da legno; 16.8. relativamente agli investimenti promossi dai soggetti privati; 19.2. e 19.3. relativamente agli investimenti in area GAL promossi da soggetti privati.

Gli aiuti concessi in ambito PSR 2014/20 sono iscritti tramite SIAN a partire dal 1/1/2017 nel Registro informatico degli aiuti di Stato gestito da MIPAAF.

In caso di fusioni o di acquisizioni di imprese, per determinare gli aiuti in “de minimis” concedibili alla nuova impresa, occorre tenere conto di tutti gli aiuti in “de minimis” precedentemente concessi ad ogni impresa partecipante alla fusione/acquisizione. In caso di scissione dell’impresa (in 2 o più nuove imprese), l’importo in “de minimis” concesso prima della scissione va assegnato all’impresa che ne ha beneficiato (Se ciò è impossibile, tale aiuto viene ripartito proporzionalmente in base al valore del capitale azionario detenuto dalle nuove imprese alla data di scissione)

Entità aiuto:

MIPAAF può monitorare le informazioni relative al “de minimis”, avvalendosi del supporto del Gruppo di lavoro aiuti di Stato

D.M. 19/5/20 stabilisce che controllo di importo cumulativo avviene tramite Registro degli aiuti di Stato SIAN

Importo complessivo dell’aiuto in “de minimis” concedibile all’impresa in 3 esercizi finanziari (cioè nei 2 esercizi precedenti e in quello in corso tenendo presente che l’aiuto va considerato al momento della sua concessione e non della data di erogazione all’impresa) mai superiore a:

  • 200.000 € (100.000 € in caso di ditte di trasporto merci su strada, elevato a 200.000 € se la ditta esegue anche altre attività di cui lo Stato membro è in grado di garantirne la distinzione, fermo restando che nessun aiuto in “de minimis” può essere erogato per l’acquisto dei veicoli);
  • 25.000 € per le imprese agricole nel limite massimo fissato dalla Commissione (per l’Italia pari a 840.502.950 €) ripartito con D.M. 19/5/2020 per:

a)75% (pari a 630.377.212,50 €) alle Regioni (Alle Marche assegnati 19.114.751,13 €) in base a: produzione agricola a prezzi di base; numero delle aziende; superficie agricola utilizzata; superficie forestale (ad ogni parametro assegnato un peso pari a 25%). Questo significa che Regione o altro Ente presente nel territorio può concedere contributi in “de minimis” fino ai limiti assegnati. Se dal Registro si evidenzia superamento di 80% della quota regionale a seguito di versamenti effettuati da Enti presenti nella Regione, regime di aiuti relativo è attivato previa autorizzazione di Regione. Se quota assegnata a Regione è esaurita e necessita della concessione di ulteriori aiuti in “de minimis”, Regione stipula accordo con MIPAAF e con altre Regioni, da inviare a Conferenza Stato – Regioni ed al MIPAAF, per il trasferimento da questa di quote rese disponibili

b)25% (pari a 210.125.737,50 €) al MIPAAF e agli altri Enti nazionali che possono concedere aiuti in “de minimis” nel rispetto dei limiti fissati in D.M. 17/5/20. Controllo del rispetto di tali limiti attuato tramite Registro, da cui se emerge un superamento di 80% della quota statale a causa di aiuto in “de minimis” versato da Ente nazionale (diverso da MIPAAF), impone di attivare il suddetto regime di aiuto previa autorizzazione di MIPAAF. Se quota nazionale si esaurisce ed occorre ulteriori risorse, MIPAAF può stipulare accordo con le Regioni per trasferimento di quote disponibili (accordo inviato alla Conferenza Stato – Regioni)

Aiuti in “de minimis”, a prescindere dal suo finanziamento per intero o meno dalla UE  e dall’obiettivo perseguito, è sempre espresso “in termini di sovvenzione diretta in denaro” (al lordo di qualsiasi imposta ed onere). Se l’aiuto è concesso in una forma diversa dalla  precedente, il suo importo corrisponde ad Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL). Se gli aiuti sono erogati in più quote debbono essere attualizzati, applicando il tasso di interesse vigente momento al momento della concessione.

Nuovi aiuti in regime “de minimis” possono essere concessi alle imprese solo dopo aver accertato che questi non facciano superare all’impresa, né allo Stato membro i massimali UE assegnati. Se i suddetti massimali (nazionali o settoriali), deve essere superati, nessuna delle misure dove applicato il regime “de minimis” può ritenersi esonerata dalla notifica alla Commissione.

Per gli stessi investimenti sussiste il divieto di cumulo degli aiuti in “de minimis” con altri aiuti concessi, qualora la somma globale dell’aiuto determina il superamento dei massimali fissati per singola impresa di cui sopra.

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