AIUTI POLLAME

AIUTI POLLAME (Reg. 1308/13, 1323/19; Legge 205/17; D.M. 14/3/2018, 15/1/20)  (avicun23)

Soggetti interessati:

Ministero Salute (MISA); Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF);  Consiglio Nazionale Ricerche (CNR); Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSV) quale Centro di referenza nazionale per influenza aviaria; Organizzazioni produttori del settore avicolo (OP)

Micro, piccole e medie imprese operanti nel settore avicolo danneggiate dalle epidemie di influenza aviaria (quali: imprese produttrici di uova da cova; imprese produttrici di pulcini (incubatoi), imprese di allevamento di pollastre, ovaiole e pollame da carne delle specie individuate; centri di imballaggio delle uova), con esclusione di:

  • imprese diverse dalle precedenti
  • imprese soggette a clausola Deggendorf, cioè destinatarie di ordini di recupero di aiuti concessi a seguito della decisione della Commissione di dichiararli illegittimi od incompatibili con il mercato interno
  • imprese in difficoltà, salvo quelle che lo sono diventate a causa delle perdite/danni provocati dalle suddette epidemie.

Iter procedurale:

MISA ha approvato, con DM 14/03/2018, le modalità attuative del “Fondo per l’emergenza avicola” istituito con Legge 205/17, le cui risorse sono destinate prioritariamente alle imprese ubicate nelle aree a maggiore densità di allevamenti avicoli, per finanziare le attività inerenti a:

a)incremento della sorveglianza passiva sulla popolazione avicola domestica e selvatica;

b)simulazione in campo;

c)adozione del programma di sorveglianza nei volatili domestici e selvatici (integrativo del Piano nazionale di sorveglianza dell’influenza aviaria)  predisposto, in base ad un’analisi del rischio, da MISA, con il supporto di IZSV e CRN, ed attuato dalle Regioni;

d)raccolta ed analisi delle informazioni da parte di IZSV e CRN sull’ecologia dei volatili selvatici e loro interazione con i volatili domestici, al fine di individuare fattori di rischio nella trasmissione della malattia;

e)costituzione di adeguate scorte di materiali necessari a gestire gli interventi in situazioni di epidemia (v. disinfettanti, dispositivi di protezione individuali, materiali per eseguire prelievi);

f)potenziamento e standardizzazione, anche tramite rete interregionale, dei sistemi di abbattimento, distribuzione, disinfezione ed intervento nei focolai (compresa acquisizione di strutture mobili);

g)stipula da parte delle Regioni (anche in forma associata) di contratti con aziende specializzate nel servizio di abbattimento, disinfezione e smaltimento degli animali, in cui riportare: obbligo di predisporre da parte dell’aggiudicatario delle misure tecniche ed organizzative (compresa messa a disposizione di squadre operative, adeguatamente formate ed attrezzate) da impiegare in loco, al fine di contrastare la diffusione dell’influenza aviaria nella Regione; garanzia fornita dall’aggiudicatario di essere in grado di abbattere gli animali entro 24 ore dall’emanazione del provvedimento sanitario, e/o di disinfettare lo stabilimento entro 24 ore dalla richiesta dell’Autorità, e/o di smaltire le carcasse entro 24 ore dall’abbattimento

h)interventi per il miglioramento della biosicurezza negli allevamenti avicoli;

i)interventi a favore delle imprese agricole per gli oneri (non compensati da aiuti UE) da queste sostenute per la riduzione della densità di allevamento dei tacchini decisa dalle Regioni ad alto rischio, sulla base di un programma specifico elaborato a seguito della valutazione del rischio (a tali interventi destinate non oltre il 12% delle risorse assegnate a queste Regioni).

Regioni a basso rischio (tra cui Marche) destinano le proprie risorse alle attività di cui alle lettere a) e b), mentre IZSV destina interamente le proprie risorse allo sviluppo dei sistemi per lo studio della correlazione genotipica ed all’attività di supporto tecnico scientifico a favore di MISA e Regioni.

Regioni inviano a MISA una relazione tecnico finanziaria semestrale sulle attività svolte.

MISA:

a)svolge, avvalendosi di  Istituto, attività coordinamento e vigilanza sui precedenti interventi (in particolare nella situazione di emergenza);

b)verifica lo stato di attuazione dell’anagrafe informatizzata delle aziende avicole;

c)istituisce un Tavolo di coordinamento (composto da 2 rappresentanti di MISA, 2 rappresentanti di MIPAAF, 2 rappresentanti delle Regioni, 1 rappresentante di IZSV), al fine di individuare, per le Regioni ad alto rischio, linee guida atte a:

1)       regolamentare l’autorizzazione di nuovi insediamenti avicoli, in funzione della densità aziendale già presenti

2)       valutare la compatibilità ambientale dell’insediamento di avicoli, in modo da garantire una corretta gestione del territorio

3)       gestire le richieste di nuovi accasamenti nelle situazioni di emergenza

4)       definire le misure di controllo e di riduzione temporanea  della densità negli allevamenti avicoli a rischio più elevato (specie nelle aree dove risulta maggiormente concentrata la produzione avicola)

UE può adottare provvedimenti eccezionali di sostegno al mercato se questo viene colpito da:

  1. limitazioni alla libera circolazione dei prodotti, a seguito di provvedimenti adottati per combattere la propagazione di certe malattie degli animali;
  2. gravi perturbazioni di mercato direttamente legate ad una perdita di fiducia da parte del consumatore, “a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica ed animale”

Tali provvedimenti sono sollecitati da uno Stato membro, che abbia adottato misure sanitarie e veterinarie atte a debellare rapidamente la epizoozia, e sono validi soltanto “nei limiti e per la durata strettamente necessaria al sostegno di tale mercato”. A tal fine Commissione, con Reg. 1323/19, ha deciso di partecipare per il 50% al finanziamento del programma adottato dall’Italia per sostenere il mercato delle uova (da cova e da consumo) e della carne di pollame colpito dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5. In attuazione del Reg. 1323/19 MIPAAF, con D.M. 15/1/2020 ha individuato come beneficiari di aiuto le imprese produttrici di uova da cova, incubatoi, centri di imballaggio delle uova, imprese di allevamento di pollastre, ovaiole e pollame da carne delle seguenti categorie: pollo; faraona; anatra; gallina ovaiola; pollastra; cappone; pulcino; tacchino; uova da consumo e da cova del genere Gallus

Soggetti interessati presentano domanda ad AGEA (nei termini e sulla base del modello predisposto da questa), allegando documentazione (registri ufficiali o altra specifica documentazione di tipo contabile, sanitario, commerciale in possesso di azienda) attestante danni subiti nel periodo 1/10/2017 – 30/6/2018 “in conseguenza delle misure sanitarie messe in atto per contenere epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5”. Nella dichiarazione/documentazione evidenziare:

a)numero di uova distrutte, inviate alla trasformazione, declassate;

b)numero di pulcini soppressi;

c)numero di animali (riproduttori o da allevamento) macellati in anticipo;

d)entità del prolungamento del vuoto sanitario e del mancato accasamento;

e)perdita di valore degli animali venduti fuori standard;

f)maggiori costi di produzione per prolungato accasamento

AGEA verifica completezza delle domande pervenute e relativa documentazione (escluse domande non inerenti il periodo 1/10/2017 – 30/6/2018) ed effettua il pagamento dell’aiuto spettante ad ogni beneficiario entro il 30/9/2020, dopo aver accertato che danni aziendali “non compensati da aiuti di Stato o da assicurazioni e per i quali non è stata ricevuta alcuna contribuzione finanziaria UE”, né sono stati superati i limiti massimi di intervento fissati nel Reg. 1323/19

Entità aiuto:

UE con Reg. 1323/19, come modificato dal Reg. 1206/20, ha stabilito che UE partecipi nella misura del 50% alle spese sostenute da MIPAAF per aiutare mercato delle uova da cova, uova da consumo e carni di pollame colpite da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità rilevati e notificati da Italia nel periodo 1/10/2017 e 30/6/2018 e nel periodo 20/7/2017 e 28/9/2017 che hanno determinato chiusura obbligatoria di allevamenti. Contributi erogati per:

a)perdite della produzione di pollame pari a: 0,105 €/uovo da cova distrutto fino a 416.355 uova; 0,07 €/uovo da cova trasformato in ovoprodotti fino a 18.211.121 uova; 0,13 €/settimana/tacchina da ingrasso fino a 3.263.749 capi; 0,215 €/settimana/tacchino maschio da ingrasso fino a 6.140.730 capi; 0,1475 €/settimana/faraona da ingrasso fino a 392.869 capi; 0,064 €/settimana/pollo da carne fino a 50.390.617 capi; 0,194 €/settimana/anatra da ingrasso fino a 140.000 capi; 0,013 € settimana/gallina ovaiola allevata in gabbia fino a 140.000 capi; 0,013 €/settimana/gallina ovaiola allevata a terra fino a 1.933.867 capi; 0,055 €/settimana/pollastra allevata a terra fino a 265.136 capi; 0,045 €/settimana/pollastra allevata in gabbia fino a 185.900 capi;

b)perdite connesse al prolungamento della durata dell’allevamento dovuto al divieto di trasferire gli animali pari a: 0,115 €/settimana/pollastra standard fino a 323.794 capi; 0,12 €/settimana/pollo standard fino a 5.600 capi; 3,86 €/settimana/cappone fino a 2.000 capi; 1,0534 €/settimana/tacchino standard fino a 11.021 capi; 0,5627 €/settimana/giovane tacchino di dimensioni fuori standard fino a 12.662 capi;

c)eliminazione del pollame nelle zone regolamentate pari a: 0,565 €/tacchina fino ad un massimo di 847.257 capi; 1,03 €/tacchino maschio  fino a 586.923 capi; 0,19 €/pollo fino a 40.908 capi; 0,2015 €/pollo rurale fino a 1.445.908 capi

d)perdita di produzione dei riproduttori ubicati nelle zone regolamentate pari a: 0,135 €/pollo da carne fino a 1.621.820 capi; 1,185 €/tacchino fino a 127.689 capi

In caso di richieste superiori (in termini di animali o di uova) ai limiti fissati, le spese ammissibili sono adeguate per singola tipologia di intervento, purché il totale delle rettifiche risulti inferiore al 10% del livello massimo cofinanziato da UE, che eroga la propria quota del 50% solo dopo aver ricevuto comunicazione da parte dell’Italia di avere liquidato gli aiuti alle imprese avicole. A tal fine MIPAAF, AGEA, Organismi pagatori eseguono controlli per accertare: sussistenza dei requisiti da parte delle imprese beneficiarie prima dell’erogazione dei suddetti aiuti; pieno utilizzo delle risorse UE entro i termini previsti.

MIPAAF comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni delle risorse UE operate dalla Commissione o restituzione, a qualunque titolo, di queste alla Commissione, affinché venga adeguata la corrispondente quota a carico dello stesso Fondo di rotazione.

Legge 205/17 ad art. 1 commi 507-509 istituisce  presso MIPAAF un Fondo per “emergenza avicola”, dotato di 15.000.000 € per anno 2018 e di 5.000.000 € per anno 2019, per sostenere interventi volti a:

a)favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese operanti nel settore avicolo, che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio di mancato reddito. A tale intervento sono destinati 5.000.000 € per anno 2018 e 5.000.000 € per anno 2019, per concedere aiuti a tali aziende fino ad un massimo di 80% del danno accertato (esclusi costi posti a carico del beneficiario dalla normativa salvo che questi non siano interamente compensati dagli oneri obbligatori imposti loro) a seguito di focolai di influenza aviaria avvenuti nel periodo 01/04/2016 – 30/06/2018 e riconosciuti da ASL competente. Indennizzo è calcolato in base a:

1)       valore di mercato (rilevato prima del manifestarsi del focolaio) degli animali abbattuti, soppressi o morti a seguito dell’influenza aviaria o dei prodotti di origine animale da questi derivati

2)       perdite di reddito subite a causa degli obblighi di quarantena, o delle difficoltà di ripopolamento e di reimpianto (esclusi costi non direttamente connessi con l’influenza aviaria)

Sono esclusi dell’aiuto:

1)       tipologie di danni non compresi nel periodo 01/10/2017 – 30/6/2018 ammissibili alla compensazione di cui al Reg. 1308/13

2)       danni da epizoozie causate deliberatamente dal beneficiario, o provocate dalla sua negligenza

3)       IVA (salvo che non sia recuperabile)

4)       qualunque contributo versato in base alle disposizioni nazionali o UE (compresi aiuti in regime “de minimis”) o da compagnie assicurative che supera il 100% dei costi ammissibili. Cumulo con altri aiuti di Stato è ammesso se questi riguardano costi diversi, o, nel caso degli stessi costi, se non viene superato il 100% di questi A tal fine Regione verifica il cumulo degli aiuti erogati sia con aiuti MIPAAF, sia con altre compensazioni (compresi risarcimenti assicurativi)

b)rafforzare il sistema di sorveglianza e di prevenzione dell’influenza aviaria nelle Regioni ad alto rischio.

Agevolazioni concesse con DM 15/1/20 sono:

  • esenti dall’obbligo della notifica, salvo loro comunicazione alla Commissione almeno 10 giorni lavorativi precedenti l’applicazione delle stesse
  • erogabili non oltre 4 anni successivi alla data in cui vengono rilevate le perdite.

Posted in: