RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI

RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI (D.P.R. 602/73; Legge 44/12, 145/18) (tasse15)

Soggetti interessati:

Cittadini contribuenti, Agenti della riscossione (v. Agenzia delle Entrate).

Iter procedurale:

Agente di riscossione ricevuta la richiesta di rateazione da parte del contribuente può iscrivere l’ipoteca solo in caso di mancato accoglimento della richiesta o di sua decadenza. Nell’atto di accoglimento della domanda sono fissati i termini di pagamento delle rate mensili.

Per ottenere i benefici della Legge 145/18 il debitore deve inviare all’Agente della riscossione entro il 30/04/2019 una dichiarazione (modello predisposto dallo stesso Agente di riscossione), in cui indica:

  • di essere “in grave e comprovata situazione di difficoltà economica” (cioè dispone di un ISEE, Indicatore della situazione economica equivalente, inferiore a 20.000 €, in cui sono compresi interessi di mora e somme aggiuntive), o nei cui confronti è stata aperta una procedura di liquidazione (allegare copia del relativo decreto);
  • debiti che intende definire;
  • numero delle rate entro cui intende effettuare il pagamento.

Entro il 31/10/2019 Agente della riscossione comunica ai debitori: ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell’estinzione del debito; ammontare delle singole rate; giorno e mese di scadenza di ogni rata; mancanza dei requisiti prescritti o presenza nella dichiarazione di debiti diversi da quelli ammessi al beneficio, con conseguente “impossibilità di estinguere il debito”; inserimento del debito oggetto di dichiarazione nella definizione dei carichi affidati all’Agente, con relativo ammontare delle somme dovute da estinguere in massimo 17 rate con loro scadenze (prima rata, pari al 30% della suddetta somma, avrà scadenza al 30/11/2019; mentre il restante 70%, ripartito in rate di pari importo verrà restituito con scadenza al 31 Luglio e 30 Novembre di ogni anno a partire dal 2020, maggiorato di un tasso di interesse annuo pari al 2%).

 Suddetti debiti possono essere estinti avvalendosi delle procedure di cui alla Legge 145/18, anche se oggetto di precedenti dichiarazioni.

Entità aiuto:

D.P.R. 602/73 stabilisce che Agente di riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, per “temporanee situazioni di obiettiva difficoltà dello stesso”, una ripartizione delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili (ammessa proroga di altre 72 rate mensili “in caso di comprovato peggioramento della situazione e non intervenga decadenza”). Debitore può chiedere che, in luogo di rate costanti, vi siano rate variabili “di importo crescente per ciascun anno”

Legge 44/12 consente agli Enti pubblici di Stato di riconoscere al debitore, “che versa in situazione di obiettiva difficoltà economica, purchè non intercorra un contenzioso con gli stessi o questo già usufruisca di rateizzazione”, la possibilità di pagare l’importo dovuto in rate costanti/variabili (salvo i crediti dovuti agli Enti previdenziali per sanzioni comunitarie).

Amministrazione pubblica è sempre tenuta al pagamento a favore del beneficiario delle somme eccedenti l’ammontare del debito oggetto di inadempimento, comprensivo delle spese ed interessi di mora dovuti.

Legge 145/18 ad art. 1 commi 184-194 consente ai soggetti che “versano in grave e comprovata situazione di difficoltà economica di estinguere (senza applicazione di sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive) i debiti derivanti dal mancato versamento sia delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone e/o delle attività, sia dei contributi dovuti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi di INPS (esclusi quelli oggetto di accertamento) risultanti dai carichi affidati al singolo Agente di riscossione, relativi al periodo intercorrente dal 01/01/2000 al 31/12/2017 versando:

  1. 16% delle somme affidate all’Agente di riscossione, a titolo di capitale ed interessi, se ISEE del nucleo familiare superiore a 8.500 € (20% se è compreso tra 8.500 e 12.500 €; 35% se è superiore a 12.500 €)
  2. somme maturate a favore dell’Agente di riscossione “a titolo di aggio” sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Soggetti nei cui confronti è aperta una procedura di liquidazione possono estinguere il debito versando il 10% delle somme di cui alla lettera a) ed il 100% delle somme della lettera b).

Il versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) può avvenire in un’unica soluzione entro il 30/11/2019, o in più rate con scadenza: 30/11/2019 pari al 35% dell’importo dovuto; 31/03/2020 pari al 20%; 31/07/2020 pari al 15%; 31/03/2021 pari al 15%; 31/07/2021 pari al 15%. In caso di pagamento rateale si applicano a partire dal 01/12/2019 gli interessi al tasso annuo del 2% annuo.

Sanzioni:

In caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive: debitore decade dal beneficio della rateazione + intero importo dovuto viene iscritto in ruolo e “riscuotibile in un’unica soluzione” + carico dell’imposta non più rateizzabile.

Mancato versamento al beneficiario delle eccedenze versate rispetto all’ammontare del debito: violazione dei doveri di ufficio.

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