PAC ED AMBIENTE

PAC ED AMBIENTE (Reg. 1307/13, 640/14; D.M. 20/3/20; D.G.R. 2/11/20)  (cee19)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentare e Forestali (MIPAAF), Ministero Ambiente, Tutela Territorio e Mare (MATTM), Ministero Salute (MISA), Istituto servizi per mercato agricolo alimentare (ISMEA), Consiglio ricerca in agricoltura ed analisi di economia agraria (CRA), Sistema informativo nazionale per sviluppo di agricoltura (SIAN), AGEA, Organismi di controllo, Regione, Enti gestori siti Natura 2000 (Ente gestore)

Agricoltore (inteso come persona fisica o giuridica o gruppo di persone fisiche o giuridiche che esercita attività agricola in aziende situate in Italia, svolgendo “attività minima su superfici agricole mantenute naturalmente in stato idoneo al pascolo o alla coltivazione”) che intende beneficiare degli aiuti diretti alla produzione (PAC) o delle Misure a superficie del PSR 2014/20 o delle Misure previste da OCM per settore vitivinicolo ed ortofrutticolo deve rispettare, sulle superfici a seminativo, superfici non più utilizzate a fini produttivi ma mantenute in buone condizioni agronomiche, prati permanenti, nonché su ogni altra superficie oggetto di aiuto, i seguenti Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA):

–                          CGO 1 Direttiva 91/676/CE relativa a “protezione delle acque da inquinamento provocato da nitrati, provenienti da fonti agricole”, recepita con: D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”, (in particolare art. 74 che definisce concetto di Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) ed art. 92 che designa le ZVN di origine agricola); D.M. 19/4/1999 “Approvazione del codice di buona pratica agricola”; D.M. 25/2/16 “Criteri e norme tecniche generali per disciplina regionale su utilizzo agronomico di effluenti di allevamento ed acque reflue, nonché produzione ed utilizzo agronomico del digestato nelle ZVN”; DDS 10 del 10/9/03 delimitazione delle ZVN; DA 145 del 26/1/10 approvazione “piano di tutela delle acque”; DGR 147 del 18/2/13 dispone conferma di ZVN designate nella Regione Marche con Piano di tutela delle acque; DGR 1282 del 22/10/19 approvazione del programma di azione preliminare nelle ZVN di origine agricola della Regione Marche; DDS 115 del 29/11/19 verifica ed ampliamento di ZVN di origine agricola del fiume Potenza. Impegni da applicare su tutte le superfici agricole ricadenti (in tutto od in parte) in ZVN di origine agricola, riguardano:

a)obblighi amministrativi definiti in base alla produzione aziendale di “azoto al campo”, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e presenza media di capi di bestiame in stabulazione in allevamento (tenere conto di: tipo di allevamento; organizzazione per cicli; periodi di assenza dei capi in stabulazione) riguardanti: fino a 1000 kg. di produzione azoto al campo/anno esonero da comunicazione; da 1001 a 3000 kg. di produzione azoto al campo/anno comunicazione semplificata; da 3001 a 6000 kg. di produzione azoto al campo/anno comunicazione con Piano Utilizzazione Agronomica (PUA) semplificato; oltre 6000 kg. di azoto al campo/anno comunicazione con PUA completo;

b)obbligo tenuta e compilazione del registro dei trattamenti e fertilizzanti (Modello riportato su BUR 95/20);

c)obbligo di rispettare i massimali di concimazione azotata che non deve superare nelle ZVN i 170 kg. di azoto/ha. come media aziendale;

d)obblighi relativi al corretto stoccaggio e trattamento degli effluenti zootecnici e digestati delle deiezioni solide e liquide di animali bovini, bufalini, suini, ovini e caprini da mescolare con paglia (o altro materiale per lettiera) in modo da ottenere materiale palabile, da rimuovere periodicamente con mezzi meccanici (o giornalmente con nastri trasportatori/raschiatori) per essere trasportato in concimaia a platea impermeabilizzata limitata da cordoli perimetrali o attuata su terra naturale. In caso di ovini concimaia può essere costituita da accumuli temporanei in testa agli appezzamenti di terreno agricolo per procedere poi a spandimento agronomico in base alle esigenze colturali. Concimaia non necessaria in caso di stalla a stabulazione libera con lettiera permanente, dove maturazione dello stallatico avviene per periodo minimo previsto direttamente nella zona di riposo della stalla. Ai sensi di DGR 1282/19 piccoli allevamenti (cioè produzione inferiore a 340 kg./anno di azoto in campo) non sono classificabili come aziende zootecniche per cui sono tenuti solo ad avere “disponibilità e tenuta in esercizio di una concimaia per effluenti palabili, atta ad evitare la dispersione di liquidi ed avente platea impermeabile” (comprese concimaie su terra naturale ricca di argilla). Nel caso di piccoli allevamenti di suini in porcilaie tradizionali (cioè dotate di “pavimento pieno e non fessurato, che non prevede il lavaggio con acqua ad alta pressione”) occorre provvedere all’allontanamento manuale giornaliero delle deiezioni solide prodotte da trasportare in concimaia a platea impermeabilizzata, mentre frazione liquida (costituita da “colaticcio” ed urina) va raccolta in un pozzetto (avente dimensioni almeno pari a 0,3 mc/capo per scrofa con suinetti di peso inferiore a 30 kg. o 0,2 mc/capo per suini da ingrasso) situato nelle immediate vicinanze della porcilaia attraverso un’apertura (con o senza griglia) sul pavimento della parte esterna della porcilaia (pozzetto svuotato all’occorrenza per utilizzo agronomico in campo dei liquami o per irrorare il cumulo di letame in concimaia)

–                          CGO 2 Direttiva 2009/147/CE concernente conservazione degli uccelli selvatici e CGO3 Direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione di habitat naturali e seminaturali della flora e fauna selvatica (compresa Decisione UE 2020/96 in cui adottato 13° aggiornamento di elenco Siti Importanza Comunitaria (SIC) per Regione biogeografica mediterranea), recepita con: Legge 157/92 norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio; D.P.R. 357/97 Regolamento recante attuazione Direttiva UE 92/43D.M. 3/9/02 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”; D.M.  17/10/07 “criteri minimi uniformi per definizione delle misure di conservazione relative alle Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”; D.M. 8/8/14 pubblicazione nel sito internet di MATTM di Zone Protezione Speciale; D.M. 6/5/15 designazione quale ZPS litorale di Porto d’Ascoli; D.M. 12/4/16 designazione di 31 ZSC insistenti nel territorio delle Marche; D.M. 5/12/16 designazione di 44 ZSC insistenti nel territorio delle Marche; DGR 1709 del 24/6/97 “indicazioni siti potenzialmente in grado di essere riconosciuti di importanza comunitaria”; DGR 1701 del 1/8/01 “individuazione di ZPS e definizione adempimenti procedurali in ordine a valutazione di incidenza”; DGR 1471 del 27/10/08 “adeguamento misure di conservazione generali per ZPS e SIC”; DGR 1036 del 22/6/09 “adeguamento misure di conservazione generali per ZPS e siti di importanza comunitaria (SIC)”; DGR 1744 del 17/12/12 “approvazione misure di conservazione di habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per siti Natura 2000 ricadenti in Parco Regionale del Conero”; DGR 1202 del 12/9/11 “approvazione misure di conservazione habitat seminaturale nei siti Natura 2000 di Monte Catria, Monte Acuto, Monte della Strega”; DGR 411 del 7/4/14 “L.R. 6/07 approvazione delle misure di conservazione del SIC/ZPS Litorale di Porto d’Ascoli; DGR 549 del 15/7/2015 approvazione piani di gestione sito Natura 2000 boschi tra Cupramarittima e Ripatransone; DGR 550 del 15/7/2015 approvazione piano di gestione sito Natura 2000 Macchia di Montenero, Macchia delle Tassinete, Fonte delle Bussare; DGR 551 del 15/7/2015 approvazione piano di gestione del sito Natura 2000 Selva di Castelfidardo; DGR 552 del 15/7/2015 approvazione piano di gestione sito Natura 2000 Monte di Ascensione, Ponte d’Arli;  DGR 553 del 15/7/2015 approvazione piano di gestione sito Natura 2000 Portonovo e falesia calcarea a mare di Monte Conero; DGR 554 del 15/7/2015 approvazione piano di gestione sito Natura 2000 Monti Carpegna e Sasso Simone e Simoncello, Boschi del Carpegna, settori sommitali di Monte Carpegna e Costa dei Salti; DGR 581 del 15/7/2015 approvazione piano di gestione sito Natura 2000 di Alpe della Luna Bocca Trabaria; DGR 582 del 15/7/2015 approvazione piano di gestione sito Natura 2000 Lecceto di Acquasanta, fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta, S. Gerbone, Valle della Corte, Macera della Morte, Monte Comunitore, boschi riparali del Tronto; DGR 583 del 15/7/2015 approvazione piano di gestione siti Natura 2000 ricadenti nel parco Gola della Rossa e Frasassi; DGR 634 del 20/6/16 approvazione misure di conservazione del SIC Montagna dei fiori; DGR 657 del 27/6/16 approvazione misure di conservazione del SIC Bocca Serriola e Serre del Burano; DGR 658 del 27/6/16 approvazione misure di conservazione Litorale Baia del Re, Corso dell’Arzilla, Selva di San Nicola; Mombaroccio; Tavernelle sul Metauro, fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce; DGR 659 del 27/6/16 approvazione misure di conservazione del SIC Monte Catria e Monte Acuto; DGR 660 del 27/6/16 approvazione misure di conservazione del SIC Gola del Furlo; DGR 661 del 27/6/16 approvazione misure di conservazione del SIC Colle San Bartolo; DGR 687 del 4/7/16 approvazione misure di conservazione del SIC Monte Ceresa; DGR 688 del 4/7/16 approvazione misure di conservazione del SIC Valle Avellana; DGR 689 del 4/7/16 approvazione misure di conservazione del SIC Monte Nerone, Gola di Gorgo a Cerbara; DGR 690 del 4/7/16 approvazione misure di conservazione del SIC Piana di Pioraco; DGR 691 del 4/7/16 approvazione misure di conservazione del SIC Montecalvo in Foglia; DGR 766 del 18/7/16 approvazione piano di gestione di Riserva naturale di Ripa Bianca; DGR 767 del 18/7/16 approvazione misure di conservazione del SIC Costa tra Ancona e Portonovo; DGR 768 del 18/7/16 approvazione misure di conservazione del SIC Gola di Pioraco, Piani di Montelago, Monte Pennino e Valle Scurosa; DGR 769 del 18/7/16 approvazione misure di conservazione del SIC Boschetto a tasso presso Montecavallo; DGR 821 del 25/7/16 approvazione misure di conservazione del SIC Montagna di Torricchio e ZPS di Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Montecavallo; DGR 822 del 25/7/16 approvazione misure di conservazione di Gola della Valnerina, Monte Fema e parte esterna al Parco nazionale Monti Sibillini; DGR 823 del 25/7/16 approvazione misure di conservazione dei SIC ricadenti nel Parco dei Monti Sibillini; DGR 869 del 1/8/16 approvazione misure di conservazione del SIC Selva dell’Abbadia di Fiastra; DGR 870 del 1/8/16 approvazione misure di conservazione del SIC Gola di Sant’Eustachio; DGR 871 del 1/8/16 approvazione misure di conservazione del SIC di Montefalcone Appennino e Smerillo; DGR 872 del 1/8/16 approvazione misure di conservazione del ZPS Gola di Sant’Eustachio, Monte d’Aria e Monte Letegge; DGR 873 del 1/8/16 approvazione misure di conservazione di ZPS dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore; DGR 874 del 1/8/16 approvazione misure di conservazione del SIC Monte Ragnolo e Monte Neta, Rio Terro, Monte Castel Manardo, Tre Santi. Impegni comuni da applicare su tutte le superfici agricole e forestali ricadenti nelle suddette aree ZPS e SIC riguardano:

a)divieto di bruciatura delle stoppie, paglie, vegetazione presente al termine dei cicli produttivi nei prati naturali e seminati, nonché nelle superfici a seminativo (comprese superfici a set aside, non coltivate durante intero anno, ritirate dalla produzione ma oggetto di contributo PAC in quanto mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali), salvo “interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’Autorità competente;

b)divieto di conversione della superficie a pascolo permanente in altri usi;

c)garantita su superfici a set aside, o non coltivate durante intero anno, o ritirate dalla produzione ma ammissibili all’aiuto PAC in quanto mantenute in buone condizioni agronomiche: presenza di copertura vegetale (naturale od artificiale) durante intero anno; attuazione almeno 1 volta all’anno (salvo nel periodo 1 Marzo – 31 Luglio) operazioni di sfalcio, o trinciatura della vegetazione erbacea o pascolamento su terreni ritirati dalla produzione su cui non richiesti titoli di ritiro. Obbligo di eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per realizzare fasce   In deroga ammesse lavorazioni meccaniche su tali terreni durante intero anno, in caso di:

1)       pratica del sovescio attuata con specie da sovescio o piante biocide;

2)       terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

3)       colture a perdere per fauna;

4)       lavorazioni funzionali ad interventi di miglioramento fondiario;

5)       terreni a seminativo ritirati da produzione per 1 anno o, limitatamente all’annata agraria precedente all’entrata in produzione nel caso di terreni a seminativo ritirati per 2 o più anni, lavorazioni da effettuarsi comunque dopo il 15 Luglio  allo scopo di ottenere produzione agricola nell’annata agraria successiva.

In deroga ammesso eseguire nel periodo di divieto 1 Marzo – 31 Luglio, al fine di evitare disseminazione e propagazione di vegetazione indesiderata: operazioni di sfalcio o trinciatura (Escluso comunque ogni intervento che comporti rottura del cotico erboso); pascolamento su terreni ritirati dalla produzione, su cui non fatti valere titoli di ritiro, “purché garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso”;

d)divieto di eliminare elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario, quali: muretti a secco; stagni (con esclusione di invasi artificiali usati a fini irrigui); maceri; pozze di abbeverata; fossi; risorgive. Esclusi interventi relativi a: manutenzione periodica della vegetazione arborea ed arbustiva; realizzazione opere pubbliche o di pubblica utilità;

e)divieto di: distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; disturbo uccelli durante periodo di riproduzione e dipendenza;

f)divieto di produzione e coltivazione di specie contenenti OGM, per evitare ibridazioni genetiche delle specie da tutelare;

g)divieto di prelievo di acque stagnanti, salvo che per “abbeverata del bestiame e per esigenze di protezione civile, avendo cura comunque di lasciare sempre un quantitativo minimo di acqua nel sito stesso” (Escluse acque contenute in invasi artificiali usati a fini irrigui);

h)divieto di eliminare terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco o da scarpata inerbita, salvo loro rimodellamento autorizzato, al fine di assicurarne una gestione economicamente sostenibile;

i)divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall’Ente gestore, salvo quelli ordinariamente eseguiti per preparazione del letto di semina.

Misure minime da adottare in:

a)ZPS caratterizzate da ambienti aperti di montagna mediterranea (quali: Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello; Furlo; Monte Nerone e Monti di Montiego; Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega; Montecucco e Monte Columeo; Valle Rapegna e Monte Cardosa; Monte San Vicino e Monte Canfaito; Monte Giuoco del pallone; Gola di Sant’Eustachio, Monte d’aria e Monte Letegge; Valle Scuriosa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco; dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore; Valnerina, Montagna del Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo; Montagna dei Fiori; Monte Oialona e Colle Propezzano) riguardano:

Ø       gestione di strade ad uso forestale e viabilità forestale attuata nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale regionale (Evitare asfaltatura, salvo per ragioni di sicurezza pubblica o stabilità dei versanti);

Ø       regolamentazione del pascolo, al fine di ridurre fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso, anche per consentire monticazione estiva e transumanza;

b)ZPS caratterizzate da ambienti forestali della montagna mediterranea e dalla presenza di ambienti misti mediterranei (quali: Bocca Serriola; Serre del Burano; Colle San Bartolo e litorale pesarese; Mombaroccio e beato Sante; Valle Scappuccia; Gola della Rossa e di Frasassi; Monte dell’Ascensione) riguardano:

Ø       divieto taglio di alberi in cui accertata presenza di nidi;

Ø       divieto utilizzo di impluvi e canaloni costituiti da corsi di acqua perenni (quali: vie di esbosco di legname a valle, salvo uso di canalette, risine, fili a sbalzo, teleferiche);

Ø       interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto dei Piani forestali o delle indicazioni di Ente gestore del sito Natura 2000;

Ø       garantita negli interventi forestali la conservazione di: tutte le specie fruttifere forestali vigenti; adeguato numero di specie secondarie ed accessorie; esemplari monumentali, ad invecchiamento indefinito, di alcuni alberi secchi e cavi in qualsiasi stato fenotipico o di sviluppo, purché valutato loro stato fitosanitario da Ente competente;

Ø       modalità di governo del bosco (compreso: rilascio di matricine  nei boschi cedui; estensione dei tagli; norme sui tagli intercalari; apertura di nuove strade e piste forestali permanenti) da attuare nel rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e di quelle riportate nei Piani di gestione dei siti Natura 2000;

Ø       regolamentazione da parte di Enti gestori siti Natura 2000 di: interventi selvicolturali di fine turno a carico di cedui e fustaie da sospendere nel periodo di riproduzione delle specie faunistiche, relativamente ad operazioni di abbattimento, apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e di esbosco con mezzi meccanici (Escluse operazioni di depezzamento, ramatura, spalcatura, potatura, concentramento ed allestimento). Nel caso di interventi di miglioramento forestale (cure colturali, conversioni e trasformazioni), sospensione applicata ad interventi di apertura, allargamento o manutenzione di viabilità di servizio forestale e di esbosco con mezzi meccanici. Periodo di sospensione ridotto per cause di forza maggiore (v. avverse condizioni meteoclimatiche che impediscono abbattimento; interventi sulla viabilità di servizio forestale e di esbosco);

Ø       gestione di strade ad uso forestale e viabilità forestale attuata nel rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima (Vietata asfaltatura, salvo per ragioni di sicurezza pubblica o di stabilità dei versanti);

Ø       se più interventi selvicolturali frazionati gravitano su stesso habitat naturale o di specie, richiesta da parte di Ente gestore di sottoporre interventi a valutazione di incidenza;

c)ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide (quali: Fiume Esino in località Ripa bianca; Litorale di Porto d’Ascoli) riguardano:

Ø       divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali;

Ø       divieto di prosciugamento artificiale delle zone umide utilizzate come appostamento fisso di caccia nel periodo 1 Febbraio – 15 Luglio;

Ø       divieto di esercizio venatorio prima del 1 Ottobre, salvo caccia ad ungulati;

Ø       divieto di decollo ed atterraggio di velivoli ultraleggeri e mezzi per volo libero (deltaplani, paracadute per parapendio);

Ø       divieto, lungo corsi di acqua, taglio e danneggiamento della vegetazione naturale, seminaturale acquatica sommersa, semisommersa e riparia, erbacea, arbustiva ed arborea (salvo specifica deroga di Ente gestore per interventi eseguiti dall’Autorità idraulica per ragioni connesse a pubblica incolumità, gestione del sito o pratiche agricole);

Ø       esecuzione monitoraggio da parte di Ente gestore del livello idrico delle zone umide, in particolare durante la stagione riproduttiva delle specie ornitiche presenti;

Ø       regolamentazione da parte di Ente gestore di:

  • taglio dei pioppeti occupati da garzaie, salvo nei periodi di nidificazione;
  • attività venatoria in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
  • attività che comportano improvvise e consistenti variazioni del livello dell’acqua o riduzione della superficie di isole o zone affioranti;
  • realizzazione di sbarramenti idrici ed interventi artificiali su alvei e sponde (quali: rettificazioni; tombamenti; canalizzazioni; arginature; riduzione della superficie di isole affioranti);
  • interventi di controllo o gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva ed erbacea entro zone umide e garzaie in modo da evitare incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno durante il periodo riproduttivo dell’avifauna, salvo interventi straordinari autorizzati da Ente gestore stesso;
  • utilizzo dei diserbanti e pirodiserbo per controllo della vegetazione di rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati, canali collettori)
  1. d)ZPS caratterizzate da presenza di ambienti fluviali (quali: fiume Metauro dal Piano di Zucca alla foce; Valmarecchia; calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia; Tavernelle sul Metauro) riguardano:

Ø       divieto, lungo corsi di acqua, del taglio e danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa, semisommersa e riparia, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga di Ente gestore per interventi eseguiti da Autorità idraulica per ragioni di pubblica incolumità, gestione del sito, pratiche agricole;

Ø       regolamentazione da parte di Ente gestore di:

  • taglio di pioppeti occupati da garzaie, evitando interventi nel periodo di nidificazione;
  • attività venatoria in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
  • realizzazione di sbarramenti idrici ed interventi artificiali su alvei e sponde (quali: rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole o zone affioranti);
  • captazioni idriche ed attività che comportano prosciugamento (anche temporaneo) dei corsi di acqua, o improvvise e consistenti variazioni del livello di acqua, o riduzione della superficie di isole o zone affioranti;
  • pioppicoltura ed arboricoltura da legno a ciclo breve entro golene;
  • interventi di controllo o gestione di vegetazione spontanea arborea, arbustiva ed erbacea entro zone umide e garzaie in modo da evitare taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno durante il periodo riproduttivo dell’avifauna, salvo interventi straordinari autorizzati da Ente gestore stesso;
  • utilizzo di diserbanti e pirodiserbo per controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati, canali collettori);
  • interventi, durante periodo riproduttivo di avifauna, di taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione e formazioni arbustive)

e)ZPS caratterizzate da presenza di ambienti agricoli (quali: Monte Conero) riguardano regolamentazione da parte di Ente gestore di:

Ø       taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando interventi nel periodo di nidificazione;

Ø       utilizzo e limitazioni nell’uso dei fanghi di depurazione

f)ZPS caratterizzate dalla presenza di corridoi di migrazione riguardano:

Ø       divieto di esercizio venatorio prima di 1 Ottobre, salvo caccia ad ungulati;

Ø       regolamentazione da parte di Ente gestore di utilizzo di elicottero, deltaplano e parapendio, al fine di non recare disturbo al flusso migratorio di avifauna

Disposizioni più specifiche per aree SIC/ZPS situate entro Parco Regionale del Conero, Valnerina, Monte Acuto e Monte della Strega, Litorale di Porto d’Ascoli sono riportate nelle delibere adottate dai rispettivi Enti gestori e riportate su BUR 95/20

–                          CGO 4 Reg. 178/02 relativo a “principi e requisiti generali di legislazione alimentare, istituzione di Autorità europea per la sicurezza alimentare, fissazione procedure nel campo della sicurezza alimentare”;  Reg. 470/90 che definisce limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, modificato da Reg. 37/10Reg. 852/04 su igiene dei prodotti alimentari; Reg. 853/04 su igiene dei prodotti alimentari di origine animale; Reg. 183/05 su requisiti di igiene nei mangimi; Reg. 396/05 sui livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale od animale. Disposizioni recepite con: D.M. 27/5/04 inerente “rintracciabilità e scadenza del latte fresco”; D.M. 14/1/05 recante “linea guida per stesura del manuale aziendale per rintracciabilità del latte”; Intesa Governo – Regioni del 15/12/05, aggiornata con atto del 13/11/08,  inerente “Linee guida per gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano”;  Intesa Governo – Regioni del 18/4/07 inerente “Linee guida vincolanti per gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi”; D.Lgs. 158/06 “Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e sostanze betaagoniste nelle produzioni animali”; D.P.R. 55/12 “regolamento per semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”; D.Lgs. 150/12 “attuazione Direttiva 2009/128/CE che istituisce quadro per l’azione comunitaria ai fini di utilizzo sostenibile dei pesticidi”; D.M. 22/1/14 adozione Piano di Azione Nazionale (PAN) per uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Impegni a carico dell’azienda agricola produttrice di alimenti riguardano in caso di:

a)produzioni animali:

1)       corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

2)       adozione misure precauzionali per prevenire introduzione e diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo tramite alimenti;

3)       corretto uso di additivi nei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari;

4)       tenuta di registro in cui annotare: natura ed origine degli alimenti, mangimi e prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali; risultati delle analisi effettuate su animali e sui prodotti di origine animale aventi rilevanza ai fini della salute umana; ogni controllo effettuato su animali o prodotti di origine animale;

5)       stoccaggio e manipolazione degli alimenti (anche trattati a scopi medici) destinati agli animali in modo separato da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per la loro alimentazione, al fine di evitare contaminazioni o rischi di somministrazione impropria;

b)produzioni vegetali:

1)       corretto stoccaggio, manipolazione ed  uso dei prodotti fitosanitari o di sostanze pericolose, al fine di prevenire contaminazioni;

2)       tenuta di registro in cui annotare: ogni uso di prodotto fitosanitario (salvo uso esclusivo di questo in orti e giardini familiari, il cui raccolto è destinato ad autoconsumo) evidenziando date, tipo di prodotto usato, quantità, fasi fenologiche delle colture; risultati di ogni analisi eseguita su piante o prodotti vegetali aventi rilevanza per salute umana;

c)produzione di latte crudo:

1)       latte proveniente da animali in buona salute (cioè: ufficialmente esenti da brucellosi e tubercolosi, salvo autorizzazione di Autorità competente; privi di segni di malattie o ferite che possono causare contaminazione del latte), che non hanno subito trattamenti illegali, o a cui non somministrate sostanze proibite (rispettare sempre tempi di sospensione dalla produzione quando usate sostanze ammesse;

2)       strutture ed impianti a disposizione consentono isolamento di animali infetti (o sospetti di infezione) da brucellosi o tubercolosi, così da evitare conseguenze negative per latte di altri animali;

3)       attrezzature e locali dove latte munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato posizionati e costruiti in modo da limitare rischi di sua contaminazione;

4)       locali dove latte è stoccato dotati di impianti di refrigerazione, protetti contro agenti infestanti e separati dai locali dove animali ospitati;

5)       materiali, utensili, contenitori, superfici con cui latte viene in contatto costituiti da materiale non tossico, facili da lavare e disinfettare dopo ogni utilizzo;

6)       operazioni di mungitura e trasporto del latte attuate in modo da garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio del latte (v. lavaggio mammella prima della mungitura; latte proveniente da animali sotto trattamento farmacologico scartato; stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla frequenza di raccolta e al disciplinare di produzione dei prodotti trasformati);

7)       assicurare rintracciabilità del latte prodotto tramite: predisposizione di Manuale aziendale per rintracciabilità del latte da parte di produttori di latte alimentare fresco; identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e sua prima destinazione da parte dei produttori di latte crudo;

d)produzione di uova:

1)       conservazione nei locali aziendali di uova pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e da esposizione diretta a luce solare, nonché protette in modo efficace dagli urti;

e)produzione di mangimi od alimenti per animali:

1)       registrazione di operatore presso ASL;

2)       corretto stoccaggio e manipolazione di mangimi od alimenti per animali per prevenire ogni loro contaminazione biologica, chimica, fisica;

3)       tenuta di registro in cui annotare: ogni uso di prodotti fitosanitari, biocidi, sementi OGM; provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e sua destinazione;

4)       considerati risultati delle analisi eseguite su campioni prelevati da prodotti primari, ai fini della sicurezza dei mangimi

Alcuni di questi impegni rientrano anche tra quelli riguardanti:

a)CGO9, quali: prevenire introduzione e diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo tramite il cibo;

b)CGO5, quali: corretto uso degli additivi nei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari; provenienza del latte da animali a cui non somministrate sostanze proibite o che hanno subito trattamenti illegali;

c)CGO10, quali: corretto stoccaggio ed uso di prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi; corretta annotazione sul registro dei trattamenti fitosanitari effettuati

–                          CGO 5 Direttiva 96/22/CE concernente “divieto di utilizzo di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali”, recepita con D.Lgs. 158/06 recante analogo titolo. Impegni da applicare negli allevamenti bovini, bufalini, suini, ovini, caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina di allevamento, o nella produzione di latte, uova e miele, riguardano:

a)divieto di somministrare agli animali aziendali: sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena, gestagena; stilbeni; sostanze beta-agoniste; qualsiasi sostanza ad effetto anabolizzante. Deroghe ammesse per loro utilizzo a scopo terapeutico o zootecnico, purché dietro prescrizione medica e somministrazione da parte di veterinario ad animali identificati;

b)divieto di commercializzare animali o prodotti da loro derivati (Latte, uova, miele, carne) a cui somministrati per qualsiasi via o metodo: medicinali veterinari contenenti suddette sostanze o loro derivati; sostanze beta agoniste, estrogene, androgene, gestagene in modo illecito o senza rispettare relativi tempi di sospensione

–                          CGO 6 Direttiva 2008/71/CE relativa ad “identificazione e registrazione dei suini” recepita con D.Lgs. 200/10 recante analogo titolo. Impegni da applicare da parte di allevatori di suini riguardano:

a)richiesta a Servizio veterinario ASL di codice aziendale entro 20 giorni da inizio dell’attività, con relativa registrazione in BDN;

b)comunicazione di eventuali variazioni anagrafiche dell’azienda al Servizio veterinario ASL entro 7 giorni;

c)tenuta di un registro aziendale, in cui annotare entrata ed uscita dei capi entro 3 giorni da evento (entro 30 giorni in caso di capi nati e morti);

d)comunicazione della consistenza di allevamento (comprensiva del totale di nascite e morti) a Banca Dati Nazionale (BDN) entro 31 Marzo;

e)comunicazione a BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica aziendale;

f)movimentazione in entrata ed in uscita dei capi tramite Modello 4 (copia da allegare al registro) da annotare nel Registro aziendale entro 3 giorni da evento  (entro 7 giorni in BDN);

g)obbligo di identificazione individuale con codice aziendale di animale entro 70 giorni dalla nascita, comunque prima di uscita del capo dall’azienda

–                          CGO 7 Reg. CE 1760/00 inerente istituzione “sistema di identificazione e registrazione dei bovini, e relativo ad etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine”, recepito con: D.P.R. 317/96 “Regolamento recante norme per attuazione della Direttiva 92/102/CE relativa ad identificazione e registrazione degli animali”; D.P.R. 437/00 “Regolamento recante modalità per identificazione e registrazione dei bovini”; D.M. 18/7/01 relativo alla modifica degli allegati al D.P.R. 437/00D.M. 31/1/02 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina”; Accordo Stato-Regioni del 26/5/15 relativo a “Approvazione del manuale operativo per gestione di anagrafe bovina”; Ordinanza 28/5/15 “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina, bufalina ed ovicaprina, leucosi bovina enzootica”; D.M. 28/6/16 recante modifica ad Allegato IV di D.P.R. 317/96. Impegni da rispettare da parte di tutti gli allevatori con bovini/bufalini riguardano:

a)richiesta di codice aziendale entro 20 giorni dall’avvio dell’attività a Servizio veterinario ASL, che provvede a registrare azienda presso BDN entro i 7 giorni successivi;

b)comunicazione di opzione su modalità di registrazione degli animali in BDN (direttamente con accesso tramite smart card, o tramite Servizio veterinario ASL od Organizzazioni professionali di categoria o veterinario riconosciuto);

c)comunicazione entro 7 giorni di eventuali variazioni anagrafiche di azienda al Servizio veterinario ASL;

d)richiesta codici identificativi dei capi bovini (2 marche auricolari individuali ) a BDN direttamente, o tramite operatore delegato;

e)esecuzione marcatura di bovini entro 20 giorni dalla nascita, comunque prima che animale lasci l’azienda (Se animale è importato da Paese Terzo, entro 7 giorni dal controllo frontaliero);

f)presenza di passaporto per i capi destinati a scambi comunitari;

g)in caso di capi acquistati da Paese Terzo, consegna, ai fini della loro iscrizione in BDN, al Servizio veterinario il competente la documentazione prevista entro 7 giorni dall’apposizione dei marchi auricolaricomunque prima che animale lasci l’azienda;

h)tenuta aggiornata del registro aziendale (annotare entro 3 giorni da evento eventuali morti, movimentazioni in uscita ed in entrata, applicazione di marche auricolari, identificazione dei capi);

i)comunicazione/aggiornamento di BDN entro 7 giorni da: marcatura dei capi; morte; movimentazione in entrata ed uscita. Allevatori che non aggiornano direttamente BDN, notificano tali informazioni al Servizio veterinario ASL;

j)movimentazione in entrata od in uscita (verso altra azienda e/o impianto di macellazione) dei capi tramite Modello 4 (copia da allegare al registro aziendale) da riportare in BDN;

k)notifica di decesso di animale in azienda entro 48 ore;

l)comunicazione a Servizio veterinario ASL competente ed annotazione nel registro aziendale di furti/smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate entro 2 giorni da evento

–                          CGO 8 Reg. 21/04 istitutivo di un “sistema di identificazione e registrazione degli ovini e caprini”, recepito con D.P.R. 317/96 “Regolamento recante norme per attuazione della Direttiva 92/102/CE relativa all’identificazione e registrazione degli animali”; Ordinanza 28/5/15 “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi e brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina, leucosi bovina enzootica”; D.M. 28/6/16 recante modifica di Allegato IV del D.P.R. 317/96. Impegni da applicare da parte di tutti gli allevatori ovicaprini riguardano:

a)richiesta di codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività al Servizio veterinario ASL che provvede entro 7 giorni dalla richiesta a registrare azienda in BDN;

b)comunicazione di opzione su modalità di registrazione degli animali in BDN (direttamente con accesso tramite smart card, o tramite Servizio veterinario ASL o Organizzazioni professionali di categoria o veterinario riconosciuto);

c)comunicazione entro 30 giorni al Servizio veterinario ASL competente di eventuali variazioni anagrafiche dell’azienda;

d)tenuta del registro aziendale;

e)annotazione entro il 31 Marzo successivo della consistenza di allevamento in BDN e nel registro aziendale. Se tutti i capi registrati individualmente in BDN/registro insieme con relative movimentazioni (esclusi agnelli destinati alla macellazione entro 12 mesi di età) non è necessario comunicare il censimento annuale;

f)movimentazione dei capi tramite Modello 4 (in cui riportare numero dei capi e relativi codici di identificazione) da annotare nel registro aziendale e in BDN, insieme a provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;

g)annotazione nel registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;

h)aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni e di BDN entro 7 giorni da evento (morte, movimentazione in entrata ed in uscita dei capi, applicazione marche auricolari ed identificazione dei capi);

i)identificazione individuale di ovini e caprini nati dopo il 1/1/2010 entro 6 mesi dalla nascita (comunque prima della sua movimentazione) con 2 mezzi di identificazione, di cui 1 è marca auricolare o tatuaggio ed 1 è elettronico. Per animali di età inferiore a 12 mesi destinati al macello, ammesso sistema semplificato di identificazione costituito da apposizione di unico marchio auricolare ad orecchio sinistro recante codice aziendale

–                          CGO 9 Reg. CE 999/01 concernente disposizioni per la “prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili” (TSE), recepito con D.M. 7/1/2000 “sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica dell’encefalopatia spongiforme bovina”. Impegni da applicare in tutti gli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini riguardano:

a)divieto di somministrare ai ruminanti e ad animali diversi da questi prodotti di origine animale o proteine animali;

b)obbligo di immediata denuncia alle Autorità competenti in caso di sospetta infezione da TSE in un animale e di rispettare quanto previsto da  999/01 in caso di TSE sospettata sia confermata;

c)obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali per eradicazione di scrapia ovina classica;

d)obbligo di rispettare condizioni per immissione sul mercato, esportazioni od importazioni di bovini, ovini, caprini o loro progenie di prima generazione e loro sperma, embrioni, ovuli

–                          CGO 10 Reg. 1107/09 concernente immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, recepito con: D.Lgs. 194/95 “Attuazione della Direttiva 91/414/CE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari”; D.P.R. 290/01 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”; D.Lgs. 150/12 “attuazione della Direttiva 2009/128 che istituisce quadro per azione comunitaria a fini di utilizzo sostenibile dei pesticidi”; D.M. 22/1/2014 adozione Piano Azione Nazionale per uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; DGR 2080 del 26/11/2002 relativa a disposizioni procedurali per rilascio del certificato di abilitazione alla vendita e per rilascio delle autorizzazioni all’acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”; DGR 1187 del 2/8/13 “D.Lgs. 150/12 procedure di riferimento per attivazione del servizio per il controllo funzionale/taratura delle macchine per distribuzione dei prodotti fitosanitari e verifica periodica di tale attività”; DGR 1312 del 24/11/14 “D.Lgs. 1501/12 adeguamento del servizio di formazione per utilizzatori, distributori, consulenti di prodotti fiitosanitari”; DGR 138 del 2/3/15 “D.Lgs. 150/12 integrazioni alla DGR 1312/14”; DDS 282 del 24/7/14 inerente procedure per attivazione del servizio di controllo funzionale/taratura delle macchine irroratrici. Impegni da applicare da parte di tutte le aziende agricole acquirenti od utilizzatrici di prodotti fitosanitari riguardano:

a)disponibilità delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi 3 anni;

b)tenuta registro dei trattamenti fitosanitari, aggiornato e conforme (Modello riportato su BUR 95/20, valido anche per attuazione Misure agroambientali del PSR e per sistema di tracciabilità dei mangimi di cui al  CE 183/05). In registro annotare entro il periodo di raccolta del prodotto, comunque entro 30 giorni dal trattamento: elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture: prodotto fitosanitario utilizzato con relativa quantità; superficie della coltura oggetto di trattamento; avversità per cui attuato il trattamento; elementi utili per verificare il rispetto delle prescrizioni riportate in etichetta (date, tipo di prodotto usato, quantità, fasi fenologiche di ogni coltura trattata). Se trattamento eseguito da contoterzista, a cui può essere delegato anche acquisto del prodotto da utilizzare, annotazione nel registro eseguita dallo stesso che lo controfirma, fermo restando a carico del titolare la responsabilità della fatturazione e pagamento. Occorre inserire scheda di trattamento rilasciata dal contoterzista nel registro, che va conservato per almeno 3 anni a disposizione degli Organi di controllo;

c)rispetto delle prescrizioni d’uso riportate nell’etichetta del prodotto impiegato;

d)presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;

e)presenza in azienda di un sito a norma per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari in modo da evitarne dispersione nell’ambiente;

f)possesso del “patentino” (cioè del certificato di abilitazione all’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari), in corso di validità, da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione. Patentino, conseguito a seguito partecipazione a specifico corso (20 ore, ridotto a 12 ore in caso di rinnovo) con superamento di esame finale, ha validità di 5 anni

Obbligo tenuta registro dei trattamenti  vale anche per CGO4, mentre presenza di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari vale anche per BCAA3

–                          CGO 11 Direttiva 2008/119/CE che stabilisce le “norme minime per la protezione dei vitelli”, recepita con D.Lgs. 126/11 “Attuazione della Direttiva 2008/119/CE”. Impegni da applicare da parte di tutti gli allevatori con bovini e bufalini riguardano rispetto degli adempimenti e divieti prescritti nel suddetto Decreto legislativo

–                          CGO 12 Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le “norme minime per la protezione dei suini”, recepita con D.Lgs. 122/11 “Attuazione della Direttiva 2008/120/CE”. Impegni da applicare da parte di tutti gli allevatori con suini riguardano il rispetto degli adempimenti e divieti prescritti nel suddetto Decreto legislativo

–                          CGO 13 Direttiva 98/58/CE riguardante “protezione degli animali negli allevamenti”, recepita con: D.Lgs. 146/01 “Attuazione della Direttiva 98/58/CE”; Circolare Ministero Salute del 5/11/01 chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione modalità per trasmissione dei dati relativi ad attività di controllo”. Impegni da applicare da parte di tutti gli allevatori riguardano il rispetto degli adempimenti e divieti previsti nel suddetto Decreto legislativo

–                          BCAA 1 da applicare su tutte le superfici agricole, con esclusione di oliveti e pascolo permanente nell’intento di proteggere acque superficiali e sotterranee da inquinamento agricolo, comprende:

a)divieto di applicazione di fertilizzanti inorganici su tutte le superfici ubicate entro 5 m. dai corsi di acqua della Regione; ammesso utilizzo di liquami, letame o materiali assimilati, concimi azotati, ammendanti organici entro limiti prescritti da D.M. 25/2/2016 per ZVN; deiezioni di animali al pascolo o allo stato brado non costituiscono violazione al presente impegno;

b)obbligo di costituire o mantenere fascia tampone (cioè di fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, comprendente anche specie arbustive o arboree, o impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data del 13/11/2020), avente larghezza di 5 m. (misurata partendo dal ciglio di sponda, al netto della superficie occupata da strade, salvo caso di loro inerbimento, anche parziale) adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi, canali. Sono escluse da tale obbligo:

1)       scoline e fossi collettori (Fossi situati lungo campi coltivati per raccolta di acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali (prive di acqua propria e destinate alla raccolta e convogliamento di acque meteoriche presenti temporaneamente);

2)       adduttori di acqua per irrigazione, rappresentati da corpi idrici, le cui acque sono destinate solo a campi coltivati;

3)       pensili, cioè corpi idrici dove quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato;

4)       corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che formano una barriera tra acqua e campo.

In caso di mancanza, va costituita una fascia tampone, lungo i corpi idrici superficiali, avente larghezza di 3-5 m. in funzione del loro stato ecologico (ottimo/elevato, buono, sufficiente, scarso/scadente, pessimo/cattivo) o chimico (buono, non buono) definito nell’ambito del Piano di gestione del Distretto idrografico di appartenenza (Elenco delle larghezze da applicare ai vari corpi idrici riportato in BUR 95/20)

Nella fascia tampone è vietato eseguire lavorazioni, salvo “quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi”; sempre escluse lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, salvo interventi di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive od arboree, condotti con minimo disturbo del cotico, purché eseguiti nel rispetto delle norme in materia ambientale, forestale, opere idrauliche, regime delle acque

Deroga alla costituzione/mantenimento di fasce tampone è ammessa in caso di:  particelle agricole ricadenti in zone montane di cui alla Direttiva CE 268/75; terreni stabilmente inerbiti per intero anno solare; oliveti; pascolo permanente

Deroga ai divieti di fertilizzazione e costituzione/mantenimento di fasce tampone è ammessa nel caso di: risaie; “corsi di acqua effimeri ed episodici”, come caratterizzati dalla Regione

–                          BCAA 2 Rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, cartelle esattoriali), a titolo gratuito od oneroso, per l’utilizzo di acque a fini irrigui come previsto dal D.M. 10/3/2020. Impegno investe tutte le superfici agricole e si intende rispettato se beneficiario è in possesso della suddetta autorizzazione o è in corso iter procedurale necessario al suo rilascio

–                          BCAA 3 Direttiva 80/68/CEE concernente “protezione delle acque sotterranee da inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire inquinamento indiretto di queste attraverso scarico e percolazione nel suolo di sostanze pericolose” derivate da attività agricola.  Impegni da applicare sull’intera superficie agricola da parte di:

a)tutte le aziende riguardano: assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;

b)aziende i cui scarichi (cioè qualsiasi immissione effettuata tramite un “sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore delle acque superficiali, su suolo, sottosuolo, rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”) non sono assimilabili a quelli domestici riguardano:

1)       possesso di autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata da Enti competenti (Documento oggetto di verifica), con esclusione di acque reflue domestiche (cioè “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente da metabolismo umano ed attività domestiche”) a cui assimilabili acque reflue provenienti da impresa (cioè provenienti dalla coltivazione del terreno, silvicoltura, allevamento del bestiame, trasformazione di materie prime ottenute prevalentemente dalla coltivazione dei propri terreni);

2)       rispetto delle condizioni di scarico contenute nell’autorizzazione;

3)       divieto di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (Escluse acque reflue domestiche prodotte da insediamenti, installazioni, edifici isolati), se non convogliato in corpi idrici superficiali o reti fognarie o riutilizzato in attività agronomiche (sempre vietato scarico diretto in acque sotterranee e nel sottosuolo)

–                          BCAA 4 Copertura minima del suolo. Impegni da rispettare sono:

a)per superfici a seminativo non più usate a fini produttivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni: assicurare presenza di copertura vegetale (naturale o seminata) durante intero anno. Deroghe ammesse per: pratica del sovescio (in presenza di specie da sovescio o piante biocide); terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; colture a perdere per fauna selvatica; lavorazioni funzionali ad esecuzione interventi di miglioramento fondiario; lavorazioni del terreno eseguite (comunque dopo 30 Giugno) per ottenere produzione agricola nell’annata successiva; 2 lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra 1 Marzo e 30 Giugno nel caso di pratica del maggese (Tecnica giustificabile in base a clima caldo arido e tessitura del terreno) per semina di coltura autunno vernina;

b)per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni o fenomeni di soliflusso: assicurare copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nel periodo 15 Settembre – 15 Maggio (Regione Marche ha ridotto il periodo dal 15 Novembre al 15 Febbraio, vietando comunque lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 Novembre) o, in alternativa, adozione di tecniche per la protezione del suolo (v. discissura o ripuntatura al posto dell’aratura, mantenimento dei residui colturali in campo).

Per entrambe le tipologie di impegno ammesse deroghe per: motivi di ordine fitosanitario riconosciuti da Autorità competente;  lavorazioni funzionali ad interventi di ristrutturazione e/o riconversione di vigneti

–                          BCAA 5 Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione del suolo. Impegni da rispettare su tutte le superfici agricole riguardano:

a)realizzazione di solchi acquai temporanei, in modo che acqua piovana raccolta (anche a monte di appezzamento considerato) mantenga velocità “tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso” e venga convogliata in fossi collettori ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Impegno da attuare su terreni declivi “che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni”. Escluse superfici stabilmente inerbite od occupate da colture permanenti per intera annata agraria. Regione stabilisce che solchi realizzati in funzione di natura e destinazione d’uso del suolo e caratteri morfometrici dei versanti (comunque distanza tra loro inferiore a 80 m.). In deroga, in caso di assenza di canali artificiali o naturali dove convogliare le acque raccolte dai solchi temporanei o di elevata acclività del terreno, con rischi di stabilità del mezzo meccanico, o in zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso individuate dalla Regione, è necessario realizzare fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, aventi larghezza superiore a 5 m. e distanza, tra loro, inferiore a 60 m. in modo da assicurare la sicurezza di macchine ed operatori;

b)divieto di effettuare livellamenti non autorizzati. In deroga ammessi livellamenti ordinari per messa a coltura e sistemazione di terreni a risaia;

c)manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e conservazione di scoline e canali collettori (presenti ai margini dei campi), in modo da garantire efficienza e funzionalità nello sgrondo delle acque. Impegno rispettato in presenza di drenaggio sotterraneo, mentre in caso di trasformazione fondiaria, è ammesso il ridisegno della rete scolante (da mantenere sempre efficiente), fermo restando le disposizioni emanate nelle zone SIC/ZPS.

Se nonostante tali interventi, fenomeno erosivo permane, vincolo di condizionalità è comunque rispettato

–                          BCAA 6 Mantenimento su tutte le superfici a seminativo livelli di sostanza organica nel suolo, nonché tutela di fauna selvatica e protezione di habitat mediante:

a)corretta gestione dei residui colturali;

b)divieto di bruciatura di stoppie e paglie.

Deroghe ammesse per: superfici investite a riso; interventi connessi ad “emergenze di carattere fitosanitario prescritti da Autorità competente” nel rispetto delle norme regionali in materia di bruciatura di stoppie e paglie. Deroghe non applicate nelle ZPS e SIC “salvo diversa prescrizione delle competenti Autorità di gestione”, comunque prevedendo sempre interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica nel suolo, tramite sovescio, o letamazione, o altri interventi di concimazione organica, da effettuarsi entro anno successivo a quello di deroga.

–                          BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici naturali o seminaturali del paesaggio. Impegni da rispettare in ogni superficie agricola riguardano divieto di eliminare: alberi monumentali identificati nel registro nazionale o tutelati da legislazione regionale; muretti a secco; siepi (aventi struttura lineare, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive, situate lungo margini di strade, fossi, campi in zone agrarie, con larghezza, cioè proiezione della chioma sul terreno, minima di 2 m. e massima di 20 m. e lunghezza di almeno 25 m. e copertura arborea ed arbustiva maggiore del 20%); stagni; alberi isolati o in filari (aventi andamento lineare o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione od alternati) caratterizzanti il paesaggio; terrazze; sistemazioni idraulico agrarie caratteristiche (cioè reticoli di regimazione delle acque, aventi larghezza massima di 10 m. e “carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con ambiente agrario circostante”, compresi fossi e canali aziendali con relative scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea).

          Deroghe ammesse per:

a)motivi di ordine fitosanitario riconosciuti da Autorità competenti;

b)elementi caratteristici del paesaggio, realizzati anche con intervento pubblico, che non presentano caratteri di permanenza e tipicità;

c)interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboree/arbustive, comprendenti anche taglio a raso di ceppaie e taglio dei ricacci delle capitozze;

d)eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (Ailanto, robinia) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (Vitalba, rovo);

e)eliminazione di sistemazioni idraulico agrarie caratteristiche se consentito da normativa vigente

Interventi di potatura delle siepi ed alberi caratteristici del paesaggio eseguite nel periodo invernale, ma mai (neppure in deroga) nella stagione della riproduzione e nidificazione degli uccelli, cioè nel periodo compreso tra 15 Marzo e 15 Agosto salvo diversa disciplina a livello regionale

Requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari da applicare da parte di tutte le aziende agricole ed in particolare riguardanti in caso di:

–                          fertilizzanti:

a)applicazione di: codice di buona pratica agricola ai sensi del D.M. 19/4/1999 sia per aziende situate in ZVN, che per quelle fuori da ZVN; requisiti relativi ad inquinamento da fosforo;

b)impegni per aziende aderenti a misure agroambientali ed all’agricoltura biologica: tenuta del registro dei trattamenti; stoccaggio degli effluenti e digestati; rispetto dei massimali di distribuzione di azoto in campo; rispetto divieti temporali e spaziali di utilizzo dei fertilizzanti, effluenti zootecnici e digestati in campo riportati nelle rispettive CGO e BCAA (v. divieto di concimazioni inorganiche entro 5 m. da corsi di acqua);

–                           prodotti fitosanitari di cui al D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”, D.Lgs. 150/12 “attuazione Direttiva 2009/128/CE istitutiva di azione comunitaria per uso sostenibile dei pesticidi”, D.M. 22/1/2014 “adozione Piano di azione nazionale per uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”:

a)obbligo per attrezzature per uso professionale relative alla distribuzione di prodotti fitosanitari in ambito agricolo ed extragricolo (acquistate dopo il 26/11/2011) di eseguire il 1° controllo funzionale entro 5 anni dall’acquisto presso Centri prova riconosciuti da Regione (Controllo riguarda corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione come attestato da tecnico del settore o da struttura specializzata), avente validità di 5 anni fino al 31/12/2020 (poi controlli ogni 3 anni);

b)possesso da parte di utilizzatori professionali di: adeguate conoscenze sui principi generali di difesa integrata obbligatoria (possesso di bollettino fitosanitario su supporto cartaceo od informatico o, in mancanza di reti di monitoraggio fitosanitario, supporto di servizio di consulenza); certificato di abilitazione all’acquisto ed all’utilizzo (Patentino) dei prodotti fitosanitari;

c)rispetto delle disposizioni relative al corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari;

d)rispetto delle disposizioni vigenti in merito all’uso dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici e di altri luoghi sensibili

Criteri di mantenimento della superficie in stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ed attività agricola minima, ove non definiti da Regione, sono quelli stabiliti dal D.M. 18/11/2014

In caso di cessione, a qualsiasi titolo, di azienda (in tutto od in parte) obblighi del cedente sono attribuite al rilevatario

Iter procedurale:

Istituito presso MIPAAF un Comitato paritetico (composto da rappresentanti di MIPAAF, MATTM, MISA, AGEA, Organismi pagatori, Regioni, Associazioni ambientaliste riconosciute, Organizzazioni professionali agricole, Organizzazioni del tavolo agroalimentare) per monitoraggio e formulazione di proposte di modifica all’applicazione della condizionalità . Comitato si riunisce almeno 1 volta all’anno e si avvale di assistenza tecnica di ISMEA, SIAN, CRA, Istituto di diritto agrario comunitario comparato

Regione deve approvare, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto MIPAAF, l’elenco degli impegni di condizionalità applicabili nel proprio territorio da inviare in via preliminare a MIPAAF, affinché questo (sentito AGEA ed Organismi tecnici di supporto) possa avanzare eventuali osservazioni in merito. Per anno 2020 D.M. 20/3/2020 pubblicato su G.U. 113/20, recepito dalla Regione Marche con DGR 1365 del 2/11/2020.

AGEA invia bozza di circolare a Regione (emette parere entro 30 giorni successivi) ed al Comitato paritetico. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale, AGEA emana circolare, in cui stabiliti: termini ed effetti procedurali attuativi del decreto; criteri comuni di controllo; indici di verifica del rispetto degli impegni (compresi aspetti tecnici da considerare per valutare variazioni derivanti da uso di nuovi sistemi di identificazione della superficie)

AGEA è Autorità competente al coordinamento dei controlli sulla condizionalità, che sono a carico degli Organismi pagatori, i quali possono avvalersi di soggetti terzi (in grado di garantire un’efficacia nei controlli analoga a quella di Organismi di controllo specializzati), fermo restando obbligo di riferire all’Autorità giudiziaria se inadempienza accertata costituisce ipotesi di reato. AGEA accerta efficacia dei controlli intrapresi da Organismi pagatori.

Regione nell’ambito del PSR 2014/20, sentita AGEA, emana atto in cui individuare:

–                          “fattispecie di violazioni degli impegni di condizionalità riferiti a colture, gruppi di colture, operazioni, misure/sottomisure del PSR”;

–                          livelli di gravità, entità, durata di ogni violazione;

–                          requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (In mancanza applicare quello di D.M. 20/3/2020);

–                          ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;

–                          eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano esclusione o recupero dAl sostegno previsto dall’operazione stessa;

–                          modalità di verifica degli impegni previsti da PSR e dai relativi livelli di gravità, entità, durata di ogni violazione.

Se a causa della mancata od incompleta attuazione di tali adempimenti si hanno implicazioni finanziarie a valere sulle risorse FEAGA e/o FEASR, Commissione fa rivalsa su Italia/Regione ed AGEA applica riduzioni ed esclusioni in conformità alle disposizioni UE, nazionale, regionali

Organismi pagatori comunicano entro 15 Settembre dati relativi a riduzioni ed esclusioni ad aiuto applicate nell’anno precedente ad AGEA, che invia entro 15 Ottobre a MIPAAF, MEF, Comitato paritetico dati relativi a: campioni estratti; controlli svolti con relativi esiti riferiti all’anno precedente.

Regione Marche, approvato con DGR 626 del 3/8/2015 un protocollo di intesa con AGEA per eseguire controlli e modalità di trasmissione a MIPAAF ed AGEA degli esiti controlli eseguiti da servizi veterinari ASUR in merito a:

–                          criteri di condizionalità relativi a sicurezza alimentare: CGO 4, CGO 5. AGEA può eseguire controlli su alimenti di origine animale e mangimi. Per CGO 4 numero minimo di allevamenti da controllare ogni anno pari almeno a 1%, mentre per CGO 5 controlli riguardano eventuali residui di sostanze farmacologiche da effettuarsi mediante campionamento mirato di animali considerati potenzialmente a rischio secondo un Piano nazionale (tenere conto di entità delle produzioni nelle diverse specie, sesso, età, tipo di allevamento, momento produttivo, aspetto logistico);

–                          criteri di condizionalità relativa a identificazione e registrazione animali, quali: CGO 6, CGO 7, CGO 8. Controlli attuati su un numero animali di allevamento pari a 1% per CGO 6, 3% per CGO 7e CGO 8

–                          criteri di condizionalità relativi a malattie degli animali, quali CGO 9. Controlli attuati in base a Piano nazionale di controllo BSE indipendentemente da analisi del rischio (in particolare controlli per tutti gli animali morti di età superiore a 48 mesi o macellati oltre 72 mesi di età sottoposti a prelievo del tronco encefalico

–                          criteri di condizionalità relativi a benessere degli animali, quali CGO 11, CGO 12, CGO 13. Controlli riguardano almeno:

a)10% di allevamenti con: vitelli a carne bianca (15% per allevamenti con oltre 50 capi); oltre 40 capi suini o 6 scrofe; oltre 500 capi di galline ovaiole o broiler;

b)15% di allevamenti con: oltre 50 capi di altri bovini; oltre 10 capi di struzzi; oltre 250 capi di tacchini ed altri avicoli; oltre 250 capi di conigli; oltre 50 capi di ovini e caprini; oltre 10 capi di bufali; oltre 10 capi di cavalli; animali da pelliccia

Ai fini della selezione del campione, la popolazione di riferimento è data dai beneficiari di pagamenti diretti PAC, o premio vendemmia verde o ristrutturazione vigneti, o premi misure a superficie di PSR (Esclusi quanti aderiscono al regime di “piccoli agricoltori”). AGEA mette a disposizione dei Servizi veterinari ASL dati su popolazione di riferimento entro 28 Febbraio in via preliminare ed entro 30 Settembre in via definitiva, al cui interno Servizi veterinari eseguono analisi del rischio per ogni elemento da sottoporre a controllo. Analisi porta a redazione di piano di controllo specifico. Servizio veterinario ASL procede a selezione del campione, facendo in modo che almeno 20-25% aziende selezionate con criterio di casualità, mentre per il resto tenere conto delle dimensioni minime in termini di rappresentatività per CGO e problematiche sanitarie

Al fine di rendere omogeneo sistema di controllo ed applicazione delle sanzioni, Ministero Salute  definisce criteri di rischio ed AGEA definisce:

–          check list per specifica CGO controllata o documenti equivalenti di controllo pubblicate su BUR 72/15;

–          livelli di prescrizione (infrazione di importanza minore) cui associare azioni correttive;

–          livelli di infrazione cui assoggettare eventuali impegni di ripristino;

–          ponderazione parametri di condizionalità (portata, gravità, durata);

–          modalità di definizione caratteristiche di infrazione (negligenza, intenzionalità)

Servizi veterinari ASL eseguono controlli inerenti condizionalità in base a proprio calendario di attività.

Entro 1 mese da esecuzione sopralluogo (termine prorogato a 3 mesi in caso di analisi di tipo fisico o chimico) redatto verbale di controllo contenente: nominativo agricoltore controllato; persone presenti al controllo; termine di preavviso del controllo; criteri e norme oggetto di controllo; natura e portata dei controlli eseguiti; risultati dei controlli; atti e norme per cui rilevate infrazioni; valutazione importanza infrazioni per ciascun atto o norme in termini di gravità, portata, durata, frequenza con indicazione entità della sanzione da applicare (Evidenziare eventuale deroga o proroga concessa da Stato membro nell’applicazione di atto o norme che consente non applicazione di sanzione). Entro 3 mesi da controlli in loco, agricoltore viene informato di ogni infrazione rilevata e delle misure correttive da adottare.

Non oltre 31 Marzo successivo, Servizi veterinari mettono a disposizione risultati conseguiti, tramite loro inserimento in BDN o in Sistema Informativo Nazionale Veterinario e della Sicurezza Alimentare (SIVA) ed inviando nel contempo ad AGEA copia documentazione di controllo inerente aziende negative e con prescrizioni (Documenti per aziende positive conservati presso Servizio a disposizione di eventuali controlli di AGEA o UE). Se da controlli emergono numero signifìcativo di infrazioni aumentare percentuale di controllo in generale o per singolo atto o norma oggetto di irregolarità.

Se necessario possibile concordare tra AGEA e Servizi veterinari ASL:

a)sviluppo programmi formativi congiunti, in considerazione evoluzione di tecnologie e normativa di condizionalità;

b)azioni informative congiunte rivolte ad Associazioni produttori ed allevatori in modo da favorire rispetto dei requisiti di condizionalità

Sanzioni:

Sanzioni amministrative in caso di inosservanza, inadempienza, violazione, infrazione dei vincoli di condizionalità (CGO e BCAA) applicate, sotto forma di riduzione od esclusione dell’aiuto (con eventuale recupero delle somme versate), a tutte le domande di aiuto (anche per importi inferiori a 100 €) relative a pagamenti diretti PAC, aiuti OCM, premi per Misure a superficie del PSR 2007/13 e 2014/20. presentate da agricoltore nel corso dell’anno in cui rilevata inadempienza (Esclusi da sanzione quanti aderiscono al regime dei “piccoli agricoltori” ai sensi di Reg. 1307/13 ed al regime del biologico)

Riduzioni od esclusioni applicate “se in qualsiasi momento dell’anno civile considerato per premio PAC, le regole della condizionalità non sono rispettate” nonché se queste non rispettate nei 3 anni successivi a quello di concessione del premio di ristrutturazione dei vigneti, o nell’anno successivo a concessione premio vendemmia verde,. Sanzioni applicate anche in caso di:

a)cessione di superficie agricola se inadempienza è imputabile a cessionario/cedente;

b)proprietario o detentore di allevamento siano soggetti differenti ed entrambi titolari di domanda di aiuto su cui rilevate non conformità nella gestione degli animali (v. contratti di soccida);

c)inadempienze connesse all’attività agricola e riguardanti superfici aziendali oggetto di premio (superfici forestali oggetto di sanzione solo se richieste a premio, altrimenti sempre escluse);

d)attribuibili ad atti od omissioni imputabili al beneficiario di aiuto/sostegno (comprese persone fisiche o giuridiche o gruppi o loro associazioni), salvo casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore.

Applicate seguenti tipologie di provvedimenti:

a)allerta tempestiva per “inadempienze di limitata rilevanza”, i cui effetti possono essere sanati ed i cui parametri di portata, gravità, durata sono tutti di livello basso (Esclusi casi di inadempienza che determinano rischio diretto per salute pubblica o degli animali, nonché tutti i casi in cui “natura di inadempienza produce effetti negativi superiori ai limiti fissati per infrazioni di importanza minore o tali da non consentire il ripristino della situazione conforme a quella prescritta dalle disposizioni violate”). AGEA notifica a beneficiario inadempienza ed obbligo di adottare misure correttive, in modo da sanare inadempienza nei termini fissati, senza quindi applicare sanzioni. Se a controlli successivi (entro 3 anni consecutivi) si accerta che inadempienza non sanata, viene applicata una sanzione con effetto retroattivo ed infrazione è considerata reiterata. Se da un controllo attuato oltre 3 anni successivi su beneficiario che ha ricevuto allerta emerge nuova non conformità a CGO o BCAA con livelli bassi di gravità, portata, durata è possibile applicare ulteriore “allerta tempestiva”. Ai soggetti che hanno ricevuto per la 1° volta un’allerta tempestiva è concessa priorità nell’accesso al sistema di consulenza aziendale del PSR

b)azione correttiva di natura agronomica, strutturale o amministrativa stabilita da Autorità di controllo, al fine di ripristinare le condizioni violate, o eliminare gli effetti negativi dell’infrazione. Se azione eseguita correttamente nei termini prescritti o se impossibile realizzarla per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario: annullata qualunque riduzione di aiuto per infrazione;

c)applicazione di sanzioni all’importo totale dei pagamenti dovuti nel corso dell’anno a seguito della domanda di aiuto, sostegno o pagamento presentata, qualora accertate infrazioni ad impegno o a gruppo di impegni (insieme di 2 o più impegni affini, caratterizzati da elementi omogenei) calcolate in base a:

1)       portata della infrazione (dipende dall’impatto dell’infrazione, limitato all’azienda o più ampio);

2)       gravità della infrazione (dipende dalle conseguenze dell’infrazione “alla luce degli obiettivi della condizione o norma in questione”);

3)       durata della infrazione (dipende dal tempo durante il quale “ne perdura l’effetto e dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli”).

Tipologia di infrazione e quindi di sanzione può essere dovuta a:

a)negligenza con riduzione dell’aiuto calcolata nel seguente modo:

1)       valutata entità della inadempienza per ogni condizione o norma violata in termini di portata, durata, gravità che può essere bassa (1), media (3), alta (5). Inadempienza definita grave se ripetuta e di livello massima

2)       una volta quantificati i suddetti indici si sommano i relativi punteggi e si procede a calcolarne il valore medio (compreso tra 1 e 5), tenendo conto che in caso di più inadempienze in un dato settore si considera un’unica inadempienza

3)       si confronta il punteggio ottenuto con seguente griglia di valori: se punteggio compreso tra 1 e 3 si ha riduzione dell’aiuto di 1% (Classe I); tra 3 e 5 punti riduzione di 3% (Classe II);  5 o più punti riduzione di 5% (Classe III)

4)       sommare la percentuale di riduzione definita per ogni settore di condizionalità, violato per tutte le norme/condizioni violate (riduzione aiuto per negligenza mai superiore a 5%)

b)reiterazione, cioè inadempienza accertata più di 1 volta in 3 anni consecutivi a medesima norma o condizione, purché beneficiario venga informato di inadempienza anteriore, in modo da avere opportunità di prendere provvedimenti per porre termine ad inadempienza. Livello della sanzione (calcolato secondo precedente procedura) moltiplicato per 3 in caso di 1° reiterazione (reiterazione aiuto mai superiore a 15%) + avvertimento ad agricoltore se limite del 15% viene superato che prossima infrazione rilevata a stessa norma o condizione nei 2 anni successivi verrà considerata intenzionale. Se rilevata 2° reiterazione nel corso dei 2 anni successivi alla 1°: riduzione aiuto applicata nell’anno precedente moltiplicata x 3, comunque mai superiore a 15% (Se superato 15%, si ha avvertimento)

c)intenzionalità (qualora: rilevate ripetute reiterazioni dell’infrazione; superati limiti fissati per singola norma e condizione; carattere di intenzionalità accertato nel corso dei controlli): riduzione aiuto pari a 20%. In caso di ripetizione di più infrazioni intenzionali in 3 anni: riduzione aiuto per infrazione intenzionale moltiplicata x 3 + azienda esclusa da tutti i pagamenti nell’anno successivo

Nel caso di violazione di più impegni rilevate nel corso dell’anno dovute a negligenza e intenzionalità si applica cumulo comunque mai superiore ad importo totale dell’aiuto dovuto al beneficiario nell’anno di riferimento. In particolare si potrà avere:

  • 2 infrazioni rilevate in 2 settori di condizionalità diversi, di cui 1 per negligenza ed 1 intenzionale: infrazioni si sommano (Infrazione per negligenza pari a 3% + infrazione intenzionale pari a 20% = 23%)
  • 3 o più infrazioni rilevate in più settori di condizionalità differenti, di cui almeno 1 intenzionale: infrazioni si sommano fino a 5% per infrazioni per negligenza
  • 3 o più infrazioni rilevate in 2 settori di condizionalità diversi, di cui almeno 1 intenzionale: infrazioni considerate come unica infrazione (2 infrazioni in campo condizionalità di cui 1 per negligenza ed 1 intenzionale pari a 20% + 1 infrazione a benessere animale pari a 3% = 23%)
  • 2 infrazioni per negligenza in settori diversi di condizionalità, di cui 1 ripetuta, o 2 infrazioni nello stesso campo di condizionalità di cui 1 reiterata: sanzione triplicata per infrazione ripetuta + sanzione per infrazione non ripetuta, comunque fino a 15%
  • 2 infrazioni per negligenza ripetute nello stesso settore di condizionalità (considerate come unica infrazione): riduzione aiuto fino a 15%
  • 2 o più infrazioni intenzionali nello stesso settore di condizionalità (considerate come unica infrazione): riduzione aiuto pari a 20%
  • 2 o più infrazioni intenzionali in settori di condizionalità diversi: si sommano le riduzioni dell’aiuto previste
  • 2 o più infrazioni intenzionali ripetute: somma delle riduzioni dell’aiuto previste + azienda esclusa dal regime di aiuto PAC nell’anno successivo.

In caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità o degli impegni previsti dalle Misure a superficie di PSR o di altri obblighi previsti dalla normativa UE, nazionale o dal PSR (in particolare quelli relativi a: uso dei fertilizzanti o dei prodotti fitosanitari; “criteri di mantenimento della superficie in stato idoneo al pascolo o alla coltivazione” ed attività agricola minima di cui al D.M. 7/6/2018): applicata riduzione od esclusione per ogni impegni o gruppo di impegni (inteso come insieme di 2 o più impegni affini) non rispettato sull’importo complessivo dei pagamenti ammessi nel corso dell’anno di accertamento. Percentuale di riduzione fissata in base a gravità, entità e durata di infrazione (come descritto in precedenza) per ogni coltura, o gruppo di colture, o tipologia di operazione e per ogni impegno non rispettato, tenendo conto che: livello di infrazione basso (=1) determina riduzione del 3%; livello di infrazione medio (=3) determina riduzione del 5%; livello di infrazione alto (=5) determina riduzione del 10%% (calcolo effettuato in base alla media dell’entità di infrazione rilevata per ogni impegno non rispettato). Ammessa possibilità di sospendere la sanzione se beneficiario “pone rimedio all’inadempienza entro 3 mesi

Se durante anno rilevate violazioni ad 1 o più impegni pertinenti a condizionalità PAC ed a PSR imputabili al beneficiario: riduzione di aiuto per impegno violato doppia rispetto a 3%, 5%, 10% fino ad esclusione di aiuto per anno in questione + avvertimento che in caso di ulteriore stessa infrazione nel periodo residuo di impegno questa viene considerata di livello grave con conseguente recupero di aiuto versato

Se accertate inadempienze analoghe negli ultimi 4 anni o durante l’intero periodo del PSR 2014/20 per stesso beneficiario e stessa Misura/tipologia di operazione o per misura analoga del PSR 2007/13: inadempienza ritenuta grave (cioè gravità, entità, durata di inadempienza ripetuta a livello massimo) con rifiuto del sostegno nell’anno in corso + recupero integrale dell’aiuto versato + esclusione dall’aiuto per stessa misura/tipologia nell’anno successivo. Se inadempienza ripetuta ritenuta non grave (cioè livello massimo di inadempienza in termini di gravità, entità, durata raggiunto 1 sola volta o mai raggiunto): riduzione del 3%, 5%, 10% maggiorata del doppio applicata ad impegno violato

Ripetizione durante periodo di impegno di stessa violazione che ha determinato esclusione da aiuto: nuova esclusione del beneficiario dal sostegno del PSR per stessa tipologia di operazione per anno in corso ed anno successivo

In caso di dichiarazioni difformi relative ad animali diversi da bovini, ovini e caprini calcolate in base a tabella di conversione riportata in Allegato 5 pubblicata su G.U. 113/20 (per specie animali non riportate nella suddetta Tabella, fare riferimento a coefficienti stabiliti da Regione nel PSR): percentuali di riduzione ed esclusione fissate da Reg. 640/14

In caso di violazione di impegni riferiti a colture, gruppi di colture, operazioni, misure relative a pagamenti pluriennali inerenti a PSR 2007/13 e 2014/20: recuperi applicati anche ad importi pagati negli anni precedenti per stessa operazione se dimostrato che violazione avvenuta anche in precedenza, tenendo conto dei livelli di gravità, entità, durata e ripetizione di ogni violazione fino ad esclusione o revoca del sostegno . Regione può decidere di applicare ad anni precedenti livello di recupero diverso da quello di anno di accertamento o di non applicare sanzione se obiettivo perseguito con Misura non compromesso, livello di non conformità non grave, non conformità non rilevata. In caso di impegni/per pagamenti pluriennali: importi già versati negli anni precedenti per stessa operazione non recuperabili, né oggetto di sanzione, né “esigibile alcunché nei confronti del beneficiario” se scostamento in difetto di superficie accertata rispetto a quella determinata nelle annualità precedenti è dovuta a variazione delle modalità di identificazione della superficie (v. piano colturale grafico adottato dal 2016, uso di strumenti geospaziali). Se negli anni precedenti applicata sanzione per difetto di superficie accertata rispetto a quella dichiarata: sanzione permane anche se tale difetto compensato applicando nuovi metodi di identificazione della superficie

In caso di mancato rispetto di impegni previsti per Misure PSR non connesse a superfici o animali o previsti da altre normative UE o nazionali (v. appalti pubblici, aiuti di Stato, altri requisiti e norme obbligatorie): riduzione od esclusione di importo complessivo erogato o da erogare per tipologia di intervento a cui riferiti impegni violati. Percentuale di riduzione determinata in base a gravità, entità, durata, ripetizione di ogni infrazione relativa ad impegno o gruppo di impegni. Inadempienza si definisce grave quando ripetuta (cioè accertata analoga inadempienza per stessa Misura od operazione) a partire da anno di accertamento “con livelli massimi di gravità, entità, durata” e ripetuta negli ultimi 4 anni o durante PSR 2014/20 o durante PSR 2007/13. In presenza di ripetizioni di inadempienza non grave (cioè livello massimo ricorre 1 sola volta o mai): riduzione doppia della percentuale applicata in caso di assenza di ripetizione

Se accertata inadempienza grave relativa ad impegno o gruppo di impegni o che beneficiario presentato prove false per ricevere sostegno o non fornito per negligenza le necessarie informazioni: sostegno rifiutato o recuperato integralmente + beneficiario escluso da stessa Misura o tipologia di operazione per anno di accertamento ed anno successivo

In caso di inadempienza alle regole in materia di appalti pubblici: correzione finanziaria da applicare definita in base a D.M. 22/10/2018

Entità aiuto:

Fondi derivati dall’applicazione delle suddette sanzioni a seguito dei controlli eseguiti nell’anno precedente, secondo quanto comunicato da AGEA entro 15 Ottobre (entro 21/5/2020 per quote recuperate nel periodo 2015 – 2018), sono accreditate per 75% a FEAGA Garanzia, mentre restante 25% è riservato a MIPAAF che, di intesa con Conferenza Stato-Regione, ha stabilito con D.M. 5/3/2020 di destinarlo ad interventi mirati a:

  1. a)assicurare massima diffusione presso beneficiari, strutture di assistenza tecnica, Amministrazioni regionali della conoscenza relativa agli obblighi e divieti inerenti alla condizionalità a carico delle aziende agricole;
  2. b)migliorare l’efficienza delle attività di controllo esercitate dagli Organismi pagatori sul rispetto della condizionalità;
  3. c)corrispondere ad esigenze specifiche individuate da Organismi pagatori e Regioni

AGEA invia a:

  1. a)MIPAAF entro 31 Marzo successivo (Per anno 2020 entro 22/9/2020) una proposta di piano (per sua approvazione) contenente: interventi individuati a livello regionale e nazionale; entità delle risorse necessarie per sua realizzazione
  2. b)MIPAAF e Regione una relazione sull’utilizzo delle risorse assegnate e sui risultati ottenuti dagli interventi attuati nell’anno precedente

Posted in: