PSR E AREE NATURA 2000

PSR E AREE NATURA 2000 (Reg. 1305/13; D.A. 12/3/18 Mis. 12.1; D.G.R. 14/3/22; D.D.S. 21/3/22, 16/5/22)   (PSR08)

Soggetti interessati:

Direzione Agricoltura e sviluppo rurale (Servizio), Servizio Decentrato Agricoltura (SDA)

Agricoltori (singoli od associati), ai sensi di articolo 2135 del Codice Civile, ed Enti gestori delle aree Natura  2000, che intendono intraprendere e mantenere per almeno 5 anni a partire dal 15/5/2022 seguenti Azioni:

  • misure di conservazione nelle aree Habitat 6210 e Habitat 6510 dei siti Natura 2000, comprendenti:
  • invio di animali al pascolo dopo 31 Maggio nei pascoli ubicati ad oltre 900 m. di altezza (ammessa deroga su non oltre 20% della superficie aziendale a pascolo, purché questa non concessa nei 4 anniprecedenti per stesso appezzamento)
  • periodo di pascolamento recintato, in condizioni di sovraccarico temporaneo, nelle aree interessate da invasione di specie erbacee dominanti, in modo da assicurare prelievo da parte del bestiame anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito di quelle da tutelare
  • controllo meccanico delle specie arbustive (tramite trinciatura, gestione del trinciato e manutenzione del pascolo), che tendono ad invadere le praterie di tali territori al fine di un miglioramento qualitativo dei pascoli estensivi, facilitando così la diffusione delle essenze protette
  • raccolta del fiorume su superfici di almeno 250 mq./ha. di pascolo (area esclusa da pascolamento), in modo da avere idoneo materiale di propagazione per trasemine
  • elaborazione di un piano di pascolamento aziendale, firmato da un tecnico abilitato (in cui indicare aree a rischio di erosione a causa di eccessivo calpestio o pendenza, dove prevedere limitazioni al pascolamento) e sua applicazione mediante uso di recinzioni o di guida degli animali al pascolo da parte di personale addetto
  • esecuzione, entro termine di utilizzo del pascolo, interventi di miglioramento delle sue caratteristiche agronomiche, quali: dispersione delle deiezioni accumulate nelle aree di maggiore concentrazione e sosta del bestiame al pascolo; miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati mediante trasemina con materiale raccolto nelle aree a fiorume
  • gestione razionale del pascolo, avente durata minima di 120 giorni/anno, salvo vincoli idrogeologici
  • garantita fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, così da evitare eccessivi spostamenti di animali
  • organizzazione del pascolamento da parte del gestore tramite suddivisione della superficie a disposizione in specifici comparti, affinché animali “abbiano gradualmente a disposizione, per intera durata del pascolo, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali di usare razionalmente la vegetazione fresca presente”, evitando così eccessivo carico di bestiame ad ha.
  • utilizzo, per quanto possibile, di specie diverse di animali in successione nel pascolo
  • mantenimento di un carico di bestiame compreso tra 0,5 e 2 UBA/ha. di superficie foraggiera (escluse le tare), calcolato in base a: capi bovini, equini, ovini e caprini allevati in azienda, come risultanti in BDN (tenere conto che: 1 toro, vacca ed altro bovino di oltre 2 anni ed 1 equino di oltre 6 mesi è pari a 1 UBA; 1 bovino da 6 mesi a 2 anni è pari a 0,6 UBA; 1 bovino di meno di 6 mesi è pari a 0,4 UBA; 1 ovino o caprino è pari a 0,15 UBA); superfici a pascolo riportate nel fascicolo aziendale
  • misure di conservazione per mantenimento di avifauna, comprendenti:
  • non lavorazione di almeno il 50 % della superficie a seminativo fino al 31 Agosto, salvo aree classificate come montane ai sensi di Direttiva CE 268/75 art. 3 parag. 3
  • trebbiatura dei cereali autunno vernini attuata con taglio ad almeno 30 cm. da terra e mantenimento delle stoppie fino al 31 Agosto. Ammesse deroghe in caso di allettamento del cereale e suo utilizzo da parte di aziende zootecniche
  • creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con priorità a fianco di canali, corsi d’acqua, siepi, strade interpoderali, aree con vegetazione naturale aventi larghezza pari a 6 m. e lunghezza di almeno 100 m./ha. (4 m. di larghezza e 150 m./ha. di lunghezza nelle zone montane). Nel calcolo possono rientrare anche fasce inerbite di 6 m. di raggio intorno a querce camporili
  • creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di zone umide, falesie, calanchi di larghezza pari a 20 m. per intera lunghezza
  • fasce inerbite (collocate fuori dalle fasce tampone di cui alla condizionalità PAC e non utilizzate come “aree di interesse ecologico” EFA  per gli impegni “greening” della PAC) sfalciate 1 sola volta/anno nel periodo invernale (comunque entro mese di Febbraio)
  • misure di conservazione nelle aree Habitat 91E0 (foreste alluvionali, ripariali e paludose presenti lungo i corsi di acqua, o rive di bacini lacustri, o in aree con ristagni idrici) e Habitat 92A0 (boschi ripariali a dominanza di Salix e Populus presenti lungo corsi di acqua) dei siti Natura 2000, comprendenti:
  • creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di habitat forestali ZPS aventi larghezza pari a 20 m. su tutta la lunghezza del confine boschivo
  • fasce inerbite (collocate fuori dalle fasce tampone di cui alla condizionalità PAC e non utilizzate come “aree di interesse ecologico” per gli impegni “greening” della PAC) sfalciate 1 sola volta/anno nel periodo invernale (comunque entro mese di Febbraio)
  • redazione piani di pascolamento delle aree aperte nelle aziende con oltre 10 ha. di pascolo, contenenti:
  • nome di azienda e CUAA;
  • descrizione di azienda (tipo di conduzione; SAU; UBA; titolo di possesso; ha. di superficie a pascolo; altre superfici a pascolo; periodo di pascolamento);
  • quadro delle particelle condotte da azienda distinte per: superfici interne ed esterne ad aree SIC e ZPS, in cui specificare superficie e tipologia di utilizzo del suolo; calcolo delle superfici foraggiere;
  • cartografia a livello aziendale o comprensoriale (in scala 1: 10.000) in cui indicare superficie a pascolo, con sovrapposta cartografia fitosociologica fornita da Ente gestore (in scala 1: 2.000) dove riportate le diverse formazioni vegetali e tipologie di impegno da attuare con suddivisione dei lotti di pascolamento per: aree in quota superiore a 1.000 m.; aree invase da Brachipodio, cardi ed altre specie erbacee o arbustive invasive oggetto di gestione; aree a rotazione anticipata del pascolo (al 15 Maggio); aree a rischio di erosione;
  • schema di utilizzo del pascolo (carico totale di bestiame; numero di lotti; sequenza di occupazione dei lotti; durata totale e parziale del pascolo; carico UBA/lotto) ed eventuali modalità di delimitazione dei lotti (recinti fissi, mobili, pascolo guidato)
  • creazione di:
  1. fascia inerbita non lavorata sul margine superiore dei calanchi pari almeno a 8 m. di ampiezza
  2. fascia inerbita di almeno 10 m. di ampiezza in aree cartografate da Ente gestore

purché:

  • seminate su queste: miscuglio di trifogli, medica, lupinella, sulla e colza
  • superficie inerbita sfalciata 1 sola volta/anno,dopo 31 Luglio
  • non ottenuta alcuna produzione agricola da superfici inerbite, compreso l’utilizzo diretto con pascolo
  • vietato l’uso in tali fasce del diserbo chimico e dei fanghi di depurazione
  • recupero delle aree di prateria nei siti Natura 2000 invase da arbusti, comprendenti:
  • decespugliamento parziale degli arbusti negli arbusteti e praterie naturali o coltivate presenti nel sito attuato mediante: taglio degli arbusti al livello del colletto con asporto completo del materiale di risulta; trinciatura, con relativa dispersione del materiale di risulta nell’area circostante
  • aree di intervento individuate da Ente gestore con specifica cartografia, o a seguito di un progetto di decespugliamento trasmesso all’Ente gestore, in cui specificare esecuzione di interventi anche per anni successivi al primo in modo da evitare ricrescita delle essenze legnose
  • superficie minima di intervento pari a 1 ha.
  • interventi realizzati rispettando periodi previsti all’interno delle singole aree
  • recupero di aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive, comprendenti:
  • gestione delle popolazioni di Brachipodio, cardi ed altre specie erbacee invasive negli arbusteti e praterie naturali e coltivate presenti nel sito, da attuarsi in 2 fasi: nel 1° anno intervento meccanico primaverile – estivo o estivo(a seconda delle aree) con asportazione o trinciatura del materiale sfalciato seguito dal pascolo nella stagione autunnale; nei 3 anni successivi esecuzione di pascolo nel periodo Maggio – Luglio purché recintato ed in condizioni di sovraccarico temporaneo, in modo da assicurare alimentazione del bestiame anche con essenze vegetali meno appetibili
  • gestione di specie rizomatose (v. asfodelo, felce aquilina) mediante sfalcio meccanico seguito dal pascolo ripetuto in tutti gli anni previsti da intervento di recupero di habitat
  • rispetto dei periodi e delle soglie di intervento previste all’interno delle diverse aree, individuate nell’ambito di un progetto avente durata di almeno 4 annitrasmesso all’Ente gestore

purché al momento di invio della domanda:

  • superficie investita da impegno ricade nelle aree individuate dal Servizio come siti Natura 2000, il cui elenco per specifica Azione è riportato in DDS 224 del 21/3/2022
  • in possesso delle superfici oggetto di aiuto alla data del 15/5/2022
  • superfici condotte in base alle diverse tipologie dei titoli di conduzione ammessi nel fascicolo aziendale
  • sostegno concesso in base ad impegni stabiliti negli atti delle misure di conservazione emanati da Ente gestore di area Natura 2000

Iter procedurale:

Giunta Regionale con DGR 241 del 14/3/2022 e Servizio con DDS 224 del 21/3/2022 (come modificato da DDS 381 del 16/5/2022) hanno emanato bando ad evidenza pubblica, a seguito del quale soggetti interessati presentano domanda di pagamento, tramite SIAN, entro 15/6/2022, avvalendosi di CAA o libero professionista accreditato, a cui conferito mandato (da conservare nel fascicolo aziendale e registrare in SIAN), seguendo seguente procedura:

  • compilazione e stampa della domanda su SIAN, contrassegnata con numero univoco (Barcode)
  • apposizione firma del beneficiario (sottoscrizione autografa) sulla domanda cartacea (da inserire nel fascicolo aziendale detenuto dal CAA, ai fini di successivi controlli). In alternativa è possibile da parte dell’utente che ha registrato le proprie credenziali anagrafiche sul portale AGEA sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP. In tal caso AGEA, a seguito della verifica di abilitazione dell’utente, invia a questo il codice OTP mediante SMS sul suo cellulare, affinché possa digitarlo ai fini del rilascio della domanda
  • rilascio telematico della domanda tramite SIAN.

Domanda, corredata da allegati o presentata tramite libero professionista, per essere valida va inserita entro 1/8/2022 su SIAR, seguendo seguente procedura:

  • compilazione di apposita pagina predisposta per caricamento contenente: anagrafica della ditta (inclusa PEC); ID della domanda presentata su SIAN; Misura e Sottomisura di riferimento; tipologia di domanda (iniziale o modifica); SDA competente per territorio
  • sottoscrizione (in formato digitale utilizzando carta Raffaello o altra carta servizi abilitata dal sistema) della dichiarazione attestante di: aver presentato domanda su SIAN (specificarne ID); aver sottoscritto domanda con firma OTP o autografa su modello cartaceo depositato presso CAA/libero professionista mandatario; confermare tutte le dichiarazioni ed impegni presi con la domanda rilasciata su SIAN
  • caricamento (in formato PDF) della domanda rilasciata su SIAN con firma OTP/autografa, nonché dei seguenti documenti, pena sua inammissibilità:
  • per Azioni 1 e 4: piano di pascolamento di 5 anni firmato da tecnico abilitato, in cui evidenziare piano di turnazione del pascolo dove si prevede suddivisione delle superfici a disposizione in appositi comparti, affinché mandria al pascolo abbia a disposizione, per intera durata del servizio, superficie a pascolo di estensione tale da consentire ad animali al pascolo di usare razionalmente vegetazione fresca presente, evitando nel contempo per intera durata del pascolamento eccessivo carico di bestiame ad ha. Nel progetto riportare: CUAA e denominazione di beneficiario; dati su consistenza zootecnica e superfici a pascolo per definire carico di bestiame; durata del pascolamento; mappa su cui indicare aree di pascolamento (delimitazione e superficie) ed eventuali aree precluse a questo; turnazione degli animali nelle aree identificate e periodi in cui si presume presenza del bestiame (salvo modifica per situazioni contingenti); aree sottoposte ad eventuali interventi agronomici (quali: eliminazione meccanica di specie invasive; dispersione delle deiezioni o trasemine)
  • per Azione 2: relazione firmata da tecnico abilitato corredata da planimetria catastale con individuazione delle superfici interessate dagli impegni e delimitazione delle fasce inerbite
  • per Azione 3: relazione firmata da tecnico abilitato corredata da planimetria catastale, in cui riportate fasce inerbite durevoli e habitat forestale di riferimento
  • per Azione 5a: cartografia in cui riportata fascia inerbita non lavorata sul margine superiore dei calanchi, specificandone lunghezza
  • per Azione 5b: cartografia in cui riportata fascia inerbita di 10 m. di ampiezza ricadente nelle aree cartografate da Ente gestore, specificandone lunghezza
  • per Azione 6: progetto firmato da tecnico abilitato, che descrive e localizza operazioni di decespugliamento su area individuata da Ente gestore non beneficiaria della stessa Azione nei 2 anni precedenti (o dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante estremi del piano di decespugliamento trasmesso all’Ente gestore)
  • per Azione 7: dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante estremi del progetto di recupero delle aree di prateria degradate inviato all’Ente gestore
  • rilascio telematico su SIAR di tali documenti con relativo codice attributivo fornito da tale sistema

Richiedenti possono presentare, tramite SIAN:

  • “domanda di modifica” (specificare numero domanda iniziale, pena sua inammissibilità) entro 30/6/2022 inerente: appezzamenti/particelle richieste a premio (anche in aumento); riferimenti bancari/postali per il pagamento. Domanda da caricare su SIAR entro 1/8/2022
  • “domanda  di ritiro parziale” (inerente: cancellazione di singoli appezzamenti/particelle in domanda; riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle; aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio) o “domanda di ritiro totale” (esclusa se avvenuto pagamento di domanda, o domanda inserita tra quelle estratte a campione, o avvenuta comunicazione ad azienda di difformità rilevate in domanda con SDA che valuta effetti connessi ad interruzione degli impegni assunti) fino a quando non aperta sul portale SIAN la fase di istruttoria, con contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate nelle domande o intenzione di svolgere controlli in loco. Domanda caricata su SIAR entro 10 giorni successivi a suo invio su SIAN
  • “modifica per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali”, dovute all’impossibilità di rilasciare scheda valida del fascicolo aziendale o questa rilasciata con dati non corretti a causa del malfunzionamento del sistema informatico. Agricoltore, rimossi tali impedimenti, presenta nuova domanda ai sensi di Art. 4 del Reg. 640/14 entro 30/9/2022, da caricare su SIAR entro 10 giorni successivi, comunque entro 10/10/2022

In caso di più domande presentate (comprese quelle di modifica) si considera valida l’ultima pervenuta

Domanda può essere corretta o adeguata in qualsiasi momento, in caso di errore palese riconosciuto dall’Autorità competente, in quanto eseguito in buona fede e facilmente individuabile, quale: errore materiale di compilazione della domanda o degli allegati; compilazione incompleta della domanda o degli allegati; contraddizione tra elementi in domanda e negli allegati. Non si considera errore palese: mancata dichiarazione in domanda delle superfici condotte o che tali superfici non più condotte dal richiedente; errata dichiarazione dei requisiti di accesso ad aiuto

Se richiedente non intende interagire con Servizio può delegare un soggetto terzo, previo invio di comunicazione a SDA, con firma autentica (Allegare documento identità di legale rappresentante), contenente: dati del soggetto delegato; attività delegate; durata delega (in genere fino a completamento della pratica)

Richiedente, dopo invio della domanda, deve comunicare a SDA eventuali variazioni intervenute nei dati riportati nella stessa (specie se riguardano ammissibilità di domanda)

Istruttoria viene eseguita da SDA entro 180 giorni (fermo restando possibilità di sospendere il termine per 1 sola volta e per non oltre 30 giorni in caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni o documenti, per cui inviata comunicazione a richiedente che entro termine fissato è tenuto a produrli, pena conclusione istruttoria con dati a disposizione), accertando: esattezza dei dati dichiarati in domanda; sussistenza dei requisiti di accesso; mantenimento degli impegni assunti

Sono considerate non ammissibili domande: presentate su SIAN o SIAR oltre termini fissati; non sottoscritte o sottoscritte da persona diversa da legale rappresentante o sottoscritte con modalità diverse da quelle previste; mancanti di Allegati prescritti; presentate da soggetti non aventi requisiti richiesti dal bando. Inammissibilità della domanda comunicata ad interessato, specificando motivo e termine (10 giorni) entro cui possibile presentare memorie scritte al Comitato di Coordinamento Misura (CCM) che, entro termine di conclusione di istruttoria, decide nel merito. Qualora riesame venga respinto, interessato può rivolgersi al TAR entro 60 giorni dalla notifica, o al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

A conclusione di istruttoria, SDA invia elenchi delle domande ammissibili al Servizio, che, entro 10 giorni, approva con decreto elenco unico regionale (senza procedere alla formazione di alcuna graduatoria), da pubblicare sul sito www.norme.marche.it, al fine di consentire ad interessati di presentare eventuale ricorso entro 60 giorni successivi al TAR o entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Qualunque comunicazione con Servizio/SDA avviene tramite PEC

Se durante periodo di impegno beneficiario trasferisce in tutto od in parte azienda ad altro soggetto, mantiene diritto ad aiuto solo se comunica a SDA la variazione intervenuta al momento del trasferimento e se agricoltore subentrante invia a SDA modello AGEA compilato nella Sezione “Cambio di beneficiario” in cui evidenziare mantenimento degli impegni presi dal cedente per restante periodo

A livello di controllo amministrativo si dovrà accertare in particolare:

  • esistenza e congruità dei dati anagrafici del dichiarante presenti in anagrafe tributaria
  • presenza titoli di conduzione di azienda in riferimento al fascicolo aziendale
  • esistenza di superficie dichiarata nel catasto terreni
  • individuazione grafica di particelle identificate a livello catastale
  • congruenza della superficie grafica rispetto alla superficie condotta dichiarata
  • individuazione grafica della congruenza tra superficie condotta e suo utilizzo rilevato tramite diversi macrousi
  • sovrapposizione grafica tra superfici condotte rispetto a superficie eleggibile per diversi macrousi
  • disponibilità delle superfici aziendali al 15/5/2022
  • continuità della conduzione e registrazione dei contratti
  • superficie indicata da 1 o più produttori alla data del 15/5/2022 non superiore a superficie grafica
  • consistenza zootecnica di azienda (anche tramite verifica incrociata con BDN)
  • compatibilità di quanto dichiarato in domanda PSR con quanto dichiarato in altri regimi di aiuto
  • presenza di certificazione bancaria inerente codice IBAN
  • completezza e congruità delle informazioni riportate in domanda (in particolare corretta indicazione delle date di inizio e fine impegno)
  • controlli specifici previsti per Misura

AGEA, a conclusione dei controlli, comunica, tramite portale SIAN, ad interessato esito positivo della domanda. Se invece esito del procedimento è negativo, la comunicazione ad interessato è eseguita dal Servizio.

Pagamento  di aiuto eseguito da AGEA a seguito invio elenchi di autorizzazione alla liquidazione da parte del Servizio, dopo che esito dei controlli (amministrativi ed in loco) sono risultati positivi. AGEA può versare,  nel periodo 16 Ottobre – 1 Dicembre 2021, un anticipo (fino a 75%) dopo espletamento dei controlli amministrativi/informatici (compresi quelli previsti in ambito SIGC) su 100% della domande ammissibili

Pagamento AGEA avviene entro 30/6/2023 mediante accredito su conti correnti bancari o postali, intestati al beneficiario ed indicati in domanda, per cui in caso di loro modifica, occorre inviare subito comunicazione ad AGEA e Servizio, corredata da certificazione di Istituto di credito (documento da conservare nel fascicolo aziendale).

Contro provvedimenti di decadenza di aiuto ammesso ricorso presso Autorità giudiziaria.

Entità aiuto:

Per bando 2022 stanziati 350.000 €, a cui possono aggiungersi ulteriori risorse se necessario per garantire piena copertura delle domande ammissibili

Concesso contributo per 5 anni, per compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e/o dei minori ricavi derivanti dall’adozione delle pratiche di cui in premessa, pari a:

  • 170 €/ha. di superficie a pascolo per rispettare impegni di Azione 1 (premio ridotto a 150 €/ha. se non attuato pascolamento recintato)
  • 120 €/ha. di superficie a cereale autunno vernino per rispettare impegni di Azione 2 (premio ridotto a 45 €/ha. in caso di: deroga al taglio dei cereali a 30 cm dal suolo; altri seminativi) e 150 €/ha. per creazione di almeno 2.000 mq/ha. di fasce inerbite durevoli
  • 150 €/ha. di superficie a seminativo per rispettare impegni di Azione 3 inerenti alla creazione di fasce inerbite di almeno 2.000 mq./ha.
  • 100 €/ha. per redazione del piano di gestione del pascolo di cui ad Azione 4 su primi 20 ha. di superficie; 40 €/ha. per superficie a pascolo da 20 a 99 ha.; 15 €/ha. per superficie a pascolo da 100 a 200 ha. Contributo massimo di 6.700 €/azienda concesso “una tantum” al momento di invio della domanda, che non potrà essere ripresentata nei 5 anni successivi (Periodo di validità del piano)
  • 60 €/ha. per lasciare una fascia non lavorata sul margine superiore di calanchi pari almeno a 8 m. di ampiezza avente estensione di almeno 800 mq./ha. relativa ad Azione 5.a) e 130 €/ha. per realizzare fascia inerbita di almeno 10 m. di ampiezza ed estensione di almeno 1.000 mq./ha. relativa ad Azione 5.b)
  • 200 €/ha. di superficie oggetto di decespugliamento relativa ad Azione 6
  • 170 €/ha. di superficie a prateria degradata recuperata relativa ad Azione 7

Azione 1 è cumulabile con Azioni 2 e 3 ed Azione 4 è cumulabile con Azioni 6 e 7 (importo complessivo erogabile non superiore a 200 €/ha.), mentre Azioni 2 e 3 e Azioni 6 e 7 non sono cumulabili tra loro. Cumulo dei contributi delle varie Azioni mai superiore a 500 €/ha.

Azioni 1 e 4 non sono cumulabili con Misura 10.1.c (gestione sostenibile dei pascoli), mentre Azione 5 non è cumulabile con Misura 10.1.b.2 (margini erbosi multifunzionali)

Sanzioni:

Domanda (compresa quella di modifica) presentata con ritardo inferiore a 25 giorni rispetto ai termini fissati: aiuto ridotto di 1% per giorno di ritardo.  Domanda inviata dopo 11/7/2022 su SIAN o dopo 1/8/2022 su SIAR, o dopo comunicazione a beneficiario degli indicatori di inadempienza o della intenzione di svolgere controlli in loco, o qualora modifica non riporta estremi di domanda iniziale: domanda inammissibile

In caso di mancato rispetto impegni di condizionalità o di impegni specifici della Misura: riduzione o revoca del beneficio in funzione di gravità, entità e durata di inadempienza.

Se superficie rilevata superiore a quella riportata in domanda: aiuto calcolato in base a superficie dichiarata

In caso di superficie dichiarata in quantità superiore di oltre il 3% o a 2 ha. rispetto a quella accertata: aiuto ridotto di 1,5 volte la differenza riscontrata, comunque non oltre il 100% dell’importo richiesto calcolato in base alla superficie dichiarata. Sanzione ridotta del 50% se differenza tra superficie dichiarata ed accertata inferiore a 10% di quella rilevata e nessuna sanzione irrorata a beneficiario in passato. Se applicata un’altra sanzione nell’anno successivo: beneficiario paga sanzione piena per domanda di anno successivo + versa conguaglio relativo alla sanzione ridotta di cui ha beneficiato nell’anno precedente

Se importo della sanzione non deducibile integralmente nel corso di 3 anni successivi a quello di accertamento: saldo residuo è azzerato