QM UOVA

QM UOVA (D.G.R.M. 19/9/11)  (avicun24)

Soggetti interessati:

Allevamenti avicoli, centri di selezione ed imballaggio, stabilimenti per la produzione di prodotti a base uovo che intendono aderire, seppure non con obblighi di esclusività (Rimane comunque obbligo di separazione del prodotto) al marchio “QM – Qualità dalle Marche”

Iter procedurale:

Approvato con D.G.R.M. 1226 del 19/9/2011 disciplinare di produzione per il marchio regionale “QM” al settore uova e ovoprodotti che si applica a:

–          uova di categoria A (guscio e cuticole puliti, intatti e con forma normale, camera d’aria immobile, con altezza inferiore a 6 mm., tuorlo visibile a speratura solo come ombratura, senza contorno apparente, leggermente mobile in caso di rotazione di uovo, ma con ritorno in posizione centrale, albume chiaro, forme con sviluppo impercettibile, privo di corpi estranei e di odori atipici, non lavate e pulite né prima, né dopo classificazione, senza alcun trattamento di conservazione, né refrigerate in locali od impianti sotto 5°C, classificate in base al peso in XL di peso superiore a 73 g., l se di peso da 63 a 73 g., M se di peso da 53 a 63 g., S se di peso inferiore a 53 g.) prodotte da galline ovaiole destinate al consumo umano e/o trasformazione e distinte in:

1)       extrafresche: uova di categoria A non lavate, né refrigerate o sottoposte a trattamenti di conservazione con camera d’aria inferiore a 4 mm. e termine di conservazione fino a 9° giorno successivo a data di deposizione;

2)       fresche: uova di categoria A non lavate, né refrigerate o sottoposte a trattamenti di conservazione, con camera d’aria di altezza inferiore a 6 mm. e termine di conservazione fino a 28° giorno da imballaggio

–          prodotti d’uovo o ovoprodotti liquidi ed essiccati distinti in misto, albumi, tuorli (risultanti della trasformazione di uova o vari componenti o miscugli di uova).

Il disciplinare di produzione comprende:

a)       impiego di materie prime non OGM in tutte le fasi dell’allevamento e della produzione;

b)       assicurazione della rintracciabilità mediante sistema informatico SI.TRA. od analogo di allevamenti avicoli, centri di selezione ed imballaggio, stabilimenti per produzione di prodotti di uovo. Tracciabilità deve riguardare caratteristiche del prodotto, flussi dei materiali coinvolti, tipologia organizzazioni coinvolte e rapporti vigenti tra loro;

c)       tipologie di confezionamento ed imballaggio di uova e prodotti d’uovo possono essere diverse in funzione di richiesta del mercato, purché nel rispetto delle disposizioni di legge. Confezionamento subordinato a notifica inizio attività;

d)       etichettatura. Sulla superficie esterna di:

·         imballaggi di uova di categoria A riportare: codice centro di imballaggio; nome ed indirizzo del produttore; categoria di qualità; categoria di peso; termine minimo di conservazione; indicazione metodo di allevamento; condizioni particolari di conservazione (Indicazioni ai consumatori per tenere uova al fresco dopo acquisto); logo del marchio QM. Indicazioni facoltative riguarda dicitura “galline ovaiole allevate con alimenti non – OGM”;

·         imballaggi contenenti prodotti a base uovo riportare: nome Paese speditore (codice in 2 lettere); numero riconoscimento di stabilimento; sigla CE, o EEC, o EWG, o EOF. In etichetta riportare temperatura di mantenimento; data di scadenza; logo marchio QM. Indicazioni facoltative riguarda dicitura “galline ovaiole allevate con alimenti non OGM”.

Indicazioni in etichetta da riportare nella lingua in cui commercializzato prodotto. Logo QM riportato in modo integrale, non confuso con altri elementi grafici o altre scritte presenti in etichetta (v. Marchi privati). In caso di inosservanza di tali prescrizioni, Regione può revocare licenza d’uso del marchio;   

e)       rispetto delle seguenti norme di allevamento, raccolto, trasporto, trattamento e confezionamento di uova e prodotti d’uovo da attestare mediante adozione da parte di tutti gli operatori di filiera di un sistema di registrazione documentale, quali:

·         allevamento di galline ovaiole all’aperto, a terra o con gabbie modificate (costituita da nido, lettiera che consente di becchettare e razzolare, posatoi con almeno 15 cm. di spazio, avente superficie di almeno 750 cmq. di cui 600 cmq. utilizzabile ed altezza non inferiore a 20 cm), rispettose del benessere animale, sicurezza di operatori ed ambiente

·         diagramma di flusso di allevamento incentrato su seguenti fasi: arrivo pulcini; loro accasamento e permanenza in pulcinaia; scasamento con destinazione a pollaio; accasamento in pollaio; inizio produzione uova; raccolta uova; scasamento per fine ciclo (di ogni fase operare annotazione in registro)

·         diagramma di flusso di uova comprendente seguente fasi: allevamento QM, raccolta uova, trasferimento uova al centro di imballaggio, ricevimento, selezione e timbratura (uova sporche od incrinate escluse dal marchio QM), confezionamento, etichettatura, imballaggi in scatole, deposito, trasporto;

·         diagrammi di flusso di prodotti d’uovo, comprendenti seguenti fasi: arrivo uova; sgusciatura; refrigerazione; stoccaggio refrigerato; eventuale aggiunta di ingredienti (sale e zucchero); pastorizzazione; stoccaggio in silos; raffreddamento, essiccamento in camera calda, confezionamento, stoccaggio più o meno refrigerato, trasporto

Detentori di galline ovaiole a terra, all’aperto e in gabbie modificate e responsabili di stabilimenti debbono adottare misure di controllo volte a:

a)       evitare assunzione da parte di animali di contaminanti e residui che possono provenire da aria, acqua, terreno, mangimi, uso di fertilizzanti, fitosanitari, pesticidi, impiego di medicinali veterinari. Alimenti somministrati debbono soddisfare esigenze nutrizionali in modo bilanciato “privi di materie prime, coadiuvanrti, additivi e nutrienti OGM”. Vietato uso di mangimi contenenti coloranti sintetici, farine di carne o pesce e sostanze inibenti;

b)       rispettare benessere e salute degli animali (v. superfici minime per consentire movimento animali; ambiente idoneo a riduzione problemi sanitari), controllo dlle zoonosi (in particolare malattie trasmissibili all’uomo;

c)       conservare registrazione natura ed origine di alimenti somministrati ad animali, prodotti medicinali veterinari, insorgenza di malattie che possono incidere su sicurezza dei prodotti derivati, risultati delle analisi su animali, uova, feci;

d)       ridurre possibilità di introduzione di germi patogeni nell’allevamento attraverso installazione di: barriere all’ingresso per regolamentare accesso ad allevamento; spogliatoio attrezzato per vestizione del personale in entrata; piazzole ad ingresso di capannone; reti antipasseri su tutte le aperture;

e)       provvedere ad una raccolta delle uova giornaliera (Esclusi giorni festivi e prefestivi) con consegna al centro di selezionamento entro 48 ore dalla data di deposizione e confezionamento entro le successive 24 ore (nel caso di trasformazione, questa deve avvenire entro 7 giorni da deposizione). Uova raccolte in vassoi, disposti in pellet recanti etichette identificative di produttore, codice di allevamento, data raccolta;

f)        tenere puliti nastri di raccolta delle uova (muniti di sistemi di soffiaggio antipolvere), nonché sala e struttura di raccolta uova (pulizia giornaliera e disinfezione con cadenza fissata da manuale corretta prassi igienica);

g)       verificare che uova arrivate al centro di imballaggio da allevamenti aderenti a marchio QM siano identificate con codice identificativo allevamento e stoccate in apposito spazio riservato al QM. Tali uova saranno poi selezionate e confezionate, con stampigliatura sul guscio: codice allevamento di provenienza e data di deposizione. Uova da sistemare su pellet, su cui riportare codifica del cliente di destinazione. Uova non idonee al confezionamento destinate ad industria alimentare per prodotti d’uovo, ma comunque non timbrate sul guscio come idonee al consumo;

h)       accertare che su confezioni uova da destinare ad immissione al consumo riportare marchio QM, riferimento ad unità produttiva ed a centro di confezionamento, termine minimo di conservazione. Confezioni debbono rimanere inalterate fino al momento acquisto da parte utilizzatore;

i)         attestare che produzione di ovoprodotti avvenuta solo:

·         in stabilimenti riconosciuti;

·         mediante uova a marchio QM

·         immagazzinate in locali con temperature di non oltre 6°C e, una volta tolte da imballaggio, trasferite in locale dove vengono rotte e trattate termicamente (tramite pastorizzazione), al fine di eliminare microrganismi patogeni.                                              

Concessionari del marchio QM:

a)       coordina attività di allevamento avicoli, centri di selezione ed imballaggio, stabilimenti per produzione di prodotto di uovo nell’ambito del SI.TRA.;

b)       chiede eventuale adesione al disciplinare solo per uova o per ovoprodotti;

c)       rispetta tutti gli obblighi assunti nei confronti con Regione Marche come sottoscritti nella convenzione per la concessione del marchio;

d)       rispetta tutti gli obblighi assunti nei confronti di aderenti a filiera con cui sottoscritto specifiche convenzioni 

e)       vigila su corretto operato di associati ed aderenti a filiera che utilizzano marchio QM   

Aderenti alla filiera sono tenuti a:

a)       rispettare regolamento d’uso del marchio “QM”;

b)       attenersi a quanto previsto dal sistema documentale del marchio “QM”;

c)       rispettare disciplinare di produzione per uova od ovoprodotti a marchio “QM” approvato da Regione;

d)       utilizzare marchio “QM” solo dopo rilascio licenza d’uso al concessionario;

a)       rispettare impegni presi con stipula convenzione con Regione e concessionario ed in particolare per:

·         allevamenti avicoli: esclusivismo o raccolta e consegna separata di uova a marchio “QM”; individuazione responsabile qualità da comunicare a concessionario; dotarsi di idonee strutture atte a soddisfare quanto richiesto dal disciplinare (alimentazione, benessere animali);

·         centri di selezione ed imballaggio e stabilimenti produzione di prodotti a base uovo: definizione rapporti con fornitori di uova; esclusivismo o raccolta e consegna in partite separate di uova e prodotti a base uovo a marchio “QM”; individuazione responsabile di qualità da comunicare a concessionario; dotarsi di strutture idonee a soddisfare dal punto di vista igienico sanitario quanto previsto da disciplinare produzione.

Piano dei controlli prevede:

a)       sistema di autocontrollo svolto dai singoli operatori della filiera aderenti sul rispetto al disciplinare, secondo linee guida predisposte da concessionario;

b)       controllo di parte seconda eseguito da concessionario su soggetti della filiera tramite verifiche iniziali al momento di adesione e successivi controlli per accertare mantenimento requisiti. Controllo svolto da nucleo interno o esterno, comunicato ad Ente terzo certificatore, tenendo conto di: fasi del processo produttivo; punto di controllo;  tipo di controllo (documentale, ispettivo, analitico); criteri di accettabilità delle caratteristiche controllate; frequenza; responsabilità di esecuzione; criteri di gestione delle non conformità; documenti di registrazione e tracciabilità; criteri di valutazione requisiti qualitativi; analisi da eseguire con relativa frequenza; definizione valori di accettabilità;

c)       controlli di parte terza di Ente terzo indipendente, pubblico o privato, accreditato ai sensi norme UNI 45011, individuato dal concessionario  

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