PSR E MANTENIMENTO BIOLOGICO

PSR E MANTENIMENTO BIOLOGICO (Reg. 1305/13; D.M. 10/5/22; D.A. 9/11/21 Mis. 11.2; D.G.R. 24/3/22; D.D.S. 21/3/22, 19/4/22, 16/5/22) (psr15)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), AGEA, Direzione Agricoltura e sviluppo rurale (Servizio), Servizio Decentrato Agricoltura (SDA)

Agricoltori in attività ai sensi di Reg. 1307/13, purché alla data del 15/5/2022 e per intero periodo di impegno (1 anno):

  • iscritti nell’elenco degli operatori biologici, o presentato notifica di attività biologica tramite SIAR ed assoggettati al sistema di certificazione di Organismo di controllo (OdC) autorizzato ed accreditato
  • adottate tecniche di coltivazione biologica su tutte le superfici di UTE aziendali oggetto di aiuto, ricadenti nella Regione Marche (compresi Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio passati alla Regione Emilia Romagna) o sulle sole superfici investite a colture perenni specializzate (Ammessa tolleranza pari a 3%)
  • in possesso di superfici oggetto di aiuto a titolo di proprietà, contratto di affitto registrato, comodato d’uso, come risultante da fascicolo aziendale validato
  • investita a biologico una SAU almeno pari a 3 Ha. (ridotta a 0,5 Ha. in caso di coltivazioni in serre/tunnel o di colture ortive, frutteto, vite, olivo)
  • nel caso di aziende con superfici foraggiere, destinate a bovini, ovini, caprini ed equini allevati nella Regione con metodo biologico ai sensi del Reg. 834/07, rispettato carico di animali pari a 0,6-2 UBA/ha. di foraggiere
  • rispettate le norme di agricoltura biologica di cui al Reg. 834/07 e 889/08
  • rispettati seguenti requisiti minimi colturali e di allevamento previsti dalla condizionalità PAC di cui al Reg. 1307/13 e dalle norme per uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (baseline):
  1. obbligo di utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa biologici per produzione diverse dalle sementi e materiali di propagazione vegetativa. Piante madri, da cui provengono sementi e piante genitrici del materiale di moltiplicazione vegetativa prodotte secondo norme biologiche per almeno 1 generazione (nel caso di colture perenni per almeno 2 cicli). Ammesse deroghe (cioè autorizzato utilizzo di sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuto con metodo biologico) nei casi di cui ad Allegato V del D.M. 27/11/2009. Divieto di utilizzo OGM
  2. obbligo di avvicendamento colturale (riferimento a “greening” PAC diversificazione colturale), cioè impiego su stessa superficie di una medesima specie di colture a seminativo o ad ortive (specializzate o meno) solo dopo avvicendamento, per almeno 2  cicli colturali, con specie differenti (di cui 1 ciclo a base di leguminose o colture da sovescio avente almeno durata di 70 giorni). In deroga:
  • cereali autunno vernini e pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per massimo di 2 cicli colturali, purché seguiti da almeno 2 cicli di specie differenti (di cui 1 ciclo a base di leguminose o colture da rovescio);
  • riso può succedere a se stesso per massimo di 3 cicli colturali, purché seguito da almeno 2 cicli di specie differenti (di cui 1 ciclo a base di leguminose o colture da sovescio);
  • ortive a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stesse per massimo di 3 cicli colturali, purché seguite da almeno 1 coltura da radice/tubero o colture da sovescio;
  • colture da taglio non possono succedere a se stesse ed a fine ciclo colturale (avente durata massima di 6 mesi) debbono essere interrate e seguite da almeno 1 coltura da radice/tubero o coltura da sovescio
    1. fertilizzazione (riferimento a norma di condizionalità CGO 1 Direttiva 91/676/CE, relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato da nitrati di fonte agricola) attuata solo con concimi e ammendanti di origine naturale autorizzati all’uso nel biologico, compresi preparati biodinamici. Vietato uso di concimi minerali azotati di sintesi
    2. lotta contro i parassiti, malattie ed erbe infestanti (riferimento alle norme di condizionalità: CGO 10   1107/09 relativa ad immissione sul mercato di prodotti fitosanitari; CGO4 Reg. CE 178/02 relativa a sicurezza alimentare) attuata tramite: ricorso a nemici naturali; scelta di specie e varietà resistenti; rotazione delle colture; tecniche colturali idonee; utilizzo di prodotti ammessi in Allegato II del Reg. 889/08
    3. zootecnia biologica (riferimento alle norma di condizionalità: CGO4 relativa a tracciabilità alimenti e mangimi per animali; CGO5 relativa a divieto di utilizzo di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali) che impone: uso di animali biologici nati ed allevati in azienda biologica; densità di animali non superiore a 170 kg. di azoto/anno/ha. di SAU; possibilità ad animali di accesso a spazi aperti con vincoli specifici per diversi allevamenti; scelta di razze o linee e ceppi appropriati di animali; applicazione pratiche di allevamento adeguate che stimolano difese immunologiche naturali degli animali; uso di alimenti di alta qualità; adeguata densità degli animali; uso di medicinali veterinari allopatici di sintesi chimica (compresi antibiotici) solo in caso di necessità qualora risultano inadeguati i prodotti omeopatici, fitoterapici ed altri prodotti, comunque a condizioni rigorose
    4. tenuta registro delle produzioni vegetali (riferimento a norme di condizionalità: CGO 10 Direttiva 91/414/CE relativa ad immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; CGO1 Direttiva 91/676/CE relativa a protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole) in cui annotare: impiego di materie prime; operazioni colturali; impiego di fertilizzanti (data, tipo e quantità di fertilizzante usato; appezzamenti interessati); impiego di prodotti fitosanitari (motivo e data del trattamento, tipo di prodotto usato, modalità di trattamento); acquisto fattori di produzione agricoli (data, tipo e quantità di prodotto acquistato); raccolto (data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione). Schede di registrazione, aggiornate tempestivamente, tenute a disposizione di SDA e OdC presso sede di azienda
    5. tenuta di registro di stalla (riferimento a norma di condizionalità CGO 4 relativa a rintracciabilità degli alimenti, mangimi, animali destinati alla produzione alimentare), contenente: animali in entrata (data di entrata, origine, periodo di conversione, marchio identificativo, cartella veterinaria); animali in uscita (età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio identificativo, destinazione); eventuali perdite di animali con relativo motivo; alimentazione (tipo di alimenti inclusi integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti nella razione alimentare, periodo di accesso a spazi liberi, periodo di transumanza in caso di limitazioni); profilassi, trattamenti e cure veterinarie (data del trattamento, particolari della diagnosi, posologia, tipo di prodotto somministrato specificandone principi attivi, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione, periodi di attesa prima di commercializzare prodotti animali etichettati come biologici). Schede di registrazione aggiornate tempestivamente e tenute a disposizione di SDA e OdC presso sede di azienda
    6. obblighi tecnico amministrativi, quali: obbligo notifica di inizio attività o di variazione da riportare nel Sistema Informativo Biologico regionale (SIAR) e/o nazionale (SIB); obbligo di comunicare ad OdC entro 31 Gennaio (entro 15/6/2022 termine così prorogato da M. 12/5/2022) programma annuale di produzione (PAP) o entro 30 giorni le eventuali variazioni della produzione biologica
  • impegno ad accettare clausola di revisione, che prevede adeguamento degli investimenti in caso di modifica dei criteri/requisiti obbligatori previsti dalla Commissione UE (anche per evitare il doppio finanziamento). Se beneficiario non accetta tali adeguamenti può rinunciare all’impegno assunto, senza obbligo di rimborso del contributo percepito
  • in caso di adesione ad Accordi Agroambientali di Area (AAA) approvati dal Servizio occorre possedere seguenti requisiti prima di conclusione di istruttoria della domanda (pena il mancato riconoscimento della maggiorazione dell’aiuto):
  1. superfici oggetto di impegno ricadenti entro area delimitata da AAA che ha attivato la misura del biologico;
  2. contratto di AAA, sottoscritto anche dal richiedente in oggetto prima della sua registrazione, registrato dal soggetto promotore entro tempi previsti dal bando

Iter procedurale:

Giunta Regionale con DGR 241 del 14/3/2022 e Servizio con DDS 227 del 21/3/2022 (come modificato da DDS 381 del 16/5/2022)emanato bando ad evidenza pubblica, a seguito del quale soggetti interessati presentano domanda di pagamento, tramite SIAN, entro 15/6/2022, anche avvalendosi di CAA riconosciuto o libero professionista accreditato, a cui dato specifico mandato (registrato in SIAN), seguendo seguente procedura:

  • stampa modello di domanda su sistema (In caso di adesione ad AAA approvato da Regione indicare CUAA del soggetto promotore) contrassegnato con numero univoco (Barcode);
  • sottoscrizione autografa da parte del beneficiario sulla  domanda cartacea (da inserire nel fascicolo aziendale, ai fini di successivi controlli). In alternativa è possibile, da parte di utente che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA, sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP. In tal caso AGEA, a seguito di verifica della abilitazione di utente, invia a questo il codice OTP mediante SMS sul suo cellulare, affinché possa digitarlo ai fini del rilascio della domanda;
  • procede al rilascio telematico della domanda tramite SIAN.

Domanda presentata da libero professionista (comprese quelle di modifica) o contenente allegati ammissibile solo dopo suo inserimento entro 1/8/2022 su SIAR, a seguito di:

  • compilazione di apposita pagina predisposta per caricamento contenente: anagrafica della ditta (inclusa PEC); ID della domanda presentata su SIAN; Misura e Sottomisura di riferimento; tipologia di domanda (iniziale o modifica); SDA competente per territorio;
  • sottoscrizione, in formato digitale (utilizzare carta Raffaello o altra carta servizi abilitata dal sistema), della dichiarazione attestante di: aver presentato domanda su SIAN (riportarne ID); aver sottoscritto domanda con firma OTP o firma autografa apposta su modello cartaceo; confermare tutte le dichiarazioni ed impegni presi con la domanda rilasciata a SIAN;
  • caricamento (in formato PDF) della domanda rilasciata su SIAN con firma autografa o con firma OTP;
  • rilascio telematico di tali documenti con relativo codice identificativo fornito da SIAR

Possibile presentare tramite SIAN:

  • “domanda di modifica” (riportare numero della domanda iniziale, pena sua inammissibilità) entro 30/6/2022 riguardante: appezzamenti/particelle richieste a premio (anche in aumento); codici di allevamento; riferimenti bancari/postali relativi a modalità di pagamento
  • “domanda di modifica per ritiro parziale” (riguardante: cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarate in domanda; riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle; aggiornamento di consistenza zootecnia con riduzione di quantità richiesta a premio; sempre escluse modifiche relative a superfici oggetto di impegno iniziale) o “domanda di modifica per ritiro totale” (non ammessa in caso di: avvenuto pagamento di domanda; domanda estratta a campione per controlli in loco; comunicato ad azienda difformità riscontrate nella domanda), fino a quando non aperta sul portale SIAN la fase di istruttoria o pubblicati indicatori di possibili inadempienze riscontrate in domande o comunicata intenzione di svolgere controlli in loco. Se presentata da libero professionista domanda caricata su SIAR entro 10 giorni successivi a presentazione su SIAN
  • domanda di modifica per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali dovute all’impossibilità di ottenere rilascio di scheda valida del fascicolo aziendale o se scheda contiene dati non corretti per problemi di natura procedurale ed informatica evidenziata in domanda. In tal caso domanda di adeguamento presentata entro 30/9/2022 sostituisce integralmente domanda precedente e va caricata su SIAR entro 10 giorni successivi a presentazione su SIAN, comunque entro 10/10/2022

In caso di più domande presentate (comprese quelle di modifica), si considera valida l’ultima pervenuta

Domanda può essere corretta o adeguata in qualsiasi momento, in caso di errore palese riconosciuto da Autorità competente, in quanto compiuto in buona fede e facilmente identificabile, quale: errori materiali di compilazione della domanda; compilazione incompleta della domanda; contraddizione tra elementi in domanda e dati in SIAN. Non si considera errore palese: mancata dichiarazione in domanda delle superfici condotte o che superfici non più condotte dal richiedente; errata dichiarazione dei requisiti di ammissibilità ad aiuto; accertamenti con esito negativo negli anni precedenti delle superfici oggetto di domanda

Se richiedente non intende interagire con Servizio può delegare alcune attività a soggetti terzi, previo invio di comunicazione a SDA con firma autentica (Allegare documento di identità del legale rappresentante), contenente: dati del soggetto delegato; attività delegate; durata di delega (in genere fino al termine della trattazione della pratica)

Richiedente, dopo invio domanda, deve comunicare, tramite PEC, a SDA eventuali variazioni dei dati riportati nella stessa (soprattutto se riguardanti requisiti di ammissibilità)

Istruttoria viene eseguita da SDA entro 180 giorni (fermo restando possibilità di sospensione dei termini per 1 sola volta e per non oltre 30 giorni se necessario acquisire informazioni o documenti integrativi, che interessato deve fornire entro termine fissato, pena conclusione di istruttoria con elementi a disposizione di Amministrazione), al fine di accertare, anche avvalendosi di altri sistemi di controllo AGEA: esattezza dei dati dichiarati in domanda; sussistenza dei requisiti di accesso (in particolare impegni assunti); data di riferimento regionale (DRR) fissata al 11/7/2022 per notifica di inizio attività e variazione di agricoltura biologica

Sono considerate non ammissibili domande (comprese quelle di modifica): presentate oltre termini fissati; non sottoscritte, o sottoscritte con modalità diverse da quelle previste, o sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante; presentate da soggetti non aventi requisiti soggettivi/oggettivi richiesti; erronee (salvo errori palesi riconosciuti da Amministrazione); mancanti della notifica di attività biologica al 11/7/2022. Inammissibilità della domanda comunicata ad interessato, specificando motivo e termine (10 giorni)  entro cui possibile presentare, tramite PEC, richiesta di riesame al Comitato di Coordinamento Misura (CCM) che, entro termine di istruttoria, decide nel merito. In caso di responso negativo, interessato può rivolgersi a TAR entro 60 giorni dalla notifica, o al Capo dello Stato entro 120 giorni .

A conclusione dell’istruttoria, SDA invia elenchi delle domande ammissibili al Servizio, che, entro i 10 giorni successivi, senza redigere graduatoria, approva decreto di concessione aiuto, pubblicandolo sul sito www.norme.marche.it in modo da consentire ad interessati di presentare eventuale ricorso entro 60 giorni successivi a TAR o entro 120 giorni a Capo dello Stato.

Qualunque comunicazione con Servizio/SDA avviene tramite PEC

Qualora durante il periodo di impegno, aumentata superficie di azienda o di quella a biologico entro 15% di quella iniziale di aiuto, impegno va mantenuto per restante  periodo su intera superficie ampliata

In caso di cessione, totale o parziale, dell’azienda durante il periodo di impegno, beneficiario mantiene diritto ad aiuto (altrimenti dovrà rimborsare aiuti percepiti) solo se: cedente comunica a SDA variazione intervenuta; subentrante sia agricoltore attivo e compili specifico modello AGEA inerente “cambio di beneficiario”, evidenziando mantenimento degli impegni sottoscritti da cedente per durata residuale.

A livello di controlli amministrativi e del Sistema Integrato Gestione Controlli SIGC (eseguiti su 100% delle domande ammissibili) ed in loco (eseguiti su un campione di aziende selezionate) si dovrà accertare in particolare:

  • esistenza e congruità dati anagrafici di dichiarante o legale rappresentante presenti in anagrafe tributaria
  • presenza titoli di conduzione di azienda con riferimento al fascicolo aziendale
  • verifica della consistenza territoriale, tramite: esistenza della superficie dichiarata; individuazione grafica delle particelle identificate tramite estremi catastali; congruenza della superficie grafica rispetto a superficie condotta dichiarata
  • rappresentazione grafica di particelle e corrispondenti tematismi di uso del suolo su banca dati grafica di SIGC
  • individuazione grafica di congruenza tra superficie condotta ed uso rilevato mediante diversi macroutilizzi
  • individuazione grafica delle sovrapposizioni tra superfici condotte rispetto a superficie eleggibile per diversi macroutilizzi
  • disponibilità delle superfici aziendali al 15/5/2022
  • continuità della conduzione e registrazione dei contratti
  • superficie indicata da 1 o più produttori al 15/5/2022 non superiore a superficie grafica
  • consistenza zootecnica di azienda con quanto riportato in BDN
  • compatibilità di quanto dichiarato in domanda con quanto dichiarato per altri regimi di aiuto
  • presenza certificazione bancaria inerente codice IBAN
  • completezza e congruità delle informazioni presenti in domanda con annualità di impegno (compresa corretta indicazione delle date di inizio e fine impegno)
  • controlli specifici previsti per Misura

AGEA, a conclusione dei controlli, comunica, tramite portale SIAN, all’interessato esito positivo della domanda. Se invece esito del procedimento è negativo, la comunicazione all’interessato è eseguita dal Servizio.

Pagamento  di aiuto annuale è eseguito da AGEA a seguito invio elenchi di autorizzazione alla liquidazione da parte del Servizio e dopo che l’esito dei controlli sono stati positivi. AGEA per aziende a controllo a campione può versare,  nel periodo 16 Ottobre – 1 Dicembre 2021, un anticipo (fino a 75%), dopo espletamento dei controlli amministrativi ed informatici (compresi quelli a SIGC)

Pagamento AGEA avviene entro il 30/6/2023 mediante accredito su conto corrente bancario/postale, intestato al beneficiario. In caso di modifica del codice IBAN indicato in domanda, occorre inviare subito comunicazione ad AGEA e Servizio

Contro provvedimenti di decadenza di aiuto ammesso ricorso presso Autorità giudiziaria.

Entità aiuto:

Per bando anno 2022 stanziati 10.860.000 €, fermo restando possibilità di incrementare tali risorse per garantire sostegno finanziario a tutte le domande ammissibili. Contributo, concesso per 1 anno (6 anni in caso di comande presentate nell’ambito di Accordi Agroambientali di Area per tutela delle acque come stabilito con DDS 316 del 19/4/2022) per ha. di superficie effettivamente coltivata a biologico, calcolato in base alla perdita di reddito ed ai maggiori costi sostenuti “che vanno oltre la baseline e la comune pratica agricola” riportati in precedenza, pari a:

  • seminativi: 220 €/Ha (240 €/ha in caso di AAA approvato dal Servizio)
  • leguminose (cece, lenticchia, cicerchia): 240 €/ha. (260 €/ha. in caso di AAA approvato dal Servizio)
  • foraggiere avvicendate: 100 €/ha (110 €/Ha in caso di AAA approvato dal Servizio)
  • ortaggi: 540 €/Ha (600 €/ha in caso di AAA approvato dal Servizio)
  • vite: 650 €/Ha (700 €/ha in caso di AAA approvato dal Servizio). In caso di “vendemmia verde”: 450 €/Ha (480 €/ha in caso di AAA approvato dal Servizio)
  • olivo: 600 €/Ha (660 €/ha in caso di AAA approvato dal Servizio)
  • frutta: 750 €/Ha (810 €/ha in caso di AAA approvato dal Servizio)
  • castagno: 270 €/ha. (300 €/ha. in caso di AAA approvato dal Servizio)
  • foraggiere con “bovini bio”: 300 €/ha (330 €/ha in caso di AAA approvato dal Servizio)
  • foraggiere con “ovini e caprini bio”: 190 €/ha (210 €/ha in caso di AAA approvato dal Servizio)
  • foraggiere con equidi bio: 210 €/ha. (230 €/ha. in caso di AAA approvato dal Servizio)

Ammesso cumulo con: Misura 10.1.b (inerbimento permanente margini erbosi multifunzionali con riduzione di aiuto del 10%); Misura 10.1.c (gestione sostenibile del pascolo); Misura 10.1.d (biodiversità vegetale). Cumulo non può mai superare 900 €/ha./anno

Sanzioni:

Domande presentate con ritardo inferiore a 25 giorni rispetto ai termini fissati: aiuto ridotto di 1% per giorno di ritardo.  Domande  (comprese quelle di modifica) inviate su SIAN dopo 11/7/2022 o su SIAR dopo 1/8/2022, o dopo comunicazione degli indicatori di inadempienza od intenzione di svolgere controlli in loco: inammissibili

In caso di mancato rispetto degli impegni della condizionalità o di quelli specifici della Misura: riduzione o esclusione dal beneficio, in funzione della gravità, entità, durata dell’inadempienza.

Se superficie constatata superiore a quella dichiarata: aiuto calcolato in base a superficie dichiarata

Se superficie dichiarata superiore a quella rilevata per gruppo omogeneo di colture: importo di aiuto calcolato in base a superficie accertata. Se differenza inferiore a 0,1 ha.: aiuto calcolato in base a superficie dichiarata (salvo caso di differenza superiore a 20% della superficie dichiarata). Se scostamento di superficie superiore a 3%: riduzione aiuto, salvo caso di differenza inferiore a 0,1 ha, ma non oltre 20% di superficie