PSR E ASSOCIAZIONI PRODUTTORI

PSR E ASSOCIAZIONI PRODUTTORI (Reg. 1305/13;  D.A. 12/3/18 Mis. 9.1; D.G.R. 10/12/18; D.D.S. 30/1/19, 29/3/19, 21/9/20)      (psr52)

Soggetti interessati:

Organizzazioni di produttori (OP) agricoli e forestali e loro Associazioni,  purché:

a)costituite in forma di: società di capitale; cooperative agricole e loro Consorzi; società consortili, ai sensi di articolo 2615 ter del Codice Civile, costituite da imprenditori agricoli e loro società

b)iscritte all’anagrafe delle aziende agricole, con fascicolo aziendale validato

c)non rientranti nella clausola Deggendorf (cioè imprese che debbono restituire aiuti percepiti giudicati illegali od incompatibili dalla Commissione)

d)statuto contenente seguenti finalità:

  • adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato
  • commercializzazione in comune dei prodotti, compresa la preparazione dei prodotti per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all’ingrosso
  • definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione  (in particolare sul raccolto e sulla disponibilità dei prodotti)
  • attività eventualmente svolte da Associazione, quali:

ü      sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali

ü      miglioramento delle fasi di produzione, mediante riconversione colturale e varietale, con l’introduzione di sistemi di certificazione volontaria e sistemi di produzione a basso impatto ambientale

ü      promozione ed organizzazione dei processi lavorativi

ü      miglioramento delle fasi di lavorazione e trasformazione dei prodotti, tramite: innovazione tecnologica; logistica; riduzione dei costi di produzione

e)rientranti nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese

f)riconosciute dalla Regione,  ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, o che hanno presentato domanda di riconoscimento (Riconoscimento da conseguire prima dell’invio della domanda di pagamento della 1° annualità). Riconoscimento da mantenere fino alla conclusione del 5° anno   

g)non incluse tra le imprese in difficoltà

Escluse:

a)OP, Enti ed Organismi (come imprese o cooperative) aventi come obiettivo la gestione di 1 o più aziende agricole, in quanto configurabili come singoli produttori;

b)Associazioni agricole che svolgono servizi di mutuo sostegno o di sostituzione e gestione presso aziende dei soci, senza essere coinvolte nell’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato;

c)Gruppi, Organizzazioni o Associazioni di produttori i cui obiettivi sono incompatibili con quelli del  1308/13 art. 156

Iter procedurale:

Regione ha emanato con DDS 17 del 30/1/2019, come modificato da DDS 129 del 29/3/19, bando ad evidenza pubblica, a seguito del quale gli interessati, anche avvalendosi di CAA riconosciuti, presentano entro le ore 13 del 24 Maggio 2019 domanda su SIAR con firma digitale, allegando:

a)dichiarazione sostitutiva di notorietà, in cui specificare:

  • di non trovarsi né in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, né con procedure esecutive in corso;
  • non aver richiesto, né ottenuto altre agevolazioni pubbliche per opere od acquisti oggetto della domanda di aiuto;
  • rispetto delle normative UE e nazionali, vigenti al momento di invio della domanda, in materia di ambiente, igiene, sicurezza sul lavoro e benessere degli animali;
  • conoscenza del divieto di cumulo con altri aiuti di origine UE, nazionale, regionale, locale erogati per gli stessi investimenti e dall’obbligo di dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico;

b)dati sulla OP (comprese sue finalità) e sui singoli associati;

c)piano aziendale, avente durata di 5 anni, contenente:

  • analisi quantitativa delle criticità e delle problematiche da risolvere;
  • obiettivi chiari e misurabili da raggiungere (riprendere quanto riportato nelle finalità statutarie), che saranno oggetto di verifica a conclusione del piano;
  • descrizione degli investimenti e delle attività previste, indicando la loro fattibilità ed il cronoprogramma annuale di realizzazione;
  • valore della produzione commercializzata (VPC) da OP negli anni precedenti a quello oggetto di aiuto, sulla cui base calcolare il contributo concesso ad essa;
  • elenco degli indicatori iniziali, intermedi e finali previsti ai fini della valutazione del conseguimento degli obiettivi e dei risultati fissati nel piano;

d)delibera da parte dell’organo competente (Assemblea dei soci, Consiglio di amministrazione) che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda di sostegno;

e)elenco aggiornato dei soci;

f)bilancio contabile di OP relativo all’anno precedente, al fine di determinare il valore della produzione effettivamente commercializzata. Se questo non è disponibile occorre presentare i bilanci/documenti contabili dei singoli soci degli ultimi 3 anni (5 anni in caso di OP operante nel settore forestale);

Domande di aiuto ed eventuali documenti forniti dai richiedenti possono sempre essere corretti ed adeguati  se rilevati errori palesi riconosciuti dal Servizio in quanto eseguiti in buona fede e facilmente individuabili al controllo (v. errori materiali di compilazione o incompleta compilazione della domanda o degli allegati, informazioni contraddittorie od incongruenti tra domanda  ed allegati). Non sono considerati errori palesi: mancata od errata indicazione degli interventi; mancato o errato invio della documentazione richiesta ai fini dell’ammissibilità o delle priorità della domanda.

Richiedente deve comunicare ogni variazione intervenuta nei dati dichiarati in domanda o negli Allegati che può incidere ai fini della sua ammissibilità o dell’assegnazione del punteggio di graduatoria

Servizio esegue istruttoria entro 120 giorni (entro 10 giorni definisce la ricevibilità della domanda) con possibilità di sospendere il termine (per non oltre 30 giorni) in caso di richiesta di eventuale documentazione integrativa o chiarimenti al richiedente, che deve trasmetterla entro il termine fissato, pena il rigetto dell’intero piano quinquennale. Controlli sono di tipo:

a)amministrativo su tutte le domande presentate (anche mediante incrocio con altre Misure PSR e regimi di aiuto), per accertare: validità tecnica; sussistenza dei requisiti dell’impresa previsti dal bando; conformità degli interventi alla normativa UE, nazionale, regionale

b)in loco per verificare: rispondenza  di quanto dichiarato in domanda; conformità dell’intervento proposto agli obiettivi della Misura

Domanda è ritenuta inammissibile se: presentata oltre termini; sottoscritta da una persona diversa dal legale rappresentante o priva di sottoscrizione; mancante della documentazione  prescritta. L’esito istruttorio negativo viene comunicato  (evidenziando: punteggio assegnato; investimenti ammessi/non ammessi; contributo concedibile) al richiedente, che può chiedere il riesame della domanda (entro 10 giorni) al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM). CCM riesamina la pratica entro 20 giorni, comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale. In caso di provvedimento nuovamente negativo, l’interessato può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale  Amministrativo Regionale (TAR) od entro 120 giorni al Capo dello Stato.

A conclusione dell’istruttoria, il Servizio Regionale Agricoltura predispone la graduatoria, che viene approvata con decreto, tenendo conto delle seguenti priorità dichiarate al momento dell’invio della domanda:

a)qualità del piano aziendale, in relazione alla correttezza dell’analisi e della coerenza delle conseguenti strategie e linee di intervento (Peso 20%): 1 punto se il progetto presenta un livello molto buono di analisi delle problematiche relative all’offerta dei prodotti trattati da OP; 0,5 punti se il livello di analisi del progetto è buono; 1 punto se il progetto presenta un’elevata aderenza delle strategie adottate all’analisi effettuata e le linee di intervento risultano pienamente coerenti con le strategie scelte; 0,5 punti se l’aderenza delle strategie progettuali si presenta buona;

b)coerenza del piano con gli obiettivi trasversali del programma di innovazione, ambiente e cambiamenti climatici (Peso 20%): 1 punto se il progetto risulta coerente con almeno 2 degli obiettivi perseguiti tra tutela ambientale, mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici, innovazione; 0,5 punti se il progetto risulta coerente con almeno 1 dei suddetti obiettivi;

c)grado di rappresentatività e di aggregazione dell’associazione (Peso 60%), valutato in termini di:

–          numero di associati (Peso 10%): 1 punto se il numero dei soci alla nuova OP risulta superiore al 100% rispetto alla media del numero di associati di tutte le nuove OP; 0,6 punti se tale numero risulta compreso tra + 25% a + 100%; 0,3 punti se tale numero risulta compreso tra – 25% e + 25%

–          valore della produzione commercializzata (Peso 25%): 1 punto se il valore della produzione commercializzata (VPC) della nuova OP risulta superiore al 100% rispetto alla media di VPC di tutte le nuove OP; 0,6 punti se tale VPC risulta compreso tra + 25% e + 100%; 0,3 punti se tale VPC risulta compreso tra – 25% e + 25%

–          significatività del prodotto nell’economia regionale (Peso 10%): 1 punto se il rapporto tra la produzione lorda vendibile (PLV) della nuova OP rispetto alla PLV regionale di settore/prodotto risulta maggiore al 100% rispetto alla media dei suddetti rapporti nelle nuove OP (PLV di OP che non hanno mai commercializzato o commercializzato solo per una parte dell’anno è determinata in base alla somma della PLV dei soci); 0,6 punti se tale rapporto risulta compreso tra + 25% e + 100%; 0,3 punti se tale rapporto risulta compreso tra – 25% e + 25%

–          tipologia di prodotto in riferimento alle produzioni biologiche e di qualità (Peso 15%): 1 punto se almeno il 20% del prodotto commercializzato da OP riguarda le produzioni biologiche o di qualità (DOP, IGP, STG, QM, SQNPI)

Sono ammesse in graduatoria solo domande che raggiungono almeno 0,20 punti. A parità di punteggio, sarà assegnata priorità ad AOP, poi alla OP con la maggiore produzione commercializzata ed infine alla OP con il maggiore numero di soci

Graduatoria viene approvata, fino alla copertura delle risorse disponibili, con decreto del Dirigente Servizio Agricoltura e pubblicata sul BUR e nel sito della Regione (www.regione.marche.it), nonché comunicata a quei soggetti ammessi, ma non finanziati per mancanza di fondi, affinché possano presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla comunicazione,  o al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Beneficiari possono:

  • delegare un altro soggetto ad interagire con la Regione, inviando comunicazione con firma autenticata (Allegare documento di identità in corso di validità) al Servizio, in cui evidenziare: dati del soggetto delegato; attività delegate; durata della delega (in genere fino al termine di trattazione della pratica)
  • apportare 1 sola variante per ogni anno successivo al 1°, riguardante: cambiamento dei parametri del progetto approvato, fermo restando sua finanziabilità; modifiche delle linee di attività, se compatibili con gli obiettivi del piano aziendale; tipologia delle attività da realizzare (fermo restando il numero delle attività necessarie a raggiungere l’obiettivo). Sono escluse varianti al piano aziendale che comportano modifiche ai parametri tali da inficiarne la finanziabilità. Variante presentata solo tramite SIAR, entro il 30 Settembre di ogni anno, comunque prima della sua realizzazione, allegando:

1)       relazione esplicativa, a firma del legale rappresentante, in cui vengono evidenziate le motivazioni della variante;

2)       prospetto riepilogativo delle voci soggette a variante, in modo da consentire un facile confronto tra la situazione iniziale e quella risultante dalla variante

Variante può essere sempre ritirata, salvo che venga comunicato al beneficiario l’esistenza di inadempienze o l’intenzione di svolgere controlli in loco.

Servizio esegue l’istruttoria, entro 45 giorni, valutando: conformità qualitativa e quantitativa della variante e sua compatibilità con il bando; esistenza delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da non far uscire la domanda dalla graduatoria. Servizio può decidere l’ammissibilità o inammissibilità, totale o parziale, della variante (in questo caso sarà notificato all’interessato il parere negativo motivato con i relativi termini per presentare riesame al CCM)

Variante realizzata in modo difforme da come è stata approvata equivale ad una variante non approvata

Non sono previsti né adeguamenti tecnici, né “modifiche progettuali non sostanziali” al progetto approvato

  • presentare, tramite SIAR, entro il 30 Luglio successivo all’annualità di riferimento (Per anno 2020 termine fissato con DDS 440 del 21/9/20 al 30/10/2020), richiesta sullo stato avanzamento dei lavori (SAL) relativa al 1°, 2°, 3° e 4° anno di attività, allegando:

1)      ultimo bilancio di esercizio approvato da OP, sulla cui base individuare il VPC dell’anno precedente

2)      relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato, sullo stato di avanzamento annuale del piano aziendale, contenente: descrizione degli interventi realizzati; schema comparato delle attività previste e di quelle effettivamente realizzate con riferimento al cronoprogramma; risultati conseguiti

Il Servizio esegue l’istruttoria entro 45 giorni, verificando: completezza dei documenti inviati (in particolare relazione sottoscritta da tecnico abilitato); VPC di OP dell’anno precedente; conformità degli accordi, decisioni, pratiche definite nell’ambito del programma di OP alle disposizioni in materia di concorrenza. Prima del pagamento del SAL, Servizio eseguiti controlli in loco a campione

  • presentare richiesta di saldo, tramite SIAR, entro il 30/8/2024, allegando:

1)       ultimo bilancio di esercizio, approvato tramite cui individuare VPC di anno precedente;

2)       relazione finale, sottoscritta da tecnico abilitato, contenente: descrizione degli intereventi realizzati; schema comparato delle attività previste con quelle effettivamente realizzate; risultati conseguiti; libro soci

Servizio procede a liquidare il saldo, entro 60 giorni dall’invio della domanda, dopo aver verificato il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano di azione

Beneficiari debbono, pena revoca del contributo con recupero delle somme versate:

  • effettuare comunicazioni con la Regione solo mediante PEC
  • realizzare le attività in modo conforme al progetto approvato
  • conservare a disposizione della Regione, Commissione Europea, tecnici incaricati dei controlli la documentazione di spesa per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo
  • consentire, “in ogni momento e senza restrizioni”, l’accesso in azienda ed alla documentazione ai soggetti incaricati dei controlli
  • restituire subito, anche mediante compensazione con altri importi dovuti da AGEA, somme eventualmente percepite in eccesso, o sanzioni amministrative applicate
  • dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico tramite:

1)       apposizione su ogni materiale di informazione e pubblicità di: emblema della UE, Stato italiano, Regione; riferimento al sostegno da parte del PSR

2)       sito web dell’Organizzazione, dove riportare descrizione dell’operazione (comprese sue finalità e risultati) e livello del sostegno finanziario ricevuto da UE

Documentazione da mantenere per almeno 5 anni successivi al pagamento finale

In caso di esito negativo dell’istruttoria della domanda di variante, o SAL, o saldo, il beneficiario può presentare richiesta di riesame a CCM, che la valuta entro 15 giorni. A seguito del provvedimento negativo del CCM, beneficiario può presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica di tale atto, o al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Sanzioni:

Mancato nei termini fissati invio della 1° domanda di SAL: revoca del finanziamento

Mancato invio nei termini fissati della domanda di SAL relativa agli anni successivi al 1°: revoca del finanziamento + restituzione delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali

Mancata corrispondenza tra quanto previsto nel Piano di azione e quanto realizzato in assenza di cause di forza maggiore: revisione del contributo + recupero di quanto erogato

Entità aiuto:

Stanziato 1.000.000 €, di cui 10% destinato a riserva, per far fronte a ricorsi amministrativi o giurisdizionali

E’ concesso un contributo in conto capitale pari al 100% dei costi sostenuti per l’avvio dell’attività dell’Organizzazione/Associazione  produttori nel limite di: 10 % di VPC conseguita da questa nel 1° anno di attività; 8 % nel 2° anno, 6 % nel 3° anno, 4 % nel 4° anno, 2 % nel 5° anno. Contributo mai  superiore a 100.000 €/anno, erogato in rate annuali per i 5 anni successivi alla data di riconoscimento (Aiuto è versato in maniera forfetaria, senza necessità di presentare il rendiconto delle spese sostenute, dopo avere verificato il rispetto del Piano di azione e della VPC dichiarata)

Per il settore forestale e per i prodotti fuori Allegato I del Trattato gli aiuti sono concessi in base  al regime “de minimis” (cioè non oltre 200.000 € di aiuti percepiti in 3 anni).

Sostegno in questione non è cumulabile con altri aiuti concessi alle OP nell’ambito del Reg. 1308/13 (OCM di settore) per la stessa tipologia di azione/attività