FERTILIZZANTI

FERTILIZZANTI (Reg. 2003/03; Legge 388/00; D.Lgs. 75/10; D.M. 22/2/07, 20/11/12, 28/06/16, 05/10/18, 21/12/18) (agroch06)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche, Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Ministero Ambiente Tutela Territorio e Mare (MATTM), Ispettorato Centrale Tutela di Qualità e Repressione Frodi di prodotti agroalimentari (ICQRF), Agenzia delle dogane.

Chiunque produce, vende, utilizza fertilizzanti, le cui caratteristiche sono riportate rispettivamente nel Reg. 2003/03 e negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 del D.Lgs. 75/10 pubblicato su G.U. 121/10, aventi come funzione principale quella di fornire elementi nutritivi alle piante, distinti in:

  • elementi nutritivi principali: azoto (N), fosforo (P), potassio (K);
  • elementi nutritivi secondari: calcio (Ca), magnesio (Mg), zolfo (S), sodio (Na);
  • microelementi: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo),zinco (Zn), essenziali alle piante in quantità esigue rispetto ai precedenti;
  • carbonio/azoto organicodi origine biologica dovuto a processi di macerazione di prodotti di origine vegetale e animale (Esclusa ogni forma di carbonio organico di sintesi).

Fertilizzanti si suddividono in:

  • concimi minerali (Elementi nutritivi, sotto forma di composti minerali, ottenuti mediante estrazione o processi fisici e/o chimici industriali, quali urea o concimi contenenti microelementi chelati o complessati,cioè legati ad 1 delle molecole organiche elencate in Allegato del Lgs. 75/10 pubblicato su GU 121/10) distinti a loro volta in:
  1. semplici: dichiarabile il titolo di 1 solo degli elementi nutritivi principali (Azoto, fosforo, potassio);
  2. composti: dichiarabile il titolo di almeno 2 elementi nutritivi principali, ottenuti per via chimica, o miscelazione o combinazione di questi metodi, tipo azoto-fosfatici (NP) azoto-potassici (NK), fosfo-potassici (PK), azoto-fosfo-potassici (NPK);
  3. complessi: concimi composti, ottenuti per reazione chimica, o per soluzione, o per granulazione allo stato solido,di cui dichiarabile il titolo di almeno 2 elementi nutritivi principali;
  4. concimi ottenuti da miscelazione: concimi ottenuti miscelandoa secco più concimi, senza produrre reazioni chimiche;
  5. concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolodi azoto, semplice o composto: prodotti a base di nitrato ammonico contenente oltre il 25% di azoto in relazione al nitrato ammonico, eventuali sostanze inorganiche o inerti, senza comunque “aumentarne la sensibilità al calore o la tendenza alla detonazione” (Caratteristiche di tali concimi sono riportate in Allegato 9 del 75/10 pubblicato su G.U. 121/10);
  6. concimi organici: concimi derivati da materialidi origine animale o vegetale, costituiti da composti organici a cui gli elementi principali della fertilità sono chimicamente legati in forma organica. Elenco dei concimi organici azotati, come modificato dal DM 05/10/2018, pubblicato su GU 286/18;
  7. concimi organo-minerali: concimi ottenuti per reazione o miscela di 1 o più concimi organici, o di 1 o più matrici organiche, o di entrambicon 1 o più concimi minerali;
  8. matrici organiche: prodotti organicidi origine naturale (Elenco riportato in Allegato I del  75/10 pubblicato su G.U. 121/10) destinati alla produzione di concimi organici ed organo-minerali;
  9. concimi fogliari: concimi adatti per favorire l’applicazione ed assunzionedi elementi nutritivi da parte dell’apparato fogliare delle colture;
  10. concimi fluidi: concimi in sospensione (cioèconcimi bifase, in cui le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida) o in soluzione (cioè privi di particelle solide)
  • ammendanti: materiali da aggiungere al suolo per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche e/o chimiche e/o l’attività biologica, in cui rientrano: letame; letame artificiale; ammendante vegetale semplice non compostato; ammendante compostato verde; ammendante compostato misto; ammendante morboso compostato; torba acida; torba neutra; torba unificata; leonardite; vermicompost da letame; lignite; ammendante compostato con fanghi (le cui caratteristichesono riportate in Allegato 2 del D.Lgs. 75/10 pubblicato su G.U. 121/10, come modificato, tra l’altro, dal D.M. 3/3/2015 pubblicato su G.U. 104/15, M. 26/5/15 pubblicato su G.U. 175/15 e Legge 221/15 pubblicata su G.U. 13/16). DM 28/06/2016 riportato in GU 188/16 ha modificato la definizione del “separato  solido del digestato essiccato di bovino  e suino miscelato a ceneri pesanti di combustione di biomassa legnose” e del “gesso di defecazione da fanghi”
  • correttivi: materiali le cui caratteristiche sono riportate in Allegato 3 delLgs. 75/10 pubblicato su G.U. 121/10 da aggiungere al suolo principalmente per modificare e migliorare le proprietà chimiche anomale del suolo, dipendenti dalla reazione, salinità, tenore di sodio. Utilizzo agronomico del correttivo (in particolare del gesso e del carbonato di calcio di defecazione, se ottenuti da processi che prevedono l’uso di materiali biologici classificati come rifiuti) deve garantire il rispetto del limite di azoto nel terreno (a tal fine riportare in etichetta il titolo di azoto);
  • substrati di coltivazione: materiali diversi dal suolo, dove sono coltivati i vegetali, le cui caratteristiche sono riportate in Allegato 4 delLgs. 75/10 pubblicato su G.U. 121/10;
  • prodotti ad azione specifica: prodotti (le cui caratteristiche sono riportate in Allegato 6 del D.Lgs. 75/10 pubblicato su G.U. 121/10) che apportano al suolo e/o alla pianta sostanze in grado di favorire/regolare l’assorbimentodi elementi nutritivi o correggere determinate anomalie di tipo fisiologico;
  • fertilizzanti per l’agricoltura biologica riportati in Allegato 13 delLgs. 75/10, come modificati dal DM 21/12/18, pubblicato su GU 48/19

Acque reflue degli stabilimenti industriali, o degli insediamenti urbani e rurali, o degli allevamenti zootecnici non sono considerate fertilizzanti.

Ogni modifica apportata all’Elenco dei fertilizzanti di cui sopra comporta:

  • possibilità per le ditte di smaltire, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa, i quantitativi di fertilizzanti ottenuti in modo conforme alla normativa preesistente
  • assenza di limitazioni nei confronti della commercializzazione di fertilizzanti legalmente prodotti e venduti negli Stati membri, o in Turchia, o nei Paesi aderenti all’Associazione europea di libero scambio

 

Iter procedurale:

MIPAAF istituisce:

  • Commissione tecnico-consultiva, con il compito di esprimere parere su questioni di particolare rilevanza a livello comunitario e nazionale nel settore dei fertilizzanti, comprese modifiche da apportare agli Allegati delLgs. 75/10. Commissione (composta anche da 3 rappresentanti dei produttori agricoli), dura in carica 5 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati non più di 1 volta. Commissione può avvalersi dei Dipartimenti Universitari e degli Istituti di ricerca;
  • “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” (Modello riportato in Allegato 14 delLgs. 75/10 pubblicato su G.U. 121/10), a cui il fabbricante deve iscriversi prima della immissione di fertilizzanti sul mercato
  • “Registro dei fertilizzanti” (Modello riportato in Allegato 13 delLgs. 75/10 pubblicato su G.U. 121/10) contenente una specifica sezione per i fertilizzanti biologici, in cui il fabbricante deve iscrivere il prodotto prima della sua immissione sul mercato;
  • MIPAAF, sentita la Commissione tecnica, provvede all’iscrizione nel Registro dei fabbricanti e dei fertilizzanti e alla gestione di tali Registri

Imprese inviano al MIPAAF domanda per ottenere il riconoscimento di un nuovo concime, ammendante, correttivo, substrato di coltura, matrice organica, prodotto ad azione specifica in forma gassosa, liquida, in soluzione, sospensione (Modello riportato in Allegato 10 del D.Lgs. 75/10 pubblicato su G.U. 121/10), allegando: fascicolo tecnico; indicazione sui metodi delle analisi impiegati (sono ammessi quelli approvati con D.M. 20/11/2012 pubblicato su G.U. 280/12); attestato del versamento delle spese di istruttoria

MIPAAF, sentita la Commissione tecnica, decreta il riconoscimento del prodotto, (fissandone la tolleranza ammessa) e trasmettendo il dossier con la richiesta di riconoscimento alla Commissione UE, affinchè verifichi la conformità al Reg. 2003/03.

Impresa chiede a MATTM l’iscrizione dell’ammendante nel Repertorio del riciclaggio allegando:

  • schema di composizione dell’ammendante (Modello riportato su G.U. 81/05);
  • relazione tecnica volta a fornire informazioni sull’ammendante oggettodi iscrizione, specificando: sua composizione; possibili applicazioni; dati tecnici;
  • perizia giurata, redatta da un professionista abilitato attestante: percentuale di materiali organici provenienti dalla raccoltadifferenziata presente nel prodotto riciclato; tipo di processo attuato;
  • ulterioriinformazioni utili (v. Possesso marchi di qualità, possibili applicazioni alternative ad analoghi ammendanti).

Sull’etichetta, imballaggi (Nel caso di confezioni di oltre 100 kg), documenti di accompagnamento (Nel caso di concimi sfusi) debbono figurare indicazioni, quali: marchio del produttore; denominazione commerciale del prodotto; indicazioni per l’uso; forma e solubilità degli elementi fertilizzanti dichiarati; titolo (da intendersi come  percentuale in peso degli elementi fertilizzanti contenuti nel prodotto finale; che per i concimi fluidi va dichiarato in peso-volume a 20°C). Titoli dichiarati per i concimi e gli altri fertilizzanti debbono rispettare i limiti di tolleranza (cioè la deviazione consentita del valore del titolo misurata usando i metodi riportati in Allegato 12 del D.Lgs. 75/10 pubblicato su G.U. 121/10, rispetto al valore dichiarato) fissati in Allegato 7 del D.Lgs. 75/10 pubblicato su G.U. 121/10 (MIPAAF aggiorna periodicamente i suddetti limiti di tolleranza) tenendo conto delle “variazioni in termini di fabbricazione, campionamento ed analisi”.

Per gli ammendanti compostati riportare: denominazione del tipo; metodo di preparazione e componenti essenziali; criteri concernenti la valutazione dei requisiti richiesti; elementi o sostanze di cui deve essere dichiarato il titolo.

Imballaggi debbono essere sempre chiusi con dispositivi tali da risultare irreparabilmente danneggiati in caso di apertura.

Ai fini dei controlli e della tracciabilità di fertilizzanti e concimi, il fabbricante conserva la documentazione sulla loro origine per almeno 2 anni dopo che ne ha cessato l’immissione sul mercato. Nel caso di concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di ammonio, occorre conservare la registrazione di: nomi ed indirizzi dei siti (con i relativi operatori) in cui questi sono stati ottenuti; loro principali componenti.

Concimi e fertilizzanti che impiegano prodotti trasformati di origine animale sono immessi sul mercato solo se rientrano nell’ambito del Reg. 1774/02, mentre concimi, ammendanti e correttivi immessi sul mercato solo se rispondono ai requisiti del Reg. 2003/03 (Se contenenti nitrato ammonico debbono rispondere alla Decisione CE 1348/08 ed al D.Lgs. 75/10 e se contenenti un elevato titolo di azoto debbono superare la prova di detonabilità di cui ad Allegato 9 del D.Lgs. 75/10 pubblicato su G.U. 121/10).

I controlli sono eseguiti presso laboratori autorizzati  (MIPAAF pubblica ogni anno l’elenco dei laboratori rispondenti ai requisiti dell’Allegato 11 del D.Lgs. 75/10 pubblicato su G.U. 121/10) mediante campionamento ed analisi, tenendo conto delle tolleranze previste.

MIPAAF, in quanto Autorità nazionale incaricata di applicare la normativa nazionale ai prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro, può, con decreto, vietare o limitare la circolazione e/o la vendita di certi fertilizzanti sul territorio nazionale, qualora questi rappresentano un rischio per la sicurezza o la salute di persone, piante, animali, ambiente o pubblica sicurezza. Di tale motivata decisione ne viene informata la Commissione UE e gli altri Stati membri.

ICQRF ed Agenzia delle Dogane svolgono attività di controllo in materia di fertilizzanti e qualora riscontrano irregolarità, diffidano l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro 15 giorni, pena il pagamento di sanzioni (non in misura ridotta) irrorate da ICQRF.

Entità aiuto:

Spese di istruttoria per l’iscrizione dei fertilizzanti nel Registro sono fissate dal MIPAAF con decreto (tariffe aggiornate ogni 3 anni in base ai costi effettivi sostenuti), comunque almeno pari a 3.000 €.

Per fertilizzanti di sintesi riportati su G.U. 127/07 (Allegato modificabile a seguito di indagini conoscitive promosse da MIPAAF) è dovuto dai titolari di un’autorizzazione all’immissione in commercio (produttori nazionali/importatori) un contributo pari a 2% del fatturato dell’anno precedente (Se i fertilizzanti commercializzati sono costituiti solo in parte da prodotti compresi nell’elenco riportato su G.U. 127/07 il “contributo è versato in proporzione alla quantità del fertilizzante di sintesi presente in questo”), da versare entro il 15 Luglio in relazione al fatturato del 1° Semestre, ed entro il 15 Gennaio in relazione al fatturato del 2° Semestre.

Prezzo degli ammendanti è ritenuto congruo “se il loro valore non risulta superiore a quello relativo ai corrispondenti materiali che si vanno a sostituire”.

Nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione tecnica consultiva.

Sanzioni:

Chiunque produce e vende fertilizzanti non compresi nel Reg. CE 2003/03 o nel D.Lgs. 75/10 o nella legislazione dello Stato membro di origine: multa da 6.000 a 30.000 €

Se la composizione dei concimi, concimi organo-minerali ed altri tipi di fertilizzanti non corrisponde alle indicazioni obbligatorie o facoltative previste nel D.Lgs. 75/10, o il grado di irregolarità (Espresso come valore varepsilon) risulta inferiore a 4: multa da 2.500 a 6.000 € (se valore varepsilon compreso tra 4 e 8: multa da 5.000 a 21.000 €; se valore varepsilon compreso tra 8 e 12: multa da 6.500 a 30.000 €; valore varepsilon superiore  a 12: multa da 16.000 a 78.000 €)

In caso di mancanza o di non conformità delle indicazioni obbligatorie riportate in etichetta o sui documenti: multa da 2.500 a 6.000 €

Nel caso di uno sfruttamento sistematico delle tolleranze, in particolare per i concimi minerali semplici e composti e per quelli organo minerali: multa da 8.000 a 21.000 €

Chiunque vende nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto in violazione delle disposizioni fissate: multa da 5.000 a 12.000 € + spese di messa in sicurezza della partita. Se la partita manca del certificato relativo alla prova di detonabilità: fabbricante soggetto ad arresto

Fabbricante che non chiede l’iscrizione nel “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” o non iscrive il concime nel “Registro dei fertilizzanti” prima della vendita: multa da 5.000 a 10.000 €

Fabbricante che commette irregolarità nelle registrazioni: multa da 2.000 a 6.000 €

Fabbricante che non conserva le registrazioni per almeno 2 anni dopo la cessazione dell’immissione sul mercato del prodotto, o non le esibisce all’Organo di controllo: multa da 6.000 a 12.000 €

Nessuna sanzione a carico del commerciante che detiene, pone in vendita, distribuisce per il consumo fertilizzanti  non conformi alle norme di legge, purché in “confezione originale che non presenta alterazioni, o non è a conoscenza dell’avvenuta alterazione o manomissione del fertilizzante”

Posted in: