PSR E GESTIONE PASCOLI (Reg. 1305/13; D.A. 9/11/21 Mis. 10.1c; D.G.R. 14/3/22; D.D.S. 21/3/22, 16/5/22) (psr58)
Soggetti interessati:
Direzione Agricoltura e sviluppo rurale (Servizio), Servizio Decentrato Agricoltura (SDA)
Agricoltori, singoli od associati, e Comunanze agrarie che gestiscono direttamente le attività di pascolamento e si impegnano a perseguire una migliore gestione dei pascoli, purché al momento di invio della domanda e per intera durata di impegno di 1 anno (decorrente dal 15/5/2022):
- superfici oggetto di impegno sono destinate a prato, prato pascolo e pascolo permanente utilizzate per pascolo di animali aziendali
- superfici condotte in base alle diverse tipologie di titoli di conduzione ammessi in fascicolo aziendale
- superfici oggetto di aiuto presenti nel fascicolo aziendale alla data del 15/5/2022
- svolta su tali superfici attività minima come definita dal Reg. CE 1307/13, che impone il mantenimento di una superficie agricola in stato idoneo al pascolo o alla coltivazione
- pascolo deve avere durata minima di 120 giorni/anno, salvo prescrizioni vigenti in materia di vincoli idrogeologici
- carico di bestiame al pascolo compreso tra 0,3 e 1,2 Ha/UBA, calcolato in base agli animali bovini, ovini, caprini, equini presenti in Banca Dati Nazionale (BDN) allevati in azienda ed alle superfici a pascolo ricadenti nella Regione Marche (compresi Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio passati alla Regione Emilia Romagna) riportate nel fascicolo aziendale, tenendo presente che: 1 UBA = 1 toro o vacca o altri bovini di oltre 2 anni o equini di oltre 6 mesi; 0,6 UBA = 1 bovino da 6 mesi a 2 anni; 0,4 UBA = 1 bovino con meno di 6 mesi; 0,15 UBA = 1 ovino o caprino
- adottato uno specifico piano di turnazione del pascolo imperniato su suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti in modo da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando nel contempo per l’intera durata del pascolo un eccessivo carico di bestiame ad ha.
- escluse dal pascolamento le aree a rischio di erosione, a causa di eccessivo calpestio od eccessiva pendenza
- eseguiti, entro il termine di utilizzo delle superfici a pascolo, interventi di miglioramento delle loro caratteristiche agronomiche, attraverso:
- dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo
- esecuzione di trasemine
- eliminazione meccanica delle piante infestanti (anche di tipo arbustivo e spinescenti) di nessun valore agronomico e ambientale, la cui proliferazione non viene contrastata dagli animali al pascolo
- accettata clausola di revisione degli impegni, con conseguente loro adeguamento, qualora, durante il periodo di impegno, Commissione UE modifica requisiti obbligatori da rispettare (anche al fine di evitare il doppio finanziamento). Se beneficiario non accetta tali adeguamenti può rinunciare all’impegno assunto, senza obbligo di rimborsare contributi percepiti
Iter procedurale:
Giunta Regionale con DGR 241 del 14/3/2022 e Servizio con DDS 228 del 21/3/2022 (come modificato da DDS 381 del 16/5/2022) emanato bando ad evidenza pubblica, a seguito del quale soggetti interessati presentano domanda di pagamento, tramite SIAN, entro 15/6/2022 anche avvalendosi di CAA/libero professionista riconosciuto, a cui conferito specifico mandato riportato su SIAN e conservato nel fascicolo aziendale, allegando piano di turnazione del pascolo oggetto di domanda firmato da tecnico abilitato, contenente: dati su consistenza zootecnica riferita alle Marche ed alle superfici oggetto di impegno per stabilire carico di bestiame; durata del pascolamento; mappa con indicazione di suddivisione delle aree di pascolamento (delimitazione di superficie); indicazione di eventuali aree precluse al pascolamento; indicazione di turnazione di animali nelle aree identificate e periodi in cui prevista presenza del bestiame; aree sottoposte ad eventuali interventi agronomici per migliorare il pascolo. Nel rilascio di domanda su SIAN seguire seguente procedura:
- stampa modello di domanda su SIAN contrassegnato con numero univoco (Barcode);
- sottoscrizione autografa da parte del beneficiario della domanda cartacea (da inserire nel fascicolo aziendale ai fini dei successivi controlli). In alternativa è possibile da parte di utente che ha registrato le proprie credenziali anagrafiche sul portale AGEA sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP. In tal caso AGEA, previa verifica della abilitazione dell’utente, invia a questo codice OTP mediante SMS sul suo cellulare, affinché possa digitarlo ai fini del rilascio della domanda;
- rilascio telematico della domanda tramite SIAN
Domanda con allegati o presentata tramite libero professionista (comprese quelle di modifica), per essere valida, deve essere inserita entro il 1/8/2022 su SIAR, seguendo seguente procedura:
- compilazione di apposita pagina predisposta per il caricamento contenente: anagrafica della ditta (inclusa PEC); ID della domanda presentata su SIAN; Misura e Sottomisura di riferimento; tipologia di domanda (iniziale o modifica); SDA competente per territorio
- sottoscrizione, in formato digitale (utilizzare carta Raffaello o altra carta servizi abilitata dal sistema), della dichiarazione attestante di: aver presentato domanda su SIAN (specificarne ID); aver sottoscritto domanda con firma OTP o firma autografa su modello cartaceo; confermare tutte le dichiarazioni ed impegni presi con la domanda rilasciata su SIAN
- caricamento (in formato PDF) della domanda rilasciata su SIAN e del piano di turnazione del pascolo
- rilascio telematico su SIAR di domanda e documenti con relativo codice attributivo fornito da SIAR
Possibile presentare, tramite SIAN, dopo invio della domanda:
- “domanda di modifica” (specificare numero della domanda iniziale, pena suo rigetto) entro 30/6/2022 (entro 1/8/2022 se riguarda modifica del piano di pascolamento o sua estensione) relativa a: appezzamenti/particelle richieste a premio (anche in aumento); riferimenti bancari/postali per il pagamento
- “domanda di modifica per ritiro parziale” (relativa a: cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarate in domanda; riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle; aggiornamento della consistenza zootecnia e riduzione delle quantità richieste a premio) o “domanda di modifica per ritiro totale” (SDA verifica impatto di rinuncia su avvenuto pagamento di domanda, presenza di domanda tra quelle estratte a campione) fino a quando non aperta sul portale SIAN la fase di istruttoria con contestuale pubblicazione di indicatori di possibili inadempienze riscontrate in domanda o intenzione di svolgere controlli in loco. Domande di modifica presentate da libero professionista caricate su SIAR entro 10 giorni da presentazione su SIAN
- “domanda di modifica per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali” dovute ad impossibilità di rilasciare scheda di validazione del fascicolo o scheda contenente dati non corretti a causa del malfunzionamento del sistema informativo. Richiedente rimossi impedimenti può presentare nuova domanda su SIAN entro 30/9/2022 con caricamento su SIAR entro 10 giorni successivi (comunque entro 10/10/2022)
Se presentate più domande (comprese quelle di modifica) si considera valida l’ultima presentata
Domanda ed allegati possono essere corretti od adeguati in qualsiasi momento, in caso di errore palese riconosciuto da Autorità competente, in quanto eseguito in buona fede e facilmente identificabile, quale: errore materiale di compilazione della domanda/allegati; compilazione incompleta della domanda/allegati; contraddizione tra elementi in domanda ed in allegati. Non si considera errore palese: mancata dichiarazione in domanda delle superfici; dichiarazione che superfici non più legittimamente condotte dal richiedente; errata dichiarazione dei requisiti di ammissibilità di aiuto
Se richiedente non intende interagire con Servizio può delegare soggetti terzi, previo invio di comunicazione a SDA, con firma autentica (Allegare documento di identità di legale rappresentante), contenente: dati del soggetto delegato, attività delegate, durata di delega (in genere fino a completamento della pratica)
Richiedente, dopo invio domanda, comunica a SDA ogni variazione dei dati riportati nella stessa (soprattutto se incidono sui requisiti di accesso e di priorità)
Qualunque comunicazione con Servizio/SDA avviene tramite PEC
Istruttoria viene eseguita da SDA, anche avvalendosi di verifiche effettuate da AGEA, entro 180 giorni (termine sospeso per 1 sola volta e per non oltre 30 giorni in caso risulti necessario acquisire ulteriori documenti o chiarimenti che interessati debbono fornire entro termine fissato, pena conclusione di istruttoria con elementi a disposizione), al fine di accertare esattezza dei dati dichiarati in domanda e sussistenza dei requisiti di accesso (compresi impegni assunti)
Sono considerate non ammissibili domande: presentate su SIAN/SIAR oltre termini; non sottoscritte o sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante; presentate da soggetti non aventi requisiti soggettivi/oggettivi richiesti; non firmate con modalità previste. Inammissibilità della domanda comunicata ad interessato, specificando motivo e termine (10 giorni) entro cui possibile presentare riesame a Comitato di Coordinamento Misura (CCM) che, entro termine di istruttoria, decide nel merito. In caso di ulteriore responso negativo, interessato può rivolgersi a TAR entro 60 giorni dalla notifica, o al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.
A conclusione dell’istruttoria, SDA invia elenchi delle domande ammissibili al Servizio che, entro 10 giorni, redige graduatoria in base alle seguenti priorità dichiarate al momento di invio della domanda:
- pascoli ricadenti in aree protette o Natura 2000 (Peso 50%): 1 punto se superficie a pascolo totalmente ricadente nelle aree protette o Natura 2000; 0,5 punti se superficie a pascolo ricadente per oltre il 50% nelle aree protette o Natura 2000; 0,3 punti se superficie a pascolo ricadente per 20-50% nelle aree protette o Natura 2000;
- estensione delle superfici interessate dal piano di pascolamento (Peso 30%): 1 punto per progetti con superficie superiore del 100% rispetto a quella media dei piani presentati; 0,8 punti per progetti con superficie compresa tra 50% e 100% rispetto a quella media; 0,5 punti per progetti con superficie compresa tra 30% e 50% rispetto a quella media; 0,2 punti per progetti con superficie compresa tra 10% e 30% rispetto a quella media;
- gestione associata delle superfici a pascolo (Peso 20%): 1 punto
Domande finanziate in ordine decrescente di graduatoria fino a concorrenza della dotazione finanziaria. A parità di punteggio, priorità assegnata a domanda con maggiore superficie richiesta.
Graduatoria approvata pubblicata sul sito www.norme.marche.it. Tale pubblicazione funge da comunicazione per i richiedenti, al fine di consentire loro di presentare eventuale ricorso entro 60 giorni successivi a TAR o entro 120 giorni al Capo dello Stato.
Qualora durante periodo di impegno beneficiario trasferisce (totalmente o parzialmente) azienda ad altro soggetto mantiene diritto ad aiuto solo se: cedente comunica a SDA variazione intervenuta; subentrante compila modello AGEA nella Sezione “Cambio del beneficiario”, evidenziando mantenimento degli impegni presi dal cedente per durata residuale (se ciò non avviene, beneficiario deve rimborsare aiuti percepiti)
In caso di incremento della superficie aziendale o quella a pascolo nel periodo di impegno per non oltre 15%, beneficiario deve mantenere impegno anche su nuova superficie per periodo residuale
A livello di controlli amministrativi informatici, compresi quelli in ambito del SIGC (su 100% delle domande ammissibili) ed in loco (su un campione selezionato delle domande) si dovrà accertare in particolare:
- esistenza e congruità dei dati anagrafici del dichiarante presenti in anagrafe tributaria
- presenza dei titoli di conduzione dell’azienda in riferimento a fascicolo aziendale
- esistenza della superficie dichiarata nel catasto terreni
- individuazione grafica delle particelle identificate tramite estremi catastali
- congruenza della superficie grafica rispetto a superficie condotta dichiarata
- individuazione grafica di congruenza tra superficie condotta ed utilizzo rilevato mediante diversi macroutilizzi
- individuazione grafica della sovrapposizione tra superficie condotta rispetto a superficie eleggibile per diversi macroutilizzi
- possesso della superficie dichiarata al 15/5/2022
- continuità della conduzione e registrazione dei contratti
- superficie indicata da 1 o più produttori al 15/5/2022 non superiore alla superficie grafica
- consistenza zootecnica di azienda anche tramite verifica incrociata con BDN
- compatibilità di quanto dichiarato in domanda con quanto dichiarato in altri regimi di aiuto
- completezza e congruità delle informazioni riportate in domanda (in particolare corretta indicazione di date di inizio e fine di impegno annuale)
- presenza della certificazione bancaria inerente ad IBAN
- controlli specifici previsti per Misura
AGEA, a conclusione dei controlli, comunica, tramite portale SIAN, ad interessato esito positivo di domanda. Se invece esito è negativo, la comunicazione ad interessato è eseguita dal Servizio
Pagamento dell’aiuto eseguito entro 30/6/2023 da AGEA a seguito invio elenchi di autorizzazione alla liquidazione da parte del Servizio e dopo che esito dei controlli sono stati positivi. AGEA può versare, nel periodo 16 Ottobre – 1 Dicembre 2022 un anticipo (fino a 75%), dopo espletamento dei controlli amministrativi (compreso SIGC)
Pagamento AGEA avviene mediante accredito su conti correnti bancari o postali, indicati in domanda ed intestati al beneficiario. In caso di loro modifica, occorre inviare subito comunicazione ad AGEA e Servizio, corredata da certificazione di Istituto di credito (documentazione da conservare poi in fascicolo aziendale).
Contro provvedimenti di decadenza di aiuto ammesso ricorso presso Autorità giudiziaria.
Entità aiuto:
Per bando anno 2022 stanziati 1.400.000 €, di cui 10% destinato a riserva per eventuali ricorsi
Contributo annuale pari a 130 €/ha. per compensare maggiori costi e minori ricavi connessi agli impegni presi
Ammesso cumulo con aiuti per produzione biologica, comunque non oltre 900 €/ha./anno
Sanzioni:
Domande, presentate con ritardo inferiore a 25 giorni rispetto ai termini fissati: aiuto ridotto di 1% per giorno di ritardo. Domande (comprese quelle di modifica) inviate su SIAN dopo 11/7/2022, o caricate su SIAR dopo 1/8/2022, o dopo comunicazione a beneficiario di inadempienza o intenzione di eseguire controlli in loco: inammissibili
In caso di mancato rispetto impegni di condizionalità o di impegni specifici della Misura: riduzione o esclusione dal beneficio, in funzione di gravità, entità, durata dell’inadempienza.
Se superficie accertata inferiore a quella dichiarata di oltre 3%: aiuto erogato per la superficie determinata + sanzione. Se superficie dichiarata superiore di meno di 0,1 Ha. (comunque non oltre 20% della superficie complessiva dichiarata) rispetto a quella accertata: aiuto erogato per superficie dichiarata