REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO (D

REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO (D.Lgs. 237/98; Legge 388/00)  (social33)

Soggetti interessati:

Persone esposte al rischio di marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche, sociali al mantenimento proprio e dei figli, purché:

–          aventi reddito mensile inferiore a 250 EUR per persone sole, 300 EUR per 2 persone, 520 EUR per 3 persone, 615 EUR per 4 persone, 740 EUR per 5 persone. Reddito desumibile da ultima dichiarazione redditi, tenendo conto che reddito da lavoro dipendente considerato al 75%;

–          privi di redditi immobiliari (Esclusa casa di abitazione) e mobiliari (Titoli di Stato, azioni, fondi comuni, obbligazioni, depositi bancari);

–          residenti da almeno 12 mesi (3 anni in caso di immigrati extraCE) nel Comune;

–          disponibili ad eseguire corsi di formazione professionale ed iscriversi ad Ufficio collocamento (Requisito non richiesto per quanti impegnati in: attività di recupero scolastico o formazione; attendono a cure di figli in età minore di 3 anni o con handicap gravi; impegnati in programmi di recupero terapeutico con certificato di impossibilità lavorativa).

Iter procedurale:

Ministero Solidarietà Sociale individua, di intesa con Regioni, Comuni (compresi quelli che hanno sottoscritto od aderito a Patti territoriali approvati alla data del 30/6/2000) presso cui avviare sperimentazione (comunque da concludere entro 30 Giugno 2007) del reddito minimo di inserimento.

Comune ha il compito di:

1)       definire modalità invio domande da parte persone emarginate;

2)       definire modalità di verifica e controllo requisiti di povertà ed emarginazione sociale;

3)       elaborare programma di integrazione sociale di individuo o famiglia, comprendente:

  • coordinamento con altre prestazioni dei servizi sociali;

4)       individuare responsabile programma di integrazione sociale;

5)       procedere a controllo rispetto obblighi beneficiari e di quanti collaborano a programma;

6)       tenere adeguata documentazione su interventi promossi, loro durata, beneficiari, data di cessazione o motivi permanenza di attività. Dati forniti a Ministero;

7)       fissare priorità di erogazione aiuti a persone con figli minori o con handicap gravi a carico;

8)       individuare persona del nucleo familiare a cui erogare aiuto che “garantisca effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare”.

Interessato presenta domanda di aiuto a Comune, allegando:

–          dichiarazione sostitutiva notorietà attestante possesso requisiti soggettivi

–          copia ultima dichiarazione dei redditi.

Comune esegue istruttoria. Se domanda respinta, ammesso ricorso, entro 30 giorni, a Sindaco che decide nei successivi 30 giorni.

Beneficiari hanno obbligo di:

1)       comunicare a Comune ogni variazione nella composizione familiare, reddito percepito o patrimonio. Ogni 6 mesi inviare comunque dati aggiornati in merito;

2)       rispettare impegni assunti con programma di integrazione sociale;

3)       accettare eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato, pena revoca aiuto.

Comune sospende o riduce aiuto in relazione a gravità inadempienza ad obblighi o situazione familiare. In caso di  falsa dichiarazione, Comune chiede rimborso aiuti versati. Contro tali provvedimenti ammesso ricorso, entro 30 giorni, a Sindaco, che decide nei successivi 30 giorni.

Ministero individua Ente che esegue valutazione su: modalità realizzazione sperimentazione e relativi costi, effetti del reddito minimo di inserimento per contrastare povertà ed emarginazione.

Entità aiuto:

Contributo a Comuni pari a 90% spese sostenute per reddito minimo di inserimento che sarà pari a differenza tra reddito percepito e reddito minimo ministeriale a partire da data invio domanda e per 1 anno (Reddito rinnovabile se mantenuti requisiti di accesso).

Costi di gestione per organizzare servizio di integrazione a reddito minimo a carico Comune.

Somme non spese entro 30 Giugno 2007 da Comuni versato a Fondo nazionale per politiche sociali

 

 

Posted in: