REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO (D.Lgs. 237/98; Legge 388/00) (social33)
Soggetti interessati:
Persone esposte al rischio di marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche, sociali al mantenimento proprio e dei figli, purché:
– aventi reddito mensile inferiore a 250 EUR per persone sole, 300 EUR per 2 persone, 520 EUR per 3 persone, 615 EUR per 4 persone, 740 EUR per 5 persone. Reddito desumibile da ultima dichiarazione redditi, tenendo conto che reddito da lavoro dipendente considerato al 75%;
– privi di redditi immobiliari (Esclusa casa di abitazione) e mobiliari (Titoli di Stato, azioni, fondi comuni, obbligazioni, depositi bancari);
– residenti da almeno 12 mesi (3 anni in caso di immigrati extraCE) nel Comune;
– disponibili ad eseguire corsi di formazione professionale ed iscriversi ad Ufficio collocamento (Requisito non richiesto per quanti impegnati in: attività di recupero scolastico o formazione; attendono a cure di figli in età minore di 3 anni o con handicap gravi; impegnati in programmi di recupero terapeutico con certificato di impossibilità lavorativa).
Iter procedurale:
Ministero Solidarietà Sociale individua, di intesa con Regioni, Comuni (compresi quelli che hanno sottoscritto od aderito a Patti territoriali approvati alla data del 30/6/2000) presso cui avviare sperimentazione (comunque da concludere entro 30 Giugno 2007) del reddito minimo di inserimento.
Comune ha il compito di:
1) definire modalità invio domande da parte persone emarginate;
2) definire modalità di verifica e controllo requisiti di povertà ed emarginazione sociale;
3) elaborare programma di integrazione sociale di individuo o famiglia, comprendente:
- coordinamento con altre prestazioni dei servizi sociali;
4) individuare responsabile programma di integrazione sociale;
5) procedere a controllo rispetto obblighi beneficiari e di quanti collaborano a programma;
6) tenere adeguata documentazione su interventi promossi, loro durata, beneficiari, data di cessazione o motivi permanenza di attività. Dati forniti a Ministero;
7) fissare priorità di erogazione aiuti a persone con figli minori o con handicap gravi a carico;
8) individuare persona del nucleo familiare a cui erogare aiuto che “garantisca effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare”.
Interessato presenta domanda di aiuto a Comune, allegando:
– dichiarazione sostitutiva notorietà attestante possesso requisiti soggettivi
– copia ultima dichiarazione dei redditi.
Comune esegue istruttoria. Se domanda respinta, ammesso ricorso, entro 30 giorni, a Sindaco che decide nei successivi 30 giorni.
Beneficiari hanno obbligo di:
1) comunicare a Comune ogni variazione nella composizione familiare, reddito percepito o patrimonio. Ogni 6 mesi inviare comunque dati aggiornati in merito;
2) rispettare impegni assunti con programma di integrazione sociale;
3) accettare eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato, pena revoca aiuto.
Comune sospende o riduce aiuto in relazione a gravità inadempienza ad obblighi o situazione familiare. In caso di falsa dichiarazione, Comune chiede rimborso aiuti versati. Contro tali provvedimenti ammesso ricorso, entro 30 giorni, a Sindaco, che decide nei successivi 30 giorni.
Ministero individua Ente che esegue valutazione su: modalità realizzazione sperimentazione e relativi costi, effetti del reddito minimo di inserimento per contrastare povertà ed emarginazione.
Entità aiuto:
Contributo a Comuni pari a 90% spese sostenute per reddito minimo di inserimento che sarà pari a differenza tra reddito percepito e reddito minimo ministeriale a partire da data invio domanda e per 1 anno (Reddito rinnovabile se mantenuti requisiti di accesso).
Costi di gestione per organizzare servizio di integrazione a reddito minimo a carico Comune.
Somme non spese entro 30 Giugno 2007 da Comuni versato a Fondo nazionale per politiche sociali